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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/02/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 1902/2021 promossa da:
, rappresentato e difeso dall' avv. Raffaele Ferrara, elettivamente Parte_1 domiciliato come in atti
OPPONENTE
contro
in persona del l.r.p.t. , rappresentata e difesa in virtù di mandato Controparte_1
in atti dagli avv.ti Vincenzo Luciani e Chiara Cuomo, elettivamente domicilata come in atti
Nonché
in persona del legale rappr.te p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv.to Di Stasio AN, domiciliata come in atti
e
Controparte_3
rappresentata e difesa dal prof. Avv.to Raffaele De Luca Tamajo e Avv.to AN Di Stasio, elettivamente domiciliata come in atti OPPOSTE
avente ad oggetto: Opposizione legge n. 92/2012 cd. Legge Fornero
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.03.2021, parte ricorrente, in epigrafe indicata, presentava opposizione ex art. 1 comma 51 legge 92/2012 avverso l'ordinanza pronunziata da questo
Tribunale in data 2/03/2021, all'esito di un giudizio a cognizione sommaria, instaurato ex art. 1 comma 48 e ss. legge 92/2012, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dal lavoratore di impugnativa del licenziamento.
In detta prima fase del giudizio, il lavoratore, odierno opponente, esponeva:
– di avere lavorato per tutte le società resistenti dal 23.06.1997 al 4.02.2017, sebbene formalmente assunto dalla con contratto a tempo indeterminato, con Controparte_1
mansioni di operatore di esercizio, ovvero di conducente di linea;
- di aver ricevuto in data 25.1.2017 una contestazione disciplinare, del seguente tenore lettarale: “...Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L. n. 300 del 20 maggio 1970 nonché del vigente ccnl applicato in Azienda, Le contestiamo quanto segue. In data 4 gennaio 2017, alle ore 19:15 circa, Per
, a mezzo servizio di messaggeria “What's App”, comunicava all'amministratore della Società datrice di lavoro, sig. di essersi reso conto soltanto una volta giunto a Caserta che, Controparte_3 mentre conduceva l'autobus in servizio di linea modello Neoplan bus N4416, targato EZ839EP, in località Arienzo (CE), all'altezza dell'intersezione di via Caudarola con via Roma, aveva urtato il muro perimetrale all'intersezione suddetta, provocando la rottura del cristallo laterale sinistro dell' automezzo da Lei condotto. A seguito di ciò, l'amministratore della Società, dopo essersi sincerato delle Sue condizioni di salute e dell'assenza di danni a persone e cose, Le chiedeva di relazionarlo per iscritto sulla dinamica dell'evento. Con relazione del successivo 5 gennaio 2017, LA dichiarava quanto segue: “Il sottoscritto dipendente della ditta mentre effettuava Parte_1 CP_1 il turno numero 3 del giorno 04.01.2017 alle ore 18:00 da San Felice a Cancello giunto in località
Arienzo via Caudarola per causa di un'auto in sosta vietata impediva la normale svolta a sinistra obbligandomi a fermarmi. Il bus livellandosi barcollava e con quest'ultimo movimento inusuale urtava leggermente lo spigolo del muro causando la lesione del vetro nel retro del bus precisamente del vetro sul lato sinistro direzione della ruota. ...”. Da accertamenti svolti, anche con riferimento ai luoghi in cui si è verificato l'evento ed ai danni riportati dall'autobus da LA condotto nell'occasione, e consistenti nella rottura del cristallo numero cinque della sezione laterale sinistra e nell'abrasione, con evidenti decorticature, della porzione inferiore (sottoscocca), in corrispondenza con il cristallo frantumato -, è emerso che quanto da Lei dichiarato nella relazione del 5 gennaio 2017 non corrisponde alla reale dinamica dell'evento. Ne consegue, pertanto, che LA ha scientemente e volutamente occultato al Suo datore di lavoro la reale dinamica dell'evento verificatosi in data 4 gennaio 2017, al fine evidente di escludere ogni Sua responsabilità nella causazione dello stesso, che
è invece ascrivibile esclusivamente ad una Sua errata impostazione della manovra di svolta a sinistra nella predetta intersezione. L'aver reso al Suo datore di lavoro una ricostruzione del su descritto evento non corrispondente all'effettiva dinamica dello stesso, costituisce una condotta posta in essere in aperta violazione dei doveri fondamentali discendenti dal rapporto lavorativo, nonché delle più elementari regole di correttezza e buona fede. Alla luce di tutto quanto innanzi, La invitiamo pertanto
a presentare le Sue giustificazioni, entro cinque giorni dalla data di ricevimento della presente lettera,
presso la sede della Società. All'esito dell'esame delle giustificazioni che LA riterrà di rendere o, in assenza delle stesse, ci riserviamo di adottare i provvedimenti opportuni.”
-di aver reso in data 30.1.2017 le proprie giustificazioni, chiedendo al contempo di essere sentito oralmente, il che avveniva in data 2.2.2017,
- di aver ricevuto in data 4.2.2017 raccomandata, con la quale, facendo seguito alla contestazione disciplinare e valutate le difese rese dal ricorrente, la società Parte_2
[...
gli comunicava il licenziamento con effetto immediato ai sensi e per gli affetti di cui all'art. 2119 c.c..
L'odierno opponente, dunque, proponeva domanda di accertamento dell'illegittimità di detto licenziamento, con conseguente domanda di reintegra nei confronti delle società resistenti oltre che della quale formale datrice di lavoro, sostenendo che Controparte_1 le società convenute costituissero un unico centro di imputazione dei rapporti giuridici. Su tale presupposto, invero il ricorrente, ha fondato la domanda di reintegra ai sensi dell'art. 18 St. lav. nei confronti delle resistenti, deducendo che, ai fini della verifica della sussistenza del requisito dimensionale, dovessero essere computati i dipendenti di tutte le società resistenti. A fondamento dell'esistenza del dedotto unico centro di imputazione delle situazioni giuridiche il ricorrente deduceva di aver ricevuto direttive di lavoro dai legali rappresentanti e dai vertici delle tre società, di aver effettuato percorrenze che rientravano nei servizi di linea delle autolinee corse con autobus che appartenevano alle tre CP_1 società; di aver utilizzato indifferentemente gli automezzi di proprietà di tutte le resistenti e che, quando non era impegnato nel servizio di guida, era preposto alla riparazione dei veicoli delle ditte sotto la direzione di , preposto all'officina CP_1 Persona_2 meccanica, veniva periodicamente addetto al lavaggio esterno ed interno dei mezzi di tutte le società convenute;
inoltre deduceva che le tre società, che hanno oggetto sociale parzialmente comune, utilizzavano promiscuamente il personale addetto alla guida in forza alle diverse società, utilizzavano medesimi uffici gestionali, la medesima officina di riparazione, il medesimo deposito dei mezzi ed, infine, avevano vertici aziendali comuni.
Deduceva, dunque, il lavoratore, asserita l'esistenza di un centro unico di imputazione datoriale costituito dalle tre resistenti, l'illegittimità del licenziamento per mancata valutazione delle ragioni del ricorrente, violazione del principio di specificità e immodificabilità della motivazione e insussistenza del fatto. Ciò premesso egli chiedeva all'adito Tribunale di “...Accertarsi e dichiararsi, per i motivi sopra esposti al punto B, l'esistenza di un collegamento di imprese tra e Controparte_1 Controparte_4 [...]
..e, di conseguenza, applicabile al licenziamento de Controparte_3 quo l'art. 18 L. 300/70; 2. dichiararsi l'intimato licenziamento nullo, invalido, illegittimo e, comunque, inefficace per i motivi suesposti;
3. per l'effetto condannarsi la Controparte_1
... ovvero il gruppo di imprese costituito dalla ..dalla ... Controparte_1 CP_4 dalla ...a reintegrare l'istante nel posto Controparte_3 di lavoro in precedenza occupato e al pagamento in favore dello stesso di tutte le retribuzioni maturate
e maturande dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegra ex art. 18 L. 300/70, tenuto conto che la retribuzione mensile percepita dal ricorrente è pari ad € 1.933,63 come da busta paga allegata.
4. In subordine condannarsi la ovvero il gruppo di imprese...alla Controparte_1 reintegra del ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento in favore dello stesso delle retribuzioni maturate e maturande, fino a un massimo di dodici mensilità, ovvero, in via ancora più subordinata al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria tra le dodici e le ventiquattro mensilità...ovvero in via ancora più gradata al pagamento in favore del ricorrente di una indennità risarcitoria tra le sei e le dodici mensilità...” Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Costituitesi separatamente in giudizio, le convenute hanno tutte preliminarmente eccepito l'improcedibilità della domanda in ragione dell'inapplicabilità del rito per CP_5
insussistenza del requisito dimensionale del reale datore di lavoro, nel Controparte_1 merito, l'insussistenza di qualsivoglia collegamento societario tra le stesse e, per quanto concerne la anche la sussistenza della giusta causa del licenziamento, in Controparte_1
ogni caso l'inapplicabilità della tutela reintegratoria ai sensi dell'art. 18.
Ebbene, il procedimento, istruito mediante l'escussione di diversi testimoni, veniva definito con ordinanza di rigetto, avverso la quale il lavoratore esperisce la presente opposizione, reiterando le argomentazioni sostenute nella prima fase, censurandola sotto diversi profili.
Lamentava il ricorrente della mancata escussione del teste insistendo per la Tes_1
fondatezza del ricorso, innanzitutto sull'esistenza dell'unico centro di imputazione tra le imprese resistenti e, nel merito, la totale illegittimità del licenziamento irrogato per insussistenza del fatto materiale contestato.
Si costituivano nella presente fase le resistenti che insistevano per la conferma dell'ordinanza impugnata, con vittoria di spese.
***
Il ricorso in opposizione è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
L'istruttoria complessiva svolta, attraverso l'escussione di testimoni e l'acquisizione di documenti, induce la giudicante a ripercorrere l'intero percorso motivazionale compiuto in sede di prime cure, sia in fatto che in diritto, onde evidenziare le ragioni per le quali, in tale sede, è giunta a diverse conclusioni.
Preliminarmente, in ordine alla mancata escussione del teste indicato dalla parte ricorrente, si evidenzia che la scrivente, limitando la lista testimoniale, ha escusso ben 5 testimoni e ritenuto così, anche alla luce della documentazione versata in atti, comprese le consulenze tecniche di parte, che la causa fosse sufficientemente istruita e che alcun elemento ulteriore avrebbe potuto apportare l'escussione di un ulteriore testimone, che avrebbe riferito su circostanze in ordine alle quali avevano già ampiamente riferito gli altri testimoni escussi, rispetto ai quali, peraltro, il teste non rivestiva peculiari condizioni e posizioni Tes_1
all'interno della società e/o in relazione alle vicende oggetto di causa.
Per quanto attiene all'eccezione di improponibilità, con il presente rito, della domanda volta all'accertamento dell'esistenza del dedotto collegamento societario tra le resistenti, tale, secondo la prospettazione attorea, da far ritenere che le stesse, al di là del formale schermo societario, integrino un unico centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive deve ribadirsi quanto esposto nell'ordinanza opposta.
Ebbene, come è noto, la disciplina procedurale di cui alla legge n. 92/2012 si applicava, ai sensi dell'art. 1 co. 47, “alle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro”.
Orbene, posto che il citato art. 18 disciplinava non solo le conseguenze del licenziamento intimato alle dipendenze di datori di lavoro che occupino più di 15 dipendenti in ciascuna unità produttiva (o più di 60 sul territorio nazionale), ma anche taluni casi di licenziamento intimati alle dipendenze di datori di lavoro che non posseggano tali requisiti dimensionali
(sono, invece, escluse da tale rito i licenziamenti che rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 8 l. n. 604/1966 per mancanza del requisito dimensionale ovvero in ragione delle qualità soggettive del datore di lavoro che escludano l'applicazione dell'art. 18 St. lav., come nel caso delle organizzazioni di tendenza), del tutto preliminare è nella specie l'accertamento circa l'intercorrenza del dedotto collegamento societario tra la
[...]
la e la donde la sussistenza di un CP_3 Controparte_6 Controparte_2
centro unico di imputazione datoriale, così come dedotto dal ricorrente. In particolare, il riconoscimento di un centro unico di interessi determinerebbe il raggiungimento del requisito dimensionale necessario ai fini dell'applicazione della tutela reale.
Invero, pur non ignorando l'orientamento, che, secondo la vigenza dell'abrogato “rito
Fornero”, escludeva la domanda volta alla reintegrazione presso un datore diverso da quello da cui lo stesso è stato formalmente assunto ovvero presso un gruppo societario potesse essere sussumibile nelle “questioni relative alla qualificazione del rapporto” ai sensi dell'art. 1, co. 47, della l. n. 92 del 2012, ha ritenuto, invece, la giudicante – condividendo altro orientamento giurisprudenziale del tutto prevalente – preferibile un'interpretazione che non limitasse la predetta locuzione legale ai soli casi in cui si tratta di qualificare come subordinato un rapporto avente veste formale diversa.
Ebbene si ritiene che, in ossequio ai principi di diritto espressi dai giudici di legittimità in casi analoghi, la questione vada risolta applicando il criterio della prospettazione: l'individuazione della fattispecie, ai fini delle questioni di mero rito, deve essere compiuta in base alla domanda come formulata e, in particolare, con riferimento al petitum e alla causa petendi con essa esposti, indipendentemente dalla sua apparente fondatezza.
Dunque, secondo il principio della prospettazione, il rito – ormai abrogato - di cui agli artt.
47 e segg. L. n. 92/2012 trovava applicazione ogniqualvolta il lavoratore impugnasse un licenziamento invocando le tutele di cui all'art. 18 novellato, indipendentemente dalla fondatezza della domanda e salvi i casi di prospettazione pretestuosa. Il comma 47 precisava, invero, che la procedura non fosse preclusa “anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro”.
Sono tali le questioni la cui risoluzione è pregiudiziale alla domanda di licenziamento, quale tipicamente l'accertamento della natura subordinata del rapporto. Le questioni a cui la norma fa riferimento sono quelle pregiudiziali, cioè questioni da decidere incidentalmente, in funzione della decisione sull'impugnativa di licenziamento, che costituiscono, dunque, un passaggio necessario. Ne consegue che non possono essere proposte e decise in via principale nel relativo procedimento domande inerenti alla qualificazione giuridica del rapporto: tale disposizione parla, infatti, di “questioni” e non di “domande”, tale per cui la volontà del legislatore sembra quella di consentire un mero accertamento incidentale sulla qualificazione del rapporto, solo in quanto costituisce un indispensabile presupposto per valutare la fondatezza nel merito delle domande ex art. 18 St. Lav.
Analogamente, sebbene l'accertamento della titolarità soggettiva del rapporto obbligatorio non rientri a stretto rigore tra quelle che attengono “alla qualificazione del rapporto di lavoro”, può ben dirsi che l'ipotesi in cui un lavoratore impugni un licenziamento chiedendo la tutela di cui al nuovo art. 18 nei confronti di una parte diversa da quella formalmente titolare del rapporto ovvero nei confronti di un gruppo societario possa essere sussunta nell'ambito delle “controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970 e successive modificazioni”.
L'imputazione del rapporto ad uno piuttosto che ad un altro soggetto, ovvero ad un gruppo di imprese, è solo uno degli accertamenti che il giudice deve compiere al fine di definire il giudizio. Ovviamente, il lavoratore non può chiedere in via principale l'accertamento della titolarità del rapporto, né il giudice può pronunciarsi su di esso se non in via incidentale, quale una delle tante questioni che deve risolvere per pervenire alla decisione su quella che resta l'unica domanda di merito sulla quale può statuire, ovvero la domanda concernente la legittimità o meno del licenziamento.
Invero, nella specie, la domanda del lavoratore è sostanzialmente diretta a far accertare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con la società capogruppo, sicchè il fatto che si tratti di pronuncia costitutiva o che la qualificazione del rapporto investa principalmente l'aspetto soggettivo (cioè l'imputazione del rapporto) non appare ostativa all'applicazione del rito accelerato dettato dalla legge n. 92/2012, tenuto viepiù conto del fatto che l'accertamento del collegamento societario, nel caso di specie, si pone quale necessario passaggio, proprio per ottenere quella tutela reale cui il rito ai sensi dell'art. 47 e ss. legge n.
92/2012 è deputato.
Le osservazioni che precedono inducono a considerare ammissibile l'azione esperita dall'odierno opponente, proposto ai sensi della legge n. 92/2012, ratione temporis applicabile, ponendosi il vaglio del dedotto collegamento societario come questione preliminare al merito. Ed invero, nella prospettazione attorea l'applicazione dell'art 18 Stat.
Lav. trova applicazione proprio nell'asserita sussistenza del dedotto collegamento societario, essendo pacifico che la formale datrice di lavoro non detiene, da sola, il requisito dimensionale richiesto per l'applicabilità della disciplina cd. Fornero.
Per quanto attiene la sussistenza dell'unico centro di imputazioni giuridiche in capo alle resistenti si confermano le conclusioni già espresse nell'ordinanza opposta.
Ebbene, a tale scopo, giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai costante, ha chiarito come: “Il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare - anche all'eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico - funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori, (Cass. 12 febbraio 2013 n.
3482; Cassa 15 maggio 2006 n. 11107; Cass. n. 6707 del 6 aprile 2004). Si ritiene ancora (cfr. Cass. sez. lav. N. 23995/2014) che sussista l'assunzione in capo alla società capogruppo della qualità datoriale, in quanto soggetto effettivo utilizzatore della prestazione, laddove la stessa si ingerisce concretamente nella gestione del rapporto di lavoro dei lavoratori dipendenti della società del gruppo, eccedendo il ruolo di direzione e coordinamento generale spettante alla stessa sulle attività delle controllate. Ebbene l'orientamento più recente della Suprema Corte ritiene che il collegamento economico - funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare – anche all'eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato – un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico
- funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei requisiti menzionati. Solo all'esito di una tale specifica prova, inevitabilmente posta a carico del lavoratore, si può affermare la sussistenza di un'imputazione datoriale unica in caso di gruppo di imprese. Deve trattarsi di prova specifica e puntuale, in quanto diretta ad invalidare quelle conseguenze naturalmente ricollegabili alla distinta ed autonoma personalità giuridica di ogni società e dirette a far valere una diversa realtà di fatto a fronte dell'apparenza giuridica (cfr. Cass. 6366/2015; 24 marzo 2003 n. 4724; Cass. 6 aprile 2004 n.
6707).
Orbene, nella fattispecie concreta posta all'attenzione del Tribunale, l'esame delle emergenze probatorie pur consentendo di affermare la sussistenza di un collegamento economico-funzionale tra le convenute, costituenti gruppo di imprese, non consenta tuttavia di ritenere celato l'esistenza di un unico centro di imputazione di rapporti giuridici soggettivi, non potendosi ravvisare, diversamente da quanto dedotto in ricorso, un'illecita frammentazione e utilizzazione dello schema societario.
Dalla documentazione in atti risulta, inoltre, che:
a) la aveva sede, in S. Felice a Cancello corso Abatemarco n. 5 ove, Controparte_3
stando alla memoria in atti, c'erano anche gli uffici amministrativi;
che soci accomandatari erano (oggi liquidatore) e , mentre soci accomandanti Controparte_3 Controparte_3 erano , e emerge altresì che Parte_3 Parte_4 Controparte_7
detta società ha cessato ogni attività ed è stata posta in liquidazione nel 2013, ben 4 anni prima del licenziamento impugnato, che l'oggetto sociale di detta società consisteva nell'“esercizio dell'attività di trasporto, pubblico e privato di persone su strada, con qualsiasi veicolo esercitato;
la gestione di agenzie di viaggio e turismo, la gestione di impianti stradali di distribuzione di carburante per autotrazione;
l'esercizio dell'attività di autoriparazione di veicoli a motore per conto proprio e di terzi;
l'attività di intermediazione nel commercio di beni e servizi…”;
b) la dal 2010, ha sede e deposito in S. Felice a Cancello via Monticello Controparte_1
Volpone, ove vi sono anche gli uffici amministrativi;
che il legale rappresentate è
l'amministratore unico;
che l'oggetto sociale consiste nell'“esercizio di Controparte_3 autolinee in concessione;
noleggio di autobus con conducente;
agenzia di viaggio;
istituzione di agenzie di viaggio e turismo, gestione di autofficine, autolavaggi, carrozzeria per autobus ed autovetture;
gestione di parcheggi;
attività di deposito e commercio di carburanti e prodotti similari;
vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione;
commercio import-export di autoveicoli e natanti nuovi ed usati in genere ed in particolare camion, autobus, autovetture e mezzi meccanici in genere”; che al momento del licenziamento aveva 11 dipendenti;
che l'attività esercitata in via prevalente è di autoservizi pubblici di linea con concessione dell'autolinea S. Felice a
Cancello-Caserta;
c) la ha sede legale in Limatola, alla via Ponteforno;
che il legale Controparte_2 rappresentate è l'amministratore unico;
che l'oggetto sociale è simile a Controparte_3
quello della che al momento del licenziamento aveva 9 dipendenti. In Controparte_1
memoria viene, altresì, dedotto che la società esercita attività di autoservizi pubblici di linea con concessione dell'autolinea Cervino-Maddaloni-Caserta, circostanza confermata dall'istruttoria svolta.
Pertanto, sulla scorta delle emergenze evidenziate, può innanzitutto dirsi che tutte le società convenute hanno diversa sede legale;
vedono ai vertici della loro struttura organizzativa le figure di e;
nonché che vi è parziale coincidenza di Controparte_3 Controparte_3 oggetto sociale tra le convenute, pur essendo ben distinguibili le tratte da ognuna di queste gestita e, dunque, gli automezzi di proprietà di ciascuna società utilizzati per le singole tratte.
Dall'istruttoria svolta non è emerso che vi sia stata commistione nell'utilizzo degli automezzi di proprietà delle varie società, né che i dipendenti in forze a ciascuna di esse venissero occupati indistintamente dalle resistenti per effettuare viaggi e coprire tratte di competenza di altre società del gruppo. Il ricorrente deduce in ricorso (lett. B pag. 10 ricorso depositato nella prima fase) la circostanza secondo cui gli automezzi targati BA895WB e
CX641CL, di proprietà della ditta sarebbero stati condotti anche da Controparte_3 dipendenti della società e/o della indicando i dipendenti CP_1 Controparte_2
rispettivamente nel giugno 2010 e gennaio, maggio Parte_5
e giugno 2012, inoltre ad agosto 2012 e da a Parte_6 Persona_3
novembre 2010); deduce inoltre con riguardo al pullman targato EC730ND di proprietà della era stato dato in comodato alla nel 2010 e che, Controparte_3 CP_1 successivamente alla scadenza del comodato, detta società aveva continuato ad utilizzarlo.
Deve essere subito precisato che dette circostanze, riferite in maniera del tutto episodica e soprattutto risalente nel tempo, senza deduzioni di fatti ulteriori e analoghi realizzatisi in epoca successiva, anche laddove fossero emersi avrebbero avuto di per sé, e in assenza di altri elementi, scarso valore probatorio al fine di ritenere provata la dedotta codatorialità.
Ciò premesso deve subito evidenziarsi come tali circostanze non abbiano trovato alcuna conferma all'esito dell'istruttoria espletata e, inoltre, dalle allegazioni di parte resistente emerge che l'automezzo targato CX641CL di proprietà della ditta citato Controparte_3 fosse stato noleggiato ai dipendenti e per effettuare delle gite. Parte_5 Parte_6
Inoltre è emerso, in relazione al pullman tg. EC730ND la resistente ha Controparte_3
prodotto un contratto di comodato sottoscritto in data 25.6.2010 con il quale la CP_1 ha concesso alla prima, in comodato gratuito, l'utilizzo dell'automezzo in parola per la durata di anni uno, che è stato poi prorogato sino al 2012. Nessuna prova è emersa circa l'uso promiscuo di mezzi e forze lavoro in capo alle resistenti nelle circostanze dedotte né in generale.
Tanto rilevato, ritiene tuttavia il giudice che i dati documentali sopra evidenziati, valutati unitamente alle risultanze dell'istruttoria orale, alla luce del sopraesposto orientamento giurisprudenziale, non siano decisivi per il sicuro riconoscimento dell'imputabilità del rapporto di lavoro del ricorrente in capo ad un centro unico di imputazione datoriale, costituito dalle tre resistenti, ma siano solo rivelatori dell'esistenza di un indubbio collegamento economico-funzionale tra le resistenti che di per sé non è tale da dissimulare un impiego fraudolento di tale schema negoziale, nella specie al fine di eludere l'applicazione della normativa prevista per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti. La prova orale non ha confermato né che le società condividessero gli uffici amministrativi, né, cosa che più rileva, ha fornito sufficiente prova dell'utilizzo promiscuo (indifferenziato e contemporaneo) del personale in forze alle tre resistenti e dei mezzi di proprietà delle stesse.
Si riportano le significative deposizioni degli informatori escussi.
Si riportano le significative deposizioni dei testimoni escussi.
Il teste , condotto da parte ricorrente, dichiara “ho una controversia in corso STone_2 nei confronti delle resistenti per un'impugnativa di licenziamento, motivato della dismissione della attività aziendale della società per la quale lavoravo, e sono stato licenziato nel Controparte_3
2013, ho sempre prestato servizio per le altre resistenti, ovvero la e Controparte_1 [...]
e sono qui oggi proprio perché ho interesse che venga accertata l'esistenza di un CP_2 collegamento tra le società; ADR: “voglio precisare che prestavo servizio per le altre società nel senso che il sig. qui presente, legale rappresentante delle altre società resistenti, mi Controparte_3 dava direttive, ovvero mi diceva di occuparmi di pulizie o di assistere il meccanico nella attività di manutenzione dei mezzi riconducibili alle altre società; voglio precisare che i mezzi si trovavano nella stessa sede, un deposito sito in San Felice a Cancello, e l'identificazione della proprietà degli stessi avveniva facilmente, perché i mezzi della erano mezzi da turismo facilmente Controparte_3 distinguibili dagli altri; ADR: “il ricorrente faceva l'autista di linea per la resistente, ricordo che il ricorrente riceveva direttive dai legali rappresentanti delle altre società, in particolare ricordo che intorno al 2000/2001, lo stesso svolgeva l'attività di tornitore nel deposito che ho precedentemente menzionato, che consisteva in attività di manutenzione dei mezzi di trasporto e credo si riferisse a tutti i mezzi presenti nel deposito, ma non posso confermare che detta attività venisse in concreto svolta per mezzi di proprietà delle altre società resistenti, ovvero voglio ulteriormente precisare che essendo detta attività svolta nel deposito ritengo che la stessa venisse svolta per tutti i mezzi ivi presenti, anche se non sono in grado di precisare che in concreto l'attività di manutenzione fosse relativa ai mezzi delle altre società; ADR: “ciò che ho riferito riguarda lo stato di cose presenti al periodo durante il quale io ho lavorato per la Turismo” ADR “gli uffici si trovavano nella CP_1
stessa sede di san Felice a Cancello, negli uffici erano presenti il signor qui presente con il CP_1 fratello e le due sorelle e dalle quali io e anche il sig. come gli Parte_4 CP_7 Pt_1 atri dipendenti, ricevevamo indistintamente direttive sul lavoro da svolgersi, inoltre era presente
l'impiegato sig. che in assenza dei titolari era incaricato a dare direttive agli altri Persona_4
dipendenti” ADR: “posso affermare che il sig. svolgesse la mansioni di autista sui mezzi delle Pt_1
altre società, in particolare ricordo di averlo visto alla guida di mezzi di proprietà della società per la quale ho lavorato io” ADR: “il meccanico che io coadiuvavo era il sig. , che quindi si Persona_2
occupava della manutenzione dei mezzi delle altre società, dopo di che fu assunto altro dipendente, sig. che io coadiuvavo e svolgeva il lavoro di manutentore con le medesime Parte_5 modalità” ADR: “ricordo che il è stato licenziato circa due o tre anni prima di me” Per_2
ADR: “ai tempi in cui ero dipendente la colonnina per il rifornimento del carburante era unica per i mezzi di tutte e tre le società, mi occupavo io stesso dell'erogazione del carburante nei casi in cui non vi avessero provveduto gli autisti, ribadisco sempre che quanto da me riferito era relativo al periodo durante il quale io ho lavorato” ADR: “il mio orario di lavoro era legato ai viaggi che dovevo effettuare, l'attività di aiuto nella manutenzione dei mezzi era attività residuale che svolgevo nel caso in cui rientravo più presto o nei giorni in cui non ero impegnato in viaggi, preciso che ero addetto a trasporti turistici, nonchè a servizi di linea stagionali, avvero nel periodo estivo (luglio e agosto) ad esempio sono stato addetto al servizio di linea che conduceva a Scauri o, per un periodo di tempo, a
Telese Terme” Adr: “preciso che i viaggi per il trasporto turistico potevano impegnare tutta la giornata o anche mezza giornata, in più nel periodo scolastico mi occupavo del servizio dei trasporti scolastici, che terminava alle 15:00, dopo essermi recato a casa per il pranzo, rientravo in sede per lo svolgimento di attività di manutenzione e pulizia come ho già riferito” ADR: “non mi risulta che
l'attività di lavaggio e manutenzione fosse affidato a ditte esterne”; il teste , STone_3
condotto da parte resistente, dichiara: “conosco il ricorrente, ma io sono dipendente della CP_2 dal 1 luglio 1990, mentre il ricorrente è stato dipendente di altra società, la CP_1 CP_1
[...
e svolgo le mansioni di autista per la società , che si occupa del trasporto di linea Controparte_2 per le tratte Cervino-Caserta (che copre anche le zone di Messercola, Montedecoro, Maddaloni, San
Clemente, Centurano), mentre la società fornisce il trasporto di linea sulla tratta San CP_1
Felice a Cencello-Arienzo-Santa Maria a Vico- Maddaloni Caserta, infatti, incrociandoci a
Maddaloni, spesso ci incontravamo con gli autisti di quest'ultima società e anche con il ricorrente;
voglio precisare che da circa 7-8 anni il deposito dei mezzi della è sito in Limatola, Controparte_2 precedentemente invece il deposito dei mezzi avveniva a San Felice a Cancello;
ST
“a Limatola sono ubicati anche gli uffici direttivi, dove ad esempio ci vengono dati i turni di servizio e direttive varie;
preciso che a volte facciamo una semplice sosta presso la sede di San Felice
a Cancello, così salutando anche i colleghi; ADR: “precedentemente gli uffici erano siti in San Felice
a Cencello, ma gli uffici della erano separati da quelli della , così come CP_1 Controparte_2 le aree di parcheggio nel deposito erano separate per ogni società, delimitate da segnaletica orizzontale;
ADR: “io ho sempre lavorato sulla stessa tratta come ho riferito e non ho mai svolto le mie mansioni di autista sui mezzi di altra società, né, per quanto è a mia conoscenza, ho mai visto il ricorrente svolgere le sue mansioni di autista sui mezzi della società per cui lavoro, per quanto ne so l'ho sempre visto impegnato nella guida degli automezzi di altra società impiegati sull' altra linea”
ST
“della manutenzione dei mezzi della se ne occupano ditte esterne, da molti Controparte_2 anni, anche quando il deposito della società era a San Felice” ADR: “del lavaggio se ne occupano ditte esterne già a molti anni” ADR: “conosco il sig. che diversi anni fa, quando la sede era san Per_2
Felice ho visto svolgere attività di manutenzione, ma non sono in grado di dire se si occupasse anche della manutenzione dei mezzi della : noi autisti ci limitavamo a riferire ai responsabili Controparte_2 aziendali tramite moduli della necessità di interventi di manutenzione” ADR: “ultimamente la società per cui lavoro copre anche una tratta San Felice a Cancello-San Leucio, ma che si svolge sempre con i mezzi della , che partono da Limatola, si tratta di una tratta per il Controparte_2 servizio scolastico”; ancora il teste , condotto da parte resistente, riferisce: Parte_5
“sono dipendente della dal 1987 e conosco il ricorrente, siamo stati colleghi di lavoro, Parte_7
svolgo le mansioni di autista, svolgo il servizio di linea coprendo la tratta da san Felice a Cancello a
Caserta, non mi è mai capitato di guidare mezzi che non fossero della Controparte_1
ADR: “la sede della società è a santa Maria a Vico, in via Monticello Volpone, dove è sito anche il deposito dei mezzi della stessa, anzi non sono sicuro che detta sede sia a Santa Maria o a San Felice, perché si tratta di una strada posta fra i due Comuni: precedentemente molti anni fa la sede era in san Felice a Cancello mi pare di ricordare che il nome della strada fosse Corso Abbatemarco;
mentre la sede della società è a Limatola, dove è presente anchge il deposito degli automezzi; Controparte_2
ADR: “non ho mai visto altri dipendenti della società guidare automezzi di altre CP_1
società, neppure il ricorrente; ADR: “ricevo le direttive sul lavoro da svolgere da Controparte_3
conosco il qui presente , ma non ho mai ricevuto direttive dallo stesso, preciso che Controparte_3 lo conosco bene però non solo perché è il fratello del mio titolare, ma perché siamo amici da molti anni;
ST
“della manutenzione dei mezzi della società se ne occupano due o tre ditte esterne, presso le quali noi autisti ci rechiamo portando i mezzi per la manutenzione: in particolare io porto l'automezzo che guido presso un'officina sita in Salerno, sempre tra quelle indicate dalla società;
ST
“anche della pulizia si occupano ditte esterne, che però si occupano della stessa presso la nostra sede, in particolare l'addetto alla pulizia dei pulman si chiama AN,
ST
“da molto tempo, vi sono ditte esterne per la manutenzione, mi pare di ricordare già al tempo in cui era presente il sig. che era un dipendente che si occupava della manutenzione semplice Per_2 degli automezzi, come ad esempio sostituire qualche cinghia o altri interventi di facile soluzione […]
“conosco , che svolge le mansioni di autista, e si occupa della tratta San Felice- Parte_5
Caserta”; riferisce il teste “sono stato collega del ricorrente, ho una causa Persona_2 pendente nei confronti delle resistenti, sono un meccanico specializzato, ho iniziato a lavorare per la dal marzo 1992, come meccanico qualificato liv. 160, ma lavoravo per tutte e tre le CP_1 società resistenti, ho lavorato fino al giugno 2011, quando ho usufruito di un periodo di malattia, che si è protratto per tutto l'anno solare fino a luglio 2012, quando mi è stato comminato un licenziamento inefficace durante il periodo di malattia, successivamente sono andato in pensione, quindi si può dire che da giugno 2011 non sono più rientrato a lavoro; fino al 2003/2004 ho lavorato presso il deposito della società resistente sito in Corso Abate Marco, San Felice, dove era presente un ufficio dove vi era addetta una dipendente amministrativa della ovvero , CP_1 Parte_4 ovvero la figlia del sig. defunto e poi sorella dell'attuale responsabile della CP_1 CP_1
preciso che in detto deposito vi era un'officina alla quale io ero addetto con un deposito attrezzi,
[...] inoltre vi erano dei capannoni dove venivano parcheggiati gli autobus sia della e CP_1 qualche volta anche della anche se il deposito era piccolo (vi entravano circa 10 Controparte_3 autobus) per cui si utilizzavano anche altri depositi;
io intervenivo per la riparazione degli autobus sia della che delle altre società resistenti, in particolare ero sempre reperibile al cellulare, CP_1
a volte venivo chiamato dallo stesso responsabile sig. a volte dagli stessi autisti che erano CP_1 rimasti in panne per strada: conoscevo tutti gli autisti e sapevo per chi formalmente lavoravano, e conoscevo anche le tratte che percorrevano i vari autisti, quindi da tali elementi desumevo che un autobus era di proprietà della o della oppure della;
CP_1 Parte_8 Controparte_2
ADR: “devo precisare che spesso si ricorreva anche all'intervento di ditte esterne per la riparazione e manutenzione straordinaria dei mezzi, ma spesso quando capitava un guasto quindi un'emergenza di domenica o di sabato chiamavano me; […] “nel 1995 ho conosciuto il ricorrente, che, soprattutto all'inizio dava una mano a me nell'officina meccanica, poi dopo sei o sette mesi ha iniziato a svolgere le mansioni di autista. Devo precisare che svolgevo un orario di lavoro dalle 8:00 fino alle 13.00 poi dalle 14.00 fino alle 18.30-19.00 dal lunedì al sabato, quindi non vedevo sempre tutti i giorni gli autisti, che potevano fare orari diversi, in particolare quando il ricorrente ha iniziato a svolgere dette mansioni non lo vedevo tutti i giorni: in ogni caso posso riferire di averlo visto alla guida di autobus sulla linea san Felice-Scauri nel periodo estivo, in alcuni casi l'ho visto impegnato nella guida di autobus utilizzati per gite, nel qual caso rientrava in officina nel primo pomeriggio;
devo precisare che spesso lo vedevo la domenica, in particolare a volte sono andato anche io al mare usufruendo del servizio trasporto, circa un paio di volte al mese l'ho visto dunque alla guida dell'autobus che copriva la tratta del mare, ovvero quello verso Scauri, in altri casi lo vedevo rientrare da altri servizi perché ero in officina, ad esempio servizio gite scolastiche…la tratta del mare, ovvero quella San Felice –
Scauri era un servizio degli anni dal 2009 in poi, e il ricorrente dunque vi era addetto in quegli anni, io almeno l'ho visto in quelle gite” ADR: “il ricorrente circa un paio di volte al mese si occupava di attività di tornitore, era infatti capace di usare l'apposito macchinario, sempre nello stesso periodo;
ADR: “dal 2003/2004 l'officina è stata trasferita in altro deposito più grande in via Monticello
Volpone, sempre a San Felice, che veniva già da qualche anno utilizzato come deposito degli automezzi, quindi da questo momento in poi operavo in detta officina sita nel nuovo deposito;
ADR: “mi occupavo dunque della manutenzione degli automezzi delle resistenti, anche se, quando io non ce la facevo si ricorreva a ditte esterne, sia nel caso in cui non ero disponibile perché in ferie sia perché ero solo con troppi automezzi, pertanto sia per la manutenzione ordinaria che straordinaria”
ADR. “voglio precisare che le richieste di intervento potevano avvenire anche di sera tardi, insomma ero sempre reperibile, anche di domenica;
ADR: “nella sede di Monticello Volpone erano siti anche gli uffici amministrativi, deve lavorava la sig.ra che svolgeva mansioni di ragioniera;
vi era anche un ufficio amministrativo Parte_4 presso l'abitazione di che distava circa 100 metri dal deposito di Corso Abate Marco, CP_1 e circa due o tre km da via Monticello Volpone: presso la sede di Monticello Volpone inoltre vi erano dei piccoli uffici utilizzati da e oltre all'ufficio amministrativo cui era Controparte_3 CP_3 addetta;
si trattava di uffici siti in una struttura prefabbricata;
preciso che a casa Parte_4 dei fratelli vi erano altri uffici utilizzati dagli stessi come archivio e in qualche caso per CP_1 ricevere commissioni di viaggio, nei casi in cui non venivano reperiti presso gli uffici di Monticello
Volpone”
ADR: “quando ad occuparsi delle aziende sono stati i figli di io ricevevo disposizioni CP_1 circa il lavoro da svolgere, ovvero gli interventi sugli automezzi, indifferentemente dagli stessi”
ST
“in via Monticello Volpone vi era un'unica colonnina per il rifornimento di carburante da parte degli autisti di tutte le società resistenti, che quando facevano il rifornimento lo segnavano su un foglio di carta con le indicazioni del quantitativo di carburante con il nome dell'autista, riferendolo
a volte in amministrazione”; viene poi escusso il teste condotto da parte STone_5 ricorrente che dichiara: “conosco il ricorrente, io lavoro per la società fratelli come autista;
CP_1 conosco il ricorrente che svolgeva le mansioni di autista, non credo che il ricorrente abbia mai svolto mansioni di manutenzione degli automezzi, non ho comunque mai visto il ricorrente occuparsi della manutenzione di questi mezzi;
ADR: “la sede operativa della società per cui lavoro è sita in Limatola da circa sette anni, sicuramente in detta sede vi è il deposito dei mezzi, credo che vi siano anche gli uffici amministrativi” ADR: “dove siamo noi sono presenti solo gli autobus D'TI che sono dei fratelli ADR: “il mio responsabile, ovvero la persona che mi dà le direttive sul lavoro è CP_1
” ADR: “io come autista sono addetto ad un determinato percorso: il percorso è il Controparte_3
seguente: Maddaloni, Caserta, poi si va anche a Durazzano, San Leucio e;
CP_8 CP_9 queste sono le tratte servite dalla società fratelli io in qualità di autista sono addetto CP_1 esclusivamente a queste tratte;
ADR: “il ricorrente non era addetto a questo tipo di percorso”
ADR: “della manutenzione degli automezzi della Fratelli so che si occupano ditte esterne;
CP_1
ADR: “conosco , non so riferire quali mansioni espletasse;
ho incontrato il Persona_2 Per_2 presso il deposito sito in via Monticello a San Felice a Cancello;
si trattava di un deposito di automezzi, dove parcheggiavamo gli automezzi della , che condividevamo con la Controparte_2 società anche se le aree di parcheggio erano distinte, da un lato i nostri mezzi e CP_1 dall'altro quelli della ciò accadeva più di sette anni addietro prima che utilizzassimo il CP_1 deposito in Limatola,… conosco e la prima lavorava negli uffici Parte_4 Controparte_7 della mentre lavorava presso gli uffici della , con CP_1 Controparte_7 Controparte_2 quest'ultima ho avuto qualche contatto per il lavoro, in particolare è capitato che mi proponesse qualche cambio di turno o cose simili, mentre con la prima non ho mai avuto rapporti di lavoro;
ADR: “anche del lavaggio dei mezzi se ne sono sempre occupate ditte esterne”.
Ebbene occorre subito evidenziare che gli elementi evincibili dalle deposizioni dei testi indotti da parte ricorrente appaiono connotate da minore attendibilità, trattandosi di testi con chiaro interesse all'esito del giudizio. In particolare va evidenziato che le dichiarazioni rese dai testi e avrebbero dovuto quantomeno essere comparate e Tes_2 Per_2
riscontrate da altre prove per la sussistenza di un interesse in contrasto con le resistenti, le testimonianze sono state ritenute di minore attendibilità, per avere gli stessi un giudizio pendente con la medesima convenuta ed avente lo stesso oggetto del presente procedimento, pertanto i testi sono stati ritenuti portatori di un interesse ad un determinato esito della lite.
Deve precisarsi a tal proposito che la valutazione in ordine all'attendibilità del teste va distinta dal giudizio sulla capacità a testimoniare, in quanto la prima afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza delle dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), mentre la seconda dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio
(cfr. Cass. n. 16529/2004). Ebbene ciò è stato ritenuto in particolare per la deposizione del teste , ritenuto totalmente inattendibile e, dunque, alcun elemento a sostegno STone_2
della tesi attorea può trarsi dalla stessa. Il testimone non solo apertamente dichiara: “ho una controversia in corso nei confronti delle resistenti per un'impugnativa di licenziamento, motivato della dismissione della attività aziendale della società per la Controparte_3
quale lavoravo, e sono stato licenziato nel 2013… e sono qui oggi proprio perché ho interesse che venga accertata l'esistenza di un collegamento tra le società”, palesando il proprio personale interesse a far emergere l'esistenza di un unico centro di imputazione di interessi tra le resistenti, ma convoglia le risposte alle domande sulle mansioni e il lavoro da lui stesso svolto, preoccupato più di apportare circostanze favorevoli all'esito del giudizio da lui incardinato, che riferire circa la posizione del ricorrente. Anche la testimonianza del teste condotto da parte ricorrente, appare presentare margini di inattendibilità e, Per_2
in ogni caso la deposizione non apporta elementi sufficienti al dedotto attoreo, anche alla luce della genericità degli elementi riferiti. Il teste riferisce di aver lavorato fino al 2011, e di aver svolto le mansioni di meccanico addetto alla riparazione dei mezzi delle tre società resistenti e di aver espletato detta attività presso il deposito che era comune per le società, almeno fino al 2011. Il teste riferisce ancora, in maniera del tutto generica di aver visto il ricorrente rientrare da “viaggi” imputabili alle diverse società del gruppo e non alla datrice di lavoro, non essendo tuttavia in grado di precisare come era venuto a conoscenza di tali circostanze, quando egli stesso riferisce di non essere in grado di riferire con precisione. Il teste riferisce ancora che, per un breve periodo il ricorrente lo ha coadiuvato nell'attività manutentiva, ma detta circostanza non ha trovato riscontro nelle dichiarazioni degli altri testimoni, nessuno dei quali ha confermato detta circostanza. Non ha trovato alcun riscontro la circostanza dedotta dal ricorrente di essere stato addetto al lavaggio degli automezzi delle resistenti. Dalle deposizioni degli altri testi escussi è merso che, tra le società resistenti esisteva un collegamento di carattere funzionale, ma che l'esercizio concreto dell'attività di impresa aveva carattere autonomo, attenendo ad attività di trasporto organizzate distintamente e sulla base di appalti di diversi enti. Dall'istruttoria svolta non è emersa, come già riferito, la promiscuità di impiego dei dipendenti e dei mezzi tra le società convenute, considerato che la gran parte delle persone escusse ha negato di avere lavorato per società diverse dal proprio datore di lavoro e, comunque, di avere guidato automezzi che non fossero di proprietà della società datrice di lavoro, né può ritenersi raggiunta la prova che ciò sia stato fatto dal ricorrente. Tutti i testi hanno riferito di ricevere direttive e disposizioni sul lavoro dal proprio datore di lavoro, né è emersa la circostanza della condivisione di uffici amministrativi. Quanto poi all'unicità del piazzale di deposito degli automezzi, almeno per un determinato periodo di tempo, pressoché tutti gli informatori hanno dichiarato che su detto unico piazzale c'erano delle strisce di delimitazione degli spazi riservati agli automezzi delle varie società. Detta circostanza appare ininfluente, dunque, al fine di ritenere sussistente un unico centro di imputazione di interessi.
Concludendo, alla luce di tutto quanto sopra, ritiene il giudice che vada negata nella specie l'esistenza di un centro unico di imputazione datoriale facente capo ad un gruppo CP_1 distinto dal datore di lavoro formale Controparte_1 Da tale considerazione deriva che non sussiste il requisito dimensionale per accedere alla tutela reintegratoria di cui all'art. 18 St. Lav. nei confronti delle resistenti.
Venendo all'esame della fondatezza della domanda proposta nei confronti della
[...]
società datrice di lavoro, deve innanzi tutto rilevarsi che, essendo pacifico che detta CP_1
società non occupasse, all'epoca del licenziamento, più di 15 dipendenti vanno rigettate le domande fondate sull'art. 18 statuto dei lavoratori. Né l'applicazione delle dette tutele può trovare applicazione dal dedotto centro si imputazione di interessi poiché detta circostanza, oggetto di contestazione non è stata provata.
Parte ricorrente, seppur nelle note rese in sede di conclusioni della prima fase e ribadite nel ricorso in opposizione, chiede altresì di accertarsi l'illegittimità del licenziamento irrogatogli con l'applicazione della tutela cd. obbligatoria, e tale domanda, alla luce dei più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 12094/2016) appare proponibile, pur se fatta, in via subordinata, in un ricorso unico ai sensi dell'art. 1 comma 48 legge n. 92/2012, poiché fondato sui medesimi fatti costitutivi.
Preliminarmente, con riguardo alla doglianza sollevata dal ricorrente in ordine alla dedotta violazione da parte della società resistente dell'obbligo di specificità della contestazione, deve confermarsi quanto ritenuto con l'ordinanza di prima fase. Il lavoratore deduce la genericità della contestazione disciplinare, in quanto riporterebbe i soli fatti oggetto di ispezione. L'argomento si rileva del tutto privo di pregio contenendo la lettera di addebito la indicazione precisa della tipologia delle infrazioni nonché la analitica descrizione del fatto posto alla base del licenziamento. Al riguardo dunque può serenamente affermarsi che il diritto di difesa del lavoratore è stato pienamente garantito secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la previa contestazione dell'addebito, necessaria in funzione dei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari
o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 cod. civ….” (cfr. in tal senso, tra le altre, Cass., sez. lav., 3 febbraio 2003, n. 1562). Risulta, pertanto, rispettato il requisito della specificità, che, come ribadito dalla Suprema Corte (cfr. Cass., sez. lav., 15 maggio 2014, n. 10662; Cass., sez. lav., 3 marzo 2010, n. 5115), non richiede l'osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, come accade nella formulazione dell'accusa nel processo penale, assolvendo esclusivamente alla funzione di consentire al lavoratore incolpato di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, che, nella specie, non risulta leso in alcun modo, essendo, nella lettera di contestazione, individuate in modo chiaro, nella loro materialità, le circostanze fattuali imputate al ricorrente che, infatti, è stato pienamente in grado di rendere le proprie giustificazioni in relazione a ciascuno dei fatti addebitati (cfr. verbale di dichiarazioni rese dal ricorrente e lettera di giustificazioni in atti).
Passando ad esaminare le doglianze nel merito del licenziamento irrogato, appare sicuramente utile riportare lo specifico contenuto della contestazione disciplinare: “...Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L. n. 300 del 20 maggio 1970 nonché del vigente ccnl applicato Per in Azienda, Le contestiamo quanto segue. In data 4 gennaio 2017, alle ore 19:15 circa, , a mezzo servizio di messaggeria “What's App”, comunicava all'amministratore della Società datrice di lavoro, sig. di essersi reso conto soltanto una volta giunto a Caserta che, mentre conduceva Controparte_3
l'autobus in servizio di linea modello Neoplan bus N4416, targato EZ839EP, in località Arienzo
(CE), all'altezza dell'intersezione di via Caudarola con via Roma, aveva urtato il muro perimetrale all'intersezione suddetta, provocando la rottura del cristallo laterale sinistro dell' automezzo da Lei condotto. A seguito di ciò, l'amministratore della Società, dopo essersi sincerato delle Sue condizioni di salute e dell'assenza di danni a persone e cose, Le chiedeva di relazionarlo per iscritto sulla dinamica dell'evento. Con relazione del successivo 5 gennaio 2017, LA dichiarava quanto segue: “Il sottoscritto dipendente della ditta mentre effettuava il turno numero Parte_1 CP_1
3 del giorno 04.01.2017 alle ore 18:00 da San Felice a Cancello giunto in località Arienzo via
Caudarola per causa di un auto in sosta vietata impediva la normale svolta a sinistra obbligandomi a fermarmi. Il bus livellandosi barcollava e con quest'ultimo movimento inusuale urtava leggermente lo spigolo del muro causando la lesione del vetro nel retro del bus precisamente del vetro sul lato sinistro direzione della ruota. ...”. Da accertamenti svolti, anche con riferimento ai luoghi in cui si è verificato l'evento ed ai danni riportati dall'autobus da LA condotto nell'occasione, e consistenti nella rottura del cristallo numero cinque della sezione laterale sinistra e nell'abrasione, con evidenti decorticature, della porzione inferiore (sottoscocca), in corrispondenza con il cristallo frantumato -, è emerso che quanto da Lei dichiarato nella relazione del 5 gennaio 2017 non corrisponde alla reale dinamica dell'evento. Ne consegue, pertanto, che LA ha scientemente e volutamente occultato al Suo datore di lavoro la reale dinamica dell'evento verificatosi in data 4 gennaio 2017, al fine evidente di escludere ogni Sua responsabilità nella causazione dello stesso, che è invece ascrivibile esclusivamente ad una Sua errata impostazione della manovra di svolta a sinistra nella predetta intersezione. L'aver reso al Suo datore di lavoro una ricostruzione del su descritto evento non corrispondente all'effettiva dinamica dello stesso, costituisce una condotta posta in essere in aperta violazione dei doveri fondamentali discendenti dal rapporto lavorativo, nonché delle più elementari regole di correttezza e buona fede. Alla luce di tutto quanto innanzi, La invitiamo pertanto a presentare le Sue giustificazioni, entro cinque giorni dalla data di ricevimento della presente lettera, presso la sede della
Società. All'esito dell'esame delle giustificazioni che LA riterrà di rendere o, in assenza delle stesse, ci riserviamo di adottare i provvedimenti opportuni.”
Ebbene, letti gli atti e rivalutate nel complesso le risultanze istruttorie, si ritiene che, diversamente da quanto disposto con l'ordinanza opposta, non possano considerarsi sussistenti le condotte addebitate al Pt_1
Non può concludersi, a ben vedere, che la parte resistente abbia assolto all'onere su di essa incombente, provando il realizzarsi in concreto dei fatti come contestati al ricorrente.
Innanzitutto, deve darsi conto che risultano versate in atti dalle parti ben tre perizie, che ricostruiscono differentemente la dinamica dell'incidente occorso in data 4 gennaio 2017, conducendo, con motivazioni ugualmente convincenti, a conclusioni completamente diverse.
Già tale circostanza induce a ritenere difficilmente indagabile a posteriori la dinamica dei fatti avvenuta in data 4.01.2017. A ben vedere, tuttavia, anche laddove la successione degli eventi dell'incidente fosse differente da quanto riferito dal lavoratore e corrispondente a quanto ricostruito dal perito di parte resistente, ciò non sarebbe sufficiente ad indurre la giuncante a ritenere realizzate le condotte disciplinari così come contestate. A ben vedere, infatti, viene attribuita al lavoratore, e punita con la massima sanzione irrogabile, la condotta di aver fornito volontariamente al datore di lavoro una ricostruzione degli eventi diversa da quella realizzatasi, preordinatamente allo scopo di escludere la propria responsabilità nella causazione degli stessi. Il in altri termini, viene ritenuto Pt_1 responsabile di aver volontariamente nascosto al proprio datore di lavoro la reale dinamica dell'incidente allo scopo di sottrarsi dalle proprie responsabilità, così ledendo irrimediabilmente il vincolo fiduciario, violando gravemente i fondamentali doveri di buona fede e correttezza. Ebbene, proprio in relazione a quella che si potrebbe definire connotazione soggettiva della condotta addebitata al a ben vedere non emerge Pt_1
assolutamente la prova dell'effettivo realizzarsi della stessa.
Invero, da plurimi elementi emersi nel giudizio, non può desumersi il concreto realizzarsi della “mala fede” nella ricostruzione degli eventi imputata, nella contestazione, al lavoratore, che, se provata costituirebbe l'”in sé” della gravità disciplinare della condotta dello stesso.
Innanzitutto, deve sottolinearsi che, su un elemento in particolare della ricostruzione dei luoghi, non possa a posteriori raggiungersi la certezza del suo verificarsi o meno: la presenza o meno dell'auto parcheggiata in sosta vietata, come riferito dal ricorrente. In altri termini, anche laddove la dinamica reale degli eventi del 4.10.2017 possa ritenersi maggiormente corrispondente alla ricostruzione fornita dal perito di parte datoriale, non può escludersi che vi sia stata altresì la presenza dell'auto parcheggiata in sosta vietata e che ciò abbia indotto il ricorrente a frenare e ad attribuire il danno subito alla frenata brusca e non alla manovra errata.
Occorre, invero, considerare le condizioni psicologiche del ricorrente al momento del realizzarsi dell'incidente. La repentinità degli eventi rende assolutamente plausibile che il lavoratore non avesse, al momento del verificarsi degli stessi, la totale percezione della reale dinamica della manovra. Inoltre, ulteriore elemento che induce a ritenere sussistente la totale buona fede del è – diversamente da quanto erroneamente riportato Pt_1 nell'ordinanza impugnata – l'immediatezza con cui lo stesso avvisava i propri responsabili, appena resosi conto dell'accaduto.
Dunque, una volta esclusa la prova di una condotta fraudolenta del lavoratore, ovvero di aver riportato, in mala fede, un resoconto inveritiero dell'occorso al fine di sottrarsi dalla propria responsabilità, viene meno la condotta così come contestata e ritenuta meritevole della sanzione espulsiva.
Deve osservarsi altresì, dunque, che anche laddove voglia ritenersi maggiormente plausibile e concretamente realizzata la dinamica degli eventi come ricostruito nella perizia di parte resistente, tali fatti, scevri della consapevolezza e connotazione fraudolenta nel resoconto del lavoratore, connoterebbero, al più, una condotta punibile con sanzione conservativa (cfr. CCNL applicabile, che all'art. 14 punisce con la sospensione dalla retribuzione e dal servizio il lavoratore che […] che arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità), la qual circostanza condurrebbe al medesimo esito del ragionamento, ovvero quello di rendere illegittimo il licenziamento irrogato al lavoratore.
Pertanto, diversamente opinando, rispetto alle considerazioni svolte nell'ordinanza opposta e in tali termini modificandola, si ritiene che il licenziamento debba ritenersi illegittimo.
Quanto alle conseguenze sanzionatorie, ritenuto che, per le considerazioni già espresse, non possa applicarsi la tutela reintegratoria ai sensi dell'art. 18 Stat. Lav. – nella formulazione ratione temporis – ma, stante la pacifica insussistenza del requisito dimensionale in capo alla datrice di lavoro ma della tutela prevista all'art. 8 legge n. 604/1966. Controparte_1
Conseguentemente la va condannata a riassumere il prestatore di lavoro Controparte_1
entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno commisurato ad una indennità di importo pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, determinata avuto riguardo alla durata del rapporto di lavoro e dimensioni della società resistente, dell'anzianità del ricorrente.
In ragione della reciproca soccombenza, le spese di lite vengono compensate per la metà tra il ricorrente e la società la restante parte segue la soccombenza e si Controparte_1 liquida nella misura di cui al dispositivo. Spese compensate tra le altre parti del giudizio, in ragione della complessità e controvertibilità del giudizio, in presenza di giurisprudenza in senso difforme.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Valentina Paglionico, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, disattesa ogni contraria eccezione o istanza, così provvede:
a) dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato a;
Parte_1
b) condanna a riassumere la dipendente entro il termine di tre giorni ed, Controparte_1
in mancanza, a risarcire il danno versando un'indennità pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
c) rigetta le ulteriori domande nei confronti delle altre resistenti;
d) condanna la al pagamento della metà delle spese di giudizio che Controparte_1
liquida, in tale misura ridotta, in complessivi euro 1600,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, come per legge, con attribuzione;
e) compensa le spese, tra le suddette parti, per la residua metà;
f) compensa integralmente le spese tra il ricorrente e le altre parti processuali.
Santa Maria Capua Vetere, 17.02.2025 Il Giudice
(dott.ssa Valentina Paglionico)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 1902/2021 promossa da:
, rappresentato e difeso dall' avv. Raffaele Ferrara, elettivamente Parte_1 domiciliato come in atti
OPPONENTE
contro
in persona del l.r.p.t. , rappresentata e difesa in virtù di mandato Controparte_1
in atti dagli avv.ti Vincenzo Luciani e Chiara Cuomo, elettivamente domicilata come in atti
Nonché
in persona del legale rappr.te p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv.to Di Stasio AN, domiciliata come in atti
e
Controparte_3
rappresentata e difesa dal prof. Avv.to Raffaele De Luca Tamajo e Avv.to AN Di Stasio, elettivamente domiciliata come in atti OPPOSTE
avente ad oggetto: Opposizione legge n. 92/2012 cd. Legge Fornero
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.03.2021, parte ricorrente, in epigrafe indicata, presentava opposizione ex art. 1 comma 51 legge 92/2012 avverso l'ordinanza pronunziata da questo
Tribunale in data 2/03/2021, all'esito di un giudizio a cognizione sommaria, instaurato ex art. 1 comma 48 e ss. legge 92/2012, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dal lavoratore di impugnativa del licenziamento.
In detta prima fase del giudizio, il lavoratore, odierno opponente, esponeva:
– di avere lavorato per tutte le società resistenti dal 23.06.1997 al 4.02.2017, sebbene formalmente assunto dalla con contratto a tempo indeterminato, con Controparte_1
mansioni di operatore di esercizio, ovvero di conducente di linea;
- di aver ricevuto in data 25.1.2017 una contestazione disciplinare, del seguente tenore lettarale: “...Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L. n. 300 del 20 maggio 1970 nonché del vigente ccnl applicato in Azienda, Le contestiamo quanto segue. In data 4 gennaio 2017, alle ore 19:15 circa, Per
, a mezzo servizio di messaggeria “What's App”, comunicava all'amministratore della Società datrice di lavoro, sig. di essersi reso conto soltanto una volta giunto a Caserta che, Controparte_3 mentre conduceva l'autobus in servizio di linea modello Neoplan bus N4416, targato EZ839EP, in località Arienzo (CE), all'altezza dell'intersezione di via Caudarola con via Roma, aveva urtato il muro perimetrale all'intersezione suddetta, provocando la rottura del cristallo laterale sinistro dell' automezzo da Lei condotto. A seguito di ciò, l'amministratore della Società, dopo essersi sincerato delle Sue condizioni di salute e dell'assenza di danni a persone e cose, Le chiedeva di relazionarlo per iscritto sulla dinamica dell'evento. Con relazione del successivo 5 gennaio 2017, LA dichiarava quanto segue: “Il sottoscritto dipendente della ditta mentre effettuava Parte_1 CP_1 il turno numero 3 del giorno 04.01.2017 alle ore 18:00 da San Felice a Cancello giunto in località
Arienzo via Caudarola per causa di un'auto in sosta vietata impediva la normale svolta a sinistra obbligandomi a fermarmi. Il bus livellandosi barcollava e con quest'ultimo movimento inusuale urtava leggermente lo spigolo del muro causando la lesione del vetro nel retro del bus precisamente del vetro sul lato sinistro direzione della ruota. ...”. Da accertamenti svolti, anche con riferimento ai luoghi in cui si è verificato l'evento ed ai danni riportati dall'autobus da LA condotto nell'occasione, e consistenti nella rottura del cristallo numero cinque della sezione laterale sinistra e nell'abrasione, con evidenti decorticature, della porzione inferiore (sottoscocca), in corrispondenza con il cristallo frantumato -, è emerso che quanto da Lei dichiarato nella relazione del 5 gennaio 2017 non corrisponde alla reale dinamica dell'evento. Ne consegue, pertanto, che LA ha scientemente e volutamente occultato al Suo datore di lavoro la reale dinamica dell'evento verificatosi in data 4 gennaio 2017, al fine evidente di escludere ogni Sua responsabilità nella causazione dello stesso, che
è invece ascrivibile esclusivamente ad una Sua errata impostazione della manovra di svolta a sinistra nella predetta intersezione. L'aver reso al Suo datore di lavoro una ricostruzione del su descritto evento non corrispondente all'effettiva dinamica dello stesso, costituisce una condotta posta in essere in aperta violazione dei doveri fondamentali discendenti dal rapporto lavorativo, nonché delle più elementari regole di correttezza e buona fede. Alla luce di tutto quanto innanzi, La invitiamo pertanto
a presentare le Sue giustificazioni, entro cinque giorni dalla data di ricevimento della presente lettera,
presso la sede della Società. All'esito dell'esame delle giustificazioni che LA riterrà di rendere o, in assenza delle stesse, ci riserviamo di adottare i provvedimenti opportuni.”
-di aver reso in data 30.1.2017 le proprie giustificazioni, chiedendo al contempo di essere sentito oralmente, il che avveniva in data 2.2.2017,
- di aver ricevuto in data 4.2.2017 raccomandata, con la quale, facendo seguito alla contestazione disciplinare e valutate le difese rese dal ricorrente, la società Parte_2
[...
gli comunicava il licenziamento con effetto immediato ai sensi e per gli affetti di cui all'art. 2119 c.c..
L'odierno opponente, dunque, proponeva domanda di accertamento dell'illegittimità di detto licenziamento, con conseguente domanda di reintegra nei confronti delle società resistenti oltre che della quale formale datrice di lavoro, sostenendo che Controparte_1 le società convenute costituissero un unico centro di imputazione dei rapporti giuridici. Su tale presupposto, invero il ricorrente, ha fondato la domanda di reintegra ai sensi dell'art. 18 St. lav. nei confronti delle resistenti, deducendo che, ai fini della verifica della sussistenza del requisito dimensionale, dovessero essere computati i dipendenti di tutte le società resistenti. A fondamento dell'esistenza del dedotto unico centro di imputazione delle situazioni giuridiche il ricorrente deduceva di aver ricevuto direttive di lavoro dai legali rappresentanti e dai vertici delle tre società, di aver effettuato percorrenze che rientravano nei servizi di linea delle autolinee corse con autobus che appartenevano alle tre CP_1 società; di aver utilizzato indifferentemente gli automezzi di proprietà di tutte le resistenti e che, quando non era impegnato nel servizio di guida, era preposto alla riparazione dei veicoli delle ditte sotto la direzione di , preposto all'officina CP_1 Persona_2 meccanica, veniva periodicamente addetto al lavaggio esterno ed interno dei mezzi di tutte le società convenute;
inoltre deduceva che le tre società, che hanno oggetto sociale parzialmente comune, utilizzavano promiscuamente il personale addetto alla guida in forza alle diverse società, utilizzavano medesimi uffici gestionali, la medesima officina di riparazione, il medesimo deposito dei mezzi ed, infine, avevano vertici aziendali comuni.
Deduceva, dunque, il lavoratore, asserita l'esistenza di un centro unico di imputazione datoriale costituito dalle tre resistenti, l'illegittimità del licenziamento per mancata valutazione delle ragioni del ricorrente, violazione del principio di specificità e immodificabilità della motivazione e insussistenza del fatto. Ciò premesso egli chiedeva all'adito Tribunale di “...Accertarsi e dichiararsi, per i motivi sopra esposti al punto B, l'esistenza di un collegamento di imprese tra e Controparte_1 Controparte_4 [...]
..e, di conseguenza, applicabile al licenziamento de Controparte_3 quo l'art. 18 L. 300/70; 2. dichiararsi l'intimato licenziamento nullo, invalido, illegittimo e, comunque, inefficace per i motivi suesposti;
3. per l'effetto condannarsi la Controparte_1
... ovvero il gruppo di imprese costituito dalla ..dalla ... Controparte_1 CP_4 dalla ...a reintegrare l'istante nel posto Controparte_3 di lavoro in precedenza occupato e al pagamento in favore dello stesso di tutte le retribuzioni maturate
e maturande dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegra ex art. 18 L. 300/70, tenuto conto che la retribuzione mensile percepita dal ricorrente è pari ad € 1.933,63 come da busta paga allegata.
4. In subordine condannarsi la ovvero il gruppo di imprese...alla Controparte_1 reintegra del ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento in favore dello stesso delle retribuzioni maturate e maturande, fino a un massimo di dodici mensilità, ovvero, in via ancora più subordinata al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria tra le dodici e le ventiquattro mensilità...ovvero in via ancora più gradata al pagamento in favore del ricorrente di una indennità risarcitoria tra le sei e le dodici mensilità...” Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Costituitesi separatamente in giudizio, le convenute hanno tutte preliminarmente eccepito l'improcedibilità della domanda in ragione dell'inapplicabilità del rito per CP_5
insussistenza del requisito dimensionale del reale datore di lavoro, nel Controparte_1 merito, l'insussistenza di qualsivoglia collegamento societario tra le stesse e, per quanto concerne la anche la sussistenza della giusta causa del licenziamento, in Controparte_1
ogni caso l'inapplicabilità della tutela reintegratoria ai sensi dell'art. 18.
Ebbene, il procedimento, istruito mediante l'escussione di diversi testimoni, veniva definito con ordinanza di rigetto, avverso la quale il lavoratore esperisce la presente opposizione, reiterando le argomentazioni sostenute nella prima fase, censurandola sotto diversi profili.
Lamentava il ricorrente della mancata escussione del teste insistendo per la Tes_1
fondatezza del ricorso, innanzitutto sull'esistenza dell'unico centro di imputazione tra le imprese resistenti e, nel merito, la totale illegittimità del licenziamento irrogato per insussistenza del fatto materiale contestato.
Si costituivano nella presente fase le resistenti che insistevano per la conferma dell'ordinanza impugnata, con vittoria di spese.
***
Il ricorso in opposizione è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
L'istruttoria complessiva svolta, attraverso l'escussione di testimoni e l'acquisizione di documenti, induce la giudicante a ripercorrere l'intero percorso motivazionale compiuto in sede di prime cure, sia in fatto che in diritto, onde evidenziare le ragioni per le quali, in tale sede, è giunta a diverse conclusioni.
Preliminarmente, in ordine alla mancata escussione del teste indicato dalla parte ricorrente, si evidenzia che la scrivente, limitando la lista testimoniale, ha escusso ben 5 testimoni e ritenuto così, anche alla luce della documentazione versata in atti, comprese le consulenze tecniche di parte, che la causa fosse sufficientemente istruita e che alcun elemento ulteriore avrebbe potuto apportare l'escussione di un ulteriore testimone, che avrebbe riferito su circostanze in ordine alle quali avevano già ampiamente riferito gli altri testimoni escussi, rispetto ai quali, peraltro, il teste non rivestiva peculiari condizioni e posizioni Tes_1
all'interno della società e/o in relazione alle vicende oggetto di causa.
Per quanto attiene all'eccezione di improponibilità, con il presente rito, della domanda volta all'accertamento dell'esistenza del dedotto collegamento societario tra le resistenti, tale, secondo la prospettazione attorea, da far ritenere che le stesse, al di là del formale schermo societario, integrino un unico centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive deve ribadirsi quanto esposto nell'ordinanza opposta.
Ebbene, come è noto, la disciplina procedurale di cui alla legge n. 92/2012 si applicava, ai sensi dell'art. 1 co. 47, “alle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro”.
Orbene, posto che il citato art. 18 disciplinava non solo le conseguenze del licenziamento intimato alle dipendenze di datori di lavoro che occupino più di 15 dipendenti in ciascuna unità produttiva (o più di 60 sul territorio nazionale), ma anche taluni casi di licenziamento intimati alle dipendenze di datori di lavoro che non posseggano tali requisiti dimensionali
(sono, invece, escluse da tale rito i licenziamenti che rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 8 l. n. 604/1966 per mancanza del requisito dimensionale ovvero in ragione delle qualità soggettive del datore di lavoro che escludano l'applicazione dell'art. 18 St. lav., come nel caso delle organizzazioni di tendenza), del tutto preliminare è nella specie l'accertamento circa l'intercorrenza del dedotto collegamento societario tra la
[...]
la e la donde la sussistenza di un CP_3 Controparte_6 Controparte_2
centro unico di imputazione datoriale, così come dedotto dal ricorrente. In particolare, il riconoscimento di un centro unico di interessi determinerebbe il raggiungimento del requisito dimensionale necessario ai fini dell'applicazione della tutela reale.
Invero, pur non ignorando l'orientamento, che, secondo la vigenza dell'abrogato “rito
Fornero”, escludeva la domanda volta alla reintegrazione presso un datore diverso da quello da cui lo stesso è stato formalmente assunto ovvero presso un gruppo societario potesse essere sussumibile nelle “questioni relative alla qualificazione del rapporto” ai sensi dell'art. 1, co. 47, della l. n. 92 del 2012, ha ritenuto, invece, la giudicante – condividendo altro orientamento giurisprudenziale del tutto prevalente – preferibile un'interpretazione che non limitasse la predetta locuzione legale ai soli casi in cui si tratta di qualificare come subordinato un rapporto avente veste formale diversa.
Ebbene si ritiene che, in ossequio ai principi di diritto espressi dai giudici di legittimità in casi analoghi, la questione vada risolta applicando il criterio della prospettazione: l'individuazione della fattispecie, ai fini delle questioni di mero rito, deve essere compiuta in base alla domanda come formulata e, in particolare, con riferimento al petitum e alla causa petendi con essa esposti, indipendentemente dalla sua apparente fondatezza.
Dunque, secondo il principio della prospettazione, il rito – ormai abrogato - di cui agli artt.
47 e segg. L. n. 92/2012 trovava applicazione ogniqualvolta il lavoratore impugnasse un licenziamento invocando le tutele di cui all'art. 18 novellato, indipendentemente dalla fondatezza della domanda e salvi i casi di prospettazione pretestuosa. Il comma 47 precisava, invero, che la procedura non fosse preclusa “anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro”.
Sono tali le questioni la cui risoluzione è pregiudiziale alla domanda di licenziamento, quale tipicamente l'accertamento della natura subordinata del rapporto. Le questioni a cui la norma fa riferimento sono quelle pregiudiziali, cioè questioni da decidere incidentalmente, in funzione della decisione sull'impugnativa di licenziamento, che costituiscono, dunque, un passaggio necessario. Ne consegue che non possono essere proposte e decise in via principale nel relativo procedimento domande inerenti alla qualificazione giuridica del rapporto: tale disposizione parla, infatti, di “questioni” e non di “domande”, tale per cui la volontà del legislatore sembra quella di consentire un mero accertamento incidentale sulla qualificazione del rapporto, solo in quanto costituisce un indispensabile presupposto per valutare la fondatezza nel merito delle domande ex art. 18 St. Lav.
Analogamente, sebbene l'accertamento della titolarità soggettiva del rapporto obbligatorio non rientri a stretto rigore tra quelle che attengono “alla qualificazione del rapporto di lavoro”, può ben dirsi che l'ipotesi in cui un lavoratore impugni un licenziamento chiedendo la tutela di cui al nuovo art. 18 nei confronti di una parte diversa da quella formalmente titolare del rapporto ovvero nei confronti di un gruppo societario possa essere sussunta nell'ambito delle “controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970 e successive modificazioni”.
L'imputazione del rapporto ad uno piuttosto che ad un altro soggetto, ovvero ad un gruppo di imprese, è solo uno degli accertamenti che il giudice deve compiere al fine di definire il giudizio. Ovviamente, il lavoratore non può chiedere in via principale l'accertamento della titolarità del rapporto, né il giudice può pronunciarsi su di esso se non in via incidentale, quale una delle tante questioni che deve risolvere per pervenire alla decisione su quella che resta l'unica domanda di merito sulla quale può statuire, ovvero la domanda concernente la legittimità o meno del licenziamento.
Invero, nella specie, la domanda del lavoratore è sostanzialmente diretta a far accertare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con la società capogruppo, sicchè il fatto che si tratti di pronuncia costitutiva o che la qualificazione del rapporto investa principalmente l'aspetto soggettivo (cioè l'imputazione del rapporto) non appare ostativa all'applicazione del rito accelerato dettato dalla legge n. 92/2012, tenuto viepiù conto del fatto che l'accertamento del collegamento societario, nel caso di specie, si pone quale necessario passaggio, proprio per ottenere quella tutela reale cui il rito ai sensi dell'art. 47 e ss. legge n.
92/2012 è deputato.
Le osservazioni che precedono inducono a considerare ammissibile l'azione esperita dall'odierno opponente, proposto ai sensi della legge n. 92/2012, ratione temporis applicabile, ponendosi il vaglio del dedotto collegamento societario come questione preliminare al merito. Ed invero, nella prospettazione attorea l'applicazione dell'art 18 Stat.
Lav. trova applicazione proprio nell'asserita sussistenza del dedotto collegamento societario, essendo pacifico che la formale datrice di lavoro non detiene, da sola, il requisito dimensionale richiesto per l'applicabilità della disciplina cd. Fornero.
Per quanto attiene la sussistenza dell'unico centro di imputazioni giuridiche in capo alle resistenti si confermano le conclusioni già espresse nell'ordinanza opposta.
Ebbene, a tale scopo, giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai costante, ha chiarito come: “Il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare - anche all'eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico - funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori, (Cass. 12 febbraio 2013 n.
3482; Cassa 15 maggio 2006 n. 11107; Cass. n. 6707 del 6 aprile 2004). Si ritiene ancora (cfr. Cass. sez. lav. N. 23995/2014) che sussista l'assunzione in capo alla società capogruppo della qualità datoriale, in quanto soggetto effettivo utilizzatore della prestazione, laddove la stessa si ingerisce concretamente nella gestione del rapporto di lavoro dei lavoratori dipendenti della società del gruppo, eccedendo il ruolo di direzione e coordinamento generale spettante alla stessa sulle attività delle controllate. Ebbene l'orientamento più recente della Suprema Corte ritiene che il collegamento economico - funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare – anche all'eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato – un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico
- funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei requisiti menzionati. Solo all'esito di una tale specifica prova, inevitabilmente posta a carico del lavoratore, si può affermare la sussistenza di un'imputazione datoriale unica in caso di gruppo di imprese. Deve trattarsi di prova specifica e puntuale, in quanto diretta ad invalidare quelle conseguenze naturalmente ricollegabili alla distinta ed autonoma personalità giuridica di ogni società e dirette a far valere una diversa realtà di fatto a fronte dell'apparenza giuridica (cfr. Cass. 6366/2015; 24 marzo 2003 n. 4724; Cass. 6 aprile 2004 n.
6707).
Orbene, nella fattispecie concreta posta all'attenzione del Tribunale, l'esame delle emergenze probatorie pur consentendo di affermare la sussistenza di un collegamento economico-funzionale tra le convenute, costituenti gruppo di imprese, non consenta tuttavia di ritenere celato l'esistenza di un unico centro di imputazione di rapporti giuridici soggettivi, non potendosi ravvisare, diversamente da quanto dedotto in ricorso, un'illecita frammentazione e utilizzazione dello schema societario.
Dalla documentazione in atti risulta, inoltre, che:
a) la aveva sede, in S. Felice a Cancello corso Abatemarco n. 5 ove, Controparte_3
stando alla memoria in atti, c'erano anche gli uffici amministrativi;
che soci accomandatari erano (oggi liquidatore) e , mentre soci accomandanti Controparte_3 Controparte_3 erano , e emerge altresì che Parte_3 Parte_4 Controparte_7
detta società ha cessato ogni attività ed è stata posta in liquidazione nel 2013, ben 4 anni prima del licenziamento impugnato, che l'oggetto sociale di detta società consisteva nell'“esercizio dell'attività di trasporto, pubblico e privato di persone su strada, con qualsiasi veicolo esercitato;
la gestione di agenzie di viaggio e turismo, la gestione di impianti stradali di distribuzione di carburante per autotrazione;
l'esercizio dell'attività di autoriparazione di veicoli a motore per conto proprio e di terzi;
l'attività di intermediazione nel commercio di beni e servizi…”;
b) la dal 2010, ha sede e deposito in S. Felice a Cancello via Monticello Controparte_1
Volpone, ove vi sono anche gli uffici amministrativi;
che il legale rappresentate è
l'amministratore unico;
che l'oggetto sociale consiste nell'“esercizio di Controparte_3 autolinee in concessione;
noleggio di autobus con conducente;
agenzia di viaggio;
istituzione di agenzie di viaggio e turismo, gestione di autofficine, autolavaggi, carrozzeria per autobus ed autovetture;
gestione di parcheggi;
attività di deposito e commercio di carburanti e prodotti similari;
vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione;
commercio import-export di autoveicoli e natanti nuovi ed usati in genere ed in particolare camion, autobus, autovetture e mezzi meccanici in genere”; che al momento del licenziamento aveva 11 dipendenti;
che l'attività esercitata in via prevalente è di autoservizi pubblici di linea con concessione dell'autolinea S. Felice a
Cancello-Caserta;
c) la ha sede legale in Limatola, alla via Ponteforno;
che il legale Controparte_2 rappresentate è l'amministratore unico;
che l'oggetto sociale è simile a Controparte_3
quello della che al momento del licenziamento aveva 9 dipendenti. In Controparte_1
memoria viene, altresì, dedotto che la società esercita attività di autoservizi pubblici di linea con concessione dell'autolinea Cervino-Maddaloni-Caserta, circostanza confermata dall'istruttoria svolta.
Pertanto, sulla scorta delle emergenze evidenziate, può innanzitutto dirsi che tutte le società convenute hanno diversa sede legale;
vedono ai vertici della loro struttura organizzativa le figure di e;
nonché che vi è parziale coincidenza di Controparte_3 Controparte_3 oggetto sociale tra le convenute, pur essendo ben distinguibili le tratte da ognuna di queste gestita e, dunque, gli automezzi di proprietà di ciascuna società utilizzati per le singole tratte.
Dall'istruttoria svolta non è emerso che vi sia stata commistione nell'utilizzo degli automezzi di proprietà delle varie società, né che i dipendenti in forze a ciascuna di esse venissero occupati indistintamente dalle resistenti per effettuare viaggi e coprire tratte di competenza di altre società del gruppo. Il ricorrente deduce in ricorso (lett. B pag. 10 ricorso depositato nella prima fase) la circostanza secondo cui gli automezzi targati BA895WB e
CX641CL, di proprietà della ditta sarebbero stati condotti anche da Controparte_3 dipendenti della società e/o della indicando i dipendenti CP_1 Controparte_2
rispettivamente nel giugno 2010 e gennaio, maggio Parte_5
e giugno 2012, inoltre ad agosto 2012 e da a Parte_6 Persona_3
novembre 2010); deduce inoltre con riguardo al pullman targato EC730ND di proprietà della era stato dato in comodato alla nel 2010 e che, Controparte_3 CP_1 successivamente alla scadenza del comodato, detta società aveva continuato ad utilizzarlo.
Deve essere subito precisato che dette circostanze, riferite in maniera del tutto episodica e soprattutto risalente nel tempo, senza deduzioni di fatti ulteriori e analoghi realizzatisi in epoca successiva, anche laddove fossero emersi avrebbero avuto di per sé, e in assenza di altri elementi, scarso valore probatorio al fine di ritenere provata la dedotta codatorialità.
Ciò premesso deve subito evidenziarsi come tali circostanze non abbiano trovato alcuna conferma all'esito dell'istruttoria espletata e, inoltre, dalle allegazioni di parte resistente emerge che l'automezzo targato CX641CL di proprietà della ditta citato Controparte_3 fosse stato noleggiato ai dipendenti e per effettuare delle gite. Parte_5 Parte_6
Inoltre è emerso, in relazione al pullman tg. EC730ND la resistente ha Controparte_3
prodotto un contratto di comodato sottoscritto in data 25.6.2010 con il quale la CP_1 ha concesso alla prima, in comodato gratuito, l'utilizzo dell'automezzo in parola per la durata di anni uno, che è stato poi prorogato sino al 2012. Nessuna prova è emersa circa l'uso promiscuo di mezzi e forze lavoro in capo alle resistenti nelle circostanze dedotte né in generale.
Tanto rilevato, ritiene tuttavia il giudice che i dati documentali sopra evidenziati, valutati unitamente alle risultanze dell'istruttoria orale, alla luce del sopraesposto orientamento giurisprudenziale, non siano decisivi per il sicuro riconoscimento dell'imputabilità del rapporto di lavoro del ricorrente in capo ad un centro unico di imputazione datoriale, costituito dalle tre resistenti, ma siano solo rivelatori dell'esistenza di un indubbio collegamento economico-funzionale tra le resistenti che di per sé non è tale da dissimulare un impiego fraudolento di tale schema negoziale, nella specie al fine di eludere l'applicazione della normativa prevista per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti. La prova orale non ha confermato né che le società condividessero gli uffici amministrativi, né, cosa che più rileva, ha fornito sufficiente prova dell'utilizzo promiscuo (indifferenziato e contemporaneo) del personale in forze alle tre resistenti e dei mezzi di proprietà delle stesse.
Si riportano le significative deposizioni degli informatori escussi.
Si riportano le significative deposizioni dei testimoni escussi.
Il teste , condotto da parte ricorrente, dichiara “ho una controversia in corso STone_2 nei confronti delle resistenti per un'impugnativa di licenziamento, motivato della dismissione della attività aziendale della società per la quale lavoravo, e sono stato licenziato nel Controparte_3
2013, ho sempre prestato servizio per le altre resistenti, ovvero la e Controparte_1 [...]
e sono qui oggi proprio perché ho interesse che venga accertata l'esistenza di un CP_2 collegamento tra le società; ADR: “voglio precisare che prestavo servizio per le altre società nel senso che il sig. qui presente, legale rappresentante delle altre società resistenti, mi Controparte_3 dava direttive, ovvero mi diceva di occuparmi di pulizie o di assistere il meccanico nella attività di manutenzione dei mezzi riconducibili alle altre società; voglio precisare che i mezzi si trovavano nella stessa sede, un deposito sito in San Felice a Cancello, e l'identificazione della proprietà degli stessi avveniva facilmente, perché i mezzi della erano mezzi da turismo facilmente Controparte_3 distinguibili dagli altri; ADR: “il ricorrente faceva l'autista di linea per la resistente, ricordo che il ricorrente riceveva direttive dai legali rappresentanti delle altre società, in particolare ricordo che intorno al 2000/2001, lo stesso svolgeva l'attività di tornitore nel deposito che ho precedentemente menzionato, che consisteva in attività di manutenzione dei mezzi di trasporto e credo si riferisse a tutti i mezzi presenti nel deposito, ma non posso confermare che detta attività venisse in concreto svolta per mezzi di proprietà delle altre società resistenti, ovvero voglio ulteriormente precisare che essendo detta attività svolta nel deposito ritengo che la stessa venisse svolta per tutti i mezzi ivi presenti, anche se non sono in grado di precisare che in concreto l'attività di manutenzione fosse relativa ai mezzi delle altre società; ADR: “ciò che ho riferito riguarda lo stato di cose presenti al periodo durante il quale io ho lavorato per la Turismo” ADR “gli uffici si trovavano nella CP_1
stessa sede di san Felice a Cancello, negli uffici erano presenti il signor qui presente con il CP_1 fratello e le due sorelle e dalle quali io e anche il sig. come gli Parte_4 CP_7 Pt_1 atri dipendenti, ricevevamo indistintamente direttive sul lavoro da svolgersi, inoltre era presente
l'impiegato sig. che in assenza dei titolari era incaricato a dare direttive agli altri Persona_4
dipendenti” ADR: “posso affermare che il sig. svolgesse la mansioni di autista sui mezzi delle Pt_1
altre società, in particolare ricordo di averlo visto alla guida di mezzi di proprietà della società per la quale ho lavorato io” ADR: “il meccanico che io coadiuvavo era il sig. , che quindi si Persona_2
occupava della manutenzione dei mezzi delle altre società, dopo di che fu assunto altro dipendente, sig. che io coadiuvavo e svolgeva il lavoro di manutentore con le medesime Parte_5 modalità” ADR: “ricordo che il è stato licenziato circa due o tre anni prima di me” Per_2
ADR: “ai tempi in cui ero dipendente la colonnina per il rifornimento del carburante era unica per i mezzi di tutte e tre le società, mi occupavo io stesso dell'erogazione del carburante nei casi in cui non vi avessero provveduto gli autisti, ribadisco sempre che quanto da me riferito era relativo al periodo durante il quale io ho lavorato” ADR: “il mio orario di lavoro era legato ai viaggi che dovevo effettuare, l'attività di aiuto nella manutenzione dei mezzi era attività residuale che svolgevo nel caso in cui rientravo più presto o nei giorni in cui non ero impegnato in viaggi, preciso che ero addetto a trasporti turistici, nonchè a servizi di linea stagionali, avvero nel periodo estivo (luglio e agosto) ad esempio sono stato addetto al servizio di linea che conduceva a Scauri o, per un periodo di tempo, a
Telese Terme” Adr: “preciso che i viaggi per il trasporto turistico potevano impegnare tutta la giornata o anche mezza giornata, in più nel periodo scolastico mi occupavo del servizio dei trasporti scolastici, che terminava alle 15:00, dopo essermi recato a casa per il pranzo, rientravo in sede per lo svolgimento di attività di manutenzione e pulizia come ho già riferito” ADR: “non mi risulta che
l'attività di lavaggio e manutenzione fosse affidato a ditte esterne”; il teste , STone_3
condotto da parte resistente, dichiara: “conosco il ricorrente, ma io sono dipendente della CP_2 dal 1 luglio 1990, mentre il ricorrente è stato dipendente di altra società, la CP_1 CP_1
[...
e svolgo le mansioni di autista per la società , che si occupa del trasporto di linea Controparte_2 per le tratte Cervino-Caserta (che copre anche le zone di Messercola, Montedecoro, Maddaloni, San
Clemente, Centurano), mentre la società fornisce il trasporto di linea sulla tratta San CP_1
Felice a Cencello-Arienzo-Santa Maria a Vico- Maddaloni Caserta, infatti, incrociandoci a
Maddaloni, spesso ci incontravamo con gli autisti di quest'ultima società e anche con il ricorrente;
voglio precisare che da circa 7-8 anni il deposito dei mezzi della è sito in Limatola, Controparte_2 precedentemente invece il deposito dei mezzi avveniva a San Felice a Cancello;
ST
“a Limatola sono ubicati anche gli uffici direttivi, dove ad esempio ci vengono dati i turni di servizio e direttive varie;
preciso che a volte facciamo una semplice sosta presso la sede di San Felice
a Cancello, così salutando anche i colleghi; ADR: “precedentemente gli uffici erano siti in San Felice
a Cencello, ma gli uffici della erano separati da quelli della , così come CP_1 Controparte_2 le aree di parcheggio nel deposito erano separate per ogni società, delimitate da segnaletica orizzontale;
ADR: “io ho sempre lavorato sulla stessa tratta come ho riferito e non ho mai svolto le mie mansioni di autista sui mezzi di altra società, né, per quanto è a mia conoscenza, ho mai visto il ricorrente svolgere le sue mansioni di autista sui mezzi della società per cui lavoro, per quanto ne so l'ho sempre visto impegnato nella guida degli automezzi di altra società impiegati sull' altra linea”
ST
“della manutenzione dei mezzi della se ne occupano ditte esterne, da molti Controparte_2 anni, anche quando il deposito della società era a San Felice” ADR: “del lavaggio se ne occupano ditte esterne già a molti anni” ADR: “conosco il sig. che diversi anni fa, quando la sede era san Per_2
Felice ho visto svolgere attività di manutenzione, ma non sono in grado di dire se si occupasse anche della manutenzione dei mezzi della : noi autisti ci limitavamo a riferire ai responsabili Controparte_2 aziendali tramite moduli della necessità di interventi di manutenzione” ADR: “ultimamente la società per cui lavoro copre anche una tratta San Felice a Cancello-San Leucio, ma che si svolge sempre con i mezzi della , che partono da Limatola, si tratta di una tratta per il Controparte_2 servizio scolastico”; ancora il teste , condotto da parte resistente, riferisce: Parte_5
“sono dipendente della dal 1987 e conosco il ricorrente, siamo stati colleghi di lavoro, Parte_7
svolgo le mansioni di autista, svolgo il servizio di linea coprendo la tratta da san Felice a Cancello a
Caserta, non mi è mai capitato di guidare mezzi che non fossero della Controparte_1
ADR: “la sede della società è a santa Maria a Vico, in via Monticello Volpone, dove è sito anche il deposito dei mezzi della stessa, anzi non sono sicuro che detta sede sia a Santa Maria o a San Felice, perché si tratta di una strada posta fra i due Comuni: precedentemente molti anni fa la sede era in san Felice a Cancello mi pare di ricordare che il nome della strada fosse Corso Abbatemarco;
mentre la sede della società è a Limatola, dove è presente anchge il deposito degli automezzi; Controparte_2
ADR: “non ho mai visto altri dipendenti della società guidare automezzi di altre CP_1
società, neppure il ricorrente; ADR: “ricevo le direttive sul lavoro da svolgere da Controparte_3
conosco il qui presente , ma non ho mai ricevuto direttive dallo stesso, preciso che Controparte_3 lo conosco bene però non solo perché è il fratello del mio titolare, ma perché siamo amici da molti anni;
ST
“della manutenzione dei mezzi della società se ne occupano due o tre ditte esterne, presso le quali noi autisti ci rechiamo portando i mezzi per la manutenzione: in particolare io porto l'automezzo che guido presso un'officina sita in Salerno, sempre tra quelle indicate dalla società;
ST
“anche della pulizia si occupano ditte esterne, che però si occupano della stessa presso la nostra sede, in particolare l'addetto alla pulizia dei pulman si chiama AN,
ST
“da molto tempo, vi sono ditte esterne per la manutenzione, mi pare di ricordare già al tempo in cui era presente il sig. che era un dipendente che si occupava della manutenzione semplice Per_2 degli automezzi, come ad esempio sostituire qualche cinghia o altri interventi di facile soluzione […]
“conosco , che svolge le mansioni di autista, e si occupa della tratta San Felice- Parte_5
Caserta”; riferisce il teste “sono stato collega del ricorrente, ho una causa Persona_2 pendente nei confronti delle resistenti, sono un meccanico specializzato, ho iniziato a lavorare per la dal marzo 1992, come meccanico qualificato liv. 160, ma lavoravo per tutte e tre le CP_1 società resistenti, ho lavorato fino al giugno 2011, quando ho usufruito di un periodo di malattia, che si è protratto per tutto l'anno solare fino a luglio 2012, quando mi è stato comminato un licenziamento inefficace durante il periodo di malattia, successivamente sono andato in pensione, quindi si può dire che da giugno 2011 non sono più rientrato a lavoro; fino al 2003/2004 ho lavorato presso il deposito della società resistente sito in Corso Abate Marco, San Felice, dove era presente un ufficio dove vi era addetta una dipendente amministrativa della ovvero , CP_1 Parte_4 ovvero la figlia del sig. defunto e poi sorella dell'attuale responsabile della CP_1 CP_1
preciso che in detto deposito vi era un'officina alla quale io ero addetto con un deposito attrezzi,
[...] inoltre vi erano dei capannoni dove venivano parcheggiati gli autobus sia della e CP_1 qualche volta anche della anche se il deposito era piccolo (vi entravano circa 10 Controparte_3 autobus) per cui si utilizzavano anche altri depositi;
io intervenivo per la riparazione degli autobus sia della che delle altre società resistenti, in particolare ero sempre reperibile al cellulare, CP_1
a volte venivo chiamato dallo stesso responsabile sig. a volte dagli stessi autisti che erano CP_1 rimasti in panne per strada: conoscevo tutti gli autisti e sapevo per chi formalmente lavoravano, e conoscevo anche le tratte che percorrevano i vari autisti, quindi da tali elementi desumevo che un autobus era di proprietà della o della oppure della;
CP_1 Parte_8 Controparte_2
ADR: “devo precisare che spesso si ricorreva anche all'intervento di ditte esterne per la riparazione e manutenzione straordinaria dei mezzi, ma spesso quando capitava un guasto quindi un'emergenza di domenica o di sabato chiamavano me; […] “nel 1995 ho conosciuto il ricorrente, che, soprattutto all'inizio dava una mano a me nell'officina meccanica, poi dopo sei o sette mesi ha iniziato a svolgere le mansioni di autista. Devo precisare che svolgevo un orario di lavoro dalle 8:00 fino alle 13.00 poi dalle 14.00 fino alle 18.30-19.00 dal lunedì al sabato, quindi non vedevo sempre tutti i giorni gli autisti, che potevano fare orari diversi, in particolare quando il ricorrente ha iniziato a svolgere dette mansioni non lo vedevo tutti i giorni: in ogni caso posso riferire di averlo visto alla guida di autobus sulla linea san Felice-Scauri nel periodo estivo, in alcuni casi l'ho visto impegnato nella guida di autobus utilizzati per gite, nel qual caso rientrava in officina nel primo pomeriggio;
devo precisare che spesso lo vedevo la domenica, in particolare a volte sono andato anche io al mare usufruendo del servizio trasporto, circa un paio di volte al mese l'ho visto dunque alla guida dell'autobus che copriva la tratta del mare, ovvero quello verso Scauri, in altri casi lo vedevo rientrare da altri servizi perché ero in officina, ad esempio servizio gite scolastiche…la tratta del mare, ovvero quella San Felice –
Scauri era un servizio degli anni dal 2009 in poi, e il ricorrente dunque vi era addetto in quegli anni, io almeno l'ho visto in quelle gite” ADR: “il ricorrente circa un paio di volte al mese si occupava di attività di tornitore, era infatti capace di usare l'apposito macchinario, sempre nello stesso periodo;
ADR: “dal 2003/2004 l'officina è stata trasferita in altro deposito più grande in via Monticello
Volpone, sempre a San Felice, che veniva già da qualche anno utilizzato come deposito degli automezzi, quindi da questo momento in poi operavo in detta officina sita nel nuovo deposito;
ADR: “mi occupavo dunque della manutenzione degli automezzi delle resistenti, anche se, quando io non ce la facevo si ricorreva a ditte esterne, sia nel caso in cui non ero disponibile perché in ferie sia perché ero solo con troppi automezzi, pertanto sia per la manutenzione ordinaria che straordinaria”
ADR. “voglio precisare che le richieste di intervento potevano avvenire anche di sera tardi, insomma ero sempre reperibile, anche di domenica;
ADR: “nella sede di Monticello Volpone erano siti anche gli uffici amministrativi, deve lavorava la sig.ra che svolgeva mansioni di ragioniera;
vi era anche un ufficio amministrativo Parte_4 presso l'abitazione di che distava circa 100 metri dal deposito di Corso Abate Marco, CP_1 e circa due o tre km da via Monticello Volpone: presso la sede di Monticello Volpone inoltre vi erano dei piccoli uffici utilizzati da e oltre all'ufficio amministrativo cui era Controparte_3 CP_3 addetta;
si trattava di uffici siti in una struttura prefabbricata;
preciso che a casa Parte_4 dei fratelli vi erano altri uffici utilizzati dagli stessi come archivio e in qualche caso per CP_1 ricevere commissioni di viaggio, nei casi in cui non venivano reperiti presso gli uffici di Monticello
Volpone”
ADR: “quando ad occuparsi delle aziende sono stati i figli di io ricevevo disposizioni CP_1 circa il lavoro da svolgere, ovvero gli interventi sugli automezzi, indifferentemente dagli stessi”
ST
“in via Monticello Volpone vi era un'unica colonnina per il rifornimento di carburante da parte degli autisti di tutte le società resistenti, che quando facevano il rifornimento lo segnavano su un foglio di carta con le indicazioni del quantitativo di carburante con il nome dell'autista, riferendolo
a volte in amministrazione”; viene poi escusso il teste condotto da parte STone_5 ricorrente che dichiara: “conosco il ricorrente, io lavoro per la società fratelli come autista;
CP_1 conosco il ricorrente che svolgeva le mansioni di autista, non credo che il ricorrente abbia mai svolto mansioni di manutenzione degli automezzi, non ho comunque mai visto il ricorrente occuparsi della manutenzione di questi mezzi;
ADR: “la sede operativa della società per cui lavoro è sita in Limatola da circa sette anni, sicuramente in detta sede vi è il deposito dei mezzi, credo che vi siano anche gli uffici amministrativi” ADR: “dove siamo noi sono presenti solo gli autobus D'TI che sono dei fratelli ADR: “il mio responsabile, ovvero la persona che mi dà le direttive sul lavoro è CP_1
” ADR: “io come autista sono addetto ad un determinato percorso: il percorso è il Controparte_3
seguente: Maddaloni, Caserta, poi si va anche a Durazzano, San Leucio e;
CP_8 CP_9 queste sono le tratte servite dalla società fratelli io in qualità di autista sono addetto CP_1 esclusivamente a queste tratte;
ADR: “il ricorrente non era addetto a questo tipo di percorso”
ADR: “della manutenzione degli automezzi della Fratelli so che si occupano ditte esterne;
CP_1
ADR: “conosco , non so riferire quali mansioni espletasse;
ho incontrato il Persona_2 Per_2 presso il deposito sito in via Monticello a San Felice a Cancello;
si trattava di un deposito di automezzi, dove parcheggiavamo gli automezzi della , che condividevamo con la Controparte_2 società anche se le aree di parcheggio erano distinte, da un lato i nostri mezzi e CP_1 dall'altro quelli della ciò accadeva più di sette anni addietro prima che utilizzassimo il CP_1 deposito in Limatola,… conosco e la prima lavorava negli uffici Parte_4 Controparte_7 della mentre lavorava presso gli uffici della , con CP_1 Controparte_7 Controparte_2 quest'ultima ho avuto qualche contatto per il lavoro, in particolare è capitato che mi proponesse qualche cambio di turno o cose simili, mentre con la prima non ho mai avuto rapporti di lavoro;
ADR: “anche del lavaggio dei mezzi se ne sono sempre occupate ditte esterne”.
Ebbene occorre subito evidenziare che gli elementi evincibili dalle deposizioni dei testi indotti da parte ricorrente appaiono connotate da minore attendibilità, trattandosi di testi con chiaro interesse all'esito del giudizio. In particolare va evidenziato che le dichiarazioni rese dai testi e avrebbero dovuto quantomeno essere comparate e Tes_2 Per_2
riscontrate da altre prove per la sussistenza di un interesse in contrasto con le resistenti, le testimonianze sono state ritenute di minore attendibilità, per avere gli stessi un giudizio pendente con la medesima convenuta ed avente lo stesso oggetto del presente procedimento, pertanto i testi sono stati ritenuti portatori di un interesse ad un determinato esito della lite.
Deve precisarsi a tal proposito che la valutazione in ordine all'attendibilità del teste va distinta dal giudizio sulla capacità a testimoniare, in quanto la prima afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza delle dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), mentre la seconda dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio
(cfr. Cass. n. 16529/2004). Ebbene ciò è stato ritenuto in particolare per la deposizione del teste , ritenuto totalmente inattendibile e, dunque, alcun elemento a sostegno STone_2
della tesi attorea può trarsi dalla stessa. Il testimone non solo apertamente dichiara: “ho una controversia in corso nei confronti delle resistenti per un'impugnativa di licenziamento, motivato della dismissione della attività aziendale della società per la Controparte_3
quale lavoravo, e sono stato licenziato nel 2013… e sono qui oggi proprio perché ho interesse che venga accertata l'esistenza di un collegamento tra le società”, palesando il proprio personale interesse a far emergere l'esistenza di un unico centro di imputazione di interessi tra le resistenti, ma convoglia le risposte alle domande sulle mansioni e il lavoro da lui stesso svolto, preoccupato più di apportare circostanze favorevoli all'esito del giudizio da lui incardinato, che riferire circa la posizione del ricorrente. Anche la testimonianza del teste condotto da parte ricorrente, appare presentare margini di inattendibilità e, Per_2
in ogni caso la deposizione non apporta elementi sufficienti al dedotto attoreo, anche alla luce della genericità degli elementi riferiti. Il teste riferisce di aver lavorato fino al 2011, e di aver svolto le mansioni di meccanico addetto alla riparazione dei mezzi delle tre società resistenti e di aver espletato detta attività presso il deposito che era comune per le società, almeno fino al 2011. Il teste riferisce ancora, in maniera del tutto generica di aver visto il ricorrente rientrare da “viaggi” imputabili alle diverse società del gruppo e non alla datrice di lavoro, non essendo tuttavia in grado di precisare come era venuto a conoscenza di tali circostanze, quando egli stesso riferisce di non essere in grado di riferire con precisione. Il teste riferisce ancora che, per un breve periodo il ricorrente lo ha coadiuvato nell'attività manutentiva, ma detta circostanza non ha trovato riscontro nelle dichiarazioni degli altri testimoni, nessuno dei quali ha confermato detta circostanza. Non ha trovato alcun riscontro la circostanza dedotta dal ricorrente di essere stato addetto al lavaggio degli automezzi delle resistenti. Dalle deposizioni degli altri testi escussi è merso che, tra le società resistenti esisteva un collegamento di carattere funzionale, ma che l'esercizio concreto dell'attività di impresa aveva carattere autonomo, attenendo ad attività di trasporto organizzate distintamente e sulla base di appalti di diversi enti. Dall'istruttoria svolta non è emersa, come già riferito, la promiscuità di impiego dei dipendenti e dei mezzi tra le società convenute, considerato che la gran parte delle persone escusse ha negato di avere lavorato per società diverse dal proprio datore di lavoro e, comunque, di avere guidato automezzi che non fossero di proprietà della società datrice di lavoro, né può ritenersi raggiunta la prova che ciò sia stato fatto dal ricorrente. Tutti i testi hanno riferito di ricevere direttive e disposizioni sul lavoro dal proprio datore di lavoro, né è emersa la circostanza della condivisione di uffici amministrativi. Quanto poi all'unicità del piazzale di deposito degli automezzi, almeno per un determinato periodo di tempo, pressoché tutti gli informatori hanno dichiarato che su detto unico piazzale c'erano delle strisce di delimitazione degli spazi riservati agli automezzi delle varie società. Detta circostanza appare ininfluente, dunque, al fine di ritenere sussistente un unico centro di imputazione di interessi.
Concludendo, alla luce di tutto quanto sopra, ritiene il giudice che vada negata nella specie l'esistenza di un centro unico di imputazione datoriale facente capo ad un gruppo CP_1 distinto dal datore di lavoro formale Controparte_1 Da tale considerazione deriva che non sussiste il requisito dimensionale per accedere alla tutela reintegratoria di cui all'art. 18 St. Lav. nei confronti delle resistenti.
Venendo all'esame della fondatezza della domanda proposta nei confronti della
[...]
società datrice di lavoro, deve innanzi tutto rilevarsi che, essendo pacifico che detta CP_1
società non occupasse, all'epoca del licenziamento, più di 15 dipendenti vanno rigettate le domande fondate sull'art. 18 statuto dei lavoratori. Né l'applicazione delle dette tutele può trovare applicazione dal dedotto centro si imputazione di interessi poiché detta circostanza, oggetto di contestazione non è stata provata.
Parte ricorrente, seppur nelle note rese in sede di conclusioni della prima fase e ribadite nel ricorso in opposizione, chiede altresì di accertarsi l'illegittimità del licenziamento irrogatogli con l'applicazione della tutela cd. obbligatoria, e tale domanda, alla luce dei più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 12094/2016) appare proponibile, pur se fatta, in via subordinata, in un ricorso unico ai sensi dell'art. 1 comma 48 legge n. 92/2012, poiché fondato sui medesimi fatti costitutivi.
Preliminarmente, con riguardo alla doglianza sollevata dal ricorrente in ordine alla dedotta violazione da parte della società resistente dell'obbligo di specificità della contestazione, deve confermarsi quanto ritenuto con l'ordinanza di prima fase. Il lavoratore deduce la genericità della contestazione disciplinare, in quanto riporterebbe i soli fatti oggetto di ispezione. L'argomento si rileva del tutto privo di pregio contenendo la lettera di addebito la indicazione precisa della tipologia delle infrazioni nonché la analitica descrizione del fatto posto alla base del licenziamento. Al riguardo dunque può serenamente affermarsi che il diritto di difesa del lavoratore è stato pienamente garantito secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la previa contestazione dell'addebito, necessaria in funzione dei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari
o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 cod. civ….” (cfr. in tal senso, tra le altre, Cass., sez. lav., 3 febbraio 2003, n. 1562). Risulta, pertanto, rispettato il requisito della specificità, che, come ribadito dalla Suprema Corte (cfr. Cass., sez. lav., 15 maggio 2014, n. 10662; Cass., sez. lav., 3 marzo 2010, n. 5115), non richiede l'osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, come accade nella formulazione dell'accusa nel processo penale, assolvendo esclusivamente alla funzione di consentire al lavoratore incolpato di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, che, nella specie, non risulta leso in alcun modo, essendo, nella lettera di contestazione, individuate in modo chiaro, nella loro materialità, le circostanze fattuali imputate al ricorrente che, infatti, è stato pienamente in grado di rendere le proprie giustificazioni in relazione a ciascuno dei fatti addebitati (cfr. verbale di dichiarazioni rese dal ricorrente e lettera di giustificazioni in atti).
Passando ad esaminare le doglianze nel merito del licenziamento irrogato, appare sicuramente utile riportare lo specifico contenuto della contestazione disciplinare: “...Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L. n. 300 del 20 maggio 1970 nonché del vigente ccnl applicato Per in Azienda, Le contestiamo quanto segue. In data 4 gennaio 2017, alle ore 19:15 circa, , a mezzo servizio di messaggeria “What's App”, comunicava all'amministratore della Società datrice di lavoro, sig. di essersi reso conto soltanto una volta giunto a Caserta che, mentre conduceva Controparte_3
l'autobus in servizio di linea modello Neoplan bus N4416, targato EZ839EP, in località Arienzo
(CE), all'altezza dell'intersezione di via Caudarola con via Roma, aveva urtato il muro perimetrale all'intersezione suddetta, provocando la rottura del cristallo laterale sinistro dell' automezzo da Lei condotto. A seguito di ciò, l'amministratore della Società, dopo essersi sincerato delle Sue condizioni di salute e dell'assenza di danni a persone e cose, Le chiedeva di relazionarlo per iscritto sulla dinamica dell'evento. Con relazione del successivo 5 gennaio 2017, LA dichiarava quanto segue: “Il sottoscritto dipendente della ditta mentre effettuava il turno numero Parte_1 CP_1
3 del giorno 04.01.2017 alle ore 18:00 da San Felice a Cancello giunto in località Arienzo via
Caudarola per causa di un auto in sosta vietata impediva la normale svolta a sinistra obbligandomi a fermarmi. Il bus livellandosi barcollava e con quest'ultimo movimento inusuale urtava leggermente lo spigolo del muro causando la lesione del vetro nel retro del bus precisamente del vetro sul lato sinistro direzione della ruota. ...”. Da accertamenti svolti, anche con riferimento ai luoghi in cui si è verificato l'evento ed ai danni riportati dall'autobus da LA condotto nell'occasione, e consistenti nella rottura del cristallo numero cinque della sezione laterale sinistra e nell'abrasione, con evidenti decorticature, della porzione inferiore (sottoscocca), in corrispondenza con il cristallo frantumato -, è emerso che quanto da Lei dichiarato nella relazione del 5 gennaio 2017 non corrisponde alla reale dinamica dell'evento. Ne consegue, pertanto, che LA ha scientemente e volutamente occultato al Suo datore di lavoro la reale dinamica dell'evento verificatosi in data 4 gennaio 2017, al fine evidente di escludere ogni Sua responsabilità nella causazione dello stesso, che è invece ascrivibile esclusivamente ad una Sua errata impostazione della manovra di svolta a sinistra nella predetta intersezione. L'aver reso al Suo datore di lavoro una ricostruzione del su descritto evento non corrispondente all'effettiva dinamica dello stesso, costituisce una condotta posta in essere in aperta violazione dei doveri fondamentali discendenti dal rapporto lavorativo, nonché delle più elementari regole di correttezza e buona fede. Alla luce di tutto quanto innanzi, La invitiamo pertanto a presentare le Sue giustificazioni, entro cinque giorni dalla data di ricevimento della presente lettera, presso la sede della
Società. All'esito dell'esame delle giustificazioni che LA riterrà di rendere o, in assenza delle stesse, ci riserviamo di adottare i provvedimenti opportuni.”
Ebbene, letti gli atti e rivalutate nel complesso le risultanze istruttorie, si ritiene che, diversamente da quanto disposto con l'ordinanza opposta, non possano considerarsi sussistenti le condotte addebitate al Pt_1
Non può concludersi, a ben vedere, che la parte resistente abbia assolto all'onere su di essa incombente, provando il realizzarsi in concreto dei fatti come contestati al ricorrente.
Innanzitutto, deve darsi conto che risultano versate in atti dalle parti ben tre perizie, che ricostruiscono differentemente la dinamica dell'incidente occorso in data 4 gennaio 2017, conducendo, con motivazioni ugualmente convincenti, a conclusioni completamente diverse.
Già tale circostanza induce a ritenere difficilmente indagabile a posteriori la dinamica dei fatti avvenuta in data 4.01.2017. A ben vedere, tuttavia, anche laddove la successione degli eventi dell'incidente fosse differente da quanto riferito dal lavoratore e corrispondente a quanto ricostruito dal perito di parte resistente, ciò non sarebbe sufficiente ad indurre la giuncante a ritenere realizzate le condotte disciplinari così come contestate. A ben vedere, infatti, viene attribuita al lavoratore, e punita con la massima sanzione irrogabile, la condotta di aver fornito volontariamente al datore di lavoro una ricostruzione degli eventi diversa da quella realizzatasi, preordinatamente allo scopo di escludere la propria responsabilità nella causazione degli stessi. Il in altri termini, viene ritenuto Pt_1 responsabile di aver volontariamente nascosto al proprio datore di lavoro la reale dinamica dell'incidente allo scopo di sottrarsi dalle proprie responsabilità, così ledendo irrimediabilmente il vincolo fiduciario, violando gravemente i fondamentali doveri di buona fede e correttezza. Ebbene, proprio in relazione a quella che si potrebbe definire connotazione soggettiva della condotta addebitata al a ben vedere non emerge Pt_1
assolutamente la prova dell'effettivo realizzarsi della stessa.
Invero, da plurimi elementi emersi nel giudizio, non può desumersi il concreto realizzarsi della “mala fede” nella ricostruzione degli eventi imputata, nella contestazione, al lavoratore, che, se provata costituirebbe l'”in sé” della gravità disciplinare della condotta dello stesso.
Innanzitutto, deve sottolinearsi che, su un elemento in particolare della ricostruzione dei luoghi, non possa a posteriori raggiungersi la certezza del suo verificarsi o meno: la presenza o meno dell'auto parcheggiata in sosta vietata, come riferito dal ricorrente. In altri termini, anche laddove la dinamica reale degli eventi del 4.10.2017 possa ritenersi maggiormente corrispondente alla ricostruzione fornita dal perito di parte datoriale, non può escludersi che vi sia stata altresì la presenza dell'auto parcheggiata in sosta vietata e che ciò abbia indotto il ricorrente a frenare e ad attribuire il danno subito alla frenata brusca e non alla manovra errata.
Occorre, invero, considerare le condizioni psicologiche del ricorrente al momento del realizzarsi dell'incidente. La repentinità degli eventi rende assolutamente plausibile che il lavoratore non avesse, al momento del verificarsi degli stessi, la totale percezione della reale dinamica della manovra. Inoltre, ulteriore elemento che induce a ritenere sussistente la totale buona fede del è – diversamente da quanto erroneamente riportato Pt_1 nell'ordinanza impugnata – l'immediatezza con cui lo stesso avvisava i propri responsabili, appena resosi conto dell'accaduto.
Dunque, una volta esclusa la prova di una condotta fraudolenta del lavoratore, ovvero di aver riportato, in mala fede, un resoconto inveritiero dell'occorso al fine di sottrarsi dalla propria responsabilità, viene meno la condotta così come contestata e ritenuta meritevole della sanzione espulsiva.
Deve osservarsi altresì, dunque, che anche laddove voglia ritenersi maggiormente plausibile e concretamente realizzata la dinamica degli eventi come ricostruito nella perizia di parte resistente, tali fatti, scevri della consapevolezza e connotazione fraudolenta nel resoconto del lavoratore, connoterebbero, al più, una condotta punibile con sanzione conservativa (cfr. CCNL applicabile, che all'art. 14 punisce con la sospensione dalla retribuzione e dal servizio il lavoratore che […] che arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità), la qual circostanza condurrebbe al medesimo esito del ragionamento, ovvero quello di rendere illegittimo il licenziamento irrogato al lavoratore.
Pertanto, diversamente opinando, rispetto alle considerazioni svolte nell'ordinanza opposta e in tali termini modificandola, si ritiene che il licenziamento debba ritenersi illegittimo.
Quanto alle conseguenze sanzionatorie, ritenuto che, per le considerazioni già espresse, non possa applicarsi la tutela reintegratoria ai sensi dell'art. 18 Stat. Lav. – nella formulazione ratione temporis – ma, stante la pacifica insussistenza del requisito dimensionale in capo alla datrice di lavoro ma della tutela prevista all'art. 8 legge n. 604/1966. Controparte_1
Conseguentemente la va condannata a riassumere il prestatore di lavoro Controparte_1
entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno commisurato ad una indennità di importo pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, determinata avuto riguardo alla durata del rapporto di lavoro e dimensioni della società resistente, dell'anzianità del ricorrente.
In ragione della reciproca soccombenza, le spese di lite vengono compensate per la metà tra il ricorrente e la società la restante parte segue la soccombenza e si Controparte_1 liquida nella misura di cui al dispositivo. Spese compensate tra le altre parti del giudizio, in ragione della complessità e controvertibilità del giudizio, in presenza di giurisprudenza in senso difforme.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Valentina Paglionico, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, disattesa ogni contraria eccezione o istanza, così provvede:
a) dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato a;
Parte_1
b) condanna a riassumere la dipendente entro il termine di tre giorni ed, Controparte_1
in mancanza, a risarcire il danno versando un'indennità pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
c) rigetta le ulteriori domande nei confronti delle altre resistenti;
d) condanna la al pagamento della metà delle spese di giudizio che Controparte_1
liquida, in tale misura ridotta, in complessivi euro 1600,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, come per legge, con attribuzione;
e) compensa le spese, tra le suddette parti, per la residua metà;
f) compensa integralmente le spese tra il ricorrente e le altre parti processuali.
Santa Maria Capua Vetere, 17.02.2025 Il Giudice
(dott.ssa Valentina Paglionico)