Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 3292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3292 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 26021/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16.07.2024
da
1) Parte_1 nato il [...] a [...] cittadino: Pt_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], alla VIA ANDORA n.24 con l'Avv. LUIGI GIORDANO presso il quale ha eletto domicilio telematico contro
2) Parte_3 nata il [...] a [...] cittadina: Pt_4
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. BARBARA BENATO presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cervesina (PV) in data 02.07.19994
Divorziati con sentenza n. 7352/2004 del 31.03.2004 del Tribunale di Milano
nato il [...] Per_1
FATTO
Con ricorso depositato in data 16.07.2024, parte ricorrente SI. , a parziale Parte_1
modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 7352/2004 del 31.03.2004 del Tribunale di Milano, ha chiesto la revoca del contributo al mantenimento del figlio e delle spese straordinarie. Per_1
In data 07.02.2025 si è costituita in giudizio la SI.ra , la quale ha chiesto la Parte_3
previsione di un assegno divorzile a proprio favore.
All'udienza del 20.03.2025, celebrata davanti al GOT, le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473- bis.51 c.p.c., ed il recepimento del seguente accordo:
“1) la NO rinuncia al contributo per il mantenimento del figlio a Parte_3 Per_1
decorrere dal mese di aprile 2025 (che non dovrà quindi essere corrisposto) ed il SInor
[...]
rinuncia alla ripetizione delle somme sino ad ora pagate a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento del figlio maggiorenne : per l'effetto le parti confermano che nulla è più Per_1
dovuto per il mantenimento del figlio , già economicamente indipendente. Per_1
2) Sulla domanda della resistente SI.ra , le parti, quale elemento funzionale ed Parte_3
indispensabile ai fini della risoluzione e regolamentazione definitiva dei loro rapporti giuridici, patrimoniali ed economici, hanno concordato una composizione, in un'unica soluzione, dei rapporti economici conseguenti alla definizione del divorzio, come previsto all'art. 5 co. 8 legge
898/1970, per cui non potrà più essere proposta alcuna domanda di contenuto economico tra le parti, obbligandosi a trasferire a favore del figlio le rispettive quote di nuda Controparte_1 proprietà dell'unità immobiliare ad uso abitazione, sita in Milano, Via Principe Eugenio n. 25, censita al N.C.E.U. alla partita 1635801 - Foglio 219 - Mappale 266 - Sub 49 - A/3 - cl.
5 - zc.
2 - vani 2 - R.C. 775.000 - quarto piano. Coerenze in contorno: sub. 47, vano scale e parti comuni, sub. 48 da due lati, prospetto su cortile comune. Il tutto con spese notarili a carico del 30% per il
SInor e del 70% a carico della NO Parte_1 Pt_3
3) trattandosi di composizione conseguente alla definizione del divorzio, le parti, con riferimento a tutti i costi relativi alla stipula ed alla trascrizione del contratto di trasferimento quote di nuda proprietà, potranno avvantaggiarsi, dei benefici fiscali connessi al trasferimento immobiliare fra coniugi ex lege n.74/87, chiedendo quindi l'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale e l'esenzione dall'imposta di bollo, di cui all'art. 19 della L.
6.3.87 n. 74,applicabile in virtù della sentenza della Corte Costituzionale del 10.5.99 n.154, pubblicata sulla G.U. della
Repubblica Italiana il 19.5.99 n.20, 1^ serie speciale;
4) le spese condominiali riferite all'unità immobiliare sita in Milano, Via Principe Eugenio n. 25, maturate sino alla data del 20.3.25 resteranno a carico della SInora così come quelle Pt_3 future sino al trasferimento dell'immobile al figlio , con il quale la madre prenderà accordi, Per_1
non avendo più il SInor alcun onere di pagamento delle spese condominiali;
Parte_1
5) le parti si obbligano entro tre mesi dalla pubblicanda sentenza a procedere con il trasferimento a favore del figlio così come disciplinato alla clausola n. 2 che precede;
6) la NO rinuncia a pretendere un concorso per le spese per la Parte_3 ristrutturazione eseguita nell'immobile sito in Miano Via Principe Eugenio 25;
7) le parti dichiarano che nulla altro hanno più reciprocamente a pretendere a qualsiasi titolo e ragione ivi compresa la domanda per lite temeraria che viene del pari rinunciata dal SInor
. Le parti dichiarano quindi che il presente accordo definisce i rapporti in Parte_1
maniera tombale;
8) Spese di lite compensate.”
Con ordinanza del 24.03.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando termini alle parti per il deposito di note scritte.
Le parti hanno depositato, in data 07.04.2025, note scritte nelle quali hanno confermato le condizioni dell'accordo.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 7352/2004 del 31.03.2004 del Tribunale di Milano, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite. Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 09.04.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato