Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 30/05/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 571/2025
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
Dott. Michele Sirgiovanni Presidente
Dott.ssa Costanza Comunale Giudice relatore
Dott.ssa Giulia Simoni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 571/2025 r.g. tra le parti:
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Denise Parte_1 C.F._1
Sale ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Parte_2 C.F._2
Moscardi, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. e ss. per l'affidamento del figlio minore
CONCLUSIONI
Parti private congiuntamente: chiedono che l'Ecc.mo Tribunale di Prato - sentite le parti, verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito - Voglia disciplinare i rapporti tra gli stessi
ER e la figlia minorenne, nelle modalità di seguito indicate: 1.- la figlia minore, è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre, posta in Prato (PO), via Campaldino n. 22. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia minore, relative all'educazione, alla formazione
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2.- in ogni caso, la frequentazione esclusiva padre-figlia avverrà secondo le seguenti modalità, pattuite su base bisettimanale/mensile: - prima settimana del mese: il padre terrà la figlia presso di sé dal sabato mattina, alle ore 9:30 circa, fino al lunedì mattina (compresi, dunque, due pernottamenti) quando la accompagnerà a scuola (oppure presso l'abitazione della madre nel periodo non scolastico). In questa settimana, il padre terrà la figlia presso di sé anche due giorni infrasettimanali, senza nessun pernottamento, nei giorni di martedì e giovedì, dall'uscita da scuola (oppure dalla mattina, all'orario che le parti concorderanno di volta in volta, nel periodo non scolastico), accompagnandola presso l'abitazione della madre dopo averla fatta cenare, entro e non oltre le ore 21:30. - seconda settimana del mese: il padre terrà la figlia presso di sé il venerdì dall'uscita da scuola fino alla mattina del sabato (compreso dunque un pernottamento) quando la accompagnerà alle ore 9:30 circa di mattina, presso l'abitazione della madre. Il padre potrà tenere con sé la figlia anche altri due giorni infrasettimanali, senza nessun pernottamento, nei giorni di martedì e giovedì, dall'uscita da scuola (oppure dalla mattina, all'orario che le parti concorderanno di volta in volta, nel periodo non scolastico), accompagnandola presso l'abitazione della madre dopo averla fatto cenare e comunque entro e non oltre le ore 21:30. Questa settimana è dunque da intendersi
ER come quella in cui non trascorrerà il week end con il padre;
- terza settimana del mese: uguale alla prima settimana;
- quarta settimana del mese: uguale alla seconda settimana;
Si fa salvo ogni diverso accordo che le parti raggiungeranno di volta in volta per una migliore gestione del rapporto con la figlia. I genitori nella loro organizzazione potranno essere coadiuvati dai rispettivi genitori e fratelli/sorelle. Durante tali permanenze continuative i ricorrenti si obbligano a comunicarsi vicendevolmente i luoghi ove si recheranno ed i rispettivi recapiti telefonici, favorendo il quotidiano ER contatto della figlia con l'altro genitore;
3.- la figlia minore trascorrerà quindici giorni, anche non consecutivi, con ciascuno dei genitori nel periodo estivo, da concordarsi tra le parti entro il 15 giugno di ciascun anno. La minore, inoltre, trascorrerà, in modo alternato, con il padre o con la madre i giorni di Pasqua e Pasquetta e, sempre in modo alternato, i giorni di Vigilia e Natale, nonché i giorni del 31 dicembre e 1° gennaio;
la minore, infine, trascorrerà con la madre e con il padre il giorno di compleanno di quest'ultimi, anche se tale giorno non ricade in quello di spettanza del genitore stesso;
Il compleanno della minore verrà trascorso con entrambi i genitori;
4.- per quanto concerne il mantenimento ordinario della figlia minore, il sig. si obbliga a pagare la somma Parte_2 complessiva di € 150,00 (centocinquantaeuro,00) da rivalutarsi di anno in anno, a partire dalla data
Pag. 2 di 9 di sottoscrizione del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto, come detto, ogni mese, mediante bonifico ordinario sul seguente c/c intestato a entro e non oltre il giorno 10 (dieci) di ogni mese solare: Parte_1
ER [...]; 5.- tutte le spese straordinarie nell'interesse della figlia graveranno su entrambi genitori nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno;
pertanto, il genitore che non avrà sostenuto la spesa, dovrà corrispondere, al genitore che ha sostenuto la spesa straordinaria, la quota del 50% (cinquanta per cento) della stessa, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante l'esborso. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante. Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. 5.1- si intendono per spese straordinarie quelle di seguito specificate: a) sanitarie: spese mediche, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche, ivi compresi i relativi tickets, con le ridette spese che dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale dell'avente diritto su ciascun scontrino;
b) scolastiche: tasse di iscrizione e rette scolastiche, libri di testo, tablet e p.c. per uso scolastico, ripetizioni, gite scolastiche con pernottamento, iscrizioni e rette di scuole private, lezioni private, stages, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto di strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'ingresso nel mondo del lavoro, spese per studi universitari all'estero e/o per l'alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, corsi di formazione postuniversitari (specializzazioni e/o master), viaggi di studio all'estero, scuole e università private;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (comprensive dell'abbigliamento di base, dell'attrezzatura, di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, delle spese di trasporto e degli stages), spese di acquisto e manutenzione (sia ordinaria che straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) dei mezzi di locomozione in uso al minore quali, ad esempio, bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo e mini-car, oltre alle relative spese connesse (casco, corso per il conseguimento della patente di guida, bollo e assicurazione), viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio, ivi comprese le attività ludico-ricreative (centri estivi), acquisto telefono cellulare, attività artistiche, culturali e ricreative (corsi di informatica, acquisto strumenti musicali non scolastici); spese per i festeggiamenti dedicati al figlio;
d) di custodia: spesa di custodia del minore (baby sitter), solo se resa necessaria per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore collocatario in mancanza alternative gratuite (quali, ad esempio, strutture pubbliche, scolastiche, genitore non collocatario, parenti disponibili); 5.2- le spese straordinarie che precedono, per le quali, come detto, è necessario
Pag. 3 di 9 il previo accordo tra i genitori (fatta eccezione per quelle medico-sanitarie urgenti), dovranno, oltre che appunto essere previamente concordate - precisando, a tale proposito, che il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, mail, pec ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso scritto entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta, dal momento che, in difetto di risposta, il silenzio dovrà essere inteso come assenso alla spesa – dovranno essere documentate con le relative ricevute (che, ove possibile, dovranno essere intestate al figlio), pena, in entrambi i casi, il venir meno dell'obbligo di rimborso nella misura pattuita posto a carico del genitore non anticipatario;
5.3- il rimborso delle spese di cui al punto precedente dovrà avvenire al momento della richiesta da parte del genitore che ha sostenuto la spesa;
6.- Entrambi i genitori rimarranno obbligati a pagare i contributi, tutti, sopra indicati, nell'interesse della figlia minore e ciò, fintanto, che la stessa figlia minore non sarà economicamente e completamente indipendente;
7.- l'assegno unico, ed ogni e qualsivoglia agevolazione disposta per legge relativamente alla prole a carico, compresa la detrazione fiscale per figli a carico, andranno a beneficio sostanziale, nella misura del
100%, della sig.ra 8.- la sig.ra risulta assunta con Parte_1 Parte_1
contratto di apprendistato e percepisce un salario mensile pari ad € 1.600,00 circa;
non risulta proprietaria di beni immobili e/o beni mobili registrati;
- il sig. risulta regolarmente Parte_2
assunto – con contratto a tempo indeterminato – e percepisce un salario mensile pari ad € 1.200,00 circa;
non risulta proprietario di beni immobili e/o beni mobili registrati;
9.- le parti si prestano reciproco consenso per il rilascio dei propri passaporti anche per tutto quello che concerne la figlia minore;
10.- solo con l'esatto e totale adempimento delle presenti pattuizioni, i coniugi danno atto di avere definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale;
11.- la parti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte di cui all'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c.; 12.- le spese legali sono compensate”.
Pubblico Ministero: «Visto» del 05/05/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/04/2025, i signori e Parte_1 Parte_2
ER
, genitori della minore nata a [...] il [...], hanno proposto domanda
[...]
congiunta per la regolamentazione delle condizioni di affidamento e di mantenimento della figlia, avendo cessato da circa due anni la loro convivenza more uxorio.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Pag. 4 di 9 Il Giudice relatore, con il decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione, ha assegnato termine alle parti fino al 26/05/2025 per indicare e, se possibile, documentare, le eventuali spese per canone di locazione (o altrimenti spiegare la diversa sistemazione abitativa di ciascun genitore) e l'ammontare dell'assegno unico e universale erogato dall' . CP_1
Con note depositate ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno fornito le indicazioni ed i documenti richiesti ed insistito nell'accoglimento del ricorso introduttivo.
***
La domanda è fondata e può essere accolta. ER L'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore al suo collocamento e mantenimento, può essere omologato, non essendo riscontrabili dagli atti e dai documenti prodotti motivi ostativi al recepimento delle condizioni concordate: queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse della figlia a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali degli stessi, tenuto conto delle condizioni economiche dei genitori e del tempo trascorso con ciascuno di essi.
Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto della figlia, considerata l'età della bambina ed in ogni caso perché manifestamente superfluo e contrario all'interesse della stessa.
Il Collegio, infine, si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
A) omologa l'accordo di seguito trascritto: ER 1.- la figlia minore, è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre, posta in Prato (PO), via Campaldino
n. 22.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa.
Pag. 5 di 9 Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
2.- in ogni caso, la frequentazione esclusiva padre-figlia avverrà secondo le seguenti modalità, pattuite su base bisettimanale/mensile:
- prima settimana del mese: il padre terrà la figlia presso di sé dal sabato mattina, alle ore 9:30 circa, fino al lunedì mattina (compresi, dunque, due pernottamenti) quando la accompagnerà a scuola
(oppure presso l'abitazione della madre nel periodo non scolastico). In questa settimana, il padre terrà la figlia presso di sé anche due giorni infrasettimanali, senza nessun pernottamento, nei giorni di martedì e giovedì, dall'uscita da scuola (oppure dalla mattina, all'orario che le parti concorderanno di volta in volta, nel periodo non scolastico), accompagnandola presso l'abitazione della madre dopo averla fatta cenare, entro e non oltre le ore 21:30.
- seconda settimana del mese: il padre terrà la figlia presso di sé il venerdì dall'uscita da scuola fino alla mattina del sabato (compreso dunque un pernottamento) quando la accompagnerà alle ore 9:30 circa di mattina, presso l'abitazione della madre. Il padre potrà tenere con sé la figlia anche altri due giorni infrasettimanali, senza nessun pernottamento, nei giorni di martedì e giovedì, dall'uscita da scuola (oppure dalla mattina, all'orario che le parti concorderanno di volta in volta, nel periodo non scolastico), accompagnandola presso l'abitazione della madre dopo averla fatto cenare e comunque ER entro e non oltre le ore 21:30. Questa settimana è dunque da intendersi come quella in cui non trascorrerà il week end con il padre;
- terza settimana del mese: uguale alla prima settimana;
- quarta settimana del mese: uguale alla seconda settimana;
Si fa salvo ogni diverso accordo che le parti raggiungeranno di volta in volta per una migliore gestione del rapporto con la figlia. I genitori nella loro organizzazione potranno essere coadiuvati dai rispettivi genitori e fratelli/sorelle. Durante tali permanenze continuative i ricorrenti si obbligano a comunicarsi vicendevolmente i luoghi ove si recheranno ed i rispettivi recapiti telefonici, favorendo il quotidiano contatto della figlia con l'altro genitore;
ER 3.- la figlia minore trascorrerà quindici giorni, anche non consecutivi, con ciascuno dei genitori nel periodo estivo, da concordarsi tra le parti entro il 15 giugno di ciascun anno. La minore, inoltre, trascorrerà, in modo alternato, con il padre o con la madre i giorni di Pasqua e Pasquetta e, sempre in modo alternato, i giorni di Vigilia e Natale, nonché i giorni del 31 dicembre e 1° gennaio;
la minore, infine, trascorrerà con la madre e con il padre il giorno di compleanno di quest'ultimi, anche se tale giorno non ricade in quello di spettanza del genitore stesso;
Il compleanno della minore verrà trascorso con entrambi i genitori;
Pag. 6 di 9 4.- per quanto concerne il mantenimento ordinario della figlia minore, il sig. si Parte_2 obbliga a pagare la somma complessiva di € 150,00 (centocinquantaeuro,00) da rivalutarsi di anno in anno, a partire dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, secondo la variazione degli indici
ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto, come detto, ogni mese, mediante bonifico ordinario sul seguente c/c intestato a entro e non oltre il giorno 10 (dieci) di Parte_1
ogni mese solare: [...];
ER 5.- tutte le spese straordinarie nell'interesse della figlia graveranno su entrambi genitori nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno;
pertanto, il genitore che non avrà sostenuto la spesa, dovrà corrispondere, al genitore che ha sostenuto la spesa straordinaria, la quota del 50% (cinquanta per cento) della stessa, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante l'esborso.
In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante.
Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa.
5.1- si intendono per spese straordinarie quelle di seguito specificate:
a) sanitarie: spese mediche, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche, ivi compresi i relativi tickets, con le ridette spese che dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale dell'avente diritto su ciascun scontrino;
b) scolastiche: tasse di iscrizione e rette scolastiche, libri di testo, tablet e p.c. per uso scolastico, ripetizioni, gite scolastiche con pernottamento, iscrizioni e rette di scuole private, lezioni private, stages, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto di strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'ingresso nel mondo del lavoro, spese per studi universitari all'estero e/o per l'alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, corsi di formazione postuniversitari (specializzazioni e/o master), viaggi di studio all'estero, scuole e università private;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (comprensive dell'abbigliamento di base, dell'attrezzatura, di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, delle spese di trasporto e degli stages), spese di acquisto e manutenzione (sia ordinaria che straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) dei mezzi di locomozione in uso al minore quali, ad esempio, bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo e mini-car, oltre alle relative spese connesse (casco, corso per il conseguimento della patente di guida, bollo e assicurazione), viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio, ivi comprese le attività ludico-ricreative (centri estivi), acquisto telefono cellulare, attività artistiche, culturali e ricreative (corsi di informatica, acquisto strumenti musicali non scolastici); spese per i festeggiamenti dedicati al figlio;
Pag. 7 di 9 d) di custodia: spesa di custodia del minore (baby sitter), solo se resa necessaria per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore collocatario in mancanza alternative gratuite (quali, ad esempio, strutture pubbliche, scolastiche, genitore non collocatario, parenti disponibili);
5.2- le spese straordinarie che precedono, per le quali, come detto, è necessario il previo accordo tra i genitori (fatta eccezione per quelle medico-sanitarie urgenti), dovranno, oltre che appunto essere previamente concordate - precisando, a tale proposito, che il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, mail, pec ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso scritto entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta, dal momento che, in difetto di risposta, il silenzio dovrà essere inteso come assenso alla spesa – dovranno essere documentate con le relative ricevute (che, ove possibile, dovranno essere intestate al figlio), pena, in entrambi i casi, il venir meno dell'obbligo di rimborso nella misura pattuita posto a carico del genitore non anticipatario;
5.3- il rimborso delle spese di cui al punto precedente dovrà avvenire al momento della richiesta da parte del genitore che ha sostenuto la spesa;
6.- Entrambi i genitori rimarranno obbligati a pagare i contributi, tutti, sopra indicati, nell'interesse della figlia minore e ciò, fintanto, che la stessa figlia minore non sarà economicamente e completamente indipendente;
7.- l'assegno unico, ed ogni e qualsivoglia agevolazione disposta per legge relativamente alla prole a carico, compresa la detrazione fiscale per figli a carico, andranno a beneficio sostanziale, nella misura del 100%, della sig.ra Parte_1
B) prende atto delle seguenti condizioni:
8) - la sig.ra risulta assunta con contratto di apprendistato e percepisce un Parte_1 salario mensile pari ad € 1.600,00 circa;
non risulta proprietaria di beni immobili e/o beni mobili registrati;
- il sig. risulta regolarmente assunto – con contratto a tempo indeterminato – e Parte_2
percepisce un salario mensile pari ad € 1.200,00 circa;
non risulta proprietario di beni immobili e/o beni mobili registrati;
9.- le parti si prestano reciproco consenso per il rilascio dei propri passaporti anche per tutto quello che concerne la figlia minore;
10.- solo con l'esatto e totale adempimento delle presenti pattuizioni, i coniugi danno atto di avere definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale;
C) nulla sulle spese.
Pag. 8 di 9 Ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo 196/2003, dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso a Prato nella camera di consiglio del 28/05/2025 su relazione della dott. Giulia Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Michele Sirgiovanni
Pag. 9 di 9