TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/04/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2419/2022 R.G. promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Pitaro Parte_1
- ricorrente -
contro
, (già ) e per esso Controparte_1 CP_2
l' Controparte_3
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi
[...] CP_4 dell'art. 417 bis c.p.c., dalle dott.sse Daniela Abruzzo e Tommasina Calabria
- resistente –
e
Controparte_5
- resistente contumace -
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
15.04.2025.
Con ricorso depositato il 21.12.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver prestato attività lavorativa in qualità di dirigente scolastica alle dipendenze del
, presso l'I.C. Catanzaro Nord Est Manzoni di Controparte_1
dall'01.09.2014 fino al 31.08.2022, data in cui è stata collocata in quiescenza CP_3
a seguito di domanda di pensione di anzianità anticipata, deduceva di aver percepito, nel corso di tale periodo, oltre allo stipendio tabellare, la retribuzione di risultato e quella di posizione (quota fissa e quota variabile) determinate dai Contratti Integrativi
1 Regionali (CIR) in materia di utilizzazione del Fondo Regionale per la retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti scolastici della regione;
di aver ricevuto nota prot.
n. 20057 del 10.06.2022 (m_ef.RTS_CZ.REGISTRO UFFICIALE. 0022417.28-06-
2022), con la quale la le Controparte_6 comunicava che “è stato avviato nei confronti della S.V. il procedimento per l'accertamento del credito erariale costituitosi sulla partita di spesa fissa indicata in oggetto, a titolo di “Retribuzione di risultato” (cod. 671/001) e “Retribuzione di posizione – quota variabile” (cod. 678/001), riscosse
e non dovute per il periodo 1° settembre 2016-30 giugno 2022, in applicazione dei decreti del
Controparte_7
– protocolli n. 931 dell'8 febbraio 2018 e n. 0008203 del 25 ottobre
[...]
2021”; di aver presentato, in data 30.06.2022, istanza di accesso agli atti alla
[...]
, chiedendo di ricevere copia dell'intera documentazione Controparte_6 riguardante il fascicolo procedimentale/istruttorio aperto nei suoi confronti;
che con Cont pec del 19.07.2022 la evadeva la sua istanza e le trasmetteva i decreti n. 931 dell'08.02.2018 e n. 0008203 del 25.10.2021 dell Controparte_9
- in uno ad un parziale e incomprensibile prospetto di calcolo
[...] degli arretrati a debito che sarebbero scaturiti da tali decreti;
che con il decreto n. 931 dell'08.02.2018 l' rideterminava le somme spettanti alla ricorrente a titolo di CP_9 retribuzione di risultato e di posizione per l'anno scolastico 2016/17, stabilendo che alla stessa spettava l'importo annuo lordo complessivo di € 23.041,97; che con il successivo decreto n. 000823 del 25.10.2021 l' rideterminava le retribuzioni di CP_9 posizione e di risultato spettanti alla ricorrente per l'a.s. 2017/18 e, in virtù del fatto che l'Istituto Comprensivo Catanzaro Nord Est era stato classificato per tale anno in fascia II, erroneamente decretava che le competerebbero le retribuzioni di posizione e di risultato fissate dal C.I.R. per i Dirigenti Scolastici degli istituti di fascia II;
che ancor prima di riscontrare l'istanza di accesso agli atti della ricorrente, in data 05.07.2022 la le notificava la nota prot. Controparte_10
20058 del 17.06.2022 (m_ef.RTS_CZ.REGISTRO UFFICIALE.0023308.05-07-2022) avente ad oggetto “Recupero credito erariale dell'importo di € 41.093,49..”, con la quale le veniva comunicato che dal conguaglio tra le somme già riscosse e quelle che avrebbe dovuto percepire nel periodo che va dall'01.09.2016 al 30.06.2022 sarebbe scaturito a carico della stessa un credito erariale imponibile pari ad € 41.093,49; che in ragione di Cont tanto, la le comunicava che, a decorrere dalla rata di luglio 2022 e fino alla rata di ottobre 2027, sarebbe stata operata sullo stipendio della stessa una ritenuta cautelativa dell'importo mensile di € 650,00 e per il solo mese di ottobre 2027 dell'importo di €
2 Cont 143,49; che gli atti di diffida indirizzati all' e alla rimanevano privi di CP_9 riscontro.
Ritenendo illegittimo il provvedimento di recupero prot. n. 20058 del 17.06.2022, perchè fondato su presupposti di fatto e diritto errati, come rappresentati in ricorso, chiedeva l'annullamento del provvedimento impugnato e di ogni altro atto presupposto, prodromico, connesso e conseguenziale, nonché l'accertamento del minor credito erariale formatosi a suo carico.
Instaurato il contraddittorio, il eccepiva Controparte_1 preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, argomentava per l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Il , ritualmente citato, rimaneva contumace. Controparte_11
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Va preliminarmente respinto l'eccepito difetto di legittimazione passiva sollevato dal
. Controparte_1
Ed invero, l'amministrazione statale attuatrice della trattenuta mensile è il
[...]
, che ha provveduto all'uopo ad emettere il decreto n. Controparte_5 provvedimento prot. n. 20058 del 17.06.2022, mentre l'amministrazione che, in qualità di ordinatore primario di spesa, è interessata al recupero si identifica con il
[...]
. Controparte_1
Di conseguenza, entrambe le Amministrazioni sono legittimate passivamente.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Dalla documentazione in atti, emerge che nota prot. 20058 del 17.06.2022
(m_ef.RTS_CZ.REGISTRO UFFICIALE.0023308.05-07-2022) avente ad oggetto
“Recupero credito erariale dell'importo..”, la Controparte_10 chiedeva all'odierna ricorrente la restituzione della somma
[...] complessiva di € 41.093,49, determinata a seguito del conguaglio tra le somme già riscosse e quelle che avrebbe dovuto percepire nel periodo che va dall'01.09.2016 al
30.06.2022, in applicazione dei decreti del
[...]
– protocolli Controparte_7
n. 931 dell'8 febbraio 2018 e n. 0008203 del 25 ottobre 2021.
In particolare, il decreto protocollo n. 931 dell'08.02.2018 ha rideterminato le somme spettanti alla ricorrente a titolo di retribuzione di risultato e di posizione per l'anno
3 scolastico 2016/17, stabilendo che alla stessa spetta l'importo annuo lordo complessivo di € 23.041,97.
Il successivo decreto n. 000823 del 25.10.2021, invece, ha rideterminato le retribuzioni di posizione e di risultato spettanti alla ricorrente per l'a.s. 2017/18 parametrandole - in virtù del fatto che l'Istituto Comprensivo Catanzaro Nord Est era stato classificato per tale anno in fascia II – a quelle fissate dal C.I.R. per i Dirigenti Scolastici degli istituti di fascia II, per un importo complessivo di € 19.208,95. Sul punto, si precisa fin da subito che con provvedimento numero 7540 del 28.10.2022 dell - in parziale CP_9 rettifica di quanto già disposto con il decreto n. 000823 del 25 ottobre 2021 – ha rideterminato le somme spettanti alla ricorrente a titolo di retribuzione di risultato e di posizione, per un importo annuo lordo complessivo di € 20.599,78.
Ciò posto, il , costituendosi in giudizio, ha Controparte_1 prodotto in giudizio i Contratti Integrativi Regionali (tra i quali, quelli relativi agli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, stipulati successivamente al deposito del ricorso) e i vari Decreti Dirigenziali con i quali viene indicato il quantum spettante alla ricorrente, a titolo di retribuzione di posizione e di risultato, per gli anni scolastici che vanno dal 2016 al 2022.
Orbene, dal raffronto tra la produzione documentale di cui sopra e le buste paga allegate al ricorso, emerge l'insussistenza del credito erariale a carico della ricorrente.
Ed invero, esaminando nel dettaglio le somme percepite dalla ricorrente per ogni singolo anno scolastico oggetto della pretesa erariale, e quelle che avrebbe dovuto percepire alla luce dei CIR e dei Decreti Dirigenziali sopra menzionati, emerge che:
- ANNO SCOLASTICO 2016/2017:
La ricorrente aveva diritto a percepire gli importi fissati dal CIR 2016/17 (all. 10 del ricorso) per i Dirigenti Scolastici degli Istituti collocati nella I fascia e recepiti dal decreto n. 931 dell'08.02.2018, per complessivi € 23.041,97 lordi (di cui € 3.556,68 per quota fissa, € 16.258,73 per quota variabile ed € 3.226,56 per retribuzione di risultato)
Dall'esame delle buste paga in atti (cfr. all. 11 del ricorso) risulta, tuttavia, la percezione dell'importo lordo di € 15.493,11, sicché come risulta dai conteggi allegati alle note conclusive autorizzate del 30.10.2024 e non contestati dalla controparte, la ricorrente
è rimasta creditrice della complessiva somma di € 7.548,86;
- 2017/2018: CP_12
La ricorrente sostiene che la rideterminazione della retribuzione effettuata dall CP_9 dapprima per un importo lordo complessivo di € 19.208,95 e, successivamente, di €
20.599,78 sarebbe errata, in quanto parametrata erroneamente tenuto conto della
4 retribuzione di posizione e di risultato spettante ai D.S. che reggono gli istituti di II fascia. In particolare, sul presupposto che l'Istituto Comprensivo Catanzaro Nord Est, retto dalla ricorrente dal 2014 fino alla data del suo pensionamento (agosto 2022), era stato classificato nel corso dell'a.s. 2016/17 nella I fascia di pesatura regionale, per poi essere collocato dapprima in II fascia nel corso dell'a.s. 2017/18 - a causa di un temporaneo dimensionamento scolastico -, e nuovamente in I fascia nel seguente anno
2018/2019, la parte attrice sostiene di avere diritto alle retribuzioni di posizione e di risultato spettanti ai D.S. che reggono gli istituti di I fascia;
ciò in virtù della clausola di salvaguardia di cui all'art. 4, comma 8, del C.I.N. 2002/2005, ai sensi del quale “Ai
Dirigenti Scolastici coinvolti in processi di ristrutturazione della rete scolastica a cui è stata assegnata una sede di fascia inferiore alla precedente è assicurata la retribuzione di posizione in godimento fino
a conferimento di nuovo incarico e comunque per un triennio in caso di permanenza nella stessa sede risultante dalla ristrutturazione”.
Ritiene il giudicante di condividere, sul punto, quanto sostenuto dal
[...]
, ovverosia l'inapplicabilità, per l'a.s. 2017/2018, della Controparte_1 clausola di salvaguardia citata, dal momento che la stessa si riferisce ai casi di decurtazione del valore della retribuzione di posizione rispetto a quella in godimento, ove cioè nel corso del triennio a cui l'incarico si riferisce, la scuola assegnata subisca una retrocessione di fascia. Orbene, nel caso di specie, alla ricorrente, scaduto il primo incarico riferito al triennio scolastico dall'01.09.2014 al 31.08.2017, è stato conferito un nuovo incarico dirigenziale per il triennio dall'01.09.2017 al 31.08.2020 (con DDG prot. A00DRCAL n. 12212 del 10.08.2017) sull'I.C. Catanzaro Est e tale istituto, per l'a.s. 2017/2018, è stato collocato in II fascia sulla base del DDG dell' Controparte_9 prot. n. 7935 del 15.06.2020, sicchè corretta appare la determinazione della retribuzione di posizione e di risultato spettante ai D.S. che reggono gli istituti di II fascia.
Ciò posto, tenuto conto la ricorrente avrebbe dovuto percepire le retribuzioni indicate nel DDG 0007540 del 28.10.22 (cfr. all. 1 della memoria di costituzione del ), CP_1 ossia € 20.599,78, ed avendo, invece, per il suddetto anno scolastico, percepito la maggior somma di € 21.458,06 (cfr. buste paga allegate al ricorso), la parte attrice risulta debitrice dell'importo di € 858,28.
- ANNO SCOLASTICO 2018/2019:
La ricorrente avrebbe dovuto percepire gli importi fissati dal CIR del 17.05.2022 per i
Dirigenti Scolastici degli Istituti collocati nella I fascia e recepiti dal decreto n. 6473 del
26.09.2022, per complessivi € 28.027,72 lordi. Dall'esame delle buste paga in atti risulta,
5 tuttavia, la percezione dell'importo lordo di € 26.312,19, sicché come risulta dai conteggi allegati alle note conclusive autorizzate del 30.10.2024 e non contestati dalla controparte, la ricorrente è rimasta creditrice della complessiva somma di € 1.715,53;
- ANNO SCOLASTICO 2019/2020:
La ricorrente avrebbe dovuto percepire gli importi fissati dal CIR del 06.03.2023 per i
Dirigenti Scolastici degli Istituti collocati nella I fascia e recepiti dal decreto n. 2578 del
04.05.2023, per complessivi € 31.979,40 lordi. Dall'esame delle buste paga in atti risulta, tuttavia, la percezione dell'importo lordo di € 34.628,61, sicché come risulta dai conteggi allegati alle note conclusive autorizzate del 30.10.2024 e non contestati dalla controparte, la ricorrente è rimasta debitrice della complessiva somma di € 2.649,21;
- 2020/2021: CP_12
La ricorrente avrebbe dovuto percepire gli importi fissati dal CIR del 06.03.2023 per i
Dirigenti Scolastici degli Istituti collocati nella I fascia e recepiti dal decreto n. 2934 del
23.05.2023, per complessivi € 34.533,69 lordi. Dall'esame delle buste paga in atti risulta, tuttavia, la percezione dell'importo lordo di € 34.628,61, sicché come risulta dai conteggi allegati alle note conclusive autorizzate del 30.10.2024 e non contestati dalla controparte, la ricorrente è rimasta debitrice della complessiva somma di € 94,92;
- ANNO SCOLASTICO 2021/2022:
La ricorrente avrebbe dovuto percepire gli importi fissati dal CIR del 20.06.2023 per i
Dirigenti Scolastici degli Istituti collocati nella I fascia e recepiti dal decreto n. 6019 del
18.09.2023, per complessivi € 37.691,35 lordi. Dall'esame delle buste paga in atti risulta, tuttavia, la percezione dell'importo lordo di € 33.233,37, sicché come risulta dai conteggi allegati alle note conclusive autorizzate del 30.10.2024 e non contestati dalla controparte, la ricorrente è rimasta creditrice della complessiva somma di € 4.457,98.
Orbene, dal calcolo sopra effettuato deriva che parte ricorrente, negli anni dal 2016 al
2022, ha percepito una somma inferiore rispetto a quella spettante in virtù del CIR relativi alle singole annualità, sicché insussistente deve ritenersi la pretesa restitutoria avanzata dalle resistenti.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico dei CP_13 resistenti in solido, secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara insussistente il credito erariale a carico della sig.ra oggetto del provvedimento di recupero prot. n. 20058 Pt_1
6 del 17.06.2022, con conseguente condanna delle amministrazioni resistenti alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto a tale titolo;
- condanna il e il Controparte_1 Controparte_11
in solido, alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 4.000,00, oltre
[...] rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Catanzaro, li 15.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2419/2022 R.G. promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Pitaro Parte_1
- ricorrente -
contro
, (già ) e per esso Controparte_1 CP_2
l' Controparte_3
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi
[...] CP_4 dell'art. 417 bis c.p.c., dalle dott.sse Daniela Abruzzo e Tommasina Calabria
- resistente –
e
Controparte_5
- resistente contumace -
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
15.04.2025.
Con ricorso depositato il 21.12.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver prestato attività lavorativa in qualità di dirigente scolastica alle dipendenze del
, presso l'I.C. Catanzaro Nord Est Manzoni di Controparte_1
dall'01.09.2014 fino al 31.08.2022, data in cui è stata collocata in quiescenza CP_3
a seguito di domanda di pensione di anzianità anticipata, deduceva di aver percepito, nel corso di tale periodo, oltre allo stipendio tabellare, la retribuzione di risultato e quella di posizione (quota fissa e quota variabile) determinate dai Contratti Integrativi
1 Regionali (CIR) in materia di utilizzazione del Fondo Regionale per la retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti scolastici della regione;
di aver ricevuto nota prot.
n. 20057 del 10.06.2022 (m_ef.RTS_CZ.REGISTRO UFFICIALE. 0022417.28-06-
2022), con la quale la le Controparte_6 comunicava che “è stato avviato nei confronti della S.V. il procedimento per l'accertamento del credito erariale costituitosi sulla partita di spesa fissa indicata in oggetto, a titolo di “Retribuzione di risultato” (cod. 671/001) e “Retribuzione di posizione – quota variabile” (cod. 678/001), riscosse
e non dovute per il periodo 1° settembre 2016-30 giugno 2022, in applicazione dei decreti del
Controparte_7
– protocolli n. 931 dell'8 febbraio 2018 e n. 0008203 del 25 ottobre
[...]
2021”; di aver presentato, in data 30.06.2022, istanza di accesso agli atti alla
[...]
, chiedendo di ricevere copia dell'intera documentazione Controparte_6 riguardante il fascicolo procedimentale/istruttorio aperto nei suoi confronti;
che con Cont pec del 19.07.2022 la evadeva la sua istanza e le trasmetteva i decreti n. 931 dell'08.02.2018 e n. 0008203 del 25.10.2021 dell Controparte_9
- in uno ad un parziale e incomprensibile prospetto di calcolo
[...] degli arretrati a debito che sarebbero scaturiti da tali decreti;
che con il decreto n. 931 dell'08.02.2018 l' rideterminava le somme spettanti alla ricorrente a titolo di CP_9 retribuzione di risultato e di posizione per l'anno scolastico 2016/17, stabilendo che alla stessa spettava l'importo annuo lordo complessivo di € 23.041,97; che con il successivo decreto n. 000823 del 25.10.2021 l' rideterminava le retribuzioni di CP_9 posizione e di risultato spettanti alla ricorrente per l'a.s. 2017/18 e, in virtù del fatto che l'Istituto Comprensivo Catanzaro Nord Est era stato classificato per tale anno in fascia II, erroneamente decretava che le competerebbero le retribuzioni di posizione e di risultato fissate dal C.I.R. per i Dirigenti Scolastici degli istituti di fascia II;
che ancor prima di riscontrare l'istanza di accesso agli atti della ricorrente, in data 05.07.2022 la le notificava la nota prot. Controparte_10
20058 del 17.06.2022 (m_ef.RTS_CZ.REGISTRO UFFICIALE.0023308.05-07-2022) avente ad oggetto “Recupero credito erariale dell'importo di € 41.093,49..”, con la quale le veniva comunicato che dal conguaglio tra le somme già riscosse e quelle che avrebbe dovuto percepire nel periodo che va dall'01.09.2016 al 30.06.2022 sarebbe scaturito a carico della stessa un credito erariale imponibile pari ad € 41.093,49; che in ragione di Cont tanto, la le comunicava che, a decorrere dalla rata di luglio 2022 e fino alla rata di ottobre 2027, sarebbe stata operata sullo stipendio della stessa una ritenuta cautelativa dell'importo mensile di € 650,00 e per il solo mese di ottobre 2027 dell'importo di €
2 Cont 143,49; che gli atti di diffida indirizzati all' e alla rimanevano privi di CP_9 riscontro.
Ritenendo illegittimo il provvedimento di recupero prot. n. 20058 del 17.06.2022, perchè fondato su presupposti di fatto e diritto errati, come rappresentati in ricorso, chiedeva l'annullamento del provvedimento impugnato e di ogni altro atto presupposto, prodromico, connesso e conseguenziale, nonché l'accertamento del minor credito erariale formatosi a suo carico.
Instaurato il contraddittorio, il eccepiva Controparte_1 preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, argomentava per l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Il , ritualmente citato, rimaneva contumace. Controparte_11
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Va preliminarmente respinto l'eccepito difetto di legittimazione passiva sollevato dal
. Controparte_1
Ed invero, l'amministrazione statale attuatrice della trattenuta mensile è il
[...]
, che ha provveduto all'uopo ad emettere il decreto n. Controparte_5 provvedimento prot. n. 20058 del 17.06.2022, mentre l'amministrazione che, in qualità di ordinatore primario di spesa, è interessata al recupero si identifica con il
[...]
. Controparte_1
Di conseguenza, entrambe le Amministrazioni sono legittimate passivamente.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Dalla documentazione in atti, emerge che nota prot. 20058 del 17.06.2022
(m_ef.RTS_CZ.REGISTRO UFFICIALE.0023308.05-07-2022) avente ad oggetto
“Recupero credito erariale dell'importo..”, la Controparte_10 chiedeva all'odierna ricorrente la restituzione della somma
[...] complessiva di € 41.093,49, determinata a seguito del conguaglio tra le somme già riscosse e quelle che avrebbe dovuto percepire nel periodo che va dall'01.09.2016 al
30.06.2022, in applicazione dei decreti del
[...]
– protocolli Controparte_7
n. 931 dell'8 febbraio 2018 e n. 0008203 del 25 ottobre 2021.
In particolare, il decreto protocollo n. 931 dell'08.02.2018 ha rideterminato le somme spettanti alla ricorrente a titolo di retribuzione di risultato e di posizione per l'anno
3 scolastico 2016/17, stabilendo che alla stessa spetta l'importo annuo lordo complessivo di € 23.041,97.
Il successivo decreto n. 000823 del 25.10.2021, invece, ha rideterminato le retribuzioni di posizione e di risultato spettanti alla ricorrente per l'a.s. 2017/18 parametrandole - in virtù del fatto che l'Istituto Comprensivo Catanzaro Nord Est era stato classificato per tale anno in fascia II – a quelle fissate dal C.I.R. per i Dirigenti Scolastici degli istituti di fascia II, per un importo complessivo di € 19.208,95. Sul punto, si precisa fin da subito che con provvedimento numero 7540 del 28.10.2022 dell - in parziale CP_9 rettifica di quanto già disposto con il decreto n. 000823 del 25 ottobre 2021 – ha rideterminato le somme spettanti alla ricorrente a titolo di retribuzione di risultato e di posizione, per un importo annuo lordo complessivo di € 20.599,78.
Ciò posto, il , costituendosi in giudizio, ha Controparte_1 prodotto in giudizio i Contratti Integrativi Regionali (tra i quali, quelli relativi agli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, stipulati successivamente al deposito del ricorso) e i vari Decreti Dirigenziali con i quali viene indicato il quantum spettante alla ricorrente, a titolo di retribuzione di posizione e di risultato, per gli anni scolastici che vanno dal 2016 al 2022.
Orbene, dal raffronto tra la produzione documentale di cui sopra e le buste paga allegate al ricorso, emerge l'insussistenza del credito erariale a carico della ricorrente.
Ed invero, esaminando nel dettaglio le somme percepite dalla ricorrente per ogni singolo anno scolastico oggetto della pretesa erariale, e quelle che avrebbe dovuto percepire alla luce dei CIR e dei Decreti Dirigenziali sopra menzionati, emerge che:
- ANNO SCOLASTICO 2016/2017:
La ricorrente aveva diritto a percepire gli importi fissati dal CIR 2016/17 (all. 10 del ricorso) per i Dirigenti Scolastici degli Istituti collocati nella I fascia e recepiti dal decreto n. 931 dell'08.02.2018, per complessivi € 23.041,97 lordi (di cui € 3.556,68 per quota fissa, € 16.258,73 per quota variabile ed € 3.226,56 per retribuzione di risultato)
Dall'esame delle buste paga in atti (cfr. all. 11 del ricorso) risulta, tuttavia, la percezione dell'importo lordo di € 15.493,11, sicché come risulta dai conteggi allegati alle note conclusive autorizzate del 30.10.2024 e non contestati dalla controparte, la ricorrente
è rimasta creditrice della complessiva somma di € 7.548,86;
- 2017/2018: CP_12
La ricorrente sostiene che la rideterminazione della retribuzione effettuata dall CP_9 dapprima per un importo lordo complessivo di € 19.208,95 e, successivamente, di €
20.599,78 sarebbe errata, in quanto parametrata erroneamente tenuto conto della
4 retribuzione di posizione e di risultato spettante ai D.S. che reggono gli istituti di II fascia. In particolare, sul presupposto che l'Istituto Comprensivo Catanzaro Nord Est, retto dalla ricorrente dal 2014 fino alla data del suo pensionamento (agosto 2022), era stato classificato nel corso dell'a.s. 2016/17 nella I fascia di pesatura regionale, per poi essere collocato dapprima in II fascia nel corso dell'a.s. 2017/18 - a causa di un temporaneo dimensionamento scolastico -, e nuovamente in I fascia nel seguente anno
2018/2019, la parte attrice sostiene di avere diritto alle retribuzioni di posizione e di risultato spettanti ai D.S. che reggono gli istituti di I fascia;
ciò in virtù della clausola di salvaguardia di cui all'art. 4, comma 8, del C.I.N. 2002/2005, ai sensi del quale “Ai
Dirigenti Scolastici coinvolti in processi di ristrutturazione della rete scolastica a cui è stata assegnata una sede di fascia inferiore alla precedente è assicurata la retribuzione di posizione in godimento fino
a conferimento di nuovo incarico e comunque per un triennio in caso di permanenza nella stessa sede risultante dalla ristrutturazione”.
Ritiene il giudicante di condividere, sul punto, quanto sostenuto dal
[...]
, ovverosia l'inapplicabilità, per l'a.s. 2017/2018, della Controparte_1 clausola di salvaguardia citata, dal momento che la stessa si riferisce ai casi di decurtazione del valore della retribuzione di posizione rispetto a quella in godimento, ove cioè nel corso del triennio a cui l'incarico si riferisce, la scuola assegnata subisca una retrocessione di fascia. Orbene, nel caso di specie, alla ricorrente, scaduto il primo incarico riferito al triennio scolastico dall'01.09.2014 al 31.08.2017, è stato conferito un nuovo incarico dirigenziale per il triennio dall'01.09.2017 al 31.08.2020 (con DDG prot. A00DRCAL n. 12212 del 10.08.2017) sull'I.C. Catanzaro Est e tale istituto, per l'a.s. 2017/2018, è stato collocato in II fascia sulla base del DDG dell' Controparte_9 prot. n. 7935 del 15.06.2020, sicchè corretta appare la determinazione della retribuzione di posizione e di risultato spettante ai D.S. che reggono gli istituti di II fascia.
Ciò posto, tenuto conto la ricorrente avrebbe dovuto percepire le retribuzioni indicate nel DDG 0007540 del 28.10.22 (cfr. all. 1 della memoria di costituzione del ), CP_1 ossia € 20.599,78, ed avendo, invece, per il suddetto anno scolastico, percepito la maggior somma di € 21.458,06 (cfr. buste paga allegate al ricorso), la parte attrice risulta debitrice dell'importo di € 858,28.
- ANNO SCOLASTICO 2018/2019:
La ricorrente avrebbe dovuto percepire gli importi fissati dal CIR del 17.05.2022 per i
Dirigenti Scolastici degli Istituti collocati nella I fascia e recepiti dal decreto n. 6473 del
26.09.2022, per complessivi € 28.027,72 lordi. Dall'esame delle buste paga in atti risulta,
5 tuttavia, la percezione dell'importo lordo di € 26.312,19, sicché come risulta dai conteggi allegati alle note conclusive autorizzate del 30.10.2024 e non contestati dalla controparte, la ricorrente è rimasta creditrice della complessiva somma di € 1.715,53;
- ANNO SCOLASTICO 2019/2020:
La ricorrente avrebbe dovuto percepire gli importi fissati dal CIR del 06.03.2023 per i
Dirigenti Scolastici degli Istituti collocati nella I fascia e recepiti dal decreto n. 2578 del
04.05.2023, per complessivi € 31.979,40 lordi. Dall'esame delle buste paga in atti risulta, tuttavia, la percezione dell'importo lordo di € 34.628,61, sicché come risulta dai conteggi allegati alle note conclusive autorizzate del 30.10.2024 e non contestati dalla controparte, la ricorrente è rimasta debitrice della complessiva somma di € 2.649,21;
- 2020/2021: CP_12
La ricorrente avrebbe dovuto percepire gli importi fissati dal CIR del 06.03.2023 per i
Dirigenti Scolastici degli Istituti collocati nella I fascia e recepiti dal decreto n. 2934 del
23.05.2023, per complessivi € 34.533,69 lordi. Dall'esame delle buste paga in atti risulta, tuttavia, la percezione dell'importo lordo di € 34.628,61, sicché come risulta dai conteggi allegati alle note conclusive autorizzate del 30.10.2024 e non contestati dalla controparte, la ricorrente è rimasta debitrice della complessiva somma di € 94,92;
- ANNO SCOLASTICO 2021/2022:
La ricorrente avrebbe dovuto percepire gli importi fissati dal CIR del 20.06.2023 per i
Dirigenti Scolastici degli Istituti collocati nella I fascia e recepiti dal decreto n. 6019 del
18.09.2023, per complessivi € 37.691,35 lordi. Dall'esame delle buste paga in atti risulta, tuttavia, la percezione dell'importo lordo di € 33.233,37, sicché come risulta dai conteggi allegati alle note conclusive autorizzate del 30.10.2024 e non contestati dalla controparte, la ricorrente è rimasta creditrice della complessiva somma di € 4.457,98.
Orbene, dal calcolo sopra effettuato deriva che parte ricorrente, negli anni dal 2016 al
2022, ha percepito una somma inferiore rispetto a quella spettante in virtù del CIR relativi alle singole annualità, sicché insussistente deve ritenersi la pretesa restitutoria avanzata dalle resistenti.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico dei CP_13 resistenti in solido, secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara insussistente il credito erariale a carico della sig.ra oggetto del provvedimento di recupero prot. n. 20058 Pt_1
6 del 17.06.2022, con conseguente condanna delle amministrazioni resistenti alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto a tale titolo;
- condanna il e il Controparte_1 Controparte_11
in solido, alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 4.000,00, oltre
[...] rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Catanzaro, li 15.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
7