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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 12/04/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 255/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 473BIS.49 C.P.C.
nella causa R.G. n. 255/2025, promossa con ricorso depositato il 22/01/2025 da:
1) Parte_1
nato a [...] il [...],
cittadino: svizzero, Cod. Fisc. , C.F._1
residente in [...],
con l'Avv. Silvia Moriggi e l'Avv. Alessandra Belotti;
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...],
cittadina: italiana, Cod. Fisc. , C.F._2
residente in [...],
con l'Avv. Valentina Caselli;
pagina 1 di 4 i quali hanno contratto matrimonio civile in Azzate (VA), in data 13 aprile 2017 (anno 2017 atto n. 2 parte I); senza figli.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 22/01/2025, richiedevano pronuncia cumulativa ex art. 473bis.49 c.p.c. di separazione personale e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario/ scioglimento del matrimonio civile.
La pronuncia di separazione personale veniva richiesta alle seguenti condizioni:
• autorizzare i coniugi a vivere separati di letto mensa e abitazione;
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.; Parte_2
• ordinare al Comune di Azzate di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
nonché
OMOLOGARE
le seguenti condizioni della separazione
1) quanto alla casa coniugale sita in Crosio della Valle (VA), Via Via Prof. A. Riva n.
11/B, condotta in locazione, giusto contratto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di
Varese in data 27/03/2019 al n. 2382 serie 3T (doc. n. 5), il sig. in accordo con la Parte_1
moglie, ha provveduto ad inviare formale lettera di recesso dal contratto de quo che lo vede quale unico sottoscrittore.
La sig.ra difatti si è già trasferita presso un immobile di sua esclusiva proprietà sito Pt_2
in Azzate (Va), Piazza Generale C.a. Dalla Chiesa Snc, Piano S2, ed ha già provveduto ad asportare tutti i propri beni personali;
2) Stante la definizione amichevole della presente vertenza nonché le condizioni reddituali/patrimoniali dei coniugi, il sig. provvederà a versare alla sig.ra Parte_1 Pt_2
una tantum, a tacitazione di ogni e qualsivoglia richiesta creditoria della moglie, l'importo pari ad € 12.000,00(dodicimila/00) da corrispondersi in due rate di pari importo: la prima alla data di sottoscrizione del presente ricorso e la seconda entro la data di fissazione dell'udienza che verrà disposta dal Giudice.
pagina 2 di 4 La sig.ra dichiara di accettare, come in effetti accetta, detta somma nonché le Pt_2
modalità di pagamento della stessa, a tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa creditoria.
A seguito del buon fine del pagamento dell'importo complessivo di € 12.000,00 nei modi e nei tempi concordati, la sig.ra non avrà nulla a che pretendere dal sig. per Pt_2 Parte_1
qualsiasi titolo e/o ragione, connessa e/o comunque riconducibile al rapporto di coniugio intercorso tra le parti, ritenendo detto importo del tutto adeguato e congruo.
3) I coniugi, anche in ragione di quanto previsto al precedente punto 2, si dichiarano entrambi autosufficienti e intendono rinunciare reciprocamente alla richiesta di assegno periodico di concorso al proprio mantenimento.
4) Con il corretto adempimento delle condizioni qui stabilite i coniugi dichiarano di aver già regolato e definito tutti i reciproci rapporti patrimoniali e dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo e/o ragione.
5) Spese legali compensate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 05/02/2025).
Premessa la sussistenza della giurisdizione del giudice adito, nonostante profili di internazionalità, in ragione delle nozze celebrate in Italia e della stabile residenza delle parti in
Italia, e ritenuta applicabile la legge italiana, sulla base dell'accordo implicito delle parti nell'adire l'intestato Tribunale, sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Poiché il ricorso al Tribunale è stato svolto ex art. 473bis.49 c.p.c., con contestuale richiesta anche della pronuncia divorzile, sub specie di cessazione degli effetti civili del vincolo religioso/scioglimento del vincolo civile, deve essere disposta la contestuale remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile (6 mesi, atteso il ricorso congiunto, decorrenti dalla scadenza del termine per le note, e quindi dal 20/03/2025).
PER QUESTI MOTIVI
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, NON definendo il giudizio:
1) OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale di
[...]
, nato in [...] il [...], e , Parte_1 Parte_2
nata a VARESE (VA) il [...], in [...] al matrimonio contratto dai coniugi in data 13/04/2017 in Azzate (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Azzate (VA) (anno 2017, atto n. 2, parte I, serie /) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4) DISPONE per la prosecuzione del giudizio come da separata contestuale ordinanza.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 27 marzo 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 4 di 4
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 473BIS.49 C.P.C.
nella causa R.G. n. 255/2025, promossa con ricorso depositato il 22/01/2025 da:
1) Parte_1
nato a [...] il [...],
cittadino: svizzero, Cod. Fisc. , C.F._1
residente in [...],
con l'Avv. Silvia Moriggi e l'Avv. Alessandra Belotti;
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...],
cittadina: italiana, Cod. Fisc. , C.F._2
residente in [...],
con l'Avv. Valentina Caselli;
pagina 1 di 4 i quali hanno contratto matrimonio civile in Azzate (VA), in data 13 aprile 2017 (anno 2017 atto n. 2 parte I); senza figli.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 22/01/2025, richiedevano pronuncia cumulativa ex art. 473bis.49 c.p.c. di separazione personale e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario/ scioglimento del matrimonio civile.
La pronuncia di separazione personale veniva richiesta alle seguenti condizioni:
• autorizzare i coniugi a vivere separati di letto mensa e abitazione;
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.; Parte_2
• ordinare al Comune di Azzate di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
nonché
OMOLOGARE
le seguenti condizioni della separazione
1) quanto alla casa coniugale sita in Crosio della Valle (VA), Via Via Prof. A. Riva n.
11/B, condotta in locazione, giusto contratto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di
Varese in data 27/03/2019 al n. 2382 serie 3T (doc. n. 5), il sig. in accordo con la Parte_1
moglie, ha provveduto ad inviare formale lettera di recesso dal contratto de quo che lo vede quale unico sottoscrittore.
La sig.ra difatti si è già trasferita presso un immobile di sua esclusiva proprietà sito Pt_2
in Azzate (Va), Piazza Generale C.a. Dalla Chiesa Snc, Piano S2, ed ha già provveduto ad asportare tutti i propri beni personali;
2) Stante la definizione amichevole della presente vertenza nonché le condizioni reddituali/patrimoniali dei coniugi, il sig. provvederà a versare alla sig.ra Parte_1 Pt_2
una tantum, a tacitazione di ogni e qualsivoglia richiesta creditoria della moglie, l'importo pari ad € 12.000,00(dodicimila/00) da corrispondersi in due rate di pari importo: la prima alla data di sottoscrizione del presente ricorso e la seconda entro la data di fissazione dell'udienza che verrà disposta dal Giudice.
pagina 2 di 4 La sig.ra dichiara di accettare, come in effetti accetta, detta somma nonché le Pt_2
modalità di pagamento della stessa, a tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa creditoria.
A seguito del buon fine del pagamento dell'importo complessivo di € 12.000,00 nei modi e nei tempi concordati, la sig.ra non avrà nulla a che pretendere dal sig. per Pt_2 Parte_1
qualsiasi titolo e/o ragione, connessa e/o comunque riconducibile al rapporto di coniugio intercorso tra le parti, ritenendo detto importo del tutto adeguato e congruo.
3) I coniugi, anche in ragione di quanto previsto al precedente punto 2, si dichiarano entrambi autosufficienti e intendono rinunciare reciprocamente alla richiesta di assegno periodico di concorso al proprio mantenimento.
4) Con il corretto adempimento delle condizioni qui stabilite i coniugi dichiarano di aver già regolato e definito tutti i reciproci rapporti patrimoniali e dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo e/o ragione.
5) Spese legali compensate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 05/02/2025).
Premessa la sussistenza della giurisdizione del giudice adito, nonostante profili di internazionalità, in ragione delle nozze celebrate in Italia e della stabile residenza delle parti in
Italia, e ritenuta applicabile la legge italiana, sulla base dell'accordo implicito delle parti nell'adire l'intestato Tribunale, sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Poiché il ricorso al Tribunale è stato svolto ex art. 473bis.49 c.p.c., con contestuale richiesta anche della pronuncia divorzile, sub specie di cessazione degli effetti civili del vincolo religioso/scioglimento del vincolo civile, deve essere disposta la contestuale remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile (6 mesi, atteso il ricorso congiunto, decorrenti dalla scadenza del termine per le note, e quindi dal 20/03/2025).
PER QUESTI MOTIVI
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, NON definendo il giudizio:
1) OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale di
[...]
, nato in [...] il [...], e , Parte_1 Parte_2
nata a VARESE (VA) il [...], in [...] al matrimonio contratto dai coniugi in data 13/04/2017 in Azzate (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Azzate (VA) (anno 2017, atto n. 2, parte I, serie /) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4) DISPONE per la prosecuzione del giudizio come da separata contestuale ordinanza.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 27 marzo 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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