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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/06/2025, n. 1929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1929 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Rg: 4807/2016
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite, le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il Giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di parte convenuta, con cui concludeva riportandosi agli atti ed alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
dott.ssa Gisella Ciniglio
pagina 1 di 5
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Gisella
Ciniglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4807/2016 R.G., avente ad oggetto “risarcimento del danno”, pendente
TRA
( CF ) rapp.to e difeso dall'avv. Aniello Boccia , Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti
Attore
E
in pers. del l.r.p.t. Controparte_1
Convenuto contumace
E
rapp.ta e difesa dagli avv.ti Angelo TR
Pariani e Nadja Scagliarini Zoebisch, giusta procura in atti
Convenuta
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello
“svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass.
17145/2006; Cass. 11199/2012) il Giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione semplificata), non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” adottata, con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante.
pagina 2 di 5 Dunque, nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 C.P.C. e 118 disp. att. C.P.C.), le posizioni delle parti, l'oggetto della causa e l'iter del processo, sfrondati dal troppo e dal superfluo, possono sinteticamente riepilogarsi come segue:
Con atto di citazione i sigg.ri e nella qualità di genitori dell'allora Parte_2 Parte_3 minore hanno citato in giudizio l e la compagnia Parte_1 Controparte_1
al fine di ottenere dalla stessa, in solido con TR
l' , il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'evento dannoso occorso in data 21.05.2014 al di CP_1 loro figlio minore durante l'orario scolastico.
Secondo la prospettazione degli attori, il giorno 21.05.2014, il minore Parte_1 frequentante la classe I E dell'Istituto Tecnico E. Fermi di , durante l'orario delle lezioni, scherzando CP_1 con i compagni veniva accidentalmente colpito al volto, riportando la frattura di un dente.
In data 19.06.2017 ha provveduto a costituirsi, depositando la relativa comparsa, la compagnia
[...]
”, eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale, l'inammissibilità CP_2 dell'azione diretta svolta dagli attori nei confronti della TR
, atteso che la stessa è compagnia assicuratrice della responsabilità civile (facoltativa)
[...] dell'Istituto scolastico convenuto, secondo lo schema dell'art. 1917 cod. civ., e non ha alcun rapporto di natura contrattuale e/o extracontrattuale con gli attori, i quali, a propria volta, non sono titolari di alcuna azione e/o autonomo diritto nei confronti della medesima TR
; infine, per quanto concerne il merito, ha eccepito l'infondatezza della proposta
[...] domanda.
La causa veniva istruita a mezzo prova per testi e CTU medico legale e pervenuta innanzi alla scrivente
(subentrata sul ruolo del precedente giudice istruttore in data 27.09.2021), subiva alcuni rinvii finalizzati alla ricostruzione del fascicolo.
*****
La domanda è infondata nel merito, e ciò risolve ed assorbe tutte le altre questioni preliminari poste da parte convenuta, ponendosi come "ragione più liquida" e risolutiva della controversia.
La pretesa risarcitoria degli attori si fonda sull'inadempimento dell'obbligo di vigilanza gravante sull'amministrazione scolastica, la cui responsabilità, secondo indirizzo consolidato della giurisprudenza della Suprema Corte, non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo si procuri danni (cfr. di recente Cass, 22752/2013; 13457/2013;
11143/2013; 24835/2011; 3680/2011; sez. un. 9346/2002). pagina 3 di 5 Nel caso di specie dall'istruttoria svolta è emerso che il sinistro per cui è causa si verificava a causa di un evento imprevedibile, repentino ed inevitabile.
Invero l'evento per cui è causa si verificava mentre l'insegnante era intenta a scrivere alla lavagna una mappa concettuale relativa alla lezione che si stava regolarmente svolgendo, allorchè, in maniera del tutto imprevedibile e repentina, l'alunno veniva colpito al volto da un compagno di classe, così Pt_1 riportando la rottura del proprio dente incisivo.
Ebbene nel descritto contesto è palese che l'insegnante nulla avrebbe potuto fare, per evitare l'evento. La stessa parte attrice in proprio atto di citazione espressamente riconosce l'assoluta accidentalità dell'evento dannoso in parola ( cfr. punto 2 dell'atto di citazione “….veniva colpito accidentalmente al volto …” )
In proposito la Cassazione sez. VI, con la sentenza n. 24835/2011, ha escluso la responsabilità da
“contratto sociale” a carico dell'insegnante ex art 1218 c.c., in caso di incidente scolastico verificatosi “per causa fortuita, sottratta al controllo degli addetti alla sorveglianza.” Non si può sostenere che l'obbligazione dell'insegnante e/o degli insegnanti sia quella di evitare in assoluto qualsivoglia tipo di infortunio che può accadere agli alunni.
L'insegnante stava infatti regolarmente impartendo la propria lezione, sviluppando alla lavagna una mappa concettuale, allorchè gli alunni, iniziavano a scherzare tra di loro, cosicché l'alunno veniva Pt_1 repentinamente colpito al volto da un compagno, non avendo il tempo materiale la docente per intervenire al fine di evitare il contatto tra gli allievi. Nessuna responsabilità può essere, pertanto, attribuita nel caso che qui ci occupa all'insegnante presente.
In altri termini l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante (da ultima: Cass., 3 marzo 2010, n. 5067; Cass., 20 aprile 2010, n. 9325).
In definitiva deve escludersi la responsabilità dell'ente con riguardo al sinistro per cui è causa atteso che l'azione che ha provocato l'evento lesivo fu talmente repentina ed imprevedibile che l'insegnante nulla avrebbe potuto fare per evitarne gli sviluppi dannosi.
La non imputabilità dell'evento all'insegnate e la conseguente esclusione dell'inadempimento all'obbligo di sorveglianza è nella stessa descrizione della dinamica fornita dalla parte attrice la quale, nell'atto introduttivo, descrive l'evento facendone emergere l'assoluta imprevedibilità.
Trattasi di evento del tutto fortuito che esclude la responsabilità dell'insegnante per culpa in vigilando, non risultando prevedibile o prevenibile, in base all'ordinaria diligenza, che alunni (di 14/15 anni) durante lo svolgimento della lezione si lancino contro degli zaini.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sinora osservato.
pagina 4 di 5 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri minimi in ragione della semplicità delle questioni trattate.
Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico di parte attrice.
Nulla per le spese nei confronti dell' in ragione della contumacia. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa ed assorbita, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore della convenuta compagnia , in pers. del l.r.p.t. TR liquidate in complessivi € 2.540,00, oltre accessori come per legge
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 04/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Gisella Ciniglio
pagina 5 di 5
Seconda Sezione Civile
Rg: 4807/2016
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite, le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il Giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di parte convenuta, con cui concludeva riportandosi agli atti ed alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
dott.ssa Gisella Ciniglio
pagina 1 di 5
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Gisella
Ciniglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4807/2016 R.G., avente ad oggetto “risarcimento del danno”, pendente
TRA
( CF ) rapp.to e difeso dall'avv. Aniello Boccia , Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti
Attore
E
in pers. del l.r.p.t. Controparte_1
Convenuto contumace
E
rapp.ta e difesa dagli avv.ti Angelo TR
Pariani e Nadja Scagliarini Zoebisch, giusta procura in atti
Convenuta
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello
“svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass.
17145/2006; Cass. 11199/2012) il Giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione semplificata), non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” adottata, con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante.
pagina 2 di 5 Dunque, nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 C.P.C. e 118 disp. att. C.P.C.), le posizioni delle parti, l'oggetto della causa e l'iter del processo, sfrondati dal troppo e dal superfluo, possono sinteticamente riepilogarsi come segue:
Con atto di citazione i sigg.ri e nella qualità di genitori dell'allora Parte_2 Parte_3 minore hanno citato in giudizio l e la compagnia Parte_1 Controparte_1
al fine di ottenere dalla stessa, in solido con TR
l' , il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'evento dannoso occorso in data 21.05.2014 al di CP_1 loro figlio minore durante l'orario scolastico.
Secondo la prospettazione degli attori, il giorno 21.05.2014, il minore Parte_1 frequentante la classe I E dell'Istituto Tecnico E. Fermi di , durante l'orario delle lezioni, scherzando CP_1 con i compagni veniva accidentalmente colpito al volto, riportando la frattura di un dente.
In data 19.06.2017 ha provveduto a costituirsi, depositando la relativa comparsa, la compagnia
[...]
”, eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale, l'inammissibilità CP_2 dell'azione diretta svolta dagli attori nei confronti della TR
, atteso che la stessa è compagnia assicuratrice della responsabilità civile (facoltativa)
[...] dell'Istituto scolastico convenuto, secondo lo schema dell'art. 1917 cod. civ., e non ha alcun rapporto di natura contrattuale e/o extracontrattuale con gli attori, i quali, a propria volta, non sono titolari di alcuna azione e/o autonomo diritto nei confronti della medesima TR
; infine, per quanto concerne il merito, ha eccepito l'infondatezza della proposta
[...] domanda.
La causa veniva istruita a mezzo prova per testi e CTU medico legale e pervenuta innanzi alla scrivente
(subentrata sul ruolo del precedente giudice istruttore in data 27.09.2021), subiva alcuni rinvii finalizzati alla ricostruzione del fascicolo.
*****
La domanda è infondata nel merito, e ciò risolve ed assorbe tutte le altre questioni preliminari poste da parte convenuta, ponendosi come "ragione più liquida" e risolutiva della controversia.
La pretesa risarcitoria degli attori si fonda sull'inadempimento dell'obbligo di vigilanza gravante sull'amministrazione scolastica, la cui responsabilità, secondo indirizzo consolidato della giurisprudenza della Suprema Corte, non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo si procuri danni (cfr. di recente Cass, 22752/2013; 13457/2013;
11143/2013; 24835/2011; 3680/2011; sez. un. 9346/2002). pagina 3 di 5 Nel caso di specie dall'istruttoria svolta è emerso che il sinistro per cui è causa si verificava a causa di un evento imprevedibile, repentino ed inevitabile.
Invero l'evento per cui è causa si verificava mentre l'insegnante era intenta a scrivere alla lavagna una mappa concettuale relativa alla lezione che si stava regolarmente svolgendo, allorchè, in maniera del tutto imprevedibile e repentina, l'alunno veniva colpito al volto da un compagno di classe, così Pt_1 riportando la rottura del proprio dente incisivo.
Ebbene nel descritto contesto è palese che l'insegnante nulla avrebbe potuto fare, per evitare l'evento. La stessa parte attrice in proprio atto di citazione espressamente riconosce l'assoluta accidentalità dell'evento dannoso in parola ( cfr. punto 2 dell'atto di citazione “….veniva colpito accidentalmente al volto …” )
In proposito la Cassazione sez. VI, con la sentenza n. 24835/2011, ha escluso la responsabilità da
“contratto sociale” a carico dell'insegnante ex art 1218 c.c., in caso di incidente scolastico verificatosi “per causa fortuita, sottratta al controllo degli addetti alla sorveglianza.” Non si può sostenere che l'obbligazione dell'insegnante e/o degli insegnanti sia quella di evitare in assoluto qualsivoglia tipo di infortunio che può accadere agli alunni.
L'insegnante stava infatti regolarmente impartendo la propria lezione, sviluppando alla lavagna una mappa concettuale, allorchè gli alunni, iniziavano a scherzare tra di loro, cosicché l'alunno veniva Pt_1 repentinamente colpito al volto da un compagno, non avendo il tempo materiale la docente per intervenire al fine di evitare il contatto tra gli allievi. Nessuna responsabilità può essere, pertanto, attribuita nel caso che qui ci occupa all'insegnante presente.
In altri termini l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante (da ultima: Cass., 3 marzo 2010, n. 5067; Cass., 20 aprile 2010, n. 9325).
In definitiva deve escludersi la responsabilità dell'ente con riguardo al sinistro per cui è causa atteso che l'azione che ha provocato l'evento lesivo fu talmente repentina ed imprevedibile che l'insegnante nulla avrebbe potuto fare per evitarne gli sviluppi dannosi.
La non imputabilità dell'evento all'insegnate e la conseguente esclusione dell'inadempimento all'obbligo di sorveglianza è nella stessa descrizione della dinamica fornita dalla parte attrice la quale, nell'atto introduttivo, descrive l'evento facendone emergere l'assoluta imprevedibilità.
Trattasi di evento del tutto fortuito che esclude la responsabilità dell'insegnante per culpa in vigilando, non risultando prevedibile o prevenibile, in base all'ordinaria diligenza, che alunni (di 14/15 anni) durante lo svolgimento della lezione si lancino contro degli zaini.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sinora osservato.
pagina 4 di 5 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri minimi in ragione della semplicità delle questioni trattate.
Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico di parte attrice.
Nulla per le spese nei confronti dell' in ragione della contumacia. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa ed assorbita, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore della convenuta compagnia , in pers. del l.r.p.t. TR liquidate in complessivi € 2.540,00, oltre accessori come per legge
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 04/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Gisella Ciniglio
pagina 5 di 5