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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 10763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10763 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5381/2024
Tribunale di Napoli
8 SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5381/2024
Oggi 20/11/25:
Il Giudice lette le note conclusionali il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola in pct.
Il Giudice
dott. Francesca Console
pagina 1 di 10
N. R.G. 5381/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 5381/24 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) , rappresentati e difesi dall'avvocato Giancarlo Davide Colangelo;
C.F._2
APPELLANTI contro
, (C.F. P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rapp.te p.t. rapp.ta e difesa dall'avv. Luigi Tuccillo;
APPELLATA
domiciliata come in atti Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione per l'odierna udienza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato alla ed alla Sig.ra Controparte_1 Controparte_2 rispettivamente in data 04.03.3014 e 29.02.2024, e impugnavano la Parte_1 Parte_2 sentenza n. 33411/2023, quale emessa dal Giudice di Pace di Napoli, VIII Sez. Civ. all'esito del giudizio n.r.g. 50373/18 e pubblicata mediante deposito in cancelleria in data 31.07.2023; sentenza con la quale era stata dichiarata l'improcedibilità della domanda attorea.
pagina 2 di 10 Il gravame avverso la decisione in rito si fonda su un unico motivo di impugnazione quello di “falsa ed erronea applicazione degli art. 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni. art. 24 costituzione - art 1175 codice civile”.
In particolare, l'appellante deduce in questa sede che la sentenza impugnata sia viziata per “falsa erronea applicazione delle norme di legge: artt. 145/148 codice delle assicurazioni ”, deducendo nello specifico che la domanda fosse procedibile per essere stata anticipata dalla prescritta raccomandata per di costituzione in mora;
raccomandata in tesi contenente tutte le informazioni, gli avvisi e le prescrizioni di legge: rispetto ad essa la compagnia avrebbe goduto dello spatium deliberandi riservatogli dal legislatore. Nel merito l'appellante chiedeva di accogliere la domanda di risarcimento dei danni subiti dagli istanti in conseguenza di tale evento. In particolare, nelle circostanze di tempo richiamate, secondo la prospettazione attorea, in
Napoli al Viale Augusto il motociclo Honda SH targato DE 65107 di proprietà di e Parte_2 condotto dal figlio veniva investito lateralmente ed anteriormente dal veicolo Citroen Tg. Parte_1
CM 563 CH, di proprietà della sig.ra ed Assicurato dalla . Chiedevano, CP_2 Controparte_1 pertanto, gli istanti la condanna della Compagnia in persona del legale rapp.te Controparte_3
p.t. al pagamento della somma di € 712,00 per danni a cose a favore di oltre interessi da Parte_2 calcolare dal fatto al soddisfo sulla sorta capitale via via rivalutata e di € 4.541,00 in favore di
[...]
per il danno biologico subito ovvero a quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di Pt_1 giustizia anche a seguito di CTU. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di da liquidarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
In data 01.07.2024, si costituiva nel presente giudizio la la quale impugnava l'appello Controparte_4 perché infondato in fatto ed in diritto eccependone l'inammissibilità ex art 342 c.p.c., nel merito chiedeva il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
L'appellata nella propria comparsa di costituzione riconosceva la ricezione della lettera di messa in mora formulata in nome e per conto di , e di;
tuttavia, rispetto alla posizione di Parte_2 Parte_1
la compagnia deduceva la sua carenza di legittimazione diretta a richiedere il proprio Parte_1 risarcimento perché egli ancora minorenne all'epoca dell'incidente e dell'invio della messa in mora.
Nonostante tale eccezione preliminare l'assicurazione depositava la perizia effettuata sul motociclo danneggiato e relazione depositata dal medico fiduciario della Compagnia di assicurazione sulla persona di
. Parte_1
Nel merito l'ente contestava la ricostruzione del fatto storico producendo le risultanze della scatola nera installata sull'autovettura Citroen tg CM 563 CH;
scatola nera da cui risulterebbe una geolocalizzazione discordante con le deduzioni attoree e con la prova testimoniale espletata e chiedeva il rigetto integrale dell'appello; in via gradata l'appellata chiedeva la riduzione del risarcimento nel quantum perché eccessivo e non provato, con vittoria di spese e compensi del giudizio. pagina 3 di 10 In data 04.07.2024 il Giudice nel dare atto della mancanza della documentazione relativa al giudizio di primo grado ( produzioni incluse) onerava la cancelleria di procedere alla acquisizione, autorizzando le parti a procedere alla ricostruzione delle produzioni e a depositare i verbali di udienza del giudizio di primo grado in copia uso studio in assenza di contestazione sulla conformità.
Alla successiva udienza del 27.01.2025 il GU nel prendere atto dell'avvenuto deposito dei verbali di udienza di primo grado ed osservato che parte appellata era stata contumace in primo grado e dunque non doveva procedersi alla ricostruzione del suo fascicolo di parte rinviava per la decisione ex art. 281 sexies all'udienza del 20/11/25.
In via preliminare, in merito all'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla convenuta
[...]
deve osservarsi come per il principio della specificità dei motivi di impugnazione, richiesto CP_1 dall'art. 342 c.p.c., è sufficiente che l'appellante individui le statuizioni investite dal gravame e le censure mosse in concreto alla motivazione della sentenza di primo grado, accompagnandole con argomentazioni che contrastino con le ragioni addotte dal primo giudice e volte ad incrinarne il fondamento logico- giuridico, non essendo sufficiente un mero rinvio alle argomentazioni svolte nel precedente grado di giudizio, ma senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. sez II ordinanza 18 gennaio 2024 n. 1932 Cass. SS. UU 36481/22)
Non è necessario, invece, che gli errori attribuiti alla sentenza impugnata siano sorretti da nuovi argomenti, non esistendo una stretta correlazione tra la specificità dei motivi e la novità degli argomenti posti a sostegno di essi, che si collega alla scelta dell'appellante di completare ed integrare le difese (cfr. Cass.
n.22123/2009). La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, chiarito che la indicazione specifica dei motivi di appello, richiesta dall'art. 342 c.p.c., non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni poste a fondamento dell'appello, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione che possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di individuare il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass. n.
28057/2008; n. 17960/2007; n. 21745/ 2006).
Nel caso di specie l'atto di appello si compone sia dell'indicazione della parte della sentenza che si intende censurare sia delle critiche a tale decisione mediante il richiamo alle disposizioni normative che si assumono violate, ad elementi di fatto e documenti prodotti nel fascicolo di primo grado, pertanto l'appello deve ritenersi ammissibile alla luce delle coordinate interpretative innanzi richiamate.
pagina 4 di 10 Passando all'esame dell'unico motivo di appello va osservato che la procedura di risarcimento in caso di sinistro stradale è disciplinata dal Codice delle Assicurazioni, il cui complesso normativo prevede una serie di passaggi volti a garantire l'efficace gestione delle richieste di risarcimento ed a promuovere la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale. L'art 148 del Codice delle Assicurazioni prevede che il danneggiato debba presentare una richiesta di risarcimento completa di tutti gli elementi necessari per la valutazione del sinistro da parte dell'assicuratore. Questa richiesta deve includere informazioni dettagliate sull'incidente, sui danni subiti e sulle eventuali lesioni riportate in modo da permettere all'assicuratore di avviare l'istruttoria e formulare una proposta di risarcimento entro un termine che varia da sessanta a novanta giorni a seconda della natura dei danni. D'altro canto il danneggiato ha l'obbligo di collaborare con l'assicuratore nella fase stragiudiziale in modo da consentire l'espletamento delle necessarie verifiche e perizie sui danni denunciati.
La Corte di Cassazione, da ultimo con la pronuncia Sez. VI – 3 Ord. 15445 del 2021, ha sottolineato che se le omissioni nella richiesta ovvero il comportamento del danneggiato pregiudicano la possibilità dell'Assicuratore di comprendere i termini del contendere, la domanda risarcitoria può ed anzi deve essere dichiarata improponibile. In particolare, per costante giurisprudenza, a norma dell'art. art. 145 Cod. Ass.,
l'azione per il risarcimento non può essere proposta dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), con la propria condotta abbia impedito all'assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del
Codice delle assicurazioni private.
La proponibilità della domanda risarcitoria deve dirsi, quindi, legata a:
– un presupposto formale rappresentato dalla trasmissione di una richiesta contenente elementi sufficienti a permettere all'assicuratore di “accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta.”
– un requisito sostanziale: poiché “la collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., nella fase stragiudiziale, impone correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.).
Tutto quanto innanzi posto, va evidenziato che la pronuncia censurata non da conto degli elementi di fatto e delle risultanze probatorie da cui il giudice di prime cure ha tratto il suo convincimento giungendo alla conclusione che “ risulta non ottemperato il disposto degli artt. 145 e 148 co 3 Codice delle Assicurazioni, non avendo l'attore consentito a di effettuare i necessari accertamenti peritali sulla persona di CP_1
e sul veicolo di cui è causa”; e ciò nonostante la mancata costituzione nel giudizio di Parte_1 primo grado della compagnia di assicurazione rimasta contumace per l'intero giudizio.
Peraltro la fondatezza del motivo di gravame è supportata dalla produzione della compagnia:
l'assicurazione era stata messa in grado di valutare le conseguenze del sinistro ed aveva potuto espletare la pagina 5 di 10 verifica delle eventuali conseguenze del sinistro sia sul veicolo che sulla persona oggetto di istanze risarcitorie.
Risulta dunque provato per tabulas che l'appellante, nella fase stragiudiziale, abbia assolto i doveri di legge posti a suo carico: il giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Napoli era stato correttamente anticipato dalla prescritta raccomandata pec. Né vale a privare la raccomandata di valore procedimentale il dato che il soggetto fosse minorenne all'epoca della sua spedizione trattandosi di profilo formale che non ha impedito alla di effettuare gli accertamenti medico – legali sul minore. CP_1
Alla luce di quanto innanzi detto il motivo deve ritenersi fondato.
Nel merito il vaglio di fondatezza presuppone l'esame delle risultanze istruttorie:
- (fratello della proprietaria del motociclo e zio del leso) all'udienza del 22.11.2022 Testimone_1 ha dichiarato che il motociclo di proprietà di , condotto nell'occasione dal Parte_2 Parte_1
percorreva viale Augusto in Napoli in direzione mostra d'oltremare allorquando veniva
[...]
“attinto” sulla destra da una autovettura che percorreva via Augusto nella medesima direzione di marcia. L'impatto avveniva quando il conducente dell'autovettura Citroen “forse” nel tentativo di effettuare una manovra ad u, ha urtato il motorino sulla destra e nella parte anteriore. Il teste ha precisato che l'urto ha interessato la parte destra ed anteriore del motociclo che per effetto dell'urto quest'ultimo rovinava al suolo sul lato sinistro unitamente al conducente. Secondo il teste i danni hanno interessato la parte anteriore, il lato destro e il lato sinistro del motociclo, mentre il conducente in occasione del sinistro riportava plurime escoriazioni al corpo e fu colpito alla mano destra;
- (fratello della proprietaria del motociclo e zio del leso) in data 15/12/22 ha Testimone_2 confermato la verificazione del sinistro offrendone una dinamica parzialmente non coincidente: la vettura Citroen avrebbe superato sulla destra e poi sterzato sulla sinistra;
- Non vi è intervento di autorità;
- Non è giunta sul posto ambulanza;
- Nel verbale di PS viene dichiarata la causale “incidente stradale” ma non affermata la responsabilità di terzi;
- Non vi è modello CAI;
- Non vi sono dichiarazioni dell'altro conducente coinvolto;
- Entrambi i testi , parenti degli appellanti, avevano già reso dichiarazioni testimoniali in precedenti giudizi;
- Il report della scatola nera depositato per la prima volta in appello non è elemento istruttorio fruibile.
pagina 6 di 10 Non ignora la scrivente che la condotta di grave imprudenza di guida di un conducente può in tesi determinare ex se la esclusione di responsabilità in capo agli altri sogetti interessati dal sinistro ( cfr amplius sul superamento presunzione 2054 cc, Cass. 29927 del 24).
In particolare, si osserva come la prova liberatoria per il superamento della presunzione di cui all'articolo
2054 comma 2 non necessariamente deve essere fornita in modo diretto , e cioè dimostrando di non aver arrecato apporti causali alla produzione dell'incidente ma può anche risultare indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (cfr conforme già Cass. 13672 del 2019). L'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera dunque quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità quale fissata solo in via sussidiaria dall'art 2054 c.c. (cfr ancora espressamente Cass. n. 13540 del 23).
Tuttavia, il quadro istruttorio innanzi ricostruito non consente in base alla valutazione di attendibilità dei testi ( parenti, già testimoni dinanzi l'autorità giudiziaria e con dichiarazioni parzialmente non coincidenti), ed alla assenza di elementi istruttori di rilievo e convergenti con la ricostruzione attorea si ritiene non superata la presunzione di corresponsabilità.
Tutto quanto innanzi posto, la scrivente ritiene che il sinistro si sia verificato per responsabilità concorrente dei veicoli coinvolti e di poter liquidare i danni – con la conseguente dimidiazione - sulla base della documentazione depositata dalla stessa compagnia (documentazione che pur depositata solo in grado di appello viene utilizzata dalla scrivente per evitare costi temporali ed economici al giudizio tenuto conto della sostanziale coincidenza con la domanda di danni materiali e della sua coerenza con la documentazione medica per i danni alla persona) :
- il danno subito dal ciclomotore SH tg. DE65107 in base alla perizia eseguita dalla che ha CP_1 stimato un danno in € 697, 72 iva compresa con risarcibilità di € 348,86;
- le lesioni subite dal conducente in base alla perizia medico legale depositata Parte_1 dall'assicurazione ed al valore di ITT in base alla Tabella micropermanenti 2025 € 126,4 per una
ITP al 75% per giorni 3 (tre) ; € 280,9 per una ITP al 50% per giorni 10 (dieci); € 140,45 per una
ITP al 25% per giorni 10 (dieci). Per un totale di € 547,7 di cui € 273,8 risarcibili. In merito si precisa che dalla documentazione in atti sarebbero stati riconoscibili solo giorni 3 di ITT pertanto la perizia di parte appellata è più favorevole all'appellante.
Non può, invece, accogliersi la domanda di risarcimento di danno morale quale diversa ed aggiuntiva rispetto a quella già riconosciuta nella precedente liquidazione. In ordine alla domanda di danno morale intesa nella sua dimensione eminentemente soggettiva, si chiarisce che:
a) il danno morale è autonomo dal danno biologico;
pagina 7 di 10 b) la prova della sua esistenza può essere fornita dalle massime di comune esperienza e dalla considerazione che sussiste un rapporto di proporzionalità diretta tra lesione e sofferenza;
c) corretto è pertanto calcolare il danno morale come percentuale del danno biologico;
d) la quantificazione del danno morale non deve essere confusa con la personalizzazione che attiene invece agli aspetti dinamico relazionali del danno biologico.
La modalità di liquidazione del danno morale come frazione quantitativa del danno biologico ha poi ricevuto una sua specifica consacrazione a livello legislativo, segnatamente attraverso il riconoscimento contenuto nell'art. 138 del D.lgs. n. 209/2005; in tal senso, il danno morale mantiene in toto la propria autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (cfr. Cass. Civ. 11 novembre 2019 n. 28989). Tutto quanto innanzi posto, ai fini del riconoscimento del danno morale, l'onere della prova grava integralmente sul richiedente
(cfr. Cass. n. 20661 del 24 luglio 2024).
In questa sede, dunque, atteso il difetto di allegazioni e prova in ordine alla sussistenza e la consistenza del danno morale aggiuntivo lamentato, la relativa domanda non può che essere rigettata.
La personalizzazione invece risulta specificamente disciplinata in via normativa (art. 138, co. 3 C.d.A.) quale menomazione che incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico – relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla Tabella unica nazionale e può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%.
Tuttavia, non si ritiene opportuno procedere all'aumento previsto a tale titolo non essendo state allegate e provate particolari circostanze del caso concreto né essendo stata offerta prova del particolare sconvolgimento delle abituali relazioni quali subite dal paziente. Ed infatti, è noto che per la liquidazione del danno non patrimoniale si utilizza il sistema dei punti di invalidità poiché in tal modo stessa risulta omogenea e non si creano sperequazioni tra una fattispecie e l'altra (Cfr., sul punto, Cassazione civile sez.
III, 10/01/2024, n.1037). Il risarcimento così quantificato può subire delle variazioni in aumento, in relazione alla componente del danno dinamico-relazionale, ma solo in presenza di conseguenze anomale, eccezionali e affatto peculiari;
le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del danno cd. dinamico-relazionale
(Cass., 20/08/2018, n. 20795; Cass., 27/05/2019, n. 14364).
A mente di quanto sopra va, quindi, evidenziato che nessun elemento allegatorio e probatorio di personalizzazione è stato offerto da parte attrice a questo Giudice per garantire, ad integrale ristoro del patito danno non patrimoniale, una somma decisamente ulteriore rispetto a quella riconosciuta a titolo di risarcimento del danno biologico tabellare. Difatti, considerata l'entità del danno subito ( nel certificato di pagina 8 di 10 PS si attribuiscono solo 3 giorni di prognosi!) i pregiudizi morali pur lamentati devono ritenersi del tutto assenti.
Dal sin qui detto deriva il rigetto della domanda di risarcimento di tali voci di danno.
Sulle somme riconosciute a titolo risarcitorio sono dovuti interessi compensativi. In particolare, la rivalutazione monetaria e la previsione di interessi compensativi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno, da liquidarsi anche d'ufficio. Infatti, tali componenti possono essere riconosciuti dal giudice, anche d'ufficio ed in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi, ove non espressamente esclusi e devono ritenersi compresi nell'originario petitum della domanda risarcitoria. Tali interessi compensativi, in sede di liquidazione giudiziale, “vanno determinati con riferimento al periodo che decorre dalla data del sinistro a quella della pubblicazione della sentenza” (Cass. civ., Sez. III, 19 maggio 2020, n. 9194), che provvede ad accertare l'an e a liquidare il quantum debeatur. In tal senso cfr Corte Appello Napoli, Sez. VII, 29 marzo 2019, n. 1770. In tal senso anche Cass. civ., Sez. III, 4 novembre 2020, n. 24468, per la quale “nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza, per ciò solo, incorrere in ultra petizione”).
Per l'effetto, compete alla parte istante l'importo ulteriore quantificato a titolo di interessi computati dalla data dell'evento dannoso sugli importi come sopra individuati e pari al capitale devalutato, in base all'indice
ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data del verificarsi del sinistro (27/8/17) e rivalutata anno per anno in base all'indice ISTAT fino al momento della pubblicazione della presente decisione.
Dal sin qui detto, deriva l' accoglimento dell'appello limitatamente a quanto dedotto.
In ordine alle spese di lite, si statuisce come da dispositivo secondo la soccombenza, in applicazione della prima fascia della tabella 1 (Giudice di Pace) e della prima fascia della tabella 2 (Giudizi Ordinari e
Sommari di Cognizione Innanzi al Tribunale), considerato che in base all'art. 5, comma 1, del D.M.
55/2024, nei giudizi per il pagamento di somme o liquidazione dei danni si ha riguardo di norma alla somma riconosciuta alla parte vincitrice piuttosto che quella domandata. Sul punto, occorre precisare che il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, pagina 9 di 10 d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda
(o alla condanna) di importo più elevato (cfr. Cass. n. 10367/2024).
Sulla somma pari al compenso che si sarebbe dovuto liquidare per una sola parte, va riconosciuto ex art. 4 co. 2 d.m. n. 55/2014 un aumento del 30%, poiché l'avvocato ha assistito più parti aventi la medesima posizione processuale, le quali, inoltre, vantavano pretese tra loro parzialmente differenti in fatto e in diritto (cfr. ancora Cass. n. 10367/2024). Per l'effetto sulla somma di € 404,00 dovuta a titolo di compensi va riconosciuto un aumento del 30%. Tuttavia, sui compensi complessivamente dovuti relativi al presente giudizio va operata una riduzione del 50% stante la assoluta assenza di complessità giuridica e la semplicità istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 8 sezione civile, definitivamente statuendo sull'appello promosso come in narrativa così dispone:
- in accoglimento del primo motivo di appello, dichiara la domanda attorea procedibile;
- nel merito, in accoglimento della domanda degli appellanti, nei limiti di cui in parte motiva, condanna la , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della somma di € 348,86 Controparte_1 in favore di;
Parte_2
- condanna la in persona del legale rapp.te p.t, al pagamento della somma di € 273,8 Controparte_5 in favore di Parte_1
- sulle somme de quibus decorrono interessi compensativi ad un tasso dello 0,5 % annuo da calcolarsi dalla data del fatto (27/8/2017) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
- condanna la in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese e compensi del Controparte_5 doppio grado di giudizio in favore del procuratore degli attori per dichiaratone anticipo;
spese che liquida complessivamente in 299,00 per spese vive;
€ 525,2 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, iva e cpa se dovute, come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in PCT ed allegazione al verbale.
Napoli, 20/11/2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Console
pagina 10 di 10
Tribunale di Napoli
8 SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5381/2024
Oggi 20/11/25:
Il Giudice lette le note conclusionali il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola in pct.
Il Giudice
dott. Francesca Console
pagina 1 di 10
N. R.G. 5381/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 5381/24 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) , rappresentati e difesi dall'avvocato Giancarlo Davide Colangelo;
C.F._2
APPELLANTI contro
, (C.F. P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rapp.te p.t. rapp.ta e difesa dall'avv. Luigi Tuccillo;
APPELLATA
domiciliata come in atti Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione per l'odierna udienza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato alla ed alla Sig.ra Controparte_1 Controparte_2 rispettivamente in data 04.03.3014 e 29.02.2024, e impugnavano la Parte_1 Parte_2 sentenza n. 33411/2023, quale emessa dal Giudice di Pace di Napoli, VIII Sez. Civ. all'esito del giudizio n.r.g. 50373/18 e pubblicata mediante deposito in cancelleria in data 31.07.2023; sentenza con la quale era stata dichiarata l'improcedibilità della domanda attorea.
pagina 2 di 10 Il gravame avverso la decisione in rito si fonda su un unico motivo di impugnazione quello di “falsa ed erronea applicazione degli art. 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni. art. 24 costituzione - art 1175 codice civile”.
In particolare, l'appellante deduce in questa sede che la sentenza impugnata sia viziata per “falsa erronea applicazione delle norme di legge: artt. 145/148 codice delle assicurazioni ”, deducendo nello specifico che la domanda fosse procedibile per essere stata anticipata dalla prescritta raccomandata per di costituzione in mora;
raccomandata in tesi contenente tutte le informazioni, gli avvisi e le prescrizioni di legge: rispetto ad essa la compagnia avrebbe goduto dello spatium deliberandi riservatogli dal legislatore. Nel merito l'appellante chiedeva di accogliere la domanda di risarcimento dei danni subiti dagli istanti in conseguenza di tale evento. In particolare, nelle circostanze di tempo richiamate, secondo la prospettazione attorea, in
Napoli al Viale Augusto il motociclo Honda SH targato DE 65107 di proprietà di e Parte_2 condotto dal figlio veniva investito lateralmente ed anteriormente dal veicolo Citroen Tg. Parte_1
CM 563 CH, di proprietà della sig.ra ed Assicurato dalla . Chiedevano, CP_2 Controparte_1 pertanto, gli istanti la condanna della Compagnia in persona del legale rapp.te Controparte_3
p.t. al pagamento della somma di € 712,00 per danni a cose a favore di oltre interessi da Parte_2 calcolare dal fatto al soddisfo sulla sorta capitale via via rivalutata e di € 4.541,00 in favore di
[...]
per il danno biologico subito ovvero a quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di Pt_1 giustizia anche a seguito di CTU. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di da liquidarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
In data 01.07.2024, si costituiva nel presente giudizio la la quale impugnava l'appello Controparte_4 perché infondato in fatto ed in diritto eccependone l'inammissibilità ex art 342 c.p.c., nel merito chiedeva il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
L'appellata nella propria comparsa di costituzione riconosceva la ricezione della lettera di messa in mora formulata in nome e per conto di , e di;
tuttavia, rispetto alla posizione di Parte_2 Parte_1
la compagnia deduceva la sua carenza di legittimazione diretta a richiedere il proprio Parte_1 risarcimento perché egli ancora minorenne all'epoca dell'incidente e dell'invio della messa in mora.
Nonostante tale eccezione preliminare l'assicurazione depositava la perizia effettuata sul motociclo danneggiato e relazione depositata dal medico fiduciario della Compagnia di assicurazione sulla persona di
. Parte_1
Nel merito l'ente contestava la ricostruzione del fatto storico producendo le risultanze della scatola nera installata sull'autovettura Citroen tg CM 563 CH;
scatola nera da cui risulterebbe una geolocalizzazione discordante con le deduzioni attoree e con la prova testimoniale espletata e chiedeva il rigetto integrale dell'appello; in via gradata l'appellata chiedeva la riduzione del risarcimento nel quantum perché eccessivo e non provato, con vittoria di spese e compensi del giudizio. pagina 3 di 10 In data 04.07.2024 il Giudice nel dare atto della mancanza della documentazione relativa al giudizio di primo grado ( produzioni incluse) onerava la cancelleria di procedere alla acquisizione, autorizzando le parti a procedere alla ricostruzione delle produzioni e a depositare i verbali di udienza del giudizio di primo grado in copia uso studio in assenza di contestazione sulla conformità.
Alla successiva udienza del 27.01.2025 il GU nel prendere atto dell'avvenuto deposito dei verbali di udienza di primo grado ed osservato che parte appellata era stata contumace in primo grado e dunque non doveva procedersi alla ricostruzione del suo fascicolo di parte rinviava per la decisione ex art. 281 sexies all'udienza del 20/11/25.
In via preliminare, in merito all'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla convenuta
[...]
deve osservarsi come per il principio della specificità dei motivi di impugnazione, richiesto CP_1 dall'art. 342 c.p.c., è sufficiente che l'appellante individui le statuizioni investite dal gravame e le censure mosse in concreto alla motivazione della sentenza di primo grado, accompagnandole con argomentazioni che contrastino con le ragioni addotte dal primo giudice e volte ad incrinarne il fondamento logico- giuridico, non essendo sufficiente un mero rinvio alle argomentazioni svolte nel precedente grado di giudizio, ma senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. sez II ordinanza 18 gennaio 2024 n. 1932 Cass. SS. UU 36481/22)
Non è necessario, invece, che gli errori attribuiti alla sentenza impugnata siano sorretti da nuovi argomenti, non esistendo una stretta correlazione tra la specificità dei motivi e la novità degli argomenti posti a sostegno di essi, che si collega alla scelta dell'appellante di completare ed integrare le difese (cfr. Cass.
n.22123/2009). La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, chiarito che la indicazione specifica dei motivi di appello, richiesta dall'art. 342 c.p.c., non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni poste a fondamento dell'appello, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione che possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di individuare il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass. n.
28057/2008; n. 17960/2007; n. 21745/ 2006).
Nel caso di specie l'atto di appello si compone sia dell'indicazione della parte della sentenza che si intende censurare sia delle critiche a tale decisione mediante il richiamo alle disposizioni normative che si assumono violate, ad elementi di fatto e documenti prodotti nel fascicolo di primo grado, pertanto l'appello deve ritenersi ammissibile alla luce delle coordinate interpretative innanzi richiamate.
pagina 4 di 10 Passando all'esame dell'unico motivo di appello va osservato che la procedura di risarcimento in caso di sinistro stradale è disciplinata dal Codice delle Assicurazioni, il cui complesso normativo prevede una serie di passaggi volti a garantire l'efficace gestione delle richieste di risarcimento ed a promuovere la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale. L'art 148 del Codice delle Assicurazioni prevede che il danneggiato debba presentare una richiesta di risarcimento completa di tutti gli elementi necessari per la valutazione del sinistro da parte dell'assicuratore. Questa richiesta deve includere informazioni dettagliate sull'incidente, sui danni subiti e sulle eventuali lesioni riportate in modo da permettere all'assicuratore di avviare l'istruttoria e formulare una proposta di risarcimento entro un termine che varia da sessanta a novanta giorni a seconda della natura dei danni. D'altro canto il danneggiato ha l'obbligo di collaborare con l'assicuratore nella fase stragiudiziale in modo da consentire l'espletamento delle necessarie verifiche e perizie sui danni denunciati.
La Corte di Cassazione, da ultimo con la pronuncia Sez. VI – 3 Ord. 15445 del 2021, ha sottolineato che se le omissioni nella richiesta ovvero il comportamento del danneggiato pregiudicano la possibilità dell'Assicuratore di comprendere i termini del contendere, la domanda risarcitoria può ed anzi deve essere dichiarata improponibile. In particolare, per costante giurisprudenza, a norma dell'art. art. 145 Cod. Ass.,
l'azione per il risarcimento non può essere proposta dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), con la propria condotta abbia impedito all'assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del
Codice delle assicurazioni private.
La proponibilità della domanda risarcitoria deve dirsi, quindi, legata a:
– un presupposto formale rappresentato dalla trasmissione di una richiesta contenente elementi sufficienti a permettere all'assicuratore di “accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta.”
– un requisito sostanziale: poiché “la collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., nella fase stragiudiziale, impone correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.).
Tutto quanto innanzi posto, va evidenziato che la pronuncia censurata non da conto degli elementi di fatto e delle risultanze probatorie da cui il giudice di prime cure ha tratto il suo convincimento giungendo alla conclusione che “ risulta non ottemperato il disposto degli artt. 145 e 148 co 3 Codice delle Assicurazioni, non avendo l'attore consentito a di effettuare i necessari accertamenti peritali sulla persona di CP_1
e sul veicolo di cui è causa”; e ciò nonostante la mancata costituzione nel giudizio di Parte_1 primo grado della compagnia di assicurazione rimasta contumace per l'intero giudizio.
Peraltro la fondatezza del motivo di gravame è supportata dalla produzione della compagnia:
l'assicurazione era stata messa in grado di valutare le conseguenze del sinistro ed aveva potuto espletare la pagina 5 di 10 verifica delle eventuali conseguenze del sinistro sia sul veicolo che sulla persona oggetto di istanze risarcitorie.
Risulta dunque provato per tabulas che l'appellante, nella fase stragiudiziale, abbia assolto i doveri di legge posti a suo carico: il giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Napoli era stato correttamente anticipato dalla prescritta raccomandata pec. Né vale a privare la raccomandata di valore procedimentale il dato che il soggetto fosse minorenne all'epoca della sua spedizione trattandosi di profilo formale che non ha impedito alla di effettuare gli accertamenti medico – legali sul minore. CP_1
Alla luce di quanto innanzi detto il motivo deve ritenersi fondato.
Nel merito il vaglio di fondatezza presuppone l'esame delle risultanze istruttorie:
- (fratello della proprietaria del motociclo e zio del leso) all'udienza del 22.11.2022 Testimone_1 ha dichiarato che il motociclo di proprietà di , condotto nell'occasione dal Parte_2 Parte_1
percorreva viale Augusto in Napoli in direzione mostra d'oltremare allorquando veniva
[...]
“attinto” sulla destra da una autovettura che percorreva via Augusto nella medesima direzione di marcia. L'impatto avveniva quando il conducente dell'autovettura Citroen “forse” nel tentativo di effettuare una manovra ad u, ha urtato il motorino sulla destra e nella parte anteriore. Il teste ha precisato che l'urto ha interessato la parte destra ed anteriore del motociclo che per effetto dell'urto quest'ultimo rovinava al suolo sul lato sinistro unitamente al conducente. Secondo il teste i danni hanno interessato la parte anteriore, il lato destro e il lato sinistro del motociclo, mentre il conducente in occasione del sinistro riportava plurime escoriazioni al corpo e fu colpito alla mano destra;
- (fratello della proprietaria del motociclo e zio del leso) in data 15/12/22 ha Testimone_2 confermato la verificazione del sinistro offrendone una dinamica parzialmente non coincidente: la vettura Citroen avrebbe superato sulla destra e poi sterzato sulla sinistra;
- Non vi è intervento di autorità;
- Non è giunta sul posto ambulanza;
- Nel verbale di PS viene dichiarata la causale “incidente stradale” ma non affermata la responsabilità di terzi;
- Non vi è modello CAI;
- Non vi sono dichiarazioni dell'altro conducente coinvolto;
- Entrambi i testi , parenti degli appellanti, avevano già reso dichiarazioni testimoniali in precedenti giudizi;
- Il report della scatola nera depositato per la prima volta in appello non è elemento istruttorio fruibile.
pagina 6 di 10 Non ignora la scrivente che la condotta di grave imprudenza di guida di un conducente può in tesi determinare ex se la esclusione di responsabilità in capo agli altri sogetti interessati dal sinistro ( cfr amplius sul superamento presunzione 2054 cc, Cass. 29927 del 24).
In particolare, si osserva come la prova liberatoria per il superamento della presunzione di cui all'articolo
2054 comma 2 non necessariamente deve essere fornita in modo diretto , e cioè dimostrando di non aver arrecato apporti causali alla produzione dell'incidente ma può anche risultare indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (cfr conforme già Cass. 13672 del 2019). L'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera dunque quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità quale fissata solo in via sussidiaria dall'art 2054 c.c. (cfr ancora espressamente Cass. n. 13540 del 23).
Tuttavia, il quadro istruttorio innanzi ricostruito non consente in base alla valutazione di attendibilità dei testi ( parenti, già testimoni dinanzi l'autorità giudiziaria e con dichiarazioni parzialmente non coincidenti), ed alla assenza di elementi istruttori di rilievo e convergenti con la ricostruzione attorea si ritiene non superata la presunzione di corresponsabilità.
Tutto quanto innanzi posto, la scrivente ritiene che il sinistro si sia verificato per responsabilità concorrente dei veicoli coinvolti e di poter liquidare i danni – con la conseguente dimidiazione - sulla base della documentazione depositata dalla stessa compagnia (documentazione che pur depositata solo in grado di appello viene utilizzata dalla scrivente per evitare costi temporali ed economici al giudizio tenuto conto della sostanziale coincidenza con la domanda di danni materiali e della sua coerenza con la documentazione medica per i danni alla persona) :
- il danno subito dal ciclomotore SH tg. DE65107 in base alla perizia eseguita dalla che ha CP_1 stimato un danno in € 697, 72 iva compresa con risarcibilità di € 348,86;
- le lesioni subite dal conducente in base alla perizia medico legale depositata Parte_1 dall'assicurazione ed al valore di ITT in base alla Tabella micropermanenti 2025 € 126,4 per una
ITP al 75% per giorni 3 (tre) ; € 280,9 per una ITP al 50% per giorni 10 (dieci); € 140,45 per una
ITP al 25% per giorni 10 (dieci). Per un totale di € 547,7 di cui € 273,8 risarcibili. In merito si precisa che dalla documentazione in atti sarebbero stati riconoscibili solo giorni 3 di ITT pertanto la perizia di parte appellata è più favorevole all'appellante.
Non può, invece, accogliersi la domanda di risarcimento di danno morale quale diversa ed aggiuntiva rispetto a quella già riconosciuta nella precedente liquidazione. In ordine alla domanda di danno morale intesa nella sua dimensione eminentemente soggettiva, si chiarisce che:
a) il danno morale è autonomo dal danno biologico;
pagina 7 di 10 b) la prova della sua esistenza può essere fornita dalle massime di comune esperienza e dalla considerazione che sussiste un rapporto di proporzionalità diretta tra lesione e sofferenza;
c) corretto è pertanto calcolare il danno morale come percentuale del danno biologico;
d) la quantificazione del danno morale non deve essere confusa con la personalizzazione che attiene invece agli aspetti dinamico relazionali del danno biologico.
La modalità di liquidazione del danno morale come frazione quantitativa del danno biologico ha poi ricevuto una sua specifica consacrazione a livello legislativo, segnatamente attraverso il riconoscimento contenuto nell'art. 138 del D.lgs. n. 209/2005; in tal senso, il danno morale mantiene in toto la propria autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (cfr. Cass. Civ. 11 novembre 2019 n. 28989). Tutto quanto innanzi posto, ai fini del riconoscimento del danno morale, l'onere della prova grava integralmente sul richiedente
(cfr. Cass. n. 20661 del 24 luglio 2024).
In questa sede, dunque, atteso il difetto di allegazioni e prova in ordine alla sussistenza e la consistenza del danno morale aggiuntivo lamentato, la relativa domanda non può che essere rigettata.
La personalizzazione invece risulta specificamente disciplinata in via normativa (art. 138, co. 3 C.d.A.) quale menomazione che incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico – relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla Tabella unica nazionale e può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%.
Tuttavia, non si ritiene opportuno procedere all'aumento previsto a tale titolo non essendo state allegate e provate particolari circostanze del caso concreto né essendo stata offerta prova del particolare sconvolgimento delle abituali relazioni quali subite dal paziente. Ed infatti, è noto che per la liquidazione del danno non patrimoniale si utilizza il sistema dei punti di invalidità poiché in tal modo stessa risulta omogenea e non si creano sperequazioni tra una fattispecie e l'altra (Cfr., sul punto, Cassazione civile sez.
III, 10/01/2024, n.1037). Il risarcimento così quantificato può subire delle variazioni in aumento, in relazione alla componente del danno dinamico-relazionale, ma solo in presenza di conseguenze anomale, eccezionali e affatto peculiari;
le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del danno cd. dinamico-relazionale
(Cass., 20/08/2018, n. 20795; Cass., 27/05/2019, n. 14364).
A mente di quanto sopra va, quindi, evidenziato che nessun elemento allegatorio e probatorio di personalizzazione è stato offerto da parte attrice a questo Giudice per garantire, ad integrale ristoro del patito danno non patrimoniale, una somma decisamente ulteriore rispetto a quella riconosciuta a titolo di risarcimento del danno biologico tabellare. Difatti, considerata l'entità del danno subito ( nel certificato di pagina 8 di 10 PS si attribuiscono solo 3 giorni di prognosi!) i pregiudizi morali pur lamentati devono ritenersi del tutto assenti.
Dal sin qui detto deriva il rigetto della domanda di risarcimento di tali voci di danno.
Sulle somme riconosciute a titolo risarcitorio sono dovuti interessi compensativi. In particolare, la rivalutazione monetaria e la previsione di interessi compensativi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno, da liquidarsi anche d'ufficio. Infatti, tali componenti possono essere riconosciuti dal giudice, anche d'ufficio ed in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi, ove non espressamente esclusi e devono ritenersi compresi nell'originario petitum della domanda risarcitoria. Tali interessi compensativi, in sede di liquidazione giudiziale, “vanno determinati con riferimento al periodo che decorre dalla data del sinistro a quella della pubblicazione della sentenza” (Cass. civ., Sez. III, 19 maggio 2020, n. 9194), che provvede ad accertare l'an e a liquidare il quantum debeatur. In tal senso cfr Corte Appello Napoli, Sez. VII, 29 marzo 2019, n. 1770. In tal senso anche Cass. civ., Sez. III, 4 novembre 2020, n. 24468, per la quale “nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza, per ciò solo, incorrere in ultra petizione”).
Per l'effetto, compete alla parte istante l'importo ulteriore quantificato a titolo di interessi computati dalla data dell'evento dannoso sugli importi come sopra individuati e pari al capitale devalutato, in base all'indice
ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data del verificarsi del sinistro (27/8/17) e rivalutata anno per anno in base all'indice ISTAT fino al momento della pubblicazione della presente decisione.
Dal sin qui detto, deriva l' accoglimento dell'appello limitatamente a quanto dedotto.
In ordine alle spese di lite, si statuisce come da dispositivo secondo la soccombenza, in applicazione della prima fascia della tabella 1 (Giudice di Pace) e della prima fascia della tabella 2 (Giudizi Ordinari e
Sommari di Cognizione Innanzi al Tribunale), considerato che in base all'art. 5, comma 1, del D.M.
55/2024, nei giudizi per il pagamento di somme o liquidazione dei danni si ha riguardo di norma alla somma riconosciuta alla parte vincitrice piuttosto che quella domandata. Sul punto, occorre precisare che il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, pagina 9 di 10 d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda
(o alla condanna) di importo più elevato (cfr. Cass. n. 10367/2024).
Sulla somma pari al compenso che si sarebbe dovuto liquidare per una sola parte, va riconosciuto ex art. 4 co. 2 d.m. n. 55/2014 un aumento del 30%, poiché l'avvocato ha assistito più parti aventi la medesima posizione processuale, le quali, inoltre, vantavano pretese tra loro parzialmente differenti in fatto e in diritto (cfr. ancora Cass. n. 10367/2024). Per l'effetto sulla somma di € 404,00 dovuta a titolo di compensi va riconosciuto un aumento del 30%. Tuttavia, sui compensi complessivamente dovuti relativi al presente giudizio va operata una riduzione del 50% stante la assoluta assenza di complessità giuridica e la semplicità istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 8 sezione civile, definitivamente statuendo sull'appello promosso come in narrativa così dispone:
- in accoglimento del primo motivo di appello, dichiara la domanda attorea procedibile;
- nel merito, in accoglimento della domanda degli appellanti, nei limiti di cui in parte motiva, condanna la , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della somma di € 348,86 Controparte_1 in favore di;
Parte_2
- condanna la in persona del legale rapp.te p.t, al pagamento della somma di € 273,8 Controparte_5 in favore di Parte_1
- sulle somme de quibus decorrono interessi compensativi ad un tasso dello 0,5 % annuo da calcolarsi dalla data del fatto (27/8/2017) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
- condanna la in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese e compensi del Controparte_5 doppio grado di giudizio in favore del procuratore degli attori per dichiaratone anticipo;
spese che liquida complessivamente in 299,00 per spese vive;
€ 525,2 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, iva e cpa se dovute, come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in PCT ed allegazione al verbale.
Napoli, 20/11/2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Console
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