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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/02/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia d'impresa
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 8116/2019, riservata in decisione all'udienza collegiale del 18.12.2024, sostituita con decreto di questa Corte del 06.05.2024 con lo scambio di memorie tra le parti, ex art. 127 ter c.p.c. , con termini successivi abbreviati per depositare comparse conclusionali repliche, vertente tra:
(C.F. e P.IVA ) in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore unico, sig. con sede in Roma, CP_2
via Leonardo Umile n. 42; (C.F. e P.IVA in persona Parte_1 P.IVA_2
dell'Amministratore Unico, con sede in Roma, CP_2
Corso Trieste n. 171;
(C.F. ), nato il Controparte_3 C.F._1
13.06.1957 a Roma ed ivi residente in [...],
tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via della Ferratella in
Laterano n. 33, presso lo studio dell'Avv. Aurora Spaccatrosi PEC:
che li rappresenta e Email_1
difende in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello
APPELLANTI
E
con sede in Desio (MB), Via Controparte_4
Rovagnati 1, P.I. , quale incorporante il P.IVA_3 CP_5
virtù di atto di fusione per incorporazione del 23 luglio
[...]
2014, per atto del notaio di Milano, repertorio 22.680, Persona_1
raccolta 13.230, in persona del suo Procuratore Pt_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Pagliari del Foro di
Roma, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, alla Via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 19 P.E.C.:
Email_2 APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
10681/2019 pubblicata il 21.05.2019.
Conclusioni:
gli appellanti hanno concluso come da note depositate il 16.12.2024
e cioè riportandosi “…a tutti gli scritti difensivi, in particolare, all'atto di appello, al verbale di udienza e note di trattazione scritta, alle note conclusionali ed alle conclusioni ivi formulate, di cui si chiede l'accoglimento…”;
l'appellata come da note depositate il 12.12.2024.
Svolgimento del Processo
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 23.10.2008, la Parte_3
ha chiesto al Tribunale di Roma di ingiungere in via
[...]
solidale alla alla e a Controparte_1 Parte_1 CP_3
il pagamento della somma di euro 31.896,60, oltre
[...]
interessi, in quanto la ricorrente ( d'ora in poi anche: banca) era creditrice della somma richiesta, quale saldo passivo del conto corrente n. 250800/3 stipulato con la società debitrice ed in quanto la e il sig. avevano garantito Parte_1 Controparte_3
il pagamento del debito della sino alla Controparte_1
concorrenza dell'importo di euro 145.000,00; sulla predetta esposizione debitoria erano maturati interessi alle condizioni di cui al contratto di conto corrente.
Il Tribunale di Roma ha emesso il decreto ingiuntivo n. 21761/08, depositato in cancelleria il 9.12.08, con il quale ha ingiunto alla società alla società New York s.r.l. ed al sig. Controparte_1
di pagare in solido, in favore della parte Controparte_3
istante, la somma di euro 31.896,00, oltre interessi convenzionali nei limiti del tasso soglia, nonché spese di procedura.
Gli ingiunti hanno proposto opposizione avverso il richiamato decreto ingiuntivo, contestando la pretesa creditoria, in quanto infondata in fatto ed in diritto per i seguenti motivi:
incertezza della quantificazione del credito vantato dalla Banca: la ricorrente avrebbe chiesto il pagamento della somma ingiunta senza depositare gli estratti contenenti lo svolgimento dei rapporti intrattenuti con la banca;
la mancanza degli estratti completi rendeva impossibile la verifica dei conteggi e degli interessi;
nullità della clausola relativa al tasso d'interesse ex art. 2 l. 108/96: dall'esame effettuato dai resistenti risultava l'applicazione di un tasso usurario, cosicché hanno eccepito la nullità degli interessi ai sensi della l. 108/96 e dell'art. 1815, comma 2. In particolare, hanno sostenuto che nel 2007, rispetto al tasso-soglia usurario pari al
14,906, la banca aveva applicato quello del 20,562; illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale: nel caso di specie, risultava applicato l'interesse trimestrale solo a favore dell'istituto di credito, oltre alle commissioni di massimo scoperto.
La banca ha ampiamente contestato l'opposizione.
Con sentenza n. 10681/2019 pubblicata il 21.05.2019, il Tribunale di Roma ha respinto l'opposizione, condividendo le conclusioni dell'ultima c.t.u. disposta durante l'istruzione della causa.
In particolare, il Tribunale ha osservato che: - in assenza di un contratto di affidamento allegato, le risultanze degli estratti conto non dimostravano né l'esistenza di un contratto di affidamento, né le relative pattuizioni e termini, ovvero gli interessi contrattualmente fissati. Correttamente, dunque, il c.t.u. aveva concluso nel senso della natura degli addebiti effettuati quale
“passaggio a debito di conto non affidato” e la determinazione del tasso contrattuale effettuata prendendo in considerazione l'utilizzo effettivo nel corso del trimestre di riferimento;
lo scoperto di conto corrente era stato per la gran parte della durata del rapporto bancario superiore a euro 5.000 e la aveva applicato il tasso nominale Pt_3
annuo contrattualmente stabilito nella misura del 13,75%, al di sotto del tasso di soglia previsto;
per quanto atteneva al computo delle commissioni di massimo scoperto ( d'ora in poi: c.m.s.), in base alla giurisprudenza di legittimità, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta per il periodo anteriore all'entrata in vigore del d.l. 85/2008, andava effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e delle c.m.s. eventualmente applicate, rispettivamente con il tasso soglia e c.m.s. soglia, compensandosi poi l'importo della eventuale eccedenza della c.m.s. in concreto praticata con il margine di interessi eventualmente residuo. Alla luce della c.t.u., non emergeva il raggiungimento di tassi ultra soglia usuraria.
Con atto di citazione in appello notificato in data 18.12.2019, la società la società e il sig. Controparte_1 Parte_1
hanno proposto appello avverso la predetta Controparte_3
sentenza, per i seguenti motivi:
1. errata percezione e valutazione delle risultanze istruttorie e dell'onere probatorio: il giudice avrebbe errato nella valutazione delle risultanze istruttorie, non avendo rilevato che il contratto di conto corrette oggetto di causa presentava un tasso effettivo annuo pari al 14,47%, a fronte di un tasso soglia usura del 14,07%.
Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto concludere dichiarando l'usurarietà del conto corrente e, conseguentemente, la nullità della clausola. Inoltre, il giudice avrebbe dovuto rilevare che il conto era affidato, come desumibile da una serie di documenti (es. estratto del c/c 250800; estratto conto al 30.09.06), nonché dal fatto che la avesse preteso il rilascio della garanzia fideiussoria fino alla Pt_3
concorrenza di euro 145.000,00. Ancora, il Tribunale aveva errato nel non rilevare che la parte cui incombeva l'onere della produzione contrattuale, riguardo all'apertura di credito, era la Pt_3
2. omessa pronuncia circa l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi e conseguente violazione tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. Peraltro, come ritenuto dalla giurisprudenza di merito, non era possibile affermare che la avesse capitalizzato trimestralmente anche gli interessi Pt_3
creditori, se questi risultavano trimestralmente pari sempre e zero;
3. nullità delle commissioni di massimo scoperto – d'ora in poi, anche c.m.s. - rilevabile in ogni stato e grado del processo: ad avviso degli appellanti, la c.m.s. non solo doveva essere prevista nel contratto ma dovevano anche essere determinati in modo specifico i criteri per la sua esatta applicazione.
Nel caso di specie, invece, era riportato solo
“commiss. assimo scoperto per utilizzo in assenza fido CP_6
1,100%”: da tale insufficiente determinazione delle modalità di calcolo delle c.m.s. discendeva la nullità delle stesse.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
08.03.2021, il quale Controparte_4 incorporante la banca originaria ricorrente, ha contestato l'appello, per i seguenti motivi:
1. il primo motivo d'appello era infondato. Infatti, la Banca d'Italia prescriveva che la verifica della natura usuraria del tasso applicato al contratto doveva eseguirsi ponendo a confronto il tasso soglia usurario con il tasso effettivo globale e non con il TAE come preteso da controparte.
2. in ordine al secondo motivo, la circostanza che il primo giudice non avesse esaminato la domanda relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi si spiegava con il fatto che il contratto era stato stipulato in data 09.02.2006, anni dopo l'introduzione dell'art. 25 d.lgs. 342/1999 e della delibera CICR 09.02.2000. Il contratto di conto corrente prevedeva, infatti, la pariteticità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, debitori e creditori. Il fatto che sul conto corrente non fosse mai stato accreditato alcun importo a favore del correntista si spiegava con la circostanza che il saldo si era sempre mantenuto a debito nell'arco temporale di vita del rapporto contrattuale di conto corrente. Per di più, l'eccezione svolta in primo grado, afferente alla legittima capitalizzazione trimestrale degli interessi non era stata sollevata con riferimento al conto corrente oggetto di causa;
3. in ordine al terzo motivo d'appello: il motivo era inammissibile dato che la parte appellante aveva omesso di spiegare il motivo per il quale le c.m.s. erano nulle.
Con la sentenza non definitiva n. 4633 depositata il 28.6.2024, questa Corte ha così provveduto:
La Corte d'Appello di Roma, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società dalla società Controparte_1
e dal sig. avverso la sentenza Parte_1 Controparte_3
in epigrafe indicata nei confronti di Controparte_7
respinta ogni diversa domanda in ordine all'esistenza di un
[...]
contratto di affidamento tra le parti ed all'usura sopravvenuta: respinge il secondo ed il terzo motivo d'appello; provvede come da separata ordinanza in ordine al primo motivo;
rimette alla sentenza definitiva la statuizione sulle spese processuali. Roma, 25.06.2024.
I motivi della decisione sono stati i seguenti, testualmente riportati:
1. Conviene brevemente premettere che causa petendi della pretesa azionata dalla banca è costituita dal conto corrente depositato unitamente al ricorso monitorio;
né la banca, né gli opponenti in occasione dell'opposizione hanno fatto riferimento ad alcun contratto di affidamento. In primo grado
non sono state neppure depositate note ex art. 183 c.p.c., cosicché ogni questione relativa all'esistenza di un contratto di affidamento esula dalla prospettazione che le parti hanno
svolto in ordine ai fatti costitutivi della pretesa oggetto di causa e, nella misura in cui si rinviene negli atti successivi a quelli introduttivi del giudizio di primo grado degli opponenti, deve ritenersi del tutto nuova. La circostanza che nel contratto
( doc. 3 allegato al ricorso monitorio) fosse previsto il tasso di interesse debitore nominale annuo del 13.750% per utilizzo in assenza di fido e quello del 14,475% quale tasso effettivo annuo non significa che si trattava di un conto affidato, anzi denota il contrario, non essendo previsto né quale fosse il tasso nel caso di affidamento, né soprattutto a quanto tale affidamento ammontasse. Anche la giurisprudenza la quale ha ritenuto ammissibile la pattuizione dell'apertura di credito all'interno del contratto di conto corrente ( cfr. Cass. n. 2463 del 29.01.2019), ha ribadito che perlomeno quest'ultimo dovesse essere stipulato per iscritto, senza tuttavia aver mai ritenuto che potessero essere derogate, in tal caso, le norme civilistiche. Il conto corrente avrebbe dovuto riportare la somma che la banca si obbligava a tenere a disposizione ed il tasso di interesse nel caso del suo utilizzo. Sulla scorta di
quanto sopra riportato, deve ritenersi che nel caso oggetto di causa, per mera tolleranza, la banca ha consentito e saldi passivi.
2. In ordine al primo motivo di appello, si osserva quanto segue. Il contratto di conto corrente litigioso è stato
stipulato il 9.2.2006, come risulta dagli atti. Esso prevedeva il tasso debitore nominale annuo in assenza di fido del 13,75% ed il tasso effettivo del 14, 475%. E' incontestato che il contratto avesse già cessato i propri effetti, per la chiusura del conto, al tempo dell'entrata in vigore della l.2/2009. Al fine di valutare se sia stato o meno pattuito un tasso usurario, occorre tener conto dei seguenti principi elaborati dalla S.C.: in tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione
n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio
(TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi
dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo
dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della
CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati: Cass. S.U. n. 16303 del 2018 e successive conformi. In primo luogo occorre quindi comparare il tassosoglia individuato dal D.M. di riferimento, relativo cioè al periodo in cui è compresa la data del 9.2.2006, tempo della stipula del contratto, con il t.e.g. e non con quello nominale, richiamato invece dal c.t.u. e che peraltro non risulta neppure sempre applicato: cfr. esemplificativamente
l'estratto conto al 31 dicembre 2007, in cui è annotato il tasso nominale del 14,000%. Occorre quindi accertare, tramite
c.t.u., se nel periodo in cui la correntista ha fruito dello scoperto per tolleranza della banca, passivo collocabile pressoché esclusivamente nel 2007 e nel 2008, il t.e.g. pattuito ed applicato in contratto sia stato superiore alla soglia usuraria, avuto riguardo alla soglia usuraria prevista, rispettivamente, per le aperture di credito sino ad euro 5.000
e per quelle oltre euro 5.000; in caso, affermativo, occorre accertare a quanto ammonta l'importo per interessi addebitato alla correntista. Salvo quanto in seguito si dirà in ordine alla pattuizione della commissione di massimo
scoperto, occorre tener conto della su richiamata giurisprudenza di legittimità al fine del calcolo dell'usura, nella parte in cui considera doverosa l'inclusione della c.m.s.
e detta i criteri per considerare se il suo tasso sia o meno usurario. Anche sul punto occorre disporre c.t.u. Si provvede pertanto come da separata ordinanza. Come è noto, non assume invece alcuna rilevanza l'usura sopravvenuta: cfr. ex multis Cass. S.U. n. 24675/2017, cosicché essa non può essere oggetto di alcun accertamento.
3.Il secondo motivo d'appello
è infondato. Infatti, il contratto oggetto di causa, come detto è stato stipulato il 9.2.2006, successivamente alla delibera
CICR del febbraio 2000, la quale ha consentito l'anatocismo nei contratti bancari, condizionatamente alla previsione della pari periodicità della capitalizzazione dal lato attivo e da quello passivo. Nel contratto oggetto di causa, era prevista la pari periodicità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, debitori e creditori ( cfr. la sua seconda pagina), cosicché era del tutto in armonia con le previsioni normative di settore.
4.Il terzo motivo d'appello è infondato. Nell'atto di opposizione non vi è alcuna doglianza inerente a pretesi visi della pattuizione delle c.m.s. La giurisprudenza di legittimità ha più volte sottolineato che il rilievo d'ufficio di nullità negoziali deve contemperarsi con il principio della domanda
( cfr., tra le tante Cass. S.U. del 2021 n. e Cass. del 2023 n.
2898) e con le norme processuali che, a pena di inammissibilità, prevedono quali siano gli atti introduttivi previsti per l'esposizione del tema del decidere. Anteriormente al d.l. 185/2008 la c.m.s. deve ritenersi valida. Non si tratta, pertanto, di nullità emergente dagli atti. Nel contratto litigioso le c.m.s. erano pattuite nella misura dell'1.100% per utilizzo in assenza di fido. Sebbene non disciplinata sino al d.l.
185/2008, la c.m.s. lo è stata a partire da tale normativa, cosicché all'evidenza anche quando era prevista nelle clausole dei contratti bancari – al di fuori della sua disciplina normativa - non poteva dirsi priva di causa. Se così fosse stato, il legislatore non l'avrebbe affatto disciplinata. Si trattava, in termini generali, di un costo del denaro, collegato con
l'obbligo della banca di tenere a disposizione una somma, che si atteggiava con modalità diverse ( una percentuale sul differenziale tra fido accordato e fido utilizzato o sul totale del fido accordato, o sul “ picco” di utilizzo, ecc.). La c.m.s., nel caso di specie, deve ritenersi legittimamente convenuta, e riferita all'importo massimo scoperto in conto corrente, non avendo gli appellanti esposto alcuno specifico motivo, relativo al concreto contenuto della clausola, dal quale desumere la sua illegittimità. La giurisprudenza di legittimità ha invero
osservato quanto segue. La commissione di massimo scoperto
(CMS), applicata fino all'entrata in vigore dell'art. 2 bis del
d.l. n. 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n.
2 del 2009, è "in thesi" legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio, fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il tasso effettivo globale medio (TEGM) - dal 1997 al dicembre del 2009 - sulla base delle istruzioni diramate dalla Banca d'Italia, non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario
(essendo ciò avvenuto solo dall'1 gennaio 2010); ne consegue che l'art. 2 bis del d.l. n. 185, cit. non è norma di interpretazione autentica dell'art. 644, comma 3, c.p., ma disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare - per il futuro - la complessa disciplina, anche regolamentare (richiamata dall'art. 644, comma 4, c.p.), tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari. Ne deriva, inoltre, che, per i rapporti bancari esauritisi prima dell'1 gennaio 2010, allo scopo di valutare il superamento del tasso
soglia nel periodo rilevante, non deve tenersi conto delle CMS applicate dalla banca ma occorre procedere ad un apprezzamento nel medesimo contesto di elementi omogenei della rimunerazione bancaria, al fine di pervenire alla
ricostruzione del tasso soglia usurario, come sopra specificato: Cass. del 2016 n. 12965. Solo successivamente all'entrata in vigore del d.l. 185/2008, quindi successivamente al contratto che ci occupa, è stata disciplinata quale legittima la sola c.m.s. sull'accordato, indipendentemente dall'utilizzo, che fosse espressamente convenuto in contratto in misura onnicomprensiva, proporzionale all'importo ed alla durata dell'affidamento, purché l'importo non superasse lo 0.5% per trimestre dell'importo dell'affidamento. Si tratta quindi di disciplina inapplicabile al contratto in questione.
5.Si provvede pertanto come in dispositivo, con sentenza non definitiva, in ordine al secondo ed al terzo motivo di appello, respingendoli, nonché respingendo ogni ulteriore domanda inerente all'esistenza di un contratto di affidamento e all'usura sopravvenuta. Si provvede invece come da separata ordinanza in ordine al primo motivo di appello. Le spese processuali saranno regolate con la sentenza definitiva.
Con l'ordinanza collegiale in pari data, questa Corte ha conferito alla c.t.u. l'incarico peritale con il seguente quesito:
letti gli atti ed i documenti di causa ed in particolare il contratto per cui è causa, stipulato il 9.2.2006; alla luce dei principi esposti dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 16303 del 2018, richiamati nella sentenza non definitiva resa
in pari data tra le parti: accerti la c.t.u. se il tasso effettivo globale pattuito in contratto e concretamente applicato nei periodi di scoperto in c/c - superi o meno il tasso soglia usurario previsto nel d.m. riferito al periodo in cui è compresa la data del 9.2.2006, avuto riguardo ai tassi soglia previsti per le aperture di credito sino ad euro 5.000 ed a quelle superiori ad euro 5.000 ed ai relativi periodi di scoperto in conto corrente;
contempli a tal proposito nel tasso anche la c.m.s., separatamente calcolata, secondo quanto esposto nella predetta giurisprudenza di legittimità; in caso l'interesse pattuito ed applicato superi la soglia usuraria quale stabilita al 9.2.2006 dal d.m. di riferimento per le predette categorie contrattuali, quantifichi l'importo a titolo di interessi addebitato alla correntista”.
Eseguita la c.t.u., la causa è stata nuovamente riservata in decisione all'udienza collegiale del 18.12.2024, tenuta in forma cartolare, alla quale le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata riservata in decisione, con termini successivi ex art. 190 c.p.c. per depositare comparse conclusionali e repliche.
Motivi della decisione Alla luce della sentenza non definitiva resa tra le parti, l'unico motivo di appello tuttora da esaminare è unicamente il primo.
Alla luce della c.t.u. eseguita nel presente grado di giudizio, del tutto scevra da errori logico-giuridici e che si è espressa anche tenuto conto delle osservazioni degli appellanti, è emerso che non vi è stata alcuna previsione, né applicazione di tassi ed interessi usurari.
La c.t.u. è del tutto condivisibile, come ora detto, essendo giunta alla predetta conclusione applicando le istruzioni di
Banca d'Italia, nonché tenendo conto della pronuncia della
S.C. Sezioni Unite N. 16303 del 2018.
Il motivo ne è risultato pertanto infondato.
Le questioni nuovamente sollevate dagli appellanti circa la natura affidata del conto non possono essere nuovamente esaminate dalla Corte, la quale sul punto si è già espressa nella sentenza non definitiva.
L'appello è conclusivamente integralmente infondato.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Restano a carico degli appellanti le spese di c.t.u.
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n.
228/12 per il pagamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto: cfr. Cass. del 2020 n. 4315.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, proposto da ed Controparte_1 Parte_1 Controparte_3
nei confronti del quale Controparte_4
incorporante il Controparte_5
respinge il primo motivo di appello;
condanna in solido gli appellanti al pagamento delle spese processuali dell'appello in favore dell'appellata, liquidati in euro 9.900 per onorari, oltre spese generali;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17
L. n. 228/12, per il pagamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Roma, 3.2.2025.
Il Presidente Relatore
Gianna Maria Zannella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia d'impresa
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 8116/2019, riservata in decisione all'udienza collegiale del 18.12.2024, sostituita con decreto di questa Corte del 06.05.2024 con lo scambio di memorie tra le parti, ex art. 127 ter c.p.c. , con termini successivi abbreviati per depositare comparse conclusionali repliche, vertente tra:
(C.F. e P.IVA ) in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore unico, sig. con sede in Roma, CP_2
via Leonardo Umile n. 42; (C.F. e P.IVA in persona Parte_1 P.IVA_2
dell'Amministratore Unico, con sede in Roma, CP_2
Corso Trieste n. 171;
(C.F. ), nato il Controparte_3 C.F._1
13.06.1957 a Roma ed ivi residente in [...],
tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via della Ferratella in
Laterano n. 33, presso lo studio dell'Avv. Aurora Spaccatrosi PEC:
che li rappresenta e Email_1
difende in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello
APPELLANTI
E
con sede in Desio (MB), Via Controparte_4
Rovagnati 1, P.I. , quale incorporante il P.IVA_3 CP_5
virtù di atto di fusione per incorporazione del 23 luglio
[...]
2014, per atto del notaio di Milano, repertorio 22.680, Persona_1
raccolta 13.230, in persona del suo Procuratore Pt_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Pagliari del Foro di
Roma, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, alla Via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 19 P.E.C.:
Email_2 APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
10681/2019 pubblicata il 21.05.2019.
Conclusioni:
gli appellanti hanno concluso come da note depositate il 16.12.2024
e cioè riportandosi “…a tutti gli scritti difensivi, in particolare, all'atto di appello, al verbale di udienza e note di trattazione scritta, alle note conclusionali ed alle conclusioni ivi formulate, di cui si chiede l'accoglimento…”;
l'appellata come da note depositate il 12.12.2024.
Svolgimento del Processo
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 23.10.2008, la Parte_3
ha chiesto al Tribunale di Roma di ingiungere in via
[...]
solidale alla alla e a Controparte_1 Parte_1 CP_3
il pagamento della somma di euro 31.896,60, oltre
[...]
interessi, in quanto la ricorrente ( d'ora in poi anche: banca) era creditrice della somma richiesta, quale saldo passivo del conto corrente n. 250800/3 stipulato con la società debitrice ed in quanto la e il sig. avevano garantito Parte_1 Controparte_3
il pagamento del debito della sino alla Controparte_1
concorrenza dell'importo di euro 145.000,00; sulla predetta esposizione debitoria erano maturati interessi alle condizioni di cui al contratto di conto corrente.
Il Tribunale di Roma ha emesso il decreto ingiuntivo n. 21761/08, depositato in cancelleria il 9.12.08, con il quale ha ingiunto alla società alla società New York s.r.l. ed al sig. Controparte_1
di pagare in solido, in favore della parte Controparte_3
istante, la somma di euro 31.896,00, oltre interessi convenzionali nei limiti del tasso soglia, nonché spese di procedura.
Gli ingiunti hanno proposto opposizione avverso il richiamato decreto ingiuntivo, contestando la pretesa creditoria, in quanto infondata in fatto ed in diritto per i seguenti motivi:
incertezza della quantificazione del credito vantato dalla Banca: la ricorrente avrebbe chiesto il pagamento della somma ingiunta senza depositare gli estratti contenenti lo svolgimento dei rapporti intrattenuti con la banca;
la mancanza degli estratti completi rendeva impossibile la verifica dei conteggi e degli interessi;
nullità della clausola relativa al tasso d'interesse ex art. 2 l. 108/96: dall'esame effettuato dai resistenti risultava l'applicazione di un tasso usurario, cosicché hanno eccepito la nullità degli interessi ai sensi della l. 108/96 e dell'art. 1815, comma 2. In particolare, hanno sostenuto che nel 2007, rispetto al tasso-soglia usurario pari al
14,906, la banca aveva applicato quello del 20,562; illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale: nel caso di specie, risultava applicato l'interesse trimestrale solo a favore dell'istituto di credito, oltre alle commissioni di massimo scoperto.
La banca ha ampiamente contestato l'opposizione.
Con sentenza n. 10681/2019 pubblicata il 21.05.2019, il Tribunale di Roma ha respinto l'opposizione, condividendo le conclusioni dell'ultima c.t.u. disposta durante l'istruzione della causa.
In particolare, il Tribunale ha osservato che: - in assenza di un contratto di affidamento allegato, le risultanze degli estratti conto non dimostravano né l'esistenza di un contratto di affidamento, né le relative pattuizioni e termini, ovvero gli interessi contrattualmente fissati. Correttamente, dunque, il c.t.u. aveva concluso nel senso della natura degli addebiti effettuati quale
“passaggio a debito di conto non affidato” e la determinazione del tasso contrattuale effettuata prendendo in considerazione l'utilizzo effettivo nel corso del trimestre di riferimento;
lo scoperto di conto corrente era stato per la gran parte della durata del rapporto bancario superiore a euro 5.000 e la aveva applicato il tasso nominale Pt_3
annuo contrattualmente stabilito nella misura del 13,75%, al di sotto del tasso di soglia previsto;
per quanto atteneva al computo delle commissioni di massimo scoperto ( d'ora in poi: c.m.s.), in base alla giurisprudenza di legittimità, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta per il periodo anteriore all'entrata in vigore del d.l. 85/2008, andava effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e delle c.m.s. eventualmente applicate, rispettivamente con il tasso soglia e c.m.s. soglia, compensandosi poi l'importo della eventuale eccedenza della c.m.s. in concreto praticata con il margine di interessi eventualmente residuo. Alla luce della c.t.u., non emergeva il raggiungimento di tassi ultra soglia usuraria.
Con atto di citazione in appello notificato in data 18.12.2019, la società la società e il sig. Controparte_1 Parte_1
hanno proposto appello avverso la predetta Controparte_3
sentenza, per i seguenti motivi:
1. errata percezione e valutazione delle risultanze istruttorie e dell'onere probatorio: il giudice avrebbe errato nella valutazione delle risultanze istruttorie, non avendo rilevato che il contratto di conto corrette oggetto di causa presentava un tasso effettivo annuo pari al 14,47%, a fronte di un tasso soglia usura del 14,07%.
Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto concludere dichiarando l'usurarietà del conto corrente e, conseguentemente, la nullità della clausola. Inoltre, il giudice avrebbe dovuto rilevare che il conto era affidato, come desumibile da una serie di documenti (es. estratto del c/c 250800; estratto conto al 30.09.06), nonché dal fatto che la avesse preteso il rilascio della garanzia fideiussoria fino alla Pt_3
concorrenza di euro 145.000,00. Ancora, il Tribunale aveva errato nel non rilevare che la parte cui incombeva l'onere della produzione contrattuale, riguardo all'apertura di credito, era la Pt_3
2. omessa pronuncia circa l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi e conseguente violazione tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. Peraltro, come ritenuto dalla giurisprudenza di merito, non era possibile affermare che la avesse capitalizzato trimestralmente anche gli interessi Pt_3
creditori, se questi risultavano trimestralmente pari sempre e zero;
3. nullità delle commissioni di massimo scoperto – d'ora in poi, anche c.m.s. - rilevabile in ogni stato e grado del processo: ad avviso degli appellanti, la c.m.s. non solo doveva essere prevista nel contratto ma dovevano anche essere determinati in modo specifico i criteri per la sua esatta applicazione.
Nel caso di specie, invece, era riportato solo
“commiss. assimo scoperto per utilizzo in assenza fido CP_6
1,100%”: da tale insufficiente determinazione delle modalità di calcolo delle c.m.s. discendeva la nullità delle stesse.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
08.03.2021, il quale Controparte_4 incorporante la banca originaria ricorrente, ha contestato l'appello, per i seguenti motivi:
1. il primo motivo d'appello era infondato. Infatti, la Banca d'Italia prescriveva che la verifica della natura usuraria del tasso applicato al contratto doveva eseguirsi ponendo a confronto il tasso soglia usurario con il tasso effettivo globale e non con il TAE come preteso da controparte.
2. in ordine al secondo motivo, la circostanza che il primo giudice non avesse esaminato la domanda relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi si spiegava con il fatto che il contratto era stato stipulato in data 09.02.2006, anni dopo l'introduzione dell'art. 25 d.lgs. 342/1999 e della delibera CICR 09.02.2000. Il contratto di conto corrente prevedeva, infatti, la pariteticità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, debitori e creditori. Il fatto che sul conto corrente non fosse mai stato accreditato alcun importo a favore del correntista si spiegava con la circostanza che il saldo si era sempre mantenuto a debito nell'arco temporale di vita del rapporto contrattuale di conto corrente. Per di più, l'eccezione svolta in primo grado, afferente alla legittima capitalizzazione trimestrale degli interessi non era stata sollevata con riferimento al conto corrente oggetto di causa;
3. in ordine al terzo motivo d'appello: il motivo era inammissibile dato che la parte appellante aveva omesso di spiegare il motivo per il quale le c.m.s. erano nulle.
Con la sentenza non definitiva n. 4633 depositata il 28.6.2024, questa Corte ha così provveduto:
La Corte d'Appello di Roma, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società dalla società Controparte_1
e dal sig. avverso la sentenza Parte_1 Controparte_3
in epigrafe indicata nei confronti di Controparte_7
respinta ogni diversa domanda in ordine all'esistenza di un
[...]
contratto di affidamento tra le parti ed all'usura sopravvenuta: respinge il secondo ed il terzo motivo d'appello; provvede come da separata ordinanza in ordine al primo motivo;
rimette alla sentenza definitiva la statuizione sulle spese processuali. Roma, 25.06.2024.
I motivi della decisione sono stati i seguenti, testualmente riportati:
1. Conviene brevemente premettere che causa petendi della pretesa azionata dalla banca è costituita dal conto corrente depositato unitamente al ricorso monitorio;
né la banca, né gli opponenti in occasione dell'opposizione hanno fatto riferimento ad alcun contratto di affidamento. In primo grado
non sono state neppure depositate note ex art. 183 c.p.c., cosicché ogni questione relativa all'esistenza di un contratto di affidamento esula dalla prospettazione che le parti hanno
svolto in ordine ai fatti costitutivi della pretesa oggetto di causa e, nella misura in cui si rinviene negli atti successivi a quelli introduttivi del giudizio di primo grado degli opponenti, deve ritenersi del tutto nuova. La circostanza che nel contratto
( doc. 3 allegato al ricorso monitorio) fosse previsto il tasso di interesse debitore nominale annuo del 13.750% per utilizzo in assenza di fido e quello del 14,475% quale tasso effettivo annuo non significa che si trattava di un conto affidato, anzi denota il contrario, non essendo previsto né quale fosse il tasso nel caso di affidamento, né soprattutto a quanto tale affidamento ammontasse. Anche la giurisprudenza la quale ha ritenuto ammissibile la pattuizione dell'apertura di credito all'interno del contratto di conto corrente ( cfr. Cass. n. 2463 del 29.01.2019), ha ribadito che perlomeno quest'ultimo dovesse essere stipulato per iscritto, senza tuttavia aver mai ritenuto che potessero essere derogate, in tal caso, le norme civilistiche. Il conto corrente avrebbe dovuto riportare la somma che la banca si obbligava a tenere a disposizione ed il tasso di interesse nel caso del suo utilizzo. Sulla scorta di
quanto sopra riportato, deve ritenersi che nel caso oggetto di causa, per mera tolleranza, la banca ha consentito e saldi passivi.
2. In ordine al primo motivo di appello, si osserva quanto segue. Il contratto di conto corrente litigioso è stato
stipulato il 9.2.2006, come risulta dagli atti. Esso prevedeva il tasso debitore nominale annuo in assenza di fido del 13,75% ed il tasso effettivo del 14, 475%. E' incontestato che il contratto avesse già cessato i propri effetti, per la chiusura del conto, al tempo dell'entrata in vigore della l.2/2009. Al fine di valutare se sia stato o meno pattuito un tasso usurario, occorre tener conto dei seguenti principi elaborati dalla S.C.: in tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione
n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio
(TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi
dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo
dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della
CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati: Cass. S.U. n. 16303 del 2018 e successive conformi. In primo luogo occorre quindi comparare il tassosoglia individuato dal D.M. di riferimento, relativo cioè al periodo in cui è compresa la data del 9.2.2006, tempo della stipula del contratto, con il t.e.g. e non con quello nominale, richiamato invece dal c.t.u. e che peraltro non risulta neppure sempre applicato: cfr. esemplificativamente
l'estratto conto al 31 dicembre 2007, in cui è annotato il tasso nominale del 14,000%. Occorre quindi accertare, tramite
c.t.u., se nel periodo in cui la correntista ha fruito dello scoperto per tolleranza della banca, passivo collocabile pressoché esclusivamente nel 2007 e nel 2008, il t.e.g. pattuito ed applicato in contratto sia stato superiore alla soglia usuraria, avuto riguardo alla soglia usuraria prevista, rispettivamente, per le aperture di credito sino ad euro 5.000
e per quelle oltre euro 5.000; in caso, affermativo, occorre accertare a quanto ammonta l'importo per interessi addebitato alla correntista. Salvo quanto in seguito si dirà in ordine alla pattuizione della commissione di massimo
scoperto, occorre tener conto della su richiamata giurisprudenza di legittimità al fine del calcolo dell'usura, nella parte in cui considera doverosa l'inclusione della c.m.s.
e detta i criteri per considerare se il suo tasso sia o meno usurario. Anche sul punto occorre disporre c.t.u. Si provvede pertanto come da separata ordinanza. Come è noto, non assume invece alcuna rilevanza l'usura sopravvenuta: cfr. ex multis Cass. S.U. n. 24675/2017, cosicché essa non può essere oggetto di alcun accertamento.
3.Il secondo motivo d'appello
è infondato. Infatti, il contratto oggetto di causa, come detto è stato stipulato il 9.2.2006, successivamente alla delibera
CICR del febbraio 2000, la quale ha consentito l'anatocismo nei contratti bancari, condizionatamente alla previsione della pari periodicità della capitalizzazione dal lato attivo e da quello passivo. Nel contratto oggetto di causa, era prevista la pari periodicità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, debitori e creditori ( cfr. la sua seconda pagina), cosicché era del tutto in armonia con le previsioni normative di settore.
4.Il terzo motivo d'appello è infondato. Nell'atto di opposizione non vi è alcuna doglianza inerente a pretesi visi della pattuizione delle c.m.s. La giurisprudenza di legittimità ha più volte sottolineato che il rilievo d'ufficio di nullità negoziali deve contemperarsi con il principio della domanda
( cfr., tra le tante Cass. S.U. del 2021 n. e Cass. del 2023 n.
2898) e con le norme processuali che, a pena di inammissibilità, prevedono quali siano gli atti introduttivi previsti per l'esposizione del tema del decidere. Anteriormente al d.l. 185/2008 la c.m.s. deve ritenersi valida. Non si tratta, pertanto, di nullità emergente dagli atti. Nel contratto litigioso le c.m.s. erano pattuite nella misura dell'1.100% per utilizzo in assenza di fido. Sebbene non disciplinata sino al d.l.
185/2008, la c.m.s. lo è stata a partire da tale normativa, cosicché all'evidenza anche quando era prevista nelle clausole dei contratti bancari – al di fuori della sua disciplina normativa - non poteva dirsi priva di causa. Se così fosse stato, il legislatore non l'avrebbe affatto disciplinata. Si trattava, in termini generali, di un costo del denaro, collegato con
l'obbligo della banca di tenere a disposizione una somma, che si atteggiava con modalità diverse ( una percentuale sul differenziale tra fido accordato e fido utilizzato o sul totale del fido accordato, o sul “ picco” di utilizzo, ecc.). La c.m.s., nel caso di specie, deve ritenersi legittimamente convenuta, e riferita all'importo massimo scoperto in conto corrente, non avendo gli appellanti esposto alcuno specifico motivo, relativo al concreto contenuto della clausola, dal quale desumere la sua illegittimità. La giurisprudenza di legittimità ha invero
osservato quanto segue. La commissione di massimo scoperto
(CMS), applicata fino all'entrata in vigore dell'art. 2 bis del
d.l. n. 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n.
2 del 2009, è "in thesi" legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio, fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il tasso effettivo globale medio (TEGM) - dal 1997 al dicembre del 2009 - sulla base delle istruzioni diramate dalla Banca d'Italia, non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario
(essendo ciò avvenuto solo dall'1 gennaio 2010); ne consegue che l'art. 2 bis del d.l. n. 185, cit. non è norma di interpretazione autentica dell'art. 644, comma 3, c.p., ma disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare - per il futuro - la complessa disciplina, anche regolamentare (richiamata dall'art. 644, comma 4, c.p.), tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari. Ne deriva, inoltre, che, per i rapporti bancari esauritisi prima dell'1 gennaio 2010, allo scopo di valutare il superamento del tasso
soglia nel periodo rilevante, non deve tenersi conto delle CMS applicate dalla banca ma occorre procedere ad un apprezzamento nel medesimo contesto di elementi omogenei della rimunerazione bancaria, al fine di pervenire alla
ricostruzione del tasso soglia usurario, come sopra specificato: Cass. del 2016 n. 12965. Solo successivamente all'entrata in vigore del d.l. 185/2008, quindi successivamente al contratto che ci occupa, è stata disciplinata quale legittima la sola c.m.s. sull'accordato, indipendentemente dall'utilizzo, che fosse espressamente convenuto in contratto in misura onnicomprensiva, proporzionale all'importo ed alla durata dell'affidamento, purché l'importo non superasse lo 0.5% per trimestre dell'importo dell'affidamento. Si tratta quindi di disciplina inapplicabile al contratto in questione.
5.Si provvede pertanto come in dispositivo, con sentenza non definitiva, in ordine al secondo ed al terzo motivo di appello, respingendoli, nonché respingendo ogni ulteriore domanda inerente all'esistenza di un contratto di affidamento e all'usura sopravvenuta. Si provvede invece come da separata ordinanza in ordine al primo motivo di appello. Le spese processuali saranno regolate con la sentenza definitiva.
Con l'ordinanza collegiale in pari data, questa Corte ha conferito alla c.t.u. l'incarico peritale con il seguente quesito:
letti gli atti ed i documenti di causa ed in particolare il contratto per cui è causa, stipulato il 9.2.2006; alla luce dei principi esposti dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 16303 del 2018, richiamati nella sentenza non definitiva resa
in pari data tra le parti: accerti la c.t.u. se il tasso effettivo globale pattuito in contratto e concretamente applicato nei periodi di scoperto in c/c - superi o meno il tasso soglia usurario previsto nel d.m. riferito al periodo in cui è compresa la data del 9.2.2006, avuto riguardo ai tassi soglia previsti per le aperture di credito sino ad euro 5.000 ed a quelle superiori ad euro 5.000 ed ai relativi periodi di scoperto in conto corrente;
contempli a tal proposito nel tasso anche la c.m.s., separatamente calcolata, secondo quanto esposto nella predetta giurisprudenza di legittimità; in caso l'interesse pattuito ed applicato superi la soglia usuraria quale stabilita al 9.2.2006 dal d.m. di riferimento per le predette categorie contrattuali, quantifichi l'importo a titolo di interessi addebitato alla correntista”.
Eseguita la c.t.u., la causa è stata nuovamente riservata in decisione all'udienza collegiale del 18.12.2024, tenuta in forma cartolare, alla quale le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata riservata in decisione, con termini successivi ex art. 190 c.p.c. per depositare comparse conclusionali e repliche.
Motivi della decisione Alla luce della sentenza non definitiva resa tra le parti, l'unico motivo di appello tuttora da esaminare è unicamente il primo.
Alla luce della c.t.u. eseguita nel presente grado di giudizio, del tutto scevra da errori logico-giuridici e che si è espressa anche tenuto conto delle osservazioni degli appellanti, è emerso che non vi è stata alcuna previsione, né applicazione di tassi ed interessi usurari.
La c.t.u. è del tutto condivisibile, come ora detto, essendo giunta alla predetta conclusione applicando le istruzioni di
Banca d'Italia, nonché tenendo conto della pronuncia della
S.C. Sezioni Unite N. 16303 del 2018.
Il motivo ne è risultato pertanto infondato.
Le questioni nuovamente sollevate dagli appellanti circa la natura affidata del conto non possono essere nuovamente esaminate dalla Corte, la quale sul punto si è già espressa nella sentenza non definitiva.
L'appello è conclusivamente integralmente infondato.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Restano a carico degli appellanti le spese di c.t.u.
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n.
228/12 per il pagamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto: cfr. Cass. del 2020 n. 4315.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, proposto da ed Controparte_1 Parte_1 Controparte_3
nei confronti del quale Controparte_4
incorporante il Controparte_5
respinge il primo motivo di appello;
condanna in solido gli appellanti al pagamento delle spese processuali dell'appello in favore dell'appellata, liquidati in euro 9.900 per onorari, oltre spese generali;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17
L. n. 228/12, per il pagamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Roma, 3.2.2025.
Il Presidente Relatore
Gianna Maria Zannella