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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/06/2025, n. 3631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3631 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3403/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
1 nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3403 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa all'udienza del 10.6.2025 ai sensi degli artt. 350 bis e 281
sexies c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Luca Pettinari. C.F._2
APPELLANTI
E
, , rappresentate e difese Controparte_1 Controparte_1
dagli avv.ti Alessandro Villani e Manuela Caccialanza.
APPELLATE
CONCLUSIONI
Gli appellanti hanno così concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza n. 768/2024 del
Tribunale di Civitavecchia sez. I (G.U. Dott.ssa Giulia SORRENTINO, p.n. 691/2020 R.G.), previa sospensione dell'esecutività della stessa e previa riapertura dell'istruttoria per l'ammissione di CTU come richiesta nella premessa relativamente alla violazione dell'art. 117 TUB, in via principale, accertare e dichiarare la nullità della determinazione del Taeg del contratto in relazione all'Art. 117
TUB come indicato in premessa e disporre il ricalcolo del relativo interesse sulla base dell'interesse legale, determinando eventuali restituzioni, e disporre la compensazione totale ovvero in subordine parziale nella misura non inferiore al 50% delle spese del giudizio di prime cure.. Con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio”
2 Le appellate hanno così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
IN VIA PRELIMINARE
- Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di rispetto alla Controparte_1 presente causa promossa dai Signori e , per tutti i motivi dedotti in atti e Pt_1 Parte_2 narrativa;
IN VIA PREGIUDIZIALE
- Dichiarare l'inammissibilità ex art. 342 e art. 345 c.p.c. dell'appello proposto dai Sig.ri Pt_1
e avverso la sentenza n. 768/2024 del Tribunale di Civitavecchia,
[...] Parte_2 pubblicata in data 13 maggio 2024 (G.U. Dott.ssa Giulia Sorrentino, R.G. 691/2020), per tutti i motivi dedotti in narrativa;
NEL MERITO
- Respingere integralmente l'appello promosso dai Sig.ri e e le Parte_1 Parte_2 domande dai medesimi formulate nei confronti di e , Controparte_1 Controparte_1 in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare integralmente le statuizioni della sentenza n. 768/2024 del Tribunale di Civitavecchia, pubblicata in data 13 maggio
2024 (G.U. Dott.ssa Giulia Sorrentino, R.G. 691/2020), per tutti i motivi dedotti in narrativa;
IN OGNI CASO
- Con vittoria di compensi professionali e spese del presente procedimento e del precedente grado di giudizio, oltre a Spese Generali, IVA e C.P.A. nelle aliquote pro tempore vigenti al momento di emissione della sentenza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. e citavano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1 Parte_2
Civitavecchia, la e la lamentando la nullità, Controparte_1 Controparte_1
in relazione a un contratto di mutuo ipotecario stipulato il 21.12.2006, delle clausole relative
3 alla pattuizione di interessi usurari e anatocistici, nonché la nullità dell'art. 4 che prevedeva l'indicizzazione degli interessi al cambio col franco svizzero.
Gli attori chiedevano pertanto la restituzione di quanto corrisposto per interessi usurari e anatocistici e per spese non dovute, la restituzione della somma di € 51.041,97, per effetto della accertata gratuità del finanziamento in conseguenza dell'usura, in via subordinata la restituzione delle somme indebitamente versate per l'usura maturata successivamente, a titolo di ingiusto arricchimento, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in € 20.000,00.
La e la eccepivano in via preliminare la Controparte_1 Controparte_1
carenza di legittimazione passiva della , in ragione del contratto di cessione CP_1
di azienda del 28.2.2019 alla , e deducevano l'infondatezza delle Controparte_1
domande attoree.
2. Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. 768/2024, rigettava tutte le domande degli attori, condannando questi al pagamento delle spese di lite.
Quanto alla pretesa usura, il Tribunale rilevava l'infondatezza dell'assunto attoreo secondo cui occorrerebbe tenere conto della sommatoria del tasso contrattuale e del tasso di mora, al fine del confronto con il tasso soglia, e del c.d. tasso effettivo di mora, comprensivo anche di tutte le spese e gli oneri connessi all'erogazione del credito e della commissione per restituzione anticipata del mutuo. Riteneva inoltre non provata l'usura soggettiva.
Quanto alla pretesa violazione dell'art. 117 T.U.B., il Tribunale riteneva che la clausola contenuta nell'art. 4 e facente riferimento all'indice di cambio del franco svizzero contenesse parametri specifici per la determinazione del tasso d'interesse.
Par Quanto alla erronea indicazione dell' il Tribunale rilevava che tale circostanza non integrava alcuna ipotesi di nullità ai sensi dell'art. 117 T.U.B..
4 La contestazione dell'anatocismo era pure inconferente e infondata, così come la domanda di risarcimento pure era del tutto generica anche a livello di allegazione.
3. e hanno proposto appello per i seguenti motivi. Pt_1 Parte_2
Con il primo motivo hanno lamentato che, contrariamente a quanto prospettato dal
Tribunale, la violazione dell'art. 117 T.U.B., quanto alla applicazione di un Taeg
contrattualmente previsto diverso da quello pubblicizzato, in quanto sanzionato con la nullità, era stato indirettamente già sollevato nel corso del giudizio di primo grado sotto il profilo della contestazione del tasso di interesse concretamente applicato al contratto per cui è causa, come indicato nella perizia econometrica in atti.
Con il secondo motivo gli appellanti hanno lamentato l'omessa compensazione delle spese di lite, che sarebbe stata invece giustificata dalla circostanza per cui il giudizio era stato introdotto in un momento anteriore alla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione sulla configurazione del tasso di mora e sull'ammissibilità della sommatoria tra tasso convenzionale e tasso di mora ai fini della configurabilità dell'usura nel raffronto con il c.d. tasso soglia.
Sempre con riferimento alle spese di lite hanno lamentato l'errata liquidazione anche con riferimento alla fase istruttoria che invece non si era svolta.
4. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Sulla base della descrizione dei motivi di appello si evincono chiaramente le parti della sentenza censurate, le specifiche ragioni a base delle censure e l'incidenza dei vizi riscontrati sulla decisione. La Corte di Cassazione si è pronunciata a tal proposito affermando che l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte
5 dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (Cass. n. 18307/2015).
5. Il primo motivo d'appello è infondato.
Non è stato fornito alcun elemento per individuare il TAEG pubblicizzato dalla banca,
circostanza che non può desumersi dalla documentazione contrattuale in atti.
Quanto invece a una presunta discrasia tra tasso applicato e quello indicato nel contratto,
il Tribunale ha correttamente considerato, sulla scorta di giurisprudenza ormai consolidata,
che l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è
solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è
sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 D. Lgs. n. 385 del
1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (così
Cass. n. 39169/2021).
6. Pure il secondo motivo è infondato, in quanto, come emerge dalle motivazioni della sentenza sopra riportate, il rigetto delle domande degli attori è fondato su molteplici ragioni e non solo sul sopravvenuto intervento delle Sezioni Unite in tema di usura.
Le spese di lite infine sono state liquidate legittimamente anche per la fase istruttoria la quale si svolge già per il solo fatto dell'esame di scritti o documenti prodotti da altre parti
(v. Cass. 26626/2024 e, in termini analoghi, n. 2023/25801, n. 164/2022).
7. L'appello deve quindi essere integralmente rigettato.
6 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
DM n. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminato e della semplicità della controversia.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore delle parti appellate delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 10.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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