Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/04/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del Lavoro dott. Francesco Aragona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1952 del R.G. per l'anno 2024, promossa da nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
difesa dagli avv.ti Giuseppe Pascuzzi e Antonella Pascuzzi;
ricorrente contro
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro p. t. e per esso l' Controparte_2
(C.F: ) in persona del
[...] P.IVA_2
Dirigente p. t., difeso dalla Funzionaria dott.ssa Elvira Sarubbi;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente, docente con supplenza alle dipendenze del convenuto
, ha chiesto di usufruire del beneficio previsto dall'art. 1, co. 121, L. n. CP_1
107/2015 (c.d. carta elettronica del docente) per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, relativamente agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e
2020/2021, in cui ha prestato servizio in forza di plurimi contratti a tempo determinato.
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fondatezza della pretesa attorea relativamente all'a. s. 2020/2021, mentre ne ha chiesto il rigetto, tanto per l'a. 2019/2020, nel quale la docente aveva espletato supplenze brevi e non fino al termine delle attività didattiche, quanto per l'a. s.
2018/2019 per il quale era maturata la prescrizione quinquennale del beneficio che a tal fine eccepiva.
L'ammissione ad opera del del proprio debito, in forza dell'art. 1, co. 121, CP_1
L. n. 107/2015 integra il riconoscimento della fondatezza della pretesa attorea per l'a. s. 2020/2021, che, comunque, non è più controversa, a seguito della sentenza n.
29961 emessa dalla Sezione Lavoro della Suprema Corte in data 27.10.2023, la quale ha riconosciuto che i docenti con supplenza fino al termine delle attività didattiche rientrano tra i destinatari della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. La motivazione espressa dai giudici di legittimità viene pienamente condivisa e recepita da questo giudice, sicché non resta che dichiarare l'esistenza del diritto di credito azionato dall'istante in relazione al suddetto periodo.
Sennonché, la domanda va accolta anche con riguardo all'a. s. 2019/2020, atteso che i giudici di legittimità, con la suindicata pronuncia, hanno statuito che, alla luce della connessione temporale esistente tra il diritto alla Carta elettronica e la didattica annuale, appare ingiustificata la limitazione del beneficio suddetto ai soli insegnanti di ruolo, con esclusione dei docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale, risultano, da ogni punto di vista, comparabili, ravvisando dunque la necessità di individuare criteri in base ai quali svolgere tale giudizio di comparazione. A tal fine, secondo la Cassazione, costituisce idoneo parametro di comparabilità in concreto che può assumere rilevanza orientativa il termine di durata di almeno 5 mesi (150 giorni) di prestazione lavorativa nell'anno scolastico, pari all'entità minima della prestazione di un docente di ruolo part-time ai sensi dell'art. 39 co. 4 C.C.N.L. e dell'art.
4.1 O.M. n. 55/1998
(cioè il 50% dell'orario di docenza dell'insegnante full-time), a cui la normativa riconosce il bonus in misura piena.
2 A tanto consegue che l'interessata ha diritto al beneficio invocato anche per l'a. s.
2019/2020, nel corso del quale ha espletato un'attività lavorativa dal 11.12.2019 al
30.06.2020, ovvero per oltre 150 giorni (cfr. contratti esibiti da parte ricorrente e stato matricolare prodotto dall'amministrazione).
E' invece fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale che il ha CP_1
opposto in relazione all'a. s. 2018/2019, atteso che la menzionata sentenza n.
29961/2023 della Suprema Corte ha statuito, in punto di prescrizione, che l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma
1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Nel caso concreto, la docente ha prestato servizio, nel corso dell'anno scolastico
2018/2019, presso l'Istituto SMS "G. BIANCO" SERSALE I.C.” ed il termine prescrizionale ha preso a decorrere dal 25.10.2018, data di conferimento dell'incarico di supplenza per tale annualità, sicché la prescrizione è maturata in data
25.10.2023, mancando atti di costituzione in mora che ne hanno interrotto il decorso.
Pertanto, il presente ricorso giudiziale, notificato al il 31.07.2024, non ha CP_1
interrotto il termine di prescrizione quinquennale della pretesa creditoria relativa a detta annualità.
Alla luce di quanto esposto, va dichiarato il diritto di parte ricorrente a percepire la somma di euro 1.000,00, nelle forme della c.d. carta elettronica docente, limitatamente agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021.
Non potendo, tuttavia, pronunciarsi una condanna del resistente al CP_1
pagamento diretto del suddetto importo, dal momento che la norma di legge prevede
3 uno specifico ed infungibile strumento a destinazione vincolata che non è suscettibile di automatica conversione nel corrispondente valore monetario,
l'amministrazione deve essere condannata ad erogare a parte ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi tariffari, attesa la serialità della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando:
- accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, accerta il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente, condannando parte resistente a metterle a disposizione, per il tramite della Carta elettronica del docente, la somma complessiva di € 1.000,00;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 321,00 per onorario, oltre accessori di legge.
Catanzaro, 24.04.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Francesco Aragona
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