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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 26/03/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 935 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021,
T R A
(c.f. ), titolare dell'omonima Parte_1 CodiceFiscale_1
ditta, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Pasca, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Parte_2 CodiceFiscale_2
avv.ti Salvatore Nisi e Silvestro De Donno, come da mandato in atti;
- APPELLATO -
All'udienza del 14 giugno 2023 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
Proc. n. 935/2021 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. giudizio, dinanzi al Tribunale di Lecce, , quale titolare della ditta Parte_2
Campa Edilizia.
Deduceva che:
1. nel settembre 2012 la ditta Campa Edilizia di Campa Roberto, commis-
sionava alla ditta la realizzazione di intonaci e pavimenti pres- Parte_1
so il cantiere, sito in Corigliano, in via Verdi, costituito da un complesso immobiliare di tre livelli, livello seminterrato e interrato. Presso detto cantiere eseguiva i seguenti lavori: fornitura e posa in opera dell'intonaco completo in n. 3 appartamenti;
dell'intonaco esterno di tutto il complesso condominiale;
del seminterrato e del piano interrato;
della mansarda e della prima parte della scala condominiale;
posa in opera del pavimento e battiscopa in n. 9 balconi;
complessivamente eseguiva mq 2.600 di into-
naci esterni, 3.400 di quelli interni, 140 di pavimenti e 150 di battiscopa;
2. nel luglio 2013 la ditta convenuta commissionava lavori presso il cantiere di via Oberdan, costituito da una palazzina di due piani e livello seminter-
rato. Presso detto cantiere eseguiva fornitura e posa in opera di intonaco esterno del 50% del complesso, di intonaco completo di una villetta e del solo piano seminterrato di un'altra villetta, posa in opera di pavimento battiscopa bagno del solo piano seminterrato di un'altra villetta;
comples-
sivamente eseguiva mq 500 di intonaci esterni, 700 di intonaci interni, 60
di posa di pavimenti, 45 di posa di battiscopa e 15 di rivestimento bagno;
3. la ditta versava solo acconti: per i lavori di via Verdi € 38.604,35 Pt_2
oltre iva al 4% e per quelli di via Oberdan € 6.533,09 oltre iva al 4%, per complessivi € 45.137,44;
Proc. n. 935/2021 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
4. poiché non era stata pattuita la misura del compenso, si era affidato ad una perizia di stima che quantificava i lavori di via Verdi in complessivi €
100.060,00 oltre iva al 4%, e i lavori di via Oberdan in complessivi €
21.090,0,0 oltre iva al 4%;
5. ne conseguiva il suo buon diritto a richiedere il saldo, pari a € 61.455,65
per i lavori di via Verdi, ed € 14.556,91 per i lavori di via Oberdan.
Si costituiva che non contestava le superfici, complessivamente Parte_2
indicate dall'attore, per il complesso di Via Oberdan, mentre, per il complesso di via Verdi, specificava che la ditta aveva eseguito i seguenti la- Parte_1
vori edilizi: mq 1.600 di fornitura e posa in opera di ordinario intonaco esterno a base cementizia a tre strati;
mq 1.770 di fornitura e posa in opera di ordinario in-
tonaco interno a base cementizia a tre strati;
mq 1.700 di fornitura e posa in ope-
ra di ordinario intonaco interno a base cementizia a due strati;
mq 140 di posa in opera di pavimenti;
ml 150 di posa in opera di battiscopa.
Non contestava per entrambi i complessi le superfici indicate dall'attore con ri-
guardo ai lavori di fornitura e posa in opera di pavimentazione, battiscopa e bagno.
Evidenziava che:
A) “conformemente a precedenti pattuizioni fra le stesse parti con riferimento a lavori presso
lo stesso cantiere, aveva convenuto con la ditta i prezzi per i lavori Parte_1
da eseguire:
- fornitura e posa in opera di intonaco esterno a tre strati = € 10,00 al mq + IVA;
- fornitura e posa in opera di intonaco interno a tre strati = € 10,00 al mq + IVA;
- fornitura e posa in opera di intonaco interno a due strati = € 7,00 al mq + IVA;
- posa in opera di pavimentazione = € 10,00 al mq + IVA;
Proc. n. 935/2021 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. - posa in opera di zoccolino battiscopa = € 3,50 al ml + IVA.” (cfr. comparsa di costituzione pag.4).
B) I prezzi concordati erano perfettamente congrui ed adeguati alla luce del fatto che per i lavori di intonaco la ditta aveva fornito solo il Parte_1
premiscelato di intonaco ed effettuato la posa in opera mentre il Pt_2
aveva messo a disposizione macchinari, attrezzature, maestranze, acqua,
energia elettrica – e per i lavori di pavimentazione la ditta ave- Parte_1
va messo a disposizione solo il materiale strettamente necessario alla posa in opera di pavimento e battiscopa (collante e materiale di sigillatura) men-
tre il aveva eseguito direttamente il massetto e ogni attività accesso- Pt_2
ria con le proprie maestranze (scarico dei materiali e distribuzione presso le unità immobiliari da pavimentare ecc.).
C) Alla stregua dei lavori effettivamente eseguiti e in base ai prezzi concordati il aveva maturato un credito pari a € 59.582,50 + IVA per in- Parte_1
tonaci/pavimenti/battiscopa + € 300,00 IVA compresa per rivestimento di un bagno;
pertanto corrispondeva alla ditta la somma di € 48.212,28.
D) Null'altro era dovuto avendo contestato alla ditta la Parte_1
pessima esecuzione delle opere di intonaco interno di via Oberdan di cui l'attore ne riconosceva la piena fondatezza, effettuando vari e reiterati in-
terventi per tentare di eliminare i vizi evidenziati, ma tutti i tentativi rima-
nevano senza esito alcuno;
tanto che causavano richieste risarcitorie da parte dei coniugi di un appartamento, richieste Parte_3
di cui chiedeva di essere tenuta indenne dalla ditta Baldassarre con correla-
ta riduzione del prezzo.
Proc. n. 935/2021 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. In ogni caso, rimasti senza esito tutti gli interventi di ripristino dei vizi e difetti, la
“ha concordato una riduzione del prezzo forfettaria di € 14.000,00 così Parte_4
riconoscendo di non avere null'altro a pretendere dall'odierno convenuto” (cfr. comparsa di costituzione pag.7).
La causa, istruita a mezzo produzione documentale, prova orale e CTU veniva decisa con sentenza n. 2333/2021 pubblicata in data 28/07/2021 con la quale il
Tribunale di Lecce rigettava la domanda così motivando:
“In primo luogo dalla documentazione prodotta dalla stessa parte attrice, ovvero dalle fatture di
pagamento emesse, può desumersi che le parti abbiano effettivamente pattuito uno sconto sul
prezzo delle lavorazioni, non applicando il tariffario regionale, così come riferito da parte conve-
nuta. Invero una semplice operazione matematica condotta sui documenti predetti, consente di
presumere che effettivamente tra parte attrice e parte convenuta sia stato accordato il pagamento
del prezzo in misura pari ad € 10,00 a mq. (ad esempio, analizzando la fattura n. 07, si fa
riferimento al prezzo di € 10,00).
In secondo luogo l'attore sostiene che la convenuta abbia solamente versato degli acconti e preci-
samente € 38.604,35 oltre IVA al 4% per i lavori di Via G. Verdi e € 6.533,09 oltre
IVA al 4% per quelli svolti in Via Oberdan, e per questo motivo chiede che venga condannata
a pagare il saldo. La relazione di CTU depositata nel corso del procedimento ha quantificato
la superficie esterna di intonaco del cantiere di Via G. Verdi in complessivi 2.425 mq e la su-
perficie del torrino in 30.00 mq, non conteggiando né i parapetti del lastrico solare né il muro
identificato nella documentazione allegati n.4/5 al fascicolo di che invece era- Parte_2
no stati calcolati da Sulla base del computo metrico ottenuto il C.T.U. ha Parte_1
determinato il prezzo complessivo dei lavori svolti nel cantiere di Via G. Verdi e di Via
Oberdan in € 42.440,47 oltre IVA al 4%, non tenendo conto, tuttavia, del prezzo pattuito
Proc. n. 935/2021 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. tra le parti. Dunque, tenendo conto che la cifra quantificata è inferiore rispetto a quella corri-
sposta dal nonostante l'applicazione di un prezzo maggiorato, la mancata quantifica- Pt_2
zione delle ulteriori lavorazioni eseguite può presumersi compensata dal maggior prezzo conteg-
giato. In ultimo la Campa Edilizia di Campa Roberto ha contestato a la Parte_1
pessima esecuzione delle opere di intonaco e l'attore ha preso atto delle contestazioni rivolte, in
particolare quelle relative all'intonaco interno, ne ha riconosciuto la piena fondatezza ed ha ef-
fettuato vari e reiterati interventi per tentare di eliminare i gravi vizi e i difetti evidenziati, a
detta dell'attore tali vizi sono stati sanati, tuttavia la Campa Edilizia ritiene non solo che non
ci sia stato nessun risanamento ma che tali vizi abbiano causato la ritardata consegna di ap-
partamenti ormai finiti, e richieste risarcitorie da parte degli acquirenti, fra cui i coniugi
[...]
acquirenti di un appartamento ad uso abitativo facente parte del complesso immobi- CP_1
liare alla Via Oberdan, richieste risarcitorie di cui la ditta deducente intende essere tenuta in-
denne dalla L'attore, di contro, afferma di aver risanato tutti i vizi, ma non Parte_4
ha fornito nessuna prova di ciò. Sul punto giova considerare che, ai sensi dell'art. 2697 c.c. “chi
vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi
eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve pro-
vare i fatti su cui l'eccezione si fonda”. Nel caso di specie l'attore non ha fornito prova di quan-
to allegato in merito alla eliminazione dei vizi già riconosciuti. Quanto detto impone di ritenere
che il abbia provveduto a pagare per intero le opere commissionate, anche alla luce della Pt_2
possibile riduzione del prezzo dipendente dalla cattiva esecuzione parziale delle stesse”.
Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto appello con Parte_1
atto di citazione del 15/10/2021 chiedendone la riforma con unico motivo.
Si è costituita resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. Parte_2
All'udienza Collegiale del 14 giugno 2023 le parti hanno precisato le conclusioni
Proc. n. 935/2021 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo censura la sentenza per travisamento degli Parte_1
atti di causa. Il giudice avrebbe erroneamente:
1) posto a base della decisione la fattura n. 7, nella quale si fa riferimento al prezzo di € 10,00 mq;
infatti detta fattura è stata prodotta dalla convenu-
ta e non dall'attrice e sarebbe inconferente in quanto emessa da altra dit-
ta; l'appellante ribadisce che nessun accordo sul prezzo è intervenuto fra le parti;
2) ritenuto che il CTU abbia quantificato il valore delle opere in € 42.440,47
oltre iva;
infatti nella CTU non si rinviene tale valutazione;
3) valutato, con riguardo ai danni, che non vi era una domanda riconven-
zionale; in ogni caso l'attore aveva provato che i vizi erano stati risanati
(cfr. teste ); il quantum risarcitorio sarebbe comunque pari a € Tes_1
2.500,00, pagati a tale titolo all'avv. (come dichiarato dal teste CP_2 [...]
e non di € 14.000,00. Di un danno di tale importo non vi Tes_2
sarebbe prova;
4) ritenuto che la convenuta aveva versato l'acconto di € 48.212,21; al con-
trario, del pagamento di tale somma non vi sarebbe prova e perciò l'unica somma versata in acconto, da detrarre dall'intero valore delle opere, sa-
rebbe quella dichiarata dall'attore (€ 45.137,44).
In conclusione, sulla base delle misurazioni dei lavori di intonaco e dei prezzi in-
dicati dal CTU, secondo il prezziario regionale e con il ribasso del 20%, tenuto,
Proc. n. 935/2021 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. altresì, conto dell'accettazione da parte del del prezzo di € 10,00 (in- Parte_1
dicato dal consulente per l'intonaco rustico), aggiungendo il valore dei lavori di posa in opera di battiscopa, pavimenti e rivestimento bagno, come indicato dalla convenuta, l'appellante sostiene di vantare un credito pari a € 89.520,10 oltre
IVA e chiede, conseguentemente, la condanna dell'appellato al pagamento del saldo, pari ad € 44.382,66 oltre IVA.
Il motivo di appello è fondato per quanto di ragione.
Occorre chiarire che, conformemente alle doglianze dell'appellante, in merito alle quali l'appellato nulla ha contestato, il CTU non ha fornito una quantificazione complessiva delle opere avendo solo indicato, per come meglio si dirà appresso,
le superfici di intonaco e il prezzo applicabile, secondo le tariffe regionali desunte dagli appalti pubblici. La somma di € 42.400,47 si rinviene in un computo metri-
co parziale, per i lavori di intonaco del solo complesso di via Verdi, tra gli allegati alla CTU.
Ciò chiarito, si può ritenere provato che fra le parti, per i lavori di cui si discute,
vi è stato accordo sui prezzi, come specificatamente indicati dalla convenuta.
Infatti il teste , responsabile di cantiere, ha confermato la circo- Testimone_3
stanza (posizione sub c) delle note istruttorie).
Che questo fosse l'accordo raggiunto dalle parti è confermato dalle seguenti cir-
costanze.
Innanzitutto, appare del tutto inverosimile che per lavori particolarmente impe-
gnativi, come quelli di cui si discute, le parti non abbiano raggiunto un accordo,
almeno di massima, sui prezzi.
La convenuta ha allegato la circostanza che in precedenti lavori dello stesso ge-
Proc. n. 935/2021 RG - 8 - dott.ssa Parte_5 intercorsi tra le stesse parti nel 2011, presso lo stesso complesso di via Ver-
[...]
di, ebbero a convenire, per la posa in opera dell'intonaco esterno, il corrispettivo di € 10,00 +IVA al mq. L'attore non ha contestato che in tale occasione era in-
tervenuto questo accordo, ma ha contestato l'importo specificando che era stato pari a € 13,50 mq, senza tuttavia provare la circostanza. Inoltre, non ha offerto alcuna ragione, neanche in termini di sola allegazione, del perché, invece, nella fattispecie che ci occupa, non erano intervenuti accordi sui prezzi da applicare.
La fattura presa in considerazione dal primo giudice (fattura n. 7 del
05/06/2012), allegata al fascicolo della convenuta, insieme ad altre dello stesso genere, emesse dalla ditta CA in favore della ditta per lavori di into- Pt_2
nacatura dello stesso tipo, eseguiti presso lo stesso complesso di via Verdi -
Umberto, nel periodo giugno/dicembre 2012, riporta il prezzo di € 10,00 mq per
“lavori di intonaco”, il che conferma l'assoluta verosimiglianza del fatto che, an-
che fra le parti in causa, per lavori simili sia stato pattuito il medesimo corrispet-
tivo, piuttosto che l'applicazione del prezziario regionale.
In ogni caso e a tutto voler concedere, i prezzi indicati dalla convenuta appaiono più che congrui per le seguenti ragioni.
Il CTU nelle conclusioni dell'elaborato peritale ha chiarito che “volendo procedere ad
una stima del corrispettivo spettante per le lavorazioni effettuate ricorrendo, per analogia, al
prezzario delle OO.PP. della dell'anno 2012, si riporta la seguente voce relati- CP_3
va alla realizzazione di intonaci esterni ed interni: «Fornitura e posa in opera di intonaco li-
scio, per esterni eseguito a qualsiasi altezza su superfici verticali rette o centinate, orizzontali e
inclinate con malta comune. Realizzato con un promo strato di rinzaffo e con un secondo strato
tirato in piano con regolo e fratazzo, applicati previa disposizione di guide e poste e rifinito con
Proc. n. 935/2021 RG - 9 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. sovrastante strato di colla della stessa malta passata al crivello fino e lisciata con fratazzo me-
tallico, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, la profilatura degli spigoli e la fornitura
ed uso dei materiali ed attrezzi necessari. Incluso il trasporto, lo scarico
dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di
posa di tutti i materiali necessari e quant'altro occorre per dare il lavoro fini-
to in opera a perfetta regola d'arte.
E 16.12 a - Intonaco liscio su superfici piane interne, con finitura a tonachino mq €.16,90
E 16.12 b - Intonaco liscio su superfici piane esterne, con finitura a tonachino mq €.17,50
Si fa presente che, generalmente, le ditte che partecipano alle gare d'appalto di opere pubbliche
operano su tale prezzario un ribasso percentuale medio che va dal 22 al 25%.
Pertanto, per valutare il corrispettivo spettante, bisognerà moltiplicare la superficie esterna e in-
terna totale di intonaco realizzata per il costo a mq., ribassato della percentuale di ribasso me-
dio (…)»”.
La prova testi ha confermato che la ditta non aveva posto in Parte_1
essere gran parte delle attività facenti parte del “quant'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte”.
Infatti l'istruttoria attraverso la prova testi (di parte attrice e convenuta) ha con-
fermato che la ditta del aveva prestato al rilevante collabora- Pt_2 Parte_1
zione (mettendo a disposizione propri dipendenti e proprie attrezzature quali la gru ed i “secchioni” per l'acqua), nonché taluni strumenti (ad es. impalcature e ponteggi) e, altresì, materiali di consumo di fondamentale importanza (ad es. ac-
qua ed energia elettrica).
Lo stesso durante l'interrogatorio ha ammesso con riguardo ai lavori Parte_1
di via Verdi: “sul terrazzo di via Verdi i sacchi vennero portati dall'operaio della ditta
Proc. n. 935/2021 RG - 10 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Campa con la gru…l'acqua per la miscelazione venne messa a disposizione dalla ditta Pt_2
e trattavasi … il trasporto avvenne con la gru della ditta … i ponteggi per l'intonaco Pt_2
esterno … l'energia elettrica venne messa a disposizione dalla ditta . Pt_2
Ha ammesso, per i lavori di via Oberdan, che “acqua e luce furono date dalla ditta
. Pt_2
Alla luce dell'incidenza percentuale dei risparmi in termini di attività e attrezzatu-
re e materiali, di cui la ditta ha di fatto beneficiato, i prezzi di riferi- Parte_1
mento indicati dal CTU anche con il massimo dei ribassi riportati (25%) non possono essere presi, nella fattispecie, in considerazione.
Perciò possono senz'altro ritenersi del tutto congrui i prezzi indicati dalla convenu-
ta (fornitura e posa in opera di intonaco esterno a tre strati = €.10,00 al mq + iva -
fornitura e posa in opera di intonaco interno a tre strati = €.10,00 al mq + iva -
fornitura e posa in opera di intonaco interno a due strati = €.7,00 al mq + iva).
Orbene, venendo alla prova della quantità e qualità dei lavori svolti, si specifica quanto segue.
Con riferimento ai lavori di intonaco di via Oberdan, le parti concordano sulla estensione e sugli strati: 500 mq per esterni e 700 mq interni, entrambi a tre strati
(cfr. verbale di perizia del 12/10/2018), il CTU ha in ogni caso confermato.
Con riferimento all'intonaco di via Verdi, il CTU ha quantificato:
- mq 2450 per esterni compreso il torrino, con specificazione che non sono stati conteggiati i parapetti del lastrico solare e del muro identificato nella doc. allegata n. 4 e 5 del (si tratta infatti della facciata esterna lato est, intonacata dal Pt_2
nel precedente lavoro del 2011); Parte_1
- mq 3400 interni, di cui mq 1700 per civile abitazione e mq 1700 per interrato e
Proc. n. 935/2021 RG - 11 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. seminterrato eseguito a rustico.
Con riguardo alla stratigrafia, sul numero degli strati dell'intonaco esterno, la
CTU nulla ha riferito (mancando del tutto un quesito in tal senso). Tuttavia può
ritenersi che è stato di tre strati, in considerazione del fatto che lo stesso conve-
nuto costituendosi, pur deducendo una superficie minore di lavorazioni, ha con-
fermato la lavorazione degli intonachi esterni a tre strati.
Con riguardo ai lavori interni, il CTU, pur rappresentando l'opportunità di ese-
guire accertamenti più invasivi, demandando alla decisione del Tribunale ha rite-
nuto plausibile che l'intonaco di civile abitazione sia di tre strati, mentre quello di seminterrati e interrati ad uno o due strati.
L'accertamento, invero, trova conferma nelle allegazioni del convenuto, il quale ha sostenuto, nella comparsa di costituzione, che la ditta attrice, per gli interni di via Verdi aveva eseguito mq 1700 di intonaco civile a tre strati e mq 1700,00 di ordinario intonaco a base cementizia a due strati (cfr. comparsa pag. 3).
Da un rapido calcolo, in applicazione dei prezzi innanzi detti, il valore delle ope-
re di posa in opera e intonacatura di via Verdi e via Oberdan ammonta nel com-
plesso ad € 65.400,00 oltre iva al 4% (5.350 mq * 10 € = € 53.500,00 cui vanno sommati € 11.900,00 dovuti per 1.700 mq a € 7 per mq).
A detta somma deve aggiungersi il valore dei lavori relativi alla posa in opera di pavimenti, battiscopa e rivestimento bagno, per i quali non vi è contestazione tra le parti sulle misure ma solo sui prezzi.
L'appellante ha dichiarato di aderire ai prezzi indicati dalla convenuta così che il valore di dette opere ammonta ad € 2.832,50.
Complessivamente il valore delle opere eseguite dall'attore ammonta a €
Proc. n. 935/2021 RG - 12 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. 68.232,50 oltre iva al 4%.
Da tale somma deve detrarsi la somma di € 45.137,44, versata in acconto come dedotto dall'attrice (non vi è prova infatti del versamento della maggior somma come dedotto dalla convenuta avendo questa prodotto una serie di fatture non quietanzate e solo due quietanze per pagamenti in contanti, firmate dal Baldas-
sarre rispettivamente di € 1.000,00 ed € 300,00) così residuando a favore dell'attore € 23.095,06 oltre iva al 4% cui deve aggiungersi gli interessi dalla do-
manda al soddisfo.
Con riguardo alla cattiva esecuzione dell'intonaco, l'attrice ha provato di essere intervenuta ponendo rimedio (cfr. prova testi : “ricordo che dopo il Testimone_4
completamento dei lavori ci siamo recati di nuovo in una delle abitazioni di via Oberdan perché
vi erano dei punti non uniformi, preciso che per poter individuare tali punti abbiano usato la
luce artificiale, mettendola di fianco, ed abbiamo provveduto ad eliminare queste disomogeneità).
La prova della circostanza, secondo cui l'intervento non è stato risolutivo, in-
combeva sul convenuto, prova che non è stata fornita, non essendo sufficiente la lettera di contestazione dell'avv. in atti, potendosi essere trattato di una CP_2
contestazione infondata. Non vi sono nemmeno foto in atti che ritraggano i vizi lamentati dall'avv. In ogni caso non vi sarebbero elementi per ritenere, CP_2
ove la circostanza fosse stata vera, la congruità del rimborso di € 2.500,00, asseri-
tamente pagato all'avv. per i vizi de quibus, come dichiarato dal teste CP_2 Tes_5
Nessuna prova è stata raggiunta in ordine all'asserita riduzione del prezzo di
[...]
€ 14.000,00 forfettaria per asseriti vizi.
Ne deriva l'accoglimento dell'appello per quanto di ragione con la condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio liquidate
Proc. n. 935/2021 RG - 13 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. come da dispositivo.
Le spese di CTU vanno poste a carico del Pt_2
P.Q.M.
La Corte,
in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, con-
danna al pagamento in favore di della somma Parte_2 Parte_1
di € 23.095,06 oltre IVA al 4%, e interessi dalla data della domanda al soddisfo;
condanna al pagamento in favore di delle spe- Parte_2 Parte_1
se del doppio grado di giudizio che liquida, quanto al primo grado in complessivi
€ 5.286,00 di cui € 786,00 per spese borsuali oltre IVA, CAP e RF al 15% e quanto al secondo grado in complessivi € 4.804,00 di cui € 804,00 per spese bor-
suali oltre IVA, CAP e RF al 15%;
pone definitivamente a carico di le spese di CTU. Parte_2
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 5 marzo 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 935/2021 RG - 14 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 935 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021,
T R A
(c.f. ), titolare dell'omonima Parte_1 CodiceFiscale_1
ditta, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Pasca, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Parte_2 CodiceFiscale_2
avv.ti Salvatore Nisi e Silvestro De Donno, come da mandato in atti;
- APPELLATO -
All'udienza del 14 giugno 2023 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
Proc. n. 935/2021 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. giudizio, dinanzi al Tribunale di Lecce, , quale titolare della ditta Parte_2
Campa Edilizia.
Deduceva che:
1. nel settembre 2012 la ditta Campa Edilizia di Campa Roberto, commis-
sionava alla ditta la realizzazione di intonaci e pavimenti pres- Parte_1
so il cantiere, sito in Corigliano, in via Verdi, costituito da un complesso immobiliare di tre livelli, livello seminterrato e interrato. Presso detto cantiere eseguiva i seguenti lavori: fornitura e posa in opera dell'intonaco completo in n. 3 appartamenti;
dell'intonaco esterno di tutto il complesso condominiale;
del seminterrato e del piano interrato;
della mansarda e della prima parte della scala condominiale;
posa in opera del pavimento e battiscopa in n. 9 balconi;
complessivamente eseguiva mq 2.600 di into-
naci esterni, 3.400 di quelli interni, 140 di pavimenti e 150 di battiscopa;
2. nel luglio 2013 la ditta convenuta commissionava lavori presso il cantiere di via Oberdan, costituito da una palazzina di due piani e livello seminter-
rato. Presso detto cantiere eseguiva fornitura e posa in opera di intonaco esterno del 50% del complesso, di intonaco completo di una villetta e del solo piano seminterrato di un'altra villetta, posa in opera di pavimento battiscopa bagno del solo piano seminterrato di un'altra villetta;
comples-
sivamente eseguiva mq 500 di intonaci esterni, 700 di intonaci interni, 60
di posa di pavimenti, 45 di posa di battiscopa e 15 di rivestimento bagno;
3. la ditta versava solo acconti: per i lavori di via Verdi € 38.604,35 Pt_2
oltre iva al 4% e per quelli di via Oberdan € 6.533,09 oltre iva al 4%, per complessivi € 45.137,44;
Proc. n. 935/2021 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
4. poiché non era stata pattuita la misura del compenso, si era affidato ad una perizia di stima che quantificava i lavori di via Verdi in complessivi €
100.060,00 oltre iva al 4%, e i lavori di via Oberdan in complessivi €
21.090,0,0 oltre iva al 4%;
5. ne conseguiva il suo buon diritto a richiedere il saldo, pari a € 61.455,65
per i lavori di via Verdi, ed € 14.556,91 per i lavori di via Oberdan.
Si costituiva che non contestava le superfici, complessivamente Parte_2
indicate dall'attore, per il complesso di Via Oberdan, mentre, per il complesso di via Verdi, specificava che la ditta aveva eseguito i seguenti la- Parte_1
vori edilizi: mq 1.600 di fornitura e posa in opera di ordinario intonaco esterno a base cementizia a tre strati;
mq 1.770 di fornitura e posa in opera di ordinario in-
tonaco interno a base cementizia a tre strati;
mq 1.700 di fornitura e posa in ope-
ra di ordinario intonaco interno a base cementizia a due strati;
mq 140 di posa in opera di pavimenti;
ml 150 di posa in opera di battiscopa.
Non contestava per entrambi i complessi le superfici indicate dall'attore con ri-
guardo ai lavori di fornitura e posa in opera di pavimentazione, battiscopa e bagno.
Evidenziava che:
A) “conformemente a precedenti pattuizioni fra le stesse parti con riferimento a lavori presso
lo stesso cantiere, aveva convenuto con la ditta i prezzi per i lavori Parte_1
da eseguire:
- fornitura e posa in opera di intonaco esterno a tre strati = € 10,00 al mq + IVA;
- fornitura e posa in opera di intonaco interno a tre strati = € 10,00 al mq + IVA;
- fornitura e posa in opera di intonaco interno a due strati = € 7,00 al mq + IVA;
- posa in opera di pavimentazione = € 10,00 al mq + IVA;
Proc. n. 935/2021 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. - posa in opera di zoccolino battiscopa = € 3,50 al ml + IVA.” (cfr. comparsa di costituzione pag.4).
B) I prezzi concordati erano perfettamente congrui ed adeguati alla luce del fatto che per i lavori di intonaco la ditta aveva fornito solo il Parte_1
premiscelato di intonaco ed effettuato la posa in opera mentre il Pt_2
aveva messo a disposizione macchinari, attrezzature, maestranze, acqua,
energia elettrica – e per i lavori di pavimentazione la ditta ave- Parte_1
va messo a disposizione solo il materiale strettamente necessario alla posa in opera di pavimento e battiscopa (collante e materiale di sigillatura) men-
tre il aveva eseguito direttamente il massetto e ogni attività accesso- Pt_2
ria con le proprie maestranze (scarico dei materiali e distribuzione presso le unità immobiliari da pavimentare ecc.).
C) Alla stregua dei lavori effettivamente eseguiti e in base ai prezzi concordati il aveva maturato un credito pari a € 59.582,50 + IVA per in- Parte_1
tonaci/pavimenti/battiscopa + € 300,00 IVA compresa per rivestimento di un bagno;
pertanto corrispondeva alla ditta la somma di € 48.212,28.
D) Null'altro era dovuto avendo contestato alla ditta la Parte_1
pessima esecuzione delle opere di intonaco interno di via Oberdan di cui l'attore ne riconosceva la piena fondatezza, effettuando vari e reiterati in-
terventi per tentare di eliminare i vizi evidenziati, ma tutti i tentativi rima-
nevano senza esito alcuno;
tanto che causavano richieste risarcitorie da parte dei coniugi di un appartamento, richieste Parte_3
di cui chiedeva di essere tenuta indenne dalla ditta Baldassarre con correla-
ta riduzione del prezzo.
Proc. n. 935/2021 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. In ogni caso, rimasti senza esito tutti gli interventi di ripristino dei vizi e difetti, la
“ha concordato una riduzione del prezzo forfettaria di € 14.000,00 così Parte_4
riconoscendo di non avere null'altro a pretendere dall'odierno convenuto” (cfr. comparsa di costituzione pag.7).
La causa, istruita a mezzo produzione documentale, prova orale e CTU veniva decisa con sentenza n. 2333/2021 pubblicata in data 28/07/2021 con la quale il
Tribunale di Lecce rigettava la domanda così motivando:
“In primo luogo dalla documentazione prodotta dalla stessa parte attrice, ovvero dalle fatture di
pagamento emesse, può desumersi che le parti abbiano effettivamente pattuito uno sconto sul
prezzo delle lavorazioni, non applicando il tariffario regionale, così come riferito da parte conve-
nuta. Invero una semplice operazione matematica condotta sui documenti predetti, consente di
presumere che effettivamente tra parte attrice e parte convenuta sia stato accordato il pagamento
del prezzo in misura pari ad € 10,00 a mq. (ad esempio, analizzando la fattura n. 07, si fa
riferimento al prezzo di € 10,00).
In secondo luogo l'attore sostiene che la convenuta abbia solamente versato degli acconti e preci-
samente € 38.604,35 oltre IVA al 4% per i lavori di Via G. Verdi e € 6.533,09 oltre
IVA al 4% per quelli svolti in Via Oberdan, e per questo motivo chiede che venga condannata
a pagare il saldo. La relazione di CTU depositata nel corso del procedimento ha quantificato
la superficie esterna di intonaco del cantiere di Via G. Verdi in complessivi 2.425 mq e la su-
perficie del torrino in 30.00 mq, non conteggiando né i parapetti del lastrico solare né il muro
identificato nella documentazione allegati n.4/5 al fascicolo di che invece era- Parte_2
no stati calcolati da Sulla base del computo metrico ottenuto il C.T.U. ha Parte_1
determinato il prezzo complessivo dei lavori svolti nel cantiere di Via G. Verdi e di Via
Oberdan in € 42.440,47 oltre IVA al 4%, non tenendo conto, tuttavia, del prezzo pattuito
Proc. n. 935/2021 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. tra le parti. Dunque, tenendo conto che la cifra quantificata è inferiore rispetto a quella corri-
sposta dal nonostante l'applicazione di un prezzo maggiorato, la mancata quantifica- Pt_2
zione delle ulteriori lavorazioni eseguite può presumersi compensata dal maggior prezzo conteg-
giato. In ultimo la Campa Edilizia di Campa Roberto ha contestato a la Parte_1
pessima esecuzione delle opere di intonaco e l'attore ha preso atto delle contestazioni rivolte, in
particolare quelle relative all'intonaco interno, ne ha riconosciuto la piena fondatezza ed ha ef-
fettuato vari e reiterati interventi per tentare di eliminare i gravi vizi e i difetti evidenziati, a
detta dell'attore tali vizi sono stati sanati, tuttavia la Campa Edilizia ritiene non solo che non
ci sia stato nessun risanamento ma che tali vizi abbiano causato la ritardata consegna di ap-
partamenti ormai finiti, e richieste risarcitorie da parte degli acquirenti, fra cui i coniugi
[...]
acquirenti di un appartamento ad uso abitativo facente parte del complesso immobi- CP_1
liare alla Via Oberdan, richieste risarcitorie di cui la ditta deducente intende essere tenuta in-
denne dalla L'attore, di contro, afferma di aver risanato tutti i vizi, ma non Parte_4
ha fornito nessuna prova di ciò. Sul punto giova considerare che, ai sensi dell'art. 2697 c.c. “chi
vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi
eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve pro-
vare i fatti su cui l'eccezione si fonda”. Nel caso di specie l'attore non ha fornito prova di quan-
to allegato in merito alla eliminazione dei vizi già riconosciuti. Quanto detto impone di ritenere
che il abbia provveduto a pagare per intero le opere commissionate, anche alla luce della Pt_2
possibile riduzione del prezzo dipendente dalla cattiva esecuzione parziale delle stesse”.
Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto appello con Parte_1
atto di citazione del 15/10/2021 chiedendone la riforma con unico motivo.
Si è costituita resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. Parte_2
All'udienza Collegiale del 14 giugno 2023 le parti hanno precisato le conclusioni
Proc. n. 935/2021 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo censura la sentenza per travisamento degli Parte_1
atti di causa. Il giudice avrebbe erroneamente:
1) posto a base della decisione la fattura n. 7, nella quale si fa riferimento al prezzo di € 10,00 mq;
infatti detta fattura è stata prodotta dalla convenu-
ta e non dall'attrice e sarebbe inconferente in quanto emessa da altra dit-
ta; l'appellante ribadisce che nessun accordo sul prezzo è intervenuto fra le parti;
2) ritenuto che il CTU abbia quantificato il valore delle opere in € 42.440,47
oltre iva;
infatti nella CTU non si rinviene tale valutazione;
3) valutato, con riguardo ai danni, che non vi era una domanda riconven-
zionale; in ogni caso l'attore aveva provato che i vizi erano stati risanati
(cfr. teste ); il quantum risarcitorio sarebbe comunque pari a € Tes_1
2.500,00, pagati a tale titolo all'avv. (come dichiarato dal teste CP_2 [...]
e non di € 14.000,00. Di un danno di tale importo non vi Tes_2
sarebbe prova;
4) ritenuto che la convenuta aveva versato l'acconto di € 48.212,21; al con-
trario, del pagamento di tale somma non vi sarebbe prova e perciò l'unica somma versata in acconto, da detrarre dall'intero valore delle opere, sa-
rebbe quella dichiarata dall'attore (€ 45.137,44).
In conclusione, sulla base delle misurazioni dei lavori di intonaco e dei prezzi in-
dicati dal CTU, secondo il prezziario regionale e con il ribasso del 20%, tenuto,
Proc. n. 935/2021 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. altresì, conto dell'accettazione da parte del del prezzo di € 10,00 (in- Parte_1
dicato dal consulente per l'intonaco rustico), aggiungendo il valore dei lavori di posa in opera di battiscopa, pavimenti e rivestimento bagno, come indicato dalla convenuta, l'appellante sostiene di vantare un credito pari a € 89.520,10 oltre
IVA e chiede, conseguentemente, la condanna dell'appellato al pagamento del saldo, pari ad € 44.382,66 oltre IVA.
Il motivo di appello è fondato per quanto di ragione.
Occorre chiarire che, conformemente alle doglianze dell'appellante, in merito alle quali l'appellato nulla ha contestato, il CTU non ha fornito una quantificazione complessiva delle opere avendo solo indicato, per come meglio si dirà appresso,
le superfici di intonaco e il prezzo applicabile, secondo le tariffe regionali desunte dagli appalti pubblici. La somma di € 42.400,47 si rinviene in un computo metri-
co parziale, per i lavori di intonaco del solo complesso di via Verdi, tra gli allegati alla CTU.
Ciò chiarito, si può ritenere provato che fra le parti, per i lavori di cui si discute,
vi è stato accordo sui prezzi, come specificatamente indicati dalla convenuta.
Infatti il teste , responsabile di cantiere, ha confermato la circo- Testimone_3
stanza (posizione sub c) delle note istruttorie).
Che questo fosse l'accordo raggiunto dalle parti è confermato dalle seguenti cir-
costanze.
Innanzitutto, appare del tutto inverosimile che per lavori particolarmente impe-
gnativi, come quelli di cui si discute, le parti non abbiano raggiunto un accordo,
almeno di massima, sui prezzi.
La convenuta ha allegato la circostanza che in precedenti lavori dello stesso ge-
Proc. n. 935/2021 RG - 8 - dott.ssa Parte_5 intercorsi tra le stesse parti nel 2011, presso lo stesso complesso di via Ver-
[...]
di, ebbero a convenire, per la posa in opera dell'intonaco esterno, il corrispettivo di € 10,00 +IVA al mq. L'attore non ha contestato che in tale occasione era in-
tervenuto questo accordo, ma ha contestato l'importo specificando che era stato pari a € 13,50 mq, senza tuttavia provare la circostanza. Inoltre, non ha offerto alcuna ragione, neanche in termini di sola allegazione, del perché, invece, nella fattispecie che ci occupa, non erano intervenuti accordi sui prezzi da applicare.
La fattura presa in considerazione dal primo giudice (fattura n. 7 del
05/06/2012), allegata al fascicolo della convenuta, insieme ad altre dello stesso genere, emesse dalla ditta CA in favore della ditta per lavori di into- Pt_2
nacatura dello stesso tipo, eseguiti presso lo stesso complesso di via Verdi -
Umberto, nel periodo giugno/dicembre 2012, riporta il prezzo di € 10,00 mq per
“lavori di intonaco”, il che conferma l'assoluta verosimiglianza del fatto che, an-
che fra le parti in causa, per lavori simili sia stato pattuito il medesimo corrispet-
tivo, piuttosto che l'applicazione del prezziario regionale.
In ogni caso e a tutto voler concedere, i prezzi indicati dalla convenuta appaiono più che congrui per le seguenti ragioni.
Il CTU nelle conclusioni dell'elaborato peritale ha chiarito che “volendo procedere ad
una stima del corrispettivo spettante per le lavorazioni effettuate ricorrendo, per analogia, al
prezzario delle OO.PP. della dell'anno 2012, si riporta la seguente voce relati- CP_3
va alla realizzazione di intonaci esterni ed interni: «Fornitura e posa in opera di intonaco li-
scio, per esterni eseguito a qualsiasi altezza su superfici verticali rette o centinate, orizzontali e
inclinate con malta comune. Realizzato con un promo strato di rinzaffo e con un secondo strato
tirato in piano con regolo e fratazzo, applicati previa disposizione di guide e poste e rifinito con
Proc. n. 935/2021 RG - 9 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. sovrastante strato di colla della stessa malta passata al crivello fino e lisciata con fratazzo me-
tallico, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, la profilatura degli spigoli e la fornitura
ed uso dei materiali ed attrezzi necessari. Incluso il trasporto, lo scarico
dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di
posa di tutti i materiali necessari e quant'altro occorre per dare il lavoro fini-
to in opera a perfetta regola d'arte.
E 16.12 a - Intonaco liscio su superfici piane interne, con finitura a tonachino mq €.16,90
E 16.12 b - Intonaco liscio su superfici piane esterne, con finitura a tonachino mq €.17,50
Si fa presente che, generalmente, le ditte che partecipano alle gare d'appalto di opere pubbliche
operano su tale prezzario un ribasso percentuale medio che va dal 22 al 25%.
Pertanto, per valutare il corrispettivo spettante, bisognerà moltiplicare la superficie esterna e in-
terna totale di intonaco realizzata per il costo a mq., ribassato della percentuale di ribasso me-
dio (…)»”.
La prova testi ha confermato che la ditta non aveva posto in Parte_1
essere gran parte delle attività facenti parte del “quant'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte”.
Infatti l'istruttoria attraverso la prova testi (di parte attrice e convenuta) ha con-
fermato che la ditta del aveva prestato al rilevante collabora- Pt_2 Parte_1
zione (mettendo a disposizione propri dipendenti e proprie attrezzature quali la gru ed i “secchioni” per l'acqua), nonché taluni strumenti (ad es. impalcature e ponteggi) e, altresì, materiali di consumo di fondamentale importanza (ad es. ac-
qua ed energia elettrica).
Lo stesso durante l'interrogatorio ha ammesso con riguardo ai lavori Parte_1
di via Verdi: “sul terrazzo di via Verdi i sacchi vennero portati dall'operaio della ditta
Proc. n. 935/2021 RG - 10 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Campa con la gru…l'acqua per la miscelazione venne messa a disposizione dalla ditta Pt_2
e trattavasi … il trasporto avvenne con la gru della ditta … i ponteggi per l'intonaco Pt_2
esterno … l'energia elettrica venne messa a disposizione dalla ditta . Pt_2
Ha ammesso, per i lavori di via Oberdan, che “acqua e luce furono date dalla ditta
. Pt_2
Alla luce dell'incidenza percentuale dei risparmi in termini di attività e attrezzatu-
re e materiali, di cui la ditta ha di fatto beneficiato, i prezzi di riferi- Parte_1
mento indicati dal CTU anche con il massimo dei ribassi riportati (25%) non possono essere presi, nella fattispecie, in considerazione.
Perciò possono senz'altro ritenersi del tutto congrui i prezzi indicati dalla convenu-
ta (fornitura e posa in opera di intonaco esterno a tre strati = €.10,00 al mq + iva -
fornitura e posa in opera di intonaco interno a tre strati = €.10,00 al mq + iva -
fornitura e posa in opera di intonaco interno a due strati = €.7,00 al mq + iva).
Orbene, venendo alla prova della quantità e qualità dei lavori svolti, si specifica quanto segue.
Con riferimento ai lavori di intonaco di via Oberdan, le parti concordano sulla estensione e sugli strati: 500 mq per esterni e 700 mq interni, entrambi a tre strati
(cfr. verbale di perizia del 12/10/2018), il CTU ha in ogni caso confermato.
Con riferimento all'intonaco di via Verdi, il CTU ha quantificato:
- mq 2450 per esterni compreso il torrino, con specificazione che non sono stati conteggiati i parapetti del lastrico solare e del muro identificato nella doc. allegata n. 4 e 5 del (si tratta infatti della facciata esterna lato est, intonacata dal Pt_2
nel precedente lavoro del 2011); Parte_1
- mq 3400 interni, di cui mq 1700 per civile abitazione e mq 1700 per interrato e
Proc. n. 935/2021 RG - 11 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. seminterrato eseguito a rustico.
Con riguardo alla stratigrafia, sul numero degli strati dell'intonaco esterno, la
CTU nulla ha riferito (mancando del tutto un quesito in tal senso). Tuttavia può
ritenersi che è stato di tre strati, in considerazione del fatto che lo stesso conve-
nuto costituendosi, pur deducendo una superficie minore di lavorazioni, ha con-
fermato la lavorazione degli intonachi esterni a tre strati.
Con riguardo ai lavori interni, il CTU, pur rappresentando l'opportunità di ese-
guire accertamenti più invasivi, demandando alla decisione del Tribunale ha rite-
nuto plausibile che l'intonaco di civile abitazione sia di tre strati, mentre quello di seminterrati e interrati ad uno o due strati.
L'accertamento, invero, trova conferma nelle allegazioni del convenuto, il quale ha sostenuto, nella comparsa di costituzione, che la ditta attrice, per gli interni di via Verdi aveva eseguito mq 1700 di intonaco civile a tre strati e mq 1700,00 di ordinario intonaco a base cementizia a due strati (cfr. comparsa pag. 3).
Da un rapido calcolo, in applicazione dei prezzi innanzi detti, il valore delle ope-
re di posa in opera e intonacatura di via Verdi e via Oberdan ammonta nel com-
plesso ad € 65.400,00 oltre iva al 4% (5.350 mq * 10 € = € 53.500,00 cui vanno sommati € 11.900,00 dovuti per 1.700 mq a € 7 per mq).
A detta somma deve aggiungersi il valore dei lavori relativi alla posa in opera di pavimenti, battiscopa e rivestimento bagno, per i quali non vi è contestazione tra le parti sulle misure ma solo sui prezzi.
L'appellante ha dichiarato di aderire ai prezzi indicati dalla convenuta così che il valore di dette opere ammonta ad € 2.832,50.
Complessivamente il valore delle opere eseguite dall'attore ammonta a €
Proc. n. 935/2021 RG - 12 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. 68.232,50 oltre iva al 4%.
Da tale somma deve detrarsi la somma di € 45.137,44, versata in acconto come dedotto dall'attrice (non vi è prova infatti del versamento della maggior somma come dedotto dalla convenuta avendo questa prodotto una serie di fatture non quietanzate e solo due quietanze per pagamenti in contanti, firmate dal Baldas-
sarre rispettivamente di € 1.000,00 ed € 300,00) così residuando a favore dell'attore € 23.095,06 oltre iva al 4% cui deve aggiungersi gli interessi dalla do-
manda al soddisfo.
Con riguardo alla cattiva esecuzione dell'intonaco, l'attrice ha provato di essere intervenuta ponendo rimedio (cfr. prova testi : “ricordo che dopo il Testimone_4
completamento dei lavori ci siamo recati di nuovo in una delle abitazioni di via Oberdan perché
vi erano dei punti non uniformi, preciso che per poter individuare tali punti abbiano usato la
luce artificiale, mettendola di fianco, ed abbiamo provveduto ad eliminare queste disomogeneità).
La prova della circostanza, secondo cui l'intervento non è stato risolutivo, in-
combeva sul convenuto, prova che non è stata fornita, non essendo sufficiente la lettera di contestazione dell'avv. in atti, potendosi essere trattato di una CP_2
contestazione infondata. Non vi sono nemmeno foto in atti che ritraggano i vizi lamentati dall'avv. In ogni caso non vi sarebbero elementi per ritenere, CP_2
ove la circostanza fosse stata vera, la congruità del rimborso di € 2.500,00, asseri-
tamente pagato all'avv. per i vizi de quibus, come dichiarato dal teste CP_2 Tes_5
Nessuna prova è stata raggiunta in ordine all'asserita riduzione del prezzo di
[...]
€ 14.000,00 forfettaria per asseriti vizi.
Ne deriva l'accoglimento dell'appello per quanto di ragione con la condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio liquidate
Proc. n. 935/2021 RG - 13 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. come da dispositivo.
Le spese di CTU vanno poste a carico del Pt_2
P.Q.M.
La Corte,
in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, con-
danna al pagamento in favore di della somma Parte_2 Parte_1
di € 23.095,06 oltre IVA al 4%, e interessi dalla data della domanda al soddisfo;
condanna al pagamento in favore di delle spe- Parte_2 Parte_1
se del doppio grado di giudizio che liquida, quanto al primo grado in complessivi
€ 5.286,00 di cui € 786,00 per spese borsuali oltre IVA, CAP e RF al 15% e quanto al secondo grado in complessivi € 4.804,00 di cui € 804,00 per spese bor-
suali oltre IVA, CAP e RF al 15%;
pone definitivamente a carico di le spese di CTU. Parte_2
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 5 marzo 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 935/2021 RG - 14 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.