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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 27/10/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA N. 1096/2023 R.C. Oggetto: resp extracontratt. ente In nome del popolo italiano Esito :
rigetto LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA RIFORMA PARZIALE (SU SPESE) Seconda sezione CIVILE
In persona dei signori
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott. ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Paolo Gibelli Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al n. 1096/2023,
promossa da:
CF elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
PIAZZA GRANDI 6 MILANO presso l'Avvocato SCHIAVONE GABRIELLA che lo rappresenta e difende, come da mandato in atti;
PARTE ATTRICE/APPELLANTE contro
elettivamente domiciliato in IA G. TORTI, 38/2 B Controparte_1 P.IVA_1
16143 GENOVA presso l'Avvocato GIORGINI FRANCESCO che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA/APPELLATA
avverso
Sent. Trib. Genova del 30 ottobre 23 resa in proc. RG 8753/20 (G. Cristiana Buttiglione),
causa nella quale, all'udienza del 3 giugno 2025 sono state confermate le già precisate conclusioni che si richiamano di seguito:
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice appellante:
I) IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO : in riforma della sentenza n. 2641/2023 (causa
RG n.8753/2020) resa dal Tribunale di Genova in data 30.10.2023 tra l'odierno appellante e il ACCOGLIERE il presente appello e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, accertare e dichiarare che l'evento dannoso de quo è stato causato per esclusivo fatto e responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 cod. civile (e/o ex art. Controparte_1
2043 c.c.) e, conseguentemente CONDANNARE il in persona del suo Controparte_1
Sindaco e Legale Rappresentante pro tempore, a risarcire in favore dell'appellante tutti i danni sia patrimoniali, compreso il danno da perdita della Parte_1 capacità lavorativa specifica (inteso sia come danno emergente che come lucro cessante), sia non patrimoniali (intesi sia in termini di invalidità permanente che temporanea) subiti dall'esponente a seguito dell'evento dannoso avvenuto in data 2 agosto 2019, nella misura e nelle somme che l'adita Corte riterrà come documentate e/o accertate, anche a seguito dell'istruttoria e delle CTU svoltesi nel giudizio di primo grado, e/o comunque ritenute di giustizia. La presente difesa precisa che le richieste analitiche tendono ad ottenere il risarcimento totale del danno reale, e che pertanto si intendono estese ad eventuali poste integrative considerate dalla giurisprudenza evolutiva nel corso della lite, senza che ciò determini alcun mutamento della domanda risarcitoria in merito al medesimo fatto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di accadimento del fatto (2.8.2019) al saldo.
II) IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO: in riforma della sentenza n. 2641/2023 (causa
RG n.8753/2020) resa dal Tribunale di Genova in data 30.10.2023 tra l'odierno appellante e il solo ove accertato e ritenuto sussistente dalla Parte_1 Controparte_1
Corte di Appello adita nel caso di specie concorso di colpa dell'appellante sig.
[...]
nella causazione dell'evento lesivo per cui è causa, ex art. 1227 c.c., statuire Parte_1 di conseguenza, determinando misura percentuale e rispettivo grado di corresponsabilità di attore ed Ente convenuto, CONDANNANDO conseguentemente il Controparte_1 in persona del suo Sindaco e legale rappresentante pro tempore, al risarcimento, in favore dell'appellante di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali alla Parte_1 persona nonché da incapacità specifica lavorativa (intesa sia come danno emergente che come lucro cessante), subiti dall'esponente a seguito del fatto avvenuto in data 2 agosto
2 2019, nella misura e nelle somme che l'adita Corte riterrà come documentate e/o accertate, anche a seguito dell'istruttoria e delle CTU svoltesi nel giudizio di primo grado,
e/o comunque ritenute di giustizia, maggiorate di interessi legali dalla data del fatto
(2.8.2019) al saldo e rivalutazione monetaria.
III) IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande volte in via principale e subordinata nel merito sub I e II dall'appellante, sempre in riforma della sentenza n. 2641/2023 (causa RG n.8753/2020) resa dal Tribunale di Genova in data 30.10.2023 tra l'odierno appellante Parte_1
e il ACCOGLIERE il motivo di appello esposto sub paragrafo
[...] Controparte_1
n. 3 del presente atto e, per l'effetto, COMPENSARE integralmente ovvero parzialmente le spese di giudizio liquidate dal Tribunale di Genova a favore del IV) Controparte_1
IN OGNI CASO, ALTERNATIVAMENTE: a) in caso di accoglimento delle domande proposte in via principale e subordinata nel merito sub I e II delle conclusioni formulate nella presente impugnazione, attribuire all'appellante vittoria di Parte_1 spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, spese di CTU e di CTP anch'esse rifuse;
b) sia in caso di accoglimento del motivo di appello esposto sub 3 che di rigetto dell'appello nella sua interezza, disporre la compensazione delle spese legali del doppio grado di giudizio
Per parte convenuta/appellata:
Si chiede che l'illustrissimo Collegio, contrariis rejectis: a) Respinga tutte le richieste formulate dall'appellante, perché infondate, in fatto ed in diritto, pienamente confermando la sentenza di primo grado, vinte le spese ed onorari di questo grado di giudizio. b) Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande dell'appellante, respinga le domande per danno non patrimoniale, per come riformulate in questo grado di giudizio, perché eccessive, riduca il risarcimento ex art. 1227 c.c., come subordinatamente richiesto anche da parte appellante in questo grado
(conclusione II) e già in primo grado, respinga comunque le domande per danno patrimoniale e per spese vive, perché non provate e non documentate, previa, se ritenuta, convocazione a chiarimenti del CTU BOTTA sui punti contestati e/o rinnovazione completa della CTU con altro consulente, vinte o compensate le spese del presente grado di giudizio
3 FATTO E DIRITTO
1) Oggetto della controversia
La causa in decisione - nel secondo grado di giudizio - origina dalla domanda di risarcimento del danno dell'attore appellante per un infortunio occorsogli in CP_1 nell'agosto del 19, mentre frequentava la località come bagnate.
Ivi, in data 2 agosto 2019, sulla spiaggia pubblica detta della Arenella, l'attore scivolava
(fatto questo non contestato e financo provato) su una piattaforma di cemento
(moletto) cedendo dalla stessa in mare. Le ragioni della caduta sono, come si vedrà, controverse;
in definitiva, in primo grado, sono state ritenute non provate.
Nel definire ulteriormente il fatto oggetto del giudizio l'attore affermava che, avendo già “battuto” la schiena e la testa, in acqua restava in stato di minorata lucidità, e che, non riusciva conseguentemente ad aggrapparsi validamente alla scaletta in metallo discendente dal molo all'acqua, quanto sopra non solo per la condizione post traumatica, ma anche per il difetto del manufatto suddetto, che si rivelava mobile nella sua sede ed alla quale l'attore, anziché “assicurato”, risultava in definitiva “agganciato” in maniera impropria, trovando valido soccorso solo nell'intervento di terzi dall'acqua.
In effetti, intervenuti i soccorsi pubblici (118) la vittima del sinistro era trasportata all'Ospedale di Lavagna (fatto del tutto pacifico), ove risultava l'infrazione di due costole ed un traumatismo cranico con ematoma sub aracnoideo;
dal che una prognosi iniziale di 30 giorni di malattia (pienamente documentata). Il ricovero, in neurologia, si protraeva in effetti fino al 9 agosto, con osservazione strumentale dell'evoluzione delle fratture e degli ematomi anche successiva a tale data;
in effetti, stante l'importanza dello spandimento ematico, in data 13.9.19 era necessario nuovo ricovero in Milano presso l'ospedale Niguarda, ove veniva eseguito il drenaggio. Purtroppo l'operazione provocava una crisi comiziale e gravi conseguenze neurologiche quali una temporanea emiparesi e perdita della parola. In data 25 settembre il paziente era finalmente dimesso ed avviato a percorso di recupero fisiatrico e logopedico.
Una perizia di parte attesta un danno permanente pari al 25% della validità, residuante dal sinistro.
4 In ordine a tale fatto, nella sostanza pacifico nella sua fenomenologia generale, ma molto meno nei particolari della stessa, l'attore riteneva la responsabilità civile del convenendolo in giudizio per i motivi che si vedranno, e con l'esito Controparte_1 del tutto negativo, qui contrastato in sede di appello.
2) L'impostazione della causa da parte dell'attore ed il contradditorio.
Sin dall'introduzione del giudizio l'attore ha dedotto diverse ipotesi di ricostruzione della responsabilità del alcune delle quali sono risultate fondante su Controparte_1 presupposti “frammentari” ed inidonei sia a sostenere alternativamente le ricostruzioni, sia a fondarne una sola “pienamente”.
Prima di tutto l'attore ha posto in evidenza di essere caduto sulla massicciata in cemento esistente a margine della spiaggia dell'Arenella (la più ad ovest del tratto litoraneo antistante il centro del Comune di . La caduta è imputata ad un CP_1 generico carattere scivoloso della massicciata per la presenza di sostanza non meglio definita.
Esposte le serie conseguenze della prima caduta, già da sole praticamente esaustive del danno biologico, poi rilevato e già descritto, viene poi indicata una ulteriore caduta in mare ed il tentativo di aggrapparsi alla scaletta malferma, il tutto, parrebbe, come ulteriori elementi costitutivi di un autonomo illecito. Nella sostanza per l'uno e l'altro evento è prospettata una responsabilità ex art. 2051 del CC del Nondimeno CP_1 fin dalla fase assertiva in esame, non risulta una chiara affermazione del rapporto tra il e l'area in questione, ovvero del ruolo di custode in capo all'Ente. Oltre a CP_1 quanto sopra, è come detto generica l'asserzione relativa al fattore di pericolo sulla massicciata e non si comprende bene l'influenza causale del carattere malfermo della scaletta, forse responsabile di una quota dei fatti cui potrebbero farsi risalire le fratture costali. Nel quadro detto, già allusivo a più prospettazioni responsabilitarie giustapposte, non complete e non in grado di integrarsi, si colloca l'adduzione di un ulteriore più specifico fattore di responsabilità del Tale fattore è ravvisato CP_1 nella segnalazione occorsa sulla fine di luglio, del periodo di interesse, della esistenza
5 nelle immediate vicinanze di uno sversamento di liquami, provenienti dalla discesa adducente a mare dalla vicina, e notoria, villa detta “del Duca Canevaro” (luogo di abituali ricevimenti). A fronte di tale fenomeno risulta imposto, con ordinanza del 26 luglio del Sindaco, un divieto di balneazione esteso anche all'area in questione e vigente (ex actis) fino al 4 agosto. Essendo occorso l'infortunio il giorno 3 del mese di agosto, e, in quella data, non essendo risultata alcuna forma di concreta applicazione autoritativa del divieto (mediante cartelli, catenelle e presenza della aliquota di Polizia
Locale a disposizione dell' Ente convenuto), l'attore vede in ciò un fattore determinante del processo dannoso, posto che ipotizza che l'imposizione del divieto gli avrebbe interdetto l'accesso al mare, lo avrebbe fatto desistere dall'idea di recarsi sulla banchina, ad avrebbe in definitiva impedito in tal modo, per esclusione a monte della continuità della serie storica degli eventi, anche il verificarsi del danno. Il
per lo specifico profilo visto, risponderebbe anche dell'inottemperanza al CP_1 provvedimento emesso dal suo stesso organo di vertice, e quindi risponderebbe, sostanzialmente, per colpa ex art. 2043 cc. Il fenomeno dello sversamento di liquami è tuttavia richiamato anche per dar maggior corpo alla prima prospettazione di responsabilità, posto che risulta evidente nel riferimento alla presenza di sostanza oleosa e scivolosa sulla banchina, l'allusione al fatto che il mare avesse portato in loco proprio i liquami provenienti dallo sversamento.
La ricostruzione suddetta, oltre a presentare l'obiettivo ambito di identificazione già indicato, risulta radicalmente criticata in più punti dal con argomenti CP_1 sostanzialmente accolti dal Tribunale e per i quali è quindi possibile far rinvio ai paragrafi seguenti.
3) La sentenza di primo grado
Il Tribunale ha disatteso ogni pretesa attorea ed ascritto, nella sostanza, l'evento alla mera accidentalità.
L'istruttoria è stata ampia in punto an debeatur, ed estesa quantum con indagine rimasta senza seguito.
6 Il fatto storico narrato in citazione è risultato sostanzialmente confermato. Le prove orali hanno attestato lo scivolamento sulla parte più bassa e prospiciente in mare della banchina della Arenella, la doppia caduta (sulla banchina stessa e poi in acqua),
l'incapacità dell'attore di riprendersi ed uscire dall'acqua mediante la scaletta ed il salvataggio ad opera di terzi, in particolare di una ragazza ivi presente.
Anche la ricostruzione di fatti più prossimi agli ambiti di responsabilità del ha CP_1 compiuto qualche progresso nel corso dell'istruttoria; in particolare un teste ha riferito che anche la ragazza soccorritrice scivolò e cadde nello stesso punto dell'attore (nel caso senza alcuna conseguenza) prima di scendere per il salvataggio. Inoltre lo stesso teste, spingendosi su un terreno valutativo, al punto da sollevare qualche dubbio sulla sua completa libertà da suggestioni, ha persino riferito di un colore opaco delle acque marine, quasi a dire che sulle stesse avrebbe potuto galleggiare qualcosa di untuoso, poi causa delle cadute, con apertura della strada alla congettura che questo “qualcosa” fosse il prodotto dello sversamento denunciato e documentalmente rilevabile. Da ultimo, con maggior sicurezza, è stato confermato il carattere instabile, e difficoltoso all'uso, della scaletta in ferro.
Il Tribunale ha ritenuto, con motivazione, come si vedrà, nella sostanza condivisa, che i “progressi” detti non fossero assolutamente sufficienti a colmare il carattere ambiguo, non univoco ed insufficiente della ricostruzione in fatto se riguardata dal punto di vista della chiara emersione di un presupposto di responsabilità civile.
La sentenza di primo grado, innanzitutto rileva che non è emerso in capo al comune il ruolo di custode dei luoghi e delle cose potenzialmente coinvolte nel sinistro, secondo lo schema di cui all'art. 2051 del CC. (in effetti qui si rileva che, in base alla stessa descrizione attorea, la banchina menzionata appare collocata in posizione tale da appartenere al demanio marittimo, specialmente per la porzione di rilievo, quella bassa, che, anche dalle testimonianze acquisite, appare ordinariamente bagnata dalle mareggiate. La scaletta parrebbe accessoria alla banchina (in istruttoria ne è emersa la rimozione e collocamento in stagione ad opera di “qualcuno”, ma nulla di certo riconduce al
. La sentenza, in effetti, analizza “le concessioni” del demanio a favore del CP_1
esistenti in loco, ma le stesse sono descritte (su base documentale) CP_1
7 chiaramente limitate ai marciapiedi delle passeggiate e ad aree immediatamente adiacenti.
La sentenza poi, in punto di analisi del fatto, fa rilevare la causa “sostanzialmente ignota” della caduta, elemento ostativo alla ricostruzione di un rapporto causale tra (il fattore di pericolosità insorto nella cosa) e l'evento. Ugualmente è menzionato il carattere irrilevante (o il difetto di ogni prova sulla rilevanza) delle caratteristiche della scaletta e della sua mobilità relativa nella sede.
Larga parte della sentenza è infine dedicata all'analisi del fenomeno dello sversamento di liquami. Qui viene valorizzata altro apporto dell'istruttoria orale (audizione di testi dipendenti del che ha fortemente ridimensionato il fenomeno collocandolo a CP_1 relativa distanza di tempo e spazio. È risultato, infatti che il versamento fu modesto, avvenne lungo la discesa dalla (e quindi a diversi metri di distanza con CP_2 punto di sfogo a mare assai più basso della piattaforma) e, soprattutto, cessò, de facto, il giorno dopo la delibera, e quindi molti giorni prima della caduta, allontanandosi irrimediabilmente ogni ipotesi di ricostruzione unitaria di una responsabilità per tale via.
Reietta interamente la domanda il Tribunale ha condannato alle spese di lite secondo la disciplina ordinaria, trascurata così qualsiasi ipotesi di compensazione.
4) Motivi di appello
La sentenza detta è impugnata a mezzo di tre ordini di motivi con i quali, nella sostanza, l'attore contesta la ricostruzione sinteticamente esposta, denunciandone soprattutto il carattere apodittico, ovvero scollegato dalle concrete evidenze istruttorie.
Con tale critica, per ogni motivo, l'attore lamenta un difetto di motivazione.
Nella sostanza i motivi possono essere raggruppati in tre ordini di contestazioni
1) La contestazione della omessa condanna ex art .2051 cc, che deriverebbe dal travisamento o dalla non curanza dei fatti emersi, oltre che dal malgoverno dell'istituto del “caso fortuioto”, e del relativo onere della prova.
8 2) La contestazione della mancata condanna ex art. 2043 cc in ordine alla quale si lamenta sia l'erronea ricostruzione degli obblighi del comune sia la completa trascuratezza del tema della idoneità degli stessi (ove rispettati) ad impedire in toto l'evento.
3) La contestazione della condanna alle spese di lite.
Col primo motivo del primo dei tre gruppi considerati l'attore contesta che il giudice abbia erroneamente escluso sia la sussistenza che il ruolo causale della
“scivolosità della piattaforma”, così negando rilievo al ruolo della cosa in custodia nella dinamica del sinistro
Con articolazione del primo motivo lamenta che in altra parte del litorale comunale un apposito cartello segnalasse la scivolosità della scogliera, ma non sulla spiaggia della Arenella, ove tale segnalazione era omessa.
Con ulteriore motivo, sempre del medesimo gruppo, contesta che non sia stato preso in considerazione il ruolo nel sinistro della instabilità della scaletta, della sua scivolosità, con apodittica affermazione della insussistenza di prova sulla instabilità
e generale insicurezza della stessa.
Ancora con articolatissima argomentazione, integrante il secondo gruppo di motivi, contesta come il giudice abbia omesso di considerare il rilievo causale
“dell'inottemperanza esecutiva”, del all'ordinanza sindacale del 26 CP_1 luglio, che imponeva il divieto di balneazione.
Vi è poi nell'ordine di esposizione dell'appello l'ulteriore deduzione della falsa applicazione dell'art. 2051 CC, laddove la norma esclude la responsabilità del custode solo per il caso fortuito, con onere della prova sul punto del supposto danneggiante, onere, nel caso rimasto del tutto privo di soddisfazione. Si tratta, come già detto di ulteriore articolazione della prima contestazione.
Segue alla parte critica sopra esposta un'ampia ricostruzione della domanda in punto quantum, finalizzata, per il caso di ribaltamento dell'orientamento in punto an, a consentire la richiesta condanna sulla base degli atti, o di disponenda CTU.
Da ultimo è contestato il riparto delle spese ritenuto del tutto iniquo.
9 5) Motivi del grado e conferma nel merito.
Tutti i motivi di appello sono infondati, ad eccezione dei motivi critici relativi al riparto delle spese di lite. L'impianto della sentenza di prima cure va confermato.
Per quanto concerne le ricostruzioni che riconducono ad una responsabilità del ex art. 2051 CC resta innanzitutto insuperabile l'impossibilità di assegnare sine CP_1 titulo al la “custodia dell'area”. CP_1
Nelle difese di primo grado il ha chiaramene indentificato i limiti della CP_1 propria concessione sulle passeggiate a mare costruite sulle scogliere a levante (con maggior estensione) ed a ponente del centro abitato ed ha evidenziato come le stesse non comprendano le aree comprese tra la passeggiata ed il mare, compresi in tale ambito sia le spiaggette, sia gli scogli naturali, sia i massi squadrati frangionde, o i blocchi in cemento di spianamento e rinforzo della scogliera (questo parrebbe il caso).
In effetti non vi è alcuna ratio nella attribuzione di tali beni immediatamente contigui alle acque ad un comune, se non, nei limiti dell'ammissibile, per il caso della costituzione di uno stabilimento balneare comunale, della cui esistenza in loco mai nessuno ha detto.
Tale argomento (valevole anche per la scaletta) costituisce una “mera difesa” perché era in realtà l'attore a dover dimostrare in positivo il ruolo di “custode” della parte che conveniva. Ne consegue che, anche se il punto non è ripreso in sentenza, né in successivi atti, quale mera difesa (osservazione sulla mancata prova di un presupposto del diritto azionato) lo stesso resta conoscibile in questa sede (Cassazione civile, sez.
VI, 01/09/2016, n. 17461). Lo stesso, in effetti, è del tutto ostativo ad accogliere qualsiasi domanda basata sulla natura originariamente od accidentalmente pericolosa delle cose considerate, posto che le stesse non è provato il rapporto di custodia.
Detto quanto sopra, occorre comunque rilevare che l'intero primo ordine di motivi, intesi a far rilevare l'errata applicazione dei principi regolatori della responsabilità civile di cui all'art. 2051 c.c., e ad ottenerne rinnovata applicazione della norma, in ordine ad una ricostruzione degli eventi, comprensiva anche della completa disamina delle emergenze istruttorie, non coglie nel segno.
10 Si deve - in effetti - considerare che l'accertamento dello scivolamento anche della soccorritrice, nello stesso punto di caduta dell'attore, conferma l'ipotesi della presenza in loco di un qualche fattore di significativa pericolosità (mera acqua marina su superficie molto liscia? Olio e/o carburante per natanti? Muschio o alghe?). Si deve tuttavia anche considerare che per riguardare la res inerte quale “causa” del danno è necessario che il livello di minimo di insidia insito nello stato dei luoghi superi il livello di rischio sempre ovviato dall'auso ordinario, che sussista il c.d “fattore di pericolosità insorto nella cosa” o almeno, anche per la giurisprudenza più concessiva sul punto, una anomalia nella condizione della cosa (Cassazione civile, sez. III, 13/05/2024, n.
12988, Cassazione civile, sez. III, 16/01/2024, n. 1756.; Cassazione civile , sez. III ,
31/05/2023 , n. 15447; Cassazione civile, sez. III , 29/05/2023 , n. 14930, Cassazione civile, sez. VI, 12/04/2022, n. 11794; Cassazione civile, sez. III, 29/01/2019 , n. 2345)
Al di là della reiterata conferma giurisprudenziale del principio risulta evidente che il superamento della logica causale esposta consentirebbe di dilatare a dismisura l'area di responsabilità “da cose” posto che ogni scalino, muretto, ringhiera, transenna, tornello o paletto legittimamente presenti su strada pubblica o privata o in altre proprietà costituiscono un “potenziale” pericolo e, una volta coinvolti nel sinistro, possono essere “riguardati come causa dello stesso”. E' quindi necessario un elemento di anomalia perché la cosa inerte e visibile possa essere considerata causa di un danno risarcibile.
Nel caso viene in rilievo un ambiente di “bagni consentiti su scogliera”. Notoriamente la scogliera è ambiente scivoloso che va affrontato con la dovuta prudenza, appunto perché almeno alcuni dei fattori di aggravato rischio menzionati, sono invero costantemente presenti sulle stesse, senza costituire una anomalia. La prova che la scogliera o la banchina costruita tra gli scogli, abbiano causato la scivolata esige quella di una loro condizione anomala, altrimenti le stesse non si pongono come causa del fatto. Anche se si volesse rovesciare tale impostazione si dovrebbe allora ammettere che, in presenza di un accesso al mare ordinariamente problematico per la presenza di muschio visibile la caduta dell'utente, senza più specifica prova di anomalia, predica ex se di un uso imprudente, costituente fortuito, piuttosto che di un fatto ascrivibile alla cosa.
11 Il fatto che la soccorritrice, nel lodevole impeto di provvedere con sollecitudine a ciò che si prefiggeva, sia anch'essa scivolata, non depone per uno stato di cose espressivo di una distinta pericolosità del luogo. Non si deve dimenticare che non vi sono rilievi, neanche postumi, di una reale ed abnorme presenza di fattori di rischio. L'ipotesi che ogni aspetto del fatto sia dipeso da una distrazione dell'utente di un'area delicata resta aperta e, con essa, la esclusione della responsabilità. La stessa comunque, come detto, non parrebbe neppure doversi necessariamente concretizzarsi in capo al CP_1 piuttosto che al demanio marittimo.
Non si ritiene vero che l'impostazione già adottata, e confermata, rovesci l'onere della prova sul caso fortuito. La condotta del danneggiato, o quella del terzo, infatti, assurgono a “fortuito”, ovvero a fattore interruttivo del nesso, solo ove lo stesso sussista in potenza. Nel caso ricorrerebbe il fortuito solo se la condizione della banchina fosse stata abnormemente pericolosa, ma segnalata, e la segnalazione fosse stata ignorata per colpa del danneggiato, oppure se il superamento del livello di pericolosità dipendesse da un atto del terzo non immediatamente fronteggiabile
(sversamento per incuria di materiale oleoso prima di qualsiasi intervento di ripristino della sicurezza teoricamente possibile). Al contrario se l'accesso al mare era normalmente scivoloso, come ogni scoglio, non vi era alcun contributo causale della res e nessun nesso da interrompere per fatto eccezionale. Come già detto in ogni caso, anche si volesse far rientrare nel concetto di fortuito ogni elemento interruttivo del nesso (così però violando il principio di necessaria prova del nesso da parte dell'attore per ogni ipotesi di responsabilità) si dovrebbe concludere che la prova del fortuito emerge per preponderante probabilità, essendo necessario un fattore umano per spiegare in fatto anomalo occorso il luogo di cui non si conosce alcuna anomalia.
Tutto quanto detto per la scivolosità della piattaforma vale a maggior ragione per la scarsa fissità della scaletta la cui custodia è ancor più incerta, la cui pericolosità è nulla posto che, anche se non ben salda, migliora e non peggiora la sicurezza del luogo, ed il cui ruolo nella causazione finale delle lesioni del tutto marginale.
12 Quanto poi ai cartelli che indicavano il banale dato della scivolosità degli accessi al mare da scogliera, e che erano in effetti presenti in varie parti del litorale, non si vede come si possa supporre un obbligo di loro apposizione in ogni dove.
Per ovviare alla debolezza ricostruttiva della propria tesi, che si è evidenziata, l'attore ha voluto “ipotizzare” che sulla piattaforma ci fosse il liquame proveniente dallo sversamento. Nel caso vi sarebbe in effetti uno stato anomalo della cosa che la farebbe assurgere, nella sua condizione alterata, a causa del danno. Si deve tuttavia ripetere che l'istruttoria ha evidenziato un modesto sversamento “cessato da giorni” al momento del fatto e non direttamente interessante l'area di caduta, ma, se mai, l'arenile sottostante. Il veicolo dello spostamento dell'inquinante sulla piattaforma avrebbe potuto essere il mare stesso, o il percorso dei bagnanti. Si tratta tuttavia, come si vede, di “ipotesi purissime” non certo di ricostruzioni caratterizzate dalla preponderante probabilità.
Tutte le ricostruzioni che mirano alla dichiarazione di responsabilità del come CP_1 custode dell'area falliscono nonostante i motivi d'appello dedotti sul punto.
Probabilmente nella consapevolezza delle lacune a sostegno della tesi della sussistenza di una insidia anomala non visibile o inevitabile sulla banchina, parte attrice, riproponendo e sviluppando, con il secondo gruppo di motivi di appello, una tesi già adombrata in prime cure, propone una ulteriore ipotesi di responsabilità che il giudice avrebbe del tutto trascurato, nonostante la deduzione dei fatti fondanti la stessa già in primo grado.
L'appellante, in particolare, evidenzia come ove il avesse correttamente e CP_1 pienamente attuato il divieto di balneazione di cui alla menzionata ordinanza sindacale, egli non si sarebbe recato alla spiaggia della Arenella, raggiunta invece per quello scopo e, conseguentemente, nulla sarebbe avvenuto.
Come risulta palese l'ipotesi in esame definisce un caso di responsabilità omissiva della
PA ex art. 2043 del cc., per non aver compiuto atti dovuti supposti idonei ad evitare il danno. L'omissione (colposa) si porrebbe quindi come causa naturale del fatto, secondo il criterio condizionalistico.
13 Anche questa ulteriore prospettazione appare infondata.
Per prima cosa la ipotizzata “colpa” del (ex art. 2043 cc.) consisterebbe nella CP_1 mancata “assicurazione” del divieto di balneazione, e la “conseguenza rilevante” di tale colpa sarebbe non una intossicazione, un'infezione o una irritazione cutanea, ma la
“caduta a terra di un potenziale bagnante ed un trauma cranico”. Il criterio
“condizionalistico”, notoriamente, conduce ad ascrivere ad un fatto presupposto un numero illimitato di conseguenze, come consuetamente si ricorda con il caso del ferimento per colpa lieve che conduce la vittima in un luogo di cure ove poi avviene un fenomeno dannoso assai più grave per ragioni accidentali. Da sempre quindi, la dottrina, ricerca un criterio di temperamento obiettivo delle conseguenze ascrivibili ad una colpa e, tra questi criteri, si afferma anche quello della “concretizzazione del rischio che la norma violata intende evitare”, criterio ancora recentissimamente menzionato da sentenza della Cassazione civile (sez. III, 23/06/2025, n. 16788). Il fondamento positivo della ritenuta insussistenza del nesso causale per le conseguenze
“anomale” (per il criterio adottato “estranee allo scopo della norma violata”) è ravvisato ordinariamente, per il danno evento, in una interpretazione conservativa dell'art. 41 c.p.v. C.P., nella misura in cui considera interruttiva del nesso la “causa sopravvenuta di per sé sola sufficiente”, per il danno conseguenza nell'art. 1223 del
CC, che menziona le “conseguenze immediate e dirette” quali idonee ad integrare il danno risarcibile. Nel caso è la caduta la causa immediata e sufficiente che rende superfluo (nella logica della causalità giuridica e non materiale) risalire alla mera
“presenza in loco” quale causa del danno. Ed in effetti il mancato rispetto del divieto avrebbe impedito solo la presenza in loco, presupposto necessario, ma troppo risalente per essere assunto quale antecedente causale rilevate.
In ogni caso, nell'ipotesi in considerazione, neppure il più rigoroso “condizionalismo” condurrebbe alla creazione di un legame rilevate ai fini della responsabilità civile tra l'omessa concretizzazione del divieto di balneazione e la caduta. Non si deve dimenticare che la prova del nesso causale è a carico del danneggiato. Nel contesto detto l'affermazione per la quale in presenza del divieto (in concreto non rispettato dal l'attore invece si sarebbe “adeguato” è una presunzione già in larga parte CP_1 arbitraria, ma è assolutamente arbitraria l'affermazione che non si sarebbe neppure
14 recato in loco, laddove avrebbe potuto benissimo recarsi lo stesso alla spiaggia solo per prendere il sole, ed avvicinarsi ugualmente al mare, anche solo per verificarne la condizione.
Da ultimo non parrebbe neppure verificato il presupposto di base della ricostruzione, ovvero che il fosse obbligato ad interdire l'accesso al mare nel giorno dei CP_1 fatti. L'appellante espone con diligenza i fondamenti normativi del dovere del che, comunque, si estende in effetti all'esecuzione dell'ordinanza compreso CP_1
l'obbligo di approntare opportune segnalazioni e delimitazioni, anche se non certo quello di “impedire la balneazione ad ogni costo anche con l'impiego della forza pubblica la totale interdizione delle spiagge”. Nondimeno il dovere di eseguire il provvedimento non sembra permanere - automaticamente e rigidamente - nella sua massima estensione, per il solo fase del permanere del provvedimento, anche in fase di sua revoca.
Testi hanno riferito che l'evento era cessato ben prima della formale revoca Tes_1 dell'ordinanza di divieto di balneazione. In tale fase pare legittimo che il divieto, pur vigente, fosse lasciato alla mera autoresponsabilità dei frequentatori della stazione, senza adozione, nell'esercizio della discrezionalità su esecuzione e controlli, di speciali misure di attuazione, palesemente sproporzionate alla condizione concreta.
In definitiva, quindi, neppure la prospettata ricostruzione di una responsabilità per colpa in attività amministrativa raggiunge effettivamente il CP_1
Come assunto in premessa il merito della sentenza di integrale rigetto delle istanze attoree deve essere condiviso.
6) Motivi del grado. La riforma in punto riparto delle spese.
E' fondato il motivo che invoca la riforma della sentenza nella parte in cui fa interamente carico alla parte soccombente di quelle avversarie (condanna ex art. 92
c.p.c.). Il punto può essere affrontato solo in forza dell'espressa impugnazione posto che il potere d'ufficio di rideterminare il riparto spese per ambo i gradi non potrebbe operare, essendo, nel merito, la sentenza totalmente confermata.
15 La detta conferma integrale non impedisce tuttavia la revisione del riparto delle spese fissato nel primo grado, col limite, allo stato non superato dalla giurisprudenza, di dover ritenere il diverso riparto ritenuto applicabile all'intero giudizio. (Cass. Civ., sez. II, 04/09/2024, n. 23769).
Il motivo in punto spese lamenta, sotto diversi profili, l'ingiustizia differenziale della condanna alle spese che, nella sostanza, sanziona gravemente il tentativo di azionare un diritto supposto in buona fede, e la cui esistenza era quantomeno opinabile, con un onere gravissimo per l'attore, a fronte di un sollievo assai modesto per il convenuto, stanti le condizioni delle parti.
Il motivo, va esaminato alla luce dei principi giurisprudenziali regolatori della materia.
E' fondamentale sul punto la pronuncia della Corte Costituzionale con la quale è stato ridimensionato l'impianto riformatore che aveva ristretto estremamente i presupposti del potere di compensazione, prima richiedendo la sussistenza di “eccezionali” anziché di “giusti” motivi, e poi pervenendo ad una stretta tipizzazione di tali motivi, sostanzialmente ridotti, alla soccombenza reciproca ed alla incertezza normativa e giurisprudenziale nella materia controversia (presupposto questo, invero, di potenziale non indifferente ampiezza).
Il Giudice delle Leggi è intervenuto proprio per escludere il rigore della tipizzazione detta con pronuncia di cui si riporta la massima.
Corte Cost., 19/04/2018, n. 77
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate.
L'intervento ha lasciato sussistere il favor delle recenti riforme per la condanna alle spese del soccombente, espandendo tuttavia il margine di discrezionalità del giudice di merito.
16 Il punto è stato elaborato dalla giurisprudenza soprattutto da un'angolazione formale, con l'esito di un sostanziale ripristino di una certa discrezionalità salvo il rafforzamento dell'obbligo motivazionale.
Si possono in proposito menzionare i più recenti interventi di legittimità.
Cass. Civ., sez. III, 31/07/2024, n. 21435 (si limita a ribadire la necessità della specifica motivazione, ove il giudice opti per la compensazione invece che per la condanna del soccombente);
Cass. Civ., sez. I, 02/01/2025, n. 27 (afferma, in modo sostanzialmente “agnostico”, riguardo ai criteri per pervenire alla compensazione, che ogni questione relativa alle spese di lite attiene al merito, salvo che le spese della parte soccombente siano poste a carico della venditrice, caso non consentito dalla legge);
Cass. Civ., sez. II, 24/01/2025, n. 1753 (con decisione nella sostanza espansiva degli spazi di compensazione, ha ritenuto sufficiente per la stessa la sussistenza di un contrasto di giurisprudenza tra giudici di merito);
Cass. Civ., sez. II, 03/02/2025, n. 2592 (conferma la prevalenza dell'ipotesi del riparto in favore della parte vincitrice, ma, nel linguaggio della massima ufficiale, assegna al residuo potere di compensazione l'antico presupposto dei “giusti motivi” avvicinando i concetti di
“giustizia del caso singolo” e di “motivo eccezionale di deroga”);
Cass. Civ., sez. I, 29/01/2025, n. 2081 (afferma che la decisione sulla compensazione concerne motivi gravi ed eccezionali che vanno espressamente indicati, pena una violazione di legge. La massima si pone in contrasto con quella già indicata della sentenza n. 27/25 posto che, evocando la violazione di legge, suppone una regola sostanziale e non un mero onere motivazione, ma poi, in qualche modo contraddicendosi, non esplicita tale regola, ma la identifica nuovamente con l'obbligo di motivare);
Cass. Civ., sez. trib., 15/04/2025, n. 9860 (ribadisce che ogni questione relativa alle spese di lite attiene al merito, salvo che le spese della parte soccombente siano poste a carico della venditrice, caso non consentito dalla legge);
Cass. Civ., sez. III, 17/05/2025, n. 13145 (riconosce che la “novità della questione”, idonea a giustificare la compensazione delle spese, può consistere anche in una novità di fatto, non necessariamente di diritto, con ulteriore ampiamento dello spazio giuridico della compensazione);
Cass. Civ., sez. trib., 22/07/2025, n. 20755 (ritorna sull'obbligo motivazione, richiedendo l'esposizione di motivi logici e coerenti);
Il complesso dei principi in esame non pare perviene alla elaborazione di un sostanziale criterio di orientamento per operare la scelta tra la condanna alle spese e la compensazione delle spese limitandosi, nella sostanza, a ribadire la prevalenza della
17 soluzione per la condanna, non necessitante di motivazione e l'onere, per il caso inverso della motivazione specifica, alludendo così ad un numero potenzialmente indeterminato di ipotesi, mentre la Consulta aveva menzionato casi analoghi a quelli tipici.
Pare alla Corte che i casi analoghi, non vadano interpretati come casi di “pari valore equitativo”, ma piuttosto vadano ricondotti tutti al principio della legittimità della ricerca in giudizio dei propri “diritti incerti”, dovendosi chiaramente ammettere che il moderno ruolo della interpretazione non è solo la “dichiarazione” di diritti indubbiamente esistenti, ma anche la definizione di “spazi di incertezza” mediante un'opera di interpretazione, di adeguamento e, talvolta, di innovazione. Non sempre in tale contesto è ragionevole far ricadere ogni onere della definizione o della conferma di determinati orientamenti su chi li abbia prima contraddetti, e non è irrazionale in taluni casi mantenere l'onere della riaffermazione di un diritto dubbio a carico di chi poi benefica della definizione del dubbio.
La Corte Costituzionale è esplicita in tal senso in fondamentale passaggio della sentenza:
“ La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti. (si noti che i diritti sono quelli poi riconosciuti insussistenti e quindi con la compensazione si riconosce esattamente come insuscettibile di grave coercizione la sollecitazione della giurisdizione anche per coloro le cui ragioni non siano poi accolte.) Naturalmente la Corte non esclude la prevalenza della regola della condanna che ha lo scopo generale di conservare la pienezza dei diritti riconosciuti non gravandoli eccessivamente dell'onere della loro affermazione.
Risulta dalla elaborazione di tutti i principi esaminati che la compensazione è legittimi quando il soccombente poteva ragionevolmente ipotizzare un suo diritto per lui di potenziale notevole rilievo e la compensazione stessa non incida troppo gravemente
18 sulla posizione della parte vincitrice privandola di parte sostanziale dell'utilità di aver agito o o resistito validamente.
Facendo applicazione dei principi esposti al caso di specie emerge che l'attore dopo aver subito gravi lesioni, in un insolito sinistro (caso singolare), ha focalizzato elementi spesso sufficienti ad una declaratoria di responsabilità dell'Ente pubblico di base e per tali ragioni lo ha convenuto in giudizio evidenziandone anche indizi di una condotta potenzialmente irregolare (non aver concretamente impedito la balneazione prima della revoca formale del divieto). Solo l'esito non prevedibile dell'istruttoria e l'applicazione di una delimitazione su base causalistica dell'area del danno risarcibile, ascrivibile ad una giurisprudenza in continua evoluzione, hanno determinato il disconoscimento delle sue ragioni.
L'incertezza del caso, ove riguardato ex ante rispetto agli accertamenti, la sua collocazione in area caratterizzata da vari filoni giurisprudenziali, la gravosità della condanna alle spese per l'attore a fonte della sostenibilità del costo della difesa del suo diritto per il che CP_1 non nega l'assistenza di primaria compagnia di assicurazione, e che potrebbe anche sopportare un ulteriore onere per la definitiva chiusura della vicenda, giustificano largamente la compensazione delle spese di lite estesa ad ambo i gradi di giudizio.
P.Q.M.
:
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed istanza ed ogni contraria eccezione reietta, visto l'art 352 del c.p.c., in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza di primo grado:
CONFERMA il rigetto di ogni domanda attorea,
COMPENSA in toto le spese di lite di ambo i gradi di giudizio e
PONE le spese di CTU di primo grado definitivamente a carico delle parti in solido ed in pari misura;
DISPONE la restituzione di quanto già versato per i capi riformati. così deciso in GENOVA il 15 luglio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Gibelli Dott. Marcello Bruno
19
rigetto LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA RIFORMA PARZIALE (SU SPESE) Seconda sezione CIVILE
In persona dei signori
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott. ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Paolo Gibelli Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al n. 1096/2023,
promossa da:
CF elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
PIAZZA GRANDI 6 MILANO presso l'Avvocato SCHIAVONE GABRIELLA che lo rappresenta e difende, come da mandato in atti;
PARTE ATTRICE/APPELLANTE contro
elettivamente domiciliato in IA G. TORTI, 38/2 B Controparte_1 P.IVA_1
16143 GENOVA presso l'Avvocato GIORGINI FRANCESCO che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA/APPELLATA
avverso
Sent. Trib. Genova del 30 ottobre 23 resa in proc. RG 8753/20 (G. Cristiana Buttiglione),
causa nella quale, all'udienza del 3 giugno 2025 sono state confermate le già precisate conclusioni che si richiamano di seguito:
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice appellante:
I) IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO : in riforma della sentenza n. 2641/2023 (causa
RG n.8753/2020) resa dal Tribunale di Genova in data 30.10.2023 tra l'odierno appellante e il ACCOGLIERE il presente appello e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, accertare e dichiarare che l'evento dannoso de quo è stato causato per esclusivo fatto e responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 cod. civile (e/o ex art. Controparte_1
2043 c.c.) e, conseguentemente CONDANNARE il in persona del suo Controparte_1
Sindaco e Legale Rappresentante pro tempore, a risarcire in favore dell'appellante tutti i danni sia patrimoniali, compreso il danno da perdita della Parte_1 capacità lavorativa specifica (inteso sia come danno emergente che come lucro cessante), sia non patrimoniali (intesi sia in termini di invalidità permanente che temporanea) subiti dall'esponente a seguito dell'evento dannoso avvenuto in data 2 agosto 2019, nella misura e nelle somme che l'adita Corte riterrà come documentate e/o accertate, anche a seguito dell'istruttoria e delle CTU svoltesi nel giudizio di primo grado, e/o comunque ritenute di giustizia. La presente difesa precisa che le richieste analitiche tendono ad ottenere il risarcimento totale del danno reale, e che pertanto si intendono estese ad eventuali poste integrative considerate dalla giurisprudenza evolutiva nel corso della lite, senza che ciò determini alcun mutamento della domanda risarcitoria in merito al medesimo fatto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di accadimento del fatto (2.8.2019) al saldo.
II) IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO: in riforma della sentenza n. 2641/2023 (causa
RG n.8753/2020) resa dal Tribunale di Genova in data 30.10.2023 tra l'odierno appellante e il solo ove accertato e ritenuto sussistente dalla Parte_1 Controparte_1
Corte di Appello adita nel caso di specie concorso di colpa dell'appellante sig.
[...]
nella causazione dell'evento lesivo per cui è causa, ex art. 1227 c.c., statuire Parte_1 di conseguenza, determinando misura percentuale e rispettivo grado di corresponsabilità di attore ed Ente convenuto, CONDANNANDO conseguentemente il Controparte_1 in persona del suo Sindaco e legale rappresentante pro tempore, al risarcimento, in favore dell'appellante di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali alla Parte_1 persona nonché da incapacità specifica lavorativa (intesa sia come danno emergente che come lucro cessante), subiti dall'esponente a seguito del fatto avvenuto in data 2 agosto
2 2019, nella misura e nelle somme che l'adita Corte riterrà come documentate e/o accertate, anche a seguito dell'istruttoria e delle CTU svoltesi nel giudizio di primo grado,
e/o comunque ritenute di giustizia, maggiorate di interessi legali dalla data del fatto
(2.8.2019) al saldo e rivalutazione monetaria.
III) IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande volte in via principale e subordinata nel merito sub I e II dall'appellante, sempre in riforma della sentenza n. 2641/2023 (causa RG n.8753/2020) resa dal Tribunale di Genova in data 30.10.2023 tra l'odierno appellante Parte_1
e il ACCOGLIERE il motivo di appello esposto sub paragrafo
[...] Controparte_1
n. 3 del presente atto e, per l'effetto, COMPENSARE integralmente ovvero parzialmente le spese di giudizio liquidate dal Tribunale di Genova a favore del IV) Controparte_1
IN OGNI CASO, ALTERNATIVAMENTE: a) in caso di accoglimento delle domande proposte in via principale e subordinata nel merito sub I e II delle conclusioni formulate nella presente impugnazione, attribuire all'appellante vittoria di Parte_1 spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, spese di CTU e di CTP anch'esse rifuse;
b) sia in caso di accoglimento del motivo di appello esposto sub 3 che di rigetto dell'appello nella sua interezza, disporre la compensazione delle spese legali del doppio grado di giudizio
Per parte convenuta/appellata:
Si chiede che l'illustrissimo Collegio, contrariis rejectis: a) Respinga tutte le richieste formulate dall'appellante, perché infondate, in fatto ed in diritto, pienamente confermando la sentenza di primo grado, vinte le spese ed onorari di questo grado di giudizio. b) Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande dell'appellante, respinga le domande per danno non patrimoniale, per come riformulate in questo grado di giudizio, perché eccessive, riduca il risarcimento ex art. 1227 c.c., come subordinatamente richiesto anche da parte appellante in questo grado
(conclusione II) e già in primo grado, respinga comunque le domande per danno patrimoniale e per spese vive, perché non provate e non documentate, previa, se ritenuta, convocazione a chiarimenti del CTU BOTTA sui punti contestati e/o rinnovazione completa della CTU con altro consulente, vinte o compensate le spese del presente grado di giudizio
3 FATTO E DIRITTO
1) Oggetto della controversia
La causa in decisione - nel secondo grado di giudizio - origina dalla domanda di risarcimento del danno dell'attore appellante per un infortunio occorsogli in CP_1 nell'agosto del 19, mentre frequentava la località come bagnate.
Ivi, in data 2 agosto 2019, sulla spiaggia pubblica detta della Arenella, l'attore scivolava
(fatto questo non contestato e financo provato) su una piattaforma di cemento
(moletto) cedendo dalla stessa in mare. Le ragioni della caduta sono, come si vedrà, controverse;
in definitiva, in primo grado, sono state ritenute non provate.
Nel definire ulteriormente il fatto oggetto del giudizio l'attore affermava che, avendo già “battuto” la schiena e la testa, in acqua restava in stato di minorata lucidità, e che, non riusciva conseguentemente ad aggrapparsi validamente alla scaletta in metallo discendente dal molo all'acqua, quanto sopra non solo per la condizione post traumatica, ma anche per il difetto del manufatto suddetto, che si rivelava mobile nella sua sede ed alla quale l'attore, anziché “assicurato”, risultava in definitiva “agganciato” in maniera impropria, trovando valido soccorso solo nell'intervento di terzi dall'acqua.
In effetti, intervenuti i soccorsi pubblici (118) la vittima del sinistro era trasportata all'Ospedale di Lavagna (fatto del tutto pacifico), ove risultava l'infrazione di due costole ed un traumatismo cranico con ematoma sub aracnoideo;
dal che una prognosi iniziale di 30 giorni di malattia (pienamente documentata). Il ricovero, in neurologia, si protraeva in effetti fino al 9 agosto, con osservazione strumentale dell'evoluzione delle fratture e degli ematomi anche successiva a tale data;
in effetti, stante l'importanza dello spandimento ematico, in data 13.9.19 era necessario nuovo ricovero in Milano presso l'ospedale Niguarda, ove veniva eseguito il drenaggio. Purtroppo l'operazione provocava una crisi comiziale e gravi conseguenze neurologiche quali una temporanea emiparesi e perdita della parola. In data 25 settembre il paziente era finalmente dimesso ed avviato a percorso di recupero fisiatrico e logopedico.
Una perizia di parte attesta un danno permanente pari al 25% della validità, residuante dal sinistro.
4 In ordine a tale fatto, nella sostanza pacifico nella sua fenomenologia generale, ma molto meno nei particolari della stessa, l'attore riteneva la responsabilità civile del convenendolo in giudizio per i motivi che si vedranno, e con l'esito Controparte_1 del tutto negativo, qui contrastato in sede di appello.
2) L'impostazione della causa da parte dell'attore ed il contradditorio.
Sin dall'introduzione del giudizio l'attore ha dedotto diverse ipotesi di ricostruzione della responsabilità del alcune delle quali sono risultate fondante su Controparte_1 presupposti “frammentari” ed inidonei sia a sostenere alternativamente le ricostruzioni, sia a fondarne una sola “pienamente”.
Prima di tutto l'attore ha posto in evidenza di essere caduto sulla massicciata in cemento esistente a margine della spiaggia dell'Arenella (la più ad ovest del tratto litoraneo antistante il centro del Comune di . La caduta è imputata ad un CP_1 generico carattere scivoloso della massicciata per la presenza di sostanza non meglio definita.
Esposte le serie conseguenze della prima caduta, già da sole praticamente esaustive del danno biologico, poi rilevato e già descritto, viene poi indicata una ulteriore caduta in mare ed il tentativo di aggrapparsi alla scaletta malferma, il tutto, parrebbe, come ulteriori elementi costitutivi di un autonomo illecito. Nella sostanza per l'uno e l'altro evento è prospettata una responsabilità ex art. 2051 del CC del Nondimeno CP_1 fin dalla fase assertiva in esame, non risulta una chiara affermazione del rapporto tra il e l'area in questione, ovvero del ruolo di custode in capo all'Ente. Oltre a CP_1 quanto sopra, è come detto generica l'asserzione relativa al fattore di pericolo sulla massicciata e non si comprende bene l'influenza causale del carattere malfermo della scaletta, forse responsabile di una quota dei fatti cui potrebbero farsi risalire le fratture costali. Nel quadro detto, già allusivo a più prospettazioni responsabilitarie giustapposte, non complete e non in grado di integrarsi, si colloca l'adduzione di un ulteriore più specifico fattore di responsabilità del Tale fattore è ravvisato CP_1 nella segnalazione occorsa sulla fine di luglio, del periodo di interesse, della esistenza
5 nelle immediate vicinanze di uno sversamento di liquami, provenienti dalla discesa adducente a mare dalla vicina, e notoria, villa detta “del Duca Canevaro” (luogo di abituali ricevimenti). A fronte di tale fenomeno risulta imposto, con ordinanza del 26 luglio del Sindaco, un divieto di balneazione esteso anche all'area in questione e vigente (ex actis) fino al 4 agosto. Essendo occorso l'infortunio il giorno 3 del mese di agosto, e, in quella data, non essendo risultata alcuna forma di concreta applicazione autoritativa del divieto (mediante cartelli, catenelle e presenza della aliquota di Polizia
Locale a disposizione dell' Ente convenuto), l'attore vede in ciò un fattore determinante del processo dannoso, posto che ipotizza che l'imposizione del divieto gli avrebbe interdetto l'accesso al mare, lo avrebbe fatto desistere dall'idea di recarsi sulla banchina, ad avrebbe in definitiva impedito in tal modo, per esclusione a monte della continuità della serie storica degli eventi, anche il verificarsi del danno. Il
per lo specifico profilo visto, risponderebbe anche dell'inottemperanza al CP_1 provvedimento emesso dal suo stesso organo di vertice, e quindi risponderebbe, sostanzialmente, per colpa ex art. 2043 cc. Il fenomeno dello sversamento di liquami è tuttavia richiamato anche per dar maggior corpo alla prima prospettazione di responsabilità, posto che risulta evidente nel riferimento alla presenza di sostanza oleosa e scivolosa sulla banchina, l'allusione al fatto che il mare avesse portato in loco proprio i liquami provenienti dallo sversamento.
La ricostruzione suddetta, oltre a presentare l'obiettivo ambito di identificazione già indicato, risulta radicalmente criticata in più punti dal con argomenti CP_1 sostanzialmente accolti dal Tribunale e per i quali è quindi possibile far rinvio ai paragrafi seguenti.
3) La sentenza di primo grado
Il Tribunale ha disatteso ogni pretesa attorea ed ascritto, nella sostanza, l'evento alla mera accidentalità.
L'istruttoria è stata ampia in punto an debeatur, ed estesa quantum con indagine rimasta senza seguito.
6 Il fatto storico narrato in citazione è risultato sostanzialmente confermato. Le prove orali hanno attestato lo scivolamento sulla parte più bassa e prospiciente in mare della banchina della Arenella, la doppia caduta (sulla banchina stessa e poi in acqua),
l'incapacità dell'attore di riprendersi ed uscire dall'acqua mediante la scaletta ed il salvataggio ad opera di terzi, in particolare di una ragazza ivi presente.
Anche la ricostruzione di fatti più prossimi agli ambiti di responsabilità del ha CP_1 compiuto qualche progresso nel corso dell'istruttoria; in particolare un teste ha riferito che anche la ragazza soccorritrice scivolò e cadde nello stesso punto dell'attore (nel caso senza alcuna conseguenza) prima di scendere per il salvataggio. Inoltre lo stesso teste, spingendosi su un terreno valutativo, al punto da sollevare qualche dubbio sulla sua completa libertà da suggestioni, ha persino riferito di un colore opaco delle acque marine, quasi a dire che sulle stesse avrebbe potuto galleggiare qualcosa di untuoso, poi causa delle cadute, con apertura della strada alla congettura che questo “qualcosa” fosse il prodotto dello sversamento denunciato e documentalmente rilevabile. Da ultimo, con maggior sicurezza, è stato confermato il carattere instabile, e difficoltoso all'uso, della scaletta in ferro.
Il Tribunale ha ritenuto, con motivazione, come si vedrà, nella sostanza condivisa, che i “progressi” detti non fossero assolutamente sufficienti a colmare il carattere ambiguo, non univoco ed insufficiente della ricostruzione in fatto se riguardata dal punto di vista della chiara emersione di un presupposto di responsabilità civile.
La sentenza di primo grado, innanzitutto rileva che non è emerso in capo al comune il ruolo di custode dei luoghi e delle cose potenzialmente coinvolte nel sinistro, secondo lo schema di cui all'art. 2051 del CC. (in effetti qui si rileva che, in base alla stessa descrizione attorea, la banchina menzionata appare collocata in posizione tale da appartenere al demanio marittimo, specialmente per la porzione di rilievo, quella bassa, che, anche dalle testimonianze acquisite, appare ordinariamente bagnata dalle mareggiate. La scaletta parrebbe accessoria alla banchina (in istruttoria ne è emersa la rimozione e collocamento in stagione ad opera di “qualcuno”, ma nulla di certo riconduce al
. La sentenza, in effetti, analizza “le concessioni” del demanio a favore del CP_1
esistenti in loco, ma le stesse sono descritte (su base documentale) CP_1
7 chiaramente limitate ai marciapiedi delle passeggiate e ad aree immediatamente adiacenti.
La sentenza poi, in punto di analisi del fatto, fa rilevare la causa “sostanzialmente ignota” della caduta, elemento ostativo alla ricostruzione di un rapporto causale tra (il fattore di pericolosità insorto nella cosa) e l'evento. Ugualmente è menzionato il carattere irrilevante (o il difetto di ogni prova sulla rilevanza) delle caratteristiche della scaletta e della sua mobilità relativa nella sede.
Larga parte della sentenza è infine dedicata all'analisi del fenomeno dello sversamento di liquami. Qui viene valorizzata altro apporto dell'istruttoria orale (audizione di testi dipendenti del che ha fortemente ridimensionato il fenomeno collocandolo a CP_1 relativa distanza di tempo e spazio. È risultato, infatti che il versamento fu modesto, avvenne lungo la discesa dalla (e quindi a diversi metri di distanza con CP_2 punto di sfogo a mare assai più basso della piattaforma) e, soprattutto, cessò, de facto, il giorno dopo la delibera, e quindi molti giorni prima della caduta, allontanandosi irrimediabilmente ogni ipotesi di ricostruzione unitaria di una responsabilità per tale via.
Reietta interamente la domanda il Tribunale ha condannato alle spese di lite secondo la disciplina ordinaria, trascurata così qualsiasi ipotesi di compensazione.
4) Motivi di appello
La sentenza detta è impugnata a mezzo di tre ordini di motivi con i quali, nella sostanza, l'attore contesta la ricostruzione sinteticamente esposta, denunciandone soprattutto il carattere apodittico, ovvero scollegato dalle concrete evidenze istruttorie.
Con tale critica, per ogni motivo, l'attore lamenta un difetto di motivazione.
Nella sostanza i motivi possono essere raggruppati in tre ordini di contestazioni
1) La contestazione della omessa condanna ex art .2051 cc, che deriverebbe dal travisamento o dalla non curanza dei fatti emersi, oltre che dal malgoverno dell'istituto del “caso fortuioto”, e del relativo onere della prova.
8 2) La contestazione della mancata condanna ex art. 2043 cc in ordine alla quale si lamenta sia l'erronea ricostruzione degli obblighi del comune sia la completa trascuratezza del tema della idoneità degli stessi (ove rispettati) ad impedire in toto l'evento.
3) La contestazione della condanna alle spese di lite.
Col primo motivo del primo dei tre gruppi considerati l'attore contesta che il giudice abbia erroneamente escluso sia la sussistenza che il ruolo causale della
“scivolosità della piattaforma”, così negando rilievo al ruolo della cosa in custodia nella dinamica del sinistro
Con articolazione del primo motivo lamenta che in altra parte del litorale comunale un apposito cartello segnalasse la scivolosità della scogliera, ma non sulla spiaggia della Arenella, ove tale segnalazione era omessa.
Con ulteriore motivo, sempre del medesimo gruppo, contesta che non sia stato preso in considerazione il ruolo nel sinistro della instabilità della scaletta, della sua scivolosità, con apodittica affermazione della insussistenza di prova sulla instabilità
e generale insicurezza della stessa.
Ancora con articolatissima argomentazione, integrante il secondo gruppo di motivi, contesta come il giudice abbia omesso di considerare il rilievo causale
“dell'inottemperanza esecutiva”, del all'ordinanza sindacale del 26 CP_1 luglio, che imponeva il divieto di balneazione.
Vi è poi nell'ordine di esposizione dell'appello l'ulteriore deduzione della falsa applicazione dell'art. 2051 CC, laddove la norma esclude la responsabilità del custode solo per il caso fortuito, con onere della prova sul punto del supposto danneggiante, onere, nel caso rimasto del tutto privo di soddisfazione. Si tratta, come già detto di ulteriore articolazione della prima contestazione.
Segue alla parte critica sopra esposta un'ampia ricostruzione della domanda in punto quantum, finalizzata, per il caso di ribaltamento dell'orientamento in punto an, a consentire la richiesta condanna sulla base degli atti, o di disponenda CTU.
Da ultimo è contestato il riparto delle spese ritenuto del tutto iniquo.
9 5) Motivi del grado e conferma nel merito.
Tutti i motivi di appello sono infondati, ad eccezione dei motivi critici relativi al riparto delle spese di lite. L'impianto della sentenza di prima cure va confermato.
Per quanto concerne le ricostruzioni che riconducono ad una responsabilità del ex art. 2051 CC resta innanzitutto insuperabile l'impossibilità di assegnare sine CP_1 titulo al la “custodia dell'area”. CP_1
Nelle difese di primo grado il ha chiaramene indentificato i limiti della CP_1 propria concessione sulle passeggiate a mare costruite sulle scogliere a levante (con maggior estensione) ed a ponente del centro abitato ed ha evidenziato come le stesse non comprendano le aree comprese tra la passeggiata ed il mare, compresi in tale ambito sia le spiaggette, sia gli scogli naturali, sia i massi squadrati frangionde, o i blocchi in cemento di spianamento e rinforzo della scogliera (questo parrebbe il caso).
In effetti non vi è alcuna ratio nella attribuzione di tali beni immediatamente contigui alle acque ad un comune, se non, nei limiti dell'ammissibile, per il caso della costituzione di uno stabilimento balneare comunale, della cui esistenza in loco mai nessuno ha detto.
Tale argomento (valevole anche per la scaletta) costituisce una “mera difesa” perché era in realtà l'attore a dover dimostrare in positivo il ruolo di “custode” della parte che conveniva. Ne consegue che, anche se il punto non è ripreso in sentenza, né in successivi atti, quale mera difesa (osservazione sulla mancata prova di un presupposto del diritto azionato) lo stesso resta conoscibile in questa sede (Cassazione civile, sez.
VI, 01/09/2016, n. 17461). Lo stesso, in effetti, è del tutto ostativo ad accogliere qualsiasi domanda basata sulla natura originariamente od accidentalmente pericolosa delle cose considerate, posto che le stesse non è provato il rapporto di custodia.
Detto quanto sopra, occorre comunque rilevare che l'intero primo ordine di motivi, intesi a far rilevare l'errata applicazione dei principi regolatori della responsabilità civile di cui all'art. 2051 c.c., e ad ottenerne rinnovata applicazione della norma, in ordine ad una ricostruzione degli eventi, comprensiva anche della completa disamina delle emergenze istruttorie, non coglie nel segno.
10 Si deve - in effetti - considerare che l'accertamento dello scivolamento anche della soccorritrice, nello stesso punto di caduta dell'attore, conferma l'ipotesi della presenza in loco di un qualche fattore di significativa pericolosità (mera acqua marina su superficie molto liscia? Olio e/o carburante per natanti? Muschio o alghe?). Si deve tuttavia anche considerare che per riguardare la res inerte quale “causa” del danno è necessario che il livello di minimo di insidia insito nello stato dei luoghi superi il livello di rischio sempre ovviato dall'auso ordinario, che sussista il c.d “fattore di pericolosità insorto nella cosa” o almeno, anche per la giurisprudenza più concessiva sul punto, una anomalia nella condizione della cosa (Cassazione civile, sez. III, 13/05/2024, n.
12988, Cassazione civile, sez. III, 16/01/2024, n. 1756.; Cassazione civile , sez. III ,
31/05/2023 , n. 15447; Cassazione civile, sez. III , 29/05/2023 , n. 14930, Cassazione civile, sez. VI, 12/04/2022, n. 11794; Cassazione civile, sez. III, 29/01/2019 , n. 2345)
Al di là della reiterata conferma giurisprudenziale del principio risulta evidente che il superamento della logica causale esposta consentirebbe di dilatare a dismisura l'area di responsabilità “da cose” posto che ogni scalino, muretto, ringhiera, transenna, tornello o paletto legittimamente presenti su strada pubblica o privata o in altre proprietà costituiscono un “potenziale” pericolo e, una volta coinvolti nel sinistro, possono essere “riguardati come causa dello stesso”. E' quindi necessario un elemento di anomalia perché la cosa inerte e visibile possa essere considerata causa di un danno risarcibile.
Nel caso viene in rilievo un ambiente di “bagni consentiti su scogliera”. Notoriamente la scogliera è ambiente scivoloso che va affrontato con la dovuta prudenza, appunto perché almeno alcuni dei fattori di aggravato rischio menzionati, sono invero costantemente presenti sulle stesse, senza costituire una anomalia. La prova che la scogliera o la banchina costruita tra gli scogli, abbiano causato la scivolata esige quella di una loro condizione anomala, altrimenti le stesse non si pongono come causa del fatto. Anche se si volesse rovesciare tale impostazione si dovrebbe allora ammettere che, in presenza di un accesso al mare ordinariamente problematico per la presenza di muschio visibile la caduta dell'utente, senza più specifica prova di anomalia, predica ex se di un uso imprudente, costituente fortuito, piuttosto che di un fatto ascrivibile alla cosa.
11 Il fatto che la soccorritrice, nel lodevole impeto di provvedere con sollecitudine a ciò che si prefiggeva, sia anch'essa scivolata, non depone per uno stato di cose espressivo di una distinta pericolosità del luogo. Non si deve dimenticare che non vi sono rilievi, neanche postumi, di una reale ed abnorme presenza di fattori di rischio. L'ipotesi che ogni aspetto del fatto sia dipeso da una distrazione dell'utente di un'area delicata resta aperta e, con essa, la esclusione della responsabilità. La stessa comunque, come detto, non parrebbe neppure doversi necessariamente concretizzarsi in capo al CP_1 piuttosto che al demanio marittimo.
Non si ritiene vero che l'impostazione già adottata, e confermata, rovesci l'onere della prova sul caso fortuito. La condotta del danneggiato, o quella del terzo, infatti, assurgono a “fortuito”, ovvero a fattore interruttivo del nesso, solo ove lo stesso sussista in potenza. Nel caso ricorrerebbe il fortuito solo se la condizione della banchina fosse stata abnormemente pericolosa, ma segnalata, e la segnalazione fosse stata ignorata per colpa del danneggiato, oppure se il superamento del livello di pericolosità dipendesse da un atto del terzo non immediatamente fronteggiabile
(sversamento per incuria di materiale oleoso prima di qualsiasi intervento di ripristino della sicurezza teoricamente possibile). Al contrario se l'accesso al mare era normalmente scivoloso, come ogni scoglio, non vi era alcun contributo causale della res e nessun nesso da interrompere per fatto eccezionale. Come già detto in ogni caso, anche si volesse far rientrare nel concetto di fortuito ogni elemento interruttivo del nesso (così però violando il principio di necessaria prova del nesso da parte dell'attore per ogni ipotesi di responsabilità) si dovrebbe concludere che la prova del fortuito emerge per preponderante probabilità, essendo necessario un fattore umano per spiegare in fatto anomalo occorso il luogo di cui non si conosce alcuna anomalia.
Tutto quanto detto per la scivolosità della piattaforma vale a maggior ragione per la scarsa fissità della scaletta la cui custodia è ancor più incerta, la cui pericolosità è nulla posto che, anche se non ben salda, migliora e non peggiora la sicurezza del luogo, ed il cui ruolo nella causazione finale delle lesioni del tutto marginale.
12 Quanto poi ai cartelli che indicavano il banale dato della scivolosità degli accessi al mare da scogliera, e che erano in effetti presenti in varie parti del litorale, non si vede come si possa supporre un obbligo di loro apposizione in ogni dove.
Per ovviare alla debolezza ricostruttiva della propria tesi, che si è evidenziata, l'attore ha voluto “ipotizzare” che sulla piattaforma ci fosse il liquame proveniente dallo sversamento. Nel caso vi sarebbe in effetti uno stato anomalo della cosa che la farebbe assurgere, nella sua condizione alterata, a causa del danno. Si deve tuttavia ripetere che l'istruttoria ha evidenziato un modesto sversamento “cessato da giorni” al momento del fatto e non direttamente interessante l'area di caduta, ma, se mai, l'arenile sottostante. Il veicolo dello spostamento dell'inquinante sulla piattaforma avrebbe potuto essere il mare stesso, o il percorso dei bagnanti. Si tratta tuttavia, come si vede, di “ipotesi purissime” non certo di ricostruzioni caratterizzate dalla preponderante probabilità.
Tutte le ricostruzioni che mirano alla dichiarazione di responsabilità del come CP_1 custode dell'area falliscono nonostante i motivi d'appello dedotti sul punto.
Probabilmente nella consapevolezza delle lacune a sostegno della tesi della sussistenza di una insidia anomala non visibile o inevitabile sulla banchina, parte attrice, riproponendo e sviluppando, con il secondo gruppo di motivi di appello, una tesi già adombrata in prime cure, propone una ulteriore ipotesi di responsabilità che il giudice avrebbe del tutto trascurato, nonostante la deduzione dei fatti fondanti la stessa già in primo grado.
L'appellante, in particolare, evidenzia come ove il avesse correttamente e CP_1 pienamente attuato il divieto di balneazione di cui alla menzionata ordinanza sindacale, egli non si sarebbe recato alla spiaggia della Arenella, raggiunta invece per quello scopo e, conseguentemente, nulla sarebbe avvenuto.
Come risulta palese l'ipotesi in esame definisce un caso di responsabilità omissiva della
PA ex art. 2043 del cc., per non aver compiuto atti dovuti supposti idonei ad evitare il danno. L'omissione (colposa) si porrebbe quindi come causa naturale del fatto, secondo il criterio condizionalistico.
13 Anche questa ulteriore prospettazione appare infondata.
Per prima cosa la ipotizzata “colpa” del (ex art. 2043 cc.) consisterebbe nella CP_1 mancata “assicurazione” del divieto di balneazione, e la “conseguenza rilevante” di tale colpa sarebbe non una intossicazione, un'infezione o una irritazione cutanea, ma la
“caduta a terra di un potenziale bagnante ed un trauma cranico”. Il criterio
“condizionalistico”, notoriamente, conduce ad ascrivere ad un fatto presupposto un numero illimitato di conseguenze, come consuetamente si ricorda con il caso del ferimento per colpa lieve che conduce la vittima in un luogo di cure ove poi avviene un fenomeno dannoso assai più grave per ragioni accidentali. Da sempre quindi, la dottrina, ricerca un criterio di temperamento obiettivo delle conseguenze ascrivibili ad una colpa e, tra questi criteri, si afferma anche quello della “concretizzazione del rischio che la norma violata intende evitare”, criterio ancora recentissimamente menzionato da sentenza della Cassazione civile (sez. III, 23/06/2025, n. 16788). Il fondamento positivo della ritenuta insussistenza del nesso causale per le conseguenze
“anomale” (per il criterio adottato “estranee allo scopo della norma violata”) è ravvisato ordinariamente, per il danno evento, in una interpretazione conservativa dell'art. 41 c.p.v. C.P., nella misura in cui considera interruttiva del nesso la “causa sopravvenuta di per sé sola sufficiente”, per il danno conseguenza nell'art. 1223 del
CC, che menziona le “conseguenze immediate e dirette” quali idonee ad integrare il danno risarcibile. Nel caso è la caduta la causa immediata e sufficiente che rende superfluo (nella logica della causalità giuridica e non materiale) risalire alla mera
“presenza in loco” quale causa del danno. Ed in effetti il mancato rispetto del divieto avrebbe impedito solo la presenza in loco, presupposto necessario, ma troppo risalente per essere assunto quale antecedente causale rilevate.
In ogni caso, nell'ipotesi in considerazione, neppure il più rigoroso “condizionalismo” condurrebbe alla creazione di un legame rilevate ai fini della responsabilità civile tra l'omessa concretizzazione del divieto di balneazione e la caduta. Non si deve dimenticare che la prova del nesso causale è a carico del danneggiato. Nel contesto detto l'affermazione per la quale in presenza del divieto (in concreto non rispettato dal l'attore invece si sarebbe “adeguato” è una presunzione già in larga parte CP_1 arbitraria, ma è assolutamente arbitraria l'affermazione che non si sarebbe neppure
14 recato in loco, laddove avrebbe potuto benissimo recarsi lo stesso alla spiaggia solo per prendere il sole, ed avvicinarsi ugualmente al mare, anche solo per verificarne la condizione.
Da ultimo non parrebbe neppure verificato il presupposto di base della ricostruzione, ovvero che il fosse obbligato ad interdire l'accesso al mare nel giorno dei CP_1 fatti. L'appellante espone con diligenza i fondamenti normativi del dovere del che, comunque, si estende in effetti all'esecuzione dell'ordinanza compreso CP_1
l'obbligo di approntare opportune segnalazioni e delimitazioni, anche se non certo quello di “impedire la balneazione ad ogni costo anche con l'impiego della forza pubblica la totale interdizione delle spiagge”. Nondimeno il dovere di eseguire il provvedimento non sembra permanere - automaticamente e rigidamente - nella sua massima estensione, per il solo fase del permanere del provvedimento, anche in fase di sua revoca.
Testi hanno riferito che l'evento era cessato ben prima della formale revoca Tes_1 dell'ordinanza di divieto di balneazione. In tale fase pare legittimo che il divieto, pur vigente, fosse lasciato alla mera autoresponsabilità dei frequentatori della stazione, senza adozione, nell'esercizio della discrezionalità su esecuzione e controlli, di speciali misure di attuazione, palesemente sproporzionate alla condizione concreta.
In definitiva, quindi, neppure la prospettata ricostruzione di una responsabilità per colpa in attività amministrativa raggiunge effettivamente il CP_1
Come assunto in premessa il merito della sentenza di integrale rigetto delle istanze attoree deve essere condiviso.
6) Motivi del grado. La riforma in punto riparto delle spese.
E' fondato il motivo che invoca la riforma della sentenza nella parte in cui fa interamente carico alla parte soccombente di quelle avversarie (condanna ex art. 92
c.p.c.). Il punto può essere affrontato solo in forza dell'espressa impugnazione posto che il potere d'ufficio di rideterminare il riparto spese per ambo i gradi non potrebbe operare, essendo, nel merito, la sentenza totalmente confermata.
15 La detta conferma integrale non impedisce tuttavia la revisione del riparto delle spese fissato nel primo grado, col limite, allo stato non superato dalla giurisprudenza, di dover ritenere il diverso riparto ritenuto applicabile all'intero giudizio. (Cass. Civ., sez. II, 04/09/2024, n. 23769).
Il motivo in punto spese lamenta, sotto diversi profili, l'ingiustizia differenziale della condanna alle spese che, nella sostanza, sanziona gravemente il tentativo di azionare un diritto supposto in buona fede, e la cui esistenza era quantomeno opinabile, con un onere gravissimo per l'attore, a fronte di un sollievo assai modesto per il convenuto, stanti le condizioni delle parti.
Il motivo, va esaminato alla luce dei principi giurisprudenziali regolatori della materia.
E' fondamentale sul punto la pronuncia della Corte Costituzionale con la quale è stato ridimensionato l'impianto riformatore che aveva ristretto estremamente i presupposti del potere di compensazione, prima richiedendo la sussistenza di “eccezionali” anziché di “giusti” motivi, e poi pervenendo ad una stretta tipizzazione di tali motivi, sostanzialmente ridotti, alla soccombenza reciproca ed alla incertezza normativa e giurisprudenziale nella materia controversia (presupposto questo, invero, di potenziale non indifferente ampiezza).
Il Giudice delle Leggi è intervenuto proprio per escludere il rigore della tipizzazione detta con pronuncia di cui si riporta la massima.
Corte Cost., 19/04/2018, n. 77
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate.
L'intervento ha lasciato sussistere il favor delle recenti riforme per la condanna alle spese del soccombente, espandendo tuttavia il margine di discrezionalità del giudice di merito.
16 Il punto è stato elaborato dalla giurisprudenza soprattutto da un'angolazione formale, con l'esito di un sostanziale ripristino di una certa discrezionalità salvo il rafforzamento dell'obbligo motivazionale.
Si possono in proposito menzionare i più recenti interventi di legittimità.
Cass. Civ., sez. III, 31/07/2024, n. 21435 (si limita a ribadire la necessità della specifica motivazione, ove il giudice opti per la compensazione invece che per la condanna del soccombente);
Cass. Civ., sez. I, 02/01/2025, n. 27 (afferma, in modo sostanzialmente “agnostico”, riguardo ai criteri per pervenire alla compensazione, che ogni questione relativa alle spese di lite attiene al merito, salvo che le spese della parte soccombente siano poste a carico della venditrice, caso non consentito dalla legge);
Cass. Civ., sez. II, 24/01/2025, n. 1753 (con decisione nella sostanza espansiva degli spazi di compensazione, ha ritenuto sufficiente per la stessa la sussistenza di un contrasto di giurisprudenza tra giudici di merito);
Cass. Civ., sez. II, 03/02/2025, n. 2592 (conferma la prevalenza dell'ipotesi del riparto in favore della parte vincitrice, ma, nel linguaggio della massima ufficiale, assegna al residuo potere di compensazione l'antico presupposto dei “giusti motivi” avvicinando i concetti di
“giustizia del caso singolo” e di “motivo eccezionale di deroga”);
Cass. Civ., sez. I, 29/01/2025, n. 2081 (afferma che la decisione sulla compensazione concerne motivi gravi ed eccezionali che vanno espressamente indicati, pena una violazione di legge. La massima si pone in contrasto con quella già indicata della sentenza n. 27/25 posto che, evocando la violazione di legge, suppone una regola sostanziale e non un mero onere motivazione, ma poi, in qualche modo contraddicendosi, non esplicita tale regola, ma la identifica nuovamente con l'obbligo di motivare);
Cass. Civ., sez. trib., 15/04/2025, n. 9860 (ribadisce che ogni questione relativa alle spese di lite attiene al merito, salvo che le spese della parte soccombente siano poste a carico della venditrice, caso non consentito dalla legge);
Cass. Civ., sez. III, 17/05/2025, n. 13145 (riconosce che la “novità della questione”, idonea a giustificare la compensazione delle spese, può consistere anche in una novità di fatto, non necessariamente di diritto, con ulteriore ampiamento dello spazio giuridico della compensazione);
Cass. Civ., sez. trib., 22/07/2025, n. 20755 (ritorna sull'obbligo motivazione, richiedendo l'esposizione di motivi logici e coerenti);
Il complesso dei principi in esame non pare perviene alla elaborazione di un sostanziale criterio di orientamento per operare la scelta tra la condanna alle spese e la compensazione delle spese limitandosi, nella sostanza, a ribadire la prevalenza della
17 soluzione per la condanna, non necessitante di motivazione e l'onere, per il caso inverso della motivazione specifica, alludendo così ad un numero potenzialmente indeterminato di ipotesi, mentre la Consulta aveva menzionato casi analoghi a quelli tipici.
Pare alla Corte che i casi analoghi, non vadano interpretati come casi di “pari valore equitativo”, ma piuttosto vadano ricondotti tutti al principio della legittimità della ricerca in giudizio dei propri “diritti incerti”, dovendosi chiaramente ammettere che il moderno ruolo della interpretazione non è solo la “dichiarazione” di diritti indubbiamente esistenti, ma anche la definizione di “spazi di incertezza” mediante un'opera di interpretazione, di adeguamento e, talvolta, di innovazione. Non sempre in tale contesto è ragionevole far ricadere ogni onere della definizione o della conferma di determinati orientamenti su chi li abbia prima contraddetti, e non è irrazionale in taluni casi mantenere l'onere della riaffermazione di un diritto dubbio a carico di chi poi benefica della definizione del dubbio.
La Corte Costituzionale è esplicita in tal senso in fondamentale passaggio della sentenza:
“ La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti. (si noti che i diritti sono quelli poi riconosciuti insussistenti e quindi con la compensazione si riconosce esattamente come insuscettibile di grave coercizione la sollecitazione della giurisdizione anche per coloro le cui ragioni non siano poi accolte.) Naturalmente la Corte non esclude la prevalenza della regola della condanna che ha lo scopo generale di conservare la pienezza dei diritti riconosciuti non gravandoli eccessivamente dell'onere della loro affermazione.
Risulta dalla elaborazione di tutti i principi esaminati che la compensazione è legittimi quando il soccombente poteva ragionevolmente ipotizzare un suo diritto per lui di potenziale notevole rilievo e la compensazione stessa non incida troppo gravemente
18 sulla posizione della parte vincitrice privandola di parte sostanziale dell'utilità di aver agito o o resistito validamente.
Facendo applicazione dei principi esposti al caso di specie emerge che l'attore dopo aver subito gravi lesioni, in un insolito sinistro (caso singolare), ha focalizzato elementi spesso sufficienti ad una declaratoria di responsabilità dell'Ente pubblico di base e per tali ragioni lo ha convenuto in giudizio evidenziandone anche indizi di una condotta potenzialmente irregolare (non aver concretamente impedito la balneazione prima della revoca formale del divieto). Solo l'esito non prevedibile dell'istruttoria e l'applicazione di una delimitazione su base causalistica dell'area del danno risarcibile, ascrivibile ad una giurisprudenza in continua evoluzione, hanno determinato il disconoscimento delle sue ragioni.
L'incertezza del caso, ove riguardato ex ante rispetto agli accertamenti, la sua collocazione in area caratterizzata da vari filoni giurisprudenziali, la gravosità della condanna alle spese per l'attore a fonte della sostenibilità del costo della difesa del suo diritto per il che CP_1 non nega l'assistenza di primaria compagnia di assicurazione, e che potrebbe anche sopportare un ulteriore onere per la definitiva chiusura della vicenda, giustificano largamente la compensazione delle spese di lite estesa ad ambo i gradi di giudizio.
P.Q.M.
:
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed istanza ed ogni contraria eccezione reietta, visto l'art 352 del c.p.c., in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza di primo grado:
CONFERMA il rigetto di ogni domanda attorea,
COMPENSA in toto le spese di lite di ambo i gradi di giudizio e
PONE le spese di CTU di primo grado definitivamente a carico delle parti in solido ed in pari misura;
DISPONE la restituzione di quanto già versato per i capi riformati. così deciso in GENOVA il 15 luglio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Gibelli Dott. Marcello Bruno
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