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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/06/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina all'udienza del 17.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 558 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Laghi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Castrovillari, alla piazza Indipendenza n. 6, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTORE - OPPONENTE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Barletta ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Campobasso, alla via Ugo Foscolo n. 6, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
pagina 1 di 6 CONVENUTO - OPPOSTO
OGGETTO: riconoscimento del debito.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 774/2021 del 19.12.2021 (R.G. n. 2565/2021), depositato in data 21.12.2021 ed emesso dall'intestato Tribunale, con cui veniva ingiunto a esso opponente il pagamento, in favore di della somma di € 19.000,00, oltre interessi e spese del procedimento Controparte_1
monitorio, in virtù della scrittura privata di riconoscimento del debito sottoscritta dall'opponente in data 05.05.2010.
Parte opponente, in particolare, disconosceva la sottoscrizione posta in calce alla predetta scrittura privata e, in via subordinata, eccepiva la simulazione assoluta della stessa.
2. Si costituiva in giudizio che, contestando gli assunti attorei, chiedeva di Controparte_1 rigettare l'opposizione e di confermare il decreto ingiuntivo opposto.
3. Instaurato il contraddittorio, la causa veniva istruita documentalmente e attraverso l'espletamento di CTU grafologica.
Con ordinanza del 03.03.2023 veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e all'udienza del 17.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Orbene, in punto di diritto, si osserva che nel presente giudizio il Giudice non deve stabilire esclusivamente se il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso, ma deve soprattutto accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. n. 14486/2019).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue pagina 2 di 6 che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. civ., sez. III, sent. n.
1184/2007).
Inoltre, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt.
1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte del proprio diritto e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
In virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ.,
SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Si segnala che per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
pagina 3 di 6 5. Applicati detti principi al caso di specie, si rileva che l'opposto ha provato la fonte del proprio diritto, producendo in giudizio la scrittura privata sottoscritta in data 05.05.2010 dall'opponente, che si riconosceva debitore nei confronti dello stesso della somma di € 19.000,00,
e ha allegato l'inadempimento dell'opponente, che non aveva inteso restituire la somma ricevuta.
6. non ha negato l'inadempimento, ma ha eccepito, come visto, l'apocrifia della Parte_2 sottoscrizione apposta alla scrittura privata per cui è causa e, in via subordinata, la simulazione assoluta della stessa.
7. Ciò detto, va preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità, sollevata da parte opposta, relativamente alle conclusioni dell'opponente, per incompatibilità delle stesse, in quanto le parti sono abilitate a proporre nel medesimo giudizio due o più domande anche se tra loro concettualmente incompatibili.
Invero, a tal proposito si rileva che condivisibilmente la Suprema Corte ha precisato che “Si possono legittimamente proporre nello stesso giudizio sia in forma alternativa o subordinata due o più domande anche se tra loro concettualmente incompatibili. Le domande quindi, possono essere sia alternative che subordinate ed una e l'altra di tale qualifica viene determinata dalle parti e non può il giudice attribuire a tali domande una qualifica diversa” (Cass. civ., sez. II, ord. n.
25856/2021).
8. Nel merito, si rileva che il CTU - le cui conclusioni si condividono, in quanto coerenti, logiche, adeguatamene motivate, basate su letteratura scientifica e su strumentazione tecnica adeguata e scevre da vizi logici - ha accertato il documento posto alla base del decreto ingiuntivo opposto sia stato effettivamente sottoscritto da parte opponente.
Inoltre, si segnala che risultano del tutto infondate le critiche del consulente di parte opponente alla espletata CTU, in quanto dall'esame dell'elaborato peritale e della valutazione sulle osservazioni ricevute risulta che il consulente ha esaustivamente, diffusamente e integralmente confutato le predette critiche.
Per tali ragioni, la scrittura privata di riconoscimento del debito risulta valida ed efficace.
9. Per quanto riguarda l'eccezione di simulazione assoluta, sollevata in via subordinata dall'opponente, in punto di diritto si segnala che la simulazione del contratto ricorre qualora il negozio non sia voluto dalle parti. Pertanto, ai fini della configurazione della stessa è necessaria l'esistenza di un accordo simulatorio, esterno al contratto simulato, con il quale le parti si accordino nel senso della efficacia tra le stesse di altro negozio (simulazione relativa) o di nessun contratto pagina 4 di 6 (simulazione assoluta). Tale accordo può essere contenuto in una controdichiarazione, redatta generalmente per iscritto.
Si segnala, inoltre, che affinché ricorra la simulazione del contratto, è necessario che il negozio non sia voluto, dovendo differenziarsi dallo stesso l'ipotesi del negozio indiretto che, pur essendo effettivamente voluto tra le parti, sia posto in essere in vista di un fine pratico diverso da quello proprio.
10. Ebbene, nel caso di specie, lo stesso opponente ha allegato che la scrittura privata in parola
è stata redatta, affinché parte opposta potesse vantare una ragione di credito nei confronti del proprio genitore, pregiudicando gli interessi patrimoniale degli altri eredi.
Risulta, invero, che gli effetti della scrittura privata in parola siano stati effettivamente voluti dalle parti e che l'atto non sia stato simulato, ma meramente diretto a perseguire una finalità che esula in parte da quella principale del tipo contrattuale cui appartiene.
Pertanto, va rigettata l'eccezione di simulazione assoluta, sollevata dall'opponente.
11. Per tali motivi, l'opposizione va rigetta e va confermato il decreto ingiuntivo opposto.
12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 774/2021 del
19.12.2021 (R.G. n. 2565/2021), depositato in data 21.12.2021 ed emesso dall'intestato
Tribunale, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) condanna alla refusione, in favore di delle spese di lite, Parte_1 Controparte_1
che si liquidano in € 3.200,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria ed € 1.000 per la fase di decisione), per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
pagina 5 di 6 Castrovillari, 20.06.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina all'udienza del 17.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 558 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Laghi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Castrovillari, alla piazza Indipendenza n. 6, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTORE - OPPONENTE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Barletta ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Campobasso, alla via Ugo Foscolo n. 6, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
pagina 1 di 6 CONVENUTO - OPPOSTO
OGGETTO: riconoscimento del debito.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 774/2021 del 19.12.2021 (R.G. n. 2565/2021), depositato in data 21.12.2021 ed emesso dall'intestato Tribunale, con cui veniva ingiunto a esso opponente il pagamento, in favore di della somma di € 19.000,00, oltre interessi e spese del procedimento Controparte_1
monitorio, in virtù della scrittura privata di riconoscimento del debito sottoscritta dall'opponente in data 05.05.2010.
Parte opponente, in particolare, disconosceva la sottoscrizione posta in calce alla predetta scrittura privata e, in via subordinata, eccepiva la simulazione assoluta della stessa.
2. Si costituiva in giudizio che, contestando gli assunti attorei, chiedeva di Controparte_1 rigettare l'opposizione e di confermare il decreto ingiuntivo opposto.
3. Instaurato il contraddittorio, la causa veniva istruita documentalmente e attraverso l'espletamento di CTU grafologica.
Con ordinanza del 03.03.2023 veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e all'udienza del 17.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Orbene, in punto di diritto, si osserva che nel presente giudizio il Giudice non deve stabilire esclusivamente se il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso, ma deve soprattutto accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. n. 14486/2019).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue pagina 2 di 6 che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. civ., sez. III, sent. n.
1184/2007).
Inoltre, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt.
1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte del proprio diritto e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
In virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ.,
SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Si segnala che per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
pagina 3 di 6 5. Applicati detti principi al caso di specie, si rileva che l'opposto ha provato la fonte del proprio diritto, producendo in giudizio la scrittura privata sottoscritta in data 05.05.2010 dall'opponente, che si riconosceva debitore nei confronti dello stesso della somma di € 19.000,00,
e ha allegato l'inadempimento dell'opponente, che non aveva inteso restituire la somma ricevuta.
6. non ha negato l'inadempimento, ma ha eccepito, come visto, l'apocrifia della Parte_2 sottoscrizione apposta alla scrittura privata per cui è causa e, in via subordinata, la simulazione assoluta della stessa.
7. Ciò detto, va preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità, sollevata da parte opposta, relativamente alle conclusioni dell'opponente, per incompatibilità delle stesse, in quanto le parti sono abilitate a proporre nel medesimo giudizio due o più domande anche se tra loro concettualmente incompatibili.
Invero, a tal proposito si rileva che condivisibilmente la Suprema Corte ha precisato che “Si possono legittimamente proporre nello stesso giudizio sia in forma alternativa o subordinata due o più domande anche se tra loro concettualmente incompatibili. Le domande quindi, possono essere sia alternative che subordinate ed una e l'altra di tale qualifica viene determinata dalle parti e non può il giudice attribuire a tali domande una qualifica diversa” (Cass. civ., sez. II, ord. n.
25856/2021).
8. Nel merito, si rileva che il CTU - le cui conclusioni si condividono, in quanto coerenti, logiche, adeguatamene motivate, basate su letteratura scientifica e su strumentazione tecnica adeguata e scevre da vizi logici - ha accertato il documento posto alla base del decreto ingiuntivo opposto sia stato effettivamente sottoscritto da parte opponente.
Inoltre, si segnala che risultano del tutto infondate le critiche del consulente di parte opponente alla espletata CTU, in quanto dall'esame dell'elaborato peritale e della valutazione sulle osservazioni ricevute risulta che il consulente ha esaustivamente, diffusamente e integralmente confutato le predette critiche.
Per tali ragioni, la scrittura privata di riconoscimento del debito risulta valida ed efficace.
9. Per quanto riguarda l'eccezione di simulazione assoluta, sollevata in via subordinata dall'opponente, in punto di diritto si segnala che la simulazione del contratto ricorre qualora il negozio non sia voluto dalle parti. Pertanto, ai fini della configurazione della stessa è necessaria l'esistenza di un accordo simulatorio, esterno al contratto simulato, con il quale le parti si accordino nel senso della efficacia tra le stesse di altro negozio (simulazione relativa) o di nessun contratto pagina 4 di 6 (simulazione assoluta). Tale accordo può essere contenuto in una controdichiarazione, redatta generalmente per iscritto.
Si segnala, inoltre, che affinché ricorra la simulazione del contratto, è necessario che il negozio non sia voluto, dovendo differenziarsi dallo stesso l'ipotesi del negozio indiretto che, pur essendo effettivamente voluto tra le parti, sia posto in essere in vista di un fine pratico diverso da quello proprio.
10. Ebbene, nel caso di specie, lo stesso opponente ha allegato che la scrittura privata in parola
è stata redatta, affinché parte opposta potesse vantare una ragione di credito nei confronti del proprio genitore, pregiudicando gli interessi patrimoniale degli altri eredi.
Risulta, invero, che gli effetti della scrittura privata in parola siano stati effettivamente voluti dalle parti e che l'atto non sia stato simulato, ma meramente diretto a perseguire una finalità che esula in parte da quella principale del tipo contrattuale cui appartiene.
Pertanto, va rigettata l'eccezione di simulazione assoluta, sollevata dall'opponente.
11. Per tali motivi, l'opposizione va rigetta e va confermato il decreto ingiuntivo opposto.
12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 774/2021 del
19.12.2021 (R.G. n. 2565/2021), depositato in data 21.12.2021 ed emesso dall'intestato
Tribunale, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) condanna alla refusione, in favore di delle spese di lite, Parte_1 Controparte_1
che si liquidano in € 3.200,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria ed € 1.000 per la fase di decisione), per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
pagina 5 di 6 Castrovillari, 20.06.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 6 di 6