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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 4587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4587 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 25413/2024
TRA
nato a [...] il [...] , c.f. Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] c.f. , Parte_2 C.F._2
nato a [...] il [...] c.f. , Parte_3 C.F._3 nella qualità di eredi legittimi di , nata il [...] a Parte_4
NAPOLI e residente in [...]alla VIA PIGNA , 197 80128 C.F.
rapp.ti e difesi giusta mandato a margine del presente atto, C.F._4 dall'avv. Patrizia Basilio C.F. , dall'avv. D'Onofrio Lisetta C.F._5
C.F. , elett.te dom.ti in Napoli alla Piazza Principe Umberto C.F._6
n. 4; RICORRENTE E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso la sede dell'Istituto in Napoli alla via Galileo
Ferraris 4, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti.
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 22 novembre 2024 esponeva che in data 1 Parte_4 dicembre 2023 aveva presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo (RG 22668/2023) onde ottenere il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento, ma il ctu nominato dal Tribunale aveva negato il riconoscimento del beneficio. CP_ Contestava le risultanze della ctu e chiedeva la condanna dell' al pagamento delle prestazioni. CP_ L' si costituiva contestando la domanda.
Nelle more del giudizio la decedeva e si costituivano gli eredi. Parte_4
All' esito del deposito delle note scritte, in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per il 11 giugno 2025, il giudice decideva la causa.
La domanda non è fondata.
Dalla ctu in atti è emerso come l'originario ricorrente fosse affetto da Esiti di intervento chirurgico di surrenectomia per carcinoma surrenalico destro con metastasi epatiche (lesioni ripetitive in sede epatica trattate con termoablazione con ottima risposta strumentale). Artrosi polidistrettuale con limitazione funzionale in esiti di intervento chirurgico di vertebroplastica (lesioni porotiche multiple alla colonna, crolli vertebrali D9D 11 D 12, L1 L2 L3 L4, in trattamento farmacologico. Osteoporosi diffusa. IVC arti inferiori
Nel merito si osserva che rispetto alla consulenza parte ricorrente muove alcune censure, ma deve osservarsi che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del
20/02/2009).
Nel merito non si dimentichi che l' indennità di accompagnamento è una prestazione che viene riconosciuta, come dice la stessa parola, a coloro che per sopravvivere hanno bisogno dell'aiuto del prossimo e non a coloro che hanno difficoltà nella vita di relazione e/o nella deambulazione.
La situazione di non autosufficienza richiesta dall'art. 1 della legge 18/80 per godere della indennità di accompagnamento è caratterizzata dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore; dalla natura quotidiana degli atti che il soggetto non è in grado di svolgere;
dalla natura continua del bisogno di assistenza ( Così CASS. 2005/88)
In proposito va richiamato il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità che ha ripetutamente affermato che, ai fini della valutazione delle condizioni previste dalla L. 11 febbraio
1980, n. 18, art. 1 (nel testo modificato dalla L. 21 novembre 988, n. 508, art. 1, comma 2) per
l'attribuzione dell 'indennità di accompagnamento (impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza) per la sussistenza del diritto è necessario che l'interessato non sia in grado di compiere gli atti della vita quotidiana senza continua assistenza o che si trovi nell'assoluta impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
infatti le norme di cui alla L. n. 18 del 1988, art. 1 e alla L. n. 508 del 1988, art. 1 con l'uso degli aggettivi qualificativi
"continua" e "permanente" intendono precisare che l'incapacità del soggetto di deambulare e di compiere gli atti quotidiani della vita deve essere assoluta e permanente, non già transitoria o di entità non grave, non rilevando fatti episodici, nè una mera difficoltà di compiere i predetti atti, occorrendo invece che le predette incapacità si traducano in una assoluta impossibilità di deambulazione o di compimento degli atti quotidiani della vita ( così CASS. n. 15663/2010 in motivazione che richiama anche CASS 12521/2009, n. 14076/2006, n. 10281/2003, n. 3228/1999).
Si veda altresì (Cass. n. 14293 del 18/12/1999) secondo cui deve escludersi la rilevanza della mera impossibilità dell'invalido di uscire dalla abitazione senza essere accompagnato. Pertanto l'invalido civile non ha diritto all'indennità di accompagnamento , anche se per le sue menomate condizioni di salute sia impossibilitato ad uscire di casa e ad attendere alle più dispendiose faccende domestiche in ragione del maggior impegno fisico che dette attività comportano.
Venendo al caso di specie, parte ricorrente fa leva su due certificati del luglio e dell'ottobre 2024 che attestano la presenza di metastasi, ma in senso contrario si osserva che nella relazione del 17 ottobre
2024 si attesta che il paziente è in buone condizioni generali e quindi non ricorrono le condizioni per l'accompagnamento. Solo successivamente con la progressione della malattia e l'inizio dele sedute di chemioterapia
(novembre 2024 ) è presumibile ipotizzare quello scadimento delle condizioni generali che porterà al decesso della originaria ricorrente, avvenuto nel febbraio 2025, e quindi solo da tale data spetterà
l'indennità di accompagnamento.
Il riconoscimento del beneficio da un momento successivo alla domanda amministrativa e per un limitato periodo di tempo giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. CP_ Spese di ctu a carico dell'
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) In parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto dei ricorrenti, nella qualità, all'indennità di accompagnamento da novembre 2024 al 25 febbraio 2025 (data del decesso)
b) Dichiara compensate le spese di lite;
CP_ c) Pone le spese di consulenza tecnica a carico dell'
Così deciso in Napoli il
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 25413/2024
TRA
nato a [...] il [...] , c.f. Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] c.f. , Parte_2 C.F._2
nato a [...] il [...] c.f. , Parte_3 C.F._3 nella qualità di eredi legittimi di , nata il [...] a Parte_4
NAPOLI e residente in [...]alla VIA PIGNA , 197 80128 C.F.
rapp.ti e difesi giusta mandato a margine del presente atto, C.F._4 dall'avv. Patrizia Basilio C.F. , dall'avv. D'Onofrio Lisetta C.F._5
C.F. , elett.te dom.ti in Napoli alla Piazza Principe Umberto C.F._6
n. 4; RICORRENTE E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso la sede dell'Istituto in Napoli alla via Galileo
Ferraris 4, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti.
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 22 novembre 2024 esponeva che in data 1 Parte_4 dicembre 2023 aveva presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo (RG 22668/2023) onde ottenere il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento, ma il ctu nominato dal Tribunale aveva negato il riconoscimento del beneficio. CP_ Contestava le risultanze della ctu e chiedeva la condanna dell' al pagamento delle prestazioni. CP_ L' si costituiva contestando la domanda.
Nelle more del giudizio la decedeva e si costituivano gli eredi. Parte_4
All' esito del deposito delle note scritte, in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per il 11 giugno 2025, il giudice decideva la causa.
La domanda non è fondata.
Dalla ctu in atti è emerso come l'originario ricorrente fosse affetto da Esiti di intervento chirurgico di surrenectomia per carcinoma surrenalico destro con metastasi epatiche (lesioni ripetitive in sede epatica trattate con termoablazione con ottima risposta strumentale). Artrosi polidistrettuale con limitazione funzionale in esiti di intervento chirurgico di vertebroplastica (lesioni porotiche multiple alla colonna, crolli vertebrali D9D 11 D 12, L1 L2 L3 L4, in trattamento farmacologico. Osteoporosi diffusa. IVC arti inferiori
Nel merito si osserva che rispetto alla consulenza parte ricorrente muove alcune censure, ma deve osservarsi che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del
20/02/2009).
Nel merito non si dimentichi che l' indennità di accompagnamento è una prestazione che viene riconosciuta, come dice la stessa parola, a coloro che per sopravvivere hanno bisogno dell'aiuto del prossimo e non a coloro che hanno difficoltà nella vita di relazione e/o nella deambulazione.
La situazione di non autosufficienza richiesta dall'art. 1 della legge 18/80 per godere della indennità di accompagnamento è caratterizzata dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore; dalla natura quotidiana degli atti che il soggetto non è in grado di svolgere;
dalla natura continua del bisogno di assistenza ( Così CASS. 2005/88)
In proposito va richiamato il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità che ha ripetutamente affermato che, ai fini della valutazione delle condizioni previste dalla L. 11 febbraio
1980, n. 18, art. 1 (nel testo modificato dalla L. 21 novembre 988, n. 508, art. 1, comma 2) per
l'attribuzione dell 'indennità di accompagnamento (impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza) per la sussistenza del diritto è necessario che l'interessato non sia in grado di compiere gli atti della vita quotidiana senza continua assistenza o che si trovi nell'assoluta impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
infatti le norme di cui alla L. n. 18 del 1988, art. 1 e alla L. n. 508 del 1988, art. 1 con l'uso degli aggettivi qualificativi
"continua" e "permanente" intendono precisare che l'incapacità del soggetto di deambulare e di compiere gli atti quotidiani della vita deve essere assoluta e permanente, non già transitoria o di entità non grave, non rilevando fatti episodici, nè una mera difficoltà di compiere i predetti atti, occorrendo invece che le predette incapacità si traducano in una assoluta impossibilità di deambulazione o di compimento degli atti quotidiani della vita ( così CASS. n. 15663/2010 in motivazione che richiama anche CASS 12521/2009, n. 14076/2006, n. 10281/2003, n. 3228/1999).
Si veda altresì (Cass. n. 14293 del 18/12/1999) secondo cui deve escludersi la rilevanza della mera impossibilità dell'invalido di uscire dalla abitazione senza essere accompagnato. Pertanto l'invalido civile non ha diritto all'indennità di accompagnamento , anche se per le sue menomate condizioni di salute sia impossibilitato ad uscire di casa e ad attendere alle più dispendiose faccende domestiche in ragione del maggior impegno fisico che dette attività comportano.
Venendo al caso di specie, parte ricorrente fa leva su due certificati del luglio e dell'ottobre 2024 che attestano la presenza di metastasi, ma in senso contrario si osserva che nella relazione del 17 ottobre
2024 si attesta che il paziente è in buone condizioni generali e quindi non ricorrono le condizioni per l'accompagnamento. Solo successivamente con la progressione della malattia e l'inizio dele sedute di chemioterapia
(novembre 2024 ) è presumibile ipotizzare quello scadimento delle condizioni generali che porterà al decesso della originaria ricorrente, avvenuto nel febbraio 2025, e quindi solo da tale data spetterà
l'indennità di accompagnamento.
Il riconoscimento del beneficio da un momento successivo alla domanda amministrativa e per un limitato periodo di tempo giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. CP_ Spese di ctu a carico dell'
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) In parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto dei ricorrenti, nella qualità, all'indennità di accompagnamento da novembre 2024 al 25 febbraio 2025 (data del decesso)
b) Dichiara compensate le spese di lite;
CP_ c) Pone le spese di consulenza tecnica a carico dell'
Così deciso in Napoli il
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio