Trib. Cosenza, sentenza 13/03/2025, n. 475
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Sentenza 13 marzo 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice monocratico dott. Carmen Misasi del Tribunale Ordinario di Cosenza, riguarda un'opposizione avverso un'intimazione di pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. L'attore ha contestato la legittimità dell'intimazione, eccependo la prescrizione dei crediti azionati, in particolare per sanzioni amministrative e multe, sostenendo che i termini prescrizionali erano decorso. Ha richiesto, pertanto, la dichiarazione di non dovutezza della somma di euro 7.309,21 e la condanna alle spese legali.

I convenuti, rappresentati dai Ministeri, hanno eccepito preliminarmente l'incompetenza per valore del Tribunale di Cosenza, sostenendo che la causa dovesse essere trattata dal Giudice di Pace, e hanno chiesto il rigetto dell'opposizione nel merito. Tuttavia, il Giudice ha dichiarato inammissibile l'eccezione di incompetenza per tardività e ha accolto l'opposizione, ritenendo fondata la prescrizione dei crediti. Ha argomentato che, in assenza di atti interruttivi, i termini prescrizionali erano scaduti, sia per le sanzioni amministrative che per le multe. Infine, ha condannato l'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese di lite, riconoscendo la responsabilità della concessionaria soccombente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Cosenza, sentenza 13/03/2025, n. 475
    Giurisdizione : Trib. Cosenza
    Numero : 475
    Data del deposito : 13 marzo 2025

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