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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/03/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1671/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1671/2024, trattenuta in decisione in data 13/03/2025 a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies, u.c., c.p.c.,
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Barbara Erminia Bianco
Attore
E
(C.F. ), convenuta contumace Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI CATANZARO
(C.F. ), con il Controparte_3 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI CATANZARO
Convenuti
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento
Conclusioni: come in atti pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione avverso l'avviso di intimazione di pagamento n. Parte_1
03420249005616330/000 notificatogli in data 02/04/2024 dall' per Controparte_1
l'importo di euro 9.144,86, eccependo la prescrizione dei crediti azionati, limitatamente alla cartella n.
03420100008025492000 di Euro 5.521,28 per multe e ammende ed alla cartella n.
03420140023214243000 di Euro 1.787,93 per sanzioni amministrative conseguenti all'emissione di assegni senza autorizzazione o provvista, atteso il decorso dei rispettivi termini prescrizionali tra la notifica delle cartelle e quella dell'avviso. Ha, quindi, chiesto “dichiarare la non dovutezza della somma pari ad Euro 7.309,21 di cui alle cartelle suepigrafate aventi ad oggetto il pagamento di sanzione amministrativa per emissione di assegni senza autorizzazione o provvista nonché il pagamento di multe e ammende, per intervenuta prescrizione quinquennale e decennale ai sensi e per gli effetti dei disposti di legge vigenti in materia;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio maggiorati di spese generali come per legge, da distrarsi in favore del sopra costituito procuratore ed anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Hanno resistito all'azione il Tribunale di Cosenza e il Controparte_4 [...]
eccependo, preliminarmente, l'incompetenza per valore del Controparte_5
Tribunale di Cosenza in favore dell'Ufficio del Giudice di Pace, avendo l'attore proposto azione di accertamento negativo del credito avverso ciascun Ministero per un credito inferiore a 10 mila euro, ed invocando, nelle denegata ipotesi di accoglimento della domanda, la compensazione delle spese di lite a fronte di doglianze riferibili all'attività svolta in via esclusiva dall' , rispetto al Controparte_6
quale i convenuti rivestono la posizione di litisconsorti facoltativi. CP_7
Hanno, quindi, chiesto “..In via pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'opposizione per ragioni di incompetenza per valore dell'intestato Tribunale;
Nel merito, respingere l'opposizione in quanto infondata in diritto. Spese ed onorari di causa vinti”.
All'udienza del 13.03.2025, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c.
**********************************************************
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia dell' , Controparte_8
ritualmente citata e non costituita.
pagina 2 di 4 Sempre in via preliminare deve dichiararsi inammissibile, in quanto tardiva, l'eccezione di incompetenza per valore sollevata dai convenuti. CP_7
Ed invero, la comparsa di costituzione dei è stata depositata nel fascicolo telematico solo in CP_7
data 11.11.2024 rispetto ad udienza di comparizione fissata in data 27.12.2024, allorquando erano ormai scaduti i termini imposti per la proposizione dell'eccezione, a pena di decadenza, dal combinato disposto degli art. 38, 166 e 167 c.p.c., che impongono, ai fini de quibus, il deposito della comparsa contenente l'eccezione entro il termine di 70 giorni prima dell'udienza di comparizione.
Quanto al merito, l'opposizione è fondata.
Premesso che con specifico riferimento alla cartella portante sanzione amministrativa per emissione di assegni senza autorizzazione o provvista, in assenza di diversa disposizione deve trovare applicazione
(anche dopo la notificazione della cartella: cfr. Cass.n. 23397/2016) il termine prescrizionale di cinque anni stabilito dall'art. 28 della legge n. 689/1981, dall'avviso opposto risulta che la cartella esattoriale n. 03420140023214243000 è stata notificata in data 28.08.2014 mentre dalla relata di notificazione dell'avviso risulta che lo stesso è stato notificato all'opponente in data 2.4.2024; in mancanza di riscontro della comunicazione medio tempore di atti interruttivi, deve ritenersi l'eccepita prescrizione.
Per quanto attiene alla cartella n. 03420100008025492000, portante credito per multe ed ammende, pur applicato l'ordinario termine decennale ex art. 2946 c.c., si rileva che la cartella risulta dall'avviso notificata in data 1.4.2010 e che anche per essa la documentata notificazione dell'avviso in data
02/04/2024 ha comportato senz'altro la prescrizione del credito in assenza di allegazione e prova di atti di interruzione.
Le spese, da compensarsi in confronto degli enti impositori convenuti, per essere dedotta e riscontrata la prescrizione dei crediti portati dall'avviso, oggetto di causa, in conseguenza dell'inerzia dell'
[...]
successiva alla notifica delle cartelle, devono essere poste a carico della Controparte_8
concessionaria soccombente (cfr. Cass.n. 7716/2022), con la richiesta distrazione.
P.Q.M.
Dichiara la nullità dell'avviso opposto n. 03420249005616330/000 e l'insussistenza del diritto a procedere all'esazione limitatamente alle cartelle nn. 03420249005616330/000 e
03420100008025492000 per intervenuta prescrizione dei relativi crediti pari a complessivi euro
7.309,21;
pagina 3 di 4 condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro per Controparte_8
264,00 per esborsi ed euro 2540,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, distratte in favore dell'avv. Barbara Erminia Bianco.
Cosenza il 13.3.2025
Il giudice (dott. Carmen Misasi)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1671/2024, trattenuta in decisione in data 13/03/2025 a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies, u.c., c.p.c.,
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Barbara Erminia Bianco
Attore
E
(C.F. ), convenuta contumace Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI CATANZARO
(C.F. ), con il Controparte_3 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI CATANZARO
Convenuti
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento
Conclusioni: come in atti pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione avverso l'avviso di intimazione di pagamento n. Parte_1
03420249005616330/000 notificatogli in data 02/04/2024 dall' per Controparte_1
l'importo di euro 9.144,86, eccependo la prescrizione dei crediti azionati, limitatamente alla cartella n.
03420100008025492000 di Euro 5.521,28 per multe e ammende ed alla cartella n.
03420140023214243000 di Euro 1.787,93 per sanzioni amministrative conseguenti all'emissione di assegni senza autorizzazione o provvista, atteso il decorso dei rispettivi termini prescrizionali tra la notifica delle cartelle e quella dell'avviso. Ha, quindi, chiesto “dichiarare la non dovutezza della somma pari ad Euro 7.309,21 di cui alle cartelle suepigrafate aventi ad oggetto il pagamento di sanzione amministrativa per emissione di assegni senza autorizzazione o provvista nonché il pagamento di multe e ammende, per intervenuta prescrizione quinquennale e decennale ai sensi e per gli effetti dei disposti di legge vigenti in materia;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio maggiorati di spese generali come per legge, da distrarsi in favore del sopra costituito procuratore ed anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Hanno resistito all'azione il Tribunale di Cosenza e il Controparte_4 [...]
eccependo, preliminarmente, l'incompetenza per valore del Controparte_5
Tribunale di Cosenza in favore dell'Ufficio del Giudice di Pace, avendo l'attore proposto azione di accertamento negativo del credito avverso ciascun Ministero per un credito inferiore a 10 mila euro, ed invocando, nelle denegata ipotesi di accoglimento della domanda, la compensazione delle spese di lite a fronte di doglianze riferibili all'attività svolta in via esclusiva dall' , rispetto al Controparte_6
quale i convenuti rivestono la posizione di litisconsorti facoltativi. CP_7
Hanno, quindi, chiesto “..In via pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'opposizione per ragioni di incompetenza per valore dell'intestato Tribunale;
Nel merito, respingere l'opposizione in quanto infondata in diritto. Spese ed onorari di causa vinti”.
All'udienza del 13.03.2025, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c.
**********************************************************
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia dell' , Controparte_8
ritualmente citata e non costituita.
pagina 2 di 4 Sempre in via preliminare deve dichiararsi inammissibile, in quanto tardiva, l'eccezione di incompetenza per valore sollevata dai convenuti. CP_7
Ed invero, la comparsa di costituzione dei è stata depositata nel fascicolo telematico solo in CP_7
data 11.11.2024 rispetto ad udienza di comparizione fissata in data 27.12.2024, allorquando erano ormai scaduti i termini imposti per la proposizione dell'eccezione, a pena di decadenza, dal combinato disposto degli art. 38, 166 e 167 c.p.c., che impongono, ai fini de quibus, il deposito della comparsa contenente l'eccezione entro il termine di 70 giorni prima dell'udienza di comparizione.
Quanto al merito, l'opposizione è fondata.
Premesso che con specifico riferimento alla cartella portante sanzione amministrativa per emissione di assegni senza autorizzazione o provvista, in assenza di diversa disposizione deve trovare applicazione
(anche dopo la notificazione della cartella: cfr. Cass.n. 23397/2016) il termine prescrizionale di cinque anni stabilito dall'art. 28 della legge n. 689/1981, dall'avviso opposto risulta che la cartella esattoriale n. 03420140023214243000 è stata notificata in data 28.08.2014 mentre dalla relata di notificazione dell'avviso risulta che lo stesso è stato notificato all'opponente in data 2.4.2024; in mancanza di riscontro della comunicazione medio tempore di atti interruttivi, deve ritenersi l'eccepita prescrizione.
Per quanto attiene alla cartella n. 03420100008025492000, portante credito per multe ed ammende, pur applicato l'ordinario termine decennale ex art. 2946 c.c., si rileva che la cartella risulta dall'avviso notificata in data 1.4.2010 e che anche per essa la documentata notificazione dell'avviso in data
02/04/2024 ha comportato senz'altro la prescrizione del credito in assenza di allegazione e prova di atti di interruzione.
Le spese, da compensarsi in confronto degli enti impositori convenuti, per essere dedotta e riscontrata la prescrizione dei crediti portati dall'avviso, oggetto di causa, in conseguenza dell'inerzia dell'
[...]
successiva alla notifica delle cartelle, devono essere poste a carico della Controparte_8
concessionaria soccombente (cfr. Cass.n. 7716/2022), con la richiesta distrazione.
P.Q.M.
Dichiara la nullità dell'avviso opposto n. 03420249005616330/000 e l'insussistenza del diritto a procedere all'esazione limitatamente alle cartelle nn. 03420249005616330/000 e
03420100008025492000 per intervenuta prescrizione dei relativi crediti pari a complessivi euro
7.309,21;
pagina 3 di 4 condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro per Controparte_8
264,00 per esborsi ed euro 2540,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, distratte in favore dell'avv. Barbara Erminia Bianco.
Cosenza il 13.3.2025
Il giudice (dott. Carmen Misasi)
pagina 4 di 4