Decreto presidenziale 24 giugno 2022
Decreto presidenziale 18 luglio 2022
Ordinanza cautelare 3 agosto 2022
Ordinanza cautelare 25 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 10 marzo 2023
Sentenza 8 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 08/05/2023, n. 7755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7755 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/05/2023
N. 07755/2023 REG.PROV.COLL.
N. 07298/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7298 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IC PI, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Limblici, Francesca Palumbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Giudicatrice del Concorso Ordinario, non costituito in giudizio;
nei confronti
AR Musumeci, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al D.D. n. 499 del 21/04/2020, come modificato dal D.D. n. 23 del 05/01/2022 luglio 2020, per la Classe di Concorso AM56 – Strumento musicale (Violino), nella parte in cui è stato attribuito al ricorrente il punteggio di 68 e, pertanto, inferiore alla soglia minima di accesso alla prova orale e pratica fissata in punti 70; B) del provvedimento, di cui si sconoscono gli estremi, con il quale sono stati predisposti dall'apposita Commissione Ministeriale i quesiti da sottoporre ai candidati e, precisamente, della parte relativa alla formulazione del quesito n. 27 qui contestato per il quale sono state previste ed indicate delle opzioni di risposta tutte errate. C) ove occorra, del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, relativamente al quesito n. 27, del correttore e del foglio risposte; D) dei verbali e degli atti attinenti alla correzione, all'attribuzione di punteggio e dei conseguenti giudizi, ancorché non conosciuti; E) del calendario di convocazione per l'espletamento della prova orale e pratica prot. n. 7982 del 13.06.2022 pubblicato sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per la AM , per la classe di concorso AM56- scuola secondaria 1 di primo grado, nella parte in cui non comprende il nominativo del ricorrente (doc. 2). F) ove esistente, del verbale con cui è stata approvato l'elenco degli ammessi all'orale e pratica nella parte di interesse. G) di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso ai precedenti e relativo alla procedura concorsuale.
Si domanda venga ordinato alle amministrazioni intimate di rettificare il punteggio assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, con attribuzione di punti 70, anziché di punti 68, con conseguente inclusione del ricorrente nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale e pratica relativamente alla classe di concorso AM56.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da PI IC il 15/7/2022:
per l'annullamento
1) Nota prot. 24921 del 28.6.2022 con la quale il Ministero dell'Istruzione -Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione- Direzione generale per il personale scolastico - ha comunicato l'errore del Quesito n. 37 classe di concorso AM56 ed invitato gli USR a rettificare i punteggi dei candidati trasmettendone un elenco di soggetti interessati;
2) della comunicazione personale trasmessa in data 5.7.2022 dall'Ufficio Scolastico Regionale per la AM Ufficio VI – Ambito Territoriale di AP - con la quale si informa il candidato che l'USR ha proceduto ad una rettifica del suo punteggio delle prove scritte a causa della presenza di errori nel quesito n. 37, rideterminando il punteggio della prova scritta da 68 a 66 punti;
3) dell'elenco (di cui si sconoscono gli estremi) dei soggetti interessati alla rideterminazione del punteggio a seguito dell'annullamento del quesito 37 nella parte in cui comprende il nominativo del ricorrente;
4) del provvedimento di data sconosciuta con il quale l'USR ha rideterminato il punteggio del candidato da punti 68 a 66;
5) di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso ai precedenti e relativo alla procedura concorsuale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da PI IC il 24/2/2023:
1. della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499, come modificato dal D.D. 05 gennaio 2022, n. 23, per la classe di concorso AM56 - Strumento Musicale - Violino per la regione Sicilia, approvata con decreto prot. 46898 del 14.12.2022 del Direttore Generale dell'USR AM, pubblicati sul sito dell'USR Sicilia in data 19.12.2022, nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente;
2. di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso al precedente e relativo alla procedura concorsuale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2023 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe vengono impugnati gli atti ivi enucleati e sopra compendiati chiedendosene l’annullamento.
2. In particolare, la questione riguarda il concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al D.D. n. 499 del 21/04/2020, come modificato dal D.D. n. 23 del 05/01/2022 luglio 2020, per la Classe di Concorso AM56 – Strumento musicale (Violino).
3. Alle prove selettive veniva attribuito al ricorrente il punteggio di 68, inferiore alla soglia minima di accesso alla prova orale e pratica fissata in punti 70.
4. Con l’atto introduttivo del presente giudizio si contestava tale esito censurando anche il provvedimento con il quale sono stati predisposti dall'apposita Commissione Ministeriale i quesiti da sottoporre ai candidati e, precisamente, della parte relativa alla formulazione del quesito n. 38 piattaforma Cineca, corrispondente al n. 27 somministrato all’odierno ricorrente, ed indicate delle opzioni di risposta tutte errate, nonché del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, relativamente al menzionato quesito, del correttore e del foglio risposte, oltre che degli atti connessi conseguenti e collaterali.
5. In corso di causa venivano presentati motivi aggiunti per contestare la Nota prot. 24921 del 28.6.2022 con la quale il Ministero dell'Istruzione -Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione- Direzione generale per il personale scolastico - ha comunicato l'errore del quesito n. 37 classe di concorso AM56 ed invitato gli USR a rettificare i punteggi dei candidati trasmettendone un elenco di soggetti interessati, nonché la comunicazione personale trasmessa in data 5.7.2022 dall'Ufficio Scolastico Regionale per la AM Ufficio VI – Ambito Territoriale di AP - con la quale si informava il ricorrente che l'USR aveva proceduto ad una rettifica del suo punteggio delle prove scritte a causa della presenza di errori nel quesito n. 37 (31 della somministrazione al ricorrente), rideterminando il punteggio della prova scritta da 68 a 66 punti, oltre che degli atti connessi, conseguenti e collaterali.
6. In sostanza, con gli atti da ultimo impugnati con i motivi aggiunti, si contestava al ricorrente un ulteriore errore nel rispondere ai quesiti commesso in sede di esame, con conseguente aggiuntiva riduzione del suo punteggio da 68 a 66.
7. Quasi contestualmente, però, il Ministero riconosceva di aver commesso un errore nella formulazione del quesito n. 38 della piattaforma Cineca, corrispondente al n. 27 somministrato al ricorrente, da cui derivava l’attribuzione di nuovo di complessivi 68 punti allo stesso.
8. Pertanto, assume rilievo decisivo nella presente causa la correttezza o meno della decisione con la quale l’amministrazione, in corso di causa, dopo aver in un primo momento attribuito 2 punti al ricorrente, ha sottratto al medesimo gli stessi punti asserendo che la risposta al quesito n. 37 (31 della somministrazione al ricorrente) fosse meritevole di rettifica ex post in autotutela.
9. In corso di causa veniva emanata ordinanza cautelare con la quale “ Ritenuto di dover richiedere all’amministrazione una specifica relazione, valutabile ex art. 64 c.p.a., in ordine alle vicende afferenti al quesito n. 37 evocato dal ricorrente, la cui revisione appare comportato la rideterminazione del punteggio della prova scritta del ricorrente da 68 a 66 punti, vanificando, sembrerebbe, il riconoscimento dei due punti intervenuto in corso di causa in favore del ricorrente medesimo, che in assenza della menzionata ultima rideterminazione sul quesito n. 37 avrebbe raggiunto la soglia di 70/100;
Ritenuto altresì di dover disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati che hanno partecipato con esito favorevole alla procedura da cui è stato escluso l’odierno ricorrente, integrazione che dovrà essere effettuata da quest’ultimo mediante notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di quanto disposto da questa Sezione con l’ordinanza n. 836/2019 e di dover fissare l’udienza camerale per il prosieguo della trattazione cautelare al 7 marzo 2023.
Ritenuto di poter accogliere la domanda cautelare ex art. 55, comma 10, c.p.a. fissando celermente il merito della controversia al 4 aprile 2023; ”.
10. Le incombenze richieste con la predetta ordinanza venivano adempiute dalle parti.
11. All’udienza in epigrafe la causa veniva trattenuta per la decisione.
12. Ad avviso del Collegio il ricorso è fondato e va accolto.
13. La questione essenziale sottesa al presente ricorso riguarda la legittimità dell’operato dell’amministrazione che, dopo aver considerato inizialmente corretta la risposta al quesito n. 37 (31 della somministrazione al candidato) effettuata dal ricorrente, ha successivamente modificato la propria posizione con la conseguenza di determinare l’esclusione del ricorrente medesimo dalle ulteriori fasi della procedura.
14. A tale riguardo appare determinante ed assorbente il profilo afferente all’assenza di adeguata motivazione da parte del Ministero resistente in ordine all’operazione svolta.
15. In merito deve osservarsi che la nota di rettifica non fornisce alcuna spiegazione in ordine alla natura dell’errore, nonché all’opzione corretta ed a quelle errate, non consentendo al candidato di avere una pur sommaria conoscenza della natura dell’errore da cui sarebbe affetto il quesito ed il suo riverbero sulle opzioni di risposta.
16. Inoltre, la relazione del Ministero del 7 gennaio 2023 nulla argomenta sul profilo in esame, affermando anzi che il ricorrente ha diritto al riconoscimento del punteggio aggiuntivo di 2 punti per il quesito n. 38 (n. 27 della somministrazione al ricorrente) e che questa valutazione consente il prosieguo del percorso concorsuale “ Al contempo, si evidenzia che nei casi di riconoscimento di quesiti errati, ambigui etc. da parte della medesima Commissione nazionale si è proceduto a dare comunicazione al CINECA di rivalutazione della prova. E una siffatta evenienza è ricorsa nel caso di specie, con riferimento al quesito oggi contestato, il n. 38 piattaforma Cineca, corrispondente al n. 27 somministrato all’odierno ricorrente, annullato con allegato provvedimento di questa Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 31959 dell’8 settembre 2022, che, preso atto della circostanza che il quesito n. 38 non recasse alcuna risposta corretta, ha disposto il riconoscimento a ciascun candidato di “due punti per qualsiasi risposta, anche nel caso di risposta non data”.
La rideterminazione del punteggio in aderenza all’annullamento appena ricordato ha, conseguentemente, comportato il prosieguo del percorso concorsuale del nominato istante ”.
17. Non maggiore chiarezza caratterizza la relazione del 27 gennaio 2023.
Infatti, in primo luogo, sotto il profilo dell’interesse pubblico specifico che dovrebbe caratterizzare gli interventi in autotutela nulla viene dedotto in detta relazione, richiamandosi invece i principi generali di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. e di non discriminazione, che astrattamente attengono a qualsiasi decisione amministrativa ma che in concreto non sono sufficienti a giustificare gli interventi in autotutela. Invero questi ultimi necessitano di motivazione rafforzata e non possono concretizzarsi nel mero ripristino della legalità.
In secondo luogo, sempre nella relazione in parola, non vi è spiegazione alcuna in ordine al diverso trattamento degli errori commessi dall’amministrazione, che in alcuni casi, come quello relativo al quesito n. 27 sopra visto, hanno dato luogo all’annullamento dell’intero quesito, con l’attribuzione di due punti a tutti i candidati, in altri casi hanno dato luogo a rettifica del punteggio dei candidati attribuendo due punti per la risposta effettivamente corretta e sottraendo il punteggio già attribuito per la domanda considerata erronea, come nel quesito n. 37 (31 della somministrazione al ricorrente).
In terzo luogo, la menzionata relazione del 27 gennaio 2023 non chiarisce in alcun modo perché la risposta al quesito n. 37 (31 della somministrazione al ricorrente) contiene come risposta esatta la voce indicata alla lettera b), anziché quella indicata alla lettera a).
A tale riguardo giova notare che il Collegio non interviene in alcun modo nella sfera di discrezionalità tecnica dell’amministrazione, dal momento che è la stessa amministrazione nell’esercizio delle sue prerogative ad essere stata ondivaga.
Nel momento in cui il Ministero esprime (auspicabilmente definitivamente) le sue determinazioni deve essere esaustivo, potendosi altrimenti fondatamente ritenere che le due risposte fossero sostanzialmente fungibili, considerando che la stessa amministrazione ha originariamente errato. In questo senso si richiede motivazione rafforzata per gli interventi in autotutela, per avere la giusta evidenza delle ragioni del revirement , ed il Collegio ha offerto all’amministrazione ogni margine esplicativo possibile della sua posizione, compatibilmente con il principio della parità delle armi di cui al c.p.a..
Nel caso di specie, rimane del tutto oscura la ragione per la quale la risposta corretta alla domanda di cui al quesito n. 31 somministrato la ricorrente è la a) e non la b), come originariamente ritenuto dalla stessa amministrazione, ed i margini di fungibilità e di equivalenza delle due, circostanza che in astratto potrebbe supportare una censura di macroscopica irragionevolezza.
La questione da ultimo evocata assume peraltro rilevanza fondamentale, atteso che nel caso di specie i documenti depositati dall’amministrazione indicano chiaramente che la risposta corretta al quesito in esame, almeno per quanto originariamente disposto, è la a) e non la b) (cfr. documento n. 2 dell’amministrazione del deposito del 9 gennaio 2023, e sempre n. 2 del deposito del 27 gennaio 2023).
In quarto luogo, nell’orizzonte di cui sopra, l’amministrazione non ha dato in alcun modo prova in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello in concreto adottato (ex art. 21-octies L. n. 241/90), posto che nessuna motivazione specifica del revirement è stata fornita, così come manca ogni spiegazione sull’interesse pubblico specifico, sul diverso trattamento di altri quesiti rettificati nonché in ordine alle ragioni per cui originariamente era stata considerata corretta la risposta a) e non la b), ed in virtù di quale ragionamento è stata prediletta successivamente la b).
18. Le spese di lite possono essere compensate attesa la peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Emiliano Raganella, Presidente FF
Daniele Profili, Referendario
Giovanni Caputi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Caputi | Emiliano Raganella |
IL SEGRETARIO