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Sentenza 26 giugno 2020
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Parere definitivo 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 10/03/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 00166/2025 e data 10/03/2025 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 29 gennaio 2025
NUMERO AFFARE 00196/2021
OGGETTO:
Ministero dell'interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal -OMISSIS- contro l’Ufficio Tecnico Territoriale del Governo, la Prefettura di -OMISSIS-, la Questura di -OMISSIS- avverso il provvedimento n. 72859 del 20 luglio 2019 di rigetto del ricorso gerarchico proposto per l’annullamento del provvedimento del questore del 20 luglio 2019 di sospensione per gg. 30 della licenza per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande del “-OMISSIS-”, in -OMISSIS-, e, in via consequenziale, avverso il successivo provvedimento questorile del 9 luglio 2020 di sospensione della licenza per gg. 60;
LA SEZIONE
Visto il parere n. 133/2024 reso dall'Adunanza della Sezione Prima del 31 gennaio 2024;
Vista la nota ministeriale concernente la richiesta di correzione materiale trasmessa il 14.10.24.
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Antonella De Miro;
Premesso in fatto e considerato in diritto
1.- Con il parere n. 133/2024 la Sezione ha respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato in data 25 marzo 2020, con il quale la società ricorrente impugnava, lamentandone l’illegittimità, il provvedimento, ex art 100 TULPS, del Questore di-OMISSIS- del 20 luglio 2019 (notificato il 20.7.2019 ai tre gestori dell’attività – sigg. -OMISSIS-) con cui è stata disposta la sospensione per 30 gg della licenza per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande del “-OMISSIS-”, sito in -OMISSIS-, nonché il provvedimento prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico, in data 7 novembre 2019, notificato il 27 novembre 2019.
2.-Con la lettera trasmessa il 14.10.24, il Ministero dell’interno chiede la correzione di materiale dell’atto rilevando che:
- nella prima pagina, il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico proposto dall'interessato è indicato con il n. 72859 "del 20 luglio 2019" in luogo "del 7.11.2019";
- nella prima e seconda pagina il provvedimento questorile impugnato con il citato ricorso gerarchico è indicato in data "20 luglio 2019" in luogo del "19 luglio 2019".
-il successivo provvedimento questorile impugnato nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con motivi aggiunti è datato 7 luglio 2020, sebbene nel ricorso stesso sia indicato con la data del 9 luglio 2020.
3.- La Sezione condivide la predetta istanza e dispone la correzione del citato parere n. 133/2024 nel senso che:
- laddove nella prima pagina il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico proposto dall'interessato è indicato con il n. 72859 "del 20 luglio 2019" si legga e si intenda "del 7.11.2019”;
- nella prima e seconda pagina il provvedimento questorile impugnato con il citato ricorso gerarchico indicato in data "20 luglio 2019" si legga e si intenda in data "19 luglio 2019".
- il successivo provvedimento questorile impugnato nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con motivi aggiunti indicato con la data del 9 luglio 2020, si legga e si intenda “7 luglio 2020”.
P.Q.M.
La sezione esprime il parere che vada accolta l’istanza di correzione nei sensi di cui in motivazione.
Manda alla segreteria di procedere ai conseguenti adempimenti.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonella De Miro | Roberto Garofoli |
IL SEGRETARIO
Elisabetta Argiolas
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.