Articolo 1 della Legge 24 agosto 1941, n. 1075
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7 ottobre 1941
Art. 1. VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 22 aprile 1941-XIX, n. 445, concernente gli effetti della militarizzazione nei riguardi dell'applicazione della legge penale militare e dei regolamenti di disciplina militare.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addi' 24 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Grandi - Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Grandi
Entrata in vigore il 7 ottobre 1941