Sentenza 22 dicembre 1969
Massime • 4
Nella Competenza del tribunale fallimentare rientrano tutte le controversie che hanno la loro origine ed il loro fondamento nel fallimento e nelle norme che lo regolano o che, quanto meno, confluiscono nella procedura concorsuale per la vis attractiva. Tali non possono considerarsi quelle azioni che avrebbero potuto essere esercitate indipendentemente dall'apertura del fallimento, anche se non e escluso che possano avere qualche incidenza su di esso. ( fattispecie relativa ad Azione proposta contro il solo fidejussore, in pendenza del fallimento, anteriormente dichiarato, del debitore principale. Il SC, ha dichiarato, non operante la vis attractiva del tribunale fallimentare). ( V 2043-69, massima n 341866).*
Si ha arbitrato rituale allorquando le parti si accordino per far decidere determinate controversie da soggetti privati, i quali, sostituendo il giudice ordinario nell'Esercizio della funzione giurisdizionale, emettono una decisione strettamente destinata ad acquistare efficacia pari a quella della sentenza del giudice. Si ha, invece, arbitrato libero o irrituale, quando il potere conferito dalle parti ad una terza persona di comune fiducia sia quello di regolare un dato rapporto, mediante un accertamento che, sovrapponendosi alla loro volonta, viene da esse riconosciuto come vincolante, secondo l'Obbligo dalle stesse assunto nel dare mandato all'arbitro. ( V 3195-69, massima n 343189 3150-69, massima n 343119 2668-69, massima n 342328 546-69, massima n 338710 3618-68, massima n 336881 1043-67, massima n 327389).*
Nell'ipotesi di clausola compromissoria, se sia proposta domanda al giudice ordinario, puo sorgere questione di Competenza, essendo l'attivita dell'arbitro prevista come sostitutiva di quella del magistrato. Nell'ipotesi, invece, di arbitrato irrituale, essendo la risoluzione della controversia devoluta all'arbitro in via sostitutiva della autonomia negoziale delle parti, puo farsi questione di Mancanza delle condizioni per la proponibilita dell'Azione avanti al giudice ordinario, sotto il profilo dell'interesse. ( V 3618-68, massima n 336880 3514-68, massima n 336670 193-68, massima n 331064 1043-67, massima n 327391 56-67, massima n 325687*
Il beneficio di escussione, spettante al fidejussore ex art 1944 cod civ, non puo essere validamente invocato allorquando vengano dal fidejussore indicati, come beni da sottoporre ad esecuzione, beni compresi nel fallimento del debitore principale, sottratti come tali alla disponibilita di costui e non assoggettabili ad Azione esecutiva individuale.*
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- 1. Beneficio dell'escussione preventivaDaniele Paolanti · https://www.studiocataldi.it/ · 1 febbraio 2023
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Leggi di più… - 2. FALLIMENTO - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEIUSSORE - AZIONE ESECUTIVA - PREVENTIVA ESCUSSIONE - CONDIZIONI E LIMITIDott. Danilo Sorrentino · https://www.expartecreditoris.it/ · 18 luglio 2011
ISSN 2385-1376 Il beneficio della preventiva escussione non può essere opposto dal fideiussore in caso di sottoposizione del debitore principale a procedura concorsuale, ove non vi siano ed ove non siano dal fideiussore indicati beni del debitore principale ancora suscettibili di essere assoggettati ad azione esecutiva individuale dl creditore. Con la pronuncia in esame la Suprema Corte cassa con rinvio, in relazione alla censura accolta, la sentenza gravata emessa dal Tribunale di Roma che aveva affermato la inoperatività della garanzia fideiussoria per l'operatività del beneficium excussionis. Con tale pronuncia il Tribunale capitolino si era discostato dalla giurisprudenza di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/12/1969, n. 4032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4032 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 1969 |
Testo completo
Nella Competenza del tribunale fallimentare rientrano tutte le controversie che hanno la loro origine ed il loro fondamento nel fallimento e nelle norme che lo regolano o che, quanto meno, confluiscono nella procedura concorsuale per la vis attractiva. Tali non possono considerarsi quelle azioni che avrebbero potuto essere esercitate indipendentemente dall'apertura del fallimento, anche se non e escluso che possano avere qualche incidenza su di esso. ( fattispecie relativa ad Azione proposta contro il solo fidejussore, in pendenza del fallimento, anteriormente dichiarato, del debitore principale. Il SC, ha dichiarato, non operante la vis attractiva del tribunale fallimentare). ( V 2043-69, massima n 341866).*