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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 16/12/2024, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 2366 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024
vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. ASCHERO FRANCESCA, giusta delega in Parte_1
atti
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. ASCHERO FRANCESCA, giusta delega in atti CP_1
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta intollerabile. Tanto si evince Parte_1 CP_1
dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne
consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e Parte_1
. CP_1
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e , coniugi per Parte_1 CP_1
matrimonio contratto in data 21.04.2017 in Vlore (ALBANIA), non trascritto in Italia, alle condizioni di seguito esposte:
“1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del pieno e reciproco rispetto.
2) Il marito, con il consenso della moglie, ha già lasciato la casa coniugale e stabilito altrove il domicilio, portando seco i propri effetti e beni personali nonché i beni concordati con il coniuge
Perso Per_ 3) Le figlie e , entrambe minorenni, verranno affidate congiuntamente ai genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre.
4) Il padre potrà vedere le figlie minorenni quando vorrà, previo accordo telefonico con la madre;
5) I coniugi si accorderanno per le festività scolastiche, natalizie e pasquali con ragionevole anticipo,
alternandole tra loro per un equale periodo. Durante il periodo estivo il bambino potrà trascorrere
15 giorni continuativi con il padre, previo tempestivo accordo tra i genitori.
6) Il signor corrisponderà alla signora a titolo di contributo mensile al Parte_1 CP_1
mantenimento delle figlie minore la somma di € 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese7) Il padre corrisponderà alla madre l'importo pari al 50% delle spese straordinarie sostenute per il minore, purché documentate,
comprese quelle, esemplificativamente, relative a spese sanitarie non riconosciute dal S.S.N., spese scolastiche (libri scolastici/ tasse/ buoni mensa, abbonamento autobus/treno o equipollente, gite scolastiche, viaggi esteri di studio), attività sportive (abbigliamento sportivo, rette) e ricreative.
Qualora le spese straordinarie siano anticipate integralmente dalla madre, il padre dovrà
rimborsarle entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.
8) La signora percepirà, per intero, il nuovo “A.U.F. Assegno Unico Familiare”, in relazione CP_1
al quale il dichiara di rinunciare a qualsiasi pretesa e di impegnarsi a porre in essere quanto Pt_1
di propria competenza al fine di favorirne l'acquisizione per intero da parte della stessa.
9) I coniugi dichiarano di essere entrambi autosufficienti economicamente e rinunciano reciprocamente, pertanto, a qualsivoglia contributo per il proprio mantenimento.
10) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto e/o di altro documento equipollente valido per l'espatrio e per quelli delle figlie minori.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 13.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
(Dott.ssa Daniela Mele) (Dott.ssa Lorena Canaparo)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 2366 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024
vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. ASCHERO FRANCESCA, giusta delega in Parte_1
atti
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. ASCHERO FRANCESCA, giusta delega in atti CP_1
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta intollerabile. Tanto si evince Parte_1 CP_1
dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne
consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e Parte_1
. CP_1
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e , coniugi per Parte_1 CP_1
matrimonio contratto in data 21.04.2017 in Vlore (ALBANIA), non trascritto in Italia, alle condizioni di seguito esposte:
“1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del pieno e reciproco rispetto.
2) Il marito, con il consenso della moglie, ha già lasciato la casa coniugale e stabilito altrove il domicilio, portando seco i propri effetti e beni personali nonché i beni concordati con il coniuge
Perso Per_ 3) Le figlie e , entrambe minorenni, verranno affidate congiuntamente ai genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre.
4) Il padre potrà vedere le figlie minorenni quando vorrà, previo accordo telefonico con la madre;
5) I coniugi si accorderanno per le festività scolastiche, natalizie e pasquali con ragionevole anticipo,
alternandole tra loro per un equale periodo. Durante il periodo estivo il bambino potrà trascorrere
15 giorni continuativi con il padre, previo tempestivo accordo tra i genitori.
6) Il signor corrisponderà alla signora a titolo di contributo mensile al Parte_1 CP_1
mantenimento delle figlie minore la somma di € 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese7) Il padre corrisponderà alla madre l'importo pari al 50% delle spese straordinarie sostenute per il minore, purché documentate,
comprese quelle, esemplificativamente, relative a spese sanitarie non riconosciute dal S.S.N., spese scolastiche (libri scolastici/ tasse/ buoni mensa, abbonamento autobus/treno o equipollente, gite scolastiche, viaggi esteri di studio), attività sportive (abbigliamento sportivo, rette) e ricreative.
Qualora le spese straordinarie siano anticipate integralmente dalla madre, il padre dovrà
rimborsarle entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.
8) La signora percepirà, per intero, il nuovo “A.U.F. Assegno Unico Familiare”, in relazione CP_1
al quale il dichiara di rinunciare a qualsiasi pretesa e di impegnarsi a porre in essere quanto Pt_1
di propria competenza al fine di favorirne l'acquisizione per intero da parte della stessa.
9) I coniugi dichiarano di essere entrambi autosufficienti economicamente e rinunciano reciprocamente, pertanto, a qualsivoglia contributo per il proprio mantenimento.
10) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto e/o di altro documento equipollente valido per l'espatrio e per quelli delle figlie minori.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 13.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
(Dott.ssa Daniela Mele) (Dott.ssa Lorena Canaparo)