Sentenza 10 novembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/11/2003, n. 16841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16841 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2003 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME EL POF1 684 1 / 03 LA CORTE S PREM SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G. nn. 15504/99 e 15505/99 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Cron. 34530 Dott. Attilio CELENTANO. Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Udienza 20 maggio 2003 Prof. Bruno BALLETTI Cons. relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso r.g. 15504/99 proposto da: IN TE, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Grasselli ed elettivamente domiciliato in Roma alla via Nicolò Tartaglia n. 5 (presso lo studio dell'avv. Andrea Bandini), giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
R P 2003 3032 MINISTERO DELLA SANITA', in persona del Ministero pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
- controricorrente -
NONCHE' sul ricorso r.g. 15505/99 proposto da: IN ER e NT LA, rappresentati e difesi dall'avv. Sergio Grasselli ed elettivamente domiciliati in Roma alla via Nicolò Tartaglia n. 5 (presso lo studio dell'avv. Andrea Bandini), giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DELLA SANITA', in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale domicilia in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Firenze-Sezione Lavoro 247/88 n. 278/98 del 24 luglio 1998 (resa nei giudizi di appello aventi i nn. di r.g. 408/1996 e 126/1997 riuniti sub n. 408/1996). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 maggio 2003 dal consigliere Bruno Balletti;
2 Udito l'avv. Marcello Stanca (per delega dell'avv. Sergio Grasselli); Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marcello Matera, che ha concluso per l'accoglimento di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al "Pretore-Giudice del Lavoro di Firenze OG OB e SA OG DA - nella loro qualità di genitori del figlio minore OG TE - convenivano in giudizio il Ministero della Sanità esponendo che: a) il loro figliuolo OG TE (nato il [...]), dopo essere stato sottoposto a vaccinazione antipoliomielitica nel mese di luglio 1978, aveva contratto poliomielite che gli aveva causato una invalidità permanente con paralisi flaccida degli arti anteriori e impossibilità alla deambulazione autonoma;
b) a seguito di ciò, avevano richiesto ed ottenuto in sede amministrativa il riconoscimento di invalidità civile in favore del figlio TE e, con decorrenza, 1° maggio 1992 l'indennizzo previsto dall'art. 2 della legge n. 210/1992 nella misura di L. 14.107.584 annue. Chiedevano, quindi, all'adito Giudice del Lavoro di voler riconoscere "un equo indennizzo con decorrenza dal momento della lesione del diritto (luglio 1978) e la sua determinazione secondo equità per il danno permanente 3 I ai sensi dell'art. 2049 cod. civ. in misura di complessive L.
1.506.000.000 salva la riduzione del 40% a titolo di responsabilità oggettiva, o quella diversa che sarà ritenuta di giustizia”. Il Pretore sospendeva il giudizio e rimetteva gli atti alla Corte Costituzionale, affinchè questa si pronunciasse in ordine alla prospettata illegittimità degli artt. 2 e 3 della legge n. 210/92 per contrasto con l'art. 32 Cost., nella parte in cui, nel caso di incidente vaccinale verificatosi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa, faceva decorrere l'indennizzo dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda posteriore alla cennata legge e non dal verificarsi del danno all'integrità fisico-psichica, o dalla conoscenza che di esso avesse avuto l'avente diritto, come invece veniva previsto per i casi insorti successivamente. La Corte decideva (con sentenza n. 118/1996) con pronuncia di accoglimento, riconoscendo il diritto, per coloro che avevano subito un danno da vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, a percepire, dal momento del manifestarsi dell'evento e fino all'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla legge, un equo ristoro secondo i criteri già indicati nella sua precedente sentenza n. 307/1990. A seguito di tale decisione i ricorrenti riassumevano il giudizio. M Nel giudizio di riassunzione si costituiva anche il Ministero della Sanità prendendo atto della decisione della Corte Costituzionale e 4 concludendo per l'accoglimento della domanda, se fondata nel merito, nella misura di giustizia. Il Pretore, con sentenza non definitiva, rigettava la domanda di adeguamento della misura dell'indennizzo in godimento per il periodo successivo al 1° maggio 1992 e dichiarava il diritto di OG TE (nel frattempo costituitosi in causa, avendo raggiunto la maggiore età) a percepire l'indennizzo con decorrenza dal luglio 1978, data della manifestazione lesiva, determinato, anche ex artt. 432-442 c.p.c., nella stessa misura al momento percepita (con conservazione, quindi, della disposta espressione monetaria), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali secondo la normativa sui crediti assistenziali (interessi legali e rivalutazione monetaria fino al 31 dicembre 1991, e soli interessi legali successivamente); disponeva il prosieguo del giudizio per l'accertamento, tramite c.t.u., degli arretrati dovuti (pari a 13 anni e 9 mesi). La cennata sentenza non definitiva n. 1181/1996 veniva impugnata dal Ministero della Sanità e, nel relativo giudizio di appello, si costituivano OG OB, SA DA e OG TE contestando integralmente l'avverso ricorso in appello e proponendo rituale appello incidentale. Anche la sentenza definitiva n. 1456/1996 - con la quale l'adito Pretore di Firenze aveva determinato in L. 591.191.476 la somma dovuta al OG, oltre agli interessi dal 2 5 1era impugnata dal Ministero della Sanità e nel ottobre 1996 al saldo relativo giudizio si costituiva TE OG che contestava integralmente l'avversa impugnativa e proponeva rituale appello incidentale. Il Tribunale di Firenze sollevava eccezione di legittimità costituzionale del d.l. n. 538/1996 per contrasto con gli artt. 3, 32 e 38 Cost. e rimetteva nuovamente gli atti alla Corte Costituzionale che, con sentenza n. 27/1998, dichiarava infondata la questione di costituzionalità e restituiva gli atti al Tribunale di Firenze. Ricostituitosi il contraddittorio dinanzi al Giudice di appello e riuniti i due cennati giudizi, il Tribunale di Firenze così decideva: in parziale riforma della sentenza definitiva del Pretore del lavoro di Firenze 26 giugno/8 luglio 1996 n. 1181 e di quella definitiva 2/10 ottobre 1996 n. 1465 appellate in via principale dal Ministero della Sanità e in via incidentale da OG TE, condanna il Ministero stesso a pagare a OG TE gli arretrati dal luglio 1978 secondo i criteri stabiliti dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641. Dichiara le spese del grado interamente compensate. Dispone la distrazione in favore degli avv. M. Stanca e A. Rossi delle spese processuali del primo grado, nella misura liquidata dal Pretore. Dichiara il sopravvenuto difetto di legittimazione attiva dei genitori OG OB e OG DA>>. 6 Per la cassazione di tale sentenza TE OG ha proposto ricorso (avente il n. di r.g.c. 15504/1999) - affidato a sei motivi e sostenuto da memoria ex art. 378 c.p.c. ed hanno anche proposto ricorso (avente il n. di r.g.c. 15505/1999) - affidato ad un motivo e sostenuto anch'esso da memoria ex art. 378 c.p.c. - OB OG e DA SA. Resiste con distinti "controricorsi" il Ministero della Sanità. I cennati ricorsi sono stati notificati in data 23 luglio 1999 e la copia autentica della sentenza del Tribunale di Firenze impugnata è stata depositata, non all'atto del deposito dei ricorsi avvenuto il 6 agosto 1999, ma con "note di deposito" in data 8 settembre 1999 - ciò sia per il ricorso r.g. 15504/99 che per il ricorso r.g. 15505/99 -. MOTIVI DELLA DECISIONE I -. Deve, preliminarmente, essere disposta la riunione dei due ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza. II. Con il primo motivo del ricorso r.g. 15504/1999 TE OG - denunziando falsa applicazione di norme di diritto addebita al Tribunale di Firenze di avere erroneamente ritenuto rilevante la questione di costituzionalità sollevata nel corso del gravame e poi ha pedissequamente applicato una sentenza della Corte, senza mai;
R D giudicare sulla rilevanza della questione o della sentenza>>. 7 Con il secondo motivo lo stesso ricorrente censura la sentenza impugnata per "insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia" in quanto ha affermato in modo apodittico che la determinazione del quantum ex art. 432 cod. proc. civ. è cosa diversa dal giudizio di equità ex artt. 113 e 114 cod. proc. civ.>>. Con il terzo motivo di ricorso OG TE - denunziando "contraddittoria motivazione in relazione a punto decisivo della controversia" addebita al Tribunale di non avere considerato che -> con precedente ordinanza aveva riconosciuto l'irritualità dell'appello del Ministero, in quanto proposto contro sentenza non ***definitiva passata in giudicato, non ritornando più sulla questione, come se non avesse mai preso posizione sulla questione del passaggio in giudicato della sentenza, pochi giorni prima della sentenza definitiva, addirittura con ordinanza>>. Con il quarto motivo di ricorso la sentenza impugnata viene censurata "per omessa applicazione dell'art. 416 cod. proc. civ." trascurando di rilevare che il Ministero non aveva eccepito nei termini di legge la spettanza degli interessi e della rivalutazione, nè lo aveva fatto successivamente nel corso del giudizio di primo grado>>. Con il quinto motivo (erroneamente indicato come quarto) il ricorrente addebita al Tribunale di Firenze "l'omessa applicazione dell'art. 429 cod. proc. civ." in quanto in ogni caso avrebbe dovuto 8 sancire la debenza degli interessi e/o della rivalutazione almeno sulla somma di L. 63.000.000 che era stata assegnata in via provvisionale, con decorrenza dal momento di insorgenza del debito, e cioè dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 344/96>>. Con il sesto motivo (erroneamente indicato come quinto) OG TE censura la sentenza impugnata per non avere applicato correttamente il criterio della soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ. in relazione alla spettanza del rimborso delle spese legali del giudizio di secondo grado>>. Con l'unico motivo del ricorso r.g. 15505/1999 OB OG e DA SA denunziando “omessa insufficiente motivazione circa la spettanza del rimborso delle spese legali del giudizio di secondo grado" - addebitano al Tribunale di Firenze di avere erroneamente disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di appello senza tenere conto della complessa e dispendiosa attività difensiva resa necessaria dall'essere detti ricorrenti stati chiamati erroneamente in giudizio, per ben due volte, più la fase inibitoria, e nonostante la loro dichiarata estraneità>>. III Prima della disamina nel "merito" dei cennati motivo va - R A esaminata l'eccezione di improcedibilità dei ricorsi formulata dal Procuratore Generale nel corso della discussione orale per non essere stata la copia autentica della sentenza impugnata depositata entro il 9 E termine di giorni venti dalla notificazione del ricorso stesso così come sancito dall'art. 369, primo e secondo comma (n. 2), cod. proc. civ.. Al riguardo, l'obbligo del deposito di copia autentica della sentenza impugnata, fissato (a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione) dalla cennata norma, non può ritenersi soddisfatto con la produzione di detta copia oltre il cennato termine perentorio, essendo tale tardivo deposito inidoneo ad assicurare la finalità cui si ispira l'art. 369 cod. proc. civ. che è quella di consentire la verifica della tempestività del ricorso e della fondatezza dei suoi motivi. La previsione di termini perentori - come quello espressamente sancito dalla norma citata ["insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità: ... 2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata"] - è connaturata alla nozione di processo quale serie di atti cronologicamente ordinati e, come tale, essa è funzionale ed essenziale al regolare svolgimento del processo ed alla DR sua conclusione. Nella specie, dagli attestati dell'Ufficio Depositi" della Corte di Cassazione in data 6 agosto 1999 si evince che entrambi i ricorsi per cassazione summenzionati (aventi i nn. di r.g. nn. 15504/1999) e 15505/1999) sono stati notificati al Ministero della Sanità in data 23 luglio 1999 e dai successivi attestati, sempre, dell'Ufficio Depositi” della Corte di Cassazione in data 8 settembre 1999 si evince che le 10 copie autentiche della sentenza impugnata sono state depositate in data 8 settembre 1999 -e, quindi, oltre il termine perentorio sancito : dall'art. 369, secondo comma n. 2, cod. proc. civ. -: per cui i ricorsi proposti (il primo) da OG TE e (il secondo) da OG OB e SA DA debbono essere dichiarati improcedibili in quanto lo scopo che si prefigge la cennata norma è quello di consentire la verifica della tempestività dell'atto di impugnazione e la fondatezza dei suoi motivi (Cass. Sez. Unite n. 11932/1998): sanzione di improcedibilità che colpisce, non la mancanza di contestualità del deposito del ricorso e della decisione impugnata (circostanza verificatasi nella specie), bensì l'inosservanza del termine perentorio (che i ricorrenti non hanno, invece, osservato). " Ricorrono giusti motivi con riferimento alla "natura" della- IV controversia per dichiarare compensate tra tutte le parti le spese del- presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara improcedibili;
compensa tra tutte le parti costituite le spese del presente giudizio. Così deciso, in Roma, il giorno 20 maggio 2003. Il Presidente Consigliere estensore C. Полити hlich 11 % i IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria NO NOV. 2003 E iALCANCELLIERE I R g O C g o l B 스