Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/06/2025, n. 1791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1791 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Francesco Cavone, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10615 del R.G.A.C.C. dell'anno 2017 discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 03.06.2025 e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Castrignano del Capo, alla Via San Giuseppe n. 53, presso lo studio dell'avv. Cosimo
Gabriele Rosafio che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
ATTORE
E
(P.IVA: ) in qualità di legale rappresentate, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Lecce al viale Giacomo Leopardi n. 52 presso lo studio legale dell'avv. Luisa Tricarico che la rappresenta e difende come da procura in atti
CONVENUTA
(C.F.: ) CP_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: lesioni personali da sinistro stradale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate ed allegate.
ha esposto che in data 26.08.2015, alle ore 12:00 circa, stava Parte_1 percorrendo a bordo del motociclo di sua proprietà , tg. DM12861, via Controparte_3
Martiri d'Otranto in Lizzanello, quando, giunto nei pressi dell'incrocio con via Carducci, si vedeva tagliare la strada dalla autovettura SMART, tg. CB887KM, munita di targa di prova Cap0NE52, di proprietà e condotta da che attraversava CP_2
l'intersezione stradale a velocità sostenuta senza rispettare il segnale di Stop.
L'attore ha affermato di aver anche tentato una manovra di emergenza al fine di evitare l'impatto con la vettura frenando repentinamente il motociclo, rovinando quindi al suolo e riportando gravi lesioni personali.
L'attore ha dichiarato di aver ricevuto dalla Compagnia la somma di € 650,00 CP_1
a titolo di risarcimento dei danni materiali subiti ed € 7.500,00 per il danno alla persona, liquidati sulla base di una presunta propria corresponsabilità del sinistro pari al 30%; somme che l'attore tratteneva a titolo di acconto, chiedendo un aumento del risarcimento in termini di personalizzazione, di danno morale e per perdita delle indennità di missioni addestrative e operative, quale militare impegnato in missioni all'estero durante il periodo di malattia.
Esposto quanto sopra, ha quindi agito in giudizio nei confronti di Parte_1
e della compagnia assicuratrice al fine di ottenere CP_2 Controparte_1 il risarcimento integrale dei danni patiti.
Si è costituta in giudizio la società deducendo che la Controparte_1 responsabilità del sinistro de quo era da addebitare in via concorsuale e prevalente all'attore che procedeva ad una velocità sostenuta e perdeva il controllo del mezzo ed allegando di aver già liquidato in favore dello stesso il danno materiale corrispondendo la somma di € 800,00 (di cui 150,00 a titolo di spese legali) e il danno da lesioni con la somma complessiva di € 8.600,00 (di cui 7.500,00 a titolo di risarcimento danni ed €
1.100,00 per spese legali), nonché l'ulteriore somma di € 4.374,00 a titolo di retribuzioni ed emolumenti per il periodo di assenza dal servizio.
Ha chiesto, quindi, da parte sua, in via principale, il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto come in diritto e, in subordine, l'accertamento della responsabilità concorrente dell'attore nella determinazione del sinistro stradale, con conseguente riduzione del relativo risarcimento e con detrazione delle somme già a questo titolo ricevute, con vittoria delle spese di lite. Dichiarata la contumacia di all'udienza del 6.3.2018, la causa è stata CP_2 istruita con produzione documentale, interrogatorio formale, prova testimoniale e con
CTU dinamico – ricostruttiva e CTU medico – legale.
All'udienza del 3.06.2025, precisate le conclusioni come da note scritte depositate cui ci si riporta, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
*********
In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione preliminare sollevata dalla società di assicurazione convenuta, avendo l'attore dimostrato la titolarità della targa prova apposta al veicolo condotto dal convenuto contumace.
Quanto al merito la controversia in esame attiene all'accertamento della responsabilità del sinistro stradale occorso in data 26.08.2015, in Lizzanello, che ha coinvolto il motociclo , tg. DM12861, di proprietà e condotto da e Controparte_3 Parte_1
l'autovettura Smart, tg. CB887KM, munita di targa di prova Cap0NE52, di proprietà e condotta da assicurata con la società CP_2 Controparte_1
Il verificarsi del sinistro non è stato oggetto di contestazione tra le parti processuali;
dibattuta è, invece, l'individuazione del soggetto responsabile nella determinazione del danno e il grado di responsabilità da riconoscere a carico di ciascuno dei due conducenti.
L'attore ha dedotto che la responsabilità esclusiva del sinistro è da ascrivere alla condotta di guida imprudente e imperita del conducente della vettura antagonista che ometteva di arrestarsi al segnale di STOP e non prestava la dovuta precedenza.
La convenuta, al contrario, ha dedotto che la responsabilità del sinistro è invece da imputare in via concorrente all'attore, che viaggiava ad una velocità sostenuta e perdeva quindi il controllo del mezzo.
Nel corso dell'istruttoria è stata escussa la teste che ha dichiarato: Testimone_1
“Confermo che via Carducci in Lizzanello alla data del 26.08.2015 era percorribile a senso unico di marcia…confermo che via Martiri d'Otranto era percorribile in data
26.08.2015 in entrambi i sensi di marcia… confermo l'esistenza sull'intersezione di via
Carducci e via M. D'Otranto di segnaletica di stop sia orizzontale che verticale che imponeva a chi percorreva via Carducci di concedere la precedenza in favore di chi proveniva da via Martiri D'Otranto. Preciso che all'epoca dei fatti i segnali verticali di
STOP posti su via Carducci erano due…riconosco lo stato dei luoghi per come riprodotto nell'allegato 3 di parte attrice, per come esibitomi;
confermo che il sig. era alla CP_2 guida della sua auto SMART di colore scuro, se non sbaglio, su via Carducci;
ricordo fosse vestito come lavoro. Non posso ricordare con esattezza precisa la targa. Confermo che il sig. percorrendo via Carducci alle ore 12:00 del 26.08.2015, CP_2 impegnava il crocevia di via Martiri d'Otranto a bordo della mia auto insieme a mio marito
e ho visto il sig. fermo con la sua auto proprio al centro dell'incrocio. Preciso CP_2 altresì che non ho visto le fasi di guida al posizionamento al centro dell'incrocio; in relazione alla posizione sub) 7, non posso dire di aver visto il sig. transitare su Pt_1 via Martiri D'Otranto alla guida dello scooter Aprilia Scarabeo. Preciso di averlo visto rovinato per terra nell'incrocio della stessa via con via Carducci mentre si rialzava dallo scooter e si portava sul ciglio della strada vicino ad un gradino. Il signor CP_2 scendeva dalla sua auto, si avvicinava al signor per accertarsi che delle sue Pt_2 condizioni affermando di non averlo visto non ricordo se il signor indossasse il Pt_1 casco…In relazione alla posizione sub 10) posso riferire che i veicoli non hanno colliso, perché il signor a bordo dello scooter ha sterzato per evitare la collisione. Preciso Pt_1 che la smart del signor non presentava segni di collisione. in relazione alla CP_2 posizione sub 12 confermo che il signor si scusava per non aver visto lo Stop”. CP_2
La prova orale non ha introdotto elementi rilevanti nella determinazione della dinamica.
Invero, le dichiarazioni rese dalla teste sono contradditorie e, pertanto, Tes_1 inutilizzabili ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro. La teste ha dapprima dichiarato di aver visto solo l'auto posizionata al centro strada, senza aver assistito alle fasi di guida che hanno portato al collocamento della stessa vettura al centro dell'incrocio e di non aver visto transitare con il suo scooter lungo via Parte_1
Martiri D'Otranto, salvo poi affermare che l'attore ha sterzato per evitare la collisione.
Costituisce elemento di maggior rilievo la CTU disposta al fine di riscostruire la dinamica del sinistro, lo stato dei luoghi e la velocità dei veicoli.
Il perito incaricato, ing. esaminati i luoghi, ha rilevato che “entrambe Persona_1 le strade sono larghe 8,00 mt, asfaltate ed in discrete condizioni di usura, e sono costeggiate da marciapiede e/o spazi pubblici. Via Martiri d'Otranto è a doppio senso di circolazione e gode del diritto di precedenza rispetto a via Carducci, gravata dell'obbligo di arresto all'incrocio (STOP), sancito dalla presenza di idonea segnaletica verticale ed orizzontale”; ha evidenziato che in relazione ai luoghi teatro del sinistro, meriti
“particolare attenzione l'alto muro di cinta presente sulla destra di via Carducci e quindi sulla sinistra di via Martiri d'Otranto, struttura che limita di parecchio la visuale lungo le menzionate direzioni di marcia dei due veicoli”.
Il perito, sulla scorta del modello CID e delle foto dei veicoli in posizione statica post sinistro in atti, ha ipotizzato due situazioni opposte che vedono rispettivamente: “1) nella prima, come detto originata dal C.A.I., il motociclo avrebbe deviato a destra alla vista dell'autovettura e, rovinato al suolo, avrebbe strisciato sulla fiancata destra fino a raggiungere la propria posizione di quiete, sul prolungamento di via Carducci, mentre la si sarebbe arrestata al centro dell'incrocio; CP_4
2) nella seconda, originata da ciò che si vede nelle foto, sarebbe invece stata la CP_4 ad avere raggiunto il versante opposto di via Carducci, mentre il motociclo sarebbe rovinato al suolo, ma si sarebbe arrestato più o meno al centro del crocevia”.
Il perito ha ritenuto più logica la seconda ipotesi che “vedrebbe la attraversare CP_4 in velocità l'intersezione e fermarsi subito dopo la stessa, mentre la moto avrebbe proceduto spostata alquanto a sinistra nella fase di marcia che ha preceduto il reciproco avvistamento e sarebbe poi rovinata al suolo arrestandosi alle spalle dell'auto una volta che questa le era già transitata davanti… e che il limitato spazio percorso dopo l'urto indica in maniera chiara ed inequivocabile che la velocità di marcia del motociclo doveva essere davvero limitata, verosimilmente nell'ordine di 15-20 km/h”.
Orbene, dal compendio probatorio acquisito in atti, risulta accertato che, il conducente dell'autovettura Smart, con la propria condotta di guida non conforme alle norme del codice della strada, ha determinato il sinistro omettendo di arrestarsi al segnale di stop al fine di consentire il passaggio del motociclo avente diritto di precedenza.
Al contrario, alcuna responsabilità può imputarsi al conducente del motociclo, il quale transitava lungo la strada favorita da precedenza tenendo una velocità prudenziale e consona allo stato dei luoghi. Il motociclista ha tentato una manovra di emergenza, ma ha perso il controllo del mezzo solo ed esclusivamente a causa della manovra imprudente del conducente dell'autovettura.
Si osserva che, secondo un orientamento costante della Suprema Corte, “il conducente di un autoveicolo in presenza del segnale di STOP, come nel caso di specie, deve improntare la propria condotta di guida alla massima prudenza: una volta fermatosi sulla linea di arresto, prima di riprendere la marcia, ha l'obbligo di ispezionare la strada per assicurarsi che sia libera da sopraggiungenti veicoli e, in caso negativo, accordare la precedenza a tutti i veicoli circolanti su detta strada, provenienti da destra e da sinistra.
L'obbligo imposto ai conducenti di veicoli di arrestare la marcia e cedere la precedenza nei due sensi, quando vi sia un cartello di STOP, in prossimità di un crocevia, ha carattere rigido, con la conseguenza che la fermata a detto segnale deve effettuarsi almeno per un attimo quando la visuale è libera, mentre deve protrarsi, in caso di sopravvenienza di veicoli sulla strada che si sta per imboccare, il tempo necessario a consentire a detti veicoli di passare con precedenza” (Cass. civ. 4055/2009). In ordine alla quantificazione del danno alla persona patito dall'attore, si fa integrale riferimento alle conclusioni cui è giunto il CTU. Le stesse sono infatti tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina dei fatti in contestazione e si presentano condotte con corretti criteri e con iter logico condivisibile.
Il perito incaricato, sulla scorta della documentazione sanitaria versata in atti e della visita medica, ha accertato che l'attore, in conseguenza del sinistro stradale in cui rimase coinvolto in data 26.08.2015, ha riportato “valido trauma contusivo – distorsivo del ginocchio destro con conseguente lesione del LCA e rottura del corno posteriore del menisco mediale” statuendo la piena compatibilità delle stesse con la dinamica dell'evento così come ricostruito sul piano processuale.
Il CTU ha altresì rilevato che “a seguito delle lesioni sofferte in occasione del sinistro de quo, residuano postumi permanenti valutabili nella misura del 7%” con:
- Inabilità temporanea parziale al 75% di 25 gg;
- Inabilità temporanea parziale al 50% di 90 gg;
- Inabilità temporanea parziale al 25% di 90 gg
Sulla base di tali esiti si può dunque procedere alla quantificazione del danno, che deve essere liquidato in base alle disposizioni di cui all'art. 139 D. Lgs. n. 209/2005 che, com'è noto, stabilisce i criteri monetari di riferimento per la liquidazione del danno biologico per lesioni di lieve entità, pari o inferiori al nove per cento.
Età del danneggiato alla data del sinistro: anni 30
Percentuale di invalidità permanente 7%
Punto base I.T.T.€ 55,24
Danno biologico permanente € 11.339,18
Invalidità temporanea parziale al 75 % € 1.035,75
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.485,80
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.242,90
Totale danno biologico temporaneo € € 4.764,45
Per un totale pari a € 16.103,63
Tale importo, liquidato all'attualità, deve essere prima devalutato fino alla data dell'evento lesivo e poi di anno in anno rivalutato, secondo l'indice ISTAT, dall'evento lesivo alla data odierna, con riconoscimento degli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata aventi mera funzione compensativa dei tempi processuali. L'attore ha altresì chiesto il risarcimento del danno da incapacità lavorativa specifica deducendo di non aver potuto espletare missioni all'estero per tutto il periodo di convalescenza.
Invero, dalla consulenza tecnica d'ufficio, è emerso che i postumi permanenti residuati non hanno comportato delle ripercussioni sull'attività lavorativa esercitata dall'attore.
Si osserva, altresì, che in sede stragiudiziale, la compagnia ha liquidato la somma di €
4.374,00 per le retribuzioni ed emolumenti non riconosciuti per il periodo di assenza dal servizio.
In ragione di quanto sopra tale domanda per difetto di prova non può trovare quindi accoglimento.
L'attore ha inoltre diritto al rimborso delle spese mediche sostenute in conseguenza del sinistro occorso, documentate e ritenute congrue dal CTU per un importo di €
1.610,00.
Quanto ai danni materiali arrecati al motociclo si deve osservare che, il consulente tecnico incaricato ha ritenuto congrua la stima di € 1.170,55 cui va detratto l'importo di € 650,00 già liquidato in sede stragiudiziale.
Il danno complessivo è dunque liquidato in € 18.234,18, da cui deve detrarsi l'importo di 12.524,00 già versato dalla compagnia assicuratrice in sede stragiudiziale.
L'importo netto pari a € 5.710,18 da liquidarsi all'attualità, deve essere prima devalutato alla data dell'evento e poi di anno in anno rivalutato, secondo l'indice ISTAT, dall'evento fino al saldo, con riconoscimento degli interessi legali (compensativi dei tempi processuali) sulla somma di anno in anno rivalutata dalla domanda giudiziale al saldo.
La domanda è dunque accolta come sopra indicato.
Le spese di lite, ivi comprese quelle inerenti alla CTU, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore riconosciuto in sentenza, secondo valori prossimi ai parametri medi delle tariffe ratione temporis vigenti.
Analogamente le spese della ctu, già liquidate con autonomi decreti in via provvisoria, devono essere poste definitivamente a carico della società convenuta soccombente, in quanto rese necessarie a causa dell'attività difensiva svolta nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa n. 10615/2017 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: a) accerta e dichiara la responsabilità esclusiva di per il sinistro CP_2 stradale occorso in data 28.08.2015;
b) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna in solido i convenuti al risarcimento in favore dell'attore del danno con il pagamento della somma residua pari a € 5.710,18, da devalutarsi fino alla data dell'evento e poi di anno in anno da rivalutarsi dall'evento fino al saldo, con aggiunta degli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata dalla domanda giudiziale al saldo;
c) condanna i convenuti in solido alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore liquidate in € 759,00 per spese e in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge, da distrarsi al difensore antistatario;
d) pone le spese di CTU in via definitiva a carico della società convenuta soccombente.
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Lecce, il 4.6.2025.
Il Giudice
Dott. Francesco CAVONE
Sentenza redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo dott.ssa Daniela Mauro.