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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 07/06/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Udine,
Seconda Sezione Civile, in persona del Presidente Istruttore, in funzione di Giudice
unico, dott.ssa Anna FASAN
ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n°2263/2023 R.G. promossa con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. dd. 20.07.2023 e notificato a mezzo pec in data 3.10.2023 da:
(P.I. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Pavia di Udine (Ud), rappr.
e difesa dal proc. e dom. avv. Roberto Scolz, giusta procura alle liti allegata al ricorso,
ricorrente;
contro
( ) (C.F. e P.I. Controparte_1 CP_1
), con sede legale in Como, rappr. e difesa dai procc. P.IVA_2
avv.ti Fortunato Taglioretti, Antonio Bolondi e Silvio Franceschinis,
1 quest'ultimo anche domiciliatario, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
resistente;
avente ad oggetto: altri contratti d'opera.
Causa iscritta a ruolo il 25.07.2023 e veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. all'udienza del
15.04.2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI:
per parte ricorrente: “Nel merito, in via principale: accertare il grave inadempimento della resistente e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto intercorso con la ricorrente;
dichiarare non dovuti i canoni mensili di metà gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2023 e per l'effetto condannare parte resistente al pagamento a favore della ricorrente di € 802,86; condannare in ogni caso parte resistente al risarcimento dei danni patrimoniali cagionati,
nell'ammontare complessivo non inferiore ad € 143.442,57, oltre interessi, ovvero nella diversa somma ritenuta dal Tribunale o risultante a seguito dell'istruttoria;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa.
In via istruttoria: insiste sulle istanze istruttorie formulate e non accolte”.
per parte resistente: “Nel rito: in principalità: 1) previo ogni più
opportuno accertamento e declaratoria, anche in merito all'inammissibilità del Ricorso di perché volto ad attuare Parte_1
un abuso del processo in violazione degli artt. 24 Cost., 1175 c.c. e 2 88 c.p.c., rigettare le domande formulate da nei confronti Parte_1
di per tutte le ragioni dedotte in atti, da intendersi CP_1
integralmente richiamate e ritrascritte, assumendo ogni più
opportuno e consequenziale provvedimento.
In subordine, senza accettare il contraddittorio: 2) previo ogni più
opportuno accertamento e declaratoria, anche in merito all'inammissibilità/nullità del Ricorso di per insanabile Parte_1
genericità anche ai sensi degli artt. 121 e 281-undecies c.p.c.,
rigettare le domande formulate da nei confronti di Parte_1
per tutte le ragioni dedotte in atti, da intendersi CP_1
integralmente richiamate e ritrascritte, assumendo ogni più
opportuno e consequenziale provvedimento.
Nel merito: sempre in subordine, senza accettare il contraddittorio: 3)
previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, rigettare le domande formulate da per intervenuta decadenza Parte_1
convenzionale di ex Art. 5 delle condizioni generali del Parte_1
Contratto per tutte le ragioni dedotte in atti, da intendersi integralmente richiamate e ritrascritte, assumendo ogni più
opportuno e consequenziale provvedimento;
In ulteriore subordine, senza accettare il contraddittorio: 4) previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, rigettare le domande risarcitorie formulate da in quanto Parte_1
inammissibili/infondate anche ai sensi degli artt. 1218, 1227, 1453,
3 integralmente richiamate e ritrascritte, assumendo ogni più
opportuno e consequenziale provvedimento.
In estremo subordine, senza accettare il contraddittorio: 5) previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande risarcitorie formulate da nei confronti di diminuire tali Parte_1 CP_1
pretese alla luce del concorso di colpa di ex art. 1227, Parte_1
primo comma, c.c. nell'importo che verrà ritenuto di giustizia, per tutte le ragioni dedotte in atti, da intendersi integralmente richiamate e ritrascritte, assumendo ogni più opportuno e consequenziale provvedimento.
In ogni caso e comunque, senza accettare il contraddittorio: 6) previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, rigettare la domanda di risoluzione del Contratto e la conseguente domanda restitutoria formulata da nei confronti di in quanto Parte_1 CP_1
inammissibile/infondata anche ai sensi degli artt. 1218, 1453 e 1458
c.c., per tutte le ragioni dedotte in atti, da intendersi integralmente richiamate e ritrascritte, assumendo ogni più opportuno e consequenziale provvedimento.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
In via istruttoria: insiste per il rigetto di tutte le istanze CP_1
istruttorie (CTU e prove testimoniali) di cui dovesse Parte_1
reiterare l'ammissione in quanto inammissibili/irrilevanti per tutte le ragioni dedotte in atti, da intendersi integralmente richiamate e
4 ritrascritte, assumendo ogni più opportuno e consequenziale provvedimento.”
RAGIONI DELLA DECISIONE.
Con ricorso ex art. 281-decies e ss. c.p.c. .., Parte_1
premesso di svolgere presso il suo stabilimento in Pavia di Udine,
fraz. Percoto, via A. Sello n. 1 attività di produzione di meccanica di precisione utilizzando materie prime di rilevante valore economico e di avere concluso in data 9.04.2018 con l'allora cui era CP_2
poi subentrata un contratto per il servizio Controparte_1
antintrusione che prevedeva interventi diretti in loco (ossia presso lo stabilimento) da parte della incaricata dalle ore 22,00 alle ore 06,00
dal lunedì al venerdì e, nei giorni festivi, sulle intere 24 ore, con annesso collegamento del proprio sistema d'allarme ai sistemi di allerta di ha esposto: - che in data 15.01.2023 CP_1 CP_1
alle ore 23,04 aveva ricevuto la segnalazione d'allarme CP_1
proveniente dallo stabilimento della ricorrente, precisamente dalla zona 37, C.M. Porta est. spogliatoi;
- che l'allarme, inserito dallo stesso legale rappresentante della società ricorrente, Parte_2
su tutte le aree aziendali alle ore 10,10 di quel giorno, era scattato perché proprio da quella porta erano entrati alcuni malviventi i quali erano riusciti ad asportare oltre una tonnellata e mezza di DI,
materiale pregiato di elevato peso specifico, ma di comoda mobilità,
che si trovava riposto all'interno di alcune cassettiere;
- che l'autopattuglia armata inviata sul posto da si era limitata CP_1
5 ad eseguire un rapido controllo esterno senza rilevare nulla di anomalo quando, in realtà, i ladri erano all'interno dello stabilimento e lì vi rimanevano indisturbati ancora per parecchio tempo;
- che dell'esito dell'intervento nessuna comunicazione era stata data al legale rappresentante di;
- che solo alle ore 05,10 del Parte_1
giorno dopo, all'apertura del capannone, si scopriva l'effrazione della porta ed il furto di ben 1.636,18 kg. di materiale per un valore di €.
143.442,57; - che altri furti simili dello stesso materiale erano stati già
messi a segno poco tempo prima, con le stesse modalità e nella stessa zona, in danno di diverse aziende anch'esse sottoposte al controllo e vigilanza della resistente, la quale, dunque, non poteva non esserne al corrente;
- che con raccomandata del 17.01.2023
aveva formalmente contestato a Parte_1 [...]
l'inadempimento rispetto alle obbligazioni Controparte_1
contrattuali assunte rilevando che un giro all'esterno dello stabilimento, della durata di forse 15 minuti, non poteva di certo definirsi come un servizio di “intervento antitrusione”. I dipendenti di avrebbero avuto l'obbligo di verificare se vi era stata CP_1
un'intrusione (non autorizzata), tanto più se si considera che per movimentare tutto quel materiale asportato i ladri avevano sicuramente impiegato qualche ora ed utilizzato carrelli e mezzi.
Pertanto, se la resistente avesse effettuato i controlli con la diligenza commisurata all'incarico assunto, avrebbe potuto comodamente verificare l'intrusione ed impedire che il furto venisse portato a termine. ha chiesto, dunque, al Tribunale di Parte_1
6 dichiarare la risoluzione del contratto intercorso con la controparte,
previo accertamento del grave inadempimento di quest'ultima, e per l'effetto, di condannarla alla restituzione dei canoni mensili corrisposti da metà gennaio 2023 a tutto giugno 2023 per un totale di €. 802,86,
nonché al risarcimento dei danni patrimoniali cagionati,
nell'ammontare complessivo non inferiore ad €. 143.442,57 oltre interessi, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia.
ha resistito alle domande Controparte_1
avversarie, eccependo: 1) l'inammissibilità della domanda per abuso dello strumento processuale in relazione sia alla scelta del rito semplificato, sia alla tempistica giacchè la ricorrente, nonostante il decreto di fissazione udienza fosse stato emesso dal Tribunale il
27.07.2023, aveva atteso fino al 3.10.2023 per notificarle il ricorso,
comprimendone il diritto di difesa e violando i canoni di buona fede e correttezza processuale;
2) in subordine, e senza accettare il contradditorio, l'inammissibilità o, comunque, l'insanabile nullità del ricorso in quanto manifestamente generico, nell'an e nel quantum, in violazione degli artt. 164 e 281-undecies c.p.c., non avendo allegato in modo specifico le obbligazioni che sarebbero rimaste inadempiute,
i motivi del preteso inadempimento e le specifiche circostanze, di fatto e di diritto, che lo integrerebbero, i danni ed i criteri della relativa quantificazione, l'asserito nesso di causalità; 3) in ulteriore subordine, sempre senza accettazione del contradditorio,
l'infondatezza delle pretese avversarie in quanto la ricorrente, a fronte del rito semplificato scelto, avrebbe formulato istanze 7 istruttorie inammissibili e comunque prive di valore probatorio,
inidonee e/o insufficienti a dimostrare la fondatezza delle sue pretese risarcitorie;
4) in ulteriore subordine, sempre senza accettazione del contradditorio, la sussistenza dei presupposti per disporre la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario ex art. 281-
decies e 281-duodecies, comma 1, c.p.c. con conseguente richiesta di conversione del rito;
5) sempre in subordine, e senza accettazione del contradditorio, la decadenza di controparte dalla facoltà di agire in giudizio nei suoi confronti ai sensi dell'art. 5 delle “Condizioni
Generali” del contratto che dispone che “a pena di decadenza, il
committente dovrà denunciare all' le eventuali irregolarità di Pt_3
servizio esclusivamente a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC,
non oltre 8 giorni dal fatto”, mentre nel caso di specie sarebbe evidente la manifesta genericità delle lettere inviate da e Parte_1
dal suo legale il 18.01.2023, il 2.02.2023 ed il 20.02.2023; 6) in subordine, ed ancora una volta senza accettazione del contradditorio, l'inesistenza di qualsiasi inadempimento in capo a he aveva assunto delle obbligazioni di mezzi e non certo CP_1
di risultato, sicchè il fatto che i ladri fosse riusciti a mettere a segno il furto non sarebbe di per sé solo sufficiente a provare l'asserito inadempimento. sostiene di avere posto in essere tutte le CP_1
attività previste dal contratto in relazione sia alla “Gestione allarmi”
che alla “Vigilanza”: ricevuta la segnalazione d'allarme, la Centrale
operativa aveva subito provveduto ad informare telefonicamente il soggetto reperibile, per verificare la reale attivazione Parte_2
8 dell'allarme; costui aveva richiesto l'intervento della pattuglia la quale
– come si evince dallo storico delle comunicazioni intercorse con la
Centrale Operativa ed il palmare in dotazione della guardia giurata la notte del furto - alle ore 23,16 aveva comunicato di essere giunta sul posto ed alle ore 23,18 la guardia aveva contattato la C.O. riferendo che “la chiave in dotazione non apre nessun portone…. Ho provato i
tre portoni davanti e in nessuno dei tre mi apre… Io posso vedere i
tre lati e per me è tutto a posto”.
aveva, dunque, adempiuto al contratto con la diligenza CP_1
richiesta dalla natura dell'incarico e nel rispetto di quanto previsto dal
D.M. n. 269/2010. Il vigilante aveva provveduto ad ispezionare esternamente lo stabilimento, compiendo un giro sui tre lati visibili dalla strada senza rilevare alcuna situazione anomala o di pericolo;
non aveva proceduto ad una ispezione interna non solo perché non era tenuto a farlo (non avendo ravvisato alcunchè di anomalo), ma anche perché non disponeva delle chiavi per accedervi;
Parte_1
non aveva consegnato le chiavi e sapeva bene che non CP_1
le aveva a disposizione e che pertanto non poteva effettuare ispezioni interne se non in presenza di un suo responsabile che,
difatti, in altre precedenti occasioni si era recato sul posto consentendo così alle guardie giurate di effettuare un controllo interno assieme a lui. L'assenza del reperibile sul posto, e quindi l'impossibilità di accedere all'interno, era già stata rappresentata da con le lettere del 23.01.2023 e del 6.02.2023 e CP_1 Pt_1
non aveva mai contestato che le chiavi in dotazione di
[...]
9 apertura del cancello non consentivano di accedere all'interno.
Infondata sarebbe anche la contestazione circa la mancata comunicazione al reperibile di dell'esito dell'ispezione Parte_1
esterna perchè il contratto non prevedeva l'obbligo di effettuare tale chiamata e neppure il D.M. 269/2010; non aveva mai CP_1
effettuato tale chiamata in passato anche perché il reperibile, una volta allertato dell'allarme, si era sempre recato sul posto,
diversamente da quanto era avvenuto quella notte. Il 16.01.2023,
ossia il giorno dopo il furto, di si era recato Persona_1 CP_1
presso lo stabilimento dove aveva effettuato un sopralluogo assieme al legale rappresentante della ricorrente: era così emerso che uno dei malviventi si era introdotto all'interno passando da una finestra molto piccola, ubicata sul “lato est” del capannone che si affaccia su
Via Sello;
questa finestra non sarebbe stata visibile al vigilante, tanto più di notte e con la pioggia battente, e, in ogni caso, non presentava alcun segno di effrazione, per cui comunque non si sarebbe potuta riscontrare alcuna anomalia. Una volta all'interno il ladro aveva aperto la porta dotata del sensore attivatosi (porta che si affaccia sul lato est dello stabilimento e che non era visibile) per far entrare i complici. Sempre durante il sopralluogo del 16.01.2023 si appurava che i malviventi si erano spostati nella zona da lavoro aprendo il portone per facilitare la sottrazione della merce;
detto portone si trovava in fondo al lato est dello stabilimento e, dunque, ancora una volta, in area non visibile dalla via Sello. Per facilitare la sottrazione della merce era stato utilizzato un carretto, fotografato in fondo al lato 10 est, e quindi non visibile dalla guardia giurata;
la refurtiva sarebbe stata caricata su un furgone parcheggiato sul retro dello stabile a fianco, la cui presenza nel momento in cui era giunta la guardia giurata non era affatto certa e, in ogni caso, il fatto che vi fosse un automezzo spento e parcheggiato in una zona industriale non poteva costituire un'anomalia tale da far pensare che si stesse perpetrando un furto all'interno dello stabilimento. Né la Centrale Operativa
sarebbe stata in grado di sapere il punto esatto da cui proveniva il segnale d'allarme, ricevendo soltanto una segnalazione di allarme generico;
non si poteva addebitare a nemmeno di avere CP_1
sottovalutato la segnalazione d'allarme perchè nei sette mesi precedenti vi erano state ben 16 segnalazioni d'allarme provenienti dallo stabilimento di , tutte rivelatesi dei falsi allarmi. La Parte_1
resistente ha contestato anche di essere stata a conoscenza di furti analoghi messi a segno nella medesima zona industriale;
nessuna delle società danneggiate che sono state indicate dalla ricorrente sarebbero clienti di ed il furto era stato perpetrato con CP_1
una straordinaria ed imprevedibile abilità criminale, tale da neutralizzare qualsiasi attività di vigilanza, anche quella svolta in modo diligente.
Assume, ancora, la resistente che non vi sarebbe prova dell'esistenza di un nesso di causalità tra le condotte contestate a ed il furto: non avendo dimostrato la ricorrente a che ora CP_1
era stato commesso il furto non si potrebbe escludere che la segnalazione d'allarme ricevuta dalla Centrale Operativa non fosse 11 stata generata dall'intrusione dei ladri, ma costituisse uno dei falsi allarmi che erano scattati nei mesi precedenti a causa dell'inadeguatezza e/o instabilità dell'impianto antintrusione. Ma,
anche ad ipotizzare che il furto fosse realmente iniziato alle ore 23,04
del 15.01.2023, al suo arrivo (alle ore 23,16 circa) la guardia giurata non avrebbe potuto riscontrare alcuna anomalia in quanto l'azione criminosa in quel momento si trovava in una “fase embrionale”, i malviventi dovevano ancora individuare il luogo dove veniva custodito il materiale pregiato poi sottratto, potevano immaginare che sarebbe arrivata sul posto la sorveglianza e non avrebbero pertanto agito prima di essere sicuri che la pattuglia si fosse allontanata.
Ad essere gravemente imprudente e tale da escludere ogni nesso eziologico tra l'inesistente e comunque contestato inadempimento ascritto a sarebbe stata, invece, la condotta del legale CP_1
rappresentante di , , che non aveva Parte_1 Parte_2
consegnato le chiavi per accedere allo stabilimento, non si era recato sul posto una volta allertato dalla Centrale Operativa, non si era curato dell'instabilità dell'impianto d'allarme desumibile dai numerosi falsi allarmi ricevuti, non aveva ritenuto di installare un impianto di videosorveglianza a tutela dello stabilimento e non aveva stipulato una assicurazione contro i furti.
La resistente ha contestato la fondatezza della domanda risarcitoria anche sotto il profilo della quantificazione del danno in quanto indimostrato, ritenendo privi di valore probatorio i documenti a tal fine unilateralmente predisposti da;
in estremo Parte_1
12 subordine, ha invocato il concorso di colpa ex art. 1227, comma 1,
c.c. con conseguente necessità di ridurre le pretese risarcitorie di controparte. Ha chiesto, infine, il rigetto anche della domanda di risoluzione del contratto e di restituzione dei corrispettivi già pagati dalla ricorrente per i mesi da gennaio a giugno 2023, ribadendo di non essere incorsa in alcun inadempimento contrattuale ed evidenziando che anche dopo il furto ha continuato a Parte_1
fruire dei servizi di n forza di quello stesso contratto di cui CP_1
ha chiesto in questa sede la risoluzione. Ha, dunque, rassegnato le articolate conclusioni che sono state riportate in epigrafe.
Concessi, con ordinanza del 30.11.2023, i termini per il deposito delle memorie ai sensi dell'art. 281duodecies, comma 4,
c.p.c., la causa è stata istruita, oltre che documentalmente, con l'assunzione della prova testimoniale alle udienze del 26.06.2024 e del 6.11.2024. Quindi alla successiva udienza del 15.04.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e, all'esito, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3, c.p.c..
Le eccezioni pregiudiziali di rito svolte dalla resistente di cui ai punti 1) e 2) che precedono sono prive di fondamento giuridico.
Invero: 1) la scelta del rito semplificato non può costituire di per sé un abuso dello strumento processuale e si giustifica per il fatto che la controversia non richiedeva un'istruzione complessa, fondandosi per lo più su prova documentale. Con il decreto ex art. 281-undecies,
comma 2, c.p.c. emesso il 27.07.2023 l'udienza di comparizione delle parti è stata fissata al 28.11.2023; la notifica alla parte 13 resistente del ricorso-decreto si è perfezionata il 3.10.2023, quindi risulta ampiamente rispettato il termine minimo a comparire di 40
giorni liberi;
ha avuto a disposizione 56 giorni liberi Controparte_1
per approntare le sue difese, un termine più che congruo come dimostra la prolissa e corposa comparsa di costituzione del
16.11.2023 che si compone di ben 46 pagine e vale di per sé sola a smentire l'asserito abuso dello strumento processuale e la lamentata compressione del diritto di difesa, tanto più se si considera che fin dal 2.02.2023 la resistente aveva ricevuto una diffida stragiudiziale di risarcimento danni da parte del difensore di , sicchè Parte_1
l'iniziativa giudiziaria avversaria sicuramente non poteva ritenersi inaspettata;
2) secondo la giurisprudenza citata dalla stessa resistente l'atto introduttivo è affetto da nullità quando vi sia assoluta incertezza relativamente a tutti i profili oggettivi della domanda svolta, così da impedire alla controparte un'adeguata difesa. Nel caso di specie,
tuttavia, il ricorso introduttivo risulta sufficientemente chiaro sia nella ricostruzione dei fatti che nell'indicazione degli addebiti mossi a
(descritti alle pagg. 7-11), ma anche nella quantificazione CP_1
del danno e consente di individuare tanto la causa petendi che il
petitum delle domande proposte da La migliore Parte_1
riprova la si rinviene, ancora una volta, nella minuziosità con cui la resistente nella comparsa di costituzione ha replicato punto per punto ad ogni rilievo avversario.
14 Nel merito, le domande svolte dalla ricorrente di risoluzione del contratto per il servizio di vigilanza per inadempimento di e conseguente risarcimento del danno sono Controparte_1
fondate e vanno accolte.
Va, innanzitutto, escluso che la ricorrente sia decaduta dal diritto di agire giudizialmente ai sensi dell'art. 5 della “Condizioni
generali” del contratto in essere tra le parti. La resistente non ha contestato di avere ricevuto la PEC - racc. A.R. del 17.01.2023 (doc.
8 ricorrente) con la quale , “facendo seguito alla Parte_1
comunicazione telefonica intercorsa con il Vs. rappresentante,”
contestava espressamente l'inadempimento contrattuale di e chiedeva il risarcimento dei danni, quantificandoli Controparte_1
già al centesimo, in quanto, “nonostante l'allerta comunicata, il
personale non svolgeva la propria attività con la diligenza minima
richiesta dal caso e ciò permetteva ai ladri di impossessarsi del
materiale Carburo di ”. A distanza di appena due giorni dal CP_3
furto, quando ancora la ricostruzione della dinamica dei fatti non poteva dirsi completa in ogni dettaglio, il legale rappresentante di non avrebbe neppure potuto avanzare delle Parte_1
contestazioni più precise all'operato della pattuglia, tanto più che non era stato neppure presente sul posto quella notte. L'unica certezza in quel momento era che la pattuglia si era limitata ad eseguire solamente una ispezione esterna mentre i ladri si trovavano all'interno del capannone. La missiva in questione veniva, peraltro,
riscontrata da con PEC del 23.01.2023 (doc. 9 resistente) CP_1
15 nella quale si respingeva ogni responsabilità per l'accaduto e si riepilogava l'attività che era stata svolta a seguito della ricezione del segnale d'allarme. In essa, infatti, si legge: - che la Centrale
Operativa aveva contattato il reperibile sig. ed inviato sul Pt_2
posto una pattuglia che eseguiva l'ispezione perimetrale esterna con esito regolare;
- che l'assenza del reperibile sul posto non aveva permesso alla G.p.G. intervenuta di eseguire l'ispezione interna congiunta in quanto le chiavi in dotazione di apertura del cancello non consentivano di accedere all'interno della sede, tanto che le ispezioni interne nell'ultimo periodo erano state effettuate solo alla presenza del reperibile;
- che a seguito del sopralluogo congiunto del
16.01.2023 era emersa, inoltre, la necessità di una verifica sull'impianto di allarme in quanto i malviventi erano riusciti a superare indisturbati i tre sensori volumetrici installati all'interno della sede.
La prima contestazione di inadempimento del 17.01.2023 da parte di veniva integrata con la PEC inviata tramite legale il Parte_1
2.02.2023 che replicava anche alla missiva di controparte del
23.01.2023 e definiva “pretestuose le scuse addotte circa il mancato
funzionamento degli allarmi e l'impossibilità di accedere all'area
interna dello stabilimento, dato che le chiavi erano in possesso dei
Vs. operatori ed anche qualora vi fosse stata una qualche difficoltà
nell'accesso, sarebbe stato sufficiente chiamare il soggetto
reperibile. Il sistema d'allarme è stato ricontrollato ed è risultato
perfettamente funzionante”. Veniva, altresì, ribadita la quantificazione 16 del danno in €. 143.442,57, pari al valore dei beni sottratti, già
indicata nella PEC del 17.01.2023.
Chiarito quanto sopra, la responsabilità contrattuale di può ritenersi senz'altro provata. In base al contratto Controparte_1
la resistente si era impegnata a svolgere il “servizio antintrusione”
con le seguenti modalità: “Alla ricezione della segnalazione
d'allarme, nel caso in cui si rientri nell'orario contrattualmente
previsto per il servizio di pronto intervento, l'operatore della Centrale
Operativa provvede ad allertare l'auto di servizio per il controllo, oltre
ad effettuare, se operativamente possibile, la telefonata sul posto dal
quale proviene la segnalazione per verificare se si tratta di allarme
reale…. L'autopattuglia di pronto intervento attivata si porta sul luogo
segnalato, procede alle verifiche e comunica alla Centrale Operativa
l'esito del controllo. Se nel corso del controllo da parte dell'auto di
pronto intervento si rilevano anomalie che possano richiedere
l'intervento del cliente (ad es., a solo titolo esemplificativo e non
esaustivo: consumazione di un reato, intrusioni, porte aperte ecc.),
l'operatore della Centrale provvede a contattare telefonicamente i
recapiti per dare informazione dell'esito dell'intervento. Inoltre, si
precisa che l'intervento delle Forze dell'Ordine viene sempre
richiesto in caso di consumazione di reati, o di situazioni per le quali
la Centrale Operativa ritenga indispensabile l'intervento”.
Incontestato che il segnale d'allarme si attivò in giornata festiva, quando l'intervento antintrusione doveva essere garantito sulle 24 ore, è, altresì, pacifico che la resistente, avendo richiesto e 17 ricevuto in dotazione dalla cliente le chiavi dello stabilimento, si era sì
obbligata ad effettuare ispezioni esterne, ma, all'occorrenza, anche interne.
Va anche ricordato che l'istituto di vigilanza assume un'obbligazione di mezzi e non di risultato, per cui risponde solo per l'omessa diligenza ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., “il che
comporta, a carico dell'esercente l'attività professionale, l'obbligo di
apprezzare i rischi connessi al servizio demandatogli, informarne il
committente ed eseguire la prestazione che egli comunque richieda
con l'adozione delle cautele necessarie, la cui adeguatezza va
valutata alla stregua del criterio della diligenza qualificata posto dal
sopra richiamato art. 1176, comma 2, c.c., costituente regola di
valutazione del comportamento del debitore e, dunque, di
apprezzamento dell'esattezza della prestazione dovuta ai fini dell'art.
1218 c.c.” (cfr. Cass. n. 8996/2025, Cass. n. 11382/2002).
Deve, peraltro, sempre sussistere anche un nesso di causalità
tra l'accertato inadempimento e il danno. Non è sufficiente, cioè, che sia mancata una delle prestazioni oggetto del contratto, ma occorre verificare se la prestazione omessa sarebbe stata idonea ad impedire l'evento delittuoso, in relazione ai tempi in cui esso è stato commesso.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che non Controparte_1
abbia agito con la diligenza qualificata che si richiede ad un soggetto che esercita professionalmente un'attività tanto delicata e pericolosa quale è il servizio antintrusione. Il segnale d'allarme era scattato alle 18 ore 23,00 circa dalla porta est. spogliatoi nella zona 37, la Centrale
Operativa aveva contattato telefonicamente il legale rappresentante di per verificare che non si trattasse di un falso Parte_1
allarme; il aveva escluso che l'allarme, da lui stesso inserito Pt_2
quella mattina, si fosse attivato per un errore ed aveva sollecitato l'intervento di una pattuglia sul posto che era arrivata alle ore 23,23.
La guardia era scesa dall'auto con il giubbotto antiproiettile indossato ed aveva proceduto ad una ispezione esterna. Tuttavia, è la stessa parte resistente a riconoscere che lo stabilimento era ispezionabile esclusivamente dal lato sud (che si affaccia su Via Sello) e dal lato ovest (che si affaccia su Via Trieste) e solo parzialmente dal lato est
(che confinava con un'altra azienda ed era da quest'ultima separato da una recinzione metallica) su cui si trovava proprio la porta da dove era partito l'allarme, porta che, per stessa ammissione della resistente, durante l'ispezione esterna non era visibile dal punto di osservazione della guardia. Detta ispezione si era perciò
concretizzata, di fatto, solo su due lati e mezzo del fabbricato (quelli che si affacciavano od erano più vicini alla strada), mentre il resto del perimetro non era stato affatto controllato ed era quello che, proprio perché non esposto alla vista, ragionevolmente aveva più possibilità
di essere utilizzato dai ladri per introdursi all'interno indisturbati, in particolare il lato nord che confinava per tutta la sua lunghezza con un'area coltivata. Per completare una seria verifica si sarebbe dovuto, pertanto, accedere all'interno dello stabilimento, del che si era ben resa conto anche la guardia giurata, che, difatti, Tes_1
19 sentito come testimone, ha dichiarato di avere tentato di aprire sia il cancello pedonale sia quello scorrevole sia il portone che si trovava più avanti, su via Sello, ma senza riuscirci in quanto le chiavi che aveva rinvenuto nell'auto di servizio non erano quelle giuste. Il teste ha riferito di avere a quel punto contattato la Centrale Operativa Tes_1
per informare che dall'ispezione esterna non aveva rilevato nulla di anomalo, ma che non riusciva ad accedere all'interno della proprietà
di perché le chiavi in dotazione non aprivano, ragion per Parte_1
cui aveva chiesto di contattare il soggetto reperibile di quest'ultima affinchè venisse ad aprire, ma la Centrale Operativa gli aveva risposto dopo alcuni minuti che ciò non era possibile. A quel punto il decise di porre fine all'intervento e si allontanò con l'auto di Tes_1
servizio senza appurare, in definitiva, la causa dell'attivazione dell'allarme.
Dalla ricostruzione dei fatti appena riportata si evincono plurimi elementi che, complessivamente valutati, fanno ritenere non diligente l'adempimento della prestazione contrattuale cui CP_1
si era obbligata nei confronti della cliente:
- l'ispezione esterna è stata compiuta in modo parziale e superficiale, omettendo di controllare proprio i lati più appartati e meno visibili che sono quelli normalmente utilizzati da soggetti malintenzionati per introdursi di nascosto in un immobile;
- l'ispezione interna, pur ritenuta necessaria dalla stessa guardia intervenuta sul posto, tanto più in orario notturno e 20 con pioggia battente che rendeva più difficoltosa la visibilità, è
stata omessa perché le chiavi di cui il disponeva non Tes_1
aprivano i cancelli, dal che si deduce anche che nessun controllo preventivo sull'idoneità delle chiavi era stato fatto né
risulta che la resistente avesse mai segnalato a Parte_1
problemi di questo tipo e/o l'avesse sollecitata inutilmente a consegnare le chiavi giuste;
- a fronte dell'impossibilità di accedere all'interno dello stabilimento avrebbe dovuto contattare CP_1
nuovamente il reperibile di per informarlo di ciò e Parte_1
chiedergli di recarsi sul posto ad aprire i cancelli, onde procedere quanto meno ad una ispezione esterna più
accurata estesa a tutti gli ingressi ed ai lati perimetrali non visibili dalla strada, ma ha sempre negato di Parte_1
avere ricevuto altre telefonate, oltre a quella iniziale che era stata fatta dalla Centrale Operativa per informarla dell'attivazione dell'allarme, e la resistente, cui incombeva il relativo onere probatorio, non ha provato il contrario;
- infine, diligenza avrebbe voluto che durante la notte l'autopattuglia venisse incaricata di fare per lo meno un altro passaggio presso lo stabilimento al fine di controllare che fosse effettivamente tutto tranquillo ed escludere la presenza di estranei all'interno. Il fatto che il sistema antintrusione nei mesi precedenti si fosse attivato altre volte e che si trattasse di “falsi allarmi” di certo non poteva esonerare Parte_4
[... dall'adottare tutte le precauzioni del caso e non giustificava un tale abbassamento della soglia di attenzione. Peraltro, non si può nemmeno escludere che fossero stati gli stessi ladri a provocare deliberatamente l'attivazione del segnale d'allarme in alcuna delle precedenti occasioni (quantomeno quelle temporalmente più vicine, del 22.12.2022 e del 14.11.2022)
proprio per verificare la tenuta del sistema antintrusione e studiare i tempi e le modalità di intervento del servizio di vigilanza, in preparazione del “colpo”. Parte ricorrente ha,
infatti, provato documentalmente che tra il 24.12.2022 ed il
14.01.2023 in almeno altre due aziende della stessa zona erano stati commessi furti di materiale pregiato e DI con modalità analoghe e di ciò non poteva non essere CP_1
informata proprio per l'attività di vigilanza che espletava.
Sussiste, altresì, il nesso causale tra gli accertati inadempimenti contrattuali ed il danno subito dalla ricorrente:
invero, una volta varcato il cancello dello stabilimento sarebbe stata già sufficiente un'accurata ispezione esterna di tutti i portoni d'ingresso per accorgersi dei segni di effrazione rinvenuti sulla porta est. spogliatoi nella zona 37 che aveva fatto scattare l'allarme e dalla quale erano entrati i ladri. Inoltre, poiché per asportare ben 1.636,18 kg di carburo di tungsteno i ladri avevano sicuramente impiegato alcune ore (vedi un tal senso la testimonianza di Capo Servizi di e si Persona_1 CP_1
erano serviti di un carretto rinvenuto all'interno del capannone per 22 trasportare la refurtiva e caricarla su un furgone posizionato da qualche parte nei paraggi, è molto probabile che se l'autopattuglia nel corso della nottata avesse effettuato altri passaggi nei pressi del capannone avrebbe potuto notare dei movimenti anomali e sventare il furto, anche chiedendo l'intervento delle Forze
dell'ordine. A maggior ragione l'azione criminosa avrebbe potuto essere interrotta se vesse fatto intervenire il soggetto CP_1
reperibile , in quanto i ladri si trovavano all'interno Parte_2
dello stabilimento e se anche fossero riusciti a nascondersi nel momento in cui avessero sentito arrivare sul posto la vigilanza,
molto probabilmente il sarebbe stato in grado di notare Pt_2
qualche particolare anomalo rispetto a come aveva lasciato l'officina quella mattina stessa e si sarebbe subito diretto a controllare le cassettiere dove era stato riposto il pregiato DI.
Va esclusa ogni corresponsabilità di ex art. 1227 Parte_1
c.c. nella causazione dell'evento dannoso: la ricorrente ha documentato che la notte in cui si consumò il furto l'impianto di allarme antintrusione funzionava perfettamente (vedi la scheda di intervento dell'assistenza tecnica Seven Italia s.r.l. di data
18.01.2023 in cui si dà atto che da un approfondito controllo eseguito in quella data nessuna anomalia era stata riscontrata e che erano state eseguite prove d'allarme con esito positivo); né si potrebbe imputarle di non avere installato un impianto di videosorveglianza: aveva accettato di espletare il CP_1
servizio di vigilanza pienamente consapevole dell'assenza di tale 23 impianto e ciò le imponeva di svolgere i controlli con ancora maggior attenzione. Non risulta, inoltre, che avesse mai consigliato o sollecitato la cliente ad implementare le misure di sicurezza segnalandole l'inadeguatezza di quelle in dotazione.
Infine, il reperibile di non aveva alcun obbligo Parte_1
contrattuale di intervenire personalmente sul posto ogni volta che scattava l'allarme e spettava perciò a valutare di volta CP_1
in volta se fosse o meno necessaria anche la sua presenza.
La ricorrente ha adeguatamente provato anche l'entità del danno patito: il teste consulente esterno di Testimone_2
ingegneria gestionale che si occupava di tutti i sistemi procedurali per la gestione dei controlli inventariali, ha chiarito le modalità di rilevamento delle entrate e delle uscite degli articoli utilizzati da che consentivano a quest'ultima di disporre Parte_1
praticamente in tempo reale dei dati relative alle giacenze. Il
ha anche spiegato le procedure di inventario utilizzate Tes_2
dalla ricorrente, confermando il contenuto della relazione (doc. 6
di parte ricorrente) da lui redatta e che aveva trasmesso al legale di con allegata la lista di tutte le fatture di acquisto Parte_5
che comprendevano il DI. Il teste ha dichiarato che tra Natale
e Capodanno 2022 era stato fatto l'inventario generale nel corso del quale i dipendenti avevano provveduto a contare tutti gli articoli (abbinando ad ognuno un codice identificativo) fisicamente presenti in azienda ed a riportare i relativi dati su foglio excel che era stato poi inserito nel sistema informatico. Questo accurato 24 sistema di inventario aveva consentito di appurare subito il quantitativo di DI che si trovava riposto in alcune cassettiere,
completamente svuotate dai malviventi. Il teste ha confermato che la mattina stessa in cui era stato scoperto il furto si era occupato dell'estrazione dei dati telematici del DI per capire la quantità sottratta ed il suo valore, attribuito dal sistema informatico con una media ponderata che teneva conto degli acquisti e degli utilizzi. Si era così potuto accertare che erano stati sottratti kg. 1.636,18 di DI per un valore di €. 143.442,57,
lo stesso quantitativo e lo stesso importo che aveva Parte_1
già indicato ai Carabinieri in occasione della querela contro ignoti presentata il 16.01.2023 nonché in tutte le richieste di risarcimento danni indirizzate a a partire già dalla CP_1
prima missiva del 17.01.2023.
Il teste , figlio di un socio di e Testimone_3 Parte_1
dipendente di quest'ultima, ha dichiarato di avere partecipato personalmente pochi giorni prima del furto alle operazioni di inventario delle giacenze e di avere provveduto a contare i tondini che erano presenti in azienda. Il teste ha confermato che il DI
si trovava all'interno di alcune cassettiere e che i ladri erano riusciti a sottrarre l'intero quantitativo di 1.638,18 kg. per un valore di €. 143.000,00 circa.
Si tratta di testimonianze precise e convergenti sulla cui attendibilità (specie del teste che non risulta legato da Tes_2
rapporti di parentela con i soci e gli amministratori di Parte_6
[...]
[...] e svolge attività di libero professionista) non vi è ragione di
[...]
dubitare, sicchè il danno risarcibile va determinato in €.
143.442,57, cui vanno aggiunti gli interessi legali dal 15.01.2023
al saldo effettivo.
Sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto in essere tra le parti per il servizio di collegamento allarme ed antintrusione per grave inadempimento di Alla risoluzione del contratto non CP_1 Controparte_1
può comunque seguire la condanna della resistente a restituire i canoni che aveva già provveduto a pagare per i mesi Parte_1
da metà gennaio a giugno 2023, avendo comunque la resistente prestato il proprio servizio per tutto quel periodo e trovando applicazione l'art. 1458, comma 1, c.c. in quanto si tratta di un contratto ad esecuzione continuata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in conformità alla nota che è stata prodotta dalla parte ricorrente.
P.Q. M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 2263/2023, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
1. in parziale accoglimento della domanda svolta da Parte_6
che per il resto respinge, dichiara la risoluzione del contratto tra
[...]
e avente ad oggetto il Parte_1 Controparte_1
servizio di collegamento allarme ed antintrusione per grave 26 inadempimento di e condanna CP_1 Controparte_1
quest'ultima a pagare alla ricorrente, a titolo di risarcimento danni, la somma di €. 143.442,57, oltre interessi legali dal 15.01.2023 al saldo effettivo;
2. condanna la resistente a rifondere alla controparte le spese di lite che liquida in €. 5.077,00 per compenso, €. 786,00 per anticipazioni,
oltre rimborso spese generali al 15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso, in Udine il 7.06.2025.
Il Presidente Istruttore
dott.ssa Anna Fasan
27 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1458 e 2697 c.c., per tutte le ragioni dedotte in atti, da intendersi