Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/03/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6983/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa AR Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Massimo Leone,
e
, C.F. , nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Alexander Beecroft;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da verbale di udienza del 18.3.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 5.12.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che i ricorrenti indicati in epigrafe, con l'atto introduttivo del presente giudizio, hanno congiuntamente richiesto che venissero recepiti gli accordi fra loro raggiunti in ordine al regime di affidamento, collocazione abitativa, frequentazione e mantenimento della figlia
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fra loro intercorsa e ormai cessata;
rilevato che all'udienza del 18.3.2025 i ricorrenti hanno precisato le condizioni concordate, alla luce della richiesta di chiarimenti formulata dal giudice delegato;
visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta;
ritenuto che le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi della minore, e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51 c.p.c.,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali concernenti la minore, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“a) La minore AR resterà affidata ad entrambi i genitori con modalità condivisa e prevalente collocazione presso l'abitazione di proprietà della madre in Rapallo, via Costaguta n. 107/10, ove manterrà la residenza anagrafica.
b) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore con ampia libertà, compatibilmente con le esigenze della stessa e previ accordi diretti con la madre. In ogni caso il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé la figlia una domenica ogni due, con prelevamento al mattino entro le ore 10,00 e riaccompagnamento al domicilio materno alle ore 20.00 circa. Al compimento del terzo anno di età della minore potranno essere introdotti, con opportuna gradualità, penottamenti della minore presso il padre, da attuarsi preferibilmente, salvo diverso accordo, in occasione dei sabati che precedono le visite domenicali del SI. Nella settimana Parte_1
successiva al weekend trascorso con la figlia, il padre potrà vedere e tenere con sé AR un pomeriggio infrasettimanale, prelevandola al domicilio materno (o all'uscita da scuola, o presso l'istituto di educazione frequentato dalla minore), tenendola con sé fino all'ora di cena e riaccompagnandola all'abitazione materna entro le ore 20,00 circa. Qualora i turni lavorativi o le esigenze della minore e/o dei genitori non consentano incontri infrasettimanali con le
2 citate modalità, il padre potrà vedere comunque la figlia infrasettimanalmente, con modalità analoghe, previo preavviso alla madre di almeno 48 ore.
c) In occasione delle festività natalizie ciascun genitore, salvo diverso accordo, trascorrerà con
AR la giornata del 25 o del 26 dicembre e quella del 31 dicembre o del 6 gennaio, con alternanza annuale. Analogamente, durante le vacanze pasquali AR trascorrerà con ciascun genitore la domenica o il lunedì di Pasqua, secondo il criterio dell'alternanza annuale.
Le ulteriori festività civili e religiose saranno trascorse da AR con ciascun genitore sempre secondo il criterio dell'alternanza annuale.
d) Durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con AR dieci giorni, anche non consecutivi, in periodo da comunicare all'altro genitore preferibilmente entro il 10 giugno di ogni anno, ferma restando la necessità che i pernottamenti, sino al compimento del terzo anno di età della minore, avvengano sempre con la madre.
e) Resta inteso che ciascun genitore, quando ha la figlia con sé, può liberamente delegarne l'accudimento ai nonni del proprio ramo familiare senza necessità di preavviso o autorizzazione da parte dell'altro genitore.
f) Il SI. verserà alla SI.ra , entro il giorno 5 di ogni Parte_1 Controparte_1
mese, a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore AR, un assegno di € 200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge. Le spese straordinarie
(relative a educazione/istruzione, mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, sportive e ricreative) relative alla figlia minore saranno suddivise al 50% fra i genitori che si impegnano ad attenersi ai criteri e modalità di individuazione del Documento di Orientamento
Uniforme del Tribunale di Genova del 15.09.2016 che dichiarano di ben conoscere.
g) I genitori si rilasciano reciproco assenso all'iscrizione del proprio nominativo sul passaporto e sui documenti validi per l'espatrio della figlia minore.
h) I SIg.ri e dichiarano la propria intenzione di Controparte_1 Parte_1
attribuire efficacia al presente accordo con decorrenza dalla sottoscrizione dello stesso”.
Nulla sulle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 21.3.2025.
3 Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dalla dott.ssa Monica Arthemalle, G.O.P.
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