Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/12/2025, n. 34175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34175 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
Oscuramento disposto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta da:
AR ER
LAURA TRICOMI
SA IA
Presidente
Consigliere
Consigliere
UR PR
Consigliere
IT VI A. SO
Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
Numero registro generale 3531/2025 Numero sezionale 3720/2025 Numero di raccolta generale 34175/2025 Data pubblicazione 26/12/2025
Oggetto: IMMIGRAZIONE Ud.04/11/2025 PU
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 3531/2025 R.G. proposto da:
ON MA, rappresentato e difeso dall'avvocato PARIDE MILANESI
CONTRO
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro
-ricorrente-
-intimato -
avverso il DECRETO di TRIBUNALE MILANO n. 31102/2024 depositato il 18/01/2025. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/2025 dal Consigliere IT VI A. SO.
FATTI DI CAUSA
L'odierno ricorrente, proveniente dalla Costa d'Avorio, ha presentato richiesta di riconoscimento della protezione internazionale, che è stata respinta dalla competente Commissione territoriale. Il Tribunale di Milano, adito dal cittadino straniero, ha ritenuto non credibile la vicenda narrata
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(violenze subite a seguito di una ingiusta accusa di furto) e ha negato la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a), b) e c) del D.lgs. n. 251 del 2007. Inoltre il Tribunale, ritenendo applicabile al caso di specie il D.L. 20/2023, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, ha escluso la protezione speciale rilevando che il ricorrente non ha legami familiari in Italia, si trova in un centro di accoglienza ed è dirimente la constatazione che l'incipiente percorso integrativo in particolare sotto i profili linguistico e lavorativo - intrapreso dal ricorrente sia stato avviato in forza del permesso semestrale provvisorio rilasciatogli come richiedente asilo e quindi precario. Il Tribunale infatti ritiene che le modifiche apportate dalla normativa sopra richiamata all'art. 19 del D.lgs. 286/1998 (TUI) abbiano comportato che nel valutare la consistenza della vita privata e familiare in Italia del richiedente asilo cui sia stata rigettata la domanda di protezione internazionale ed operare il bilanciamento di quella con il potere statuale di consentire o meno l'ingresso e la permanenza sul territorio, il giudice italiano deve rifarsi alla consolidata interpretazione che, dell'art. 8 della CEDU in relazione al fenomeno migratorio, ha dato nel tempo la Corte di Strasburgo, e non più a quella in precedenza operata dalla giurisprudenza italiana sull'art. 19 co.
1.1 terzo periodo, nel regime giuridico anteriore al D.L. n. 20/2023. In particolare, il Tribunale ritiene che rilevi la distinzione tra persone che siano titolari di un permesso di soggiorno già stato riconosciuto loro (migranti stabiliti, settled migrants), e persone che non lo siano e la cui presenza sul territorio di quello Stato sia quindi precaria (precarious). Con riferimento a questi ultimi il giudizio di illegittimità della medesima interferenza viene emesso solo in presenza di circostanze assolutamente eccezionali. Avverso la predetta sentenza il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo. L'Avvocatura dello Stato, non
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tempestivamente costituita per l'amministrazione intimata, ha presentato istanza di partecipazione alla eventuale discussione orale. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta. Il ricorrente ha depositato una memoria. Alla pubblica udienza del 4 novembre 2025 il Procuratore generale nella persona del sostituto procuratore Annamaria Soldi ha concluso, come da requisitoria scritta, per l'accoglimento del ricorso;
il difensore del ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'Avvocato dello Stato ha chiesto il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo ed unico motivo del ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 35- bis del D.lgs. nr. 25/2008, degli artt. 4 e 5 del D.lgs. 142/15, artt. 5, comma 6 e 19, commi 1.1 del D. Lgs. nr. 286/1998 post- riforma di cui al D.L. nr. 20/2023, convertito in Legge nr. 50/2023 in relazione all'art. 8 della C.E.D.U., all'art. 7 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Uomo dell'Unione Europea ed agli artt. 2, 3 e 117 Cost. ex art. 360 nr. 5 c.p.c. Si censura l'impugnata decisione perché in merito alla domanda gradata di riconoscimento della cd. protezione speciale ha omesso di esaminare il fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti inerente la regolarità del soggiorno dell'odierno ricorrente, invero titolare del permesso rilasciato ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. nr. 142/2015 ed artt. 7 e 35 bis del D. Lgs nr. 25/2008. Il ricorrente deduce che la gravata decisione ha totalmente omesso di esaminare il fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, inerente la regolarità del suo soggiorno sul territorio nazionale. L'elemento significativo della omessa circostanza di fatto si connota di particolare rilevanza giuridica stante la fallacità delle conclusioni cui perviene il Tribunale di Milano circa un presunto diverso regime giuridico tra titolare di permesso di soggiorno per richiesta asilo politico e titolare di permesso di soggiorno per protezione speciale, il cui
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valorizzato elemento distintivo, ossia la cd. precarietà, è privo di significatività alcuna nell'ordinamento giuridico interno. Osserva che anche il permesso di soggiorno per protezione speciale è un permesso di soggiorno precario perché è soggetto al rinnovo biennale. Rileva infine che nella più recente giurisprudenza CEDU e nella stessa giurisprudenza della Corte di giustizia dell'unione europea la posizione irregolare del migrante non è dirimente ai fini della tutela della vita privata e familiare. 2.- Il Procuratore generale osserva che, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, non può dirsi che il decreto legge n. 20 del 2023 abbia abrogato l'obbligo di rispettare il sistema di tutela dei diritti fondamentali di matrice costituzionale e convenzionale (cfr. Cass. n. 11713 del 2025 nonché Cass. n. 18551 del 2025) quanto piuttosto che, vigente l'ultima formulazione dell'art. 19 del TUI, l'interprete nel valutare la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della cd. protezione speciale o complementare, dovrà farsi diretto riferimento ai criteri - largamente sovrapponibili, ma soggetti alla flessibile mediazione giudiziale - elaborati dalla giurisprudenza sovranazionale, già richiamati e fatti propri in passato dagli arresti di questa Corte di legittimità. Secondo il Procuratore generale può ancora farsi riferimento ai criteri precedentemente utilizzati per stabilire quando il soggetto possa considerarsi radicato sul territorio nazionale, con la utilizzazione del metodo di comparazione, raffrontando tra la situazione di vita familiare e lavorativa che il cittadino ha consolidato sul territorio nazionale e quello che potrebbe avere ove fosse costretto a tornare nel paese di origine. Rileva che nel caso concreto il Tribunale non ha condotto una indagine esaustiva sul percorso di integrazione del cittadino straniero sul territorio nazionale dal momento che ha valorizzato soltanto la circostanza che il percorso integrativo è stato avviato in forza del permesso semestrale provvisorio e quindi su un presupposto precario.
3.- Il motivo è fondato.
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Le considerazioni del Procuratore generale sono condivisibili, poiché la modifica legislativa non ha comportato di per sé la obsolescenza dei principi giurisprudenziali già elaborati in materia, né l'abbandono del meccanismo della cd. tutela multilivello, con il relativo corollario della enunciazione del principio di integrazione delle tutele (Corte Cost. n. 170/2013), in virtù del quale il confronto e la armonizzazione tra tutela convenzionale e tutela costituzionale dei diritti fondamentali deve essere effettuato mirando alla massima espansione delle garanzie, anche attraverso lo sviluppo delle potenzialità insite nelle norme costituzionali che hanno ad oggetto i medesimi diritti protetti dalla Convenzione, pur nel necessario bilanciamento tra diritti costituzionalmente protetti (Corte Cost., n. 317/2009).
3.1. L'ordinamento nazionale, quello comunitario quello internazionale operano su livelli diversi, con diverso grado di integrazione e con differenti strumenti di tutela dotati a loro volta di un diverso grado di effettività. Il fenomeno di osmosi che caratterizza la tutela multilivello dei diritti non esclude che ciascun sistema nazionale sia caratterizzato da una migliore tutela di quei diritti fondamentali che costituiscono il suo patrimonio costituzionale. Il rispetto degli obblighi internazionali non può essere causa di una diminuzione di tutela rispetto a quelle già predisposte dall'ordinamento interno, ma può e deve, viceversa, costituire strumento efficace di ampliamento della tutela stessa (Corte Cost. n. 264/2012). Con la precisazione che l'ordinamento non riconosce <<diritti tiranni>> vale a dire diritti la cui tutela non debba essere pensata e accordata in termini di bilanciamento con tutti gli altri diritti e interessi di rilevanza costituzionale che vengono in gioco nella fattispecie.
3.2. Di conseguenza pur se è vero che (solo) la Corte EDU è investita del compito di assicurare la definitiva uniformità di applicazione mediante l'interpretazione centralizzata della Convenzione (art.32), giudice nazionale non può esimersi dal compito di intrepretare la legge
il
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nazionale in modo costituzionalmente orientato, oltre che -nella specifica materia della immigrazione- in conformità alle norme del
sistema
unitario di asilo europeo (CEAS) tenendo conto, anche, ma non solo, della giurisprudenza CEDU in materia. Di contro, il giudice milanese ha reso la sua sentenza come se, in seguito alle modifiche apportate all'art. 19 del TUI, il diritto alla vita privata e familiare fosse stato espunto dalla compagine dei diritti rilevanti per l'ordinamento nazionale e rimanesse protetto esclusivamente dall'art. 8 CEDU.
4. In ordine alle modifiche apportate dal D.L. 20/2023 come convertito in legge, si osserva quanto segue.
4.1. Per quanto qui di interesse, rileva la modifica del terzo e del quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. del TUI, in tema di protezione speciale (o complementare, talora denominata anche protezione nazionale). La norma, nella sua attuale formulazione ha soppresso il riferimento alla vita privata e familiare, come causa di non respingimento e prevede che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani». 4.2. - Nella formulazione precedente a quella attuale, la disposizione dell'art. 19 del TUI era sostanzialmente autosufficiente, attraverso il riferimento esplicito al rispetto della vita privata e familiare dello straniero (da prendere in considerazione in bilanciamento con le esigenze di sicurezza nazionale) e l'indicazione di parametri di riferimento (natura ed effettività dei vincoli familiari, effettivo inserimento sociale sul territorio nazionale, durata del soggiorno, esistenza di legami con il Paese di origine). Il testo risultante dalle modifiche introdotte dal decreto-legge n.
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20 del 2023, pur se ha eliminato questi paramenti di riferimento, non può intendersi in senso ostativo al riconoscimento della protezione speciale per ragioni attinenti alla tutela della vita privata e familiare, rientrante nel novero degli obblighi internazionali, come sancito dall'art. 8 della CEDU, e costituzionali. Difatti, è ancora presente, nel tessuto dell'art. 19 del TUI, pur dopo le modifiche del 2023, il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano quale limite ad ogni forma di allontanamento della persona straniera, attraverso il richiamo espresso all'art. 5, comma 6, dello stesso TUI. E, anche ove questo riferimento venisse soppresso -come lo è stato nel passato- gli obblighi internazionali e costituzionali sussisterebbero lo stesso (Corte Cost. n.194/2019). 4.3- I diritti fondamentali, riconosciuti dalla nostra Costituzione e dalle Carte sovranazionali non possono essere soppressi dal legislatore ordinario: e tra questi ultimi, va ricompreso il diritto alla vita privata e familiare, espressamente considerata dall'art. 8 della Convenzione EDU, ma anche proclamato dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e che rientra nel catalogo aperto dei diritti fondamentali, tutelati dagli artt. 2,3,29,30 e 31 Cost. Segnatamente, il diritto al rispetto della vita privata e familiare costituisce un <<prerequisito di una vita dignitosa e tale diritto è inscindibilmente <connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'art. 3 Cost., ed al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'art. 2 Cost.» (Cass. sez. un., n. 24413 del 09/09/2021). Questa Corte ha già avuto modo di osservare, in materia, che con la norma di diritto positivo il legislatore non inserisce nella compagine dei diritti fondamentali diritti nuovi la cui tutela prima fosse preclusa. La norma può indicare le modalità con cui, ai fini dell'attuazione del divieto di respingimento, il dritto alla vita privata e familiare deve essere valutato da chi è chiamato ad applicarla e con quali altri diritti ed interessi può essere bilanciato (si veda Cass. n. 8400 del 23/03/2023, in motivazione); ma la scelta del legislatore può
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anche essere diversa e lasciare alla mediazione giudiziale l'elaborazione dei criteri attraverso i quali si accerta la sussistenza del diritto, le esigenze di protezione e il corretto bilanciamento con interessi e diritti diversi.
-
4.4. Inoltre, deve tenersi presente che, per giurisprudenza consolidata, la protezione complementare di cui all'art. 5 comma 6 del TUI pur nelle modifiche legislative che si sono succedute nel tempo- si collega al diritto di asilo costituzionale, di cui all'art. 10, terzo comma, Cost., oltre che alla protezione complementare che la normativa europea consente agli Stati membri di riconoscere anche per motivi umanitari o caritatevoli- alle persone che non possono rivendicare lo status di rifugiato e neppure beneficiare della protezione sussidiaria (art. 6 comma 4 Direttiva 2008/115/CE). Il diritto d'asilo costituzionale contenuto nell'art. 10, terzo comma, Cost. è infatti attuato dal sistema euro-unitario della protezione internazionale unitamente alle misure di protezione nazionale e le situazioni giuridiche soggettive che sostanziano il diritto alla protezione internazionale e nazionale hanno natura di diritti autodeterminati (si vedano: Cass., sez. un., 11/12/2018, n. 32177 e n. 32044; Cass. sez. un. 13/11/2019, n. 29459, n. 29460 e n. 29461; Cass. sez. un 9/9/2021, n. 24413; Cass. Sez. un. n. 935 del 15/1/2025; Cass., Sez. I, 22/10/2025, n. 28104). 5.- La questione che qui si pone, in via preliminare, è verificare se, dopo la modifica normativa di cui si è detto, l'estensione del diritto corrispondente venga ad essere determinato non più entro i limiti disegnati dalla giurisprudenza di legittimità interna, ma secondo quelli, più stringenti, elaborati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, che distingue fra stranieri stabiliti, cioè regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale (settled migrants), e stranieri non stabiliti, cioè presenti territorio nazionale irregolarmente (non-settled migrants) ovvero genericamente precari (precarious) in quanto presenti sul territorio
sul
più
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nazionale in virtù di un permesso di soggiorno provvisorio per richiesta di
asilo.
5.1. L'ormai consolidato principio della tutela multilivello, di cui si è detto al punto 3, consente di escludere la correttezza della interpretazione data dal Tribunale di Milano. Il diritto al rispetto della vita privata e familiare è in primo luogo uno dei diritti fondamentali tutelati dalla nostra Costituzione e non entra nell'ordinamento nazionale solo per effetto della sottoscrizione della Carta di Roma nonché della giurisprudenza della Corte EDU. Inoltre, deve considerarsi che diversamente dalla Carta di Nizza il cui art. 18 garantisce in modo espresso il diritto di asilo nella Convenzione EDU non viene sancito espressamente tale diritto, che trova invece una protezione ampia nella Costituzione, nel già citato art. 10. Nel sistema CEDU il migrante non è tutelato in quanto tale, ma in quanto persona cui sono attribuiti diritti, tra cui quello alla vita privata e familiare. Nel sistema UE e in quello nazionale il migrante è tutelato anche con riferimento al diritto di asilo, sussistendone i presupposti. La valutazione del giudice nazionale deve quindi essere di ampia portata e tenere conto del complessivo assetto dei diritti costituzionali riconosciuti allo straniero. Il confronto tra tutela convenzionale e tutela costituzionale dei diritti fondamentali deve essere effettuato in conformità al principio secondo cui la tutela dei diritti fondamentali deve essere sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro. Il giudice deve cogliere, nel congiunto operare degli obblighi convenzionali e costituzionali e nell'osmosi tra gli stessi, secondo una logica di "et et", non un confronto tra due mondi tra loro distanti o separati, ma un completamento e un arricchimento delle posizioni soggettive coinvolte in vista di una tutela più intensa nel singolo caso, in esito a un bilanciamento ragionevole tra i diversi interessi in gioco.
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5.2.- Questa Corte, decidendo in pari data sul rinvio pregiudiziale sollevato ex art 363-bis c.p.c. dal Tribunale di Venezia, prospettante la medesima questione, ha affermato che la rivisitazione, a opera del decreto-legge n. 20 del 2023, convertito nella legge n. 50 del 2023, dell'istituto della protezione complementare non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali. Ne deriva che la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata. Nessun rilievo ostativo assume il fatto che tale radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare le domande del cittadino straniero di accesso alle protezioni maggiori. La tutela della vita privata e familiare esige una valutazione di proporzionalità e di bilanciamento nel caso concreto, secondo i criteri elaborati dalla Corte EDU e dalla pronuncia a Sezioni Unite 9 settembre 2021, n. 24413, tenendo conto dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata della presenza della persona sul territorio nazionale, delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame con la comunità anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole. Tali elementi vanno messi in comparazione con l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese d'origine e con la gravità delle difficoltà che il richiedente potrebbe incontrare nel paese verso il quale dovrebbe fare rientro (Cass. 10/11/2025, n. 29593).
6. Per effetto della modifica legislativa cambiano le modalità di accertamento del diritto alla protezione complementare dal momento che la norma, come prima si diceva, non è più autosufficiente. La modifica
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legislativa
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incide esclusivamente sulla individuazione dei fattori e dei criteri che presiedono al necessario bilanciamento degli interessi in gioco. Il sistema perde, infatti, i tratti di tipicità normativa che era venuto ad
assumere.
6.1. Da ciò consegue che l'interprete dovrà, d'ora innanzi, nell'ambito di una interpretazione sistemica, ripercorrere i sentieri tracciati dalla giurisprudenza e rinvenire nei criteri largamente sovrapponibili, e soggetti alla flessibile mediazione giudiziale, elaborati dalla giurisprudenza sovranazionale, già richiamati e fatti propri dagli arresti di questa Corte di legittimità, le orme da seguire per riempire di contenuto la formula elastica che egli deve applicare (Cass. n. 18557 dell'8/7/2025; Cass. n. 18551 dell'8/7/2025), senza considerare ostativa al riconoscimento della protezione speciale la circostanza che il migrante sia presente sul territorio nazionale in virtù di un permesso di soggiorno provvisorio per richiesta di asilo.
sistema
Non si richiede un percorso interamente compiuto, occorrono però segni univoci, chiari, precisi e concordanti, nella direzione intrapresa: la tutela della vita privata o familiare non comporta in modo automatico ed assoluto il diritto dello straniero che ne faccia richiesta ad ottenere una forma di protezione o a restare sul territorio nazionale. Il richiede una valutazione di proporzionalità nel caso concreto, e che si valuti se l'allontanamento dal territorio nazionale possa di costituire fonte di vulnerabilità, considerando non soltanto le condizioni personali del soggetto e il percorso di integrazione che egli abbia intrapreso sul territorio nazionale, ma anche quali siano le condizioni del paese di origine, nell'ambito di un giudizio comparativo che tenga conto di tutti i diritti fondamentali che vengono in rilievo. Pertanto, il giudizio reso dal Tribunale di Milano non può considerarsi completo, in quanto è fondato essenzialmente sulla circostanza che il soggetto ha intrapreso un percorso di integrazione in virtù di un permesso
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di soggiorno provvisorio, circostanza erroneamente ritenuta <<dirimente», senza considerare, da un lato, che la sua permanenza sul territorio nazionale per quanto provvisoria era pur sempre una permanenza regolare, e dall'altro, omettendo il giudizio di comparazione con l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese d'origine e con la gravità delle difficoltà che il richiedente potrebbe incontrare nel paese verso il quale dovrebbe fare rientro. Ne consegue, in accoglimento del motivo del ricorso, la cassazione del decreto impugnato e il rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Milano in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/11/2025.
Il Consigliere est.
IT VI A. SO
Il Presidente
AR ER
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