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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 25/03/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 25 marzo 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Francesco Ricci
- Ricorrente - contro
, in persona del legale rappr. pro Controparte_1
tempore, con gli avv. Raimund Bauer e Antonio Andriulli
- Convenuto -
OGGETTO: “indennità di disoccupazione”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 21 settembre 2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto a questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro, l'accertamento del proprio diritto a percepire dall' l'indennità di disoccupazione per i giornalisti richiesta con domanda amministrativa del CP_1
27.12.2022 e conseguentemente la condanna dell' al pagamento di detta prestazione. CP_1
L' , costituitosi, ha contestato la fondatezza della domanda proposta, rilevando l'assenza del CP_1
presupposto dell'iscrizione per almeno un biennio all' Ha chiesto pertanto il rigetto del CP_2
ricorso.
All'udienza odierna la causa , istruita documentalmente, è stata infine discussa e quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
1
Il ricorso è infondato e va respinto per i motivi che di seguito si espongono.
È noto che la legge 30 dicembre 2021, n. 234, all'articolo 1, comma 103 ha disposto il trasferimento della funzione previdenziale svolta dall' previdenza dei giornalisti italiani Controparte_3
« (INPGI) ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in Controparte_4
regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, all' Controparte_1
( ), limitatamente alla Gestione sostitutiva.
[...] CP_1
Il successivo comma 108 dell'articolo 1 della legge n. 234/2021 prevede che, a decorrere dal 1°
luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni siano riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l' lla data del 30 giugno 2022. CP_2
La normativa regolamentare applicabile (art. 22 rubricato Maturazione del diritto e durata del trattamento di disoccupazione ordinario), con riferimento all'unico requisito contestato dall' , CP_1
prevede che “L'indennità di disoccupazione si consegue allorché, alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro, il giornalista risulti iscritto all'Istituto da un biennio”.
Ebbene, come rilevato dall' , alla data del licenziamento (25.10.2022) parte ricorrente non CP_1
aveva maturato il requisito in questione, essendo iscritta all' olo a partire dal 1.07.2021. CP_2
Il ricorso deve essere dunque rigettato.
Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art.
42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L. 24/11/2003 n° 326), trattandosi di giudizio instaurato successivamente alla modifica legislativa. Ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha
formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla
sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese in ordine alle quali, dunque, non risultando gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc., nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Nulla per le spese.
Taranto, 25 marzo 2025.
2
Il Tribunale - Giudice del lavoro
(dott.ssa Giulia VIESTI)
3
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 25 marzo 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Francesco Ricci
- Ricorrente - contro
, in persona del legale rappr. pro Controparte_1
tempore, con gli avv. Raimund Bauer e Antonio Andriulli
- Convenuto -
OGGETTO: “indennità di disoccupazione”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 21 settembre 2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto a questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro, l'accertamento del proprio diritto a percepire dall' l'indennità di disoccupazione per i giornalisti richiesta con domanda amministrativa del CP_1
27.12.2022 e conseguentemente la condanna dell' al pagamento di detta prestazione. CP_1
L' , costituitosi, ha contestato la fondatezza della domanda proposta, rilevando l'assenza del CP_1
presupposto dell'iscrizione per almeno un biennio all' Ha chiesto pertanto il rigetto del CP_2
ricorso.
All'udienza odierna la causa , istruita documentalmente, è stata infine discussa e quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Il ricorso è infondato e va respinto per i motivi che di seguito si espongono.
È noto che la legge 30 dicembre 2021, n. 234, all'articolo 1, comma 103 ha disposto il trasferimento della funzione previdenziale svolta dall' previdenza dei giornalisti italiani Controparte_3
« (INPGI) ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in Controparte_4
regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, all' Controparte_1
( ), limitatamente alla Gestione sostitutiva.
[...] CP_1
Il successivo comma 108 dell'articolo 1 della legge n. 234/2021 prevede che, a decorrere dal 1°
luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni siano riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l' lla data del 30 giugno 2022. CP_2
La normativa regolamentare applicabile (art. 22 rubricato Maturazione del diritto e durata del trattamento di disoccupazione ordinario), con riferimento all'unico requisito contestato dall' , CP_1
prevede che “L'indennità di disoccupazione si consegue allorché, alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro, il giornalista risulti iscritto all'Istituto da un biennio”.
Ebbene, come rilevato dall' , alla data del licenziamento (25.10.2022) parte ricorrente non CP_1
aveva maturato il requisito in questione, essendo iscritta all' olo a partire dal 1.07.2021. CP_2
Il ricorso deve essere dunque rigettato.
Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art.
42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L. 24/11/2003 n° 326), trattandosi di giudizio instaurato successivamente alla modifica legislativa. Ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha
formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla
sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese in ordine alle quali, dunque, non risultando gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc., nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Nulla per le spese.
Taranto, 25 marzo 2025.
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Il Tribunale - Giudice del lavoro
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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