Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Consigliere estensore Dott. Angelo Del Franco
Dr. Ing. Luigi Vinci Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 2689/2019 R.G., avente ad oggetto
"controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche", riservata in decisione all'udienza collegiale del 4.12.2024
e vertente
TRA
P.IVA 1 ), in persona dell'amministratore Parte 1 (P.IVA:
'con sede in Termoli alla via pro tempore sig. Controparte_1
Martiri della Resistenza snc, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo, dagli avv.ti Edoardo Lombardi (C.F.: C.F. 1 ), Parte 2 (C.F.:
C.F. 2 e Parte 3 (C.F.: C.F. 3
)
ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dei medesimi nonché presso lo studio dell'avv. Giovanni Mascia in Napoli alla via
Duomo n. 296
Ricorrente
E
CP 2 (C.F.: P.IVA 2 ), in persona del Presidente
legale rappresentante pro tempore
Resistente contumace
NONCHÉ
Controparte_3 (C.F.: P.IVA 3 ), con sede in Termoli (CB) alla via Cairoli n. 31, in persona del Commissario Straordinario, ing. Controparte_4
Guglionesi (CB) alla via Usconio n. 1
Resistente
E
già Controparte_6 (C.F. e Controparte_5 P.IVA 4 ), con sede in Milano alla via Certosa n. 222, in P.IVA:
persona del procuratore pro tempore dott. Parte 4
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv.
Francesco Napolitano (C.F.: ' con il quale C.F. 5
elettivamente domicilia in Napoli al viale Augusto n. 162
Terza chiamata in causa
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la società ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio la CP 2 e il [...]
Controparte_3
perché, previo riconoscimento della loro esclusiva responsabilità per l'esondazione del torrente Sinarca avvenuta nei giorni 26 e 27 novembre 2015, venissero condannati a risarcire i danni subiti, nella misura complessiva di euro 238.755,93, oltre interessi e rivalutazione
ISTAT, con vittoria di spese ed onorari.
In punto di fatto, ha esposto che:
- all'epoca dei fatti di causa, era concessionaria del servizio di trasporto pubblico urbano e utilizzava per il deposito, il rifornimento e la riparazione dei propri autobus, l'autorimessa attrezzata sita in
Termoli alla c.da Sinarca;
- nella mattinata del 26 novembre 2015 si abbatteva sulla zona di
Termoli ed in tutto il basso CP 2 un temporale che aveva termine solo nella mattinata del giorno successivo;
-a causa del detto evento atmosferico, il torrente Sinarca intorno alle ore 02.30 del 27 novembre 2015 esondava e le sue acque scesero a valle, portando con sé materiali di natura terrosa e vegetale ed allagando l'area in cui erano parcheggiati gli autobus di proprietà della ricorrente;
in conseguenza dell'esondazione, la ricorrente ha subito ingenti
-
danni, integrati dalle spese necessarie per riparare gli autobus danneggiati, i quali avevano riportato danni alle componenti elettriche ed elettroniche (come da fatture di riparazioni allegate), nonché dal pregiudizio derivante dalla mancata utilizzazione dei predetti automezzi;
- la responsabilità dei suddetti danni era da imputare alla CP 2
-
[...] ed al a cui la legge Controparte_3
attribuisce i compiti di manutenzione, sorveglianza e custodia del corso d'acqua de quo.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 5.11.2019, il giudice delegato rinviava in prosieguo prima udienza al 4.2.2020 al fine di consentire il deposito della cartolina attestante la notifica alla
All'udienza del 4.2.2020, stante la mancata
.CP 2
comparizione della P_ , il giudice delegato disponeva, ai sensi dell'art. 176 del R.D. 1775/33, la rinnovazione della notifica del ricorso alla Regione, rinviando la causa all'udienza del 7.7.2020.
Nonostante la regolarità delle notifiche, la CP 2 non si costituiva e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
In data 24.9.2019 si è costituito in giudizio il Controparte_3 il quale ha eccepito la propria carenza di
[...] '
legittimazione passiva in favore della CP 2 sostenendo che la manutenzione del corso d'acqua in oggetto è di competenza esclusiva della CP 2 , trattandosi di corso d'acqua naturale, appartenente al demanio idrico. Nel merito, l'ente consortile ha eccepito l'infondatezza della domanda per mancanza di prova dei fatti, dei danni subiti e del nesso eziologico tra le asserite omissioni del CP_3 e i danni pretesi nonché l'eccessiva quantificazione dei medesimi danni, non fondata su alcun criterio tecnico e priva di sostegno probatorio.
Infine, il CP_3 ha dedotto l'eccezionalità dell'evento atmosferico concludendo, quindi, per il rigetto dell'avversa domanda perché infondata e non provata, con richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia (oggi [...] Controparte_6
CP 5 affinché lo garantisse e manlevasse da qualsiasi effetto '
pregiudizievole derivante dalla odierna controversia.
Autorizzata la chiamata in causa della Controparte_6
(oggi Controparte_5 quest'ultima si è costituita in giudizio in data '
4.11.2020, eccependo, in via preliminare, l'incompetenza per materia del Tribunale delle Acque per essere competente il giudice ordinario nonché la nullità dell'atto introduttivo per genericità.
La compagnia assicurativa ha, inoltre, evidenziato la carenza di legittimazione passiva del CP 3 , dovendosi considerare solo la
CP 2 responsabile della manutenzione del corso d'acqua oggetto di causa.
Nel merito, la Controparte_6 ha eccepito la genericità
e l'infondatezza della pretesa avanzata dalla società ricorrente, in quanto priva di elementi probatori comprovanti i danni subiti e il nesso di causalità tra l'evento lesivo e le omissioni addebitabili al
CP_3
Infine, la società assicuratrice ha dedotto l'eccezionalità dell'evento atmosferico concludendo, quindi, per il rigetto dell'avversa domanda perché infondata e non provata.
Da ultimo, la resistente Compagnia ha chiesto, nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse pretese, di volere contenere la condanna nei suoi confronti "nei limiti del massimale, della franchigia paria a euro 10.000, e delle percentuali di somma assicurata previsti a termine di polizza".
Acquisiti i documenti prodotti, ammessa ed espletata la prova testimoniale delegata al Tribunale di Larino, le conclusioni sono state precisate dinanzi al giudice delegato all'udienza del 4.7.2023.
Successivamente la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 10.9.2025, poi anticipata al 4.12.2024.
Disposta la trattazione scritta con decreto del 16.10.2024, acquisite le note di trattazione scritta delle parti, tempestivamente depositate, il Tribunale all'udienza collegiale del 4.12.2024, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito la domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
In via preliminare, risulta priva di pregio l'eccezione di incompetenza formulata dalla (oggi Controparte_5 Controparte_6
Ciò in quanto, la prospettazione della domanda, declinando un'ipotesi di responsabilità degli enti convenuti per i danni cagionati dall'esondazione di un corso d'acqua, ricondotti dalla ricorrente alla cattiva manutenzione dello stesso, rientra nell'ambito operativo dell'art. 140, lett. e) R.D. 1775/1933, ai fini dell'attribuzione della competenza al Tribunale Regionale delle Acque e non al giudice ordinario.
In tal senso è orientata anche la costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui: "come questa Corte - anche a Sezioni Unite - ha già avuto modo di affermare, ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933,
art. 140, lett. e), la ripartizione della competenza fra il giudice ordinario e il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti posti in essere dalla P.A., deve essere effettuata nel senso di attribuire alla competenza di quest'ultimo le domande in relazione alle quali l'esistenza dei danni sia ricondotta all'esecuzione, alla manutenzione e al funzionamento dell'opera idraulica, mentre debbono essere riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria le controversie aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque...la competenza del giudice specializzato si giustifica infatti in presenza di comportamenti commissivi od omissivi implicanti apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche...Ne consegue che la deduzione secondo cui un'opera idraulica è stata mal costruita o non è stata tenuta in efficienza implica la valutazione di apprezzamenti o di scelte della P.A. in relazione alla suindicata tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche, sicché la domanda di risarcimento dei danni conseguentemente lamentati deve essere devoluta alla cognizione del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche competente per territorio (v. Cass., Sez. Un., 20/01/2006, n. 1066, e, conformemente, Cass., 11/1/2007, n. 368; Cass., 16/4/2009, n.
9026; Cass., 29/7/2010, n. 17699; Cass., 15/4/2011, n. 8722, e
Cass., 11/1/2012, n. 172; Cass., 28/9/2012, n. 16535), mentre la domanda risarcitoria occasionalmente connessa alle vicende relative al governo delle acque rientra nella competenza del giudice ordinario
(v. Cass., 16/4/2009, n. 9026), come allorquando il danneggiato si dolga unicamente di un'imperita esecuzione di essa (v., da ultimo,
Cass., 28/9/2012, n. 16535)" (così da ultimo Cass. 27392/14; in senso analogo Cass., 10397/2016; Cass., 16636/2019).
Sempre in via preliminare, non può essere accolta l'eccezione di nullità del ricorso per genericità, dal momento che nell'atto introduttivo sono evincibili in modo compiuto sia il petitum che la causa petendi della domanda.
Sussiste, nel caso di specie, anche la legittimazione attiva della ricorrente, peraltro non contestata, la quale risulta provata dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, da cui emerge la prova dell'utilizzo da parte della Parte 1 all'epoca dei fatti dell'autorimessa sita in
Termoli alla c.da Sinarca per il deposito, il rifornimento e la riparazione dei propri autobus.
La legittimazione passiva degli enti resistenti verrà, invece, delibata infra, trattandosi di verificare la fondatezza della pretesa della ricorrente, sotto il profilo della astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo agli enti convenuti a fronte del pregiudizio lamentato.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU.
n. 2951/2016), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Quanto alla prova dell'an debeatur e del nesso di causalità fra i danni di cui in ricorso e la esondazione de qua, va rilevato che tali circostanze sono state confermate da tutti i testi escussi, i quali hanno riferito che nelle prime ore del 27 novembre 2015 il torrente
Sinarca esondò dal proprio letto ed allagò il piazzale su cui erano parcheggiati gli automezzi di proprietà della società attrice, danneggiandoli. In particolare, il teste del convenuto CP 3 ,
Geometra del Settore Bonifica, sig. ES 1 ha riferito '
che in sede di sopralluogo "l'area risultava allagata anche dopo l'evento occorso in data 26 e 27 novembre 2015" e che "quel giorno il Sinarca è esondato".
Parimenti, gli altri testi escussi di parte ricorrente hanno confermato di aver constatato l'allagamento del piazzale e dei mezzi ivi allocati, precisando di aver riscontrato tutti i danni elencati e che "si erano danneggiate le parti elettriche quali centraline e dispositivi elettrici vari montati su di essi". Hanno aggiunto che "all'epoca dell'alluvione nel piazzale vi erano oltre trenta autobus, di cui alcuni sono stati demoliti (...) i mezzi elencati subirono seri danni alle componenti elettriche ed elettroniche", confermando che "i danni sono stati riparati dalle ditte Per 1 Per 2 e Per 3 (cfr. univoche dichiarazioni dei testi "I escussi Testimone_3 ).Testimone 2 e
Sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali si può, quindi, ritenere provato che nei giorni 26 e 27 novembre 2015 l'area su cui erano parcheggiati gli autobus di proprietà della ricorrente ha subito danni a causa dell'esondazione del torrente Sinarca.
Accertato il fatto storico, nel caso di specie trova applicazione l'art. 2051 c.c. (ex multis, T.S.A.P., sent. n. 71/12), in virtù del quale gli enti resistenti devono ritenersi responsabili per i danni derivanti dai corsi d'acqua e dalle opere idrauliche, affidati alla loro custodia e manutenzione, salva la dimostrazione del caso fortuito (si vedano
Cass. SS.UU. 25928/11, nonché, sull'applicabilità dell'art. 2051 c.c. con riguardo ai beni demaniali, anche Cass. 6101/13).
Ne deriva che, in base ai principi che regolano l'onere della prova, compete ai convenuti la dimostrazione dell'eventuale verificarsi del caso fortuito, da intendersi quale fattore causale estraneo al soggetto danneggiante, che abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (si vedano, ex multis, Cass.
sent. n. 11227/08, Cass. sent. n. 2660/13 e Cass. sent. n. 5658/10
con la quale, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si
è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento e della corretta manutenzione delle opere di scolo).
Tale onere probatorio non può dirsi assolto, nella specie, dal CP 3 che non ha in alcun modo dimostrato, in base ai dati pluviometrici raccolti, il superamento degli ordinari tempi di ritorno delle precipitazioni.
Difatti, il detto ente, a comprova della presunta eccezionalità dell'evento esondativo, si è limitato ad addurre copia del report
"evento meteo-idrologico dell'Agenzia Regionale di Protezione
Civile", da cui emerge che nei giorni in esame, presso la stazione idrologica di Termoli, è stato stimato un tempo di ritorno inferiore ai
10 anni (cfr. la tabella delle precipitazioni analizzate negli intervalli temporali in cui sono state misurate le maggiori intensità, riportata alla pag. 9 del detto report).
Al riguardo, giova richiamare l'orientamento del Tribunale Superiore delle Acque, il quale, in più occasioni, ha avuto modo di affermare che: "In tema di risarcimento danni da esondazione, un fenomeno si definisce eccezionale idoneo, quindi, ad interrompere il nesso 1
posizione di garanzia vigente in сароcausale tra la all'amministrazione e l'evento dannoso verificatosi-a condizione che il tempo di ritorno ad esso associato sia stimato superiore a 200 anni" (cfr. sentenza n. 265 del 16/09/2016).
Risulta, pertanto, esclusa la natura eccezionale dell'evento e, quindi, il "caso fortuito" idoneo ad interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Ente custode del torrente Sinarca, responsabile dell'evento dannoso in contestazione, è la CP 2
Si ribadiscono, infatti, principi costantemente espressi dal Tribunale adito (cfr. ex multis sentenza n. 4823/15), dai quali non vi è motivo di discostarsi in assenza di diversi argomenti da parte dell'ente, rimasto contumace, affermando che correttamente la CP 2 ,alla
quale è stata imputata la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., è
stata evocata in giudizio.
Ciò posto, il torrente Sinarca è senz'altro un corso d'acqua naturale, classificato tra i corsi d'acqua minori della zona, che sfocia direttamente in mare poco a nord dell'abitato di Termoli. Come già ritenuto da questo Tribunale in analoghe fattispecie (cfr. sentenza n. 2495/2024 del 6.6.2024), corretta è l'individuazione della CP 2 quale responsabile dei danni, atteso che, ai sensi degli articoli 2, lett e) del D.P.R. n. 8/1972, 89 e 90 del D.P.R. n.
616/1977, sono state trasferite alle Regioni le competenze, prima appartenenti allo Stato, in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo all'attività di manutenzione.
Sebbene l'art. 10 della I. 183/1989 sia stato abrogato, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 d.lgs. 112/1998
(nonché della normativa precedentemente richiamata) che competa comunque alle Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico (e, dunque, per quanto qui interessi, di corsi d'acqua e delle opere idrauliche).
Né la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d.lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), ove si consideri, nel caso di specie,
l'assenza di ogni allegazione e prova circa la specifica ripartizione delle competenze tra l'ente regionale e gli enti locali minori nonché il consorzio, e in ordine al trasferimento ed assegnazione delle relative risorse.
Anche la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione è negli stessi termini: la P_ è custode delle acque fluviali e, a prescindere dalla delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, essa, ove non risulti che abbia perso la materiale disponibilità dei beni, risponde dei danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito (sentenza n.
25928/2011, che ha confermato la sentenza del TSAP che aveva dichiarato la responsabilità della CP_7 in solido con gli enti consortili, per i danni derivati ai proprietari fondiari limitrofi dallo straripamento del fiume Tara, nell'anno 1996, a seguito della mancata manutenzione dei canali di bonifica, riconoscendo la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla P_ ).
I detti principi sono stati recentemente affermati dal TSAP: la
P_ è effettivamente titolare passiva dell'obbligazione risarcitoria relativamente ai danni da esondazione cagionati dal demanio idrico regionale, senza distinzione fra corsi d'acqua naturali e artificiali, siano essi inclusi o meno in comprensori di bonifica;
la CP 2 è custode del demanio fluviale e risponde, secondo la regola generale dell'art. 2051 c.C., dei danni cagionati dall'interazione di eventi naturali con le opere di difesa nelle condizioni in cui esse versano, a maggior ragione se queste si rivelino insufficienti per ragioni strutturali o di manutenzione...né la P_ potrebbe sottrarsi ai suoi compiti istituzionali scegliendo quali corsi d'acqua escludere dai programmi di manutenzione o su quali delegare questa ad altri enti, perché una tale prassi può al più comportare la condivisione della responsabilità da parte degli enti delegati. Infatti, il potere regionale di supervisione e controllo permane in ogni caso, non essendo toccato da eventuali atti di esclusione del singolo corso d'acqua dall'attività di manutenzione regionale (TSAP sent. n. 110/2019).
Chiarito quanto l'ambito di responsabilità della CP 2 deve invece escludersi una concorrente responsabilità del CP 3
[...] anch'esso convenuto in giudizio. L
Ed invero, la Suprema Corte ha chiarito, anche in epoca recente (v., sul punto, Cassazione civile, Sez. Un., 22/01/2021, n. 1369) che "In caso di esondazione di un canale, nel riparto di responsabilità per i danni derivanti da difetto di manutenzione occorre verificare se ed in quale misura il sia stato realmente investito di Controparte_3
funzioni di manutenzione del corso d'acqua, a tal fine attribuendo rilievo non solo alla formale consegna dell'opera ovvero all'esistenza di una manutenzione di fatto ma anche alle leggi regionali in materia.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto responsabile u CP 3 di bonifica della Controparte_8 in virtù della l. reg. n. 4 del 2003, che, nel delimitare i comprensori di bonifica, aveva incluso l'alveo in questione nel perimetro del medesimo CP_3 , quale elemento di dislocazione geografica rilevante ai sensi degli artt. 33 e 54 del r.d.
n. 215 del 1933)".
La stessa giurisprudenza amministrativa (v. Consiglio di Stato, sez. V,
5/1/2024, n. 241) ha ribadito, anche in epoca recente, che "La responsabilità della manutenzione ordinaria e straordinaria
(conosciuta come sistemazione idraulica) degli alvei e dei corpi idrici naturali e artificiali nonché delle opere idrauliche che non sono direttamente collegabili alla bonifica, spetta alla CP 2 e non ai
Consorzi di bonifica. I Consorzi, infatti, hanno il compito di occuparsi della cura, gestione e conservazione esclusivamente delle opere di bonifica e irrigazione".
Nella specie, parte ricorrente si è limitata a richiamare le generali attribuzioni dei ma, in realtà, pur a fronte delle Controparte_3
contestazioni del resistente CP 3 in ordine alla assenza di proprie specifiche competenze quanto all'area oggetto di esondazione ed ai corsi d'acqua ivi presenti, non ha minimamente documentato alcunché in ordine ad una eventuale funzione di bonifica del fiume Sinarca.
Anzi, la stessa ricorrente, nella propria comparsa conclusionale del
27.11.2024, ha ammesso che "si è in ogni caso consapevoli che le ultime decisioni dell'Onorevole Tribunale adito individua nel solo ente regionale il soggetto responsabile dei danni del tipo di quelli di cui si controverte (...)".
Ancora, risulta dalla prova testimoniale espletata che l'unico intervento di manutenzione ordinaria effettuato dal CP_3 quale I
ente attuatore della P_ , è stato negli anni 2009/2010 (v. dichiarazioni del teste Capo Settore Bonifica ES 4
del CP 3 ), riferendo altresì che "il torrente Sinarca è di competenza della P_ (...) circa due anni fa la P_
[...] ha proceduto alla manutenzione del tratto terminale del
Sinarca, direttamente, senza interessare i CP_3 " Orbene, anche in relazione a tale ipotesi, la Suprema Corte (v.
Cassazione civile, Sez. Un., 19/01/2021, n. 788) ha chiarito che "Nel caso in cui un consorzio di bonifica abbia provveduto su concessione amministrativa della CP_2 ad effettuare opere di ristrutturazione idraulica su di un corso d'acqua inserito nell'elenco delle acque pubbliche, ciò non comporta la responsabilità del CP 3 della manutenzione di quel corso d'acqua, la quale, invece, spetta allo
Stato o ad altri enti, come gli appositi consorzi per le opere idrauliche nettamente distinti dai consorzi di bonifica".
Deve quindi ritenersi che, nella specie, l'affermata responsabilità, unitamente a quella della anche del resistente CP 2
si basi su considerazioni delControparte_3
tutto generali e senza alcun concreto aggancio con la situazione concretamente in esame;
ciò comporta che la relativa domanda di parte ricorrente debba ritenersi infondata, con conseguente rigetto della stessa.
Per effetto di detta pronuncia risulta assorbita, quindi, ogni questione riguardante la domanda proposta dal predetto Controparte_3
con atto di chiamata in causa del 23.7.2020, nei
[...]
poi divenuta HDIControparte_6 confronti della
Assicurazioni S.p.A.
Controparte_9
Sul punto va evidenziato che, in considerazione del tempo trascorso dall'evento dannoso, è apparso inutile disporre una consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento dei danni;
per cui per l'individuazione e per la quantificazione dei danni subiti non ci si potrà che rifare, nei limiti del consentito, a quanto emerso dalla prova testimoniale e dalla documentazione fiscale in atti.
In ordine ai danni, parte ricorrente lamenta danni patrimoniali, integrati dalle spese necessarie per riparare gli autobus danneggiati, quantificandole in € 178.755,93 nonché dal pregiudizio derivante dalla mancata utilizzazione dei predetti automezzi, quantificandolo in
€ 60.000,00, per un totale di € 238.755,93. A tal proposito, la ricorrente ha esibito e depositato n. 11 fatture di riparazione degli autobus, non quietanzate (per un totale pari ad €
99.011,11) e n. 4 preventivi di riparazione (per un totale pari ad €
79.744,82).
Ebbene, nel caso di specie sono stati sentiti come testi il legale rappresentante della società LE OC AL in persona del sig. il titolare della omonima ditta AN ES 5
IN e il responsabile commerciale della Fiat EC TO, il sig. ES 6 tutti interrogati sul capitolo di prova C1 di parte ricorrente "vero o meno che ha effettuato le prestazioni indicate nei documenti allegati all'atto di citazione (allegati da c-1 a c-3 per la LE OC AL, allegati da c-4 a c-6 per la
AN IN, allegati da c-7 a c-14 per la Fiat EC
TO)'.
Specificamente:
- il teste Tes_6 si è limitato solo a riconoscere come veritiere le fatture emesse dalla EC TO, ma nulla ha potuto riferire
"sulla esecuzione dei lavori in esse indicati";
il teste IN AN ha riconosciuto, quale titolare della omonima ditta individuale, le fatture mostrate in quanto da lui stesso emesse, confermando di "aver eseguito i lavori in esse descritti e che hanno interessato i mezzi coinvolti nell'allagamento avvenuto a
Termoli nel 2015";
- il teste ES_5 titolare del OC AL, ha riconosciuto le fatture mostrate, in quanto da lui stesso emesse "e precisamente la n. 32, la n. 33 del 2016 e la n. 264/S del 2015", confermando che "gli interventi erano collegati all'alluvione avvenuta a Termoli nel 2015" (da un riscontro eseguito dall'elenco delle fatture esibite ed indicate a pagina n. 2 del ricorso introduttivo non risulta mai prodotta la fattura n. 264/S del 2015 bensì la n. 34 del 15 marzo
2016).
Orbene, in via generale, pur risultando provato in giudizio che
"all'epoca dell'alluvione nel piazzale vi erano oltre trenta autobus, di cui alcuni sono stati demoliti (...) i mezzi elencati subirono seri danni alle componenti elettriche ed elettroniche" (...) si erano danneggiate le parti elettriche quali centraline e dispositivi elettrici vari montati su di essi", e che "i danni sono stati riparati dalle ditte Per_1 Per 3 (cfr. univoche dichiarazioni dei testi escussiPer 2 e "I
Tes_2 e Tes 3 ), le fatture prodotte, seppur riconosciute come veritiere, sono tutte non quietanzate, e quindi sprovviste della prova dell'avvenuto pagamento.
Si tenga conto altresì che, affinché i costi per le riparazioni siano meritevoli di rimborso, non è sufficiente che essi siano stati effettivamente sostenuti ma devono anche corrispondere ai costi correnti di mercato (cfr. Cass., sez. 2, n. 134 del 08/01/2020) e non superare notevolmente il valore di mercato del bene (cfr. Cass., sez.
3, n. 21012 del 12/10/2010).
La consistenza dei danni, inoltre, non può ricavarsi neppure dalla produzione fotografica allegata alla produzione di parte, da cui se da un lato si percepisce chiaramente l'allagamento dell'area parcheggio in oggetto, dall'altro non solo non è possibile individuare tutti gli autobus danneggiati né una qualsivoglia corrispondenza con i numeri di targa indicati dalla ricorrente (cfr. pagg. 2 e 3 del ricorso) e, conseguentemente, riuscire a desumere lo stato preesistente del piazzale e dei mezzi ivi ubicati, il pregresso valore dei veicoli, il loro stato di usura, ma non emergono ictu oculi veri e propri danni alle componenti elettriche ed elettroniche degli autobus, divenuti perciò inutilizzabili, tali da giustificare un ripristino "dell'impianto elettrico veicolare, dell'impianto pneumatico, dell'impianto gasolio con la sostituzione di valvole, batterie, cinghie, interruttori, ventole, guarnizioni..." (cfr. la descrizione dei lavori contenuta nelle fatture in esame).
responsabileTuttavia, va rilevato che mentre il teste Tes 6
commerciale della Fiat EC TO, pur riconoscendo come veritiere le fatture emesse dalla EC TO (le quali ammontano ad € 83.382,91), nulla ha potuto riferire "sulla esecuzione dei lavori Per 3 , quale titolare della omonima ditta in esse indicati", i testi titolare del OC AL, hanno individuale, e Per 1 riconosciuto le fatture mostrate in quanto da loro stessi emesse, confermando di "aver eseguito i lavori in esse descritti e che hanno interessato i mezzi coinvolti nell'allagamento avvenuto a Termoli nel
2015".
Pertanto, sulla base di tali elementi, ritiene il Collegio, anche in virtù della sua particolare composizione tecnica, che con riguardo alle fatture emesse dalla EC TO, non quietanzate, occorre dover ricorrere ad una valutazione necessariamente equitativa dei relativi danni, non potendosi riconoscere la quantificazione di cui alle dette fatture allegate alla produzione della ricorrente, pari ad € 83.382,91, applicando una riduzione del 50%, pari a complessivi € 41.691,45.
Con riferimento, invece, alle fatture, sempre non quietanzate, emesse dalla società LE OC AL (le quali ammontano ad € 2.745,00) e dalla ditta AN IN (le quali ammontano ad € 12.883,20), ritiene il Collegio che, in mancanza della prova dello stato di obsolescenza dei macchinari esistenti al momento dell'alluvione, le sostituzioni effettuate a seguito dell'evento dannoso hanno, comunque, comportato un miglioramento degli impianti esistenti. Sulla base di tali considerazioni, il Collegio ritiene di ridurre gli importi indicati nelle fatture, tenuto conto del presumibile stato di obsolescenza dei macchinari al momento dell'alluvione e, pertanto, di applicare una riduzione del 20%, per un importo dei danni pari a complessivi € 12.502,56.
In ordine, poi, ai n. 4 preventivi di riparazione (per un totale pari ad
€ 79.744,82), non solo non è stata fornita alcuna prova circa i lavori in essi descritti, ma è noto che un preventivo di spesa, come tale, non ha alcun valore probatorio circa l'effettiva riparazione eseguita e nemmeno comprova un effettivo esborso delle somme in esso indicate e rivendicate quale danno subito. Tali preventivi riportano la descrizione "ripristino veicolo alluvionato con sostituzione materiale elencato..." ma senza fondarsi su una verifica tecnica dei guasti.
Solo uno dei detti preventivi (allegato 14) riporta che “a seguito di sopralluogo di verifica della riparazione del modello VAMAV - freni a piastre, la ditta CP 10 non ha ritenuto di prendere in considerazione tale riparazione. A tal proposito, la cifra preventiva tra ricambi e manodopera è di euro 9000+iva".
Tuttavia, non solo questa ditta CP_10 non è tra quelle che si sono occupate dei lavori di riparazione, non essendo indicata nè dalla ricorrente nè dai testi, ma esclude addirittura la riparazione in esame.
Pertanto, tali costi non devono essere riconosciuti.
Non meritevole di accoglimento risulta, infine, la richiesta di risarcimento del danno derivante dalla mancata utilizzazione degli automezzi danneggiati dall'esondazione (formulata, peraltro, genericamente nell'atto introduttivo), in quanto esso non è stato specificamente provato, non essendo nemmeno oggetto di un autonomo capitolo di prova da sottoporre all'esame dei testi.
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, dovrà riconoscersi, in favore della ricorrente ed a titolo di risarcimento di tutti i danni materiali subiti a fronte dell'esondazione del torrente Sinarca
avvenuta nei giorni 26 e 27 novembre 2015, la somma complessiva di € 54.194,01.
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (27 novembre 2015) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del
25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Competono inoltre, sul capitale interamente rivalutato, gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo.
Tenuto conto dell'esito della lite, che ha visto solo parzialmente accolta la domanda di parte ricorrente, sussistono senz'altro i presupposti per dichiarare le spese e competenze di lite compensate tra la società istante e la P_ nella misura del 50%,
mentre la residua porzione segue la soccombenza di quest'ultima e va liquidata d'ufficio, come da dispositivo che segue, con distrazione in favore dell'avv. Parte_2 dichiaratosi antistatario. '
La società ricorrente, sempre in base al criterio della soccombenza, va invece condannata al pagamento in favore del [...] di spese e competenze dallo stesso Controparte_3
anticipate per il presente giudizio;
analogamente vanno poste a carico dell'istante le spese e competenze di lite anticipate dalla chiamata in causa poi divenuta HDI Controparte_6
Assicurazioni S.p.A., in quanto la medesima chiamata in causa risulta ragionevolmente giustificata dal ricorso notificato dalla detta società
al detto RZ (v. Cassazione civile, sez. III, 07/03/2024, n.
6144, per la quale "In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa").
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di
Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda risarcitoria proposta nella causa iscritta al n. 2689/2019 del R.G. da
Parte 1 nei confronti della e del [...] CP 2
nonché sulla domanda da quest'ultimo Controparte_3 I
con atto di chiamata in causa del 23.7.2020, proposta, originariamente nei confronti della Controparte_6 poi divenuta HDI Assicurazioni S.p.A., disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
• accoglie in parte la domanda proposta dalla ricorrente e, per
' in persona del Presidente l'effetto, condanna la P_ legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni nella misura di € 54.194,01 in favore della Parte 1 oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
• rigetta la domanda formulata dalla ricorrente nei confronti del in persona del legale rapp.te Controparte_3 '
pro tempore;
in persona del Presidente legale
• condanna la CP 2 '
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio nella misura della metà, che liquida in euro 393,00 per spese vive con distrazione in favore del procuratore anticipatario avv. Parte_2 ed euro 3.600,00 per compenso professionale, oltre spese generali del 15%, CPA e
IVA, se dovute, con distrazione in favore del medesimo procuratore difensore, per dichiarazione di anticipo fattane ex art. 93 c.p.c.;
• dichiara compensata la residua metà delle dette spese di lite;
• condanna la Parte 1 al pagamento di spese e competenze di lite
'in persona del in favore del Controparte_3
in favore della HDI Assicurazioni legale rapp.te pro tempore e
S.p.A., in persona del legale rapp.te pro tempore, che liquida in favore di ciascuna di esse, in € 7.160,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre Cpa e
Iva, se dovute.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 4.12.2024.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo