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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/02/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 638/2024 RGA avverso la sentenza n. 296/2024 R.S. dal Tribunale di Ravenna – in funzione di
Giudice del Lavoro, emessa e pubblicata il 12.9.2024, nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g.l. 313/2023 e notificata il 13/9/2024; avente ad oggetto: assegni per il nucleo familiare a cittadino extracomunitario;
posta in discussione all'udienza del 20/02/2025; promossa da:
(Cod. Parte_1
Fisc. – P.I. ), in persona del Presidente pro tempore, P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Lezzi, elettivamente domiciliato in
Bologna (BO), presso l'ufficio legale della Sede Provinciale dell stesso;
Pt_1
- appellante;
contro
(Cod. Fisc. , Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Santilli ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Milano (MI);
- appellato;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
pag. 1 di 12 udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 26/4/2023, poi ritualmente notificato all' con il pedissequo Pt_1 decreto di fissazione dell'udienza, il sig. chiedeva al Controparte_1
Tribunale di Ravenna di: “(…) 1) accertare e dichiarare la condotta discriminatoria tenuta dall di Ravenna sede di Luogo nei confronti del Pt_1 ricorrente consistente nell'aver negato al ricorrente per i periodi sopra indicati nel ricorso l'assegno per il nucleo familiare (ANF) di cui all'art. 2 dl 13.03.1988 n. 69 conv. in Legge 13.05.1988 n. 153 computato tenuto conto dei componenti familiari residenti all'estero come previsto per i richiedenti italiani;
2) per l'effetto, ordinare all'ente resistente di cessare immediatamente dalla condotta discriminatoria di cui sopra;
3) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire gli assegni familiari alle medesime condizioni alle quali detto assegno viene riconosciuto ai cittadini italiani e pertanto computando nel nucleo familiare la moglie
[...]
e il figlio , di anni 9, oggi residenti in [...]
Italia ma residenti all'estero per il periodo di cui si è chiesto gli arretrati degli assegni famigliari il tutto con decorrenza dal 01/07/2018 fino alle date indicate nel ricorso ovvero delle diverse date ritenute di giustizia”. L'allora ricorrente esponeva di aver presentato quattro domande amministrative per ricevere gli Anf (cfr. docc. 7, 8, 9 e 10 fasc. di primo grado di parte appellata)
e lamentava l'illegittimità dei quattro provvedimenti di rigetto adottati dall' Pt_1 in data 9/2/2022 (cfr. docc. 11, 12, 13 e 14 fasc. di primo grado di parte appellata), perché i famigliari del lavoratore all'epoca erano residenti in [...], Stato non convenzionato, in quanto violativi delle Direttive dell'Unione Europea in materia di parità di trattamento, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia Europea, nonché dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.67 dell'11.3.2022. L'allora ricorrente esponeva, inoltre, di avere proposto quattro ricorsi amministrativi (cfr. docc. 15, 16, 17 e 18 fasc. di primo grado di parte appellata), che erano stati respinti in data 20/5/2022 dal Comitato Provinciale dell'Inps (cfr- docc. 19, 20, 21 e 22 fasc. di primo grado di parte appellata).
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza dell'avverso Pt_1 ricorso, chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. L' Pt_1
pag. 2 di 12 convenuto, in particolare, eccepiva che l'allora ricorrente non avrebbe dato prova del reddito complessivo del proprio nucleo familiare per gli anni oggetto di causa.
Istruita la causa sulla base della documentazione prodotta in giudizio dalle parti, il
Tribunale di Ravenna ha deciso la causa con la sentenza n. 296/2024 R.S. accogliendo il ricorso del lavoratore sulla terza domanda formulata nelle conclusioni, senza pronunciare esplicitamente sulla prima e la seconda circa un'asserita condotta discriminatoria dell'ente (da considerarsi implicitamente accolte).
Il Giudice a quo, riepilogata la vicenda sottoposta al suo vaglio, a fondamento della propria decisione, ha sinteticamente osservato: “(…) Risultano agli atti le domande del ricorrente per le annualità richieste. La domande sono complete anche dell'indicazione del reddito familiare, autocertificato. Sussiste pertanto violazione della normativa eurounitaria in materia di A.N.F., posto che l'unico motivo del rigetto di quelle domande atteneva al fatto che il figlio del ricorrente risiedesse all'estero”, giudicando, al contempo, inconferente ai fini della decisione il richiamo operato dall sia alla sentenza della Corte di Cassazione Pt_1
8.3.2023, n. 6953, sia alla propria circolare n. 95/2022.
Avverso la predetta sentenza, ha proposto appello l' , con ricorso depositato Pt_1 telematicamente in data 10/10/2024, lamentando che il Tribunale di Ravenna nell'accogliere l'avverso ricorso non avrebbe tenuto della “carenza di prova in ordine al requisito dei redditi da certificare secondo la normativa di riferimento”, già eccepita in prime cure.
Il sig. ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato la Controparte_1 fondatezza del gravame ex adverso proposto sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, chiedendone il rigetto, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata, il tutto con vittoria delle spese del grado.
Ricostituitosi il contraddittorio la causa è stata istruita sulla scorta della documentazione già prodotta dalle parti in prime cure.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte che l'appello proposto dall' risulta essere fondato per le ragioni appresso indicate. Pt_1
Al riguardo, appare opportuno ricordare che l'assegno per il nucleo familiare – che ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia ed ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e
pag. 3 di 12 la "maggiorazione degli assegni familiari" prevista dalla pregressa normativa di cui agli artt. 5 e 6 del D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79 - compete, alle condizioni previste nell'art. 2 del
D.L. 13 maggio 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio
1988, n. 153.
L'art. 2 cit., nella sua perdurante vigenza (prestazione abrogata limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, per effetto dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 230/2021), prevede: “
1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti
e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.
2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con effetto dal 1 luglio
1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o più figli, l'importo mensile dell'assegno spettante è aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo.
3. Si osservano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni,
pag. 4 di 12 nonché le norme che disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato.
4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di famiglia comunque denominati, per effetto delle disposizioni del presente decreto, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.
5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di famiglia spettanti al personale in servizio all'estero ai sensi degli articoli 157, 162 e 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonché dell'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e degli articoli 26 e 27 della legge 25 agosto 1982, n. 604.
6. Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino,
a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
6-bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.
L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità è effettuato dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri.
7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate al soggetto tenuto
a corrispondere l'assegno entro trenta giorni dal loro verificarsi.
8. Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa
pag. 5 di 12 sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore
a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
8-bis. Per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno.
Per i componenti il nucleo familiare cui l'assegno è corrisposto, l'assegno stesso non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante.
9. Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo semestre dell'anno 1988 è assunto a riferimento il reddito conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del reddito concorrono altresì
i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti
a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L.
2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché l'assegno previsto dal presente articolo.
L'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente al quale
è resa la dichiarazione deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante.
10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.
11. L'assegno non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
12. I livelli di reddito previsti nella tabella allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
pag. 6 di 12 12-bis. Per i lavoratori autonomi pensionati il rinvio di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n. 440, continua ad avere ad oggetto la disciplina sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni.
13. L'onere derivante dalle disposizioni contenute nel presente articolo è valutato in lire 1.100 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Ad esso si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
14. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.
Orbene, avendo riguardo alla sopra richiamata disciplina legislativa, in correlazione alla fattispecie in esame, l' , nello spiegato atto di gravame, ha Pt_1 contestato, reiterando speculare eccezione svolta in prime cure e disattesa dal
Giudice a quo, che il ricorrente/attuale appellato non ha mai (né in sede amministrativa, né sede giudiziale) depositato idonea documentazione reddituale riferita all'intero nucleo con la quale il richiedente deve, anno per anno, attestare i redditi del proprio nucleo familiare.
Tale eccezione, ad avviso di questa Corte, “coglie nel segno” e conduce alla reiezione di tutte le domande formulate dall'allora ricorrente nel libello introduttivo del giudizio.
Sul punto, va, innanzitutto, disattesa la prospettazione dell'odierno appellato, accolta dal Giudice a quo, secondo cui il reddito complessivo del nucleo familiare per gli anni rilevanti ai fini della domanda, risulterebbe in primo luogo oggetto di autocertificazione in sede di domanda amministrativa.
In realtà con specifico riferimento all'utilizzabilità delle autocertificazioni nei rapporti con la pubblica amministrazione da parte degli stranieri residenti in Italia, si osserva che tale materia è disciplinata da alcune norme di legge, tra cui, innanzitutto, l'art. 2 commi 1° e 2 d.P.R. 394/1999, secondo cui: «I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
pag. 7 di 12 Gli stati, fatti e qualità personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, legalizzati ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autorità consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l'autorità consolare italiana attesta la conformità all'originale. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. L'interessato deve essere informato che la produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge italiana e determina gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico».
L'art. 3, commi 2°, 3° e 4°, d.P.R. 445/2000 prevede altresì: «2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il
Paese di provenienza del dichiarante.
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri».
In base alla normativa richiamata, dunque, lo straniero regolarmente soggiornante in Italia può avvalersi di autocertificazioni in ogni rapporto con la pubblica amministrazione solo qualora sia necessario certificare stati, qualità personali e fatti certificabili da autorità italiane;
negli altri casi, è necessario ottenere dall'autorità estera di provenienza idonea documentazione certificativa, corredata dalle traduzioni certificate e le firme legalizzate nei modi e nelle forme previste dalla legge (cfr. art. 33 co. 2 e 3 d.P.R. 445/2000).
Non rientrano tra gli stati, qualità personali e fatti certificabili da autorità italiane i
pag. 8 di 12 redditi e i patrimoni posseduti da stranieri in territorio estero, essendo evidente che esse non possono utilizzare all'estero gli stessi strumenti di accertamento di cui possono avvalersi per i redditi e patrimoni presenti sul territorio italiano, con riferimento all'accesso a documentazione amministrativa, utilizzo di banche dati, scambio di informazioni con altre amministrazioni, etc.
Se quindi la semplificazione offerta dalla possibilità di autocertificare il possesso di redditi e patrimoni in Italia si giustifica con l'esperibilità da parte della pubblica amministrazione di effettivi controlli ex post che possano fare emergere l'eventuale mendacità delle dichiarazioni del richiedente, appare ragionevole che la stessa agevolazione non sia permessa in situazioni in cui l'autorità italiana sia priva di strumenti efficaci per la verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
La tesi dell'allora ricorrente, secondo cui la documentazione rilasciata dagli enti dello Stato estero legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane e debitamente tradotta possa essere sostituita da autocertificazione, è dunque priva di fondamento normativo.
In particolare, si deve osservare che l'art. 2, co. 2, lett. b) D.M. 12 maggio 2003, con cui è stata data attuazione all'art. 49 co. 1 l. 289/2002, prevede che possa essere presentata autocertificazione per gli eventuali «ulteriori redditi», restando comunque imprescindibile la «certificazione, anche negativa, rilasciata dagli
Organismi che in ciascuno Stato provvedono all'erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali» di cui all'art. 2, co. 2, lett. a) D.M. 12 maggio 2003. 14.
Inoltre, l'art. 2, co. 3 D.M. 12 maggio 2003 specifica che non è comunque sufficiente una mera autocertificazione, dato che «le autocertificazioni di cui ai commi 1 e 2, lettera b), devono contenere l'accertamento dell'identità personale del dichiarante, effettuato dall'Autorità consolare o dagli enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 (sul punto, si richiama la sentenza n. 156/2023 R.S. del Tribunale Ordinario di Parma – Sezione Prima Civile – Sottosezione Lavoro emessa e pubblicata il 12/04/2023, confermata da questa Corte di Appello con sentenza emessa il 16/05/2024, in causa n. 528/2023 RG CA).
A ciò aggiungasi, in linea generale e con affermazione valevole sia per i cittadini italiani che per i cittadini stranieri residenti in Italia, che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e l'autocertificazione, pur utilizzabili in sede amministrativa e nei
pag. 9 di 12 limiti sopra indicati, non possono valere come prova in sede giudiziaria, in quanto nel giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, non può essere attribuito valore probatorio ad una dichiarazione diretta ad accertare fatti, stati e qualità personali dedotti a sostegno della domanda (in tal senso, v., tra le tante, Cass. civ., sez. III, 20.09.2004, n. 18856; conforme: Cass. civ., sez. lav.,
25.07.2002, n. 10981).
Ciò posto, va, poi, osservato che il reddito complessivo del nucleo familiare dell'odierno appellato per gli anni rilevanti ai fini della domanda, a dispetto di quanto da lui sostenuto, non può nemmeno ritenersi “provato documentalmente”. Ed invero, con specifico riferimento al proprio reddito personale, l'allora ricorrente, odierno appellato, si è limitato a produrre sub. docc. 26, 27 e 28 fasc. di primo i propri C.U. per gli anni 2019, 2020 e 2021, produzione di per sé insufficiente, in quanto nella dichiarazione reddituale per A.N.F. devono altresì essere dichiarati eventuali altri redditi, come ad esempio i redditi soggetti a tassazione separata, alimenti, redditi dei familiari prodotti all'estero, ecc.. Quanto ai componenti del nucleo familiare, l'odierno appellato si è limitato a produrre una “dichiarazione sull'onore” rilasciata dalla propria moglie che, per quanto conforme alla legislazione marocchina, non è congrua ai fini del rilascio dell'autorizzazione ANF che è disciplinata evidentemente dalla legge italiana e nemmeno coerente con quanto richiesto dalla circolare n. 95/2022 dell' . Pt_1
Inoltre rimangano comunque esclusi dall'attestazione i redditi all'estero dell'allora ricorrente rispetto ai quali non vi sono produzioni, così come non risultano produzioni in relazione alla posizione del figlio minore del lavoratore.
Per altro, sul punto nessuna nuova produzione è stata svolta in sede di gravame, né sono state formulate specifiche richieste istruttorie.
Ne discende che la condizione d'impossidenza di redditi e beni in capo ai soggetti per cui è richiesto il beneficio non risulta provata.
Va peraltro escluso che, in relazione al requisito reddituale in questione, possa configurarsi una “pista probatoria”, percorribile da questa Corte, atteso che: “nel rito del lavoro, solo nel caso in cui il materiale istruttorio acquisito al processo indichi “piste probatorie” significative ai fini della ricerca della verità, ovvero allorché le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, è tenuto ad esercitare il potere-dovere, previsto dall'art. 437 c.p.c., di provvedere anche
pag. 10 di 12 d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, ferma restando sempre la necessità che i fatti stessi siano stati allegati nell'atto introduttivo” (così
Cass. n. 18252 / 2011 e nel medesimo senso, del necessario presupposto di semiplena probatio dei fatti allegati, v. Cass. n. 19358/2015 e 15925 / 2020).
Quanto precede si afferma tenuto conto dei principi applicabili anche in subiecta materia, pacificamente evincibili dalle seguenti massime, secondo cui: “in tema di assegno di invalidità previsto a favore degli invalidi civili dalla L. n. 118 del
1971, i requisiti socio-economici (reddituale e dello stato di incollocazione al lavoro) rappresentano elementi costitutivi del diritto alla prestazione assistenziale, la cui prova è a carico del soggetto richiedente, non potendo qualificarsi gli stessi, quindi, come mere condizioni di erogazione del beneficio, accertabili in sede extragiudiziale” (v. Cass. nn. 4067/2002; 13967/2002;
14035/2002; 13046/2003; 13279/2003; 13966/2003; 14696/2007; 22899/2011;
8856 / 2017) e secondo cui “nei giudizi volti al riconoscimento del diritto alla pensione o ad assegno di invalidità civile, il requisito reddituale, al pari dei requisiti salutari e di quello socio – economico, cosiddetto della incollocazione al lavoro, costituisce elemento costitutivo del diritto, la cui sussistenza va verificata anche d'ufficio ed è preclusa solo dalla relativa non contestazione, ove la situazione reddituale sia stata specificamente dedotta, nonché dal giudicato, nel caso in cui non sia stato proposto sul punto specifico motivo di appello” (Cass. sent. n. 16395 / 2008, 6646 / 2012 e 17642 / 2016).
In senso conforme a queste valutazioni, si richiama, inter alia, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. la sentenza di questa Corte di Appello n. 396/2023, depositata il 14.07.2023 (Pres. Cons. Rel. Luca Mascini), pronunciata Persona_3 in speculare controversia ed espressione di un orientamento consolidato di questa
Corte di Appello, avvallato anche in sede di legittimità (si vedano, in tal senso,
Cass. 6953/2023; Cass. 6954/2023; Cass. 2600/2025; Cass. 2603/2025 e Cass.
2604/2025 che hanno confermato sentenze di questa Corte di Appello del tenore di quella sopra riportata).
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dall va accolto, con conseguente reiezione delle domande proposte Pt_1 dal sig. con il libello introduttivo del giudizio. Controparte_1
La complessità delle questioni giuridiche sottese alla fattispecie esaminata, le
pag. 11 di 12 difficoltà ricostruttive dei fatti che l'odierno appellato avrebbe dovuto dimostrare e l'opinabilità delle valutazioni compiute da questa Corte (rispetto alle quali risultano precedenti giurisprudenziali di segno contrario), complessivamente considerate, costituiscono “gravi ed eccezionali ragioni” ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel testo novellato dalla sentenza della Corte Costituzionale 77/2018 per compensare integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- in accoglimento dell'appello proposto dall' , riformando integralmente la Pt_1 sentenza gravata, rigetta le domande proposte dal sig. con Controparte_1 il ricorso introduttivo del giudizio;
- compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio fra le parti in causa.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 20.02.2025
Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente
Dott.ssa Marcella Angelini
pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 638/2024 RGA avverso la sentenza n. 296/2024 R.S. dal Tribunale di Ravenna – in funzione di
Giudice del Lavoro, emessa e pubblicata il 12.9.2024, nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g.l. 313/2023 e notificata il 13/9/2024; avente ad oggetto: assegni per il nucleo familiare a cittadino extracomunitario;
posta in discussione all'udienza del 20/02/2025; promossa da:
(Cod. Parte_1
Fisc. – P.I. ), in persona del Presidente pro tempore, P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Lezzi, elettivamente domiciliato in
Bologna (BO), presso l'ufficio legale della Sede Provinciale dell stesso;
Pt_1
- appellante;
contro
(Cod. Fisc. , Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Santilli ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Milano (MI);
- appellato;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
pag. 1 di 12 udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 26/4/2023, poi ritualmente notificato all' con il pedissequo Pt_1 decreto di fissazione dell'udienza, il sig. chiedeva al Controparte_1
Tribunale di Ravenna di: “(…) 1) accertare e dichiarare la condotta discriminatoria tenuta dall di Ravenna sede di Luogo nei confronti del Pt_1 ricorrente consistente nell'aver negato al ricorrente per i periodi sopra indicati nel ricorso l'assegno per il nucleo familiare (ANF) di cui all'art. 2 dl 13.03.1988 n. 69 conv. in Legge 13.05.1988 n. 153 computato tenuto conto dei componenti familiari residenti all'estero come previsto per i richiedenti italiani;
2) per l'effetto, ordinare all'ente resistente di cessare immediatamente dalla condotta discriminatoria di cui sopra;
3) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire gli assegni familiari alle medesime condizioni alle quali detto assegno viene riconosciuto ai cittadini italiani e pertanto computando nel nucleo familiare la moglie
[...]
e il figlio , di anni 9, oggi residenti in [...]
Italia ma residenti all'estero per il periodo di cui si è chiesto gli arretrati degli assegni famigliari il tutto con decorrenza dal 01/07/2018 fino alle date indicate nel ricorso ovvero delle diverse date ritenute di giustizia”. L'allora ricorrente esponeva di aver presentato quattro domande amministrative per ricevere gli Anf (cfr. docc. 7, 8, 9 e 10 fasc. di primo grado di parte appellata)
e lamentava l'illegittimità dei quattro provvedimenti di rigetto adottati dall' Pt_1 in data 9/2/2022 (cfr. docc. 11, 12, 13 e 14 fasc. di primo grado di parte appellata), perché i famigliari del lavoratore all'epoca erano residenti in [...], Stato non convenzionato, in quanto violativi delle Direttive dell'Unione Europea in materia di parità di trattamento, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia Europea, nonché dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.67 dell'11.3.2022. L'allora ricorrente esponeva, inoltre, di avere proposto quattro ricorsi amministrativi (cfr. docc. 15, 16, 17 e 18 fasc. di primo grado di parte appellata), che erano stati respinti in data 20/5/2022 dal Comitato Provinciale dell'Inps (cfr- docc. 19, 20, 21 e 22 fasc. di primo grado di parte appellata).
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza dell'avverso Pt_1 ricorso, chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. L' Pt_1
pag. 2 di 12 convenuto, in particolare, eccepiva che l'allora ricorrente non avrebbe dato prova del reddito complessivo del proprio nucleo familiare per gli anni oggetto di causa.
Istruita la causa sulla base della documentazione prodotta in giudizio dalle parti, il
Tribunale di Ravenna ha deciso la causa con la sentenza n. 296/2024 R.S. accogliendo il ricorso del lavoratore sulla terza domanda formulata nelle conclusioni, senza pronunciare esplicitamente sulla prima e la seconda circa un'asserita condotta discriminatoria dell'ente (da considerarsi implicitamente accolte).
Il Giudice a quo, riepilogata la vicenda sottoposta al suo vaglio, a fondamento della propria decisione, ha sinteticamente osservato: “(…) Risultano agli atti le domande del ricorrente per le annualità richieste. La domande sono complete anche dell'indicazione del reddito familiare, autocertificato. Sussiste pertanto violazione della normativa eurounitaria in materia di A.N.F., posto che l'unico motivo del rigetto di quelle domande atteneva al fatto che il figlio del ricorrente risiedesse all'estero”, giudicando, al contempo, inconferente ai fini della decisione il richiamo operato dall sia alla sentenza della Corte di Cassazione Pt_1
8.3.2023, n. 6953, sia alla propria circolare n. 95/2022.
Avverso la predetta sentenza, ha proposto appello l' , con ricorso depositato Pt_1 telematicamente in data 10/10/2024, lamentando che il Tribunale di Ravenna nell'accogliere l'avverso ricorso non avrebbe tenuto della “carenza di prova in ordine al requisito dei redditi da certificare secondo la normativa di riferimento”, già eccepita in prime cure.
Il sig. ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato la Controparte_1 fondatezza del gravame ex adverso proposto sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, chiedendone il rigetto, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata, il tutto con vittoria delle spese del grado.
Ricostituitosi il contraddittorio la causa è stata istruita sulla scorta della documentazione già prodotta dalle parti in prime cure.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte che l'appello proposto dall' risulta essere fondato per le ragioni appresso indicate. Pt_1
Al riguardo, appare opportuno ricordare che l'assegno per il nucleo familiare – che ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia ed ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e
pag. 3 di 12 la "maggiorazione degli assegni familiari" prevista dalla pregressa normativa di cui agli artt. 5 e 6 del D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79 - compete, alle condizioni previste nell'art. 2 del
D.L. 13 maggio 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio
1988, n. 153.
L'art. 2 cit., nella sua perdurante vigenza (prestazione abrogata limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, per effetto dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 230/2021), prevede: “
1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti
e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.
2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con effetto dal 1 luglio
1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o più figli, l'importo mensile dell'assegno spettante è aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo.
3. Si osservano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni,
pag. 4 di 12 nonché le norme che disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato.
4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di famiglia comunque denominati, per effetto delle disposizioni del presente decreto, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.
5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di famiglia spettanti al personale in servizio all'estero ai sensi degli articoli 157, 162 e 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonché dell'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e degli articoli 26 e 27 della legge 25 agosto 1982, n. 604.
6. Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino,
a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
6-bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.
L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità è effettuato dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri.
7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate al soggetto tenuto
a corrispondere l'assegno entro trenta giorni dal loro verificarsi.
8. Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa
pag. 5 di 12 sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore
a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
8-bis. Per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno.
Per i componenti il nucleo familiare cui l'assegno è corrisposto, l'assegno stesso non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante.
9. Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo semestre dell'anno 1988 è assunto a riferimento il reddito conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del reddito concorrono altresì
i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti
a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L.
2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché l'assegno previsto dal presente articolo.
L'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente al quale
è resa la dichiarazione deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante.
10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.
11. L'assegno non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
12. I livelli di reddito previsti nella tabella allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
pag. 6 di 12 12-bis. Per i lavoratori autonomi pensionati il rinvio di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n. 440, continua ad avere ad oggetto la disciplina sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni.
13. L'onere derivante dalle disposizioni contenute nel presente articolo è valutato in lire 1.100 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Ad esso si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
14. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.
Orbene, avendo riguardo alla sopra richiamata disciplina legislativa, in correlazione alla fattispecie in esame, l' , nello spiegato atto di gravame, ha Pt_1 contestato, reiterando speculare eccezione svolta in prime cure e disattesa dal
Giudice a quo, che il ricorrente/attuale appellato non ha mai (né in sede amministrativa, né sede giudiziale) depositato idonea documentazione reddituale riferita all'intero nucleo con la quale il richiedente deve, anno per anno, attestare i redditi del proprio nucleo familiare.
Tale eccezione, ad avviso di questa Corte, “coglie nel segno” e conduce alla reiezione di tutte le domande formulate dall'allora ricorrente nel libello introduttivo del giudizio.
Sul punto, va, innanzitutto, disattesa la prospettazione dell'odierno appellato, accolta dal Giudice a quo, secondo cui il reddito complessivo del nucleo familiare per gli anni rilevanti ai fini della domanda, risulterebbe in primo luogo oggetto di autocertificazione in sede di domanda amministrativa.
In realtà con specifico riferimento all'utilizzabilità delle autocertificazioni nei rapporti con la pubblica amministrazione da parte degli stranieri residenti in Italia, si osserva che tale materia è disciplinata da alcune norme di legge, tra cui, innanzitutto, l'art. 2 commi 1° e 2 d.P.R. 394/1999, secondo cui: «I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
pag. 7 di 12 Gli stati, fatti e qualità personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, legalizzati ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autorità consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l'autorità consolare italiana attesta la conformità all'originale. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. L'interessato deve essere informato che la produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge italiana e determina gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico».
L'art. 3, commi 2°, 3° e 4°, d.P.R. 445/2000 prevede altresì: «2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il
Paese di provenienza del dichiarante.
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri».
In base alla normativa richiamata, dunque, lo straniero regolarmente soggiornante in Italia può avvalersi di autocertificazioni in ogni rapporto con la pubblica amministrazione solo qualora sia necessario certificare stati, qualità personali e fatti certificabili da autorità italiane;
negli altri casi, è necessario ottenere dall'autorità estera di provenienza idonea documentazione certificativa, corredata dalle traduzioni certificate e le firme legalizzate nei modi e nelle forme previste dalla legge (cfr. art. 33 co. 2 e 3 d.P.R. 445/2000).
Non rientrano tra gli stati, qualità personali e fatti certificabili da autorità italiane i
pag. 8 di 12 redditi e i patrimoni posseduti da stranieri in territorio estero, essendo evidente che esse non possono utilizzare all'estero gli stessi strumenti di accertamento di cui possono avvalersi per i redditi e patrimoni presenti sul territorio italiano, con riferimento all'accesso a documentazione amministrativa, utilizzo di banche dati, scambio di informazioni con altre amministrazioni, etc.
Se quindi la semplificazione offerta dalla possibilità di autocertificare il possesso di redditi e patrimoni in Italia si giustifica con l'esperibilità da parte della pubblica amministrazione di effettivi controlli ex post che possano fare emergere l'eventuale mendacità delle dichiarazioni del richiedente, appare ragionevole che la stessa agevolazione non sia permessa in situazioni in cui l'autorità italiana sia priva di strumenti efficaci per la verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
La tesi dell'allora ricorrente, secondo cui la documentazione rilasciata dagli enti dello Stato estero legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane e debitamente tradotta possa essere sostituita da autocertificazione, è dunque priva di fondamento normativo.
In particolare, si deve osservare che l'art. 2, co. 2, lett. b) D.M. 12 maggio 2003, con cui è stata data attuazione all'art. 49 co. 1 l. 289/2002, prevede che possa essere presentata autocertificazione per gli eventuali «ulteriori redditi», restando comunque imprescindibile la «certificazione, anche negativa, rilasciata dagli
Organismi che in ciascuno Stato provvedono all'erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali» di cui all'art. 2, co. 2, lett. a) D.M. 12 maggio 2003. 14.
Inoltre, l'art. 2, co. 3 D.M. 12 maggio 2003 specifica che non è comunque sufficiente una mera autocertificazione, dato che «le autocertificazioni di cui ai commi 1 e 2, lettera b), devono contenere l'accertamento dell'identità personale del dichiarante, effettuato dall'Autorità consolare o dagli enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 (sul punto, si richiama la sentenza n. 156/2023 R.S. del Tribunale Ordinario di Parma – Sezione Prima Civile – Sottosezione Lavoro emessa e pubblicata il 12/04/2023, confermata da questa Corte di Appello con sentenza emessa il 16/05/2024, in causa n. 528/2023 RG CA).
A ciò aggiungasi, in linea generale e con affermazione valevole sia per i cittadini italiani che per i cittadini stranieri residenti in Italia, che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e l'autocertificazione, pur utilizzabili in sede amministrativa e nei
pag. 9 di 12 limiti sopra indicati, non possono valere come prova in sede giudiziaria, in quanto nel giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, non può essere attribuito valore probatorio ad una dichiarazione diretta ad accertare fatti, stati e qualità personali dedotti a sostegno della domanda (in tal senso, v., tra le tante, Cass. civ., sez. III, 20.09.2004, n. 18856; conforme: Cass. civ., sez. lav.,
25.07.2002, n. 10981).
Ciò posto, va, poi, osservato che il reddito complessivo del nucleo familiare dell'odierno appellato per gli anni rilevanti ai fini della domanda, a dispetto di quanto da lui sostenuto, non può nemmeno ritenersi “provato documentalmente”. Ed invero, con specifico riferimento al proprio reddito personale, l'allora ricorrente, odierno appellato, si è limitato a produrre sub. docc. 26, 27 e 28 fasc. di primo i propri C.U. per gli anni 2019, 2020 e 2021, produzione di per sé insufficiente, in quanto nella dichiarazione reddituale per A.N.F. devono altresì essere dichiarati eventuali altri redditi, come ad esempio i redditi soggetti a tassazione separata, alimenti, redditi dei familiari prodotti all'estero, ecc.. Quanto ai componenti del nucleo familiare, l'odierno appellato si è limitato a produrre una “dichiarazione sull'onore” rilasciata dalla propria moglie che, per quanto conforme alla legislazione marocchina, non è congrua ai fini del rilascio dell'autorizzazione ANF che è disciplinata evidentemente dalla legge italiana e nemmeno coerente con quanto richiesto dalla circolare n. 95/2022 dell' . Pt_1
Inoltre rimangano comunque esclusi dall'attestazione i redditi all'estero dell'allora ricorrente rispetto ai quali non vi sono produzioni, così come non risultano produzioni in relazione alla posizione del figlio minore del lavoratore.
Per altro, sul punto nessuna nuova produzione è stata svolta in sede di gravame, né sono state formulate specifiche richieste istruttorie.
Ne discende che la condizione d'impossidenza di redditi e beni in capo ai soggetti per cui è richiesto il beneficio non risulta provata.
Va peraltro escluso che, in relazione al requisito reddituale in questione, possa configurarsi una “pista probatoria”, percorribile da questa Corte, atteso che: “nel rito del lavoro, solo nel caso in cui il materiale istruttorio acquisito al processo indichi “piste probatorie” significative ai fini della ricerca della verità, ovvero allorché le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, è tenuto ad esercitare il potere-dovere, previsto dall'art. 437 c.p.c., di provvedere anche
pag. 10 di 12 d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, ferma restando sempre la necessità che i fatti stessi siano stati allegati nell'atto introduttivo” (così
Cass. n. 18252 / 2011 e nel medesimo senso, del necessario presupposto di semiplena probatio dei fatti allegati, v. Cass. n. 19358/2015 e 15925 / 2020).
Quanto precede si afferma tenuto conto dei principi applicabili anche in subiecta materia, pacificamente evincibili dalle seguenti massime, secondo cui: “in tema di assegno di invalidità previsto a favore degli invalidi civili dalla L. n. 118 del
1971, i requisiti socio-economici (reddituale e dello stato di incollocazione al lavoro) rappresentano elementi costitutivi del diritto alla prestazione assistenziale, la cui prova è a carico del soggetto richiedente, non potendo qualificarsi gli stessi, quindi, come mere condizioni di erogazione del beneficio, accertabili in sede extragiudiziale” (v. Cass. nn. 4067/2002; 13967/2002;
14035/2002; 13046/2003; 13279/2003; 13966/2003; 14696/2007; 22899/2011;
8856 / 2017) e secondo cui “nei giudizi volti al riconoscimento del diritto alla pensione o ad assegno di invalidità civile, il requisito reddituale, al pari dei requisiti salutari e di quello socio – economico, cosiddetto della incollocazione al lavoro, costituisce elemento costitutivo del diritto, la cui sussistenza va verificata anche d'ufficio ed è preclusa solo dalla relativa non contestazione, ove la situazione reddituale sia stata specificamente dedotta, nonché dal giudicato, nel caso in cui non sia stato proposto sul punto specifico motivo di appello” (Cass. sent. n. 16395 / 2008, 6646 / 2012 e 17642 / 2016).
In senso conforme a queste valutazioni, si richiama, inter alia, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. la sentenza di questa Corte di Appello n. 396/2023, depositata il 14.07.2023 (Pres. Cons. Rel. Luca Mascini), pronunciata Persona_3 in speculare controversia ed espressione di un orientamento consolidato di questa
Corte di Appello, avvallato anche in sede di legittimità (si vedano, in tal senso,
Cass. 6953/2023; Cass. 6954/2023; Cass. 2600/2025; Cass. 2603/2025 e Cass.
2604/2025 che hanno confermato sentenze di questa Corte di Appello del tenore di quella sopra riportata).
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dall va accolto, con conseguente reiezione delle domande proposte Pt_1 dal sig. con il libello introduttivo del giudizio. Controparte_1
La complessità delle questioni giuridiche sottese alla fattispecie esaminata, le
pag. 11 di 12 difficoltà ricostruttive dei fatti che l'odierno appellato avrebbe dovuto dimostrare e l'opinabilità delle valutazioni compiute da questa Corte (rispetto alle quali risultano precedenti giurisprudenziali di segno contrario), complessivamente considerate, costituiscono “gravi ed eccezionali ragioni” ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel testo novellato dalla sentenza della Corte Costituzionale 77/2018 per compensare integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- in accoglimento dell'appello proposto dall' , riformando integralmente la Pt_1 sentenza gravata, rigetta le domande proposte dal sig. con Controparte_1 il ricorso introduttivo del giudizio;
- compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio fra le parti in causa.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 20.02.2025
Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente
Dott.ssa Marcella Angelini
pag. 12 di 12