Sentenza 9 luglio 1989
Massime • 1
L'alloggio assegnato in concessione, a titolo oneroso, ad impiegato civile dello stato, a norma dell'art. 3 della legge 27 giugno 1949 n. 329, è qualificabile come "casa familiare", in quanto viene ceduto, ancorché in correlazione con le prestazioni lavorative, al fine di soddisfare le esigenze abitative del dipendente e dei componenti della sua famiglia. Detto alloggio, pertanto, in caso di divorzio, può essere attribuito al coniuge diverso dal concessionario, se affidatario della prole, ai sensi dell'art. 12 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 (il quale, con rinvio non recettizio, rende applicabile l'art. 155 quarto comma cod. civ. nel testo fissato dalla legge 19 maggio 1975 n. 151) e poi dell'art. 11 della legge 6 marzo 1987 n. 74. ( V 1768/88, mass n 457756; ( V 4089/87, mass n 452870).*
Commentario • 1
- 1. Osservatorio nazionale sul diritto di famigliahttps://www.osservatoriofamiglia.it/ · 17 gennaio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/07/1989, n. 3247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3247 |
| Data del deposito : | 9 luglio 1989 |
Testo completo
L'alloggio assegnato in concessione, a titolo oneroso, ad impiegato civile dello stato, a norma dell'art. 3 della legge 27 giugno 1949 n. 329, è qualificabile come "casa familiare", in quanto viene ceduto, ancorché in correlazione con le prestazioni lavorative, al fine di soddisfare le esigenze abitative del dipendente e dei componenti della sua famiglia. Detto alloggio, pertanto, in caso di divorzio, può essere attribuito al coniuge diverso dal concessionario, se affidatario della prole, ai sensi dell'art. 12 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 (il quale, con rinvio non recettizio, rende applicabile l'art. 155 quarto comma cod. civ. nel testo fissato dalla legge 19 maggio 1975 n. 151) e poi dell'art. 11 della legge 6 marzo 1987 n. 74. ( V 1768/88, mass n 457756; ( V 4089/87, mass n 452870).*