Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 3252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3252 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
1
Il Giudice del Tribunale di Napoli, X sez., dott. Ulisse Forziati, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 11526/2024 di R.G.; rilevato che l'udienza di discussione è stata sostituita, ex artt. 127 ter e 128, comma 1, c.p.c., con un termine sino alla data odierna per il deposito di note scritte;
lette le note depositate in data 29.03.2025 dall'appellante; lette le note depositate in data 28.03.2025 dal CP_1 tutto ciò rilevato e tenuto conto del disposto dell'art. 127 ter ultimo comma c.p.c., come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. i), n. 3, del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, definisce la presente controversia mediante il deposito della seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello introdotta con atto di citazione notificato in data 22 maggio 2024
DA
(già ), cod. fiscale Parte_1 Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Napoli, piazza Piedigrotta n. 15, presso lo studio dell'Avv. Felice Petillo
(Avv. Felice Petillo)
APPELLANTE
CONTRO
cod. fiscale , elettivamente domiciliato in Napoli, via Controparte_2 C.F._1
F. Imparato n. 84, presso lo studio degli Avvocati Rita Mannarini e Immacolata Rita Laurenza
(Avv.ti Rita Mannarini e Immacolata Rita Laurenza)
APPELLATO resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con sentenza n. 1213/2024, pubblicata in data 19.03.2024 e notificata in data
26.04.2024, il giudice di pace di Barra ha condannato la (d'ora Parte_1 in poi, per comodità, “ ”), rimasta contumace, al pagamento di € 5.000,00 Parte_1 in favore dell'attore, a titolo di risarcimento dei danni da questi subiti a causa del Controparte_2 sinistro verificatosi in data 01.12.2012 all'interno della sede della convenuta. Quest'ultima è stata condannata anche al pagamento delle spese di lite della controparte, liquidate in € 1.300,00
(di cui € 170,00 per esborsi), oltre accessori di legge.
Avverso la suddetta sentenza, la ha proposto appello, deducendo, quale Parte_1 unico motivo di gravame, la nullità/inesistenza della notificazione dell'atto di citazione per violazione e falsa applicazione degli artt. 138 e 145 c.p.c.. In particolare, dalla relata di notificazione emergeva che il plico non era stato consegnato per rifiuto di una non meglio identificata dipendente, con conseguente mancato perfezionamento del procedimento notificatorio. L'appellante ha quindi insistito, previa sospensione della sentenza impugnata, per
1
l'accertamento della nullità della notificazione dell'atto introduttivo in primo grado, con conseguente rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'articolo 354 c.p.c..
L'appellato si è costituito, eccependo che: - il gravame doveva essere dichiarato inammissibile, in quanto la controparte non aveva sollevato alcuna censura al merito della decisione;
- la notificazione era valida. Ciò dedotto, ha concluso per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata.
L'efficacia esecutiva della sentenza di I grado è stata sospesa con ordinanza del 15.07.2024.
*****
§ 2. L'appello è ammissibile dal punto di vista contenutistico, atteso che l'appellante può limitarsi a sollevare censure di mero rito nel caso in cui il loro eventuale accoglimento comporterebbe la rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c. (cfr., tra le tante,
Cass., sez. III, n. 19159 del 29/09/2005; Cass., sez. III, n. 2053 del 29/01/2010). Nel caso in esame, la censura si fonda sulla nullità della notificazione della citazione in I grado, vizio rientrante nelle ipotesi di rimessione della causa al primo giudice previste dalla norma innanzi richiamata.
§ 3. Nel merito l'appello è fondato.
Dall'esame del fascicolo di I grado del si evince che: - la notificazione dell'atto di CP_1 citazione in primo grado è stata tentata, ex art. 145 c.p.c., presso la sede della Parte_1
, sita in Napoli, via Salvatore Aprea n. 52; - il plico non è stato consegnato, stante il
[...] rifiuto della dipendente, ivi rinvenuta, di ricevere copia dell'atto. Nella relata non risulta identificato il soggetto che avrebbe rifiutato il piego. Il Giudice di Pace, ritenendo valida la notifica così effettuata, ha dichiarato la contumacia del convenuto, senza disporre la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c..
Ebbene, la notificazione in esame è affetta da nullità per violazione del combinato disposto degli artt. 145 e 138 c.p.c., sicché il contraddittorio in primo grado non può dirsi instaurato.
È noto, infatti, che “il rifiuto di ricevere la copia dell'atto è legalmente equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie soltanto ove sia certa l'identificazione dell'autore del rifiuto con il destinatario dell'atto, non essendo consentita una analoga equiparazione nel caso in cui il rifiuto sia stato opposto da un soggetto del tutto estraneo” (cfr. Cass., sez. V,
12/09/2023, n. 26385; inoltre, in relazione ad una fattispecie perfettamente sovrapponibile alla presente, vedi Cass., sez. V, 15/06/2023, n.17251).
Nel caso di specie, non essendo nota l'identità del soggetto che ha rifiutato il piego, non vi può essere alcuna equiparazione tra rifiuto e consegna in mani proprie, con conseguente nullità della notificazione. Né si può ritenere che l'atto abbia raggiunto il suo scopo atteso che la convenuta è rimasta contumace, venendo a conoscenza della lite soltanto a seguito della notificazione della sentenza.
Dalla nullità della notificazione discende la violazione del diritto di difesa della Parte_1
, con conseguente nullità della sentenza resa in assenza di una valida instaurazione del
[...]
2 3
contraddittorio. La causa va rimessa al primo giudice ex art. 354, comma 1, c.p.c..
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano, come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 2014 (come aggiornati dal d.m. n. 147 del 2022), del valore della controversia, del mancato compimento di atti istruttori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sez. X, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) in accoglimento dell'appello proposto dalla , dichiara la nullità Parte_1 della sentenza del giudice di pace di Barra n. 1213/2024, pubblicata in data 19.03.2024;
b) letto l'art. 354 c.p.c., rimette le parti dinanzi al giudice di pace di Barra in diversa composizione;
c) condanna al pagamento delle spese di lite dell'appellante, relative al presente Controparte_2 grado del giudizio, liquidate in € 174,00 per esborsi ed € 1.278,00 per compenso del difensore
(di cui € 213,00 per la fase di studio, € 213,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 426,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 31.03.2025 Il Giudice
3