Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/03/2025, n. 2573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2573 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 30302/2024 Reg. Gen.
RE PU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
-SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati: Presidente Dott. Maria Laura Amato
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 03/09/2024 e vertente
TRA
C.F. 1 ) Parte_1
Luogo e data di nascita MILANO in data 02/11/1983
Residenza: VIA SANTA RITA DA CASCIA 59 MILANO rappresentata e difesa dall'Avv. CICCARONE ADRIA NA presso il quale ha eletto domicilio giusta procura in atti
Parte attrice
E
C.F. 2 ), Controparte 1
Luogo e data di nascita: MILANO in data 07/09/1981
Residenza VIA BINDA 33, MILANO;
Parte convenuta contumace
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 18 settembre 2024
OGGETTO:
CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO
Conclusioni di parte attrice precisate all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. il 18 marzo 2025 1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Milano in data 17.7.2006 dai sigg.ri (trascritto nei Registri dello Stato Civile del Parte 1 e Controparte 1
Comune di Milano: Atto n. 574, Parte 2, Serie A, Volume R01, Anno 2006);
2) confermare tutte le condizioni della sentenza di separazione
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario a MILANO il 10/06/2006, (anno
2006, atto n. 574, parte II, serie A).
Dall'unione sono nati Per 1 il 23 febbraio 2011 e Per_2 il 19 aprile 2018.
Le parti sono state autorizzate a vivere separate in data 25 ottobre 2022 ed il procedimento di separazione è stato definito come da sentenza n. 5035/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Milano
1'8 maggio 2024. ha chiesto a questo Con ricorso iscritto a ruolo in data 03/09/2024 Parte 1 Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civile del matrimonio con conferma delle condizioni di separazione.
Il Giudice Delegato con decreto del 17 settembre 2024 ha richiesto ai servizi sociali del Comune
Milano, incaricati con sentenza di separazione di questo Tribunale n. 5035/2024 depositata il 14 maggio 2024, di un'importante presa in carico del nucleo famigliare e di organizzare gli incontri dei minori (in data 23.2.2011) e (in data 19.4.2018), Persona 3 Persona 4 con richiesta di trasmettere una relazione di aggiornamento in particolare dando contezza dell'andamento delle frequentazioni con il padre, dell'effettività e dell'andamento dei percorsi di sostegno disposti, e segnalando ogni provvedimento utile e necessario per la tutela dei minori
La relazione richiesta è stata depositata il 10 marzo 2025.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 18 marzo 2025, verificata la regolarità della notifica effettuata a mezzo PEC, il Giudice delegato ha dichiarato la contumacia di Controparte_1 presente personalmente senza assistenza tecnica.
Il Giudice Delegato, ammonito il marito delle obbligatorietà della assistenza tecnica, ha proceduto all'audizione separata dei coniugi
La moglie ha dichiarato:
Mi voglio divorziare
I ragazzi vivono con me c'è l' ADM due volte alla settimana per quattro ore alla settimana. I ragazzi non vedono il padre da circa due anni.
Da quando ci siamo lasciati non mi ha più cercata e non ho più alcun contatto con lui. E' pendente un procedimento penale per violenza sessuale e tentato omicidio in mio danno. Lo avevo detto anche al Giudice della separazione ed è per questo che i SS hanno delega ad organizzare gli incontri die figli con il padre se e nei limiti in cui lui faccia un percorso alla genitorialità e si impegni a farsi valutare.
Ad oggi non lo ha fatto. Ha iniziato a versare il mantenimento stabilito solo da febbraio 2025 grazie all'inetrvento del mio avvocato. Mi paga il suo datore di lavoro
Ho terminato i percorsi per me e per i bambini. Per 5 stiamo bene e non ne abbiamo più bisogno
Adesso stiamo valutando con i SS di riattivare supporti alla luce degli esiti del penale per riuscire a comunicare meglio ai bambini l'eventuale condanna del padre.
Sono costituita parte civile nel processo penale con l'avv Roberta Susci.
Io chiedo la conferma dell condizioni di separazione che tutelano sia me sia i bambini in caso lui volesse rivederli. Ad oggi non si è mai presentato.
Le maestre del piccolo mi hanno detto che è molto distratto: non si sa perché si annoia perché sa già le cose che spiegano o perché ha bisogno di un supporto.
Il grande che fa la terza media va bene. Fa rugby.
Percepisco il reddito di inclusione per 700,00 euro. L'AUU è adesso di 400,00 euro. Pago io interamente il mutuo per 510/520 euro. Per gli arretrati è stata prevista una dilazione.
Il marito ha dichiarato: non ho nominato un avvocato perché ero d'accordo con la conferma della separazione su tutti gli aspetti.
Mi voglio divorziare alle condizioni della separazione ADR: è vero che c'è un processo penale di cui non so dire nulla. So che c'è un'udienza il 3 aprile
2025 davanti ad un Collegio. Sono fatti del 2022. Non ho mai avuto misure cautelari e non ricordo bene l'imputazione.
Adesso faccio il meccanico ed il mio datore di lavoro paga direttamente a mia moglie il manteniemnto dei figli dopo che l'avv. Ciccarone si è attivato. Mi va bene così Mi vorrei impegnare in un percorso con gli assistenti sociali. Per adesso non l'ho fatto perché non avevo una situazione stabile
L'avv. Ciccarone ha dichiarato: I fatti gravi di violenza sono state compiutamente valutati dal Giudice della separazione. Non è necessari acquisire gli atti al processo in difetto di ragioni di tutela ulteriore di quella approntata con la separazione in termini di affido super esclusivo e di delega i SS sugli incontro con il padre ed interventi supportivi per il nucleo.
Mi impegno, vista la richiesta dei SS a coordinarmi con l'avv penalista in modo da comunicare tempestivamente i provvedimenti dall'AG penale in modo da gestire con i bambini le comunicazioni conseguenti
Il Giudice delegato, dato atto che i fatti di violenza addebitati al marito erano già stati compiutamente valutati nel giudizio di separazione e posti a fondamento della decisione sulla genitorialità e sulla tutela dei minori nella sentenza di separazione resa l'8 maggio 2024 ritenuta la causa matura per la decisione posto che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie e ritenuto non necessaria l'attivazione d'ufficio a tutela della prole ex art 473 bis. 2 c.p.c., ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni.
Parte attrice ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe e il Giudice delegato, autorizzati i coniugi a vivere separati, non ha adottato provvedimenti provvisori in assenza di domanda ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori:
Il giudice delgato ha quindi ordinato la discussione orale della causa all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
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Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio: Le parti sono state autorizzate a vivere separate in data 25 ottobre 2022, il procedimento di separazione è stato definito come da sentenza n. 5035/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di
Milano l'8 maggio 2024 ed il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio è stato depositato il 02/09/2024
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole
Il Collegio ritiene che le condizioni stabilite nella sentenza di separazione l'8 maggio 2024 - 10 mesi fa- siano ancora attuali (come confermato anche dai SS del Comune di Milano che nella relazione depositata il 10 marzo 2025 hanno dato atto della idoneità materna, della latitanza paterna e della necessità di essere informati sull'evoluzione del provvedimento penale a carico del padre al fine di supportare la madre nella comunicazione figli).
Dette statuizioni, come riportate in dispositivo, nel contesto di violenza paterna, di allegata dipendenza da sostanze stupefacenti e di latitanza del marito rappresentano la migliore ( nonché unica) regolamentazione possibile dell'esercizio della responsabilità genitoriale e l'assetto abitativo, relazionale ed economico più rispondente all'interesse dei due minori.
Detti provvedimenti devono, pertanto, essere confermati in sentenza come richiesto anche da parte attrice e dal marito comparso personalmente in udienza
Sulle spese di lite.
La natura necessaria del giudizio e la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, portano a non disporre nulla in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
30302 del 2024, nella contumacia di parte convenuta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra a MILANO il10/06/2006, atto Parte 1 e Controparte_1 trascritto negli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di MILANO
(anno 2006, atto n. 574, parte II, serie A),
2. Conferma l'affido dei figli minori Per 1 (nato il [...]) e Per 2 (nato il
19.04.2018), in via esclusiva alla madre che li terrà collocati anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di Milano via Santa Rita Da Cascia n. 59 e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la figlia medesima, compresi il rilascio/rinnovo dei documenti di identità della stessa validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi (affido cd. superesclusivo).
3. Dispone che i Servizi Sociali del Comune di Milano mantengano la presa in carico del nucleo familiare e dei minori, demandando loro, anche per il tramite dei Servizi Specialistici dell'ASST ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di provvedere:
a regolamentare gli incontri padre/figli a condizione che il genitore ne faccia richiesta e mostri di voler riprendere un rapporto stabile con i figli e verificatane quindi le intenzioni e la condizione psicologica, inizialmente in Spazio Neutro e con modalità osservate e protette, secondo tempi e modalità rispondenti alle esigenze e ai bisogni dei minori e con progressiva ed eventuale liberalizzazione e/o rimodulazione solo in base agli esiti degli interventi ed accertamenti disposti e tenuto conto delle condizioni psicoemotive dei figli minori e del Cont percorso presso il che il padre dovrà, se non lo ha già fatto, assolutamente riattivare;
ad avviare tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto socio-
-
educativo anche domiciliari (a cada della madre) e/o di supporto psicologico per i minori, in particolare di supporto psicologico per il minore Per_1 e di psicomotricità per Per 2 per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse dei medesimi, anche eventualmente superando le obiezioni della madre;
ad avviare tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto individuali, in specie per la madre al fine di rafforzare le sue risorse genitoriali, aiutandola nel percorso di crescita e di educazione dei figli e per il padre mantenendo la sua presa in carico presso il CPS
e con tutti gli interventi a cui vorrà eventualmente aderire in caso di ripresa dei rapporti al fine di favorire il ripristino della relazione con i figli;
a svolgere un'attenta e marcata attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei minori, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale dei Minori, Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori;
Parte 1 la ex casa coniugale sita 4. Conferma l'assegnazione alla signora in Milano via S. Rita da Cascia n. 59,;
, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due 5. Conferma a carico di Controparte_1
Parte_1 entro il 10 di ogni mesefigli mediante versamento a dell'importo mensile complessivo di € 700,00 (€ 350,00 a figlio) (annualmente rivalutabile con indici Istat, prima rivalutazione novembre 2023) oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche ed extrascolatiche obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre
2017, secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
6. Dispone l'assegno unico spetti, come per legge, alla madre;
7. Prende atto dell'impegno della difesa materna a comunicare tempestivamente ai SS gli esiti del procedimento penale in corso al fine di curare una corretta comunicazione ai bambini
8. Dichiara irripetibili le spese di lite;
9. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di MILANO, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege;
Si comunichi ai SS del Comune di Milano
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2025
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott. Chiara Delmonte Dott. Maria Laura Amato