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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 30/09/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione III Civile
Composto dai Magistrati:
Franco Davini Presidente
Giovanna Cannata ConSIliere
Lucia Franzese Giudice Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa RG 663/2023 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Ingolotti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Chiavari, Vico E. Gonzales 5/1, per mandato in atti
APPELLANTE
Contro
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, e , in proprio nonché qual rappresentante pro tempore CP_1
di rappresentate e difese dall'Avv. Carla Dellacasa, Controparte_1
ed elettivamente domiciliate presso il suo Studio in Genova, Via Brigata Liguria 1/23, per mandato in atti
APPELLATE e APPELLANTI INCIDENTALI
CONCLUSIONI DELLE PARTI PARTE APPELLANTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza n. 825/2023 pronunciata dal Tribunale di Genova, pubblicata in data 27/3/2023 nel procedimento RG n. 1672/2021, relativamente alla parte impugnata e per i motivi esposti, revocare e/o modificare il regime di condanna delle spese processuali del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di primo grado e per l'effetto condannare in solido corrente in Genova, Controparte_1
Mercato Orientale, banchi n.ri 202 e 203, p.i. , in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore SI.ra , e la SI.ra , nata a [...] CP_1 CP_1 il 12/10/1967, residente in [...], c.f.
a corrispondere alla in C.F._1 Parte_1 persona del legale rappresentante SI.ra , corrente in Genova Via di CP_2
Vallechiara 3 (C.F. e P.I. ) le spese di lite per il giudizio di opposizione di P.IVA_2 primo grado
-o nella quantificazione proposta dalla scrivente difesa nella misura di €. 7.616,00 per compensi, secondo lo scaglione dei valori medi del predetto D.M., oltre €. 259,00 per esborsi, oltre al 15%, ex art 2 del citato D.M, oltre IVA e CPA, come per legge, nonché le spese della fase monitoria pari ad Euro 1.305,00 per compenso ed in Euro 286,00 per spese, oltre I.v.a. e C.p.a. a favore della società e Parte_1
ponendo definitivamente a carico solidale di parte Controparte_1
e della SI.ra , le spese di CTU di primo grado CP_1
-o nella regolamentazione e quantificazione che l'Ecc.ma Corte D'Appello adita vorrà determinare.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre alla rifusione delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi liquidati”.
PARTE APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE:
“Piaccia alla Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria meglio vista:
in riforma della sentenza n. 825/2023 del Tribunale civile di Genova, respingere ogni pretesa avversaria, poiché infondata, inammissibile e non provata;
respingere l'appello di poiché inammissibile, infondato e Parte_1 non provato, mandando esente le esponenti da ogni pretesa ex adverso azionata;
vinte le spese di lite;
in via subordinata, in denegata ipotesi di accertamento di un diritto di credito in capo alle appellanti, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto l'applicazione degli interessi di mora ex D.L. n. 231/12002, con compensazione delle spese del presente giudizio.
In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione di prove orali per interrogatorio formale e per testi, sui seguenti capitoli di prova, preceduti dalla formula “vero è che” e depurati da ogni eventuale giudizio e/o valutazione:
1) “Vero è che”: in persona della SI.ra , Controparte_1 Parte_2
in relazione alle fatture ex adverso prodotte sub 1), che si rammostrano al teste, ha effettuato i pagamenti in contanti, per gli importi e nelle date indicati nei documenti sub
Co 3), 4) e 5) di cui al fascicolo di parte 27 che pure si Parte_3 rammostrano al teste, così per complessivi € 23.600,00, così precisati: in data 5/9/2017 €
800,00, in data 11/9/2017 € 800,00, in data 19/9/2017 € 800,00, in data 25/9/2017 €
800,00, in data 7/10/2017 € 800,00, in data 11/10/2017 € 800,00, in data 20/10/2017 €
800,00, in data 30/10/2017 € 800,00, in data 14/11/2017 due dazioni da € 800,00, così per € 1.600,00, in data 5/12/2017 € 800,00, in data 15/12/2017 € 800,00, in data
24/11/2017 € 2.000,00, in data € 24/11/2017 € 1.500,00, in data 21/7/2017 € 1.250,00, in data 15/1/2018 € 600,00, in data 20/1/2018 € 500,00, in data 26/1/2018 € 500,00, in data
16/4/2018 € 700,00, in data 27/4/2018 € 150,00, in data 16/5/2018 € 150,00, in data
28/5/2018 € 250,00, in data 13/6/2018 € 250,00, in data 6/7/2018 € 300,00, in data
12/9/2018 € 300,00, in data 21/11/2018 € 300,00, in data 28-29/11/2018 € 300,00, in data
14/12/2018 € 300,00, in data 20/12/2018 € 300,00, in data 18/1/2019 € 300,00, 18/2/2019
€300,00. in data 13/5/2019 €300,00, in data 6/9/2019 € 100,00, in data 20/9/2019 €
300,00, in data 4/10/2019 € 300,00, in data 29/10/2019 € 200,00, in data14/11/2019 €
250,00, in data 12/12/2019 € 300,00, in data 30/12/2019 € 300,00, 15/01/2020 € 250,00,
22/1/2020 € 200,00, in data 4/2/2020 € 200,00, 21/2/2020 € 200,00, in daya 3/7/2020 €
200,00, in data 28/8/2020 € 200,00, 23/9/2020 € 200,00, in data 13/11/2020 € 200,00, in data 27/11/2020 € 500,00.
2) “Vero è che”: i pagamenti di cui sopra sub 1) sono avvenuti nelle date indicate nei documenti sub 3), 4) e 5) di cui al fascicolo di parte opponente, che si rammostrano al teste, presso i banchi n.ri 202 e 203, posizionati all'interno del Mercato Orientale di Genova, Via XX Settembre, per il tramite di dazioni in contanti effettuate da Pt_2
nei confronti degli incaricati al ritiro di , SInori ,
[...] Parte_1 CP_2 [...]
e i quali rilasciavano la relativa firma per ricevuta all'atto di Parte_4 Parte_5 ogni pagamento medesimo;
3) “Vero è che”: ha eseguito personalmente in favore di Parte_2 [...]
presso i banchi n. 202 e 203 del Mercato Orientale di Genova, anche i Parte_1
pagamenti privi della firma “per ricevuta” ed indicati nel doc. sub 4) di cui al fascicolo che si rammostra al teste, e, precisamente, i pagamenti effettuati in data Controparte_1
21/11/2018 per € 300,00, in data 28-29/11/2018 per € 300,00, in data 20/12/2018 per ulteriori € 300,00.
4) “Vero è che”: tutti i pagamenti di cui sopra sub 1), 2) e 3), per complessivi € 23.600,00, non sono stati defalcati da dall'importo di € 29.800,47, di cui alle Parte_1
fatture allegate agli atti (cfr. doc. sub 1) fascicolo di parte ). Parte_1
Co 5) “Vero è che” in relazione alle forniture anteriori rispetto a quelle CP_1 indicate nelle fatture ex adverso prodotte sub 1) e che si rammostrano al teste, ha provveduto all'integrale pagamento del dovuto per il tramite, tra gli altri, anche dei seguenti pagamenti, a mezzo di assegni bancari, qui di seguito meglio specificati: in data
28/2/2017, € 2.561,29 a mezzo assegno n. 0120561880, in data 21/3/2017 € 2-302,14 a mezzo assegno n. 0120563501, in data 1/8/2017 € 1.000,00 a mezzo assegno n.
0124071343, in data 4/1/2017 € 3.574,41 a mezzo assegno n. 0116817865, in data
2/1/2917 € 873,61 a mezzo assegno n. 0116817861, in data 2/1/2017 € 665,60 a mezzo assegno n. 0120561871, in data 10/1/2017 € 466,13 a mezzo assegno n. 0120560829, in data 17/1/2017 € 2.221,86 a mezzo assegno n. 0116817868, in data 1/02/2017 € 723,73
n. 0120560830, in data 8/1/2017, € 2.206,78 a mezzo assegno n. 0405183099, in data
9/8/2017 € 658,34 a mezzo assegno n. 0124074623, in data 17/8/2017 € 814,70 a mezzo assegno n. 0124074621, in data 31/8/2017 € 407,36 a mezzo assegno n. 0126821761, in data 12/9/2017 € 309,97 a mezzo assegno n. 0124074628, in data 26/9/2017 € 557,57 a mezzo assegno n. 01268821766, in data 16/5/2017 € 2.842,31 a mezzo assegno n.
0120563185, in data 23/5/2017 € 335,40 a mezzo assegno n. 0124071344, in data
25/5/2017 € 206,25 a mezzo di assegno n. 0124071345, in data 5/6/2017 € 2.461,66 a mezzo di assegno n. 0120563186, in data 5/6/2017 € 384,17 a mezzo di assegno n.
0124071342, in data 8/6/2017 € 216,51 a mezzo di assegno n. 0120563187, in data
15/6/2017 € 456,10 a mezzo di assegno n. 01205631190, in data 26/6/2017 € 3.008,73 a mezzo di assegno n. 0120563188, in data 27/10/2017 € 525,18 a mezzo di assegno n.
0124073696, in data 31/10/2017 € 553,24 a mezzo di assegno n. 012621767, in data
13/11/2017 € 472,45 a mezzo di assegno n. 0126822396, in data 28/11/2017 € 412,87 a mezzo di assegno n. 0124073697., come da estratto conto, che si rammostra al teste (cfr. doc. sub 8) fascicolo di parte . Controparte_1
Si indicano a testimoni su tutti tali capitoli, nonché in controprova su eventuali capitoli avversari, i SInori: , , , Email_1 Email_2 Email_3 Email_4
. Email_5 Email_6
Si chiede, ove occorrendo, disporsi ordine di esibizione, ex artt. 210 c.p.c. - 213 c.p.c., a e Banco di Chiavari spa , in persona dei rispettivi Parte_1 CP_3
legali rappresentanti pro tempore, degli assegni emessi da in Controparte_1 favore di , meglio specificati nel capitolo di prova sub 5) della Parte_1
memoria ex art. 183, VI c., c.p.c. n. 2 depositata nel corso del giudizio di primo grado in data 15/11/2021.
D) Si chiede, ove occorrendo, ammettersi rinnovazione della consulenza tecnica, al fine di accertare e determinare il preteso credito avversario, alla luce dei pagamenti dedotti in giudizio e delle sole fatture azionate in sede di ricorso monitorio”.
****
1.- adiva il Tribunale di Genova chiedendo che Parte_1
fosse ingiunto a nonché a in proprio, Parte_6 CP_1 di pagare la somma di euro 29.800,47, oltre interessi, quale corrispettivo per il pagamento di alcune fatture aventi ad oggetto forniture di prodotti alimentari effettuate nel periodo
2016/2017.
Il Tribunale di Genova accoglieva la richiesta monitoria ed emetteva il decreto ingiuntivo n. 3458/2020 per l'importo di euro 29.800,47 oltre interessi moratori, oltre euro 1.305,00, per compensi ed euro 286,00 per esborsi, oltre IVA e Cpa.
Con atto di citazione in opposizione, la e Controparte_1 CP_1
in proprio convenivano in giudizio la er ottenere Parte_1
l'annullamento del suddetto decreto ingiuntivo e deducevano, in relazione alle fatture azionate in sede monitoria, di aver versato alcuni acconti, pari alla complessiva somma di euro 9.700,00, che dovevano essere portati in detrazione. La si costituiva in giudizio contestando l'avversaria Parte_1
opposizione e deducendo che i predetti acconti si riferivano ad altre e diverse prestazioni intercorse tra le parti.
Il Tribunale di Genova, rigettata la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, licenziava CTU contabile sul seguente quesito: “Attesa l'imputazione dei pagamenti in atti, che risultano prodotti in atti, considerando esclusivamente quelli, la cui imputazione sia riferibile documentalmente alle fatture azionate, ovvero quelle comprese nel piano di rientro e nello stralcio dei registri iva prodotto, dica il ctu, esaminati gli atti e i documenti prodotti, se residuano delle somme da pagare e nell'ipotesi affermativa ne indichi l'esatto importo”.
Il CTU dott. così rispondeva al quesito: “Considerato che il totale del credito Per_1 risultante dalla somma delle fatture inserite nel piano di rientro e di quelle riportate nell'Estratto autenticato del registro iva ammonta a 49.736,30 Euro, e che il totale dei pagamenti imputabili al credito azionato risulta essere pari a 23.300,00 Euro, ne deriva che il credito residuo d nei confronti de è pari a 26.436,30 Euro”. Parte_1 CP_1
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Genova con sentenza n. 825/2023, così statuiva:
“- Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il D.I. n° 3458/2020, R.G. 10808/2020 emesso in data 22 dicembre 2020 dal Tribunale di Genova;
- CONDANNA nonché la SI.r C.F. CP_1 Controparte_1 CP_1 in proprio a pagare la somma di €. 26.436,30, oltre interessi, ex C.F._1
d. lgs. 231/2002, dal dovuto all'effettivo saldo;
− Condanna in persona del legale rappresentante p.t., a Parte_1 pagare a in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 nonch C.F in proprio, a rifondere le spese di lite, CP_1 C.F._1 che liquida nella misura di €. 5.077,33 (pari ai 2/3 di €. 7.616,00) per compensi, secondo lo scaglione dei valori medi del predetto D.M., oltre ad €. 259,00 per esborsi, oltre al
15%, ex D.M. 55 del 2014, e successive modifiche oltre IVA e CPA, come per legge.
Pone il restante terzo a carico d in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., nonch C.F in proprio. CP_1 C.F._1
− Compensa le spese della fase monitoria.
− Pone a carico di in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., i 2/3 delle spese di CTU e il restante 1/3 a carico della società attrice in opposizione, in persona del legale rappresentante p.t., come da Controparte_1 decreto di liquidazione in atti;
− Respinge tutte le altre domande”.
In particolare, secondo il Tribunale, non risultava provato che l'attrice in opposizione avesse versato, in favore della convenuta opposta, l'ulteriore somma pari ad euro 9.700,00, mentre la parte opposta aveva dimostrato la fondatezza del proprio credito.
Circa il pagamento degli interessi di mora, il Tribunale rilevava che già il ricorso per decreto ingiuntivo conteneva la domanda relativa agli interessi moratori, i quali sono dovuti dal debitore, anche se non pattuiti.
2.- Avverso detta sentenza proponeva appello Parte_1
affidando il gravame al seguente motivo:
2.1- Errata e contraddittoria, in fatto ed in diritto regolamentazione delle spese di lite.
Il Giudice di prime cure avrebbe errato nel condannare il creditore opposto al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, nonostante abbia ritenuto che il primo ha dimostrato la fondatezza del proprio credito.
Infatti, la sentenza impugnata avrebbe confermato il debito di euro 26.436,30, oltre interessi, in solido a carico dell' e della SI.ra , Controparte_1 CP_1
ma avrebbe erroneamente condannato la parte creditrice al pagamento delle spese legali per oltre cinquemila euro.
3.- e si costituivano in giudizio Controparte_1 CP_1 contestando integralmente l'atto d'appello avversario ed eccependone la nullità in quanto privo di valida procura.
Le appellate proponevano altresì appello incidentale, affidando il gravame ai seguenti motivi:
3.1- Con il primo motivo di appello incidentale la parte appellante incidentale allega che la ha agito in sede monitoria per il recupero di un preteso Parte_1 credito (29.800,47 euro) derivante da una serie di fatture analiticamente indicate.
L' ha opposto il decreto ingiuntivo eccependo di aver effettuato Controparte_1 ulteriori pagamenti – per euro 23.600,00 – che non sarebbero stati portati in deduzione e non sarebbero stati contestati dalla parte opposta. Pertanto, la sentenza sarebbe errata in quanto – sulla scorta della CTU cui sarebbe stato sottoposto un erroneo quesito, ha considerato, oltre alle fatture azionate in sede di ricorso monitorio, fatture diverse per ulteriori euro 16.354,93, che la
[...] non ha mai inteso azionare in corso di causa e delle quali non ha mai Parte_1 eccepito l'omesso pagamento.
Inoltre, l'ulteriore errore del CTU e del Giudice sarebbe quello di non aver ritenuto provati i pagamenti effettuati da l' indicati sub 8) del fascicolo di Controparte_1 primo grado.
3.2- Con il secondo motivo di appello incidentale lamentano la mancata ammissione delle istanze istruttorie.
Le parti appellate ritengono di aver già fornito la prova presuntiva dei pagamenti effettuati,
e che il documento sub 8) costituisca prova documentale di tali pagamenti.
In ogni caso, ad avviso delle appellate, il Giudice avrebbe dovuto dare ammettere i capitoli di prova dedotti in sede di memoria ex art. 183, VI c. n. 2, c.p.c..
Ritengono altresì erronea la motivazione addotta dal Giudice di prime cure in ordine alla mancata ammissione dell'ordine di esibizione, rivolto all'appellante ed all'istituto di credito che ha gestito le operazioni, degli incassi relativi ai pagamenti effettuati con assegni.
Infine, sarebbe errato anche il diniego del Tribunale circa la rinnovazione della CTU, dal momento che il consulente nominato in primo grado avrebbe erroneamente conteggiato nelle partite di dare/avere tra le parti dieci fatture emesse nell'anno 2016 e mai azionate in giudizio dall'appellante.
3.3- Il terzo motivo di appello incidentale riguarda la debenza degli interessi moratori.
Le appellate si oppongono all'accoglimento della domanda avversaria volta ad ottenere il pagamento degli interessi moratori sulle fatture azionate, non essendo mai stati rivendicati, neppure sotto la forma “legale”, nel corso dell'intero rapporto contrattuale.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità avrebbe affermato che l'inerzia del preteso creditore, protratta per anni, è idonea a determinare l'affidamento del preteso debitore nella rimessione del debito.
La non avrebbe mai richiesto il pagamento degli interessi Parte_1 di mora prima della proposizione del ricorso monitorio;
perciò, sarebbe evidente come la stessa, nel corso del rapporto contrattuale, avesse ingenerato l'affidamento di non voler rivendicare gli interessi di mora.
4.- La Corte rimetteva la causa al Collegio per la decisione (previa concessione dei termini di legge per la precisazione delle conclusioni, per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica).
****
5. La Corte esamina l'appello principale e lo accoglie in quanto fondato.
Nel caso che ci occupa la ha richiesto ed ottenuto un decreto Parte_1
ingiuntivo dal Tribunale di Genova per la somma di € 29.800,47; la parte opponente, a seguito della revoca del predetto, è stata condannata a pagare la somma di € 26.436,30.
La società nonché in proprio risultano Controparte_1 CP_1 soccombenti in primo grado, considerato che la pretesa dell'ingiungente è stata riconosciuta, con modifica in ordine al quantum in minima parte;
la regolamentazione delle spese (2/3 a carico dell'opposta ed 1/3 a carico dell'opponente) operata dal primo giudice non risponde ai requisiti dell'art. 91 c.p.c. e deve essere riformata, con condanna della e della SInora , in solido, al Controparte_1 CP_1
pagamento delle spese di primo grado, già quantificate dal primo giudice in €7.616,00 oltre 15%, iva e cpa, e sulla cui quantificazione nessuna delle parti ha mosso rilievi. Le spese di CTU svolta in primo grado devono parimenti essere poste a carico della parte soccombente, nella misura già liquidata dal primo giudice.
La Corte esamina congiuntamente i motivi di appello incidentale e li respinge in quanto infondati.
A fronte delle contestazioni sul quantum opposte dagli odierni appellati, che nulla hanno contestato in merito alla fornitura di merce ricevuta nonché ad eventuali vizi o difetti, nel giudizio di primo grado è stata esperita CTU contabile al fine di accertare la reale situazione dare-avere tra le parti;
il quesito posto al CTU aveva ad oggetto l'imputazione dei pagamenti rispetto alle fatture azionate con decreto ingiuntivo. Il consulente nominato dott. ha esaminato tutta la documentazione prodotta tra le parti, ivi compreso il Per_1 piano di rientro concordato, nel quale erano appuntate le cifre versate in contanti dalla debitrice non contestate.
Il CTU ha verificato che il totale del credito risultante dalla somma delle fatture inserite nel piano di rientro e quelle riportate nell'Estratto autentico ammonta ad € 49.736,30; alla pagina 9 della Relazione peritale risulta individuata la somma dei pagamenti riferibili alle fatture azionate, per un totale di € 23.300,00. La differenza ancora dovuta risulta pari ad € 26.436,30.
La CTU si è attenuta al quesito posto, ha analizzato la documentazione di causa ed ha rispettato il contraddittorio tra le parti;
il dott. ha riordinato l'elenco dei pagamenti Per_1 in contanti, considerando ai fini del calcolo quelli riconosciuti con le firme per ricevuta
(doc. 2 ); l'ausiliario del giudice ha risposto alle osservazioni della parte CP_1 opponente, reiterate in questa sede come motivo d'appello, precisando che il piano di rientro era già stato depositato con il decreto ingiuntivo e che non vi è prova che i pagamenti effettuati siano tutti imputabili alle fatture azionate con il decreto ingiuntivo. Di conseguenza, le imputazioni dei pagamenti hanno correttamente riguardato le fatture più risalenti, anche se non oggetto di ingiunzione, giungendo alla determinazione della complessiva situazione debitoria. La Corte ritiene la CTU attendibile ed esauriente, priva di vizi logici e coerente con i dati documentali, agevolmente consultabili e verificabili. Le prove richieste dalla parte appellante incidentale sono irrilevanti a fronte delle evidenze documentali e della CTU richiamata e devono pertanto essere rigettate.
[...]
ha espressamente formulato la domanda subordinata di “dichiarazione Parte_1 del credito”, da intendersi come quantificazione complessiva del credito da essa vantato nei confronti dell' e di . La sentenza di primo grado deve pertanto CP_1 CP_1
essere confermata in punto somme dovute dal debitore, compresa la statuizione riguardante gli interessi moratori: l'attuale appellata ne ha effettuato richiesta esplicita nel decreto ingiuntivo;
nella costituzione in giudizio in primo grado essa ha richiesto la conferma del decreto ingiuntivo, domanda da intendersi comprensiva della richiesta di capitale ed interessi;
l'appellante ha ribadito la richiesta degli interessi nella memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. , per cui anche tale motivo dell'appello incidentale deve essere respinto.
SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese del presente grado di giudizio sono a carico dell'appellante incidentale soccombente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Le spese si liquidano secondo i parametri medi – minimo per la fase istruttoria - del DM 147/2022 con riferimento allo scaglione da €
5.201,00 ad € 26.000, nella somma complessiva di € 4.888,00 (Fase di studio € 1.134,00;
Fase introduttiva € 921,00; Fase istruttoria 922.00; Fase decisionale € 1.911,00 ), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa. La Corte dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello incidentale è stato interamente respinto.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
definitivamente deliberando, contrariis rejectis, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
− Accoglie l'appello principale proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Genova n. 825/2023 del 27/3/2023; respinge l'appello incidentale proposto da Controparte_1
nonché da in proprio, avverso la citata sentenza;
[...] CP_1
− In parziale riforma dell'appellata sentenza, dichiara tenuti e condanna Controparte_1
nonché in proprio, in solido tra loro, a pagare a le spese
[...] CP_1 Parte_1 di lite del giudizio di primo grado, che liquida nella misura di €. 7.616,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, come per legge.
− Pone le spese della CTU esperita in primo grado a carico di nonché Controparte_1
in proprio;
CP_1
− Conferma nel resto l'appellata sentenza;
− Dichiara tenuti e condanna nonché in proprio, in Controparte_1 CP_1
solido tra loro, a pagare a le spese di lite del presente grado di giudizio, Parte_1 che liquida nella misura di €. 4.888,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese generali, oltre IVA
e CPA, come per legge.
− Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma
1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello incidentale è stato interamente respinto.
Genova, 10/9/2025
Giudice Ausiliario Relatore
Dott.ssa Lucia Franzese
Il Presidente
Dott. Franco Davini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione III Civile
Composto dai Magistrati:
Franco Davini Presidente
Giovanna Cannata ConSIliere
Lucia Franzese Giudice Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa RG 663/2023 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Ingolotti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Chiavari, Vico E. Gonzales 5/1, per mandato in atti
APPELLANTE
Contro
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, e , in proprio nonché qual rappresentante pro tempore CP_1
di rappresentate e difese dall'Avv. Carla Dellacasa, Controparte_1
ed elettivamente domiciliate presso il suo Studio in Genova, Via Brigata Liguria 1/23, per mandato in atti
APPELLATE e APPELLANTI INCIDENTALI
CONCLUSIONI DELLE PARTI PARTE APPELLANTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza n. 825/2023 pronunciata dal Tribunale di Genova, pubblicata in data 27/3/2023 nel procedimento RG n. 1672/2021, relativamente alla parte impugnata e per i motivi esposti, revocare e/o modificare il regime di condanna delle spese processuali del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di primo grado e per l'effetto condannare in solido corrente in Genova, Controparte_1
Mercato Orientale, banchi n.ri 202 e 203, p.i. , in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore SI.ra , e la SI.ra , nata a [...] CP_1 CP_1 il 12/10/1967, residente in [...], c.f.
a corrispondere alla in C.F._1 Parte_1 persona del legale rappresentante SI.ra , corrente in Genova Via di CP_2
Vallechiara 3 (C.F. e P.I. ) le spese di lite per il giudizio di opposizione di P.IVA_2 primo grado
-o nella quantificazione proposta dalla scrivente difesa nella misura di €. 7.616,00 per compensi, secondo lo scaglione dei valori medi del predetto D.M., oltre €. 259,00 per esborsi, oltre al 15%, ex art 2 del citato D.M, oltre IVA e CPA, come per legge, nonché le spese della fase monitoria pari ad Euro 1.305,00 per compenso ed in Euro 286,00 per spese, oltre I.v.a. e C.p.a. a favore della società e Parte_1
ponendo definitivamente a carico solidale di parte Controparte_1
e della SI.ra , le spese di CTU di primo grado CP_1
-o nella regolamentazione e quantificazione che l'Ecc.ma Corte D'Appello adita vorrà determinare.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre alla rifusione delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi liquidati”.
PARTE APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE:
“Piaccia alla Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria meglio vista:
in riforma della sentenza n. 825/2023 del Tribunale civile di Genova, respingere ogni pretesa avversaria, poiché infondata, inammissibile e non provata;
respingere l'appello di poiché inammissibile, infondato e Parte_1 non provato, mandando esente le esponenti da ogni pretesa ex adverso azionata;
vinte le spese di lite;
in via subordinata, in denegata ipotesi di accertamento di un diritto di credito in capo alle appellanti, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto l'applicazione degli interessi di mora ex D.L. n. 231/12002, con compensazione delle spese del presente giudizio.
In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione di prove orali per interrogatorio formale e per testi, sui seguenti capitoli di prova, preceduti dalla formula “vero è che” e depurati da ogni eventuale giudizio e/o valutazione:
1) “Vero è che”: in persona della SI.ra , Controparte_1 Parte_2
in relazione alle fatture ex adverso prodotte sub 1), che si rammostrano al teste, ha effettuato i pagamenti in contanti, per gli importi e nelle date indicati nei documenti sub
Co 3), 4) e 5) di cui al fascicolo di parte 27 che pure si Parte_3 rammostrano al teste, così per complessivi € 23.600,00, così precisati: in data 5/9/2017 €
800,00, in data 11/9/2017 € 800,00, in data 19/9/2017 € 800,00, in data 25/9/2017 €
800,00, in data 7/10/2017 € 800,00, in data 11/10/2017 € 800,00, in data 20/10/2017 €
800,00, in data 30/10/2017 € 800,00, in data 14/11/2017 due dazioni da € 800,00, così per € 1.600,00, in data 5/12/2017 € 800,00, in data 15/12/2017 € 800,00, in data
24/11/2017 € 2.000,00, in data € 24/11/2017 € 1.500,00, in data 21/7/2017 € 1.250,00, in data 15/1/2018 € 600,00, in data 20/1/2018 € 500,00, in data 26/1/2018 € 500,00, in data
16/4/2018 € 700,00, in data 27/4/2018 € 150,00, in data 16/5/2018 € 150,00, in data
28/5/2018 € 250,00, in data 13/6/2018 € 250,00, in data 6/7/2018 € 300,00, in data
12/9/2018 € 300,00, in data 21/11/2018 € 300,00, in data 28-29/11/2018 € 300,00, in data
14/12/2018 € 300,00, in data 20/12/2018 € 300,00, in data 18/1/2019 € 300,00, 18/2/2019
€300,00. in data 13/5/2019 €300,00, in data 6/9/2019 € 100,00, in data 20/9/2019 €
300,00, in data 4/10/2019 € 300,00, in data 29/10/2019 € 200,00, in data14/11/2019 €
250,00, in data 12/12/2019 € 300,00, in data 30/12/2019 € 300,00, 15/01/2020 € 250,00,
22/1/2020 € 200,00, in data 4/2/2020 € 200,00, 21/2/2020 € 200,00, in daya 3/7/2020 €
200,00, in data 28/8/2020 € 200,00, 23/9/2020 € 200,00, in data 13/11/2020 € 200,00, in data 27/11/2020 € 500,00.
2) “Vero è che”: i pagamenti di cui sopra sub 1) sono avvenuti nelle date indicate nei documenti sub 3), 4) e 5) di cui al fascicolo di parte opponente, che si rammostrano al teste, presso i banchi n.ri 202 e 203, posizionati all'interno del Mercato Orientale di Genova, Via XX Settembre, per il tramite di dazioni in contanti effettuate da Pt_2
nei confronti degli incaricati al ritiro di , SInori ,
[...] Parte_1 CP_2 [...]
e i quali rilasciavano la relativa firma per ricevuta all'atto di Parte_4 Parte_5 ogni pagamento medesimo;
3) “Vero è che”: ha eseguito personalmente in favore di Parte_2 [...]
presso i banchi n. 202 e 203 del Mercato Orientale di Genova, anche i Parte_1
pagamenti privi della firma “per ricevuta” ed indicati nel doc. sub 4) di cui al fascicolo che si rammostra al teste, e, precisamente, i pagamenti effettuati in data Controparte_1
21/11/2018 per € 300,00, in data 28-29/11/2018 per € 300,00, in data 20/12/2018 per ulteriori € 300,00.
4) “Vero è che”: tutti i pagamenti di cui sopra sub 1), 2) e 3), per complessivi € 23.600,00, non sono stati defalcati da dall'importo di € 29.800,47, di cui alle Parte_1
fatture allegate agli atti (cfr. doc. sub 1) fascicolo di parte ). Parte_1
Co 5) “Vero è che” in relazione alle forniture anteriori rispetto a quelle CP_1 indicate nelle fatture ex adverso prodotte sub 1) e che si rammostrano al teste, ha provveduto all'integrale pagamento del dovuto per il tramite, tra gli altri, anche dei seguenti pagamenti, a mezzo di assegni bancari, qui di seguito meglio specificati: in data
28/2/2017, € 2.561,29 a mezzo assegno n. 0120561880, in data 21/3/2017 € 2-302,14 a mezzo assegno n. 0120563501, in data 1/8/2017 € 1.000,00 a mezzo assegno n.
0124071343, in data 4/1/2017 € 3.574,41 a mezzo assegno n. 0116817865, in data
2/1/2917 € 873,61 a mezzo assegno n. 0116817861, in data 2/1/2017 € 665,60 a mezzo assegno n. 0120561871, in data 10/1/2017 € 466,13 a mezzo assegno n. 0120560829, in data 17/1/2017 € 2.221,86 a mezzo assegno n. 0116817868, in data 1/02/2017 € 723,73
n. 0120560830, in data 8/1/2017, € 2.206,78 a mezzo assegno n. 0405183099, in data
9/8/2017 € 658,34 a mezzo assegno n. 0124074623, in data 17/8/2017 € 814,70 a mezzo assegno n. 0124074621, in data 31/8/2017 € 407,36 a mezzo assegno n. 0126821761, in data 12/9/2017 € 309,97 a mezzo assegno n. 0124074628, in data 26/9/2017 € 557,57 a mezzo assegno n. 01268821766, in data 16/5/2017 € 2.842,31 a mezzo assegno n.
0120563185, in data 23/5/2017 € 335,40 a mezzo assegno n. 0124071344, in data
25/5/2017 € 206,25 a mezzo di assegno n. 0124071345, in data 5/6/2017 € 2.461,66 a mezzo di assegno n. 0120563186, in data 5/6/2017 € 384,17 a mezzo di assegno n.
0124071342, in data 8/6/2017 € 216,51 a mezzo di assegno n. 0120563187, in data
15/6/2017 € 456,10 a mezzo di assegno n. 01205631190, in data 26/6/2017 € 3.008,73 a mezzo di assegno n. 0120563188, in data 27/10/2017 € 525,18 a mezzo di assegno n.
0124073696, in data 31/10/2017 € 553,24 a mezzo di assegno n. 012621767, in data
13/11/2017 € 472,45 a mezzo di assegno n. 0126822396, in data 28/11/2017 € 412,87 a mezzo di assegno n. 0124073697., come da estratto conto, che si rammostra al teste (cfr. doc. sub 8) fascicolo di parte . Controparte_1
Si indicano a testimoni su tutti tali capitoli, nonché in controprova su eventuali capitoli avversari, i SInori: , , , Email_1 Email_2 Email_3 Email_4
. Email_5 Email_6
Si chiede, ove occorrendo, disporsi ordine di esibizione, ex artt. 210 c.p.c. - 213 c.p.c., a e Banco di Chiavari spa , in persona dei rispettivi Parte_1 CP_3
legali rappresentanti pro tempore, degli assegni emessi da in Controparte_1 favore di , meglio specificati nel capitolo di prova sub 5) della Parte_1
memoria ex art. 183, VI c., c.p.c. n. 2 depositata nel corso del giudizio di primo grado in data 15/11/2021.
D) Si chiede, ove occorrendo, ammettersi rinnovazione della consulenza tecnica, al fine di accertare e determinare il preteso credito avversario, alla luce dei pagamenti dedotti in giudizio e delle sole fatture azionate in sede di ricorso monitorio”.
****
1.- adiva il Tribunale di Genova chiedendo che Parte_1
fosse ingiunto a nonché a in proprio, Parte_6 CP_1 di pagare la somma di euro 29.800,47, oltre interessi, quale corrispettivo per il pagamento di alcune fatture aventi ad oggetto forniture di prodotti alimentari effettuate nel periodo
2016/2017.
Il Tribunale di Genova accoglieva la richiesta monitoria ed emetteva il decreto ingiuntivo n. 3458/2020 per l'importo di euro 29.800,47 oltre interessi moratori, oltre euro 1.305,00, per compensi ed euro 286,00 per esborsi, oltre IVA e Cpa.
Con atto di citazione in opposizione, la e Controparte_1 CP_1
in proprio convenivano in giudizio la er ottenere Parte_1
l'annullamento del suddetto decreto ingiuntivo e deducevano, in relazione alle fatture azionate in sede monitoria, di aver versato alcuni acconti, pari alla complessiva somma di euro 9.700,00, che dovevano essere portati in detrazione. La si costituiva in giudizio contestando l'avversaria Parte_1
opposizione e deducendo che i predetti acconti si riferivano ad altre e diverse prestazioni intercorse tra le parti.
Il Tribunale di Genova, rigettata la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, licenziava CTU contabile sul seguente quesito: “Attesa l'imputazione dei pagamenti in atti, che risultano prodotti in atti, considerando esclusivamente quelli, la cui imputazione sia riferibile documentalmente alle fatture azionate, ovvero quelle comprese nel piano di rientro e nello stralcio dei registri iva prodotto, dica il ctu, esaminati gli atti e i documenti prodotti, se residuano delle somme da pagare e nell'ipotesi affermativa ne indichi l'esatto importo”.
Il CTU dott. così rispondeva al quesito: “Considerato che il totale del credito Per_1 risultante dalla somma delle fatture inserite nel piano di rientro e di quelle riportate nell'Estratto autenticato del registro iva ammonta a 49.736,30 Euro, e che il totale dei pagamenti imputabili al credito azionato risulta essere pari a 23.300,00 Euro, ne deriva che il credito residuo d nei confronti de è pari a 26.436,30 Euro”. Parte_1 CP_1
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Genova con sentenza n. 825/2023, così statuiva:
“- Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il D.I. n° 3458/2020, R.G. 10808/2020 emesso in data 22 dicembre 2020 dal Tribunale di Genova;
- CONDANNA nonché la SI.r C.F. CP_1 Controparte_1 CP_1 in proprio a pagare la somma di €. 26.436,30, oltre interessi, ex C.F._1
d. lgs. 231/2002, dal dovuto all'effettivo saldo;
− Condanna in persona del legale rappresentante p.t., a Parte_1 pagare a in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 nonch C.F in proprio, a rifondere le spese di lite, CP_1 C.F._1 che liquida nella misura di €. 5.077,33 (pari ai 2/3 di €. 7.616,00) per compensi, secondo lo scaglione dei valori medi del predetto D.M., oltre ad €. 259,00 per esborsi, oltre al
15%, ex D.M. 55 del 2014, e successive modifiche oltre IVA e CPA, come per legge.
Pone il restante terzo a carico d in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., nonch C.F in proprio. CP_1 C.F._1
− Compensa le spese della fase monitoria.
− Pone a carico di in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., i 2/3 delle spese di CTU e il restante 1/3 a carico della società attrice in opposizione, in persona del legale rappresentante p.t., come da Controparte_1 decreto di liquidazione in atti;
− Respinge tutte le altre domande”.
In particolare, secondo il Tribunale, non risultava provato che l'attrice in opposizione avesse versato, in favore della convenuta opposta, l'ulteriore somma pari ad euro 9.700,00, mentre la parte opposta aveva dimostrato la fondatezza del proprio credito.
Circa il pagamento degli interessi di mora, il Tribunale rilevava che già il ricorso per decreto ingiuntivo conteneva la domanda relativa agli interessi moratori, i quali sono dovuti dal debitore, anche se non pattuiti.
2.- Avverso detta sentenza proponeva appello Parte_1
affidando il gravame al seguente motivo:
2.1- Errata e contraddittoria, in fatto ed in diritto regolamentazione delle spese di lite.
Il Giudice di prime cure avrebbe errato nel condannare il creditore opposto al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, nonostante abbia ritenuto che il primo ha dimostrato la fondatezza del proprio credito.
Infatti, la sentenza impugnata avrebbe confermato il debito di euro 26.436,30, oltre interessi, in solido a carico dell' e della SI.ra , Controparte_1 CP_1
ma avrebbe erroneamente condannato la parte creditrice al pagamento delle spese legali per oltre cinquemila euro.
3.- e si costituivano in giudizio Controparte_1 CP_1 contestando integralmente l'atto d'appello avversario ed eccependone la nullità in quanto privo di valida procura.
Le appellate proponevano altresì appello incidentale, affidando il gravame ai seguenti motivi:
3.1- Con il primo motivo di appello incidentale la parte appellante incidentale allega che la ha agito in sede monitoria per il recupero di un preteso Parte_1 credito (29.800,47 euro) derivante da una serie di fatture analiticamente indicate.
L' ha opposto il decreto ingiuntivo eccependo di aver effettuato Controparte_1 ulteriori pagamenti – per euro 23.600,00 – che non sarebbero stati portati in deduzione e non sarebbero stati contestati dalla parte opposta. Pertanto, la sentenza sarebbe errata in quanto – sulla scorta della CTU cui sarebbe stato sottoposto un erroneo quesito, ha considerato, oltre alle fatture azionate in sede di ricorso monitorio, fatture diverse per ulteriori euro 16.354,93, che la
[...] non ha mai inteso azionare in corso di causa e delle quali non ha mai Parte_1 eccepito l'omesso pagamento.
Inoltre, l'ulteriore errore del CTU e del Giudice sarebbe quello di non aver ritenuto provati i pagamenti effettuati da l' indicati sub 8) del fascicolo di Controparte_1 primo grado.
3.2- Con il secondo motivo di appello incidentale lamentano la mancata ammissione delle istanze istruttorie.
Le parti appellate ritengono di aver già fornito la prova presuntiva dei pagamenti effettuati,
e che il documento sub 8) costituisca prova documentale di tali pagamenti.
In ogni caso, ad avviso delle appellate, il Giudice avrebbe dovuto dare ammettere i capitoli di prova dedotti in sede di memoria ex art. 183, VI c. n. 2, c.p.c..
Ritengono altresì erronea la motivazione addotta dal Giudice di prime cure in ordine alla mancata ammissione dell'ordine di esibizione, rivolto all'appellante ed all'istituto di credito che ha gestito le operazioni, degli incassi relativi ai pagamenti effettuati con assegni.
Infine, sarebbe errato anche il diniego del Tribunale circa la rinnovazione della CTU, dal momento che il consulente nominato in primo grado avrebbe erroneamente conteggiato nelle partite di dare/avere tra le parti dieci fatture emesse nell'anno 2016 e mai azionate in giudizio dall'appellante.
3.3- Il terzo motivo di appello incidentale riguarda la debenza degli interessi moratori.
Le appellate si oppongono all'accoglimento della domanda avversaria volta ad ottenere il pagamento degli interessi moratori sulle fatture azionate, non essendo mai stati rivendicati, neppure sotto la forma “legale”, nel corso dell'intero rapporto contrattuale.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità avrebbe affermato che l'inerzia del preteso creditore, protratta per anni, è idonea a determinare l'affidamento del preteso debitore nella rimessione del debito.
La non avrebbe mai richiesto il pagamento degli interessi Parte_1 di mora prima della proposizione del ricorso monitorio;
perciò, sarebbe evidente come la stessa, nel corso del rapporto contrattuale, avesse ingenerato l'affidamento di non voler rivendicare gli interessi di mora.
4.- La Corte rimetteva la causa al Collegio per la decisione (previa concessione dei termini di legge per la precisazione delle conclusioni, per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica).
****
5. La Corte esamina l'appello principale e lo accoglie in quanto fondato.
Nel caso che ci occupa la ha richiesto ed ottenuto un decreto Parte_1
ingiuntivo dal Tribunale di Genova per la somma di € 29.800,47; la parte opponente, a seguito della revoca del predetto, è stata condannata a pagare la somma di € 26.436,30.
La società nonché in proprio risultano Controparte_1 CP_1 soccombenti in primo grado, considerato che la pretesa dell'ingiungente è stata riconosciuta, con modifica in ordine al quantum in minima parte;
la regolamentazione delle spese (2/3 a carico dell'opposta ed 1/3 a carico dell'opponente) operata dal primo giudice non risponde ai requisiti dell'art. 91 c.p.c. e deve essere riformata, con condanna della e della SInora , in solido, al Controparte_1 CP_1
pagamento delle spese di primo grado, già quantificate dal primo giudice in €7.616,00 oltre 15%, iva e cpa, e sulla cui quantificazione nessuna delle parti ha mosso rilievi. Le spese di CTU svolta in primo grado devono parimenti essere poste a carico della parte soccombente, nella misura già liquidata dal primo giudice.
La Corte esamina congiuntamente i motivi di appello incidentale e li respinge in quanto infondati.
A fronte delle contestazioni sul quantum opposte dagli odierni appellati, che nulla hanno contestato in merito alla fornitura di merce ricevuta nonché ad eventuali vizi o difetti, nel giudizio di primo grado è stata esperita CTU contabile al fine di accertare la reale situazione dare-avere tra le parti;
il quesito posto al CTU aveva ad oggetto l'imputazione dei pagamenti rispetto alle fatture azionate con decreto ingiuntivo. Il consulente nominato dott. ha esaminato tutta la documentazione prodotta tra le parti, ivi compreso il Per_1 piano di rientro concordato, nel quale erano appuntate le cifre versate in contanti dalla debitrice non contestate.
Il CTU ha verificato che il totale del credito risultante dalla somma delle fatture inserite nel piano di rientro e quelle riportate nell'Estratto autentico ammonta ad € 49.736,30; alla pagina 9 della Relazione peritale risulta individuata la somma dei pagamenti riferibili alle fatture azionate, per un totale di € 23.300,00. La differenza ancora dovuta risulta pari ad € 26.436,30.
La CTU si è attenuta al quesito posto, ha analizzato la documentazione di causa ed ha rispettato il contraddittorio tra le parti;
il dott. ha riordinato l'elenco dei pagamenti Per_1 in contanti, considerando ai fini del calcolo quelli riconosciuti con le firme per ricevuta
(doc. 2 ); l'ausiliario del giudice ha risposto alle osservazioni della parte CP_1 opponente, reiterate in questa sede come motivo d'appello, precisando che il piano di rientro era già stato depositato con il decreto ingiuntivo e che non vi è prova che i pagamenti effettuati siano tutti imputabili alle fatture azionate con il decreto ingiuntivo. Di conseguenza, le imputazioni dei pagamenti hanno correttamente riguardato le fatture più risalenti, anche se non oggetto di ingiunzione, giungendo alla determinazione della complessiva situazione debitoria. La Corte ritiene la CTU attendibile ed esauriente, priva di vizi logici e coerente con i dati documentali, agevolmente consultabili e verificabili. Le prove richieste dalla parte appellante incidentale sono irrilevanti a fronte delle evidenze documentali e della CTU richiamata e devono pertanto essere rigettate.
[...]
ha espressamente formulato la domanda subordinata di “dichiarazione Parte_1 del credito”, da intendersi come quantificazione complessiva del credito da essa vantato nei confronti dell' e di . La sentenza di primo grado deve pertanto CP_1 CP_1
essere confermata in punto somme dovute dal debitore, compresa la statuizione riguardante gli interessi moratori: l'attuale appellata ne ha effettuato richiesta esplicita nel decreto ingiuntivo;
nella costituzione in giudizio in primo grado essa ha richiesto la conferma del decreto ingiuntivo, domanda da intendersi comprensiva della richiesta di capitale ed interessi;
l'appellante ha ribadito la richiesta degli interessi nella memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. , per cui anche tale motivo dell'appello incidentale deve essere respinto.
SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese del presente grado di giudizio sono a carico dell'appellante incidentale soccombente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Le spese si liquidano secondo i parametri medi – minimo per la fase istruttoria - del DM 147/2022 con riferimento allo scaglione da €
5.201,00 ad € 26.000, nella somma complessiva di € 4.888,00 (Fase di studio € 1.134,00;
Fase introduttiva € 921,00; Fase istruttoria 922.00; Fase decisionale € 1.911,00 ), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa. La Corte dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello incidentale è stato interamente respinto.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
definitivamente deliberando, contrariis rejectis, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
− Accoglie l'appello principale proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Genova n. 825/2023 del 27/3/2023; respinge l'appello incidentale proposto da Controparte_1
nonché da in proprio, avverso la citata sentenza;
[...] CP_1
− In parziale riforma dell'appellata sentenza, dichiara tenuti e condanna Controparte_1
nonché in proprio, in solido tra loro, a pagare a le spese
[...] CP_1 Parte_1 di lite del giudizio di primo grado, che liquida nella misura di €. 7.616,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, come per legge.
− Pone le spese della CTU esperita in primo grado a carico di nonché Controparte_1
in proprio;
CP_1
− Conferma nel resto l'appellata sentenza;
− Dichiara tenuti e condanna nonché in proprio, in Controparte_1 CP_1
solido tra loro, a pagare a le spese di lite del presente grado di giudizio, Parte_1 che liquida nella misura di €. 4.888,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese generali, oltre IVA
e CPA, come per legge.
− Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma
1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello incidentale è stato interamente respinto.
Genova, 10/9/2025
Giudice Ausiliario Relatore
Dott.ssa Lucia Franzese
Il Presidente
Dott. Franco Davini