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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/03/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
N.R.G. 363/2021
Il Giudice Emanuele Rocco, all'esito dell'esito dello scambio di note di trattazione scritta del 16/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Amitrano Nunzia ed Emilio Cascone, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Santa Maria La Carità (NA), alla Via Ponticelli n. 46
ricorrente contro
), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv.to COPPOLA MARIA, presso lo studio della quale elett.te domicilia in
Nocera Inferiore (SA) alla Via S. Quasimodo n. 16 resistente nonché
(c.f. , Controparte_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande
n. 21, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Ufficio Legale della sede dell' di Vicenza, in Vicenza, C.so SS. Felice e Fortunato n. 163, CP_2 rappresentato e difeso, dall'avv. Antonella Tomasello
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Conclusioni : come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 28.01.2021, proponeva opposizione Parte_1
avverso il pignoramento eseguito sul proprio conto corrente postale in data 09.01.2020 da in seguito al mancato pagamento dell'avviso di addebito NR CP_3
314202800009228284000 dell' avente come causale l'omesso versamento dei CP_2 contributi IVS per l'anno 2013 per un importo residuo di € 1990,52.
Il ricorrente, in particolare, esponeva di essere venuto a conoscenza del pignoramento eseguito dall'agente di riscossione solo mediante accesso al proprio cassetto fiscale per cui aveva appreso che l'azione esecutiva era dovuta all'avviso di addebito, oggetto della presente opposizione, che l'Ente previdenziale non aveva mai notificato il predetto atto, motivo per il quale il ricorrente lamenta l'inosservanza delle disposizioni in materia di esecuzione esattoriale ed eccepisce la prescrizione del credito di cui all'avviso di addebito nonché l'intervenuta decadenza dalla riscossione a mezzo ruolo e l'illegittimità delle sanzioni e interessi applicati.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Torre Annunziata in funzione di
Giudice del lavoro, e per vedere annullato il credito previdenziale, con CP_3 CP_2
vittoria di spese di lite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, provvedeva alla rituale costituzione processuale che preliminarmente eccepiva il proprio difetto di legittimazione CP_3
passiva e la infondatezza del ricorso. CP_ Provvedeva altresì alla rituale costituzione processuale l' che contestava la fondatezza delle avverse pretese allegando e provando la regolare notifica dell'avviso di addebito sotteso all'azione esecutiva e concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta dalle parti e fissata l'udienza di discussione in modalità cartolare, il procedimento, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta è stato deciso.
Ciò detto, si osserva che il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Parte ricorrente eccepisce la prescrizione del credito vantato dall' , deducendo CP_2
l'omessa notifica dell'avviso di addebito.
Nel caso di specie, dunque, sono stati dedotti fatti estintivi del credito quale appunto la prescrizione per cui l'azione va qualificata come azione di accertamento negativo del
Pag. 2 di 4 credito (Cass. civ., sez. un., n. 7514/2022 cit.; Cass. n. 29294/2019), non soggetta al termine di decadenza.
Ciò posto, va preliminarmente accolta l'eccezione ritualmente formulata dall'agente di riscossione per cui va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di in persona CP_4
del legale rapp.te p.t.
Nella fattispecie in esame, ricorre un'azione che investe il merito della pretesa previdenziale;
non si fa questione, invero, della regolarità o della validità degli atti della procedura di riscossione, in quanto ciò che si chiede al giudice è l'accertamento dell'avvenuta prescrizione del credito ivi intimato, cioè una pronuncia sul merito della pretesa contributiva. Così qualificata l'azione, va innanzitutto affermata la legittimazione passiva del solo ente impositore titolare della pretesa creditoria (cfr. già
Cass. Sez. L, Sentenza n. 18522 del 09/09/2011; Cass. civ. sez. un. 08/03/2022 n. 7514).
Invero, argomentando dal disposto dell'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999 - il cui comma 5 prevede che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi "all'ente impositore", le SS.UU. (Sentenza 8 marzo 2022, n. 7514) hanno espressamente escluso il litisconsorzio necessario, specificando che poichè nel giudizio non si fa riferimento alla legittimità degli atti esecutivi, propri del riscossore, questi quale destinatario del pagamento (ex art. 1188 c.c.), è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 16412/2007). Infatti, «l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti "ultra partes" verso
l'esattore (adiectus), senza la necessità della partecipazione dello stesso al processo».
Ciò posto, venendo al merito della domanda va evidenziato che parte ricorrente contesta la debenza della contribuzione per intervenuta prescrizione. Orbene, atteso che il titolo posto a fondamento della esecuzione è rappresentato da un avviso di addebito, deve essere verificata la corretta notifica dello stesso. CP_ L' ha allegato e provato di aver provveduto prima alla comunicazione di debito dei contributi IVS relativi al reddito 2013 con raccomanda A/R recapitata al ricorrente
11/06/2018 e, successivamente, in mancanza di pagamento, alla spedizione dell'avviso di addebito il cui iter notificatorio si è perfezionato in data 26.02.2019 con la
Pag. 3 di 4 restituzione del plico per compiuta giacenza avvenuta nel pieno rispetto dell'art 40 del
DPR 655/82 e succ. mod. CP_ Le copie degli avvisi di ricevimento prodotti dall' di riscossione recano lo stesso numero rispettivamente della comunicazione di debito notificata il 11.06.18 e dell'avviso di addebito notificato il 26.02.2019. Peraltro, nessuna valida contestazione è stata opposta da parte della ricorrente, successiva alla produzione dei documenti, in ordine alle modalità con cui sono state eseguite le comunicazioni degli atti in questione.
In ragione di tanto, alla luce dell'attento scrutinio della documentazione prodotta in atti dalle parti, è emerso che il credito previdenziale oggetto della presente opposizione non risulta prescritto.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
La peculiarità delle questioni trattate giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr. Rocco Emanuele definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da , ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, Parte_1
così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti .
Torre Annunziata, 7/3/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
Pag. 4 di 4
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
N.R.G. 363/2021
Il Giudice Emanuele Rocco, all'esito dell'esito dello scambio di note di trattazione scritta del 16/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Amitrano Nunzia ed Emilio Cascone, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Santa Maria La Carità (NA), alla Via Ponticelli n. 46
ricorrente contro
), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv.to COPPOLA MARIA, presso lo studio della quale elett.te domicilia in
Nocera Inferiore (SA) alla Via S. Quasimodo n. 16 resistente nonché
(c.f. , Controparte_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande
n. 21, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Ufficio Legale della sede dell' di Vicenza, in Vicenza, C.so SS. Felice e Fortunato n. 163, CP_2 rappresentato e difeso, dall'avv. Antonella Tomasello
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Conclusioni : come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 28.01.2021, proponeva opposizione Parte_1
avverso il pignoramento eseguito sul proprio conto corrente postale in data 09.01.2020 da in seguito al mancato pagamento dell'avviso di addebito NR CP_3
314202800009228284000 dell' avente come causale l'omesso versamento dei CP_2 contributi IVS per l'anno 2013 per un importo residuo di € 1990,52.
Il ricorrente, in particolare, esponeva di essere venuto a conoscenza del pignoramento eseguito dall'agente di riscossione solo mediante accesso al proprio cassetto fiscale per cui aveva appreso che l'azione esecutiva era dovuta all'avviso di addebito, oggetto della presente opposizione, che l'Ente previdenziale non aveva mai notificato il predetto atto, motivo per il quale il ricorrente lamenta l'inosservanza delle disposizioni in materia di esecuzione esattoriale ed eccepisce la prescrizione del credito di cui all'avviso di addebito nonché l'intervenuta decadenza dalla riscossione a mezzo ruolo e l'illegittimità delle sanzioni e interessi applicati.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Torre Annunziata in funzione di
Giudice del lavoro, e per vedere annullato il credito previdenziale, con CP_3 CP_2
vittoria di spese di lite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, provvedeva alla rituale costituzione processuale che preliminarmente eccepiva il proprio difetto di legittimazione CP_3
passiva e la infondatezza del ricorso. CP_ Provvedeva altresì alla rituale costituzione processuale l' che contestava la fondatezza delle avverse pretese allegando e provando la regolare notifica dell'avviso di addebito sotteso all'azione esecutiva e concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta dalle parti e fissata l'udienza di discussione in modalità cartolare, il procedimento, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta è stato deciso.
Ciò detto, si osserva che il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Parte ricorrente eccepisce la prescrizione del credito vantato dall' , deducendo CP_2
l'omessa notifica dell'avviso di addebito.
Nel caso di specie, dunque, sono stati dedotti fatti estintivi del credito quale appunto la prescrizione per cui l'azione va qualificata come azione di accertamento negativo del
Pag. 2 di 4 credito (Cass. civ., sez. un., n. 7514/2022 cit.; Cass. n. 29294/2019), non soggetta al termine di decadenza.
Ciò posto, va preliminarmente accolta l'eccezione ritualmente formulata dall'agente di riscossione per cui va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di in persona CP_4
del legale rapp.te p.t.
Nella fattispecie in esame, ricorre un'azione che investe il merito della pretesa previdenziale;
non si fa questione, invero, della regolarità o della validità degli atti della procedura di riscossione, in quanto ciò che si chiede al giudice è l'accertamento dell'avvenuta prescrizione del credito ivi intimato, cioè una pronuncia sul merito della pretesa contributiva. Così qualificata l'azione, va innanzitutto affermata la legittimazione passiva del solo ente impositore titolare della pretesa creditoria (cfr. già
Cass. Sez. L, Sentenza n. 18522 del 09/09/2011; Cass. civ. sez. un. 08/03/2022 n. 7514).
Invero, argomentando dal disposto dell'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999 - il cui comma 5 prevede che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi "all'ente impositore", le SS.UU. (Sentenza 8 marzo 2022, n. 7514) hanno espressamente escluso il litisconsorzio necessario, specificando che poichè nel giudizio non si fa riferimento alla legittimità degli atti esecutivi, propri del riscossore, questi quale destinatario del pagamento (ex art. 1188 c.c.), è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 16412/2007). Infatti, «l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti "ultra partes" verso
l'esattore (adiectus), senza la necessità della partecipazione dello stesso al processo».
Ciò posto, venendo al merito della domanda va evidenziato che parte ricorrente contesta la debenza della contribuzione per intervenuta prescrizione. Orbene, atteso che il titolo posto a fondamento della esecuzione è rappresentato da un avviso di addebito, deve essere verificata la corretta notifica dello stesso. CP_ L' ha allegato e provato di aver provveduto prima alla comunicazione di debito dei contributi IVS relativi al reddito 2013 con raccomanda A/R recapitata al ricorrente
11/06/2018 e, successivamente, in mancanza di pagamento, alla spedizione dell'avviso di addebito il cui iter notificatorio si è perfezionato in data 26.02.2019 con la
Pag. 3 di 4 restituzione del plico per compiuta giacenza avvenuta nel pieno rispetto dell'art 40 del
DPR 655/82 e succ. mod. CP_ Le copie degli avvisi di ricevimento prodotti dall' di riscossione recano lo stesso numero rispettivamente della comunicazione di debito notificata il 11.06.18 e dell'avviso di addebito notificato il 26.02.2019. Peraltro, nessuna valida contestazione è stata opposta da parte della ricorrente, successiva alla produzione dei documenti, in ordine alle modalità con cui sono state eseguite le comunicazioni degli atti in questione.
In ragione di tanto, alla luce dell'attento scrutinio della documentazione prodotta in atti dalle parti, è emerso che il credito previdenziale oggetto della presente opposizione non risulta prescritto.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
La peculiarità delle questioni trattate giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr. Rocco Emanuele definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da , ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, Parte_1
così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti .
Torre Annunziata, 7/3/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
Pag. 4 di 4