Sentenza 25 luglio 2002
Massime • 2
Il rapporto della polizia giudiziaria è dotato dell'efficacia probatoria privilegiata del documento fidefacente (art. 2700 cod. civ.) per quanto concerne i fatti materiali che l'autore attesta di avere personalmente percepito o constatato, mentre, per il resto, offre materiale indiziario superabile con prove contrarie di qualsiasi tipo. Tale efficacia probatoria privilegiata del rapporto di polizia giudiziaria costituisce, in ogni caso, concreta esplicazione della pubblica fede, ad esso attribuita, in dipendenza della qualifica soggettiva del suo autore, nel senso che è la sua provenienza da un pubblico ufficiale nell'esercizio di una potestà documentale o attestativa che vale a dotare il rapporto della sua particolare efficacia probatoria.
In tema di risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla morte dei genitori, qualora i figli, a seguito di detto evento, siano stati accolti dai nonni e questi abbiano provveduto alle spese di mantenimento, istruzione ed educazione dei nipoti, sino al raggiungimento della loro indipendenza economica (nella fattispecie, fino al venticinquesimo anno di età), il pregiudizio patrimoniale risulta subito dai nonni medesimi, i quali soli hanno, pertanto, diritto al risarcimento delle dette spese, cui hanno dovuto far fronte, in totale sostituzione dei genitori; non può, di conseguenza, attribuirsi un ulteriore risarcimento in favore dei figli per non aver beneficiato del sostentamento dei genitori, atteso che ciò configurerebbe una illegittima duplice liquidazione - ancorché in favore di beneficiari diversi - della stessa voce di danno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2002, n. 10898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10898 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. MICHELE LO PIANO - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso (19560/99 R.G.) proposto da:
Comune di Massa MB, in persona del sindaco pro tempore Daniele Bassi, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Augusto Imperatore n. 22, presso l'avv. Guido Pottino, che lo difende anche disgiuntamente all'avv. Francesco Galgano, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RT SA, AN BE, in proprio e quali eredi di RT NN, SA LA, SA AN;
- intimati -
nonché contro
La Fondiaria Assicurazioni S.p.a.
- intimata -
b e sul ricorso (22343/99 R.G.) proposto da RT SA, AN BE, in proprio e quali eredi di RT NN, SA LA, SA AN, elettivamente domiciliati in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 308, presso l'avv. UG Ruffolo, che li difende giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
Comune di Massa MB
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 62/99 deliberata il 22 dicembre 1998 e pubblicata il 28 gennaio 1999 (R.G. 94/98).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 aprile 2002 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. Tommaso Bisso, per delega dell'avv. Ruffolo per i ricorrenti incidentali;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso principale e la declaratoria di inammissibilità di quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 6 giugno 1987 FF UG, quale procuratore speciale di SA LA, RT SA, AN BE e RT NN, quest'ultimo anche quale tutore del minore SA AN convenivano in giudizio, innanzi al tribunale di Ravenna il Comune di Massa MB.
Chiedevano gli attori che l'adito tribunale, dichiarata la responsabilità del comune convenuto in ordine al sinistro stradale verificatosi il 26 luglio 1986, sinistro nel quale avevano perso la vita SA PE e la di lui moglie, RT AD, nonché aveva riportato ferite SA AN, condannasse il convenuto al risarcimento dei danni tutti patiti da essi attori.
Esponevano gli attori che il sinistro in questione si era verificato sulla via Correcchio di Massa MB allorché la vettura Peugeot 305 condotta da SA PE era sbandata e dopo essersi più volte cappotata era finita in una scarpata, a causa di una insidia e, in particolare per l'esistenza di un fondo ghiaioso, non segnalato dalla amministrazione convenuta.
Costituitosi in giudizio il convenuto resisteva alle avverse pretese eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva nonché la genericità e la infondatezza delle pretese avversarie, sostenendo, altresì,
che non poteva essergli addebitata la responsabilità dell'evento. Intervenuta volontariamente in giudizio la FONDIARIA S.p.a. quale compagnia assicuratrice del Comune di Massa MB che chiedeva il rigetto della domanda attrice, l'adito tribunale, svoltasi la istruttoria del caso con sentenza 25 settembre - 27 novembre 1996 rigettava la domanda con condanna degli attori al pagamento delle spese di lite.
Gravata tale pronunzia da RT SA e da AN BE, in proprio e quali eredi di RT NN, nonché da SA LA e da SA AN la corte di appello di Bologna con sentenza 11 dicembre 1998, deliberata il 22 dicembre 1998 e pubblicata il 28 gennaio 1999, in totale riforma della pronunzia dei primi giudici accoglieva le domande attrici e condannava il Comune di Massa MB al pagamento delle somme indicate in dispositivo in favore degli attori. Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ricorso, affidato a 7 motivi, il Comune di Massa MB.
Resistono, con controricorso e ricorso incidentale, affidato a un unico motivo, RT SA e AN BE, in proprio e quali eredi di RT NN, nonché SA LA e SA AN. La Fondiaria Assicurazioni non ha svolto attività difensiva, in questa sede. Le parti costituite hanno presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I vari ricorsi avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
2. Come accennato in parte espositiva i giudici di secondo grado - sulla base delle risultanze del rapporto dei Carabinieri e della allegata planimetria in scala - hanno ritenuto l'esclusiva responsabilità del comune di Massa MB in ordine al sinistro stradale verificatosi il 20 luglio 1986, e nella quale hanno perso la vita SA PE e RT AD (nonché riportato lesioni SA AN) atteso che la via Correcchio, percorsa dalla vettura condotta da SA PE, regolarmente asfaltata e senza anomalie nell'attraversare il comune di Imola, in territorio del comune di Massa MB, si trasformava, senza alcuna segnalazione, in strada bianca con fondo ghiaioso (pista) e nascondeva un pericolo occulto, invisibile e imprevedibile, costituito da un gradino di 12 centimetri, posto sul limitare dell'asfalto, sì che nessun conducente, pure a velocità moderata e in piena luce, sarebbe stato in grado di percepire in anticipo la differenza di livello tra il piano della strada e quello della pista.
3. Le riassunte proposizioni sono censurate dal ricorrente principale, comune di Massa MB, con i primi tre motivi del suo ricorso, con i quali si deduce:
3.1. "travisamento di elemento di fatto, e conseguente omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5, c.p.c.), che comporta il mancato esame e conseguente accoglimento della eccezione di carenza assoluta di legittimazione passiva, ritualmente sollevata in entrambi i gradi di giudizio e comunque rilevabile d'ufficio (art. 360 n. 5 c.p.c.) (nonché) violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 c.c., 40 c.p. e 13 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (art. 360, n. 3, c.p.c.)" (primo motivo);
3.2. "violazione dell'art. 2729 c.c. (art. 360, n. 3 c.p.c.); omessa valutazione di prova decisiva ai fini della controversia (art. 360, n. 5, c.p.c.); mancata applicazione - disponibile d'ufficio - degli artt. 61 e ss. c.p.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.)" (secondo motivo);
3.3. "omessa e comunque errata motivazione, in relazione all'esatta individuazione della causa del sinistro (art. 360, n. 5, c.p.c.);
violazione degli artt. 61 e ss. c.p.c. (in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.); violazione dell'art. 2043 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.)
(nonché) errata motivazione sulla dedotta assoluta mancanza di concorso in capo al conducente dell'automobile (art. 360, n. 5, c.p.c.)" (terzo motivo).
4. Nessuno dei riferiti motivi coglie nel segno.
4.1. In merito, in primis, alla dedotta "carenza assoluta di legittimazione passiva" del comune di Massa MB, considerato che la strada ove si è verificato il sinistro oggetto di controversia non è nel patrimonio di esso comune, osserva la Corte che l'assunto di parte ricorrente è manifestamente infondato.
Ciò alla luce di quanto assolutamente pacifico presso una più che risalente dottrina processualistica nonché di una consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice, da cui - senza alcuna motivazione prescinde totalmente il ricorrente principale. Come noto, la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione (Cass. 9 maggio 2000 n. 5877), una condizione, cioè, per ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito (Cass. 23 febbraio 2000 n. 2049). La legittimazione ad agire consiste, in particolare, nella titolarità del potere e del dovere - rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva - di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa (Cass. 14 giugno 1999 n. 5878; Cass. 14 marzo 2001 n. 3732), secondo la prospettazione offerta dall'attore (Cass. 3 dicembre 1999 n. 13467), indipendentemente dall'effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso (Cass. 23 febbraio 2000 n. 2049, cit.;
Cass. 6 marzo 2000 n. 2517; Cass. 22 novembre 2000 n. 15080; Cass. 17 maggio 2001 n. 6766). Deriva, da tale premessa, pertanto:
- che, rappresentando la legittimazione ad agire una condizione dell'azione, è sufficiente che essa sussista al momento della decisione;
mentre, ove tale legittimazione, con riferimento a detto momento, manchi, non sorge la necessità della chiamata in causa del soggetto che effettivamente legittimato, ed il giudice deve respingere, nel merito, la domanda così come proposta (Cass. 7 marzo 2001 n. 3314);
- che ove risulti che, secondo detta prospettazione, l'attore o il convenuto non possono identificarsi con il soggetto rispettivamente avente diritto o tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale, la domanda deve essere rigettata per difetto di legittimazione attiva o passiva (Cass. 17 maggio 2001 n. 6766, cit.);
- che il controllo del giudice per verificare la sussistenza della predetta condizione si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione fatta nella domanda giudiziale, l'attore e il convenuto possano, in relazione alla disciplina prevista per il rapporto controverso, rispettivamente assumere la veste di soggetto dotato del potere di chiedere la pronunzia e di quello che deve subirla (Cass. 7 dicembre 2000 n. 15537; Cass. 14 marzo 2001 n. 3732, cit.);
- ove risulti, secondo detta prospettazione, che l'attore o il convenuto non possono identificarsi con il soggetto, rispettivamente, avente diritto o tenuto a subire la pronunzia giurisdizionale, la domanda deve essere rigettata per difetto di legittimazione attiva o passiva (Cass. 22 novembre 2000 n. 15080, cit.);
- che il difetto di legittimazione passiva attiene alla verifica, secondo la prospettazione attorea, della regolarità formale del contraddittorio, mentre l'effettiva titolarità passiva del rapporto giuridico controverso attiene al merito della controversia e il suo difetto non può essere rilevato d'ufficio dal giudice, ma deve essere dedotto nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni di parte (Cass. 17 maggio 2000 n. 6420). Diversamente, quando, invece, le parti controvertano sulla effettiva titolarità in capo all'attore della situazione dedotta in giudizio, le relativa questione attiene non alla legitimatio ad causam, ma al merito della controversia (Cass. 3 dicembre 1999 n. 13467; Cass. 9 maggio 2000 n. 5877; Cass. 13 maggio 2000 n. 6160). Quando, infatti, le parti discutano sulla effettiva titolarità in capo all'attore della situazione dedotta in giudizio, ovvero venga eccepita la estraneità al rapporto giuridico dedotto in giudizio di una delle parti la relativa questione attiene non alla legitimatio ad causam, ma al merito della controversia (Cass. 3 luglio 1999 n. 6894, cit.; Cass. 9 maggio 2000 n. 5877, cit.), risolvendosi essa nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata, non rilevabile d'ufficio (Cass. 3 luglio 1999 n. 6894, cit.), che deve essere tempestivamente formulata (Cass. 23 febbraio 2000 n. 2049) e non è deducibile (per la prima volta) in sede di cassazione (Cass. 1 agosto 2000 n. 10042; Cass. 7 dicembre 2000 n. 15537). Qualora, pertanto, l'effettiva titolarità del rapporto dedotto in giudizio abbia costituito, nel giudizio di primo grado, fatto pacifico per la concorde allegazione di entrambe le parti, quella che in appello la contesti per la prima volta ha l'onere di fornire la prova del suo contrario assunto (Cass. 29 settembre 1999 n. 10790). In altri termini, appartiene al merito della causa l'accertamento in concreto se l'attore e il convenuto siano, rispettivamente dal lato attivo e dal lato passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio (Cass. 23 febbraio 2000 n. 2049, cit.). La questione relativa alla titolarità, attiva e passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata (a differenza della legitimatio ad causam che è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio) è affidata alla disponibilità delle parti.
La stessa, pertanto, può essere prospettata in sede di appello con specifico motivo di gravame e, comunque, non oltre la precisazione delle conclusioni che delimitano e fissano definitivamente l'ambito del thema decidendum (Cass. 21 giugno 2001 n. 8476). Non controversi, in diritto, in principi sopra riferiti è di palmare evidenza che allorché il Comune di Massa MB deduce di non essere proprietario del tratto di strada in cui si è verificato il sinistro (per essere questo di proprietà del comune di Imola) lo stesso non prospetta una questione di legittimazione ad agire - come tale rilevabile anche ex officio in qualsiasi stato e grado del giudizio - ma una questione di merito.
4.2. Precisato quanto sopra e non controverso, ancora, che la questione specifica non risulta in alcun modo affrontata espressamente dalla sentenza gravata (la quale dà per incontroverso che l'incidente si è verificato in territorio del comune di Massa MB) è palese che nella specie il ricorrente, al fine di evitare una declaratoria di inammissibilità della deduzione de qua siccome implicante accertamenti di fatto mai compiuti in sede di merito, non poteva - come ha fatto - limitarsi, da un lato, ad affermare, genericamente, essere incontroverso tra le parti, fin dal giudizio di primo grado che il sinistro si era verificato in comune di Imola, dall'altro, a dedurre apoditticamente di avere dedotto, sia in primo grado che in appello di non essere proprietario del tratto di strada in questione.
4.2.1. Quanto al primo profilo, dall'esame degli atti esaminabili in questa sede si osserva - in termini opposti, rispetto a quanto si afferma (ma non si dimostra) in ricorso - che in sede di merito non era affatto "incontroverso", che l'incidente si fosse verificato nell'ambito del territorio del comune di Imola.
2 sufficiente, al riguardo, considerare, sia la narrativa della citazione introduttiva, in primo grado (come riportata dallo stesso ricorrente principale) sia la circostanza che i primi giudici hanno rigettato la domanda attrice non in base al rilievo, assolutamente pregiudiziale e assorbente, che il sinistro si era verificato su un tratto di strada non di proprietà del comune di Massa MB, ma perché (cfr., al riguardo, ricorso principale del Comune di Massa MB, pag. 51 non si poteva, nella specie, ravvisare una responsabilità dell'ente convenuto (il Comune di Massa MB) ne' ai sensi dell'art. 2051 c.c., quale custode della strada, dovendo trovare applicazione una diversa nozione di custodia, e neppure ai sensi dell'art. 2043 c.c., non presentando il cambiamento del fondo stradale i connotati di non prevedibilità e non visibilità del pericolo.
È di palmare evidenza, pertanto, in termini opposti rispetto a quanto apoditticamente si legge nel ricorso principale, che la pronunzia di primo grado è stata resa proprio sul presupposto, dato per pacifico da quei giudici, che la via Correcchio, nella parte interessata al sinistro, fosse di proprietà del Comune di Massa MB.
Da ciò consegue, palesemente, che l'eccezione in forza della quale il Comune di Massa MB non era proprietaria del tratto di strada ove si è verificato il sinistro, anche se, per ipotesi, prospettata dalla difesa del comune in primo grado con il rispetto delle regole del contraddittorio (e non esclusivamente e inammissibilmente in comparsa conclusionale, come assume la difesa dei ricorrenti incidentali) è stata "non accolta" dai giudici di primo grado. Deriva da quanto sopra, pertanto, che era onere del Comune di Massa MB, risultato vincitore in esito a quel giudizio, riproporre in appello, la relativa eccezione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., alla attenzione del giudice di appello, entro l'udienza di precisazione delle conclusioni (cfr. Cass. 19 novembre 2001 n. 14458; Cass. 13 luglio 2001 n. 9523; Cass. 12 giugno 2001 n 7079).
4.2.2. Precisato quanto sopra può passarsi all'esame del secondo profilo di doglianza e, in particolare, all'assunto in forza del quale l'attuale ricorrente principale avrebbe prospettato anche in grado di appello, di non essere proprietario della strada via Correcchio, nel tratto in cui si è verificato il sinistro per cui è controversia.
Sotto il riferito profilo la censura è palesemente inammissibile. Come noto, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, statuizioni e questioni che abbiano formato oggetto del thema decidendum del giudizio di merito, non essendo consentito proporre per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuove contestazioni non trattate nella precedente fase di merito e non rilevabili d'ufficio (Cass. 9 febbraio 2001 n. 1851). Deriva, da quanto precede, pertanto - alla luce di una giurisprudenza assolutamente pacifica di questa Corte regolatrice, da cui prescinde totalmente il ricorrente principale - che ove una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la riproponga in sede di legittimità, ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione (Cass. 21 luglio 2001 n. 9946. Nello stesso senso, Cass. 7 agosto 2001 n. 10902; Cass. 10 luglio 2001 n. 9336; Cass. 17 maggio 2001 n. 6766 e Cass. 18 giugno 2001 n. 8208, tra le tantissime). Applicando i riferiti principi al caso di specie si osserva (come sopra anticipato) che la sentenza impugnata non affronta, expressis, il problema se l'incidente si sia verificato, o meno, nell'ambito del territorio del comune di Massa MB (id est se il detto comune era, o meno, titolare del rapporto giuridico dedotto in causa), considerando la circostanza pacifica, alle luce degli assunti hinc inde e che il ricorrente principale, pur assumendo di avere dedotto anche "in appello" che in realtà l'incidente si era verificato in altro comune e che "la Corte (del merito) non se ne' avveduta", ha omesso di indicare in quale atto, del giudizio di appello la questione specifica sia stata affrontata.
È palese, pertanto, in applicazione dei principi di diritto sopra ricordati e della regola, fondamentale, della autosufficienza del ricorso per cassazione (art. 366, c.p.c.) che il motivo deve essere dichiarato inammissibile.
Anche tenuto presente che in sede di precisazione delle conclusioni di secondo grado il comune ora ricorrente principale, aveva chiesto (cfr., intestazione della sentenza impugnata, nonché premesse, in fatto, del ricorso principale) il rigetto dell'appello avversario con conferma in ogni sua parte della sentenza del tribunale di Ravenna (e, quindi, anche della parte che aveva ritenuto, pur se implicitamente, che il comune appellato era titolare della strada ove si era verificato il sinistro).
4.3. Con il secondo motivo il ricorrente principale, come ricordato sopra, denunzia la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto la responsabilità di esso concludente per l'esistenza, sulla strada, di "un pericolo occulto, invisibile, ed imprevedibile, costituito dal gradito alto ben 12 centimetri, posto sul limitare dell'asfalto", lamentando, da una parte, "violazione dell'art. 2729 c.c.", dall'altra, "omessa valutazione di una prova decisiva ai fini della controversia", da ultimo, la "mancata applicazione degli artt. 61 e ss. c.p.c.". Al pari del precedente il motivo è totalmente infondato. Sotto tutti i molteplici profili in cui si articola.
4.3.1. Il motivo, in particolare, deve essere dichiarato inammissibile, nella parte in cui lamenta la violazione, da parte dei giudici del merito, dell'art. 2729 c.c., in tema di "presunzioni semplici".
A prescindere da ogni altra considerazione (e, in particolare alla non conformità della censura al modello legale voluto dal combinato disposto di cui agli artt. 360 e 366 c.p.c.) si osserva che i giudici del merito non sono affatto pervenuti alla conclusione che tra il tratto di strada asfaltato (di pertinenza del comune di Imola, e il tratto di "pista" (nell'ambito del territorio del comune di Massa MB) esistesse un dislivello di ben 12 centimetri sulla base di una presunzione.
Come precisato in sentenza, infatti, la circostanza è stata riscontrata, da quei giudici, sulla base di quanto accertato dai Carabinieri nel loro rapporto nonché nella allegata planimetria in scala redatti, entrambi in occasione del sinistro per cui è controversia.
È palese, pertanto, che l'accertamento in questione trova il proprio fondamento non - come apoditticamente si assume in ricorso - nell'art. 2729 c.c., ma nel precetto di cui ai precedenti artt. 2699 e 2700 stesso codice in tema di "atto pubblico" e di "efficacia dell'atto pubblico".
In particolare, non è controverso ne' presso la più autorevole dottrina, ne' in giurisprudenza, che i verbali redatti da pubblici ufficiali fanno prova ex art. 2700 c.c. dei fatti che il verbalizzante attesta avvenuti in sua presenza, mentre le altre circostanze che il verbalizzante segnali di avere accertato per averle apprese de relato pur non essendo assistite da fede privilegiata, sono suscettibili di fornire al giudice materiale indiziario soggetto al suo libero apprezzamento (Cass. 3 giugno 1999 n. 5435). Il rapporto della polizia giudiziaria è dotato, pertanto, dell'efficacia probatoria privilegiata del documento fidefacente per quanto concerne i fatti materiali che l'autore attesta di avere personalmente percepito o constatato, mentre, per il resto, offre materiale indiziario superabile con prove contrarie di qualsiasi tipo (Cass. 20 maggio 1999 n. 4915). L'efficacia probatoria privilegiata del rapporto di polizia giudiziaria, come sopra definita, si è precisato sempre nella stessa occasione, costituisce, in ogni caso, concreta esplicazione della pubblica fede, attribuita ad esso, in dipendenza della qualifica soggettiva del suo autore, nel senso che è la sua provenienza da un pubblico ufficiale nell'esercizio di una potestà documentale o attestativa che vale a dotare il rapporto della sua particolare efficacia probatoria e sotto un tal punto di vista, l'ordinamento attribuisce siffatta potestà agli organi della polizia giudiziaria italiana, dal che consegue che una tale particolare efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. in relazione agli atti o fatti che l'autore attesti di avere compiuto o constatato direttamente, non si esprima da un rapporto della polizia di uno Stato estero (Cass. 20 maggio 1999 n. 4915, cit.). Non si dubita, altresì, infine - per quanto risulta - che per smentire i fatti attestati dal pubblico ufficiale è necessaria la querela di falso, mentre quanto ai semplici giudizi contenuti in certificazioni (anche di carattere medico) da questi rilasciate vale il principio della libera valutabilità degli stessi da parte del giudice (Cass. 15 settembre 1997 n. 9175). Certo quanto precede, non controverso che la esistenza tra i due tratti di strada di un gradino di ben 12 centimetri di altezza era stata accertata dai Carabinieri nel loro verbale è palese che si era a fronte a un accertamento contenuto in un atto pubblico e non a una mera presunzione, come assume il ricorrente principale.
4.3.2. Alla luce delle considerazioni che precedono risulta palese, altresì, la inammissibilità della censura svolta con il secondo profilo di censura, allorché si addebita alla sentenza gravata, di avere trascurato quanto risultante dalla relazione del tecnico comunale 30 agosto 1986.
Avendo i Carabinieri attestato di avere accertato l'esistenza di un gradino di 12 centimetri tra i due tratti di strada è evidente che in tanto i giudici del merito potevano pervenire alla conclusione che un tale dislivello era, in realtà, inesistente, in quanto il comune di Somma MB avesse impugnato con querela di falso detto rapporto.
In assenza di una formale querela di falso, quindi, esattamente i giudici del merito hanno del tutto trascurato la relazione del ricordato tecnico comunale.
Specie tenuto presente, da un lato, che la stessa è stata redatta a seguito di verifica compiuta il 30 agosto 1986 a distanza di oltre un mese dal sinistro e, quindi, allorché la situazione di fatto poteva, anche naturalmente, per effetto del traffico che si svolgeva sulla strada, essere parzialmente mutata, dall'altro, che comunque, come risulta dal brano di relazione trascritto in ricorso, detto tecnico comunale lungi dall'escludere l'esistenza del dislivello accertato dai Carabinieri si limita a esprimere una propria soggettiva, valutazione, affermando che il "distacco ... non comporta un dislivello di quota pericolosa".
4.3.3. Quanto infine, all'assunto svolto con il terzo profilo, e al rilievo, in particolare, che atteso il soggettivo giudizio espresso - a distanza di oltre un mese dai fatti - dal tecnico comunale (il quale, come osservato sopra, aveva ritenuto non pericoloso il dislivello) i giudici del merito non potevano ritenere il dislivello stesso come un "pericolo occulto", lo stesso è inammissibile, attesi quelli che sono i limiti del giudizio di cassazione.
Come noto, l'accertamento, positivo o negativo, circa la sussistenza, in concreto, della responsabilità della pubblica amministrazione, per la presenza su una strada aperta al pubblico transito di una situazione di insidia o di trabocchetto, presuppone la verifica della esistenza del nesso causale tra cosa in custodia e il fatto dannoso. Un tale accertamento è rimesso al giudice del merito, ed è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato (cfr. Cass. 17 maggio 2001 n. 6767, nonché tra le tantissime, Cass. 28 luglio 1997 n. 7062; Cass. 12 novembre 1997 n. 11162; Cass. il agosto 1995 n. 8823). Atteso quanto sopra, pacifico che i giudici del merito hanno - adeguatamente motivato la propria conclusione allorché hanno esposto le ragioni in forza delle quali quel "dislivello" doveva ritenersi tale da integrare un pericolo occulto, invisibile e imprevedibile, con conseguente responsabilità della amministrazione (cfr. pagg. 7 e 8 della sentenza gravata) è evidente che era onere del ricorrente, al fine di validamente sindacare, in questa sede, il detto accertamento, sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., evidenziare gli errori logici e giuridici commessi da quei giudici sul punto e non limitarsi ad affermare, da una parte, che "il geometra EL SI si era espresso nel senso che il dislivello non era "pericoloso", dall'altra, che doveva trovare ingresso in causa una consulenza tecnica al fine di accertare (a distanza di oltre tredici anni dai fatti, dopo che - secondo l'id quod plerumque accidit - la strada era stata più volte oggetto di rifacimenti) se sussisteva, o meno, una ipotesi di "trabocchetto", cioè, in pratica, perché detto consulente si sostituisse al giudice al fine della risoluzione della controversia.
4.3.4. Anche a prescindere da quanto precede, comunque, non può tacersi che la giurisprudenza richiamata in ricorso circa la "decisività" del documento non esaminato dai giudici del merito (relazione del geometra Bassi) non è in alcun modo pertinente al fine del decidere.
Nella specie, infatti, il documento non è idoneo a fornire "la prova di un fatto" ma contiene esclusivamente un giudizio o, comunque una valutazione tecnico giuridica, espressa da un dipendente dell'ente responsabile dell'illecito.
Contemporaneamente deve ribadirsi che rientra tra i poteri discrezionali del giudice del merito fare, o meno, ricorso a una consulenza tecnica d'ufficio ed è, pertanto, manifestamente inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a censurare la sentenza di merito solo perché ha, come nella specie, motivatamente disatteso le conclusioni (e le aspettative) della parte ricorrente, senza dare, previamente, ingresso in causa ad un accertamento tecnico d'ufficio (accertamento che, peraltro, lo stesso ricorrente ammette che non è stato mai sollecitato nelle pregresse fasi di merito).
4.4. Con il terzo motivo, il ricorrente principale - ancora - censura la sentenza gravata nella parte in cui questa ha ritenuto l'esclusiva responsabilità del comune in ordine al verificarsi del sinistro. escludendo l'assoluta mancanza di un concorso di colpa in capo al conducente del veicolo, denunziando, sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 2043 c.c. e 61 c.p.c.,
sotto quello di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. una omessa o comunque errata motivazione.
Anche tale motivo è inammissibile.
Sotto entrambi i profili in cui si articola.
4.4.1. Quanto alla denunziata violazione, da parte dei giudici del merito, degli artt. 2043 c.c. e 61 e ss. c. p.c. si osserva che quando nel ricorso per cassazione pur denunziandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate - o con la interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina - il motivo è inammissibile poiché non consente alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 12 maggio 1998 n. 4777). In altri termini è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass. 21 agosto 1997 n. 7851). Pacifico quanto precede si osserva che nella specie, come si ricava dal contesto del motivo, parte ricorrente omette sia di indicare quale sia la interpretazione data, dal giudice del merito, delle richiamate disposizioni (artt. 2043 c.c., 61 e seguenti c.p.c.) e i motivi per cui la stessa non possa essere accettata, sia quale sia la "corretta" interpretazione di tali norme.
In realtà parte ricorrente, lungi non censurare l'interpretazione che il giudice del merito ha dato delle ricordate disposizioni, si limita a dolersi che l'esito della lite sia stato sfavorevole alle proprie aspettative, per essere state le risultanze di causa valutate in modo difforme alla sua, soggettiva, interpretazione di quelle stesse risultanze ed è evidente - pertanto - che la denuncia esula totalmente dalla previsione di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c.
4.4.2. Quanto al secondo profilo del motivo lo stesso è parimenti inammissibile atteso che il ricorrente pur deducendo, da un lato "omessa motivazione", dall'altro, "errata motivazione" si limita a dolersi della valutazione dei fatti così come compiuta dai giudici del merito e a sollecitare, contra legem e in violazione di quelli che sono i limiti del giudizio di cassazione (che, contrariamente a quanto suppone parte ricorrente, non è un giudizio di merito di terzo grado), un nuova esame dei fatti di causa, in ordine alla dinamica del sinistro per cui è controversia, precluso in sede di legittimità.
5.1. Igiudici del merito, ritenuta l'esclusiva responsabilità del comune di Massa MB in ordine al sinistro stradale per cui è controversia, hanno condannato detto comune al risarcimento dei danni sia in favore di SA LA e SA AN, figli di SA PE e di RT AD, deceduti in occasione del sinistro stesso, sia di AN SA e RT BE, genitori della defunta RT AD, nominati rispettivamente tutore e protutore di SA AN a seguito della morte di entrambi genitori e presso i quali si sono trasferiti, a seguito del sinistro, i nominati SA LA e AN.
Il ricorrente principale censura la liquidazione dei danni come compiuta dai giudici del merito, a titolo di danni patrimoniali, sia per il capo relativo a SA LA e SA AN (motivi 4, 5 e 7), sia per quello con il quale è stato liquidato un risarcimento dei danni (patrimoniali) in favore dei coniugi AN e BA (motivo 6).
5.1. Esaminando, dapprima, i motivi 4, 5 e 7 si osserva che con il quinto motivo, che per motivi di ordine logico deve essere esaminato con precedenza, rispetto al quarto, il ricorrente principale, denunziando "violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 c.c., 2043 c.c. e 2697 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.) (con) conseguente motivazione incongrua su di un punto decisivo (art. 360, n. 5, c.p.c.) (e) erronea duplicazione del danno patrimoniale derivante dal mancato apporto economico dei genitori, con riconoscimento dello stesso sia ai figli che ai nonni", censura la sentenza gravata nella parte in cui la stessa ha riconosciuto sia un danno patrimoniale a SA LA e AN derivante dal mancato apporto economico dei genitori e, contestualmente, ha riconosciuto al tutore e protutore il rimborso delle spese di mantenimento dei detti SA LA e AN.
5.2. Il motivo è fondato, e meritevole di accoglimento. Hanno affermato i giudici del merito che SA AN e SA LA avevano diritto al risarcimento del danno patrimoniale, per la perdita dei genitori, considerato che questi ultimi avrebbero provveduto, con parte del reddito percepito dalla loro attività lavorativa, al sostentamento dei detti SA AN e LA, sino a quanto questi non avessero iniziato una propria attività lavorativa e non avessero formato un proprio nucleo familiare e, quindi, secondo l'id quod plerumque accidit, fino al compimento del ventincinquesimo anno d'età.
Gli stessi giudici peraltro, rilevato che gli (altri) attori RT SA e AN BE, genitori di RT AD, dopo la morte della figlia sono stati nominati tutore e protutore di AN SA e si sono accollati le spese di mantenimento dei due nipoti, hanno concluso che costoro hanno subito un danno patrimoniale di importo pari alle somme che i genitori avrebbero impiegato per il mantenimento e l'educazione dei figli fino a quanto questi non avessero raggiunto l'indipendenza economica (id est sino al raggiungimento del 25simo anno d'età) e, di conseguenza, hanno condannato il comune soccombente al risarcimento del relativo danno quantificato in lire 59.062.500 in favore di ciascuno dei creditori (tutore e protutore) (e, quindi, complessivamente, lire 118.125.0001 calcolando il valore del mantenimento in una somma pari all'importo alla quota dei redditi di SA PE ove non venuto a morte, destinata al mantenimento dei figli.
Certo quanto sopra è palese la violazione, da parte dei giudici del merito, dell'art. 1223 c.c. Se è pacifico, infatti, la circostanza è incontroversa, come meglio si vedrà in seguito, in sede di esame del sesto motivo di ricorso, che SA AN e SA LA a seguito della morte dei genitori sono stati accolti dai nonni materni e da questi mantenuti, educati ed istruiti sino al raggiungimento del 2Ssimo anno d'età, ciò non può che significare che, in realtà, SA AN e LA non hanno subito alcun pregiudizio di carattere patrimoniale, per effetto della perdita del padre e dei contributi economici da questi dati per il loro mantenimento.
In particolare, ex art. 147 c.c., SA AN e LA avevano diritto, sino al raggiungimento della loro indipendenza economica, ad essere mantenuti, istruiti ed educati, in via principale, dai loro genitori.
Essendo questi ultimi venuti a morte, a tanto hanno provveduto i nonni materni di SA AN e LA, che hanno accolto presso di loro i due giovani e che si sono, di fatto, sostituiti totalmente a SA PE e a RT AD, nel sostenere le spese di mantenimento, istruzione e educazione degli stessi. Pacifico quanto sopra è palese che la morte di SA PE e di RT AD ha provocato un pregiudizio patrimoniale non a carico di SA AN e LA (le cui esigenze di vita sono state completamente assicurate dai nonni materni), ma dei detti nonni materni (RT SA e AN BE) che hanno dovuto fare fronte a tutte le spese del caso.
Deriva da quanto precede, pertanto, che riconosciuto il diritto dei predetti RT SA e AN BE a conseguire la somma di lire 59.062.500 ciascuno a titolo di spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione di SA AN e LA sino al raggiungimento da parte di questi del 25simo anno d'età, non può - come ha fatto nella specie la corte di appello di Bologna - contemporaneamente attribuirsi un ulteriore risarcimento in favore degli stessi SA AN e LA per non avere beneficiato delle spese di istruzione, educazione e mantenimento a carico dei propri genitori sino al raggiungimento del 25simo anno.
Così operando, infatti, i giudici del merito hanno - sostanzialmente - liquidato due volte (ancorché in favore di due diversi beneficiari) la stessa voce di danno e, cioè, il danno patrimoniale derivato ai figli per la morte di entrambi i genitori.
5.3. Con il quarto motivo, denunziando "violazione e falsa applicazione degli articoli 1223 c.c., 2043 c.c., 2697 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.); vizio di motivazione della sentenza su di un punto decisivo (art. 360, n. 5 c.p.c.); presunzione della sussistenza di un danno patrimoniale derivante dalla perdita della madre, casalinga, in assenza di una prova positiva di tale attività", il ricorrente censura - in particolare - la sentenza gravata nella parte in cui la stessa ha riconosciuto in favore SA LA e AN un danno patrimoniale, per la perdita della madre (deceduta nel sinistro per cui è controversia) in considerazione dell'attività domestica da questa svolta.
Con il settimo motivo, infine, che per motivi di ordine logico deve esaminarsi con precedenza rispetto al sesto, infine, il ricorrente denunzia omessa considerazione della eredità pervenuta a SA LA e AN a seguito della morte dei genitori (proprietà di un appartamento in Sesto San NN), deducendo, anche sotto tale profilo, che l'acquisto mortis causa di tale immobile un danno patrimoniale per i predetti.
Precisato quanto sopra è evidente che dall'accoglimento del quinto motivo segue l'assorbimento sia del quarto che del settimo motivo, sopra riassunti, essendo stato escluso, a seguito dell'accoglimento del quinto motivo, il diritto di SA AN e LA a percepire alcuna somma a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, per la perdita dei genitori.
5.4. Con il sesto motivo, il ricorrente principale lamenta, infine, "violazione e falsa applicazione degli articoli 1223 c.c., 2043 c.c., 2697 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.); e vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia;
riconoscimento a SA RT e a BE AN di un risarcimento del danno pari alle spese di mantenimento dei due nipoti in assenza di una prova sul punto". Si osserva, infatti, che mancherebbe qualsiasi prova che i predetti abbiano sostenuto le spese in questione, specie per il mantenimento di SA LA, che al momento della morte dei genitori aveva già 18 anni.
5.5. L'assunto è manifestamente infondato.
Come evidenziato sopra, contrariamente a quanto, apoditticamente e senza alcuna motivazione afferma parte ricorrente, secondo la quale SA LA, essendo rimasta orfana, per fatto del comune di Massa MB all'età di 18 anni, era tenuta a cercare immediatamente una attività lavorativa e a rendersi economicamente autosufficiente, il diritto dei figli di essere mantenuti, istruiti e educati dai genitori non cessa al raggiungimento della maggiore età, ma perdura sino a che i figli stessi non hanno raggiunto la propria indipendenza economica.
Dovendo il comune di Massa MB rispondere del pregiudizio economico derivato a SA LA e AN per la perdita di entrambi i genitori ed essendo i detti genitori obbligati al mantenimento dei due figli quantomeno sino al raggiungimento del 25simo anno d'età è palese che è assolutamente irrilevante e non pertinente, al fine del decidere, che SA LA, al momento della perdita di entrambi i genitori avesse già raggiunto i diciotto anni, certo essendo che non svolgeva ancora, alcuna attività lavorativa retribuita. Quanto, ancora, alla prova, della circostanza che anche SA LA sia stata mantenuta dai nonni, sino al 25simo anno di età, la stessa, da un lato, appare una circostanza non controversa, in sede di merito, dall'altro, suffragata dal precetto di cui all'art. 148 C.C. Se, infatti, ove i genitori non hanno mezzi sufficienti a mantenere la prole (sino all'epoca indicata sopra) sussiste l'obbligo per gli ascendenti, legittimi e naturali, di fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché questi possono adempiere i loro doveri nei confronti dei figli, è agevole ricavare che - detto obbligo va adempiuto - dagli ascendenti - direttamente in favore dei nipoti, in caso di morte dei genitori di questi.
Anche a prescindere da quanto precede, comunque, è palese che il comune non ha, neppure, interesse a sollevare la questione specifica. Ove, infatti, - per ipotesi - dovesse escludersi il diritto dei nonni al risarcimento del danno in questione, almeno quanto alla posizione di SA LA, non potrebbe comunque negarsi il diritto di quest'ultima a ottenere lo stesso importo in proprio.
6. Quanto al ricorso incidentale, articolato in un unico motivo, con lo stesso di deduce "violazione e falsa applicazione dell'art. 1223, 1226, 2043 e 2056 c.c., in relazione al metodo di calcolo seguito dalla Corte ai fini della capitalizzazione e determinazione del danno patrimoniale spettante a AN e LA SA per la perdita del padre".
Richiamata una risalente pronunzia di questa Corte regolatrice in tema di liquidazione del danno patrimoniale a seguito della morte del capo famiglia (Cass. lo ottobre 1970 n. 1928) parte ricorrente incidentale "ripropone, pertanto, lo schema di calcolo indicato nella comparsa conclusionale di primo grado sia pure assumendo, quale reddito percepito dalla vittima al momento del sinistro dalla corte di appello".
7. La censura (comunque assorbita per effetto dell'accoglimento del quinto motivo del ricorso avversario) è manifestamente inammissibile, per violazione dell'art. 366, n. 4, c.p.c. Se, infatti, il ricorso per cassazione deve contenere a pena di inammissibilità "i motivi per i quali si chiede la cassazione, e se, ancora, il ricorso stesso deve essere "autosufficiente" non adempie tali oneri la parte che si limiti alla semplice trascrizione di una massima della cassazione, facendo, per il resto, rinvio ad un atto del precedente giudizio di merito il cui diretto esame è precluso in questa sede (specie considerata la natura del vizio denunziato, error in iudicando).
8. In conclusione, la sentenza gravata deve essere cassata, in relazione al motivo accolto, per violazione dell'art. 1223 c.c. e in particolare limitatamente al capo in cui ha provveduto alla liquidazione dei danni patrimoniali in favore di SA LA e SA AN, per la perdita dei genitori.
Atteso, peraltro, che sul punto non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito. Dovendosi, in particolare, escludere il diritto di SA AN e SA LA al risarcimento dei danni patrimoniali dagli stessi reclamati per la morte dei loro genitori, in riforma della sentenza inter partes 27 novembre 1996 del tribunale di Ravenna, il Comune di Massa MB va condannato al pagamento, in favore di SA AN, della somma di E. 26.055,25, oltre rivalutazione monetaria dal 26 luglio 1986 alla data della presente pronunzia, interessi al tasso legale, sempre dal 26 luglio 1986 alla data della presente pronunzia, calcolati sulla somma di E. 26.055,25 rivalutata anno per anno e interessi al tasso legale dalla data della presente pronunzia al saldo, sulla somma finale liquidata e in favore di SA LA al pagamento della somma di E. 25.822,84 oltre rivalutazione monetaria dal 26 luglio 1986 ad oggi, interessi al tasso legale, sempre dal 26 luglio 1986 a oggi, calcolati sulla somma di E. 25.822,84 rivalutata anno per anno e interessi al tasso legale da oggi al saldo sulla somma finale liquidata.
9. Atteso l'esito del giudizio sussistono giusti motivi onde disporre, tra le parti costituite, la totale compensazione delle spese sia dei giudizi di merito che di questa fase di legittimità.
P.Q.M.
La corte, riunisce i ricorsi;
accoglie il quinto motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il quarto e il settimo e rigetta gli altri;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, in riforma della sentenza 27 novembre 1996 del Tribunale di Ravenna, condanna il Comune di Massa MB al pagamento, in favore di SA AN, della somma di E. 26.055,25, oltre rivalutazione monetaria dal 26 luglio 1986 alla data della presente pronunzia, interessi al tasso legale, sempre dal 26 luglio 1986 alla data della presente pronunzia, calcolati sulla somma di E. 26.055,25 rivalutata anno per anno e interessi al tasso legale dalla data della presente pronunzia al saldo, sulla somma finale liquidata e in favore di SA LA al pagamento della somma di E. 25.822,84 oltre rivalutazione monetaria dal 26 luglio 1986 ad oggi, interessi al tasso legale, sempre dal 26 luglio 1986 a oggi, calcolati sulla somma di E. 25.822,84 rivalutata anno per anno e interessi al tasso legale da oggi al saldo sulla somma finale liquidata;
compensa, tra le parti costituite, le spese dei giudizi di merito nonché di questa fase di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 16 aprile 2002. Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2002