Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2002, n. 10898
CASS
Sentenza 25 luglio 2002

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Il rapporto della polizia giudiziaria è dotato dell'efficacia probatoria privilegiata del documento fidefacente (art. 2700 cod. civ.) per quanto concerne i fatti materiali che l'autore attesta di avere personalmente percepito o constatato, mentre, per il resto, offre materiale indiziario superabile con prove contrarie di qualsiasi tipo. Tale efficacia probatoria privilegiata del rapporto di polizia giudiziaria costituisce, in ogni caso, concreta esplicazione della pubblica fede, ad esso attribuita, in dipendenza della qualifica soggettiva del suo autore, nel senso che è la sua provenienza da un pubblico ufficiale nell'esercizio di una potestà documentale o attestativa che vale a dotare il rapporto della sua particolare efficacia probatoria.

In tema di risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla morte dei genitori, qualora i figli, a seguito di detto evento, siano stati accolti dai nonni e questi abbiano provveduto alle spese di mantenimento, istruzione ed educazione dei nipoti, sino al raggiungimento della loro indipendenza economica (nella fattispecie, fino al venticinquesimo anno di età), il pregiudizio patrimoniale risulta subito dai nonni medesimi, i quali soli hanno, pertanto, diritto al risarcimento delle dette spese, cui hanno dovuto far fronte, in totale sostituzione dei genitori; non può, di conseguenza, attribuirsi un ulteriore risarcimento in favore dei figli per non aver beneficiato del sostentamento dei genitori, atteso che ciò configurerebbe una illegittima duplice liquidazione - ancorché in favore di beneficiari diversi - della stessa voce di danno.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2002, n. 10898
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10898
    Data del deposito : 25 luglio 2002

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