Cass. civ., sez. I, sentenza 13/07/2001, n. 9523
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Sentenza 13 luglio 2001

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La parte vittoriosa nel merito, la quale, in caso di gravame proposto dal soccombente, chieda la conferma della decisione impugnata, eventualmente anche in base ad una diversa soluzione di questioni pregiudiziali di giurisdizione o di competenza da lei proposte nel precedente grado di giudizio, difetta di interesse alla proposizione dell'impugnazione incidentale ed ha soltanto l'onere di riproporre dette questioni ai sensi dell'art. 346 cod. civ., per superare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo (nella specie, il primo giudice aveva respinto un'azione revocatoria fallimentare ex art. 67, primo comma LF escludendo l'elemento oggettivo della sproporzione tra le prestazioni; proposto appello dalla curatela, la controparte aveva riproposto l'eccezione relativa alla "inscientia decotionis" solo nella comparsa conclusionale e quindi tardivamente).

In materia di valutazione di quote o azioni societarie, il sovrapprezzo imposto in sede di aumento di capitale trova giustificazione nella differenza tra consistenza patrimoniale e capitale della società; il relativo bilanciamento riguarda fatti compiuti e non anche il risultato finale di tutta l'operazione, di modo che non può tenersi conto, nel determinare il valore delle azioni, dei conferimenti poiché l'incremento del patrimonio che ne deriva potrà avere riflessi su eventuali future emissioni, ma non ha effetti su quelle deliberate anteriormente (sulla base di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in sede di revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67, primo comma LF, aveva ritenuto sussistere la sproporzione tra prestazioni nel caso di conferimento di un bene immobile in cambio di azioni con sovrapprezzo determinato tenendo conto del valore del conferimento, necessariamente successivo all'emissione delle azioni).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 13/07/2001, n. 9523
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9523
    Data del deposito : 13 luglio 2001

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