Cass. civ., sez. II, sentenza 07/03/2001, n. 3314
CASS
Sentenza 7 marzo 2001

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Il precetto contenuto nell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., nel richiedere che il ricorso contenga i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, non comporta l'adozione di formule particolari, essendo sufficiente che l'individuazione dei testi legislativi e dei principi di diritto possa cogliersi, anche implicitamente, dall'esposizione delle censure; ne consegue che è irrilevante che delle norme indicate non venga fatta separata menzione in un'apposita rubrica.

Nell'actio negatoria servitutis, in cui la legittimazione attiva e passiva compete a coloro che sono titolari delle posizioni giuridiche dominicali, rispettivamente, svantaggiate o avvantaggiate dalla servitù, la lite può proseguire per la emanazione della sentenza di merito ove la legittimazione di una delle parti, mancando all'atto della proposizione della domanda, sopravvenga nel corso del giudizio, anche di secondo grado, dato che, rappresentando la legittimazione ad agire una condizione dell'azione, è sufficiente che essa sussista al momento della decisione; mentre, ove tale legittimazione, con riferimento a detto momento, manchi, non sorge la necessità della chiamata in causa del soggetto che risulti effettivo proprietario del fondo, ed il giudice dovrà respingere, nel merito, la domanda così come proposta.

La situazione oggettiva idonea a far sorgere la servitù per destinazione del padre di famiglia a norma dell'art. 1062 cod. civ. può essere creata, non solo direttamente dal proprietario dell'originario unico fondo, ma anche da colui al quale il possesso del fondo sia stato concesso dal proprietario, a condizione che quest'ultimo non abbia ignorato la realizzazione delle opere concretanti detta situazione di fatto e che ad esse non si sia opposto.

Commentario1

  • 1Adminicula servitutis
    https://www.brocardi.it/

    Va innanzitutto premesso che per dare una compiuta risposta al quesito sarebbe necessario sia visitare i luoghi ove si svolge la vicenda narrata, sia esaminare con attenzione tutta la documentazione relativa ai fondi citati. In ogni caso, è possibile fornire alcune utili indicazioni. La nascita della servitù per destinazione del padre di famiglia è prevista dall'art. 1062 del c.c., ricompreso nel capo IV ("Delle servitù acquistate per usucapione"). Il precedente art. 1061 del c.c. recita espressamente: "Le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia. Non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 07/03/2001, n. 3314
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3314
Data del deposito : 7 marzo 2001

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