Sentenza 14 giugno 1999
Massime • 2
Il difetto di legittimazione sia attiva che passiva (il quale ricorre allorché manchi nell'attore la qualità di soggetto munito del potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale, e nel convenuto la qualità di soggetto tenuto a subirla) può essere rilevato d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo.
L'impresa designata alla quale, ai sensi dell'art. 25 legge 24 dicembre 1969 n. 990, sia stato notificato atto di pendenza della lite, è legittimata ad impugnare la sentenza che abbia pronunziato condanna nei suoi confronti, quando il sinistro del quale si controverte sia avvenuto al di fuori dell'ambito territoriale per il quale è avvenuta la designazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/1999, n. 5878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5878 |
| Data del deposito : | 14 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni Silvio COCO - Presidente -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. LU Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - rel. Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GENERALI ASSIC SPA, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, quale Impresa Designata per la Regione Campania ex art. 20 legge 990/69, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA LOTARIO,8,
presso lo studio dell'avvocato ANTONIO GURGO, difesa dall'avvocato ERASMO AUGERI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ES AL AR, FA AR, FA NA, FA RI E FA OS TUTTI NQ ER FA LU, UC NZ, FIRS ASSIC IN LCA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3/97 del Giudice conciliatore di MELITO DI NAPOLI, emessa il 22/01/97 e depositata il 25/01/97 (R.G. 424/93);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/99 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IN NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
LU FA conveniva davanti al giudice conciliatore di Melito di Napoli, IN IL e la s.p.a. FIRS Assicurazioni, al fine dì sentire dichiarare il IL IN unico ed esclusivo responsabile del sinistro verificatosi il 27.2.1992 in Roma nel piazzale antistante l'Ergife Hotel tra l'autovettura di proprietà del convenuto tg. NA P 01265 e l'auto dell'attore tg. CE 292120, con condanna al risarcimento del danno.
Nelle more interveniva la declaratoria di liquidazione coattiva della Firs Ass.ni e conseguentemente l'attore notificava al Commissario liquidatore della Firs ed alla s.p.a. Generali Assicurazioni, nella qualità di impresa designata per la Campania dal Fondo di Garanzia per le vittime della Strada, atto di avviso di pendenza del giudizio. Si costituiva solo il commissario liquidatore della Firs. Il conciliatore, con sentenza del 22.1.1997, riteneva il IL unico ed esclusivo responsabile del sinistro e condannava lo stesso in solido con la S.P.A. Generali nella qualità di impresa designata per la Campania, in contraddittorio con la S.p.A. FIRS Ass., in persona del commissario liquidatore, al risarcimento in favore dell'attore della somma di L. un milione, oltre interessi e spese processuali.
Avverso detta sentenza la s.p.a. Assicurazioni Generali proponeva ricorso per Cassazione.
Motivi della decisione
1. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per mancante motivazione sull'individuazione e legittimazione del destinatario della condanna e la violazione dell'art. 100 c.p.c e degli artt. 19 e 20 l n. 990/1969. Assume in particolare la ricorrente che dalla sentenza risulta che l'incidente si verificò in Roma;
che essa è stata condannata nella qualità di impresa designata per la Campania a seguito della sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore dell'auto investitrice (Firs Assicurazioni); - che l'impresa designata va individuata con riguardo alla regione in cui si verificò il sinistro;
che legittimata, quale impresa designata per la regione Lazio, era l'assicuratore "Le assicurazioni d'Italia s.p.a." e non essa , designata, invece, per la regione Campania.
2. Il motivo è fondato e va accolto.
È principio pacifico in giurisprudenza che il difetto di legittimatio ad causam, attenendo alla regolarità del contraddittorio che il giudice a tenuto pregiudizialmente d'ufficio a verificare, è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (salvo che sul punto si sia formato il giudicato), per cui può essere rilevato per la prima volta anche in Cassazione (Cass. 28.3.1994,n. 3005; Cass. 21.7.1984,n. 4277). Il controllo del giudice sulla sussistenza della legittimatio ad causam, nel duplice aspetto di legittimazione ad agire o a contraddire si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, questi ed il convenuto assumano, rispettivamente la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di soggetto tenuta a subirla.
3. Nella fattispecie la ricorrente lamenta il difetto di legittimazione passiva, essendo stata , ai sensi dell'art. 25 l.n. 990/1969 avvisata della pendenza del giudizio nella qualità di impresa designata per la Campania a norma dell'art. 20 stessa legge, ed in detta qualità condannata, pur essendosi verificato il sinistro stradale in Roma, giusto quanto ritenuto in sentenza e prospettato dall'attore nell'atto di citazione.
Va, preliminarmente, rilevato che effettivamente dalla sentenza emerge che l'attore nell'atto di citazione prospettò l'incidente come verificatosi in Roma e che la sentenza impugnata ha ritenuto ciò mentre la ricorrente è stata condannata quale impresa designata per la Campania.
4. Quanto al profilo che nessuna domanda era stata proposta dall'attore nei confronti della ricorrente, pur essendo stata emessa la sentenza di condanna anche nei suoi confronti, va rilevato che sul punto nessuna doglianza è stata mossa dalla ricorrente, evidentemente perché l'impresa designata non hà interesse a denunciare l'illegittimità di una pronunzia di condanna a suo carico per mancanza di domanda, stante l'estensione nei suoi confronti degli effetti della sentenza di condanna dell'impresa in liquidazione, salvi i limiti posti dall'art. 21, l. 24 dicembre 1969, n. 990 (Cass.4 luglio 1985, n. 4042).
5. Ai sensi del cit. art. 20, c. 2^, l.n. 990/1969, l'individuazione dell'impresa designata, tra quelle indicate dal decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, con competenza per regione specificamente indicata, va effettuata con riferimento al luogo in cui si è verificato il sinistro.
Ne consegue che, avendo l'attore effettuato la comunicazione di cui all'art. 25 l. n. 990/1969 (oltre che al commissario liquidatore della Firs) all'Assicurazioni Generali "nella qualità di impresa designata ex art. 20 990/1969 per la Campania" per un danno da incidente stradale verificatosi in Roma il 27.2.1992, ed essendo la stessa stata condannata in detta qualità, la stessa è carente di legittimazione passiva.
Per l'effetto l'impugnata sentenza va cassata senza rinvio limitatamente alla statuizione di condanna nei confronti Generali Assicurazioni.
6. Infatti, qualora il difetto di legittimazione passiva venga accertato in sede di legittimità, ciò importa da parte della S.C. la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata a norma dell'art. 382, c.3^,II parte, c.p.c. in quanto "il processo non poteva essere proposto o proseguito" nei confronti del convenuto (nella specie la Generali s.p.a.).
7. La cassazione di questa sentenza non può investire la condanna del IL IN, in quanto indipendentemente dal punto se lo stesso fosse stato convenuto in giudizio esclusivamente quale litisconsorte necessario a norma dell'art. 23 l. n. 990/1969 nell'ambito dell'azione diretta contro l'assicuratore ovvero fosse stata proposta nei suoi confronti cumulativamente anche la domanda di risarcimento del danno ex art. 2054 c.c., l'eventuale vizio di ultrapetizione, non determinando nullità assoluta della domanda, ma vizio denunciable con i normali mezzi di impugnazione, non potrebbe mai essere rilevato d'ufficio dal giudice del gravame. Esistono giusti motivi per ritenere non dovute le spese processuali sostenute dalla ricorrente in questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e cassa senza rinvio l'impugnata sentenza, limitatamente alle statuizioni attinenti alla ricorrente. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 1999