Cass. pen., sez. I, sentenza 26/09/2013, n. 42442
CASS
Sentenza 26 settembre 2013

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Il giudice investito dell'istanza di retrodatazione degli effetti della misura cautelare personale richiesta ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. per l'ipotesi della connessione qualificata (art. 12 lett. b) e c) cod. proc. pen.) tra plurimi fatti di omicidio dedotti in due titoli cautelari emessi in diversi contesti procedimentali, è tenuto a riscontrare se all'epoca della consumazione del primo di essi erano state già programmate, almeno nelle linee essenziali, le soppressioni delle altre vittime, verificando le vicende fattuali deducibili dai provvedimenti cautelari (tempo e luogo di commissione dei delitti, identità degli autori e delle vittime, possibili moventi), al fine di compiere la concreta verifica del legame teleologico o della continuazione.

In tema di contestazioni a catena, nel caso in cui il meccanismo della retrodatazione degli effetti della misura cautelare successiva sia invocato in relazione a reati connessi ex art. 12 lett. b) e c) cod. proc. pen. contestati in diversi procedimenti, la verifica del giudice circa il requisito di "desumbilità dagli atti" dev'essere ancorata al momento nel quale è stato disposto il rinvio a giudizio dell'imputato; e non a quello dell'emissione della prima misura cautelare, momento che assume rilevanza soltanto quando la retrodatazione sia invocata in assenza di rapporti di connessione qualificata tra i fatti dedotti nei diversi titoli cautelari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 26/09/2013, n. 42442
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42442
    Data del deposito : 26 settembre 2013

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