Sentenza 26 settembre 2013
Massime • 2
Il giudice investito dell'istanza di retrodatazione degli effetti della misura cautelare personale richiesta ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. per l'ipotesi della connessione qualificata (art. 12 lett. b) e c) cod. proc. pen.) tra plurimi fatti di omicidio dedotti in due titoli cautelari emessi in diversi contesti procedimentali, è tenuto a riscontrare se all'epoca della consumazione del primo di essi erano state già programmate, almeno nelle linee essenziali, le soppressioni delle altre vittime, verificando le vicende fattuali deducibili dai provvedimenti cautelari (tempo e luogo di commissione dei delitti, identità degli autori e delle vittime, possibili moventi), al fine di compiere la concreta verifica del legame teleologico o della continuazione.
In tema di contestazioni a catena, nel caso in cui il meccanismo della retrodatazione degli effetti della misura cautelare successiva sia invocato in relazione a reati connessi ex art. 12 lett. b) e c) cod. proc. pen. contestati in diversi procedimenti, la verifica del giudice circa il requisito di "desumbilità dagli atti" dev'essere ancorata al momento nel quale è stato disposto il rinvio a giudizio dell'imputato; e non a quello dell'emissione della prima misura cautelare, momento che assume rilevanza soltanto quando la retrodatazione sia invocata in assenza di rapporti di connessione qualificata tra i fatti dedotti nei diversi titoli cautelari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/09/2013, n. 42442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42442 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 26/09/2013
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 3002
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere - N. 24318/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT AR N. IL 20/05/1969;
avverso l'ordinanza n. 1198/2012 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO, del 11/04/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
sentite le conclusioni del PG Dott. MAZZOTTA Gabriele il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Pisani Paolo e Cesare Badolati i quali insistono per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa l'11 aprile 2013 il Tribunale di Catanzaro, costituito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., rigettava l'appello proposto dall'indagato MA GA avverso l'ordinanza con la quale il G.I.P. del Tribunale di Catanzaro in data 1 ottobre 2012 aveva respinto la sua richiesta, finalizzata ad ottenere la declaratoria dell'inefficacia, per decorso dei termini massimi di durata, della misura della custodia cautelare in carcere, applicatagli in quanto gravemente indiziato dei delitti di omicidio pluriaggravato, anche ai sensi della L. n. 203 del 1992, art. 7 in danno di VI IO e di EN ZZ, di detenzione e porto illegali di arma da sparo e di ricettazione della stessa, fatti commessi il 26 novembre 1999 ed il 28 gennaio 2000.
1.1 Il Tribunale fondava la decisione sulla ritenuta insussistenza del nesso di connessione qualificata tra i reati, oggetto dell'ordinanza in esecuzione, e quelli per i quali era stata emessa in precedenza, ossia in data 29/4/2010, altro titolo custodiale, nonché sulla non desumibilità degli stessi reati dagli atti relativi a detta precedente misura cautelare e ciò in ragione del fatto che, rispetto a quanto acquisito all'atto dell'emissione della prima misura, il compendio indiziario si era arricchito in modo determinante della chiamata in correità proveniente dal collaboratore EL CO, formulata quattro mesi dopo l'emissione della prima ordinanza di custodia.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'indagato a mezzo del suo difensore, il quale ha dedotto con un unico motivo violazione di legge, mancanza e assoluta illogicità della motivazione anche in relazione al travisamento del dato di prova processuale, in relazione all'art. 125 c.p.p., art. 297 c.p.p., comma 3, art. 81 cod. pen., art. 13 Cost. ed alla ritenuta insussistenza del vincolo di connessione qualificata per continuazione tra i reati oggetto dei due titoli custodiali, frutto dell'erronea considerazione per cui i due omicidi in danno di VI IO ed EN ZZ non sarebbero stati programmati al momento stesso della costituzione della associazione di stampo mafioso di appartenenza. In realtà, con l'istanza proposta al G.I.P. il vincolo di cui all'art. 12 c.p.p., lett. B) era stato prospettato soltanto tra i fatti omicidiari, oggetto di contestazione cautelare ed il Tribunale non aveva verificato se, all'atto di realizzare la soppressione del IO, fosse stato deliberato e voluto, non eliminare un singolo avversario, ma coloro che erano appartenuti ad organizzazione antagonista, nel quale avevano militato le vittime, mediante la costituzione di un apposito gruppo di fuoco, come affermato del resto anche dalla Procura distrettuale nelle richieste di emissione dei provvedimenti custodiali ed implicitamente riconosciuto anche dal Tribunale di Catanzaro nell'ordinanza di rigetto.
3.Con memoria depositata il 28 maggio 2013 la difesa ha ulteriormente illustrato i motivi proposti, mentre in data 23 settembre 2013 la difesa ha prodotto documentazione.
CONSIDERATO IN FATTO
Il ricorso è fondato e va, pertanto accolto.
1. Il Tribunale di Catanzaro, dopo aver premesso un approfondito e corretto inquadramento giuridico dell'istituto disciplinato dall'art.297 cod. proc. pen., comma 3 e dopo aver riconosciuto l'anteriorità
dei fatti di omicidio, commessi in danno di NC IO ed EN ZZ, per cui era in corso di esecuzione la custodia in carcere in danno del GA, rispetto all'applicazione della precedente analoga misura, avente ad oggetto l'omicidio di EN NI, ha escluso di poter operare la retrodatazione della decorrenza del secondo provvedimento cautelare alla data di emissione del primo, sulla scorta di una duplice "ratio decidendi": la non configurabilità del vincolo di connessione per continuazione o per nesso teleologia) tra gli episodi omicidiari, contestati nei due separati procedimenti, e la non desumibilità di quelli per i quali era in esecuzione la custodia in carcere dagli atti relativi alla prima misura applicata.
1.1 In particolare, sotto il primo profilo l'ordinanza impugnata ha escluso la sussistenza del rapporto di connessione qualificata tra i tre episodi delittuosi, ritenendo insufficiente dal punto di vista dimostrativo l'inserimento dell'indagato nel cd. "gruppo di fuoco" dell'organizzazione criminosa di appartenenza, la cosca 'ndranghetistica Ruà-NO, in quanto le azioni omicidiarie non avevano rappresentato la finalità per cui la stessa associazione era stata costituita ed aveva operato, essendo stata accertata con sentenze già irrevocabili la sua formazione in data anteriore agli omicidi e risultando la loro commissione per far fronte ad esigenze sopravvenute, non ancora emerse contestualmente al momento della conclusione del patto sociale ed in ragione dello stesso. Ha richiamato al riguardo una analoga decisione, che ha ricevuto l'avvallo della Corte di Cassazione, assunta nei riguardi di uno dei capi della cosca, TO NO.
1.2 Osserva questo Collegio che le considerazioni sviluppate nel provvedimento in verifica non sono del tutto pertinenti al tema sollevato dall'appello proposto dal ricorrente e discendono da un fraintendimento: come eccepito in ricorso, la questione della sopravvenuta inefficacia della misura custodiale in esecuzione per effetto della chiesta retrodatazione della decorrenza dei suoi effetti e del conseguente superamento dei termini di fase delle indagini preliminari, implicava l'accertamento della ricorrenza del vincolo di connessione qualificata tra l'omicidio per il quale era stata emessa la prima ordinanza di custodia e gli altri due, oggetto del provvedimento cautelare successivo. Non era dunque in contestazione l'adesione del GA al sodalizio di stampo mafioso denominato cosca Ruà-NO, per il quale egli non è stato sottoposto a misura coercitiva, ne' la riconducibilità della partecipazione all'associazione e degli omicidi alla stessa unica preventiva ideazione e deliberazione. Pertanto, risulta irrilevante il rilievo circa la preventiva costituzione ed adesione alla cosca Ruà-NO rispetto alla commissione degli omicidi e la loro estraneità agli scopi per i quali quel sodalizio era stato costituito, dovendosi piuttosto riscontrare se all'epoca della consumazione del primo di essi erano state già programmate, almeno nelle linee essenziali, anche le soppressioni delle altre vittime. Non è parimenti pertinente il richiamo alla pronuncia resa nei riguardi del NO - la n. 28023 del 6/6/2011, emessa dalla sesta sezione penale di questa Corte, mentre quella citata nell'ordinanza, la n. 18340 del l'11/2/2011 prima sezione penale, ha deciso ricorso proposto da tale RE SC in merito ad una diversa fattispecie concreta, riguardante il vincolo di connessione tra i delitti associativi di cui all'art. 416-bis cod. pen. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 ed il delitto di usura - atteso che il NO,
diversamente dal GA, era stato sottoposto a titoli custodiali per associazione di stampo mafioso ed omicidio.
1.3 Per contro, soltanto generica e non illustrata nelle ragioni giustificative è l'affermazione per la quale, in punto di fatto, gli omicidi in questione non rientravano "in un non meglio precisato disegno criminoso unitario avente ad oggetto l'assassinio di tutti i possibili avversari della cosca" ed essi non erano "stati consumati per eseguire il delitto associativo (che ha natura permanente e preesistente rispetto ai singoli omicidi) ne', tanto meno, tal uno di essi risulta essere stato eseguito per commettere gli altri". Invero, al riguardo non sono state prese in considerazione le rispettive fonti di prova, non sono state esaminate le vicende fattuali, - ossia le circostanze di tempo e luogo di commissione, l'identità degli autori e delle vittime, i possibili moventi -, emergenti dalle indagini e le finalità che avevano animato le azioni criminose per come deducibili dai provvedimenti cautelari, sicché le valutazioni espresse dal Tribunale risultano astratte e prive di un concreto riferimento al contesto di consumazione dei reati.
2. Per effetto di tali carenze la motivazione risulta insufficiente a dar conto in modo compiuto, logico ed aderente alla richiesta difensiva delle ragioni della decisione. Inoltre, l'esclusione del vincolo di connessione qualificata tra i reati, oggetto dei due provvedimenti cautelari, ha condizionato anche l'analisi dell'ulteriore requisito, richiesto dall'art. 297 cod. proc. pen., comma 3, della desumibilità dagli atti, per la quale è stato utilizzato il parametro di riferimento del momento di emissione della prima ordinanza custodiale e non quello del momento del rinvio a giudizio dell'imputato nel primo procedimento.
Alla luce delle considerazioni svolte l'ordinanza va annullata con rinvio perché il Tribunale proceda a rinnovato esame dell'appello proposto dal GA in forza dei rilievi sopra svolti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter. Così deciso in Roma, il 26 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2013