Sentenza 20 maggio 1999
Massime • 1
Il rapporto della polizia giudiziaria è dotato dell'efficacia probatoria privilegiata del documento fidefacente (art. 2700 cod. civ.) per quanto concerne i fatti materiali che l'autore attesta di avere personalmente percepito o constatato, mentre, per il resto, offre materiale indiziario superabile con prove contrarie di qualsiasi tipo. Il quadro normativo depone infatti nel senso di una ristretta utilizzabilità di un tal tipo di elementi documentali precostituiti, in ragione del loro sottrarsi alla verifica del contraddittorio e del conseguente pregiudizio della lealtà del procedimento e dell'effettività della tutela giurisdizionale. L'efficacia probatoria privilegiata del rapporto di polizia giudiziaria, come sopra definita, costituisce, in ogni caso, concreta esplicazione della pubblica fede, attribuita ad esso, in dipendenza della qualifica soggettiva del suo autore, nel senso che è la sua provenienza da un pubblico ufficiale nell'esercizio di una potestà documentale o attestativa che vale a dotare il rapporto della sua particolare efficacia probatoria. Orbene, sotto un tal punto di vista, l'ordinamento attribuisce siffatta potestà agli organi della polizia giudiziaria italiana, dal che consegue che una tale particolare efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. in relazione agli atti o fatti che l'autore attesti di avere compiuto o constatato direttamente, non si esprima da un rapporto della polizia di uno Stato estero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/05/1999, n. 4915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4915 |
| Data del deposito : | 20 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere -
Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MM IU DR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ZANARDELLI 20, presso lo studio dell'avvocato FABIO LAIS, che lo difende unitamente agli avvocati FERDINANDO CARACCIOLO, FEDERICO MOLESTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FU GA, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA DEL FANTE 2, presso lo studio dell'avvocato IU RIZZACASA, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3562/96 della Corte d'Appello di MILANO, emessa il 5/11/96 depositata il 24/12/96; RG.3796;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/98 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato RIZZACASA IU;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per la rimessione della causa alle S.U, in subordine il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IN PE ND ha convenuto innanzi al tribunale di Milano FU TA con citazione notificata il 16.3.1988. Ha dedotto di avere riportato lesioni personali nella collisione della moto, sulla quale era trasportato, con il trattore agricolo di tale Dremuras Ioannis, avvenuta in Grecia sulla strada Corinto - Argos.
Ha chiesto la condanna del FU, conducente della moto, al risarcimento dei danni.
Instauratosi il contraddittorio, il convenuto ha resistito alla domanda, che il tribunale ha accolto, liquidando i danni in lire 110.306.620.
Il soccombente ha proposto gravame e la Corte d'Appello di Milano, con sentenza resa il 5.11.1996, ha rigettato la domanda. La Corte ha disatteso la deposizione del teste DO, secondo la quale il trattore non ha svoltato a sinistra, invadendo l'opposta corsia, e si è fermato nella sua;
ha considerato in proposito che lo stesso danneggiato ha sostenuto il contrario nell'atto di citazione e che dal rapporto della polizia greca - dotato, ai sensi dell'art.2700 c.c., di efficacia probatoria fino a querela di falso - risulta che a seguito della collisione i due mezzi sono finiti in un campo situato a destra in direzione di Argos;
posizione, questa, compatibile solo con l'invasione, da parte del trattore, della corsia opposta;
ha ritenuto che, una volta disattesa la deposizione del teste, la domanda rimane carente di prova nell'estremo della colpa.
Per la cassazione di tale sentenza il IN ha proposto ricorso sulla base di tre motivi;
ha resistito con controricorso il FU. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunciandosi carenza di motivazione, si deduce che i giudici di appello hanno erroneamente ritenuto che gli organi della polizia greca, che hanno redatto il cosiddetto verbale, hanno constatato direttamente la posizione assunta dai veicoli dopo la collisione, assegnando alla circostanza l'efficacia di prova piena, che contraddistingue i fatti accertati dal pubblico ufficiale.
I detti giudici - si aggiunge - non hanno approfondito l'esame del documento e proprio per questo lo hanno considerato talvolta rapporto e tal'altra verbale, mentre in realtà è la semplice registrazione di una informativa.
Con il secondo motivo, denunciandosi contraddittorietà della motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. in relazione agli artt. 116 stesso codice e 2700 c.c., si deduce che i giudici di secondo grado hanno ritenuto sulla base del rapporto della polizia greca che i veicoli hanno assunto dopo la collisione la posizione indicata nel rapporto stesso e hanno derivato dalla posizione la conseguenza che il trattore ha invaso la corsia opposta ed il teste DO non è attendibile.
Senonché - si sostiene - una volta che si escluda che il rapporto è dotato di efficacia probatoria privilegiata in relazione alla posizione dei veicoli dopo la collisione, la conseguenza rimane priva di premessa.
I motivi, che si esaminano congiuntamente per connessione, non possono trovare accoglimento.
I giudici di secondo grado hanno ritenuto che la ricostruzione delle modalità della collisione, fornita dal teste DO e posta a fondamento della decisione di primo grado, non è attendibile ed in proposito hanno considerato che la ricostruzione stessa contrasta non solo con quella prospettata dal danneggiato nell'atto introduttivo del giudizio, ma con la "cinematica" desumibile dal rapporto della polizia greca.
I detti giudici hanno, pertanto, svolto due argomenti, di cui uno (introdotto con l'espressione "non solo") riveste carattere principale e l'altro (introdotto con "ma") carattere aggiuntivo. Orbene, le censure, sollevate con i motivi all'esame, investono questo ultimo argomento.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. le sentenze 17.5.1982 n. 3057; 27.11.1979 n. 6229; 18.6.1975 n. 2445), il rapporto della polizia giudiziaria è dotato dell'efficacia probatoria privilegiata del documento fidefacente (art. 2700 c.c.) per quanto concerne i fatti materiali che l'autore attesta di avere personalmente compiuto o constatato, mentre per il resto offre materiale indiziario superabile con prove contrarie di qualsiasi tipo.
Il quadro è, quindi, quello di una ristretta utilizzabilità di elementi documentali precostituiti in ragione della loro sottrazione alla verifica del contraddittorio e del conseguente pregiudizio della lealtà del procedimento e dell'effettività della tutela giurisdizionale.
L'efficacia probatoria privilegiata del rapporto costituisce concreta esplicazione della pubblica fede, ad esso attribuita in dipendenza della qualifica soggettiva del suo autore. In altri termini, è la provenienza da un pubblico ufficiale nell'esercizio di una potestà documentale o attestativa che vale a dotare il rapporto della sua particolare efficacia probatoria. Ora, l'ordinamento attribuisce siffatta potestà agli organi della polizia giudiziaria italiana e, conseguentemente, il rapporto della polizia greca non spiega la particolare efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. in relazione agli atti o fatti che l'autore attesti di avere compiuto o constatato direttamente. Erroneamente, pertanto, i giudici di secondo grado hanno riconosciuto efficacia probatoria privilegiata alle risultanze del rapporto della polizia greca;
l'errore, tuttavia, colpendo l'argomento aggiuntivo, non vale a comportare annullamento della sentenza impugnata, bensì semplice correzione della sua motivazione a norma dell'art. 384 c.p.c. È, infine, infondato il terzo motivo di ricorso, con il quale, denunciandosi violazione degli artt. 116 e 360, n. 5 c.p.c., si lamenta che i giudici di appello non hanno di ufficio disposto consulenza tecnica al fine di accertare la dinamica della collisione e si sono, invece, avventurati in una ricostruzione insufficiente ed illogica.
Il disporre consulenza tecnica rientra, difatti, nel potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, mentre la mancata indicazione delle ragioni della dedotta insufficienza ed illegittimità rende concretamente impossibile l'esercizio della funzione giurisdizionale di legittimità.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 3 dicembre 1998. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 20 MAGGIO 1999.