Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/07/2001, n. 9946
CASS
Sentenza 21 luglio 2001

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La eccezione di giudicato non richiede l'uso di formule sacramentali, ma postula una manifestazione di volontà che indichi in modo inequivocabile l'intento di invocare gli effetti del giudicato, con la conseguenza che non è sufficiente la mera produzione della decisione divenuta irrevocabile emessa in altro giudizio, che di per sè non comporta la deduzione della relativa eccezione.

La cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive contenute negli scritti difensivi può essere disposta, ex art. 89 cod. proc. civ., anche nel giudizio di legittimità, rientrando essa nei poteri officiosi del giudice, e nessun rilievo ostativo può acquistare il profilo che la richiesta relativa - attenendo, ad esempio, a espressioni contenute nel controricorso - risulti formulata solo in sede di memorie ex art. 378 cod. proc. civ., posto che in tal caso esse finisce con il valere comunque quale sollecitazione all'esercizio dei poteri d'ufficio. In tali ipotesi, tuttavia, non potrà però concedersi anche all'assegnazione di una somma di danaro a titolo di risarcimento danni, in quanto, risultando le memorie in questione destinate in via esclusiva ad illustrare e chiarire i motivi di impugnazione tempestivamente e ritualmente proposti, non potrebbe giammai trovare idonea tutela il diritto di difesa del destinatario della domanda risarcitoria, privato - in quanto tale - della possibilità di contare su un congruo termine per l'esercizio della facoltà di replica.

Ove una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la riproponga in sede di legittimità, ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per dar modo alla Corte di Cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione.

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  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 4738 del 14
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    Cassazione civile sez. I, 14/02/2022, (ud. 04/02/2022, dep. 14/02/2022), n.4738 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente – Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere – Dott. MARULLI Marco – Consigliere – Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere – Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso n. 21670/2017 r.g. proposto da: CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A., (già Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo s.p.a.), con sede legale in (OMISSIS), in persona del suo procuratore speciale Avv. G.T., rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/07/2001, n. 9946
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9946
Data del deposito : 21 luglio 2001

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