Sentenza 21 luglio 2001
Massime • 3
La eccezione di giudicato non richiede l'uso di formule sacramentali, ma postula una manifestazione di volontà che indichi in modo inequivocabile l'intento di invocare gli effetti del giudicato, con la conseguenza che non è sufficiente la mera produzione della decisione divenuta irrevocabile emessa in altro giudizio, che di per sè non comporta la deduzione della relativa eccezione.
La cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive contenute negli scritti difensivi può essere disposta, ex art. 89 cod. proc. civ., anche nel giudizio di legittimità, rientrando essa nei poteri officiosi del giudice, e nessun rilievo ostativo può acquistare il profilo che la richiesta relativa - attenendo, ad esempio, a espressioni contenute nel controricorso - risulti formulata solo in sede di memorie ex art. 378 cod. proc. civ., posto che in tal caso esse finisce con il valere comunque quale sollecitazione all'esercizio dei poteri d'ufficio. In tali ipotesi, tuttavia, non potrà però concedersi anche all'assegnazione di una somma di danaro a titolo di risarcimento danni, in quanto, risultando le memorie in questione destinate in via esclusiva ad illustrare e chiarire i motivi di impugnazione tempestivamente e ritualmente proposti, non potrebbe giammai trovare idonea tutela il diritto di difesa del destinatario della domanda risarcitoria, privato - in quanto tale - della possibilità di contare su un congruo termine per l'esercizio della facoltà di replica.
Ove una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la riproponga in sede di legittimità, ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per dar modo alla Corte di Cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 4738 del 14https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 14/02/2022, (ud. 04/02/2022, dep. 14/02/2022), n.4738 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente – Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere – Dott. MARULLI Marco – Consigliere – Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere – Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso n. 21670/2017 r.g. proposto da: CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A., (già Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo s.p.a.), con sede legale in (OMISSIS), in persona del suo procuratore speciale Avv. G.T., rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/07/2001, n. 9946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9946 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. VINCENZO MILEO - Consigliere -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
I.M.C.E.V. - Industria Meridionale Calcestruzzi Espansi Vibrati s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via L. Mantegazza n. 24, presso LU DI, e rappresentata e difesa dall'avv. Elio Perrone, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LA LE, elettivamente domiciliato in Roma, via Giuseppe Pisanelli n. 2, presso l'avv. Alberto Angeletti, e rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Russo, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2743 del Tribunale di Lecce depositata il 22 novembre 1999 (R.G. n. 321/99). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 marzo 2001 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Leonardo Gnisci per delegà avv. Gabriele Russo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Buonajuto, che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 7 dicembre 1996 al OR di Lecce, la I.M.C.E.V. s.r.l. chiedeva che fosse dichiarata la legittimità del recesso comunicato in data 14 dicembre 1992 al dipendente LE AL e con effetto dal 21 dicembre 1992, previa declaratoria della decadenza dello stesso dall'esercizio del diritto di opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non avendo il predetto dipendente, nel termine di sei mesi dal conseguimento del diritto a pensione, manifestato la volontà di proseguire a prestare la propria opera. Il lavoratore aveva contestato il licenziamento, perché adottato in violazione degli artt. 6 legge n. 407 del 1990, 3 legge n. 421 del 1992 e 1 del decreto legislativo n. 503 del 1992, e si era assentato dal servizio per malattia.
Con sentenza del 18 gennaio 1999 il OR rigettava la domanda proposta dalla società e anche la riconvenzionale del lavoratore. Tale decisione, appellata soltanto dalla I.M.C.E.V. s.r.l., è stata confermata dal Tribunale della stessa sede con pronuncia depositata il 22 novembre 1999. Il giudice del gravame, pur ritenendo l'autonomia del secondo licenziamento intimato dalla società datrice di lavoro il 31 marzo 1993 per assenze ingiustificate (dopo la prima certificazione medica, il lavoratore non ne aveva trasmesse altre) - affermata da questa Corte con la sentenza n. 4946 del 16 maggio 1998, che aveva rigettato il ricorso per cassazione avverso la pronuncia del medesimo Tribunale in data 2 maggio 1996 confermativa della illegittimità del recesso - ha però rilevato che il secondo licenziamento, ancorché per una differente causale e di tutt'altra natura rispetto al primo, appariva come una sorta di revoca del primo, in quanto con esso la società aveva inteso superare il precedente recesso. Ha inoltre osservato il Tribunale che il primo licenziamento comunicato il 14 dicembre 1992 era inefficace per tutto il periodo di malattia del lavoratore e che perciò costui, ai fini della prosecuzione del rapporto di lavoro, poteva usufruire della normativa più favorevole intervenuta con il decreto legislativo n. 503 del 1992. Contro questa sentenza ha proposto per cassazione la società soccombente, formulando due motivi.
Il lavoratore ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente ha richiesto la cancellazione delle parole "artatamente" e "furbescamente". contenute nel controricorso (rispettivamente al penultimo rigo di pag. 4 e al sedicesimo rigo di pag. 5) e riferite al comportamento tenuto dalla parte nel riportare in ricorso, in modo incompleto, un periodo della sentenza del Tribunale di Lecce 2 maggio/24 agosto 1996 n. 1891. Rientrando la cancellazione di espressioni convenienti od offensive contenute negli scritti difensivi nei poteri officiosi del giudice, su di essa si può provvedere indipendentemente dalla ammissibilità della richiesta della parte, che l'ha formulata con le memorie ex art. 378 cod. proc. civ. e la quale richiesta può valere come sollecitazione dell'esercizio da parte del giudice del potere a lui spettante. Orbene, dette espressioni per il loro obbiettivo significato, secondo il lessico comune, appaiono irriguardose nei confronti della difesa avversaria e sono senza dubbio eccedenti rispetto alle esigenze difensive: esse perciò devono essere cancellate a norma dell'art. 89 cod. proc. civ., applicabile anche nei giudizi di legittimità (cfr.
fra le più recenti Cass. 29 marzo 1999 n. 3032). Non si può, invece, procedere alla assegnazione, pure invocata, di una somma a titolo di risarcimento del danno, data l'inammissibilità della richiesta nelle memorie illustrative, destinate in via esclusiva ad illustrare e chiarire i motivi d'impugnazione tempestivamente e ritualmente proposti (giurisprudenza costante: v. fra le tante Cass. 19 aprile 2000 n. 5079, Cass. 16 dicembre 1999 n. 14167). In tal senso è la giurisprudenza di questa Corte con riferimento alla domanda di risarcimento danni ex art. 96 cod. proc. civ. (v. sentenze S.U. 19 gennaio 1991 nn. 522/52 4, S.U. 27 novembre 1990 n. 958), ed analogamente deve concludersi nella ipotesi in esame, dovendosi pur sempre assicurare il rispetto del contraddittorio: integrando la richiesta di attribuzione di una somma a titolo di risarcimento danni una domanda di attribuzione di un bene della vita, su di essa la controparte deve essere messa in grado di difendersi e il diritto di difesa non sarebbe garantito laddove fosse consentito formulare tale domanda con le memorie illustrative o nel corso della discussione orale, in quanto nel primo caso può mancare uno spazio di tempo sufficiente per la replica e nel secondo tale possibilità sarebbe addirittura negata se fosse il controricorrente ad avanzare la richiesta di assegnazione della somma ex art. 89 cod. proc. civ. Passando all'esame del ricorso, con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione degli artt. 2909 e 2118 cod. civ. e vizio di motivazione. Deduce che la sentenza impugnata aveva riesaminato il punto relativo all'interferenza fra i due recessi, contro la statuizione di autonomia fra gli stessi contenuta nella precedente pronuncia del medesimo Tribunale n. 1891 del 1996, confermata in sede di legittimità. Sostiene che il giudice del gravame non ha giustificato come malgrado la rilevata autonomia dei due licenziamenti, si potesse dare Valenza al secondo rispetto al primo e come il secondo potesse essere considerato una sorta di revoca del primo. Lamenta inoltre l'errore in cui è incorsa la sentenza qui impugnata nell'escludere la coesistenza di più licenziamenti intimati per cause diverse e l'omesso esame del punto relativo alla prosecuzione del rapporto dopo la malattia e fino al termine della durata del preavviso;
se il Tribunale avesse valutato tale circostanza, non avrebbe affermato che venuto meno lo stato di malattia, la società doveva limitarsi a comunicare l'operatività del licenziamento intimato il 14 dicembre 1992.
Il motivo non può essere accolto. Rileva innanzitutto la Corte in ordine alla violazione di cui all'art. 2909 cod. civ. che la preclusione dipendente da giudicato esterno costituisce oggetto di eccezione in senso proprio, non rilevabile d'ufficio, e non può essere fatta valere per la prima volta nel giudizio di legittimità (Cass. sez. un., 5 settembre 1997, n. 8590, Cass. 19 febbraio 1997 n. 1509, Cass. 29 agosto 1998 n. 8622, Cass. 8 febbraio 2000 n. 1370, Cass. 25 febbraio 2000 n. 2141, Cass. 13 aprile 2000 n. 4784). Qui, la questione del giudicato non risulta essere stata trattata dalla sentenza impugnata, la quale, evidenziato come la pronuncia di questa Corte 16 maggio 1998 n. 4946 avesse ribadito l'autonomia dei due licenziamenti innanzi indicati, intimati all'odierno resistente, ha dalla affermata diversità dei motivi addotti in relazione ai singoli recessi (l'uno per il raggiungimento da parte del lavoratore dell'età pensionabile, l'altro in quanto di natura disciplinare) tratto argomento per ritenere che il secondo comportasse una implicita revoca del primo. Senza dubbio la eccezione di giudicato non richiede l'uso di formule sacramentali, ma, come già ha avuto occasione di affermare la giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentenze 24 settembre 1997 n. 9378 e 22 febbraio 1992 n. 2200), postula una manifestazione di volontà che indichi in modo inequivocabile l'intento di invocare gli effetti del giudicato, per cui non è sufficiente la mera produzione della decisione divenuta irrevocabile emessa in altro giudizio, che di per sè non comporta la deduzione della relativa eccezione e non solleva la parte dall'onere di affermazione trattandosi di questione non rilevabile d'ufficio. Tale manifestazione di volontà non risulta essere stata espressa dalla ricorrente, in quanto nella esposizione in fatto della sentenza impugnata, che per la parte concernente l'appello della società I.M.C.E.V. si riporta integralmente, si legge:
"Proponeva appello la I.M.C.E.V. s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con ricorso depositato l'8.3.99 e rilevava che la Corte di Cassazione aveva confermato la illegittimità del secondo licenziamento, ma aveva annullato la pronuncia di invalidità del primo licenziamento, evidenziando "come il licenziamento oggetto dell'impugnativa di LE AL (cioè il secondo) avesse natura disciplinare, e come tale dovesse essere tenuto distinto dal licenziamento intimato in precedenza allo stesso lavoratore".
"Sulla base di tale pronuncia - ad avviso della società appellante - il OR avrebbe dovuto dichiarare la legittimità del recesso, proprio in considerazione della "autonomia dei due negozi recessivi". "Il OR, inoltre, avrebbe dovuto considerare persistenti, al momento del secondo licenziamento, gli obblighi contrattuali. Il rapporto di lavoro, infatti, sussisteva per effetto della prosecuzione dello stato di malattia. Cessato tale stato, però, l'AL aveva l'obbligo di riprendere il lavoro fino all'esaurimento del preavviso".
"Il OR, infine - sempre secondo la società appellante - avrebbe dovuto compensare le spese giudiziali, stante il rigetto della domanda riconvenzionale".
"Chiedeva, pertanto, che, in riforma della impugnata sentenza, venisse accolto integralmente il ricorso introduttivo e l'AL condannato alle spese del doppio grado di giudizio". Nè la ricorrente ha evidenziato nel presente ricorso per cassazione in quale atto del precedente giudizio aveva eccepito la preclusione del precedente giudicato. Ove infatti una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che riproponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto - del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 13 novembre 1996 n. 9941, Cass. 5 ottobre 1998 n. 9801).
In ordine al denunciato difetto di motivazione sull'apprezzamento del secondo recesso come manifestazione da parte dell'azienda della volontà di revoca del primo licenziamento, la lettura che è stata fatta dalla sentenza impugnata dà conto della interpretazione della sanzione espulsiva adottata per assenza ingiustificata del lavoratore, dopo il periodo di malattia ed il Tribunale ha sottolineato come il secondo recesso, per i riflessi di fatto che necessariamente spiegava sul primo, si ponesse relativamente a questo in situazione di incompatibilità. Tale argomentazione è immune da vizi logico-giuridici, in quanto l'interesse del datore di lavoro all'esercizio del suo potere di sciogliere il rapporto di lavoro sussiste solo in costanza del rapporto di lavoro. Senza dubbio durante il decorso del periodo di preavviso, durante il quale. il rapporto di lavoro prosegue a tutti gli effetti e permangono per le parti i diritti e i doveri inerenti al rapporto, si possono verificare fatti che giustifichino un licenziamento per giusta causa il quale si viene così a sovrapporre all'altro, ma qui con argomentazione ineccepibile il Tribunale ha ritenuto che divenuto efficace il primo recesso, una volta cessato lo stato di malattia del lavoratore, la società con l'intimare un nuovo licenziamento aveva inteso revocare quello precedente. Nè il vizio di motivazione di tale ragionamento denunciato dalla ricorrente sotto il profilo del decorso (o meno) del periodo di preavviso, sospeso durante la malattia del lavoratore, ha carattere decisivo, non essendo indicata quale la scadenza del preavviso. La ricorrente richiama poi due precedenti - Cass. n. 2762 del 1995 e Cass. n. 2494 del 1997 - a sostegno della sua tesi della coesistenza di più provvedimenti di recesso, da cui, a suo avviso, sarebbero inficiate le argomentazioni svolte dal Tribunale in ordine alla incompatibilità del secondo licenziamento rispetto al primo, ma essi sono inconferenti. Infatti, Cass. 9 marzo 1995 n. 2762 si riferisce alla diversa ipotesi del giudicato in ordine alla declaratoria di illegittimità, per inosservanza del cosiddetto codice disciplinare ai sensi dell'art. 7, primo comma, legge 20 maggio 1970 n. 300, di un licenziamento inflitto per la violazioni di una norma del contratto collettivo, che non impedisce al giudice nuovamente adito di affermare la legittimità di un successivo licenziamento, giustificato, ex art. 2119 cod. civ., dalla rilevanza delittuosa dello stesso fatto, stante la diversità della causa petendi oggetto del primo accertamento giudiziale e della causa giustificativa del nuovo licenziamento. Cass. 21 marzo 1997 n. 2494 ribadisce invece che la interpretazione delle disposizioni di un contratto collettivo di diritto comune, in quanto devoluta al giudice del merito, è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione, e - pur riferendosi ad un secondo licenziamento disciplinare intimato a un dipendente di un istituto di vigilanza, che, già licenziato in precedenza con altro provvedimento la cui efficacia era rimasta però sospesa a seguito della malattia del lavoratore, non aveva ripreso il lavoro al termine della malattia, aveva tardato ad inviare le certificazioni di prosecuzione della malattia e non era stato reperito nella sua abitazione dal medico incaricato per la visita di controllo -, non prende in esame, in quanto non era stata sollevata in quel giudizio, la questione se un secondo recesso possa costituire implicita revoca del precedente.
Il rigetto del primo motivo di ricorso rende superfluo l'esame del secondo motivo, con il quale la ricorrente, nel denunciare violazione dell'art. 1334 e ancora una volta dell'art. 2909 cod. civ., nonché del principio tempus regit actum, critica la sentenza impugnata per avere affermato l'applicabilità della disciplina di cui alla legge n. 503 1992, che già era stata esclusa dal OR con statuizione passata in giudicato, in quanto non impugnata da alcuna delle parti. La prosecuzione del rapporto di lavoro per l'opzione esercitata dal lavoratore in base a tale disciplina costituisce infatti una delle due autonome ragioni che sorreggono la pronuncia del Tribunale di illegittimità del recesso intimato dall'azienda, per cui la doglianza proposta con questo secondo motivo di ricorso, anche se dovesse essere accolta, non potrebbe mai portare all'annullamento della sentenza che rimarrebbe fondata sull'altra.
La società, in applicazione del principio della soccombenza, è tenuta alla rifusione nei confronti dell'altra parte delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in lire 21.000, oltre a lire 2.500.000= (duemilionicinquecentomila) per onorari.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2001