Cass. civ., sez. III, sentenza 07/08/2001, n. 10902
CASS
Sentenza 7 agosto 2001

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I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito ne' rilevabili d'ufficio. Pertanto, ove il ricorrente proponga detta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito.

Nell'ipotesi di causa inscindibile per litisconsorzio necessario (nella specie, divisione ereditaria), l'impugnazione è ammissibile nei confronti di tutte le parti, anche se sia stata notificata nel termine di legge soltanto nei riguardi di una di esse e sia, invece, tardiva nei confronti delle altre, perché in tale ipotesi, l'impugnazione notificata oltre il detto termine assume il carattere di atto integrativo del contraddittorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 07/08/2001, n. 10902
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10902
    Data del deposito : 7 agosto 2001

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