Sentenza 7 agosto 2001
Massime • 2
I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito ne' rilevabili d'ufficio. Pertanto, ove il ricorrente proponga detta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito.
Nell'ipotesi di causa inscindibile per litisconsorzio necessario (nella specie, divisione ereditaria), l'impugnazione è ammissibile nei confronti di tutte le parti, anche se sia stata notificata nel termine di legge soltanto nei riguardi di una di esse e sia, invece, tardiva nei confronti delle altre, perché in tale ipotesi, l'impugnazione notificata oltre il detto termine assume il carattere di atto integrativo del contraddittorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/08/2001, n. 10902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10902 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NN Silvio COCO - Presidente -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Rel. Consigliere -
Dott. Donato CALABRESE - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EL GR NN, elettivamente domiciliato in Roma, via Lungo Tevere Michelangelo n. 9, presso l'avv. Mauro Petrassi, difeso dall'avv. Gerardo Brasile, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EL GR AN, EL GR CO, elettivamente domiciliate in Roma, via Sesto Rufo n. 23, presso l'avv. Lucio V. Moscarini, che le difende giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
EL GR EN;
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'appello de L'Aquila n. 283/98 del 19 maggio 1998, deliberata il 9 giugno 1998 e pubblicata il 24 agosto 1998 (R.G. n. 35/94).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 giugno 2001 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. L.V. Moscarini per le controricorrenti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso, disattesa l'eccezione di inammissibilità.
SVOLGIMENTO EL PROCESSO
Con atto 1 dicembre 1982 EL GR AN e EL GR CO, convenivano in giudizio, innanzi al tribunale di Vasto, EL GR NN TO e EL GR EN chiedendo fosse disposta, tra le parti, la divisione dei beni relitti dalla comune dante causa PA ND, deceduta il 24 agosto 1980, previa declaratoria dell'aperta successione ab intestato della medesima e con condanna dei possessori dei beni ereditari al rendiconto.
Costituitosi in giudizio i convenuti si associavano alla domanda attrice.
Svoltasi l'istruttoria del caso con sentenza 12 novembre 1993 l'adito tribunale dichiarava aperta la successione ab intestato di PA ND e disponeva la divisione dell'asse ereditario come da progetto predisposto dal consulente tecnico, rimettendo le parti dinanzi all'istruttore per il sorteggio delle quote e condanna dei convenuti al pagamento in favore delle attrici della somma di lire 28.668.000 quale controvalore dei frutti e le attrici a rimborsare ai convenuti la somma di lire 4.500.000 a titolo di miglioramenti. Gravata tale pronunzia dal solo EL GR NN, e in via incidentale da EL GR AN e EL GR CO, in contumacia di EL GR EN l'adita corte di appello de L'Aquila, con sentenza 19 maggio 1998, deliberata il 9 giugno 1998 e pubblicata il 24 agosto 1998, rigettato l'appello principale accoglieva quello incidentale e, per l'effetto condannava EL GR NN e EL GR EN al pagamento ciascuno in favore di ciascuna delle appellate della complessiva somma di lire 2.389.000 oltre rivalutazione e interessi per ogni annata agraria, a far tempo dal 1993 e sino alla consegna dei beni ereditari.
Osservava la Corte del merito, per quanto ancora rilevante al fine del decidere, che l'assunto dell'appellante, secondo cui in forza di un contratto di affitto stipulato dalla de cuius PA ND in data 7 giugno 1971 con EL GR NN e EN e in forza del quale questi ultimi, in quanto affittuari non erano tenuti a pagare alcunché a titolo di frutti, per il godimento dei beni ereditari alle appellate doveva disattendersi atteso che le appellate avevano disconosciuto la firma della propria dante causa, che appariva sul contratto in questione, prodotto ritualmente per la prima volta in giudizio esclusivamente in grado di appello e non avendo controparte promosso procedimento incidentale di verificazione della scrittura privata dello stesso non poteva tenersi conto al fine del decidere. Per la cassazione della riassunta pronunzia, notificata il 21 ottobre 1998, ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, e illustrato da memoria, EL GR NN nei confronti sia di EL GR EN (con atto notificato il 17 dicembre 1998) sia di EL GR AN e EL GR CO (con atto notificato il 21 dicembre 1998).
Resistono con controricorso, illustrato da memoria, EL GR AN e EL GR CO.
Non ha svolto attività difensiva, in questa sede, EL GR EN.
MOTIVI ELLA DECISIONE
1. Deducono, in limine, le controricorrente EL GR AN e EL GR CO, la "inammissibilità e/o irricevibilità del ricorso [avversario] per tardività".
Si osserva, in particolare, al riguardo, che la sentenza impugnata è stata notificata il 21 ottobre 1998 mentre il ricorso è stato notificato esclusivamente il 21 dicembre 1998 e, pertanto, con un giorno di ritardo, rispetto ai termini di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c.
2. L'eccezione è manifestamente infondata.
Almeno sotto due, concorrenti, profili.
2.1. In primis si osserva che nella specie il giudizio tra le parti ha ad oggetto, ai sensi dell'art. 713 e ss. c.c., la divisione, tra i coeredi, dei beni relitti dalla defunta PA ND: è palese, pertanto, che si è a fronte a una ipotesi di litisconsorzio necessario (cfr. artt. 102 e 784 c.p.c.), con conseguente applicabilità, in sede di impugnazione, delle regole di cui all'art. 331 c.p.c. Pacifico quanto precede e non controverso, in linea di fatto, che il ricorso risulta notificato il 17 dicembre 1998 e, quindi, nei termini di legge, ad uno dei condividenti (in particolare nei confronti di EL GR EN, contumace in grado di appello e cui il ricorso è stato notificato a mani del figlio EL GR NE) è palese che nella specie non si è a fronte a una ipotesi di "inammissibilità" [l'istituto della irricevibilità, propria dei giudizi amministrativi, cfr. art. 26, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, non ha cittadinanza, a quel che risulti, nel vigente codice di rito, di cui al r. d. 28 ottobre 1940, n. 1443 e successive modifiche].
2.2. In secondo luogo, anche a prescindere da quanto precede si osserva che a norma dell'art. 155, comma 4, c.p.c. in tema di computo dei termini processuali, "se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo".
Certo quanto sopra e certo che nel caso concreto i termini per la proposizione del ricorso scadevano [come ammettono le stesse controricorrenti] il 20 dicembre 1998, domenica, è palese che correttamente il ricorso è stato notificato alle dette controricorrenti il successivo lunedì 21 dicembre 1998 (primo giorno non festivo seguente la domenica).
3. Come accennato in parte espositiva i giudici del merito, nell'ambito di un giudizio di divisione ereditaria promosso da EL GR AN e CO
contro
EL GR NN e EN hanno rigettato l'eccezione, proposta dal convenuto EL GR NN, diretta a paralizzare l'obbligo dei convenuti di dovere corrispondere alle attrici - nella pendenza del giudizio - una somma periodica a titolo di frutti per il godimento esclusivo, da parte loro, dei beni ereditari, atteso che l'assunto dello stesso, essere i detti EL GR NN e EN affittuari del fondo relitto della comune dante causa PA ND in forza di contratto stipulato con quest'ultima il 7 giugno 1971, era rimasto privo di qualsiasi suffragio probatorio, a seguito del disconoscimento della firma della PA da parte delle convenute e l'omesso promovimento, da parte dell'appellante, del procedimento di verificazione della scrittura privata.
4. Pacifico quanto precede osserva in limine il collegio - con riferimento alle argomentazioni svolte dal ricorrente nell'ultima parte del primo motivo di ricorso, alla luce delle quali, in particolare, avendo i convenuti in primo grado dedotto di non essere tenuti al rendiconto in quanto affittuari del fondo ed avendo quel giudice escluso l'esistenza di un rapporto agrario, la causa doveva essere rimessa alla competenza esclusiva della sezione specializzata agraria - che esattamente i giudici del merito hanno ritenuto (ancorché per implicito) la propria competenza a conoscere della controversia.
In conformità a una giurisprudenza più che consolidata, infatti, deve ribadirsi, ulteriormente, che la competenza delle sezioni specializzate agrarie non sussiste allorché l'esistenza, o - reciprocamente - la inesistenza, del rapporto agrario costituisca oggetto di un accertamento meramente incidentale che sia presupposto di una domanda di natura diversa e non involga provvedimenti relativi al rilascio del fondo (Cass., 28 marzo 2000, n. 3687. Analogamente, tra le tantissime, Cass., 17 novembre 1998, n. 11553 e Cass., 20 febbraio 1997, n. 1557). Pacifico quanto sopra e non controverso che nella specie oggetto della controversia è una azione di divisione ereditaria è palese che il tribunale in composizione ordinaria, competente a conoscere della domanda principale, era competente, altresì, a pronunciarsi, senza efficacia di giudicato, su eventuali eccezioni delle parti richiedenti l'applicazione della speciale normativa in materia di contratti agrari.
5. Con il primo motivo, prima parte, il ricorrente censura la sentenza gravata, nella parte in cui la stessa ha disatteso l'eccezione cui sopra si è fatto riferimento (quanto all'inesistenza di un obbligo, a carico dei convenuti, di dovere corrispondere agli altri coeredi una quota parte dei frutti percepiti per il godimento, da parte loro, in via esclusiva dei beni ereditari, per essere gli stessi affittuari del fondo, in forza di un contratto stipulato con la comune dante causa) denunziando "violazione degli artt. 47 e 49 l. 3 maggio 1982, n. 203", per non avere i giudici del merito, da un lato, di ufficio, applicato l'art. 49 (comma 1) sopra ricordato (giusta il quale nel caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari quelli tra gli eredi che al momento dell'apertura della successione risultino avere esercitato e continuino a esercitare su tali fondi attività agricola in qualità di imprenditori a titoli a titolo principale o di coltivatori diretti, hanno diritto a continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi stessi anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi e sono considerati affittuari di esse), dall'altro, disapplicando, al riguardo, la pacifica giurisprudenza di questa Corte regolatrice che esclude che la norma in questione possa trovare applicazione con riguardo alle successioni - quale la presente - apertesi anteriormente alla entrata in vigore della l. 3 maggio 1982, n. 203. Con il secondo motivo, intimamente connesso al precedente e da esaminare congiuntamente a questo, il ricorrente lamenta, ancora, "violazione dell'art. 230-bis c.c.". Il tribunale di Vasto, si osserva, nella sentenza confermata dalla Corte di appello, ha ritenuto che deve presumersi che il pagamento dei salariati agricoli, da parte di EL GR NN e EN, erano effettuati da costoro in nome e per conto dei genitori, all'epoca ancora in vita.
"Se così stanno le cose - conclude il ricorrente - si era in presenza di una famiglia coltivatrice, di una impresa familiare coltivatrice e pertanto alla morte del proprietario, nella divisione ereditaria dovevano essere rispettati i diritti di prelazione dei coeredi da parte dell'impresa familiare".
6. Entrambi i motivi sono inammissibili.
Giusta quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, statuizioni e questioni che abbiano formato oggetto del giudizio di merito, restando escluso, pertanto, che in sede di legittimità possano essere prospettate questioni nuove o nuovi temi di contestazione involgenti accertamenti di fatto non compiuti, perché non richiesti, in sede di merito (Cass., 6 giugno 2000, nn. 7583 e 7579). I motivi del ricorso per cassazione - in altri termini - devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito ne' rilevabili d'ufficio (Cass., 5 maggio 2000, n. 5671;
Cass., 31 marzo 2000, n. 3928). Inoltre, si osserva, ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass., 12 settembre 2000, n. 12025, nonché da ultimo, Cass., 9 aprile 2001, n. 5255, specie in motivazione).
Pacifico, in diritto, quanto precede si osserva che nella sentenza gravata non è affrontato, in alcuna sua parte, ne' il problema della applicabilità, o meno, nel caso concreto, dell'art. 49, l. 3 maggio 1982, n. 203 (di cui al primo motivo prima parte, del ricorso), ne'
quello dell'esistenza tra le parti di una impresa familiare coltivatrice (di cui al secondo motivo di ricorso).
Certo quanto sopra e indubbio che nell'atto di appello EL GR NN, ben lungi dal sollecitare la tutela di cui all'art. 49, della l. 3 maggio 1982, n. 203 o quella di cui all'art. 230 bis c.c., si limitava ad invocare la propria qualità di affittuario (in forza di contratto stipulato con la comune dante causa), è palese la infondatezza delle censure in esame.
7. Deve escludersi, infine, concludendo sul punto, che fosse onere dei giudici del merito esaminare d'ufficio le due questioni.
7.1. Quanto alla prima, pretesa applicabilità ex officio dell'art. 49, l. n. 203 del 1982, si osserva che la norma in esame prevede che
"nel caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, quelli tra gli eredi che, al momento dell'apertura della successione, risultino avere esercitato e continuino ad esercitare su tali fondi attività agricola, in qualità di imprenditori a titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, o di coltivatori diretti, hanno diritto a continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi stessi anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi e sono considerati affittuari di esse ...". Atteso che la norma positiva, ben lungi dal prevedere che de jure solo per effetto dell'aperta successione si instauri un rapporto di affittanza agraria tra gli eredi, dispone che alcuni eredi "hanno diritto a continuare la coltivazione" è evidente è onere dei detti "aventi diritto" sollecitare, eventualmente giudizialmente, la tutela della propria pretesa, senza che esista possibilità, per il giudice, di provvedere al riguardo ex officio (come si assume in ricorso, del tutto prescindendo dal principio dispositivo che caratterizza il vigente processo civile e dall'art. 99 c.p.c.). Non avendo la questione formato oggetto di esame in sede di merito è palese - alla luce delle considerazioni svolte sopra - che la stessa non può trovare ingresso per la prima volta in questa sede di legittimità, atteso - a tacere d'altro - che l'esame della questione specifica presuppone alcuni accertamenti in fatto - circa la qualifica soggettiva dell'attuale ricorrente - non compiuti in sede di merito.
7.2. Considerazioni analoghe a quelle svolte sopra, ancora, valgono con riguardo alla lamentata violazione dell'art. 230 bis c.c., atteso che non è mai stato oggetto di alcun accertamento, in causa, in sede di merito, la pretesa esistenza di una impresa familiare coltivatrice, tra la dante causa delle parti e l'attuale ricorrente (nonché l'intimato EL GR EN).
Anche a prescindere da quanto precede si osserva che, comunque, la deduzione è manifestamente inammissibile per carenza di interesse. Certo, infatti, che oggetto di controversia è esclusivamente l'obbligo, o meno, dei coeredi in possesso di beni ereditari (cioè di EL GR NN e di EL GR EN) di dare il rendiconto, è palese che non è in alcun modo pertinente - al fine di pervenire alla cassazione della sentenza gravata - dedurre che esistendo, tra le parti una impresa familiare coltivatrice "alla morte del proprietario, nella divisione ereditaria dovevano essere rispettati i diritti di prelazione dei coeredi parte dell'impresa familiare".
È indubbio, infatti, che l'art. 230 bis, comma 5, c.c. pur prevedendo il diritto di prelazione sulla azienda in favore dei componenti l'impresa familiare, non importa affatto una deroga all'applicazione dei principi generali in tema di successioni mortis causa e, in particolare, all'art. 723 c.c.
8. Con il terzo e ultimo motivo il ricorrente denunzia, infine, "contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia". quanto ai miglioramenti eseguiti dal ricorrente sul terreno caduto in successione, censurando, in particolare la sentenza gravata nella parte in cui la stessa ha ritenuto inattendibile la deposizione del teste DI RISIO per avere questi affermato, nel corso della deposizione orale, circostanze, di fatto, diverse rispetto a quelle risultanti da una ricevuta da lui formata.
9. Al pari dei precedenti il motivo non può trovare accoglimento.
9.1. In primis si osserva, giusta quanto assolutamente pacifico - presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che in questa sede non può che ulteriormente ribadirsi - che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire la identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione. Detti vizi non possono, peraltro, consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta solo a quel giudice individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (Recentemente, in tale senso, ad esempio, Cass., 21 marzo 2001, n. 4025 e Cass. 8 agosto 2000, n. 10417, specie in motivazione, nonché Cass., sez. un., 11 giugno 1998, n. 5802 e Cass., 22 dicembre 1997, n. 12960). L'art. 360, n.
5 - infatti - contrariamente a quanto suppone l'attuale ricorrente, non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti.
Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (in questo senso, ad esempio, Cass., 8 agosto 2000, n. 10414, specie in motivazione). Certo quanto sopra si osserva che nella specie il ricorrente lungi dall'evidenziare vizi della motivazione della sentenza gravata, sotto il profilo - come si preannunzia nella intestazione del motivo - di affermazioni contraddittorie contenute nella sentenza stessa con la conseguenza che non è possibile accertare quale sia stato l'iter argomentativo svolto dal giudicante, si limita, esclusivamente a dolersi dell'esito della lite e della valutazione fatta dal giudice del merito allorché ha ritenuto inattendibile la deposizione del teste DI RISIO.
9.2. Anche a prescindere da quanto sopra, comunque, deve ribadirsi, in conformità ad una giurisprudenza più che consolidata, che, la valutazione delle risultanze della prova testimoniale ed il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri - come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la decisione - non sono deducibili in sede di legittimità, se non nei limiti della mancanza, insufficienza o contraddittorietà di motivazione, involgendo apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, peraltro, nel porre a fondamento della sua decisione una fonte di prova ad esclusione di altre, è tenuto ad indicare le ragioni del proprio convincimento, ma non a discutere ogni singolo elemento ne' a confutare tutte le deduzioni avverse (Cass., 29 aprile 1999, n. 4347, nonché Cass., 4 dicembre 1999, n. 13567; Cass., 12 marzo 1996, n. 2008; Cass., 5 novembre 1994, n. 9173). 10. Risultato totalmente infondato il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità in favore delle controricorrenti, liquidate in lire 216.000 oltre lire 4.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 8 giugno 2001. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 7 AGOSTO 2001.