Sentenza 17 maggio 2001
Massime • 1
In tema di responsabilità da cose in custodia, la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2051 cod. civ., superabile solo con la prova del caso fortuito ovvero della colpa del danneggiato, presuppone la dimostrazione della esistenza del nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso, con la conseguenza che, anche in presenza di insidia o trabocchetto - concetti propri della diversa ipotesi contemplata dall'art. 2043 cod. civ., specie in materia di responsabilità della P.A. - , la situazione di pericolo occulto richiede, per costituire fonte di responsabilità, l'accertamento della efficienza causale nella determinazione dell'evento dannoso, accertamento demandato al giudice del merito, la cui valutazione, ove congruamente motivata, è insindacabile in Cassazione.
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Il proprietario-custode è scagionato per danni dalle cose in custodia solo se prova che il danno è dipeso da caso fortuito, ipotesi quest'ultima comprendente anche la colpa del danneggiato, ovvero di quella dell'art. 2043 c.c. che comporta invece l'ordinario, completo onere probatorio a carico di quest'ultimo ex art. 2697 c.c.. Pertanto, nel caso in cui taluno abusivamente acceda all'altrui proprietà, esula la responsabilità per danni cagionati dalle cose in custodia ex art. 2051 c.c. mentre sussisterebbe la generale responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., ove sia configurabile l'esistenza sul fondo di un pericolo imprevedibile dal quale il proprietario dello stesso, che non lo abbia …
Leggi di più… - 3. Cenni sulla responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. con brevi riferimenti alla fattispecie di danni da caduta d’alberoVanacore Giorgio · https://www.diritto.it/ · 8 settembre 2005
In base all?art. 2051 c.c.: ?Ciascuno ? responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito?. ? noto che in ordine al titolo della responsabilit? di cui alla citata norma si siano formati due indirizzi. Un primo indirizzo, di matrice soggettiva, che oggi sembra minoritario, ravvisa nella fattispecie di cui all?art. 2051 c.c. un?ipotesi di responsabilit? civile cd. aggravata, caratterizzata da una presunzione iuris tantum di colpa, cio? di mancanza di diligenza, vincibile solo con la prova del caso fortuito (in tal senso, Cass. civ., 17 maggio 2001 n. 6767, id., 26 gennaio 1999 n. 699, id., 9 febbraio 1994 n. 1332 14 gennaio 1992 n. 347, in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/05/2001, n. 6767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6767 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. VINCENZO SALLUZZO - Consigliere -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI GL AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell'avvocato NICOLA STANISCIA, difesa dall'avvocato GIOVANNI ANGELOZZI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PARROCCHIA CATTEDRALE S. PIETRO, corrente in Frascati in persona dell'amministratore parrocchiale don Claudio Cirulli, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2532/97 della Corte d'Appello di ROMA, SEZIONE IV CIVILE, emessa il 27/05/97 e depositata il 23/07/97 (R.G. 3175/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/01 dal Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI;
udito l'Avvocato Giorgio SPADAFORA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 2 giugno 1991 AN Di GL conveniva davanti al Tribunale di Roma la Parrocchia Cattedrale - S. Pietro di Frascati, in persona del parroco pro tempore, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti il 26 dicembre 1988, allorché, nell'uscire dalla chiesa, era scivolata sull'antistante scalinata a causa di un'abrasione del bordo del primo gradino, non visibile perché ricoperta da polvere, riportando la frattura scomposta del collo del piede sinistro.
Radicatosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava la domanda, e la decisione, impugnata dalla soccombente, era confermata dalla Corte d'appello Roma, che affermava non provato il nesso di causalità fra cosa in custodia ed evento dannoso.
Per la cassazione della sentenza la Di GL ha proposto ricorso sulla base di due motivi.
L'intimata resiste con controricorso illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 n. 4 c.p.c., erronea interpretazione dell'art. 2051 c.c., la ricorrente deduce che nel caso concreto sussisteva la responsabilità prevista da tale ultima norma, poiché "nel caso concreto si è assistito al concretizzarsi degli estremi dell'insidia e del trabocchetto, visto e considerato che nei due gradi di giudizio nel merito è stata dimostrata (...) l'abrasione della scalinata e la circostanza che la suddetta abrasione fosse coperta di polvere e, pertanto, non visibile (...). Pertanto, attese queste risultanze istruttorie, non può negarsi il concretizzarsi del pericolo inevitabile ed imprevedibile a conferma del nesso di causalità tra caduta e danno". D'altro canto, il custode avrebbe dovuto dimostrare il caso fortuito o la colpa di essa Di GL, cosicché, non avendolo fatto, restava onerato della presunzione di colpa prevista dalla norma.
Con il secondo mezzo, denunciando contraddittoria motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. e violazione dell'art. 132 c.p.c., la medesima ricorrente si duole che il giudice d'appello, disattendendo immotivatamente le conclusioni peritali (secondo cui "in occasione e in conseguenza del sinistro per cui è causa l'attrice ha riportato le seguenti lesioni: frattura bimalleolare collo piede sinistro scomposta"), abbia violato l'art. 132 c.p.c., nonché l'orientamento giurisprudenziale che prevede l'obbligo del giudice di motivare quando di discosti dalle conclusioni peritali.
Il capo della sentenza impugnata era anche censurabile alla luce delle prove testimoniali assunte nel corso del primo grado "dalle quali inequivocabilmente e(ra) possibile evincere che la ricorrente e(ra) caduta a causa dell'omessa manutenzione del gradino e della polvere sita sullo stesso".
Il rapporto causale fra cosa in custodia ed evento dannoso era comunque da valutare - sottolinea - sulla base del globale modo di essere della cosa stessa, e non con riguardo alle singole sue parti, poiché, secondo quanto aveva deciso Cass. 22 luglio 1987 n. 6407, l'utilizzazione che dà occasione all'evento dannoso è riferibile, fino a prova contraria, ad ogni parte di essa. Era pertanto necessario accertare se la caduta della ricorrente rientrasse fra gli eventi adeguatamente determinabili dalle condizioni specifiche della scala, senza richiedere la prova positiva che fosse avvenuta precisamente da uno dei gradini deteriorati.
Osserva la Corte che i due mezzi vanno esaminati congiuntamente, attenendo a questioni strettamente connesse.
Il giudice del merito confermò la prima decisione di rigetto della domanda risarcitoria osservando che non era provato in modo sicuro che la Di GL fosse caduta proprio in corrispondenza dell'abrasione del primo gradino della scalinata. In particolare, la teste NI aveva riferito d'avere visto la Di GL cadere, ma d'avere notato solo dopo la caduta che il primo gradino "era privo di un pezzo e logorato".
La teste TI, dal canto suo, aveva deposto che non era in grado di dire "a quella altezza della scala" la Di GL fosse caduta, forse a metà di essa. In questa situazione, anche ad ammettere "che effettivamente il gradino in questione fosse quello riprodotto nelle fotografie allegate e che l'abrasione nonostante le limitatissime dimensioni, fosse tale da costituire un pericolo per l'incolumità che su di essa passassero", restava il fatto che la danneggiata avrebbe dovuto dimostrare - ma non aveva dimostrato - il nesso di causalità tra la dedotta situazione di pericolo e la caduta. Ebbene, tale decisione sfugge ad entrambe le censure. Appena notandosi, quanto alla prima, che i concetti di "insidia" e di "trabocchetto", richiamati dal ricorrente, sono estranei alla dedotta responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., essendo propri della diversa ipotesi contemplata dall'art. 2043 c.c. (specie in materia di responsabilità della P.A.), la presunzione di colpa, prevista dalla prima norma (vincibile con la prova del caso fortuito ovvero della colpa del soggetto danneggiato), in tanto può operare, in quanto sia provato il nesso di causalità fra cosa in custodia e fatto dannoso:
il quale nesso il giudice del merito, nell'esercizio del suo potere discrezionale di valutazione delle prove e di accertamento dei fatti, ritenne invece di escludere, con motivazione inspirata ad ineccepibili principi di logica.
In definitiva, la censura, lungi dal contenere la deduzione di un vizio logico, si traduce in una richiesta di riesame del merito della controversia, inammissibile, come tale, in questa sede. Quanto alla seconda complessa doglianza, il fatto che la Di GL abbia riportato, nella caduta, la frattura bimalleolare scomposta del collo del piede sinistro, non interferisce affatto sulla decisione, il problema essendo, come appena osservato, quello del nesso causale - nella specie motivatamente escluso - fra tali lesioni e la cosa in custodia.
La seconda parte della medesima censura, relativa alle prove testimoniali assunte nel primo giudizio, è inammissibile, sol che si consideri, in via assorbente, che la ricorrente avrebbe dovuto indicare nell'atto introduttivo del giudizio, alla stregua del ben noto principio di autosufficienza del ricorso, le prove cui fa riferimento.
Nè può indurre a ripensamenti, per concludere, il principio enunciato da Cass. 22 luglio 1987 n. 6407, secondo cui la prova del nesso causale fra cosa in custodia e danno si esaurisce nella dimostrazione che l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta od assunta dalla cosa considerata nella sua globalità e non nelle singole parti specificamente pericolose (onde la stessa Corte cassò la sentenza del giudice del merito che, in relazione ad una scala scarsamente illuminata e con alcuni gradini dissestati, aveva richiesto la prova che la caduta fosse avvenuta, appunto, da uno dei gradini deteriorati).
Il riprodotto postulato, invero, non appare congruente con la fattispecie oggi in discussione, poiché, secondo l'accertamento del giudice del merito, la scalinata da cui cadde la Di GL, ben lungi dall'avere le descritte caratteristiche, presentava soltanto un'abrasione in corrispondenza del primo gradino.
Così integralmente rigettato il ricorso, per le spese di lite si dispone che seguano la soccombenza, nella liquidazione di cui in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 173.000=, oltre onorari, liquidati in lire 2.500.000.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 22 gennaio 2001. Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2001