Cass. civ., sez. III, sentenza 17/05/2001, n. 6767
CASS
Sentenza 17 maggio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di responsabilità da cose in custodia, la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2051 cod. civ., superabile solo con la prova del caso fortuito ovvero della colpa del danneggiato, presuppone la dimostrazione della esistenza del nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso, con la conseguenza che, anche in presenza di insidia o trabocchetto - concetti propri della diversa ipotesi contemplata dall'art. 2043 cod. civ., specie in materia di responsabilità della P.A. - , la situazione di pericolo occulto richiede, per costituire fonte di responsabilità, l'accertamento della efficienza causale nella determinazione dell'evento dannoso, accertamento demandato al giudice del merito, la cui valutazione, ove congruamente motivata, è insindacabile in Cassazione.

Commentari3

  • 1Buca visibile e prevedibile, il Comune non risarcisce?
    Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 6 gennaio 2024

  • 2Danni dopo ingresso abusivo: vanno risarciti? (Cass. 10641/02)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 novembre 2020

    Il proprietario-custode è scagionato per danni dalle cose in custodia solo se prova che il danno è dipeso da caso fortuito, ipotesi quest'ultima comprendente anche la colpa del danneggiato, ovvero di quella dell'art. 2043 c.c. che comporta invece l'ordinario, completo onere probatorio a carico di quest'ultimo ex art. 2697 c.c.. Pertanto, nel caso in cui taluno abusivamente acceda all'altrui proprietà, esula la responsabilità per danni cagionati dalle cose in custodia ex art. 2051 c.c. mentre sussisterebbe la generale responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., ove sia configurabile l'esistenza sul fondo di un pericolo imprevedibile dal quale il proprietario dello stesso, che non lo abbia …

     Leggi di più…

  • 3Cenni sulla responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. con brevi riferimenti alla fattispecie di danni da caduta d’albero
    Vanacore Giorgio · https://www.diritto.it/ · 8 settembre 2005

    In base all?art. 2051 c.c.: ?Ciascuno ? responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito?. ? noto che in ordine al titolo della responsabilit? di cui alla citata norma si siano formati due indirizzi. Un primo indirizzo, di matrice soggettiva, che oggi sembra minoritario, ravvisa nella fattispecie di cui all?art. 2051 c.c. un?ipotesi di responsabilit? civile cd. aggravata, caratterizzata da una presunzione iuris tantum di colpa, cio? di mancanza di diligenza, vincibile solo con la prova del caso fortuito (in tal senso, Cass. civ., 17 maggio 2001 n. 6767, id., 26 gennaio 1999 n. 699, id., 9 febbraio 1994 n. 1332 14 gennaio 1992 n. 347, in …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 17/05/2001, n. 6767
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6767
Data del deposito : 17 maggio 2001

Testo completo