Sentenza 27 novembre 2014
Massime • 1
La parafilia, in cui rientra la pedofilia, se non accompagnata da un disturbo psichiatrico maggiore, rappresenta una semplice devianza sessuale, senza influenza alcuna sulle capacità intellettive e volitive della persona.
Commentario • 1
- 1. Deviazione sessuale: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 2 maggio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/11/2014, n. 6818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6818 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 27/11/2014
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 3413
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - N. 22267/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.R. , n. a (OMISSIS) ;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino in data 03/12/2013;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Baldi F., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del Difensore delle parti civili, Avv. Passalacqua G., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. B.R. ha proposto, a mezzo del Difensore, ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino che ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino di condanna, all'esito di rito abbreviato condizionato, del medesimo per vari reati di cui agli artt. 609 bis, 609 ter, 609 octies, 600 bis e 600 sexies c.p., nonché artt. 482 e 477 c.p. commessi nei confronti di persona minore di anni quattordici.
2. Con un unico motivo, invocando violazione di legge, lamenta il mancato riconoscimento del vizio parziale di mente ex art. 89 c.p.. Deduce che, all'esito della perizia psichiatrica, il Tribunale ha reputato l'imputato capace di intendere e di volere pur avendolo ritenuto affetto da parafilia ed evidenzia che la pedofilia, in cui la parafilia rientra, è inserita dal DSM IV (manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali) tra i disturbi sessuali e dell'identità in genere. Nella specie il perito ha ravvisato un disturbo dell'adattamento sottotipo con ansia e ha ravvisato un comportamento deviante non derivante però da un disturbo psichiatrico maggiore e la Corte, così come, in precedenza, il Tribunale, ha fatto propria tale conclusione.
Ciò posto, il ricorrente, dopo avere ricordato che alla Corte si era chiesta una diminuente di pena ex artt. 89 c.p. e 62 bis c.p., insiste nell'evidenziare che B. ha una personalità
disturbata con precario adattamento alla realtà, formatasi a causa dell'esperienza infantile caratterizzata probabilmente da abusi e da carenza di affetto paterno con conseguente diminuzione della capacità d'intendere e di volere.
Ribadisce che la parafilia va ricompresa all'interno dei disturbi della personalità richiamati dal DSM.
3. Ha presentato memoria la costituita parte civile chiedendo dichiararsi vi l'inammissibilità del ricorso posto che la doglianza in oggetto non è stata mai sollevata in precedenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso va rigettato.
Pur dovendo ritenersi che, anche a fronte della motivazione comunque resa sul punto dalla Corte territoriale, la doglianza sia ammissibile rientrando nel tema della diminuzione di pena già sollevato con l'atto di appello, la stessa è infatti comunque infondata. Va premesso che costituisce valutazione di fatto che compete esclusivamente al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivata, stabilire se l'imputato, riconosciuto come persona capace d'intendere e di volere, fosse seminfermo di mente al momento della commissione del reato (Sez. 2, n. 34913 del 15/05/2013, Maneglia, Rv. 257107; Sez. 1, n. 2883 del 24/01/1989, Panfilla, Rv. 180615). Nella specie, la Corte territoriale, nel ritenere che la parafilia, in cui rientra la pedofilia, integri unicamente un comportamento deviante che, non derivando da un disturbo psichiatrico maggiore che alteri il rapporto con la realtà, non assume rilevanza forense, ha fatto corretta applicazione del principio già enunciato da questa Corte secondo cui la pedofilia, se non accompagnata da un'accettata malattia mentale o da altri gravi disturbi della personalità, rappresenta una semplice devianza sessuale, senza influenza alcuna sulle capacità intellettive e volitive della persona (Sez. 3, n. 15157 del 16/12/2010, F. ed altro, Rv. 249899).
5. Al rigetto del ricorso deve seguire la condanna al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione in favore dello Stato, stante l'ammissione al gratuito patrocinio, delle spese sostenute dalle parti civili C.G. e M.J. liquidate in complessivi Euro 2.310,00 oltre accessori.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Condanna altresì il ricorrente alla rifusione delle spese del grado in favore delle costituite parti civili C.G. e
M.J. , che liquida complessivamente in Euro 2.310,00 oltre accessori, con attribuzione all'Erario.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2015