Sentenza 14 marzo 2001
Massime • 1
La legittimazione ad agire e contraddire nel giudizio, quale condizione dell'azione, va intesa come diritto potestativo di ottenere una pronunzia sul merito della domanda giudiziale; il controllo del giudice, pertanto, per verificare la sussistenza della predetta condizione, si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione fatta nella domanda giudiziale, l'attore e il convenuto possano, in relazione alla disciplina prevista per il rapporto controverso, rispettivamente assumere la veste di soggetto dotato del potere di chiedere la pronunzia e di quello che deve subirla. (Nella specie, il giudice di merito aveva respinto la domanda proposta nei confronti di uno dei convenuti per essere estraneo al rapporto di mediazione, non avendo conferito l'incarico per cui è causa, la S.C., nel confermare la decisione, ha formulato il suespresso principio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/03/2001, n. 3732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3732 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO GAROFALO - Presidente -
Dott. FRANCO PONTORIERI - Consigliere -
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. RAFAELE CORONA - Consigliere -
Dott. ENRICO SPAGNA MUSSO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AN EP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 157, presso lo studio dell'avvocato DE CRESCENZO E., difeso dall'avvocato SCULCO NICOLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LAFARGE ADRIASEBINA S.R.L. già ADRIASEBINA CEMENTI S.r.l. in persona del Presidente e legale rapp.te Avv. BARDI LUIGI;
CALMA S.r.l. quale incorporante della Finanziaria D.L.M. S.r.l. in persona dell'Avv. GIULIANI CARLO, elettivamente domiciliati in ROMA V.LE GIOACCHINO ROSSINI 9, presso lo studio dell'avvocato IRTI NATALINO, che li difende unitamente all'avvocato MARICONDA VINCENZO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 509/98 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 24/02/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/06/00 dal Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO;
udito l'Avvocato Mauro ORLANDI per dell'Avv. Irti Natalino, depositata in udienza, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 21 ottobre 1992 EP AN espose che nell'ottobre 1990 l'Adriasebina Cementi s.r.l. gli aveva conferito l'incarico di acquistare, per sè o per persona fisica o giuridica diversa, le attività della liquidazione della società Cimao con sede nel Togo;
che, in particolare, si era convenuto un corrispettivo nella misura del 10% del prezzo delle acquisizioni;
che il 18 marzo 1991 il comitato di liquidazione della Cimao aveva comunicato alla Finanziaria DL s.r.l l'accettazione dell'offerta di acquisto per il prezzo di L. 31.000.000; che il 4 aprile successivo la Finanziaria DL aveva informato quel comitato dell'attività di reperimento delle risorse economiche necessarie all'acquisto; che l'affare si era pertanto concluso con l'intervento di un istituto bancario il quale aveva provveduto al finanziamento, ma la Adriasebina gli aveva corrisposto solamente un acconto di L. 600,000 ed era sua debitrice, unitamente o disgiuntamente dalla Finanziaria DL, del residuo compenso di L. 2.500.000.
Ciò premesso, l'AN convenne in giudizio, dinanzi al tribunale di Milano, l'Adriasebina Cementi s.r.l. e la Finanziaria DL s.r.1 perché fossero, solidalmente o disgiuntamente, condannate al pagamento di quella somma.
Nel giudizio si costituirono entrambe le società convenute. In particolare, l'Adriasebina negò la veridicità di quanto dedotto dall'AN, che riconvenne perché fosse condannato alla restituzione di L. 955.239.030.
La Finananziaria DL eccepì la carenza della propria legittimazione passiva, poiché, dalla prospettazione fatta nella domanda giudiziale essa appariva estranea al rapporto negoziale dedotto in giudizio dall'AN e, in subordine,
l'infondatezza della pretesa, non avendo il contratto oggetto dell'incarico avuto esecuzione.
All'esito dell'istruttoria, espletata con acquisizione documentale e l'interrogatorio libero delle parti, il tribunale adito con sentenza del 26 giugno 1995 ritenne inammissibile la domanda proposta nei confronti della Finanziaria DL essendo questa priva della necessaria legittimazione passiva e rigettò quella nei confronti della Adriasebina.
Adita con il gravame dell'AN, cui hanno resistito le società, la corte d'appello di Milano, con sentenza del 24 febbraio 1998, ha rigettato l'impugnazione.
Ha osservato la corte territoriale che correttamente il tribunale aveva negato la legittimazione passiva della Finaziaria DL. Nell'atto di citazione, infatti, RM aveva asserito che l'incarico gli era stato conferito nell'ottobre del 1990 dalla Adriasebina la quale, secondo quanto dedotto dall'attore medesimo, gli aveva anche corrisposto parte del compenso pattuito.
Doveva anche rilevarsi che l'incarico, ove potesse ritenersi conferito, dovrebbe al più ritenersi affidato dalla Adriasebina che con la scrittura del 22 ottobre 1991, dalla stessa prodotta, propose all'AN un accordo mediatorio, mentre l'interesse della Finaziaria ML alle acquisizioni delle attività della Cimao non valeva a modificare i termini soggettivi del rapporto obbligatorio. Doveva convenirsi con il tribunale che il documento recante la data del 22 ottobre 1991 rappresentava "un avanzato stato delle trattative tre le parti per la conclusione del contratto di collaborazione" poiché l'originario testo dattiloscritto mostrava aggiunte chirografe tra queste, quella che espressamente "subordinava" le acquisizioni della Cimao alle condizioni "essenziali" dell'acquisto di partecipazioni societarie in determinati centri di macinazione specificamente indicati e dei relativi finanziamenti. Queste clausole, come anche rilevato dal tribunale, contraddicevano l'assunto dell'AN che l'acquisizione della Cimao fosse in quella data già perfezionata, tuttavia la scrittura poteva ritenersi un valido principio di prova scritta in ordine all'esistenza di un accordo di conferimento dell'incarico di acquisizione della Cimao con l'astratta ammissibilità della prova testimoniale diretta alla certezza di ulteriori patti contrattuali. Senonché dovevano rilevarsi le preclusioni poste dagli artt. 2721 e 2722 c.c. In ordine a questa ultima doveva osservarsi l'inammissibilità di quel mezzo di prova diretto a far acquisire la pattuizione della spettanza del compenso connessa alla sola acquisizione della Cimao, perché all'evidenza contrastante con il documento del 22 ottobre 1991.
Quanto alla prima doveva rilevarsi che anche ipotizzando la pretesa del compenso fondata su un autonomo antecedente e diverso patto verbale opererebbe il divieto dell'art. 2721 c.c. che non poteva ritenersi superato dalla valutazione della qualità delle parti le quali al contrario avevano avvertito la necessità di specificare per iscritto le condizioni dell'accordo.
Il tribunale non aveva negato l'attività di collaborazione o mediazione dell'AN ma solo l'esistenza di un accordo nei termini oggettivi indicati da costui.
Questo non poteva dedursi dalle risultanze istruttorie, ne', in particolare, dal documento del 22 ottobre 1991.
Ove a questo si volesse attribuire il valore di un contratto per averlo l'AN sottoscritto, nondimeno dovrebbe rilevarsi che in questo il credito del compenso era "essenzialmente condizionato" al "raggiungimento del descritto risultato".
Ove invece si dovesse ritenere che, secondo quanto prospettato dall'appellante, l'accordo fosse stato già verbalmente in precedenza concluso con la previsione del credito del compenso per la mera attività di collaborazione, senza aver riguardo alla conclusione dell'affare, si riproporrebbero necessariamente le questioni dell'ammissibilità del mezzo di prova testimoniale correttamente esclusa da tribunale.
Infatti, la previsione di un compenso pari al 10% del prezzo delle acquisizioni svincolato dalle "condizioni essenziali" (di più ampie acquisizioni) indicate nel documento del 22 ottobre 1991 costituirebbe un ipotesi di patto, contrario al contenuto di questo, per il quale si allega la stipulazione anteriore alla stesura del documento stesso cui l'AN attribuisce, nell'esposizione del gravame, il valore di rappresentazione grafica di un accordo per essere stato lo scritto predisposto dalla Adriasebina, da lui sottoscritto e da questa prodotta e fatta valere in giudizio. Inutilmente l'appellante contraddicendo la prima proposizione, al fine di superare l'argomento fornito dall'art. 2722 c.c., aveva sostenuto che detta preclusione non operava per le dichiarazioni unilaterali e tale doveva ritenersi quella. redatta il 22 ottobre 1991. Senonché esulava nella specie una siffatta ipotesi trattandosi di una proposta contrattuale in ordine alla quale si era formato il consenso con la sua accettazione così che operava il divieto posto dall'art. 2722 c.c. Ostava inoltre all'espletamento del mezzo di prova testimoniale la previsione dell'art. 2721 c.c. avuto riguardo non solo al considerevole valore del contratto ma anche alla qualità delle parti che nell'ambito in cui operavano si erano rappresentate l'esigenza di rappresentare per iscritto i termini dell'intesa.
Per la cassazione di detta pronunzia, esponendo tre motivi di doglianza, ricorre l'AN; resistono con controricorso congiunto la Lafarge Adriasebina s.r.l., già Adriasebina Cementi s.r.l., nonché la Calma s.r.l., incorporante la Finanziaria DL. s.r.l. Le parti depositano memorie illustrative.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., il ricorrente denunzia la violazione degli artt. 99 e 100 c.p.c. nonché il vizio di motivazione sul punto, decisivo della controversia, della legittimazione passiva della Finanziaria DL. Questa - sostiene l'AN - era stata evocata in giudizio perché fosse, solidalmente o disgiuntamente dall'Adriasebina, condannata al pagamento del compenso.
Non si è avveduto in proposito il giudice del merito che l'attività della Finaziaria era "legata e confusa" con quella dell'Adriasebina, tanto da rendere praticamente inscindibile il binomio delle due società: così che la richiesta di condanna della prima era fondata sulla documentata sua partecipazione a tutte le vicende poste a base della domanda;
il che era stato pur ammesso dal suo legale rappresentate con la dichiarazione del detenere la Finanziaria parte delle quote dell'Adriasebina e dell'aver concorso all'acquisizione della Cimao avendo raggiunto con l'odierno ricorrente un accordo verbale di pagamento di un compenso pari al 10% del prezzo di acquisto della Cimao;
circostanze queste confermate dalla legale rappresentante dell'Adriasebina.
La corte dissente dal motivo di doglianza.
La legittimazione ad agire e a. contraddire nel giudizio, quale condizione dell'azione, va intesa come il diritto potestativo di ottenere una pronunzia sul merito della domanda giudiziale. Il controllo del giudice diretto alla verifica di detta condizione dell'azione, nel suo duplice aspetto, si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione fatta nella domanda giudiziale, l'attore stesso ed il convenuto possano, in relazione alla disciplina che presiede il rapporto controverso, rispettivamente assumere la veste del soggetto dotato del potere di chiedere la pronunzia e di quello che deve subirla (in proposito vedansi anche le pronunzie di questa corte nn. 9737/90, 1375/93 e 5542/97). Da questo principio non si è certamente discostato il giudice del merito.
Costui, all'esito dell'operazione interpretativa della domanda giudiziale dell'ANn - non oggetto di specifiche censure da parte del ricorrente che nella parte espositiva dell'atto di impugnazione riproduce la "narrativa" della decisione in esame - ha rilevato l'insorgenza del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio tra l'AN stesso e l'Adriasebina, espressamente indicata come il soggetto che gli aveva conferito l'incarico di mediazione, fissandone la misura del compenso e corrisposto un anticipo;
così che la richiesta di condanna della Finanziaria DL, solidale o in alternativa con l'Adriasebina, risultava diretta nei confronti di un soggetto privo della legittimazione a contraddire perché estraneo a quel rapporto negoziale.
Nel resto le censure, che fra l'altro involgono valutazioni delle risultanze processuali riservate dall'art. 116 c.p.c. al giudice del merito, esorbitano dalla "ratio" che sorregge la pronunzia sul punto e si rivelano, pertanto, inidonee alla sua cassazione. Con il secondo motivo, in relazione ai nn 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., il ricorrente denunzia la violazione degli artt. 113, 115 c.p.c, 1326, 1362, 2721, 2722, 2724 c.c. nonché il vizio di motivazione su punti decisivi della controversia.
Le ammissioni fatte dai legali rappresentanti delle società convenute nonché la copiosa produzione documentale (in particolare le fatture e la nota del 18 marzo 1991 del Comitato di liquidazione della Cimao) fornivano certezza del compimento da parte dell'odierno ricorrente delle attività concordate verbalmente nell'ottobre del 1990 prima delle modifiche introdotte alla bozza del 22 ottobre 1991. L'accordo verbale aveva come oggetto l'acquisizione dei soli beni della Cimao, il compenso nella misura del 10% del prezzo dell'acquisto e l'identificazione del "buon fine dell'affare", cui era subordinato il credito del compenso, nel momento in cui la società avesse acquistato tutti i beni della Cimao nel Togo. La corte di merito pretermettendo questi obiettivi rilievi aveva violato il principio della disponibilità della prova ed aveva "inventato" il falso problema dell'ammissibilità della prova testimoniale comunque consentita dal n. 1 dell'art. 2724 c.c. L'esame dei documenti e degli interrogatori dei legali delle società convenute avrebbero consentito al giudice del merito di rilevare l'effettiva "portata" degli accordi verbali "inter partes": questi dapprima tendevano all'acquisizione dei soli impianti della Cimao e, solo successivamente, alla realizzazione di un più vasto progetto e che le circostanze dedotte con la citazione, confermate dall'esito degli interrogatori, riguardanti l'oggetto della prestazione ed il corrispettivo coincidevano con quelle risultanti dattiloscritte nel documento del 22 ottobre 1991 ed erano state confermate, salvo che per il tentativo di subordinarne la validità alle successive e non avvenute acquisizioni di ulteriori impianti della Cimao. Queste censure non possono essere accolte.
Con l'apparente denunzia di vizi di legittimità le doglianze esposte nel motivo in esame sono dirette ad una inammissibile nuova valutazione degli esiti istruttori, diversa e più favorevole, rispetto a quella operata, nell'esercizio del suo potere istituzionale, dal giudice del merito, nel senso di ritenere l'acquisizione, che si assume pretermessa dal tribunale segnatamente delle risultanze degli interrogatori liberi delle parti, di un accordo concluso verbalmente e che prevedeva l'insorgenza del credito del compenso connesso alla acquisizione da parte delle società committenti dei soli beni della Cimao esistenti nel Togo. Non considera il ricorrente, il quale pur ritiene "un falso problema" quello dell'ammissibilità del mezzo di prova testimoniale in relazione alla preclusione dell'art. 2722 c.c., aver la corte territoriale correttamente osservato che quanto dedotto nell'atto di citazione aveva rilievo nel ambito delle "trattative" e che la c.d. "bozza dattiloscritta" costituiva uno stato certamente avanzato di quelle mentre quanto alla stipulazione del contratto "inter partes" ed all'insorgenza del vincolo obbligatorio doveva aversi riguardo al documento del 21 ottobre 1991 contenente "aggiunte chirografe" che espressamente subordinavano il credito del compenso alla "condizione essenziale" di più ampie acquisizioni rispetto a quelle, indicate nella domanda giudiziale, dei soli beni della Cimao esistenti nel Togo.
La natura contrattuale all'intero documento, nelle sue componenti grafiche, "dattiloscritte" e "chirografe", voluto dalle parti che avevano avvertito l'esigenza, avuto riguardo, sotto il profilo della preclusione dell'art. 2721 c.c., alla rilevanza economica dell'accordo di specificarne per iscritto le "condizioni", è stata attribuita dal giudice del merito nella considerazione che il documento stesso, pur risultando sottoscritto dal solo AN, era stato fatto valere in giudizio dall'altro (apparente) contraente, la società, che in tal modo l'aveva recepita come fonte negoziale del rapporto: argomentazione questa non oggetto di specifica censura: il che rendeva operante la preclusione del mezzo di prova testimoniale. Con il terzo motivo, in relazione ai "nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c." il ricorrente denunzia "l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e comunque la violazione dell'art. 1359 c.c." La corte di merito - osserva il ricorrente - "omette qualsiasi pronunzia sull'avveramento della condizione eccepito sub n. 2 dell'atto di appello".
Gli interrogatori dei legali rappresentanti delle società convenute avevano confermato che l'operazione Cimao, prima ancora che l'istituto bancario si pronunziasse sul richiesto finanziamento, non si perfezionò per loro volontà unilaterale.
Il mancato avveramento della condizione "mista" dipendente anche dalla volontà dell'istituto finanziatore, ed alla quale era subordinata l'esistenza del credito del compenso era unicamente imputabile alle convenute medesime successivamente interessate al suo non avveramento onde quella condizione avrebbe dovuto ritenersi avverata ex art. 1359 c.c.: onde la domanda avrebbe dovuto essere accolta.
Inoltre, considerato l'incontestato riconoscimento della pattuizione di compenso del 5%, di L. 31.000.000, anche nel caso di recesso unilaterale dell'Adriasebina e/o della Finanziaria DL risultante dagli interrogatori e dalla scrittura bozza del 22 ottobre 1991, la domanda avrebbe dovuto essere accolta limitatamente a tal minor compenso.
Queste censure non possono essere accolte.
Le questioni dell'avveramento fittizio della condizione (art. 1359 c.c.) e della pattuita spettanza di in compenso, in misura minore,
nel caso di recesso unilaterale delle mandanti, esposte nell'atto di appello (pagg. 12 e 13 della citazione), costituenti autonome "ragioni del chiedere" fondate su fatti costitutivi del credito diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio di merito, non risultano essere state oggetto del dibattito delle parti nell'ambito del procedimento di primo grado riservato all'attività assertivo di queste.
In ogni caso, dalla esposizione del ricorso - dalla quale solo (per il requisito della autosufficienza di questa impugnativa) può trarsi una sufficiente conoscenza dei "fatti - sostanziali e processuali - di causa" (n. 3 dell'art. 360) senza dover far ricorso a fonti integrative in queste comprese la sentenza impugnata - è assolutamente carente la specifica indicazione del se, nonché del modo e dell'atto, nell'ambito del procedimento di primo grado riservato all'attività assertiva delle parti, quelle domande fossero state poste.
Questa rilevata omissione preclude alla Corte la verifica della correttezza delle censure di omessa pronunzia (art. 112 c.p.c. in relazione al n. 4 dell'art. 360 c.p.c.) esposte sotto il profilo formale del vizio di omessa motivazione (n. 5 dell'art. 360 c.p.c.);
infatti, facendo l'art. 345 c.p.c. espresso divieto di proporre "domande nuove" nel giudizio di appello, il "silenzio" di quel giudice su quelle in dicate nel motivo di ricorso, potrebbe porsi come implicita, tuttavia corretta, pronunzia della loro inammissibilità.
La denunziata omessa pronunzia sulla prima domanda va esclusa anche sotto il diverso profilo dell'estraneità dell'art. 1359 c.p.c. poiché quelle "più ampie acquisizioni" non costituivano una "condizione" del credito del compenso, ponendosi infatti, nell'ambito della convenzione, quelle prestazioni in relazione sinallagmatica esaminata dal giudice dell'appello che ha finalmente accertato la ampiezza quantitativa della prestazione richiesta all'AN maggiore di quella da costui prospettata della domanda quale causa del preteso credito del compenso e ne ha negato, pertanto, l'esistenza. Concludendo la disamina, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente pronunzia di condanna del ricorrente a pagare alle resistenti le spese del giudizio di legittimità.
Queste sono liquidate come nel dispositivo.
p. q. m.
la Corte
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare alle resistenti le spese del giudizio di cassazione che liquida in oltre L. 550.700, oltre L. 26.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2001