Cass. civ., sez. II, sentenza 14/03/2001, n. 3732
CASS
Sentenza 14 marzo 2001

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La legittimazione ad agire e contraddire nel giudizio, quale condizione dell'azione, va intesa come diritto potestativo di ottenere una pronunzia sul merito della domanda giudiziale; il controllo del giudice, pertanto, per verificare la sussistenza della predetta condizione, si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione fatta nella domanda giudiziale, l'attore e il convenuto possano, in relazione alla disciplina prevista per il rapporto controverso, rispettivamente assumere la veste di soggetto dotato del potere di chiedere la pronunzia e di quello che deve subirla. (Nella specie, il giudice di merito aveva respinto la domanda proposta nei confronti di uno dei convenuti per essere estraneo al rapporto di mediazione, non avendo conferito l'incarico per cui è causa, la S.C., nel confermare la decisione, ha formulato il suespresso principio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 14/03/2001, n. 3732
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3732
    Data del deposito : 14 marzo 2001

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