Sentenza 4 ottobre 2017
Massime • 1
In tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all'adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato, salva l'ipotesi in cui emergano situazioni che ne facciano dubitare della capacità economica di adempiere ovvero quando tali elementi siano forniti dalla parte interessata. (In motivazione la Corte ha osservato che rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione la verifica dell'eventuale impossibilità di adempiere da parte del condannato).
Commentari • 6
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Rassegna di giurisprudenza La durata della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività soggiace a due limiti massimi cumulativi: quello di sei mesi, previsto dal combinato disposto degli artt. 18 bis disp. coord. e 54, comma 2, D. LGS. 274/2000 e, se inferiore, quello stabilito dall'art. 165, comma 1, (non superamento della durata della pena sospesa) (fattispecie nella quale il GUP, su richiesta delle parti, aveva emesso sentenza di applicazione della pena di anni uno, con concessione della sospensione condizionale subordinata all'espletamento di 300 ore di lavori di pubblica utilità da completarsi nell'arco di 18 mesi, nonostante l'imputato avesse dichiarato la …
Leggi di più… - 3. Art. 168 - Revoca della sospensione (1)https://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza A differenza della revoca facoltativa della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168 comma 2, la revoca obbligatoria o «di diritto» ex art. 168 comma 1 e quella ex art. 168 comma 3 che può essere disposta anche dal giudice di appello e, in mancanza di impugnazione, dal PM hanno natura dichiarativa e di mero accertamento in quanto ha riguardo ad effetti di diritto sostanziale che si producono ope legis e possono essere rilevati in ogni momento sia dal giudice della cognizione sia dal giudice dell'esecuzione che sia investito della relativa domanda (petitum), quale che siano le ragioni poste a fondamento (Sez. 1, 24998/2022). Il giudice …
Leggi di più… - 4. Stabilire il termine in caso di sospensione condizionale subordinataDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 ottobre 2022
A chi spetta stabilire il termine in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio Indice Il fatto La questione prospettata nell'ordinanza di rimessione La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione La soluzione adottata dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Il fatto Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con una sentenza pronunciata dallo stesso Tribunale passata in giudicato, ritenuto l'inadempimento degli obblighi risarcitori disposti in favore della parte civile (condanna al risarcimento del danno liquidato in …
Leggi di più… - 5. Sospensione condizionale della pena , casi di revoca del beneficioDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 agosto 2021
(Annullamento con rinvio) Il fatto Il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava, su richiesta della locale Procura della Repubblica, il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al condannato con una sentenza emessa dal Tribunale di Taranto, confermata dalla Corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto, passata in giudicato, e subordinato all'adempimento degli obblighi derivanti dalle statuizioni civili entro il termine di novanta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per Cassazione, per mezzo del suo difensore, l'interessato che, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/10/2017, n. 50028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50028 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2017 |
Testo completo
50028-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 04/10/2017 ROCCO MARCO BLAIOTTA Presidente - Sent. n. sez. 1701/2017 UGO BELLINI -Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE VINCENZO PEZZELLA N.19833/2017 ANTONIO LEONARDO TANGA DANIELE CENCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI AN nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 11/01/2017 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SANTE SPINACI che ha concluso per Il Proc. Gen. SPINACI SANTE conclude per l'inammissibilita' del ricorso. Udito il difensore E' presente l'avvocato LUDOVICI LUIGI del foro di ROMA, in sostituzione dell'avv. CARISANO MARIAROSA del foro di PAVIA in difesa della PARTE CIVILE, che deposita conclusioni scritte e nota spese alle quali si riporta. l RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza dell'11/1/2017, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente NO EL, confermava la sentenza emessa in data 5/10/2015 dal GM del Tribunale di Pavia che lo aveva condannato, concessegli le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 400,00 di multa, con condanna generica al risarcimento del danno alla parte civile ed una provvisionale di 10.000 euro al cui pagamento entro sei mesi, cui veniva subordinata la sospen- sione condizionale della pena per il reato di cui: ⚫ p. e p. dagli artt. 81, 110, 624, 625,61 n. 11 c.p. poiché in concorso con RO OM (giudicato separatamente), con una pluralità di azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di procurarsi un ingiusto profitto sottraevano (condotta materialmente eseguita da RO su commissione di EL) dal ma- gazzini della "Bottega della Carta" sas di GH EO, prodotti per imballaggio della carta, carta per alimenti, che poi EL rivendeva. Con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi di mezzo fraudolento. Commesso in Voghera il 6/5/2011 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il EL, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.. Con un primo motivo si deduce violazione degli artt. 192 cod. proc. pen, 110 cod. pen. e 533 cod. proc. pen., in uno con vizio motivazionale, in punto di re- sponsabilità. Ad avviso del ricorrente La Corte territoriale si sarebbe limitata a rievocare ampi tratti argomentativi del provvedimento di condanna del giudice di primo grado, di fatto motivando il rigetto del gravame unicamente per relationem. La sentenza -ci si duole- non esaminerebbe i ragionevoli, gravosi dubbi sulla responsabilità del EL, né si porrebbe il problema del mancato superamento dell'onere probatorio in capo all'accusa riportandosi in gran parte a motivazioni già presenti nel provvedimento appellato, già ritenute dalle difese frutto di meri ra- gionamenti logico induttivi scissi dai riscontri probatori, se non a tratti meri para- logismi privi di dignità processuale. Secondo il ricorrente, dal suo canto, il giudice di primo grado ebbe a fornire una ricostruzione non condivisibile sotto il profilo giuridico e ancor prima sotto il profilo logico. Si lamenta, in particolare, che:
1. unico vero elemento di riferimento è stata la deposizione della parte offesa, costituita parte civile;
2. nessuna prova sarebbe stata raggiunta, come invece doveroso ed obbligatorio, né dell'elemento 2 oggettivo del reato, sotto il profilo della tipicità, ovvero della perfetta corrispon- denza tra condotta provata e ricostruita e fattispecie astrattamente tipizzata dal legislatore, e nemmeno dell'elemento psicologico, dolo, come consapevolezza e volontà dell'evento anche con riferimento alla particolare struttura dell'elemento psichico con riferimento all'ipotesi concorsuale ovvero alla compartecipazione con altro agente nella commissione del reato;
3. nessuna prova sarebbe stata rag- giunta della rilevanza penale e del travalicamento dei confini dell'illecito civilistico. La Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare la deposizione del GH, le produzioni di parte, e la chiamata del correo RO, senza analizzare, per quanto emerge in motivazione, le censure mosse dalla scrivente difesa, in ordine alla de- posizione della persona offesa che avrebbe offerto una ricostruzione parziale, lo- gico induttiva, frammentaria, e de relato. Non si sarebbe considerato come il RO sia e resti, tecnicamente, correo e come la sua deposizione dovesse essere ana- lizzata attraverso la lente dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. poiché, di- versamente, si sarebbe evidenziato come tale soggetto non sia credibile né ogget- tivamente attendibile avendo come unica preoccupazione quella di alleggerire sue evidenti palesi, incontestate responsabilità. Non avrebbe la Corte territoriale analizzato, secondo le doglianze proposte, nemmeno, le censure articolate mosse alla perizia di parte confermata dal consu- lente. Inoltre le deposizioni di tutti i testi "estranei" apparirebbero di mero con- torno, e comunque inidonee a mettere a fuoco quello che era e sarebbe rimasto un quadro del tutto sfumato e sfuocato. Si lamenta che la contestazione di una fattispecie plurisoggettiva, mediante lo strumento di dilatazione della responsabilità costituito dall'ipotesi concorsuale (art. 110 cod. pen.) esigeva ed esige che del concorso si desse prova, al pari della commissione del reato, sia sotto il profilo oggettivo (partecipazione dell'imputato) che sotto quello soggettivo (dolo), come volontà non solo di commissione ma di compartecipazione. Sul punto si sarebbe violato il portato normativo, sistematico, concettuale, dell'art. 192 c.p.p. e non si sarebbero osservati i principi generali in tema di concorso nel reato ed in tema di elemento soggettivo nella fattispecie plurisoggettiva. Con un secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio motivazionale in punto di dosimetria della pena (art. 133 cod. pen.), di sussistenza dell'aggravante in contestazione (art. 61 n. 11 cod. pen.), di concessione della sospensione con- dizionale della pena (art. 163 cod. pen.) solo subordinata al pagamento della prov- visionale. Con un terzo motivo il ricorrente, sempre sotto il duplice profilo dell'inosser- vanza e dell'erronea applicazione della legge penale e processuale e del vizio mo- tivazionale, l'avvenuta condanna al risarcimento del danno alla parte civile. 3 Sul punto si deduce che la motivazione del provvedimento impugnato sia illo- gica, contraddittoria, in alcuni punti del tutto mancante. La Corte distrettuale, secondo il ricorrente, non colmerebbe le lacune del tri- bunale, non rispondendo ad alcuna delle domande svolte dalle difese in sede di appello in ordine al verificarsi di un danno risarcibile, alla natura ontologica delle voci di danno (patrimoniale? da danno emergente? lucro cessante? morale?). Chiede, pertanto, che questa Corte, in totale riforma della sentenza impu- gnata: pronunci l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e per l'ef- fetto l'assoluzione dell'imputato dal reato ascritto perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso;
perché non costituisce reato o quantomeno ai sensi dell'art. 530 co. 2 c.p.p.; in subordine: pronunci l'annullamento della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano affinché questa, in sede di giudizio di rinvio, riduca la pena inflitta in misura quanto più prossima al minimo edittale, con riduzione per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, con elimi- nazione delle circostanze aggravanti contestate o comunque con giudizio di pre- valenza delle circostanze generiche;
pronunci in ogni caso annullamento delle sta- tuizioni civili;
pronunci in ogni caso annullamento della sentenza nella parte in cui subordina la concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento di provvisionale e spese legali, con eventuale rinvio alla corte territoriale per ema- nazione dei necessari provvedimenti.
3. Con memoria depositata in data 18/9/2017 a firma dell'Avv. Mariarosa Ca- risano, difensore e procuratore speciale della parte civile EO GH, si confu- tano i motivi di ricorso chiedendosene la declaratoria di inammissibilità o il rigetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato. Fatta eccezione per la doglianza relativa alla conces- sione della sospensione condizionale della pena, che il ricorrente voleva poter es- sere subordinata al pagamento della provvisionale solo previa verifica delle proprie capacità economiche, che pure è infondato e di cui si dirà ampiamente in seguito, infatti, il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non pro- ponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. Ed è ormai pacifica acquisizione della giu- risprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi consi- derare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche 4 per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impu- gnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ul- tima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). Ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassa- zione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608).
2. Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità. La Corte territoriale aveva già chiaramente confutato, nel provvedimento im- pugnato tutte le tesi oggi riproposte, rilevando, in primis, come i motivi di gravame nel merito concernenti la ritenuta responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestato, con i quali si deduceva genericamente l'inattendibilità della deposi- zione della parte offesa e di quella del coimputato e chiamante in correità RO e si richiamavano altrettanto genericamente le deposizioni degli altri testi (tra cui quelli a difesa) apparissero del tutto aspecifici ed al limite dell'ammissibilità, stante l'assenza di ogni specifico riferimento al contenuto delle relative deposizioni ed ai loro asseriti aspetti critici, o viceversa al loro asserito contenuto confermativo della tesi difensiva della estraneità del EL alle contestate sottrazioni di merce ai danni della "Bottega della Carta". Va evidenziato, dunque, che, diversamente da quanto lamenta il ricorrente, il compendio probatorio non è costituito solo dalla testimonianza della persona of- fesa EO GH. In ogni caso va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno definiti- vamente fugato ogni dubbio sul fatto che le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione 5 di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea moti- vazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (così SS.UU. n. 41461 del 19/7/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214, che in motivazione hanno altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi;
conf. Sez. 3, n. 40849 del 18/7/2012, M., Rv. 253688; Sez. 1, n. 34712 del 2/2/2016, Ausilio, Rv. 267528, caso in cui, in applicazione del principio, la Corte ha escluso che all'erronea indicazione dell'età apparente dell'imputato, da parte della persona offesa, potesse attribuirsi in via preventiva e presuntiva - una valenza invalidante della credibilità di quest'ultima, ritenendo immune da cen- sure la decisione di merito che, all'esito di una approfondita valutazione, aveva ritenuto attendibili le sue dichiarazioni). Nel solco di tale pronuncia si è condivisibilmente ribadito (Sez. 5, n. 1666 del 08/7/2014, Pirajno ed altro, Rv. 261730) che le dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'impu- tato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sotto- poste le dichiarazioni di qualsiasi testimone. A tal fine è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convinci- mento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata;
mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una spe- cifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l'espli- cita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, suf- ficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale de- duzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa.
3. Quanto al giudizio di capacità a deporre e di attendibilità dei testi-persone offese, si tratta di un giudizio di fatto che può essere effettuato in sede di merito mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria. (in tal senso, Sez. 3, n. 41282 del 18.12.2006, Agnelli e altro, Rv. 235578). Ebbene, nel caso che ci occupa la Corte territoriale dimostra in motivazione di avere operato tale valutazione. 6 La parte offesa - si legge nella sentenza impugnata- aveva dichiarato di avere personalmente constatato presso vari esercizi commerciali l'utilizzo di carta per la confezione di prodotti alimentari che commerciava in esclusiva la ditta Bottega di cui egli era titolare, e che non gli risultava essere stata acquistata presso la sua ditta. A richiesta di spiegazioni, aveva, perciò, appreso dai relativi esercenti che gli stessi l'avevano acquistata dal EL, il quale dopo avere interrotto la col- laborazione con la sua ditta ne aveva aperto un'altra in proprio. Il teste persona offesa ha indicato specificatamente i relativi esercizi commer- ciali e la ditta che gli forniva in esclusiva la carta per confezioni, la quale gli aveva comunicato come tali forniture venissero effettuate nella zona della provincia di Pavia unicamente a lui stesso;
prima di sporgere denuncia aveva allora contattato il EL tramite i rispettivi padri (amici tra di loro da lunga data), e ne aveva avuto conferma (da parte del padre di EL che lo aveva appreso dal figlio) del fatto che si trattasse effettivamente di sottrazioni di merci operate avvalendosi della fattiva collaborazione di un dipendente-autista della Bottega della Carta, tale RO. Aveva affrontato, quindi, tale dipendente, contestandogli la circostanza e questi, scoppiando a piangere, aveva subito ammesso i fatti e si era immediata- mente licenziato. La parte lesa aveva riferito che dai propri computi, anche in relazione a quanto appreso dal RO, nel corso di due anni in cui si era dispiegata l'attività illecita da parte dell'odierno ricorrente, le merci sottratte ammontavano al controvalore, se- condo una stima prudenziale di 15.000/20.000 euro. Le circostanze relative alla confessione stragiudiziale di EL e di RO come rilevano i giudici del merito- sono state integralmente confermate dal padre della parte offesa, diretto protagonista delle relative vicende, ed inoltre RO, sen- tito in dibattimento quale teste assistito, ha anch'egli pienamente confermato la relativa ammissione di responsabilità e la chiamata in correità di EL, descri- vendo con sufficiente precisione gli approcci illeciti dell'altro sin da quando lavo- rava ancora alle dipendenze della Bottega della Carta, la corresponsione a suo favore di somme di denaro periodiche per la complicità nei furti, le relative moda- lità, la frequenza delle sottrazioni e l'entità delle merci sottratte, asserendo di avere sempre seguito le disposizioni di EL, il quale gli commissionava le merci da sottrarre che poi lo stesso EL rivendeva presso gli esercizi com- merciali: A loro volta a smentire ulteriormente la circostanza che l'affermazione di responsabilità si fondi sulla sola parola della persona offesa- molteplici titolari di tali esercizi hanno sostanzialmente confermato, nonostante comprensibili reti- cenze (trattandosi di merci che poi, a loro dire, solo successivamente avevano appreso essere provento di furti) di avere acquistato da EL lotti vari di carte 7 da imballaggio anche del tipo di quello descritto come di esclusiva commercializ- zazione da parte della "Bottega della Carta" o in epoche in cui essi non si riforni- vano più da tale ditta, a prezzo più favorevole. Come logicamente si deduce nel provvedimento oggi impugnato, si tratta di molteplici elementi di accusa che nella loro molteplicità e convergenza costitui- scono prova granitica del fatto che EL sottraesse con la complicità di RO consistenti quantitativi di merci dalla ditta in oggetto che poi rivendeva ai vari esercenti commerciali. Viene anche evidenziato come la chiamata in correità di RO sia stata suffi- cientemente precisa, coerente, logica, ampiamente riscontrata, e come non siano stati dedotti o siano emersi elementi che possano contraddirla o che possano in- durre a ritenere che essa sia frutto di accuse calunniose. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia di secondo grado, il ri- corrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della de- cisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto.
4. Manifestamente infondati sono gli altri motivi di doglianza. La pena inflitta è stata determinata in mesi nove di reclusione oltre la multa, di poco superiore al minimo edittale, ed è stata ritenuta del tutto congrua e con- forme ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., in considerazione del lasso di tempo non breve in cui si è dispiegata la condotta di reato, accomunata in un'unica con- testazione di accusa, della intensità del dolo sotteso ad una tale sistematica attività illecita, callidamente attuata con la complicità di un intraneo alla ditta derubata, della capacità a delinquere desumibile anche dalle relative modalità dei fatti, della conduzione della attività stessa in più persone ed in modo tra di loro coordinato, ed organizzato. L'obbligo motivazionale è dunque assolto laddove questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso -che peraltro non è quello che ci occupa- in cui il giudi- cante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen (così Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serratore, Rv. 256197; conf. Sez. 2, n. 28852 dell'8/5/2013, Taurasi e altro, Rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, Monterosso, Rv. 255153). Già in precedenza si era, peraltro, rilevato come la specifica e dettagliata motiva- zione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni 8 o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga su- periore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596).
5. La Corte territoriale ha dato atto con motivazione logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune dal denunciato vizio di legittimità- di non avere ravvisato ragioni valide per un giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche. Peraltro, va ricordato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbi- trio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).
6. Quanto alla contestata aggravante dell'uso del mezzo fraudolento (come da capo di imputazione) di cui all'art.625 n. 2 cod. pen.., la stessa è stata ritenuta correttamente ed argomentatamente sussistente alla luce della deposizione del RO, il quale ha infatti dichiarato che allorché egli non poteva provvedere alle materiali sottrazioni perché in viaggio per le consegne alla clientela, vi provvedeva anche direttamente EL, utilizzando le chiavi del magazzino occultate in altro vicino immobile sempre di pertinenza della ditta, di cui egli conosceva la alloca- zione, condotta questa certamente connotata anche da uso di mezzo fraudolento. Come hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, nel reato di furto, l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento delinea una condotta, posta in essere nel corso dell'azione delittuosa dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità (così Sez. Un., n. 40354 del 18/7/2013, Sciuscio, Rv. 255974, che, in applicazione di tale principio, hanno escluso la con- figurabilità dell'aggravante nel caso di occultamento sulla persona o nella borsa di merce esposta in un esercizio di vendita "self-service"; conf. Sez. 7, Ordinanza n. 8757 del 7/11/2014 dep. il 2015, Bontempi, Rv. 262669 secondo cui in tema di furto aggravato, per "mezzo fraudolento" deve intendersi qualunque azione insi- 9 diosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la con- traria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa, come avviene nel caso di introduzione nel luogo del furto per via diversa da quella ordinaria. E, in applicazione di tale prin- cipio, la Corte ha ritenuto integrata l'aggravante in oggetto nella condotta dell'im- putato che aveva scavalcato la recinzione di un negozio per impadronirsi di alcune piante, consegnandole al complice che si trovava all'esterno dell'esercizio com- merciale).
7. Quanto al disposto risarcimento del danno la Corte territoriale ha motiva- tamente e logicamente ritenuto che nel caso che ci occupa il danno sia consistito nel controvalore delle merci sottratte, oltre che nel danno morale da reato, deter- minando una provvisionale aderente alle risultanze di causa che hanno rivelato (sulla base dell'esame della parte offesa, della commercialista della ditta, dello stesso RO) come il controvalore delle merci stesse, anche in relazione al volume complessivo di esse ed alla assiduità delle sottrazioni, ammontasse a somme con- sistenti, certamente non inferiori a quella liquidata a titolo di provvisionale, do- vendosi d'altronde computare, come detto, anche il danno non patrimoniale con- seguente al reato.
8. Non appare inammissibile per manifesta infondatezza, come si anticipava in precedenza, il motivo di ricorso relativo alla subordinazione della sospensione condizionale della pena, anche se lo stesso è comunque infondato (da tale consi- derazione l'opzione del Collegio per il rigetto e non per l'inammissibilità del ri- corso). La sospensione condizionale della pena è stata correttamente ed opportuna- mente subordinata alla corresponsione delle somme liquidate a favore della parte civile, in attuazione del principio stabilito dall'art 165. co. primo, cod. pen. avuto riguardo alla pervicacia con cui si è dispiegata per non breve lasso di tempo l'atti- vità di reato ed all'ammontare consistente del danno arrecato alla parte offesa ed all'assenza di alcun indice di concreta intenzione riparatoria. Ad avviso del ricorrente, che cita alcune isolate e non recentissime pronunce di questa Corte di legittimità, la decisione in questione sarebbe, invece, illegittima, per avere il giudice subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno contestualmente liquidato, senza procedere, con apprezzamento motivato, alla valutazione, sia pure sommaria, delle condizioni economiche dell'imputato e della sua concreta possibilità di sopportare l'onere del risarcimento pecuniario (ed effettivamente in tal senso si sono orientate Sez. 5, n. 10 21557 del 2/2/2015, Solazzo ed altro, Rv. 263675; conf. Sez. 2, n. 22342 del 15/2/2013, Cafagna ed altri). Ritiene, invece, il Collegio che vada ribadito l'orientamento che appare assolu- tamente maggioritario secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato (Sez. 2, n. 26221 del 11/6/2015, Dam- mico, Rv. 264013). Ciò in quanto la verifica dell'eventuale impossibilità di adem- piere da parte del condannato rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione (così Sez. 5, n. 15800 del 17/11/2015 dep. il 2016, Foddi ed altro, Rv. 266690 nella cui motivazione la Corte ha chiarito che tale principio è utile al fine di impedire che l'accertamento venga svolto due volte, dal momento che in sede di esecuzione è comunque consentito al reo dimostrare l'eventuale modifica peggiorativa della sua situazione economica;
conforme: Sez. 5, n. 12614 del 9/12/2015 dep. il 2016, Fanella, Rv. 266873). L'accertamento che richiede l'odierno ricorrente, in altri termini, comporte- rebbe la necessità di una istruttoria nel contraddittorio delle parti, che potrebbe rivelarsi inutile, non precludendo al soggetto interessato di dimostrare, in sede esecutiva, la modifica peggiorativa della propria situazione economica. Condivisibile, più specificamente, appare il dictum di quelle pronunce (Sez. 4, n. 25685 del 5/4/2016, Scaretti, Rv. 267372, Sez. 6, n. 25413 del 13/5/2016, C., Rv. 267134 e Sez. 3, n. 29996 del 17/5/2016, Lo Piccolo, Rv. 267352) secondo cui il giudice della cognizione, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse, se dagli atti emergano elementi che consen- tono di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione. Ma ciò non è avvenuto nel caso che ci occupa.
9. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché al rimborso delle spese di giudizio in favore della parte civile liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces- suali, nonché al rimborso delle spese di giudizio in favore della parte civile liquidate in euro 2500,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 4 ottobre 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Pezzella Rocco Marco Blaiotta ستا شامل 11