Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/04/2016, n. 25685
CASS
Sentenza 5 aprile 2016

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Massime1

In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse, qualora l'imputato abbia diligentemente allegato specifiche circostanze dirette a dimostrare l'assoluta incapacità a soddisfare la condizione imposta.

Commentario1

  • 1Sospensione condizionale e risarcimento (Cass. 11371/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 agosto 2020

    In tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato, ma è comunque onere del giudice di valutare, con apprezzamento motivato ma discrezionale, la capacità economica del condannato e la sua concreta possibilità di sopportare l'onere del risarcimento pecuniario. Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 15 febbraio – 13 marzo 2018, n. 11371 Presidente Capozzi – Relatore Costantini Ritenuto in fatto 1. C.A.M. ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Trieste che ha …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/04/2016, n. 25685
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25685
Data del deposito : 5 aprile 2016

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