Sentenza 9 dicembre 2015
Massime • 1
In tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato. (La Suprema Corte ha precisato che un simile accertamento comporterebbe la necessità di una istruttoria nel contraddittorio delle parti, che potrebbe rivelarsi inutile, non precludendo al soggetto interessato di dimostrare, in sede esecutiva, la modifica peggiorativa della propria situazione economica) (Conf. n. 31606/16 n.m).
Commentari • 5
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In tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato, ma è comunque onere del giudice di valutare, con apprezzamento motivato ma discrezionale, la capacità economica del condannato e la sua concreta possibilità di sopportare l'onere del risarcimento pecuniario. Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 15 febbraio – 13 marzo 2018, n. 11371 Presidente Capozzi – Relatore Costantini Ritenuto in fatto 1. C.A.M. ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Trieste che ha …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/12/2015, n. 12614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12614 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2015 |
Testo completo
12 6 1 4/ 1 6 14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 09/12/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Consigliere - N.3638 MAURIZIO FUMODott. Dott. SERGIO GORJAN - Consigliere - REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere N. 10557/2015 Dott. ANTONIO SETTEMBRE Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO - Consigliere - Dott. ROBERTO AMATORE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FA RO N. IL 08/06/1952 avverso la sentenza n. 2863/2010 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 11/07/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/12/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. ои -Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Luigi Orsi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. LA MA è stato condannato dal Tribunale di L'Aquila, con sentenza confermata in appello, alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa per il furto aggravato di due banconote da 20 euro ciascuna, sottratte al proprio datore di lavoro LI AU mediante prelievo dal cassetto della scrivania di quest'ultimo. F Alla base della decisione vi sono riprese filmate nell'ufficio dell'LI, le dichiarazioni di quest'ultimo e della segretaria TT NA.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell'interesse dell'imputato, l'avv. Riccardo Lopardi, avvalendosi di quattro motivi.
2.1. Col primo deduce un vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità. Lamenta che la Corte d'appello, dopo aver acquisito la sentenza emessa il 6/11/2013 dal Tribunale di L'Aquila, sezione Lavoro, emessa nella causa tra l'LI e l'imputato, l'abbia poi accantonata, sebbene detta sentenza evidenziasse l'inattendibilità di TT NA, sentita come teste anche nella causa civile (evidenzia che la TT aveva escluso contrariamente a quanto avevano dichiarato i testi a difesa IA e FO - che i dipendenti fossero stati autorizzati ad accedere al cassetto della scrivania di LI per prelevarvi piccole somme di denaro, necessarie allo svolgimento delle mansioni loro affidate). Deduce, inoltre, una contraddizione nella motivazione con cui è stata affermata la credibilità di LI, laddove la stessa Corte ha riconosciuto che il teste non ha detto la verità in ordine alla durata del rapporto di lavoro di LA.
2.2. Col secondo motivo lamenta che la Corte d'appello abbia attribuito decisiva rilevanza alle riprese video, sebbene il primo giudice avesse ravvisato una semplice "compatibilità" tra i fogli prelevati da LA nella scrivania di LI e le banconote da 20 euro e sebbene fosse stata segnalata la mancanza di prova in ordine alla data di acquisizione del filmato.
2.3. Col terzo motivo lamenta che la Corte d'appello, dopo aver escluso, in motivazione, l'applicazione della recidiva, abbia poi omesso di farne menzione nel dispositivo.
2.4. Col quarto lamenta che la sospensione condizionale della pena sia stata subordinata al risarcimento del danno a favore della parte civile senza il preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'obbligato, già ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Inoltre, che non sia chiaro in quale 2 ли arco temporale l'obbligazione dovrà essere assolta, posto che in motivazione si parla di sei mesi e nel dispositivo di tre mesi.
3. Con "nuovi motivi" depositati nella cancelleria della Corte di Cassazione il 22 ottobre 2015 il difensore dell'imputato ha chiesto una declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto. CONSIDERATO IN DIRITTO Nessuno dei motivi di ricorso merita accoglimento.
1. I primi due motivi che impingono il giudizio di responsabilità formulato a carico dell'imputato - sono entrambi manifestamente infondati. La prova della colpevolezza è stata tratta, dai giudicanti, dalle dichiarazioni della persona offesa e della segretaria TT, ma anche dei testi a difesa, dai quali hanno appreso che LA non era autorizzato a prelevare denaro dalla scrivania del titolare della ditta, nonché dalla visione del filmato acquisito nell'occasione, che aveva ripreso la fasi del furto. La motivazione dei giudici di primo e secondo grado si diffonde in un esame approfondito e completo delle risultane istruttorie, rappresentate dalle prove dichiarative e documentali sopra menzionate, nonché nella valutazione delle dichiarazioni testimoniali, comprese quelle dedotte dalla difesa, per rilevare che sono tutte convergenti verso l'ipotesi accusatoria e che la credibilità di LI e TT riposa non solo sulla congruenza e convergenza delle dichiarazioni, ma anche sul dato, inequivocabilmente emerso dal filmato, che LA entrò nello studio di LI ed effettuò il prelievo delle banconote dalla scrivania di quest'ultimo. Né hanno mancato di valutare le spiegazioni dell'imputato, il quale, contrariamente al suo difensore, non ha negato di essersi introdotto nell'ufficio di LI nell'occasione che gli è contestata e nemmeno di aver preso qualcosa dal cassetto della scrivania, giustificando questa attività con la necessità di munirsi del denaro ("monete") necessario al viaggio che si apprestava ad effettuare per conto della ditta. Giustificazione disattesa sul rilievo - decisivo - che il filmato mostra chiaramente LA mentre - già munito delle bolle di accompagnamento necessarie al viaggio preleva dal cassetto della "carta" avente dimensione corrispondente a banconote, e non a monete.
2. A tanto va aggiunto che la motivazione con cui è stata affermata la credibilità dei testi LI e TT non soffre le contraddizioni e le incongruenze lamentate dal ricorrente. I giudici d'appello hanno preso espressamente in considerazione le dichiarazioni dei testi IA e FO per rilevare che confermano quelle dei testi a carico e non che le smentiscono in quanto - - IA ha escluso che gli autisti avessero accesso al cassetto in questione (pag. 3 4) e FO di essere mai stato autorizzato a prelevare denaro da quel cassetto (pag. 6); né giova al ricorrente appellarsi a diverse dichiarazioni rese da costoro, posto che la lettura degli elementi di prova (compresa la prova testimoniale) rappresenta compito esclusivo del giudice di merito su cui, a meno di "travisamento della prova"- non dedotto dal ricorrente non è consentita alcuna sovrapposizione interpretativa del giudice di legittimità. Infine, non hanno passato sotto silenzio le contraddizioni rilevabili nel racconto di LI e TT, rimarcando che esse concernono la durata del rapporto di lavoro intrattenuto con LA, che LI - in ciò secondato dalla segretaria - aveva interesse a restringere temporalmente, per evitare l'applicazione di sanzioni amministrative e di riconoscere obbligazioni civili. Hanno, quindi, operato una valutazione frazionata delle dichiarazioni di costoro, riconoscendo credibilità a quelle obbiettivamente riscontrate: operazione priva della carica eversiva ritenuta dal ricorrente e considerata favorevolmente dalla giurisprudenza di legittimità quando - come nella specie - non sussista un'interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti e l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante (ex multis, Cass., n. 20037 del 9/3/2014). Il che priva di rilevanza anche la censura relativa all'omessa menzione e valutazione della documentazione acquisita nel corso del giudizio d'appello, dal momento che la suddetta documentazione atteneva per quanto esposto in ricorso - proprio all'emersione del contrasto tre - le dichiarazioni di TT e le risultanze della causa del lavoro, superato dalla valutazione frazionata di cui si è detto. Nella ricostruzione del giudice di merito vi è, quindi, un'esaustiva elaborazione del materiale probatorio e una lettura critica degli elementi di prova acquisiti, che danno ampia ragione del divisamento espresso e rendono la decisione incensurabile - sul punto - in questa sede di legittimità. -3. L'omessa menzione - nel dispositivo della recidiva, che il giudice d'appello ha ritenuto inidonea a determinare un aumento di pena, non concreta alcuna nullità e nemmeno una irregolarità, giacché il percorso seguito nella determinazione della pena va esplicitato in motivazione e non anche nel dispositivo.
4. Manifestamente infondato è anche il quarto motivo. Il Collegio, consapevole che sulla questione permane un contrasto giurisprudenziale, ritiene di aderire a quell'orientamento interpretativo implicitamente seguito dai giudici del provvedimento impugnato - secondo cui l'istituto della sospensione condizionale della pena è ispirato a criteri che trascendono la limitata sfera dell'interesse 4 ли : particolare dell'imputato e, quindi, il giudice, nel subordinare il beneficio al pagamento della somma accordata a titolo di risarcimento danni, non è tenuto a compiere alcuna indagine sulle condizioni economiche dell'imputato (cfr. Cass., n. 26221 del 11/6/2015; Sez. 6, n. 33020 del 08/05/2014, Rv. 260555; Sez. 3, n. 38345 del 25/06/2013; Sez. 6, n. 3450 del 05/02/1998). Questo perché dall'applicazione di tale principio non può derivare all'obbligato alcun grave e irreparabile danno, in ipotesi d'incolpevole inadempimento del predetto obbligo, non comportando l'inosservanza dello stesso la revoca automatica del beneficio e potendo il soggetto interessato, in sede di esecuzione, allegare la comprovata assoluta impossibilità dell'adempimento e potendo il giudice valutare l'attendibilità e la rilevanza dell'impedimento dedotto (Sez. 3, n. 3197 del 13/11/2008, Calandra;
Sez. 6, n. 290 del 31/10/2000, Alberti). Il diverso indirizzo, invece, non considera che - in sede di cognizione - raramente il giudice ha a disposizione elementi per verificare la reale capacità economica dell'imputato (si pensi all'imputato assente) e che imporre un simile accertamento comporterebbe la necessità di una istruttoria che, per quanto sommaria, andrebbe comunque effettuata nel contraddittorio delle parti e che potrebbe rivelarsi inutile, in quanto destinata ad essere ripetuta davanti al giudice dell'esecuzione, dinanzi a cui non può essere preclusa all'imputato la facoltà di dimostrare l'avvenuta modifica peggiorativa della sua situazione economica.
5. La discrasia tra dispositivo e motivazione in ordine al termine per l'adempimento dell'obbligazione risarcitoria va corretto con la procedura dell'errore materiale e non legittima il ricorso per cassazione;
né questa Corte può provvedere alla correzione allorché, come nella specie, il ricorso sia altrimenti inammissibile.
6. In tema di particolare tenuità del fatto, l' inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare l'esclusione della punibilità, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., pur trattandosi di "ius superveniens" più favorevole al ricorrente (Cass., n. 40152 del 18/8/2015) 7. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00. 5 ли
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9/12/2015 Il Consigliere Estensore Il Presidente (Antonio Settembre) (Maurizio Fumo) esui DEPOSITATA IN CANCELLERIA addl 25 MAR 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuiss .