Sentenza 15 febbraio 2013
Massime • 2
La parte civile è legittimata a proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna nella parte in cui questa non abbia subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno.
È illegittima la decisione con cui il giudice subordina la concessione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno contestualmente liquidato senza procedere, con apprezzamento motivato, alla valutazione, sia pure sommaria, delle condizioni economiche dell'imputato e della sua concreta possibilità di sopportare l'onere del risarcimento pecuniario.
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A chi spetta stabilire il termine in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio Indice Il fatto La questione prospettata nell'ordinanza di rimessione La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione La soluzione adottata dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Il fatto Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con una sentenza pronunciata dallo stesso Tribunale passata in giudicato, ritenuto l'inadempimento degli obblighi risarcitori disposti in favore della parte civile (condanna al risarcimento del danno liquidato in …
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In tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato, ma è comunque onere del giudice di valutare, con apprezzamento motivato ma discrezionale, la capacità economica del condannato e la sua concreta possibilità di sopportare l'onere del risarcimento pecuniario. Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 15 febbraio – 13 marzo 2018, n. 11371 Presidente Capozzi – Relatore Costantini Ritenuto in fatto 1. C.A.M. ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Trieste che ha …
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In tema di legittima difesa, la reazione è necessaria quando è inevitabile vale a dire non sostituibile da un'altra meno dannosa, ugualmente idonea ad assicurare la tutela dell'aggredito. L'allontanamneto se non fa correre alcun pericolo anche a terzi, deve essere la soluzione obbligata, in quanto la reazione è pur sempre un atto violento al quale si deve ricorrere come extrema, davvero inevitabile, ratio per salvare un proprio bene, e non per sacrificare l'onore, La parte civile non è legittimata a proporre impugnazione avverso il capo della sentenza di condanna che non abbia subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/02/2013, n. 22342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22342 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 15/02/2013
Dott. FIANDANESE Franco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 458
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 25988/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
NA LU, nato a [...] il [...];
NA AL, nato a [...] il [...];
NA LA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, in data 12 dicembre 2011, di parziale riforma della sentenza del Tribunale di Teramo, in data 3 marzo 2009;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal consigliere dott. Franco Fiandanese;
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. SPINACI Sante che ha concluso per annullamento senza rinvio limitatamente alla subordinazione condizionale della pena al pagamento della provvisionale;
per il rigetto nel resto. Uditi il difensore della parte civile, avv. Villano LU, che ha chiesto il rigetto del ricorso e ha depositato conclusioni scritte e nota spese, nonché il difensore degli imputati, avv. Arrigo Vincenzo, in sostituzione dell'avv. Francesco Saverio Digilio, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Teramo, con sentenza in data 3 marzo 2009, dichiarava NA LU e NA LA colpevoli, in concorso, di due reati di truffa aggravata, mentre assolveva in ordine agli stessi reati NA AL per non avere commesso il fatto. Gli imputati dichiarati colpevoli venivano condannati ciascuno alla pena di mesi cinque di reclusione ed Euro 450 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile con provvisionale immediatamente esecutiva. Secondo le imputazioni i NA, in concorso tra loro, con artifici e raggiri consistiti nel garantire il buon esito del pagamento, avevano, in più occasioni, consegnato a RE Flavio, nella sua qualità di legale rappresentante della Pieffe Auto s.r.l., a titolo di corrispettivo di autovetture usate, assegni postdatati, di cui solo il primo venne regolarmente monetizzato, mentre gli altri rimanevano insoluti per mancanza di fondi. Avverso la sentenza proponevano appello il difensore degli imputati condannati, il Procuratore della Repubblica e il difensore della parte civile. La Corte di Appello, con sentenza in data 12 dicembre 2011, dichiarava colpevole dei reati ascritti anche NA AL e, in accoglimento dell'appello della parte civile, subordinava il beneficio della pena sospesa al pagamento della disposta provvisionale.
Propone ricorso per cassazione il difensore degli imputati, deducendo i seguenti motivi: 1) violazione ed erronea applicazione delle norme processuali e sostanziali.
Il ricorrente dopo avere affermato che il semplice rilascio di un assegno a vuoto o postdatato non costituisce di per sè artificio o raggiro idoneo ai fini della sussistenza del delitto di truffa, censura la sentenza impugnata nella parte in cui, dopo avere dato atto del fallimento, nel corso dell'anno 2008, della società Europacar, in nome della quale operarono gli imputati, ritiene già in atto il dissesto al momento dell'acquisto delle autovetture avvenuto nell'anno 2006. Secondo il ricorrente sarebbe incongruo il riferimento ai tempi tecnici per la conclusione di una procedura fallimentare, così come sarebbe illogica la valorizzazione in senso negativo del pagamento del primo assegno, anch'esso postdatato, poiché non si comprenderebbe a cosa dovesse essere finalizzata l'iniziale dimostrazione di solvibilità, in quanto il pagamento del primo assegno avvenne quando le autovetture erano già state ritirate. Il ricorrente aggiunge che la trattativa era avvenuta tra venditori di auto, soggetti tutt'altro che sprovveduti per definizione.
Con riferimento alla posizione di NA AL, il difensore ricorrente rileva che la sentenza impugnata non evidenzia la condotta ascrivibile a costui del quale neppure era certa l'identità ed afferma, inoltre, che sarebbero state travisate le dichiarazioni del teste IP circa la partecipazione di NA AL alle trattative che condussero alla vendita delle auto, trascurando che il teste addirittura non riconobbe l'imputato presente in aula. 2) illegittimità della statuizione che ha subordinato la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale, in quanto la parte civile non sarebbe legittimata ad impugnare le statuizioni riguardanti il cd. danno criminale al quale è riconducibile l'istituto della sospensione condizionale della pena, con conseguente violazione del principio devolutivo e del divieto di reformatio in peius in mancanza di specifica doglianza del P.M. sul punto, che, peraltro, sarebbe inammissibile ai sensi dell'art. 442 c.p.p., comma 3; in ogni caso, vi sarebbe un difetto assoluto di motivazione sulla capacità economica del condannato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso concernente la responsabilità degli imputati in ordine al reato a loro ascritto è infondato e deve essere rigettato. È bensì vero che il semplice rilascio di un assegno a vuoto o postdatato non costituisce di per sè artificio o raggiro idoneo ai fini della sussistenza del delitto di truffa, ma, nel caso di specie, la persona offesa era stata rassicurata sulla solidità dell'azienda degli acquirenti dalla presenza del maresciallo della Guardia di Finanza Lo Prencipe, che aveva presentato gli imputati alla stessa persona offesa, e da manifestazioni verbali di NA LA, il quale "disse che avrebbe fatto di tutto - fin'anche vendersi un rene - per far fronte all'impegno assunto" (pag. 4 della sentenza impugnata), Aggiunge la sentenza di primo grado, che, in quanto conforme, integra da punto di vista motivazionale quella del giudice del gravame: "la struttura menzognera posta in essere dai prevenuti era tanto credibile da avere spinto il truffato ad addivenire a ben due compravendite. Le successive richieste di dilazione dei pagamenti non hanno avuto altro scopo se non quello di procrastinare una contestazione penale dal momento che si è evinto che sia del tutto falsa la lamentata carenza di disponibilità economica essendo state le auto regolarmente vendute e anche in tempi di poco successivi all'acquisto". Per quanto concerne la responsabilità di NA AL, la sentenza impugnata fonda la propria convinzione non solo sulle dichiarazioni di Lo RI, ma soprattutto su quelle del teste RE e sulla circostanza che il suddetto imputato era socio della Europa Car ed ha ammesso di avervi lavorato fino al 2008. Occorre ribadire, peraltro, che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali(per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944).
La novella codicistica, introdotta con la L. del 20 febbraio 2006, n.46, che ha riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicché gli atti eventualmente indicati devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. Resta esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure lì; anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova.
Il motivo di ricorso concernente la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale è fondato nei limiti di cui alla presente motivazione.
Il ricorrente cita a sostegno della censura formulata la giurisprudenza di questa Suprema Corte che ha espresso il seguente principio di diritto "La parte civile non è legittimata a proporre impugnazione ex art. 576 cod. proc. pen. avverso il capo della sentenza di condanna che non abbia subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, in quanto tale statuizione non riguarda l'azione civile e gli interessi civili, ma gli obblighi imposti al condannato circa l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato;
infatti, le disposizioni contenute nell'art. 165 cod. pen., che consentono al giudice di subordinare la concessione del beneficio alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, non riguardano il danno civilistico patrimonialmente inteso, bensì il danno criminale, cioè quelle conseguenze, diverse dal pregiudizio economicamente apprezzabile e risarcibile, che strettamente ineriscono alla lesione o alla messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata" (Sez. 6, n. 43188 del 22/09/2004, P.C. in proc. Riti, Rv. 230506; v. anche Sez. 2, n. 2431 del 21/01/1997, Cordioli, Rv. 207312; Sez. 5, n. 1317 del 20/11/1985 - 05/02/1986, Cerqueti, Rv. 171868). Ma tale principio non può essere condiviso, perché contrastante con il testo della norma, quale risulta a seguito della modifiche apportate con L. 24 novembre 1981, n. 689. Il testo originario dell'art. 165 cod. pen., comma 1 era così formulato: "La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno". Con la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 128, l'art. 165 cit. venne sostituito e il comma 1 così formulato: "La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno;
può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna". Infine, con la L. 11 giugno 2004, n. 145, art. 2, comma 1, dopo le parole: "conseguenze dannose o pericolose del reato" sono inserite le seguenti: ", ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa".
Risulta evidente che il testo originario dell'art. 165, comma 1 riguardava proprio e soltanto il "danno civilistico patrimonialmente inteso" e, in tal senso, la giurisprudenza del tempo non aveva dubbi che la norma fosse dettata nell'esclusivo interesse della parte civile, il quale, pertanto, poteva formulare la richiesta di subordinazione della sospensione condizionale della pena all'adempimento delle obbligazioni civilistiche (Sez. 4, n. 205 del 05/02/1974 - 13/01/1975, Bari, Rv. 128976; Sez. 2, n. 9464 del 30/03/1982, Giugliano, Rv. 155659). Le modifiche successive hanno aggiunto la possibilità di subordinare la sospensione condizionale della pena, dapprima, "all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato" e, successivamente, "alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività": si tratta, appunto, di previsioni aggiuntive e non modificative di quella originaria ed è evidente l'intento legislativo di tutelare non solo la persona che ha subito in conseguenza del reato un pregiudizio economicamente apprezzabile e risarcibile, ma anche - e la parola "altresì" lo evidenzia - il bene giuridico protetto dalla norma penale violata mediante la riparazione del "danno criminale". Deve, pertanto, affermarsi il seguente principio di diritto: La parte civile è legittimata a proporre impugnazione ex art. 576 cod. proc. pen. avverso il capo della sentenza di condanna che non abbia subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno. Per questa parte, dunque, il motivo di ricorso degli imputati deve essere rigettato, mentre deve essere accolto nella parte in cui denuncia un difetto assoluto di motivazione per quanto concerne la valutazione delle condizioni economiche del condannato. In verità, sulla necessità di tale valutazione si riscontra un contrasto di giurisprudenza, poiché, alcune sentenze di questa Suprema Corte hanno affermato che è illegittima la decisione con cui il giudice subordini la concessione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno contestualmente liquidato senza procedere, con apprezzamento motivato, alla valutazione, sia pure sommaria, delle condizioni economiche dell'imputato e della sua concreta possibilità di sopportare l'onere del risarcimento pecuniario (Sez. 5, n. 4527 del 03/11/2010 - 08/02/2011, Rizk, Rv. 249248; Sez. 4, n. 3050 del 11/07/1979 - 04/03/1980, Auricchio, Rv. 144554; Sez. 6, n. 5085 del 22/02/1978, Petroni, Rv. 138827). Secondo un diverso orientamento, invece, l'istituto della sospensione condizionale della pena è ispirato a criteri che trascendono la limitata sfera dell'interesse particolare dell'imputato e, quindi, il giudice, nel subordinare il beneficio al pagamento della somma accordata a titolo di risarcimento danni, non è tenuto a compiere alcuna indagine sulle condizioni economiche dell'imputato. Dall'applicazione di tale principio, non può derivare al predetto grave e irreparabile danno in ipotesi d'incolpevole inadempimento del detto obbligo, non comportando l'inosservanza dello stesso la revoca automatica del beneficio e potendo il soggetto interessato, in sede di esecuzione, allegare la comprovata assoluta impossibilità dell'adempimento e potendo il Giudice valutare l'attendibilità e la rilevanza dell'impedimento dedotto (Sez. 6, n. 3450 del 05/02/1998, Cusumano, Rv. 210088; Sez. 4, n. 296 del 28/11/1988 -14/01/1989, Pensato, Rv. 180137; Sez. 4, n. 762 del 15/10/1979 - 19/01/1980, Fiorella, Rv. 144011). Questo collegio aderisce al primo orientamento interpretativo poiché esso appare costituzionalmente orientato al rispetto dell'art. 3 Cost. Infatti, la Corte Costituzionale, con pronuncia n. 49 del 1975, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 165 c.p., nella parte in cui consente al giudice di subordinare la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, ha avvertito nella motivazione che spetta al giudice di valutare, con apprezzamento motivato ma discrezionale, la capacità economica del condannato e la sua concreta possibilità di sopportare l'onere del risarcimento pecuniario. Pertanto, solo una preventiva valutazione, sia pure sommaria, delle condizioni economiche del condannato costituisce mezzo idoneo per evitare che si realizzi in concreto un trattamento di sfavore a carico dello stesso condannato in ragione delle sue condizioni economiche.
La Corte territoriale ha omesso di far luogo alla valutazione resa necessaria dal descritto principio di diritto, per cui la sentenza impugnata deve essere annullata nei limiti del vizio riscontrato. Il giudice di rinvio, che si designa nella Corte di Appello di Perugia, sottoporrà a rinnovato esame l'istanza di applicazione della sospensione condizionale della pena, tenendo conto di quanto suesposto;
all'esito provvederà su di essa discrezionalmente, col solo obbligo di dare adeguata motivazione al deliberato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale con rinvio alla corte di Appello di Perugia per nuovo giudizio sul punto, nonché per la liquidazione delle spese del presente grado in favore della parte civile.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2013