Cass. pen., sez. II, sentenza 15/02/2013, n. 22342
CASS
Sentenza 15 febbraio 2013

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La parte civile è legittimata a proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna nella parte in cui questa non abbia subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno.

È illegittima la decisione con cui il giudice subordina la concessione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno contestualmente liquidato senza procedere, con apprezzamento motivato, alla valutazione, sia pure sommaria, delle condizioni economiche dell'imputato e della sua concreta possibilità di sopportare l'onere del risarcimento pecuniario.

Commentari5

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 15/02/2013, n. 22342
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22342
Data del deposito : 15 febbraio 2013

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