Sentenza 17 novembre 2015
Massime • 1
In tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato, rientrando nella competenza del giudice dell'esecuzione la verifica dell'eventuale impossibilità di adempiere da parte del condannato. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che tale principio è utile al fine di impedire che l'accertamento venga svolto due volte, dal momento che in sede di esecuzione è comunque consentito al reo dimostrare l'eventuale modifica peggiorativa della sua situazione economica).
Commentari • 3
- 1. Truffa tentata: sulla valutazione della idoneità astratta dell'artificio e raggiroAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 settembre 2023
La massima In tema di truffa, la valutazione dell'idoneità astratta dell'artificio e raggiro ad ingannare e sorprendere l'altrui buona fede assume rilevanza nella sola ipotesi del tentativo e non in presenza di reato consumato, in quanto, in tale ultimo caso, l'effetto raggiunto dimostra implicitamente l'effettiva idoneità della condotta. (Fattispecie di truffa consumata ai danni di una banca, consistita nell'erogazione di un finanziamento mediante presentazione di documenti non veritieri, in cui la Corte ha escluso che la negligenza negli accertamenti da parte dei funzionari bancari potesse incidere sulla configurabilità del reato - Cassazione penale , sez. II , 25/06/2019 , n. 51166). …
Leggi di più… - 2. Sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento dei danniDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 gennaio 2022
- 3. Sospensione condizionale e risarcimento (Cass. 11371/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 agosto 2020
In tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato, ma è comunque onere del giudice di valutare, con apprezzamento motivato ma discrezionale, la capacità economica del condannato e la sua concreta possibilità di sopportare l'onere del risarcimento pecuniario. Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 15 febbraio – 13 marzo 2018, n. 11371 Presidente Capozzi – Relatore Costantini Ritenuto in fatto 1. C.A.M. ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Trieste che ha …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/11/2015, n. 15800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15800 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2015 |
Testo completo
1 5 8 0 0/ 1 6 DEPOSITATA IN CANCELLERA addi 15/APR 2016 You IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO REPUBBLICA ITALIANA Carmel Langube IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 17/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA 3422 Dott. GRAZIA LAPALORCIA - Presidente N. - Consigliere - Dott. STEFANO PALLA REGISTRO GENERALE N. 14203/2015 - Consigliere - Dott. PAOLO MICHELI - Consigliere - Dott. LUCA PISTORELLI - Rel. Consigliere - Dott. AN FIDANZIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OD IO N. IL 19/07/1987 IR AN N. IL 26/05/1987 avverso la sentenza n. 299/2012 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del 05/11/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. AN FIDANZIA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Il Procuratore della Corte di Cassazione, dott. Vito D'Ambrosio, ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. L'avv. Ghigino per il ricorrente RA ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 5 novembre 2014 la Corte d'Appello di Cagliari ha confermato la sentenza di primo grado con la quale OD IT, RA EA e BI WI sono stati condannati alla pena di giustizia, con il beneficio della sospensione condizionale della pena condizionato all'adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Gli imputati sono stati riconosciuti responsabili in concorso del delitto di lesioni gravi per aver percosso CA UR con un corpo contundente al viso e con calci al volto ed in varie parti del corpo, cagionandogli una frattura zigomatica destra, un ematoma al padiglione auricolare destro, avulsione di elementi dentari da cui è derivata incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni.
2. OD IT e RA EA hanno proposto ricorso per cassazione affidandolo, rispettivamente, ad un unico motivo e a cinque motivi.
2.1. Con il proprio motivo OD IT ha dedotto l'illogicità della motivazione. Lamenta il ricorrente che la testimonianza della persona offesa non può ritenersi sufficiente ad affermare la sua responsabilità, trattandosi di testimonianza proveniente da persona portatrice di interesse, tanto più se costituitasi parte civile come nel caso di specie. Peraltro, le affermazioni della parte offesa sono state smentite da quelle di altri testimoni erroneamente ritenuti dalla Corte inattendibili, come il padre del OD le cui contraddizioni non sono di per sé sufficienti a dimostrare l'inattendibilità in considerazione della linearità e logicità del racconto nel suo complesso. Osserva inoltre il ricorrente che la capacità del CA di ricordare dettagliatamente i fatti non denota una sua assoluta attendibilità ma anzi è indice di inattendibilità dello stesso, essendo plausibile che costui nell'ottica del soddisfacimento delle proprie richieste risarcitorie ha predisposto un racconto a ciò finalizzato. Non sono infine state esaminate le dichiarazioni di testimoni da cui emerge che egli non era presente sul luogo del delitto durante le ore dell'accaduto. Tutti questi elementi sconfessano l'assunto accusatorio e rendono necessario un esame particolarmente rigoroso della attendibilità della persona offesa.
2.2. Con il primo motivo il ricorrente RA ha dedotto la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nonché l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche. до Lamenta il ricorrente che la Corte d'Appello di Cagliari avrebbe travisato la portata ed il significato della testimonianza della parte offesa, quanto agli effetti della lesione subita a seguito del calcio che sarebbe stato inferto da RA, avendo la corte di merito erroneamente scritto che la parte offesa aveva subito l'avulsione di un suo dente originario. Tale errore ne aveva viziato il ragionamento, impedendo di verificare la capacità della persona offesa di mentire, essendo stato acclarato che quest'ultima non aveva detto la verità all'organo inquirente, al consulente del Pubblico Ministero ed allo stesso Giudice di primo grado fino al momento di essere
contro
-esaminato in ordine agli effetti della lesione subita, avendo solo in udienza riferito che il calcio al volto non aveva provocato la rottura di due incisivi, come sostenuto in precedenza, ma l'avulsione di una protesi e la rottura di altra protesi. La Corte d'Appello aveva quindi basato il giudizio in merito alla credibilità delle dichiarazioni della parte offesa e dunque anche sulla partecipazione del RA all'evento contestato su dati del tutto errati e travisati nella loro effettiva sussistenza e portata.
2.3. Con il secondo motivo il ricorrente RA ha dedotto la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nonché l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche con riferimento agli artt. 192 comma I e II, 546 comma I lett e) e 533 c.p.. Lamenta il ricorrente che la Corte d'Appello, non rilevando la palese contraddizione tra quanto riferito dalla persona offesa al CA nell'immediatezza del delitto e quanto invece riferito al tribunale in ordine alla partecipazione del RA ai fatti di cui è processo, avrebbe reso una motivazione incompatibile con gli atti del processo dimostrando un cattivo uso della norma procedurale di cui all'articolo 192 comma secondo c.p. . La corte di merito ha fondato il giudizio di responsabilità del ricorrente sia sul travisamento della prova in ordine alla portata effettiva della testimonianza della persona offesa e di quella del CA sia su due versioni contrastanti ed antitetiche riguardo alla partecipazione dell'imputato ai fatti di causa così violando il disposto dell'art. 533 c.p.p.. 2.4. Con il terzo motivo è stata dedotta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nonché l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche con riferimento all'art. 546 comma I lett e) c.p.p. Lamenta il ricorrente che la Corte di merito, di fronte alle specifiche doglianze mosse dalla difesa alle osservazioni del giudice di primo grado in ordine all'inattendibilità dei testi della difesa TT e NA, nulla ha detto in motivazione neppure con richiamo per relationem alle argomentazioni del primo giudice. Peraltro, anche ove si ritenesse che un tale richiamo vi sia stato, sarebbe comunque avvenuto in termini apodittici senza argomentare sulla non pertinenza delle censure mosse alla sentenza di primo grado. 3 2.5. Con il quarto motivo è stata dedotta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nonché l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche con riferimento agli artt. 27 cost, 133, 62 bis e 69 c.p.. Si duole il ricorrente che la Corte di merito, nel graduare la pena, non avrebbe tenuto conto del ruolo di compartecipe di secondo piano svolto dal RA, tenuto conto delle lesioni effettivamente subite dal CA per effetto del suo intervento, comminando in termini quantitativi la stessa pena inflitta a colui che aveva colpito il CA con un colpo di bottiglia Oltre a non essere stata adeguatamente effettuata un'analisi del grado e della gravità della partecipazione del ricorrente, la Corte di merito non ha tenuto conto nel giudizio di bilanciamento delle circostanze della giovane età dell'imputato (20 anni all'epoca dei fatti).
2.6. Con il quinto motivo è stata dedotta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nonché l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche con riferimento agli artt. cost, 133, 163,164 e 165 c.p.. Lamenta il ricorrente che il giudice di merito, nel subordinare la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno, non ha tenuto conto della impossibilità dello stesso di adempiere alle prescrizioni imposte dalla sentenza impugnata, risultando lo stesso disoccupato, a carico della madre e ammesso al patrocinio a spese dello Stato. La sentenza della Corte di merito è illegittima nella parte in cui ritiene che la valutazione in merito alle condizioni economiche dell'imputato sia demandata al Giudice dell'Esecuzione e non in primis al Giudice di cognizione. Solo infatti una preventiva valutazione delle condizioni economiche dell'imputato da parte del Giudice di cognizione consente di evitare che si realizzi in concreto un trattamento di sfavore a carico del condannato esclusivamente in virtù delle proprie condizioni economiche. La sentenza della corte di merito è quindi illegittima avendo omesso una qualunque valutazione in ordine alla capacità concreta del condannato di sopportare l'onere del risarcimento pecuniario. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di OD IT è infondato e merita rigetto. La Corte di merito, richiamando anche la sentenza di primo grado, ha correttamente evidenziato come il coinvolgimento del OD emerga dalla precisa deposizione della persona offesa che non aveva alcun motivo per accusare calunniosamente l'imputato che conosceva già di vista. La Corte territoriale, condividendo il percorso logico del primo giudice, ha evidenziato altresì i motivi per i quali non ha ritenuto attendibile la testimonianza del padre di OD e ciò in relazione alle contraddizioni insanabili in cui costui è caduto in merito alle circostanze ed 4 all'orario della medicazione. La nuova versione dei fatti è stata, inoltre, resa dal padre del ricorrente solo a distanza di anni, dopo aver taciuto il preteso alibi del figlio addirittura quando lo aveva accompagnato in caserma nel corso delle indagini.
2. I primi due motivi di ricorso di RA EA, che possono essere esaminati congiuntamente, vertendo entrambi sull'asserito travisamento delle prove da parte del giudice di secondo grado, sono inammissibili. Lamenta il ricorrente che la Corte di merito ha fondato il giudizio di responsabilità del ricorrente sul travisamento delle prove in ordine alla portata effettiva della testimonianza della persona offesa con riferimento alle lesioni effettivamente subite ed in relazione alla deposizione della stessa parte offesa rapportata a quella del teste CA. In relazione a ciò, sono stati prodotti i verbali integrali di deposizione testimoniale per consentire a questo Collegio di verificare l'asserito travisamento. Questo Collegio non condivide l'impostazione del ricorrente. Va premesso che la modifica dell'art. 606 c.p.p. comma 1° lett. e), operata dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, lascia inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Il nuovo vizio introdotto è quello che attiene alla motivazione, la cui mancanza, illogicità o contraddittorietà può essere desunta non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati;
perciò possibile ora valutare il cosiddetto travisamento della prova, che si realizza allorché si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia. Inoltre, questa Corte ha più volte evidenziato che entrambe le forme di travisamento previste dalla norma sopra indicata (utilizzazione di un'informazione inesistente o omissione della valutazione di una prova) siano accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato o omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica. (Sez. 2, n. 19848 del 24/05/2006 - dep. 09/06/2006, P.M. in proc. Todisco, Rv. 234162), e sia quindi idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale /probatorio travisato (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014 - dep. 03/02/2014, Del Gaudio e altri, Rv. 258774). L'essenza del vizio deducibile in sede di legittimità deve consistere non già nell'errata interpretazione della prova, ma nella palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto (Sez. 4, n. 14732 del 01/03/2011 dep. 12/04/2011, Molinario, Rv. 250133), compiendo un errore idoneo a - disarticolare, come detto, l'intero ragionamento probatorio e rendendo conseguentemente illogica la motivazione. E ciò in quanto al giudice di legittimità è consentito non già di accertare eventuali travisamenti del fatto e dunque di sovrapporre la propria valutazione delle по -risultanze processuali a quella compiuta dal giudice merito bensì solo di verificare che quest'ultimo non abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta per l'appunto di reinterpretare gli elementi di prova valutati nel merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano e facessero dunque effettivamente parte dell'orizzonte cognitivo di quel giudice (in questo senso ex multis e tra le più recenti Sez. 18 giugno 2009, n. 39729, Belluccia, rv 244623). Nel caso di specie, non può ritenersi che il giudice d'appello sia incorso in un travisamento della prova, non rinvenendosi l'esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne ha tratto. Secondo il ricorrente, la Corte d'appello di Cagliari sarebbe incorsa in un travisamento della prova per aver ritenuto che la parte offesa aveva subito l'avulsione di un suo dente originario, errore che ne aveva viziato il ragionamento, impedendole di verificarne adeguatamente l'attendibilità, ed in particolare, la capacità della persona offesa di mentire. Tale impostazione non è condivisibile dal momento che il giudice di secondo grado ben ha compreso che la persona offesa, nel corso del suo controesame, aveva modificato la sua versione in ordine alla natura delle lesioni subite - significativa è l'espressione "ammissioni" che diversamente non avrebbe avuto alcun senso e quindi ben aveva presente che la - persona offesa aveva riportato oltre alla pacifica avulsione di una protesi (di tale circostanza ne era stato a conoscenza sin da subito il consulente del P.M.) la mera rottura della ricostruzione dell'altro dente, con la conseguenza che con l'utilizzo dell'espressione "avulsione di un dente" la Corte ha effettuato solo una sintesi concettuale senza voler intendere che si trattava di un "dente sano". Peraltro, dalla motivazione della Corte Territoriale emerge in modo evidente che tale elemento non è stato comunque ritenuto dirimente nel suo ragionamento per valutare l'attendibilità della persona offesa. La Corte ha valutato la credibilità della persona offesa dando atto che la stessa, con la precisazione nei termini di cui sopra, aveva spontaneamente alleggerito la posizione dell'imputato in ordine alle lesioni riportate a seguito dei calci in faccia inferti dallo stesso, valorizzando altresì che il consulente tecnico aveva confermato non solo la gravità dei danni riportati dal CA (tra cui fratture al volto) ma anche la compatibilità degli specifici danni con le precise modalità dei fatti descritte dalla persona offesa. Analogo ragionamento va svolto con riferimento al presunto travisamento della testimonianza della persona offesa rapportata a quella del CA . 6 Secondo il ricorrente, la Corte di merito aveva omesso la valutazione di un elemento decisivo, ed in questo sarebbe consistito il travisamento, che la persona offesa conosceva il RA prima dell'aggressione e che nonostante ciò aveva riferito in ospedale al CA di essere stato aggredito in generale dal gruppo che aveva in precedenza bisticciato con lo stesso CA. Ne viene tratta la conseguenza che la persona offesa avrebbe successivamente mentito quando ha coinvolto il RA Questo Collegio non condivide tale prospettiva. La Corte non è caduta in alcun travisamento nel non considerare come elemento decisivo a favore dell'imputato la mera circostanza che la persona offesa nel colloquio con il CA in ospedale non aveva fatto il nome del RA che conosceva in precedenza ( peraltro solo di vista). La Corte non ha ignorato tale elemento tanto è vero che nella parte narrativa della propria sentenza (pag. 12) ha riportato l'assunto dell'odierno ricorrente, presente nei motivi d'appello, secondo cui la persona offesa nell'immediatezza dei fatti lo avrebbe sostanzialmente scagionato avendo riferito al CA in ospedale di essere stato aggredito dal gruppo che aveva "bisticciato" con lo stesso CA, tra cui non c'era lo stesso ricorrente. Inoltre, la Corte Territoriale a pag. 14 della propria sentenza si è fatta a carico di tale doglianza osservando: Non è vero che CA in ospedale si sia contraddetto riferendo a "1 CA che era stato aggredito da coloro che avevano bisticciato con CA, fra cui non vi era il RA, poiché il CA ha ovviamente parlato del gruppo fra cui poteva anche non esserci, al momento del primo litigio, il RA, che invece era certamente presente al momento dell'aggressione successiva al CA...." Orbene, nell'attività di valutazione delle prove, che costituisce un giudizio di merito incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato, il giudice di secondo grado non ha semplicemente attribuito rilevanza a tale elemento, al cospetto di tutti gli elementi di segno contrario esistenti a carico dell'imputato, con una motivazione non viziata da manifesta illogicità. Il ricorrente in questa sede offre una ricostruzione alternativa della vicenda processuale non tenendo presente che il giudizio di legittimità non può mai risolversi nella rivisitazione dell'iter ricostruttivo del fatto, dovendo limitarsi alla mera constatazione dell'eventuale travisamento della prova, che consiste nell'utilizzazione di una prova inesistente o di un risultato di prova inconfutabilmente diverso nella sua oggettività da quello effettivo, restando estranei al sindacato della Corte di Cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa, non potendosi accedere ad una diversa lettura dei dati processuali o ad una diversa interpretazione di dette prove, perché è estraneo al giudizio di detta Corte il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (vedi motivazione Sez. 3, n. 357 del 15/11/2007 - dep. 08/01/2008, Bulica, Rv. 238696). 7 по Va peraltro osservato che la completezza e logicità della motivazione dei giudici di merito emerge dalla lettura della sentenza di secondo grado integrata da quella di primo grado. A tale riguardo, vanno ricordati i principi espressi dalla Corte in ordine alla vicendevole integrazione delle sentenze conformi di primo e secondo grado (cd doppia conforme) confluenti in un unico risultato organico ed inscindibile: in tutti i casi in cui le due sentenze di primo e secondo grado contengano un'analisi ed una valutazione concorde degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo;
discende da ciò che, ai fini della valutazione della congruità del provvedimento impugnato, occorre avere riguardo anche alla sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa, Rv. 236181). La sentenza di primo grado contiene una dettagliata ricostruzione della vicenda e degli elementi di prova ritenuti rilevanti per pervenire ad un giudizio di responsabilità degli imputati (vedi, in particolare, da pag. 8 a 13), evidenziandosi la dovizia di particolari forniti dalla persona offesa, la plausibilità delle giustificazioni offerte in ordine alla sua presenza sul luogo dell'aggressione, l'attendibilità della stessa valutata anche in relazione alla compatibilità delle lesioni subite e certificate dal consulente tecnico, l'inattendibilità dei testi della difesa articolatamente motivata nonchè l'argomentazione logica secondo cui non avendo la persona offesa alcun precedente motivo di risentimento nei confronti degli imputati non si comprenderebbe diversamente un'accusa ingiusta di un reato di tale gravità avente la duplice conseguenza, da un lato, della rinuncia a perseguire i veri colpevoli, dall'altro, dell'esposizione al rischio di essere clamorosamente smentito e di dover rispondere di calunnia. La sentenza di secondo grado ha confermato la penale responsabilità degli imputati non limitandosi ad un mero rinvio per relationem ma facendosi carico (vedi pag. 13 e 14) delle censure contenute nei motivi di appello ma solo ove specifiche. La censura del ricorrente non può quindi essere accolta.
3. Il terzo motivo del RA è inammissibile. Secondo il ricorrente, la Corte di merito, di fronte alle specifiche doglianze mosse dalla difesa alle osservazioni del giudice di primo grado in ordine all'inattendibilità dei testi della difesa TT e RN, nulla avrebbe detto in motivazione neppure con richiamo per relationem alle argomentazioni del primo giudice. Tale censura non è meritevole di accoglimento. La Corte di merito ha riportato diffusamente nella propria motivazione le ragioni in base alle quali il giudice di primo grado ha ritenuto inattendibili le deposizioni dei testi TT e RN (ricordo preciso della vicenda di cui è processo, accaduta il giorno di natale 2007, accompagnato dalla assoluta mancanza di memoria di quanto avvenuto il natale susseguente, 8 evento cronologicamente più vicino;
contraddizioni nel ricordo delle persone presenti in quelle circostanze di luogo e di tempo etc). Avendo condiviso integralmente i criteri di valutazione adottati dal giudice di primo grado, è in questa prospettiva che pag. 14 della sentenza proprio con riferimento a tali testi, facendo implicitamente un richiamo per relationem alla sentenza di primo grado, ha utilizzato l'espressione:" Si è già dimostrato che sono testi falsi e contrastati da fonti di prova reali ed attendibili". A tal proposito, va osservato che questa Corte ha più volte affermato che, in tema di motivazione della sentenza di appello, è consentita quella "per relationem", con riferimento alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate a carico della sentenza del primo giudice non contengano elementi di novità rispetto a quelli già esaminati e disattesi dallo stesso: il giudice del gravame non è infatti tenuto a riesaminare una questione formulata genericamente nei motivi di appello che sia stata già risolta dal giudice di primo grado con argomentazioni corrette ed immuni da vizi logici. (Sez. 6, n. 31080 del 14/06/2004 - dep. 15/07/2004, Cerrone, Rv. 229299; conformi Sez. 4, n. 38824 del 17/09/2008 dep. - 14/10/2008, Raso e altri, Rv. 241062 e Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013 - dep. 18/07/2013, Autieri e altri, Rv. 257056). E' proprio questo il caso. Di fronte alle articolate argomentazioni di una logica stringente svolte dal giudice di primo grado il ricorrente nel quarto motivo di appello si è limitato sostanzialmente ad assumere di non condividere tali osservazioni o di non ritenerle sufficienti per escludere l'attendibilità di tali testi, senza aggiungere elementi di novità su cui il giudice d'appello avrebbe potuto pronunciarsi.
4. Il quarto motivo del ricorrente RA è parimenti inammissibile. Va osservato che la determinazione del trattamento sanzionatorio, la concessione o meno delle attenuanti generiche, o il bilanciamento delle circostanze rientrano nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737). Nel caso di specie, la Corte di merito ha motivato l'adeguatezza della pena facendo correttamente riferimento alla particolare gravità e violenza del fatto commesso dall'imputato in concorso con gli altri ed originato da motivi banali. D'altra parte, come quando procede al giudizio di comparazione delle circostanze, anche quando determina il trattamento sanzionatorio non è necessario nella motivazione che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi_o 9 до comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6 n. 34364 del 16 giugno 2010, Giovane, rv 248244).
5. Il quinto motivo è infondato. Pur consapevole che sulla questione esiste un contrasto giurisprudenziale, ritiene questo Collegio di aderire a quell'orientamento secondo cui l'istituto della sospensione condizionale della pena è ispirato a criteri che trascendono la limitata sfera dell'interesse particolare dell'imputato e, quindi, il giudice, nel subordinare il beneficio al pagamento della somma accordata a titolo di risarcimento danni, non è tenuto a compiere alcuna indagine sulle condizioni economiche dell'imputato Né, peraltro, dall'applicazione di tale principio, derivi al predetto alcun danno grave e irreparabile in ipotesi d'incolpevole inadempimento del detto obbligo, non comportando l'inosservanza dello stesso la revoca automatica del beneficio. Peraltro, il soggetto interessato può, in sede di esecuzione, allegare la comprovata assoluta impossibilità dell'adempimento spettando poi al Giudice valutare l'attendibilità e la rilevanza dell'impedimento dedotto (Sez. 3, 13 novembre 2008, n. 3197, Calandra;
Sez. 6, 31 ottobre 2000, 290, Alberti). n. Il diverso indirizzo che, invece, considera illegittima la decisione con cui il giudice subordina l'applicazione della sospensione condizionale al risarcimento del danno, senza procedere alla valutazione delle condizioni economiche dell'imputato e della sua concreta possibilità di sopportare l'onere del risarcimento pecuniario (in questi termini, Sez. 2, 15 febbraio 2013, n. 22342, Cafagna;
Sez. 5, 3 novembre 2010, n. 4527, Rizk), non considera che in sede di cognizione il giudice non sempre può avere a disposizione elementi per verificare la reale capacità economica dell'imputato - ad esempio nei casi in cui questi sia assente (é * proprio caso di specie essendo l'imputato RA rimasto contumace nel giudizio di secondo grado)- e che imporre un simile accertamento comporterebbe la necessità di una istruttoria che, per quanto sommaria, andrebbe comunque effettuata nel contraddittorio delle parti avente ad oggetto il tema della capacità economica dell'imputato. Tale accertamento potrebbe, peraltro, rivelarsi inutile, in quanto destinato ad essere ripetuto davanti al giudice dell'esecuzione, sede in cui l'imputato potrebbe comunque dimostrare l'avvenuta modifica peggiorativa della sua situazione economica (cfr., Sez. 3, 25 giugno 2013, n. 38345, Corsano;
Sez. 6, 5 febbraio 1998, n. 3450, Cusumano). In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere rigettati con conseguente condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2015 Il consigliere estensore Il Presidente dr. EA Fidanzia dr.ssa Grazia Lapalorcia горовче 101 0