Sentenza 17 maggio 2016
Massime • 1
In tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all'adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato, salva l'ipotesi in cui emergano situazioni che ne facciano dubitare della capacità economica di adempiere. (In motivazione, la Corte ha osservato che l'interessato non subisce alcun pregiudizio grave ed irreparabile dalla decisione così adottata, potendo sempre allegare, in sede esecutiva, le circostanze che rendono impossibile o grandemente difficoltoso l'adempimento).
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(Annullamento con rinvio) Il fatto Il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava, su richiesta della locale Procura della Repubblica, il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al condannato con una sentenza emessa dal Tribunale di Taranto, confermata dalla Corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto, passata in giudicato, e subordinato all'adempimento degli obblighi derivanti dalle statuizioni civili entro il termine di novanta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per Cassazione, per mezzo del suo difensore, l'interessato che, …
Leggi di più… - 2. Sospensione condizionale e risarcimento (Cass. 11371/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 agosto 2020
In tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato, ma è comunque onere del giudice di valutare, con apprezzamento motivato ma discrezionale, la capacità economica del condannato e la sua concreta possibilità di sopportare l'onere del risarcimento pecuniario. Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 15 febbraio – 13 marzo 2018, n. 11371 Presidente Capozzi – Relatore Costantini Ritenuto in fatto 1. C.A.M. ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Trieste che ha …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/05/2016, n. 29996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29996 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2016 |
Testo completo
€ 29 9 9 6/ 1 6 86 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n.1574 Elisabetta Rosi - Presidente - Oronzo De Masi UP - 17/05/2016 Mauro Mocci R.G.N. 584/2015 Giovanni Liberati Emanuela Gai Relatore - - DEPOSITATA IN CANCELLERIA ha pronunciato la seguente L 14 LUG 2016 SENTENZA IL CANCELLIERE Mafani N sul ricorso proposto da E Lo CC OL, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/07/2014 della Corte d'appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
rg udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. A. Sanguin, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 luglio 2014, la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova, sez. dist. di Este, con la quale OL Lo CC era stato condannato per il reato di cui all'art. 515 cod.pen. alle pene di legge, al risarcimento del danno morale cagionato alla parte civile, con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di risarcimento del danno, fatto commesso in Este, il 15 aprile 2000. In particolare, il giudice di secondo grado ha rilevato che il Tribunale era pervenuto all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 515 cod.pen. in ragione di solidi elementi di prova. I fatti erano stati ricostruiti attraverso le deposizioni testimoniali della parte civile, del di lei coniuge, i quali, interessati all'acquisito di un'autovettura di rappresentanza, si erano rivolti alla Sud Car Este, di cui il Lo CC era legale rappresentante, società che pubblicizzava la vendita di un'autovettura Mercedes di possibile loro interesse con chilometraggio, indicato nell'inserzione di vendita, risultato essere di molto inferiore a quello effettivo. Di fatti, nel corso di una riparazione, a seguito di accertamento eseguito presso la casa madre, era emerso che il veicolo risultava avere percorso Km. 226.811 a fronte di Km. 78.800 indicati all'atto di vendita. La corte d'appello, poi, ha diffusamente argomentato la ragione per la quale ha disatteso la censura difensiva che contestava l'affermazione di responsabilità fondata in ipotesi difensiva sulla base della mera posizione di titolare della - società, per avere le parti condotto la trattativa precontrattuale con tale OR, dipendente della società in questione, mentre il titolare Lo CC sarebbe unicamente intervenuto, successivamente, al momento della sottoscrizione della scrittura privata di transazione, dunque, dopo la scoperta dei fatti. La corte territoriale ha posto l'accento sulla circostanza che il Lo CC aveva firmato il contratto-ordine di acquisito e, in secondo luogo, ha richiamato, aderendovi, il principio affermato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui nel caso di vendita di aliud pro alio ad opera del venditore-dipendente non viene meno la responsabilità del titolare attesa la circostanza che questi non può non rispondere agli ordine del titolare ( Sez. 3, n. 5147 del 17/12/2002). Infine la ro Corte d'appello di Venezia ha confermato la decisione di subordinare la sospensione della pena al risarcimento del danno sottolineando, in risposta ad una precisa censura dei motivi di appello, la capacità patrimoniale del Lo CC.
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'Avv. Andrea Sanguin, difensore di fiducia di Lo CC OL, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 3. Deduce, con i predetti motivi: a) il vizio di cui all'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla mancanza, contraddittorietà della motivazione per non avere la Corte d'appello di Venezia adeguatamente motivato in ordine all'affermazione della responsabilità penale con riferimento al dolo del reato, non avendo il ricorrente dato alcun contributo alla commissione 2 dello stesso e non essendo a lui imputabile la condotta descritta realizzata dal venditore OR, essendo, conclusivamente, la corte pervenuta alla condanna sulla base della mera qualifica soggettiva di titolare della società Sud Car Este srl: b) vizio di cui all'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., per non avere la Corte d'appello adeguatamente motivato in relazione alla concessione della sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento della statuizione civile senza alcun accertamento e motivazione della capacità economica dell'imputato.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è manifestamente infondato.
4.1.Con il primo motivo il ricorre si duole della carenza motivazione della sentenza impugnata con riferimento all'attribuibilità del reato al Lo CC. La censura è manifestamente infondata per aver la corte d'appello diffusamente risposto ai motivi d'appello, sul punto, con argomenti logici e aderenti al dato processuale. L'attribuibuilità della condotta contestata al ricorrente è stata, correttamente, ritenuta sulla circostanza che questi non solo era il titolare della società che aveva pubblicizzato e poi venduto l'auto in questione, ma aveva sottoscritto il contratto/ordine di acquisito prima e poi la scritta privata di transazione dopo la scoperta dei fatti. Conclusivamente la censura è diretta a richiedere una lettura dei fatti alternativa a quella già effettuata dai giudici di appello preclusa nel giudizio in cassazione. Infatti alla Corte di Cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); resta dunque esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606 lett. e) c.p.p., la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 7380 dell' 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). 3 n 4.2. Parimenti infondato è il secondo motivo declinato quale carenza di motivazione in ordine alla decisione di subordinare la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno senza previa analisi delle condizioni economiche dell'imputato. Va premesso che, nella giurisprudenza della Corte di cassazione, vi sono due orientamenti sul tema. Ad un primo orientamento secondo il quale nel caso in cui il beneficio della sospensione condizionale della pena venga subordinato all'adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato ( Sez. 2, n. 26221 del 11/06/2015, Dammico, Rv 264013), dovendo, tuttavia, effettuare un motivato apprezzamento di esse, se dagli atti emergono elementi che consentono di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengono forniti dalla parte interessata in vista della decisione ( Sez. 5, n. 14205 del 29/01/2015, R., Rv. 263185), si contrappone un secondo orientamento che ritiene illegittima la decisione con cui il giudice subordina la concessione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno contestualmente liquidato, senza procedere, con apprezzamento motivato, alla valutazione, sia pure sommaria, delle condizioni economiche dell'imputato e della sua concreta possibilità di sopportare l'onere del risarcimento pecuniario (Sez. 5, n. 21557 del 02/02/2015, Sollazzo, Rv. 263675). Il Collegio, consapevole del contrasto interpretativo, condivide l'orientamento maggioritario di questa Corte, da cui non intende discostarsi, secondo il quale, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun яд accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato, salva l'ipotesi in cui emergano situazioni che facciamo dubitare della capacità economica di adempiere da parte dell'imputato. E ciò per la considerazione che dall'applicazione di tale principio non può derivare al predetto alcun grave e irreparabile danno in ipotesi d'incolpevole inadempimento, né la revoca automatica del beneficio in quanto il soggetto interessato, in sede d esecutiva, può allegare circostanze che rendono impossibile o grandemente difficoltoso l'adempimento e il giudice può valutare l'attendibilità e la rilevanza del medesimo (Sez. 6, n. 33020 del 8 maggio 2014, S., Rv. 260555; Sez. 4, n. 10108 del 25/09/1995, Pietroni, Rv. 202282). Peraltro questo principio si pone in continuità con quanto affermato, in epoca risalente, dalla Corte Costituzionale che, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 165 c.p., nella parte in cui consente al giudice di subordinare la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, aveva, in motivazione, 4 affermato che spetta al giudice di valutare, con apprezzamento motivato ma discrezionale, la capacità economica del condannato e la sua concreta possibilità di sopportare l'onere del risarcimento pecuniario (ordinanza n. 49 del 1975). Dunque il giudice di merito, che intenda subordinare la concessione del beneficio all'adempimento degli obblighi risarcitori, non è tenuto a motivare sulle condizioni economiche dell'imputato, laddove dagli atti non emergano elementi che consentano di dubitare della sua capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi gli vengano forniti dalla parte interessata in vista della sua decisione. Tale conclusione trova ulteriore conforto dalla modifica apportata all'art. 165 cod.pen. dalla legge 11 giugno 2004 n. 145 che, nel sopprimere l'originario riferimento all'impossibilità di cui al comma secondo del medesimo articolo, ha sollevato il giudice del merito dall'accertamento preventivo sulle condizioni economiche dell'imputato a cui comunque è consentito, in sede esecutiva, di far valere la propria impossibilità ad adempiere. Nel caso in esame la corte territoriale non solo si è attenuta ai principi sopra richiamati, ma ha altresì argomentato, evidenziando la circostanza che l'imputato è titolare di una ditta commerciale, la compatibilità economica delle condizioni economiche dell'imputato con l'adempimento del pagamento del risarcimento del danno quantificato in € 4.000,00. La carenza motivazione non è prospettabile ed è del tutto infondata.
5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17/05/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta RosiEt illede Ros Emanuela Gai AL RE 5