Cass. pen., sez. III, sentenza 17/05/2016, n. 29996
CASS
Sentenza 17 maggio 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all'adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato, salva l'ipotesi in cui emergano situazioni che ne facciano dubitare della capacità economica di adempiere. (In motivazione, la Corte ha osservato che l'interessato non subisce alcun pregiudizio grave ed irreparabile dalla decisione così adottata, potendo sempre allegare, in sede esecutiva, le circostanze che rendono impossibile o grandemente difficoltoso l'adempimento).

Commentari3

  • 1Sospensione condizionale della pena , casi di revoca del beneficio
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 agosto 2021

    (Annullamento con rinvio) Il fatto Il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava, su richiesta della locale Procura della Repubblica, il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al condannato con una sentenza emessa dal Tribunale di Taranto, confermata dalla Corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto, passata in giudicato, e subordinato all'adempimento degli obblighi derivanti dalle statuizioni civili entro il termine di novanta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per Cassazione, per mezzo del suo difensore, l'interessato che, …

     Leggi di più…

  • 2Sospensione condizionale e risarcimento (Cass. 11371/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 agosto 2020

    In tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato, ma è comunque onere del giudice di valutare, con apprezzamento motivato ma discrezionale, la capacità economica del condannato e la sua concreta possibilità di sopportare l'onere del risarcimento pecuniario. Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 15 febbraio – 13 marzo 2018, n. 11371 Presidente Capozzi – Relatore Costantini Ritenuto in fatto 1. C.A.M. ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Trieste che ha …

     Leggi di più…

  • 3Confessa il furto alla vittima: condannato (Cass. 40017/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 ottobre 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 17/05/2016, n. 29996
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29996
Data del deposito : 17 maggio 2016

Testo completo